Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore dott. Federico Ria Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 935/2023 RG, di rinvio ex art. 622 c.p.p. da Cassazione Penale, sentenza n.
27902/2023, depositata il 27.06.2023, rimessa alla decisione del Collegio con ordinanza del
Consigliere istruttore e relatore del 12.3.2025,
promossa da elettivamente domiciliato in Roma al Viale Angelico n. 301, presso lo Studio Parte_1 dell'Avv. Dario Perugini che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi quale parte integrante dell'atto di citazione in riassunzione;
Attore in riassunzione contro
, rappresentato e difeso, in proprio, ex art. 86 c.p.c. ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Avezzano Via Giuseppe Mazzini n. 93, presso e nel proprio studio;
Convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice in riassunzione:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto Prof. Avv. per i fatti di Controparte_1 cui in narrativa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dal Prof.
e, conseguentemente, al pagamento in favore dello stesso della somma di euro Parte_1
35.000,00, o di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia. Voglia, altresì, ai sensi dell'art. 120 c.p.c., ordinare al convenuto la pubblicazione della sentenza, a propria cura e spese, su una o più testate giornalistiche anche on-line. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: 1) Preliminarmente revocare l'ammissione della prova orale, assunta, con riserva, all'udienza dell'11.09.2024; 2) Dichiarare inammissibili tutte le produzioni documentali e nuove prove per violazione dell'ultimo comma dell'art. 345
c.p.c., così come modificato dalla L. 69/2009 e dalla L. 134/2012; 3) Dichiarare inammissibili tutte le produzioni documentali per violazione (d.lgs. n. 149/2022) e dell'art. 171-ter c.p.c.; 4)
Dichiarare inammissibile la domanda per violazione dell'art. 525 c.p.p. e 82 c.p.p.; 5) Dichiarare inammissibili tutte le domande che esulano dal provvedimento di rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione con Sentenza n. 27902/2023, depositata il 27.06.2023; 6) Rigettare, in quanto infondata, in fatto e diritto, ogni domanda avanzata nei confronti del convenuto in riassunzione;
7) In ogni caso in accoglimento della eccezione di prescrizione di ogni diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. da parte dell'attore, per decorso del termine quinquennale, dichiararne la prescrizione. Con vittoria di spese di grado.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in riassunzione ex art 622 c.p.p. riassumeva il giudizio a Parte_1 seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V Penale, n. 27902/2023, depositata il
27.06.2023, che aveva cassato parzialmente la sentenza n. 321/2022 pronunciata dal Tribunale penale di Avezzano l'11.05.2022 nel procedimento penale n. 1971/2012 RGNR.
Detta sentenza era stata emessa dopo che il era stato tratto a giudizio per rispondere CP_1 di due reati:
Capo A) Del reato p. e p. dall'art. 595 comma 3° c.p., perché comunicando con più persone attraverso un volantino (allegato in querela - del quale ne rivendicava la paternità) distribuito a margine di una assemblea popolare, offendeva l'altrui reputazione, in particolare del Sindaco di Capistrello e dei componenti la Giunta, il cui contenuto riportava le seguenti parole:
“vergognatevi, ci avete sputtanato per tutta l'Italia, andate via non vogliamo ladri in casa nostra, ricacciate i soldi che avete rubato, non basta quello che avete mangiato a Roma, volete mangiarvi pure RE Fatti accaduti in Capistrello l'11.03.2012;
Capo B) Del reato p. e p. dall'art. 595 comma 3° c.p., perché, quale membro di minoranza, durante il Consiglio Comunale di Capistrello, registrava e diffondeva sul sito web www.capistrellonews.blogspotit il proprio intervento, nel quale screditava il Sindaco e la
Giunta comunale, con numerosi riferimenti alle vicende giudiziarie che hanno visto coinvolto il
Senatore fratello del Sindaco di così offendendo l'altrui Per_1 Controparte_2 reputazione. Fatti accaduti in Capistrello il 14.03.2012, nel corso del Consiglio Comunale.
