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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 8954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8954 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, dopo il deposito delle “ note di trattazione scritta” ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11463/2024 promossa
DA
Parte_1
Con gli avv.ti BONETTI MICHELE e SANTI DELIA
RICORRENTE
CONTRO
L' Controparte_1
[...]
Con il procuratore dello Stato Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato esponeva di essere dipendente dell' Parte_1
dall'anno 2010; di essere attualmente impiegato presso la sede sita in Casaccia;
di aver CP_1 partecipato alla “ procedura selettiva per titoli per l'attribuzione di 250 post destinati allo sviluppo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrato nei livelli II e III;
di CP_1 aver appreso a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito avvenuta in data 3.11.2023 di non essersi collocato in posizione utile al conseguimento del posto;
di essersi collocato in posizione n 132 con 42,1 punti;
di aver richiesto l'accesso agli atti e di aver appreso che 17 titolo presentati non erano stati presi in considerazione perché presentati nel formato pdf modificabile. Previe argomentazioni in diritto sulla violazione dell'art 97 Cost, sull'eccesso di potere per difetto di istruttoria concludeva chiedendo al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni “ Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di ottenere la valutazione dei titoli presentati congiuntamente alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva “per titoli per l'attribuzione di 250 posti destinati allo sviluppo professionale del personale con rapporto di CP_1 lavoro a tempo indeterminato inquadrato nei livelli III e II”2 e non valutati dall'amministrazione come in atti e come da verbale del 28 settembre 2023; conseguentemente dichiarare illegittimi e/o disapplicare gli atti dell'amministrazione e accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di vedersi attribuiti un punteggio integrativo di 8,5 per un totale di 50 punti con la conseguente collocazione in posizione corrispondente in graduatoria. - In ogni caso accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere la rivalutazione della propria domanda di partecipazione e di tutti i titoli presentati ivi inclusi quelli di cui in atti e non valutati come da verbale del 28 settembre 2023 comunque emettere qualsiasi atto che la s.v. riterrà di giustizia. - Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva l' ed eccepiva in diritto il difetto di interesse e di integrazione del contraddittorio, CP_1 nonché nel merito l'infondatezza del ricorso posto che il bando dell' ha previsto il formato CP_1
“pdf non modificabile” a garanzia della sicurezza, dell'equità e della trasparenza assicurata ai candidati, prevedendo tale condizione in più disposizioni dello stesso bando (cfr. art. 3 lettere A e B) concernenti sia i titoli sia la relazione sull'attività professionale da caricare sulla piattaforma LOTUS (cfr. All. 2). Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9.9.2025 svolta nelle modalità della trattazione scritta la causa, istruita documentalmente, dopo il deposito delle note di “trattazione scritta” è stata decisa con sentenza .
Il ricorso è infondato e va ,pertanto, rigettato.
E' pacifico oltre che documentato che il ricorrente , dipendente dell' dal 2010, abbia CP_1 partecipato alla “ procedura selettiva per titoli per l'attribuzione di 250 posti destinati allo sviluppo professionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrato nei CP_1 livelli III e II “ e che pubblicata la graduatoria di merito sia risultato collocato nella posizione n 132 con un punteggio pari a 42,1. Del pari è pacifico che 17 titoli tra quelli presentati dal non siano Pt_1 stati valutati perchè non convertiti in formato pdf “non modificabile”.
Sostiene il che i 17 titoli, pur non presentati in formato pdf non modificabili, erano già Pt_1 conosciuti dall'Amministrazione e che in ogni caso, “presa contezza dell'errato formato dei files avrebbe dovuto invitare il ricorrente a rettificare il caricamento espletato tramite l'istituto del soccorso istruttorio “( pag 4 ricorso introduttivo).
Tali assunti non risultano fondati per le seguenti argomentazioni.
In primo luogo occorre sottolineare come ,contrariamente a quanto sostenuto dal , il bando Pt_1 dell' prevedeva, in più disposizioni – cfr art 3 lettere A e B- la presentazione dei titoli e della CP_1 relazione sull'attività professionale da caricare sulla piattaforma LOTUS in formato “ pdf non modificabile” . Ma vi è di più perché , proprio sul punto in contestazione l'Amministrazione aveva provveduto a pubblicare specifiche FAQ laddove si leggeva espressamente “ NTENDE CP_2
CON “PDF NON MODIFICABILE” E COME CREARE UN PDF NON MODIFICABILE? Per realizzare un file in formato pdf non modificabile è possibile utilizzare il programma ACROBAT PRO, oppure apporre la propria firma digitale sul file. In alternativa, a titolo esemplificativo, si possono seguire le istruzioni al link Come rendere un PDF non modificabile | ( cfr all 8 fascicolo resistente).