Il Tribunale assolveva il dal reato di cui al capo A) per non aver commesso il fatto e dal CP_1 reato di cui al capo B) perché il fatto non costituisce reato.
pag. 2/12 La Corte Suprema ha annullato, dietro ricorso per saltum proposto da già costituito parte Pt_1 civile, la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui al capo A e rinviato a questa
Corte competente per valore in grado di appello;
ha, invece, dichiarato inammissibile il ricorso con riferimento al capo B, previa riqualificazione del fatto in termini di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, delitto oramai depenalizzato.
Questa la motivazione adottata al riguardo.
“Fondata, invece, deve ritenersi la doglianza articolata con riferimento al capo a) dell'imputazione, in essa assorbita ogni ulteriore censura, in relazione al quale, pur trattandosi di ricorso proposto esclusivamente ai fini civili, resta del pari ferma la cognizione del Collegio, non trovando applicazione, nel caso in esame, il disposto dell'art. 573, co. 1 bis, c.p.p., secondo cui "Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
Come affermato, infatti, da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, riguardante la decisione delle impugnazioni per i soli interessi civili, è applicabile, in assenza di una disciplina transitoria e conformemente alla regola di cui all'art. 11 disp. att. cod. civ., esclusivamente ai giudizi di impugnazione proposti avverse sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022 (cfr. Sez. 5, n.
4902 del 16/01/2023, Rv. 284121; Sez. 5, n. 3990 del 20/01/2023, Rv. 284019), laddove la sentenza oggetto di ricorso è stata resa in data 11.5.2022.
Orbene non appare revocabile in dubbio la sussistenza di un interesse della parte civile a proporre impugnazione, posto che la formula assolutoria relativa al capo a), "per non aver commesso il fatto", svolge efficacia di giudicato ex art. 652, c.p.p., nel giudizio civile per il risarcimento dei danni derivanti dal fatto ed è, pertanto, foriera di effetti pregiudizievoli per il titolare della posizione giuridica oggetto di lesione, essendo del tutto irrilevante, al riguardo, il compiuto decorso del termine di prescrizione del reato di cui si discute al momento della pronuncia della sentenza di primo grado.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, è ammissibile impugnazione della parte civile (nella specie, l'appello) avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto relativa a un reato già prescritto al momento della pronuncia, essendo in tal caso l'oggetto del giudizio costituito dall'accertamento della condotta illecita ai soli effetti della responsabilità civile e dall'eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto, con possibilità di condanna al risarcimento dei danni, in quanto l'art. 576, c.p.p., conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (cfr. Sez. 6, n. 43644 del 11/09/2019, Rv.
277375).
pag. 3/12 Ciò posto deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, in quanto, come si evince dalla lettura degli atti, e, in particolare, del verbale dell'udienza dibattimentale dell'11.5.2022, ammessa in questa sede, essendo stato dedotto un error in procedendo, atti comunque allegati al ricorso in conformità al principio dell'autosufficienza, al difensore della parte civile non è stato consentito di valutare la possibilità di esercitare il diritto di replica, che l'art. 523, co. 4, c.p.p., assicura ai difensori di tutte le parti private, in quanto il giudice di primo grado, non essendo stata allegata al fascicolo processuale "per mero disguido" la richiesta, inviata a mezzo di posta elettronica certificata dal difensore e procuratore speciale della parte civile, avv. Flavia Moscioni, e regolarmente ricevuta dall'ufficio giudiziario procedente, di ottenere un differimento nell'orario di trattazione dell'udienza dell'11.5.2022, in tale udienza faceva concludere il difensore dell'imputato, in assenza del difensore della parte civile, dichiarando chiuso il dibattimento e ritirandosi in camera di consiglio alle ore 9.25 per deliberare, salvo poi consentire all'avv. Moscioni, sopraggiunta alle ore 11.15, di formulare le sue conclusioni, in assenza dell'imputato e del suo difensore.
Risulta, pertanto, integrata, nel caso in esame, una nullità relativa (cfr. Sez. 3, n. 364 del
17/09/2019, Rv. 278392), connessa alla violazione del diritto di difesa, che, essendosi verificata in giudizio in un momento in cui il difensore del non era presente, non poteva essere Pt_1 eccepita, in quanto il dibattimento è stato formalmente chiuso alle ore 9.25, né prima, né immediatamente dopo il suo compiersi, ma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 182, co.
2 e 181, co. 4, c.p.p., solo con l'impugnazione della sentenza del grado successivo, vale a dire con il ricorso per saltum azionato dal ricorrente.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello, limitatamente all'imputazione di cui al capo a).
In tema di appello della parte civile, infatti, perché sussista la cognizione del giudice penale sulle statuizioni civili, è necessario che sia stata pronunciata una sentenza di condanna penale almeno in primo grado, mentre se è stata pronunziata sentenza di assoluzione e in appello venga accertato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione anteriormente alla pronuncia di primo grado, il secondo giudice, che ripete i poteri del primo nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, non può condannare alle restituzioni e al risarcimento del danno, essendo le statuizioni civili escluse dalla cognizione penale fin dal primo grado (cfr.
Sez. 2, n. 39397 del 05/07/2019, Rv. 277104).
La parziale fondatezza del ricorso implica che, nonostante l'evidenziata inammissibilità, il ricorrente non sia condannato al pagamento delle spese processuali ovvero di una sanzione amministrativa in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui al capo A e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile nel resto ricorso.”
Con l'atto di riassunzione, il riepilogava la vicenda oggetto del presente giudizio Pt_1 esponendo che nel mese di marzo dell'anno 2012 egli rivestiva la carica di Sindaco del Comune di Capistrello e che aveva convocato per l'11.03.2012 una pubblica assemblea presso la sala della Biblioteca comunale di Capistrello nella quale si sarebbe anche discusso delle attività compiute dall'Amministrazione comunale.
pag. 4/12 Continuava asserendo come , all'epoca consigliere comunale di Controparte_1 minoranza, lo avesse gravemente diffamato mediante la distribuzione, in occasione della pubblica assemblea dell'11.03.2012 che aveva visto una grandissima affluenza di cittadini, di volantini con stampa fronte/retro contenenti le seguenti espressioni gravemente lesive della reputazione, dell'immagine e dell'onorabilità di esso “Vergognatevi, ci avete sputtanato Pt_1 per tutta l'Italia. Andate via, non vogliamo ladri in casa nostra. Ricacciate i soldi che avete rubato. Non basta quello che già avete mangiato a Roma, volete mangiarvi pure RE.
[... Erano seguiti, durante l'assemblea, lancio di monetine verso il Sindaco su istigazione del
, il quale, poi, usciva pronunciando ad alta voce le seguenti espressioni: “Ladri”, CP_1
“Vergognatevi”, “Ridate i soldi”, “I nostri soldi”, “Rivoglio i miei soldi”.
Ciò in riferimento alle vicende giudiziarie che stavano riguardando il Senatore Per_1 fratello dell'attore e all'epoca tesoriere dell'allora partito della Margherita, accusato di appropriazione indebita dei fondi appartenenti al partito.
Il quindi, volta che l'oggetto del giudizio di rinvio era circoscritto all'episodio del Pt_1 volantinaggio, chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa secondo i parametri di cui alle relative tabelle di Milano per fattispecie di media/elevata gravità, in concreto per l'importo di 35mila euro o nella misura di giustizia.
Si è costituito il , il quale ha rammentato come il rinvio era stato disposto dalla CP_1
Cassazione penale per error in procedendo, cioè perché non era stato consentito al difensore della parte civile di esercitare il diritto di replica in sede di discussione davanti al Tribunale, per poi contestare che ciò fosse avvenuto e ritenere che pronuncia della Corte Suprema fosse completamente errata nei presupposti e nelle conseguenze.