Il ricorrente aveva , dunque, in ossequio al principio dell' auto responsabilità, il dovere di rispettare le forme richieste dal bando, presentando la documentazione in maniera conforme alle disposizioni in esso contenute. Né d'altro canto , risulta possibile invocare il “ soccorso istruttorio “dal momento che tale procedura opera qualora dalla documentazione presentata dall'istante risulti un margine di incertezza facilmente superabile, diversamente, dal caso di specie, dove il non ha , proprio Pt_1 allegato i titoli da valutare . Del resto giova sottolineare come tale scelta amministrativa, risponda al principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata alla buona fede e correttezza, come, a titolo esemplificativo, quando l'aspirante dichiari di essere in possesso del diploma di laurea ma non indichi il voto conseguito, essendo assicurata, a tutela dell'interesse pubblico, la corretta selezione dei dipendenti pubblici nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione ( cfr Cons di Stato Adunanza Plenaria, 25.2.2014 n 9 ; Cons di Stato N 7975/2019). Ne consegue che la mancata conformità formale, nonostante il possesso effettivo dei titoli, non può essere superata.
Infine il sostiene che il formato pdf-non modificabile dei titoli non sarebbe stato previsto come Pt_1 requisito di esclusione del bando e/o di non valutazione dei titoli. Anche tale rilievo non può essere condiviso. La previsione relativa al formato pdf non modificabile dei documenti da allegare è evidentemente posta a tutela della genuinità e della tracciabilità dei documenti presentati dai candidati e, come tale, rappresenta garanzia di trasparenza e imparzialità della procedura selettiva.
Alla luce di quanto sopra espresso il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono integralmente compensate attesa l'assoluta novità della questione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
spese compensate.
Roma 17.9.205
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, dopo il deposito delle “ note di trattazione scritta” ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11463/2024 promossa
DA
Parte_1
Con gli avv.ti BONETTI MICHELE e SANTI DELIA
RICORRENTE
CONTRO
L' Controparte_1
[...]
Con il procuratore dello Stato Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato esponeva di essere dipendente dell' Parte_1
dall'anno 2010; di essere attualmente impiegato presso la sede sita in Casaccia;
di aver CP_1 partecipato alla “ procedura selettiva per titoli per l'attribuzione di 250 post destinati allo sviluppo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrato nei livelli II e III;
di CP_1 aver appreso a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito avvenuta in data 3.11.2023 di non essersi collocato in posizione utile al conseguimento del posto;
di essersi collocato in posizione n 132 con 42,1 punti;
di aver richiesto l'accesso agli atti e di aver appreso che 17 titolo presentati non erano stati presi in considerazione perché presentati nel formato pdf modificabile. Previe argomentazioni in diritto sulla violazione dell'art 97 Cost, sull'eccesso di potere per difetto di istruttoria concludeva chiedendo al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni “ Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di ottenere la valutazione dei titoli presentati congiuntamente alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva “per titoli per l'attribuzione di 250 posti destinati allo sviluppo professionale del personale con rapporto di CP_1 lavoro a tempo indeterminato inquadrato nei livelli III e II”2 e non valutati dall'amministrazione come in atti e come da verbale del 28 settembre 2023; conseguentemente dichiarare illegittimi e/o disapplicare gli atti dell'amministrazione e accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di vedersi attribuiti un punteggio integrativo di 8,5 per un totale di 50 punti con la conseguente collocazione in posizione corrispondente in graduatoria. - In ogni caso accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere la rivalutazione della propria domanda di partecipazione e di tutti i titoli presentati ivi inclusi quelli di cui in atti e non valutati come da verbale del 28 settembre 2023 comunque emettere qualsiasi atto che la s.v. riterrà di giustizia. - Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva l' ed eccepiva in diritto il difetto di interesse e di integrazione del contraddittorio, CP_1 nonché nel merito l'infondatezza del ricorso posto che il bando dell' ha previsto il formato CP_1
“pdf non modificabile” a garanzia della sicurezza, dell'equità e della trasparenza assicurata ai candidati, prevedendo tale condizione in più disposizioni dello stesso bando (cfr. art. 3 lettere A e B) concernenti sia i titoli sia la relazione sull'attività professionale da caricare sulla piattaforma LOTUS (cfr. All. 2). Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9.9.2025 svolta nelle modalità della trattazione scritta la causa, istruita documentalmente, dopo il deposito delle note di “trattazione scritta” è stata decisa con sentenza .
Il ricorso è infondato e va ,pertanto, rigettato.
E' pacifico oltre che documentato che il ricorrente , dipendente dell' dal 2010, abbia CP_1 partecipato alla “ procedura selettiva per titoli per l'attribuzione di 250 posti destinati allo sviluppo professionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrato nei CP_1 livelli III e II “ e che pubblicata la graduatoria di merito sia risultato collocato nella posizione n 132 con un punteggio pari a 42,1. Del pari è pacifico che 17 titoli tra quelli presentati dal non siano Pt_1 stati valutati perchè non convertiti in formato pdf “non modificabile”.
Sostiene il che i 17 titoli, pur non presentati in formato pdf non modificabili, erano già Pt_1 conosciuti dall'Amministrazione e che in ogni caso, “presa contezza dell'errato formato dei files avrebbe dovuto invitare il ricorrente a rettificare il caricamento espletato tramite l'istituto del soccorso istruttorio “( pag 4 ricorso introduttivo).
Tali assunti non risultano fondati per le seguenti argomentazioni.
In primo luogo occorre sottolineare come ,contrariamente a quanto sostenuto dal , il bando Pt_1 dell' prevedeva, in più disposizioni – cfr art 3 lettere A e B- la presentazione dei titoli e della CP_1 relazione sull'attività professionale da caricare sulla piattaforma LOTUS in formato “ pdf non modificabile” . Ma vi è di più perché , proprio sul punto in contestazione l'Amministrazione aveva provveduto a pubblicare specifiche FAQ laddove si leggeva espressamente “ NTENDE CP_2
CON “PDF NON MODIFICABILE” E COME CREARE UN PDF NON MODIFICABILE? Per realizzare un file in formato pdf non modificabile è possibile utilizzare il programma ACROBAT PRO, oppure apporre la propria firma digitale sul file. In alternativa, a titolo esemplificativo, si possono seguire le istruzioni al link Come rendere un PDF non modificabile | ( cfr all 8 fascicolo resistente).
Il ricorrente aveva , dunque, in ossequio al principio dell' auto responsabilità, il dovere di rispettare le forme richieste dal bando, presentando la documentazione in maniera conforme alle disposizioni in esso contenute. Né d'altro canto , risulta possibile invocare il “ soccorso istruttorio “dal momento che tale procedura opera qualora dalla documentazione presentata dall'istante risulti un margine di incertezza facilmente superabile, diversamente, dal caso di specie, dove il non ha , proprio Pt_1 allegato i titoli da valutare . Del resto giova sottolineare come tale scelta amministrativa, risponda al principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata alla buona fede e correttezza, come, a titolo esemplificativo, quando l'aspirante dichiari di essere in possesso del diploma di laurea ma non indichi il voto conseguito, essendo assicurata, a tutela dell'interesse pubblico, la corretta selezione dei dipendenti pubblici nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione ( cfr Cons di Stato Adunanza Plenaria, 25.2.2014 n 9 ; Cons di Stato N 7975/2019). Ne consegue che la mancata conformità formale, nonostante il possesso effettivo dei titoli, non può essere superata.
Infine il sostiene che il formato pdf-non modificabile dei titoli non sarebbe stato previsto come Pt_1 requisito di esclusione del bando e/o di non valutazione dei titoli. Anche tale rilievo non può essere condiviso. La previsione relativa al formato pdf non modificabile dei documenti da allegare è evidentemente posta a tutela della genuinità e della tracciabilità dei documenti presentati dai candidati e, come tale, rappresenta garanzia di trasparenza e imparzialità della procedura selettiva.
Alla luce di quanto sopra espresso il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono integralmente compensate attesa l'assoluta novità della questione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
spese compensate.
Roma 17.9.205
Il Giudice