A parte simili considerazioni (che questo Collegio non può che reputare del tutto inutili), il convenuto ha accettato il contraddittorio sui fatti e le circostanze relativi al capo di imputazione per cui è stato disposto il rinvio, ossia l'episodio del volantinaggio.
A tal riguardo ha assunto di non aver mai rivendicato la paternità del volantino, come sostenuto da controparte, in quanto si trattava di un volantino anonimo, senza alcun simbolo e in cui non vi erano nomi che potessero indicare i destinatari, per cui, considerato il particolare momento politico (arresto del Senatore originario di Capistrello per i noti fatti Pt_1 delle somme della Margherita di cui si era appropriato, come confermato poi dalla condanna definitiva dello stesso, fatto di cronaca all'epoca presente in tutte le testate giornalistiche), i volantini ben potevano essere diretti a quest'ultimo.
Esso convenuto, in successive dichiarazioni alla stampa, si era solo assunto la responsabilità politica della contestazione effettuata col volantinaggio (e non del volantino) e della contestazione effettuata con lancio delle monetine, ma non aveva mai dichiarato di aver effettuato il volantinaggio o di aver redatto il volantino: al contrario, il lancio delle monetine era stato effettuato da tal , conosciuto dallo stesso attore e non Persona_2 denunciato, mentre, quanto al volantinaggio, è risultato provato (dalle testimonianze rese da testi estranei alla vicenda) che lo stesso era stato effettuato da due ragazze, di cui si è saputa pag. 5/12 [... l'identità solo di una di esse e successivamente ai fatti verificatisi, prima dell'arrivo di esso
, a cui sono stati consegnati i volantini al pari degli altri partecipanti all'Assemblea. CP_1
Tanto premesso, egli, oltre che chiedere il rigetto nel merito della domanda, ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno.
Questa Corte con ordinanza del 24.1.2024 ha disposto assunzione di prova per testi, con il teste , sul seguente capitolo: “Vero che, in occasione della pubblica assemblea Testimone_1 tenutasi a Capistrello in data 11.03.2012, il Prof. Avv. , all'epoca Controparte_1
Consigliere comunale di minoranza, teneva in mano e distribuiva all'ingresso della sala, sede dell'assemblea, dei volantini con stampa fronte/retro contenenti le seguenti espressioni:
“Vergognatevi, ci avete sputtanato per tutta l'Italia. Andate via, non vogliamo ladri in casa nostra. Ricacciate i soldi che avete rubato. Non basta quello che già avete mangiato a Roma, volete mangiarvi pure Capistrello.”
Espletata l'incombenza, con ordinanza del 12.3.2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa a decisione della Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta sul rilievo che in concreto al momento della costituzione di parte civile fossero decorsi i 5 anni di cui all'art. 2947 cc: nel caso di specie, infatti, il fatto illecito in esame era considerato dalla legge come reato di diffamazione per cui all'azione civile si applicava la prescrizione più lunga riferibile al reato medesimo , ossia quantomeno sei anni ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., per cui , risalendo i fatti all'11.03.2012, la costituzione di parte civile depositata all'udienza del
12.07.2017 era tempestiva e idonea ad interrompere la prescrizione.
Incomprensibile, di poi, l'eccezione relativa a revoca della costituzione di parte civile nel corso del primo grado del giudizio penale.
Tanto premesso, il presente giudizio di rinvio si sostanzia in giudizio di unico grado di merito, per cui questa Corte ben poteva ammettere la prova testimoniale poi espletata.
Occorre, quindi, dato che la pronuncia rescindente si è limitata a cassare la sentenza del
Tribunale per nullità riguardanti la violazione del diritto di difesa, valutare i fatti ancora oggetto di causa, che, come detto, sono circoscritti a quelli di cui all'originario capo A) dell'imputazione, non avendo l'attore allegato alcunché in merito a quelli di cui al capo B), in ordine ai quali è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione per l'inapplicabilità dell'art. 652 c.p.p. a un fatto depenalizzato, ossia l'ingiuria.
I fatti, quindi, sono solo quelli del volantinaggio dell'11 marzo 2012, rilevandosi incidentalmente che il lancio di monetine, avvenuto lo stesso giorno all'indirizzo del fu Pt_1 commesso da tale , il che è incontestato e nel presente giudizio non sono Persona_2 state svolte allegazioni utili a far emergere una corresponsabilità del , il quale, per CP_1 vero onestamente, si è sempre assunto la responsabilità “politica” della contestazione effettuata con l'attività di volantinaggio, salvo precisare di non aver effettuato il volantinaggio e di non aver redatto il volantino.
pag. 6/12 Ciò posto, in merito al contenuto diffamatorio del volantino, pacificamente distribuito da due ragazze all'ingresso dei locali in cui doveva svolgersi la fatidica assemblea di Capistrello, valga quanto appresso.
Nel giudizio penale veniva assolto in ordine alla ipotizzata lesione all'onore e alla CP_1 reputazione del avvenuta mediante distribuzione di volantini, poiché dall'istruttoria Pt_1 dibattimentale non emergeva alcuna circostanza indicativa che egli fosse l'ideatore o l'autore del volantinaggio e, quand'anche fosse stata accertata la sua responsabilità in ordine ai fatti a lui ascritti, comunque questa sarebbe stata scriminata dal legittimo esercizio del diritto di critica e cronaca, essendo, egli, Consigliere Comunale di opposizione del
[...]
. Parte_2
Orbene, ai fini di una esaustiva disamina del caso di specie, giova anzitutto premettere che il diritto di critica si sostanzia nella manifestazione di “un'opinione meramente soggettiva che ha per sua natura carattere congetturale, che non può per definizione pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (ex multis Cass. 49750/14) perché fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti (Cass. 7499/20).
La nozione di "critica", (Sez. V, Sent., (ud. 31/01/2019) 19-03-2019, n. 12180), quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall'elaborazione giurisprudenziale, rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo, anche con toni aspri e taglienti;
la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione ed è un giudizio valutativo e come tale soggettivo e non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso".
La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata;
Sez. 5, n. 20474 del
14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi.
In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè
"giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso Wirtshafts-Trend Zeitschriften-
Verlags Gmbh c. Austria ric. N. 58547/00, nonchè sent. del 29.11.2005, caso c. Per_3
Portogallo, ric. N. 75088/01), ma, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perchè, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del 1.7.1997 caso c/Austria par. 33). Persona_4
In merito al rapporto tra diritto all'onore e diritto di critica, la stessa giurisprudenza ha più volte precisato che "posto che qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Infatti,
pag. 7/12 sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in approvazioni e non in critiche. Pertanto, il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato.
Consegue che non è giuridicamente né logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all'onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in chiave critica, anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza" (Cass. 22.3.2012 n. 4545 e Cass. n.12420/08).
Ciò nonostante, il diritto di critica soggiace al limite della rilevanza sociale e della continenza verbale. Sicché tali limiti si ritengono superati, quando l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato (Cass. Sez. V, 14/04/2000); l'esercizio del diritto di critica esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi (Cass. Sez. I sent. n. 36045/14).
Ebbene, venendo al merito della questione che ne occupa, questa Corte osserva che il contenuto riportato all'interno del volantino, segnatamente “vergognatevi, ci avete sputtanato per tutta l'Italia, andate via non vogliamo ladri in casa nostra, ricacciate i soldi che avete rubato, non basta quello che avete mangiato a Roma, volete mangiarvi pure RE, alla luce delle risultanze istruttorie e valutato complessivamente il compendio probatorio, travalica senz'altro il limite della continenza verbale.
Sicché, va ritenuto offensivo e diffamatorio, poiché le dette asserzioni non trovano alcun riscontro fattuale, per cui non può ritenersi integrata la verità fattuale, come intesa ed interpretata dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata.
In particolare, seppur l'arresto del Senatore fratello dell'attore in riassunzione, Pt_1 certamente destava considerevole curiosità, tale da evidenziare l'interesse pubblico della comunità rispetto allo svolgimento e agli sviluppi processuali che lo vedevano coinvolto, considerata l'estraneità giuridica dell'odierno attore in riassunzione alla vicenda riguardante il fratello, non può che ritenersi ingiurioso ed irriguardoso il contenuto, altamente diffamatorio, dei volantini oggetto di causa nei suoi confronti.
Ciò nonostante, in base alle risultanze istruttorie emerse dal dibattimento penale (Proc. pen.
N. 1971/12 RGNR – 436/17 RG., Tribunale di Avezzano), che questo Collegio deve esaminare, non può attribuirsi la paternità dell'ideazione e della distribuzione degli stessi al . Per_5
Infatti, i numerosi testi escussi in detta sede, specificatamente interrogati sul punto, riferivano:
all'udienza del 29.03.2018, ove venivano ascoltati i testi: , e Stati: a) il teste S_ TE
, nel riferire la circostanza suindicata dichiarava che “Quando arrivammo e stavamo per S_ entrare nella sala ci accorgemmo che c'erano due ragazze che stavano distribuendo dei
pag. 8/12 volantini all'ingresso. […] Io ho riconosciuto soltanto a posteriori una di queste ragazze per aver visto poi la foto su Facebook;
quindi, ho potuto fare un raffronto e sembrava essere tale Per_6
però poi non so. […] Non mi consegnarono direttamente i foglietti, io ebbi modo poi di
[...] vederli successivamente perché anche altri all'interno della sala li sventolavano”, ed incalzato dalle domande della difesa “Lei lo ha visto distribuire volantini all'ingresso?”, prontamente rispondeva “No. […] Ho detto che ho visto due ragazze distribuire volantini” (Cfr. all. 11 atto di cit. in riassunzione); b) il teste alla domanda della difesa “In riferimento all'assemblea, TE lei quando è arrivato ha visto se c'erano delle ragazze che distribuivano volantini?”, Tes_ confermava “Si, ho detto che c'erano” (Cfr. all. 11 atto di cit. in riassunzione); c) il teste riferiva di ricordare “l'immagine di una giovane. […] Perché mi ha colpito il fatto che non fosse del mio territorio. […] Eh era fuori, dico Che c'entra con noi? Va bene” (Cfr. all. 11 atto di cit. in riassunzione);
all'udienza del 18.07.2018, venivano sentiti i testi e . Testimone_5 Tes_6
In particolare: a) il teste , in quanto maresciallo allora in servizio presso la Testimone_5
Stazione Carabinieri di Capistrello, nonché delegato dalla competente Procura della Repubblica
[... allo svolgimento delle attività investigative (quali i tre interrogatori che hanno interessato CP_
, e nonché l'audizione di tutte le persone presenti e chiamate a rendere CP_1 CP_3
S.I.), sulla questione in parola, al quesito del Giudice “Da quanto lei ha svolto ed ha accertato, è stato individuato l'autore del volantinaggio?” esponeva “Si. Dalla disamina degli atti sì. Era una ragazza, una certa mi sembra. […] È in atti comunque. È nel verbale di sommarie Per_6 informazioni rese dai testimoni” (Cfr. all. 12 atto di cit. in riassunzione); b) il teste Tes_6 dichiarava che “[…] Io prima di entrare fui accolto all'ingresso da due giovani, da due giovani ragazze che mi consegnarono un volantino con…[…] No, non le conosco. So che poi dagli atti della querela è stato fatto uno dei due nomi. […] No, non ricordo il cognome. Quindi, mi fu consegnato questo volantino in cui c'erano riportate delle frasi […]”; successivamente, interrogato dalla difesa della parte civile ribadiva che “Guardi, io le ho ricevute da queste due ragazze davanti all'ingresso della sala. […] Non ho visto altro […]”, ed alla richiesta specifica avanzatagli “L'ideazione, la provenienza di questi volantini sa a chi era attribuita, a chi è attribuibile l'ideazione?” rispondeva che “Guardi, io l'unico contatto che ho avuto con i volantini è all'ingresso di quella sala con quelle due ragazze […] Non ho visto, come ho detto prima, non ho visto consegnare”;
all'udienza del 05.02.2021 veniva sentito il teste , il quale interrogato specificatamente Tes_7 sul punto, alla domanda “Ha visto per caso distribuire volantini all'interno Controparte_1 dell'assemblea?” prontamente rispondeva “No no” (Cfr. all. comparsa ); CP_1
CP_ all'udienza del 12.10.2021 venivano ascoltati i testi e Segnatamente: a) il teste Tes_8
specificava “allora per quanto riguarda il volantino, io come ho detto pure ai Tes_8
Carabinieri, non ho avuto modo di vederlo, perché sono arrivato leggermente in ritardo rispetto all'inizio dell'assemblea, e quindi, quando sono arrivato ho preferito subito entrare e prendere posto alle cose. Quindi, per quanto riguarda il volantino, io non ho avuto notizia”; b) il teste CP_
analogamente, riferiva che “come sono arrivato fuori la biblioteca, c'era tanta gente, si sono avvicinate due ragazze che io non avevo mai visto né tantomeno conosciuto, non so nemmeno chi siano, se le rincontro non so…non saprei riconoscerle, e mi hanno consegnato dei
pag. 9/12 foglietti, un foglietto…lo stavano distribuendo a tutti. Sono entrato e ho visto, ho notato che in ogni sedia vuota, che già c'era gente dentro, c'era un biglietto di questo, un foglietto di questo quì […] Non le ho mai viste, non so chi siano. […] Assolutamente non sono di Capistrello perché
a Capistrello ci conosciamo tutti”.
Ordunque, è pacifico che la materiale distribuzione dei volantini controversi avveniva ad opera di due ragazze, le cui generalità restano ignote, fatta eccezione per una delle due, tale Per_6
la quale mai veniva denunciata-querelata e neppure convenuta in giudizio, per
[...] rispondere eventualmente dell'azione di volantinaggio da essa materialmente posta in essere.
Nè si può pervenire a differente conclusione avendo riguardo alla testimonianza resa dal teste
, il quale escusso per la prima volta (egli mai aveva reso sommarie Testimone_1 informazioni in precedenza) nel giudizio che ne occupa, all'udienza del giorno 11.09.2024, dichiarava: “Si è vero, ho visto il che distribuiva egli stesso i volantini in questione CP_1 all'ingresso della sala in cui si svolgeva l'assemblea. Adr ho visto anche due o tre ragazze che facevano la stessa cosa. ADR ho solo rapporti di amicizia con il da circa 40 anni, è stato il Pt_1 mio Sindaco. ADR Il si trovava vicino l'ingresso della Biblioteca, penso che l'episodio è CP_1 Pt_ avvenuto dopo l'ora di pranzo tra le 15:00 e le 16:00, ma non ricordo di preciso. La era piena ho visto uomini e donne sia dentro che fuori la Biblioteca. Il aveva in mano un CP_1 faldone di volantini e ne sventolava uno. Anche io ne ho preso uno”, poiché, secondo un giudizio di attendibilità, considerata l'età avanzata del teste ed il considerevole lasso di tempo trascorso dai fatti contestati, è verosimile ritenere che egli avesse ricordi ormai sbiaditi e certamente inficiati da una situazione, all'epoca, per lui incresciosa, in quanto da decenni amico del Pt_1
In ogni caso, ad avviso di questa Corte, dette dichiarazioni, seppur regolarmente acquisite, sono inidonee a confutare o quanto meno a far ritenere insufficiente il compendio probatorio acquisito nel giudizio penale, se solo si considera che in quest'ultima sede veniva escusso quale
[... testimone, fra i tanti che nulla ebbero a riferire sulla distribuzione dei volantini da parte del
, anche il Carabiniere coadiutore dell'attività investigativa svolta CP_1 Testimone_5 dall'organo inquirente, il quale oltre ad essere del tutto indifferente, in ragione della sua non appartenenza agli schieramenti politici evidentemente contrapposti all'epoca dei fatti, era un pubblico ufficiale e, come sopra evidenziato, alla domanda “è stato individuato l'autore del volantinaggio?” , rispose: “Si. Dalla disamina degli atti sì. Era una ragazza, una certa mi Per_6 sembra. […] È in atti comunque. È nel verbale di sommarie informazioni rese dai testimoni”.
Dirimente, quindi, la circostanza che nemmeno in esito alle indagini di PG fosse emerso un ruolo del , nemmeno quale istigatore dell'iniziativa. CP_1
Con specifico riguardo, di poi, all'articolo di giornale del 13.03.2012 pubblicato sul quotidiano
“Il Tempo”, avente il seguente tenore “Mi assumo – ci dice il consigliere – la CP_1 CP_1 responsabilità politica della contestazione avvenuta durante l'assemblea, compreso il volantinaggio e il lancio delle monetine davanti al tavolo del sindaco. Tale gesto è la risposta più convincente alle tante non verità che sfacciatamente il sindaco propina alla cittadinanza”, il convenuto all'udienza dibattimentale del giorno 11.06.2021, sottoposto all'esame in veste di imputato, chiariva tale asserzione “[…] Queste parole che ho detto, cioè io ritenuto come
pag. 10/12 Consigliere politico, di una lista politica, che le forme di contestazione, perché parlo di contestazione, che possono essere verbali, striscioni, in quel caso lancio delle monetine, che non avevo fatto io perché lo aveva fatto il IG , risulta dagli atti che lo ha Persona_2 fatto un altro signore, il volantino che lo facevano quelle ragazze che non conoscevo, per me sono forme di contestazione, il contenuto di chi è l'autore, comunque in politica si fanno le contestazioni, poi possono essere discusse sul merito, sulle cose, ma questo ne rispondono gli autori di chi fa il lancio delle monetine, gli autori di chi fa il volantino”, ed ancora, in risposta ai quesiti della difesa della parte civile, asseriva “ho detto che rivendicavo la responsabilità politica della contestazione compreso, attuata, compreso il lancio delle monetine e il volantinaggio, non il volantino, il volantinaggio come attività di contestazione, ma non ho mai rivendicato né la paternità del lancio, né la paternità del volantinaggio […]”.
Egli anche in questo giudizio ha ribadito il concetto appena riportato, rivendicando la responsabilità politica della creazione del clima di contestazione generale tenuto in occasione dell'assemblea del giorno 11.03.2012, durante la quale avvenivano il volantinaggio ed il lancio delle monetine, ma ciò non può equivalere all'assunzione di responsabilità giuridica quanto alla paternità dell'iniziativa diffamatoria, posta concretamente in essere da altre persone in difetto di prova di una concorsuale responsabilità dell'odierno convenuto, non ravvisabile in base alla inattendibile dichiarazione del solo teste Tes_1
Una volta ritenuto non provato nell'an il danno conseguenza non patrimoniale quale effetto della condotta del , la liquidazione del corrispondente risarcimento non può essere CP_1 operata e la domanda dell'attore in riassunzione va respinta.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al compenso medio previsto per le cause di valore ricadente nello scaglione in cui rientra il petitum (euro
35.000,00).
Questi gli importi.
fase di studio: 2058,00,
fase introduttiva: 1418,00,
fase istruttoria: 3045,00,
fase decisionale: 3470,00,
per un totale di euro 9.991,00 oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)rigetta la domanda attorea;
pag. 11/12 2)regola le spese come in parte motiva;
Così deciso in camera di consiglio il 31.3.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio
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