Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10867 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GENNARO DE ANGELIS Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t.
[...] rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE MAZZARELLA
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante Controparte_2 p.t., rappresentato e difeso dall'avv. GIANCARLO MANSI
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.05.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.07180240005197000 in notificato il 16.4.24 in virtù di cartelle esattoriali/ruoli del 2014-2015-2016-2017-2018 avente ad oggetto contributi
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previdenziali oneri e sanzioni relativi agli anni 2010-2011-2012-2013-2014-
2015 per la complessiva somma di € 30.942,01.
A sostegno della opposizione assumeva: la mancata notifica delle predette cartelle e dei propedeutici avvisi bonari di pagamento nonché la prescrizione del credito previdenziale e la decadenza dal diritto alla riscossione del credito ex art.25 D.Lgs. 46/99.
Tanto premesso, il ricorrente concludeva: In via preliminare 1) Tenuto conto dell'urgenza rappresentata circa la gravità degli effetti che un eventuale procedura esecutiva (fermo o ipoteca) potrebbe determinare sull'utilizzabilità di mezzi di proprietà del ricorrente ovvero sui beni immobili, disporre la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati inaudita altera parte ovvero anche previa fissazione anticipata di udienza con notifica a carico della ricorrente, per i provvedimenti idonei e necessari. Sempre in via preliminare 2) Farsi ordine al deposito in originale della documentazione di pertinenza e relativa agli atti della procedura di riscossione esattoriale (cartelle, intimazioni etc. etc.) ex art. 26 D.P.R. 602/73. Nel merito 3) Dichiarare illegittima la procedura di riscossione per mancata notifica degli atti di cui al preavviso di fermo impugnato e quindi carenza di un valido titolo per procedere alla riscossione esattoriale. 4) Dichiarare la prescrizione del diritto alla riscossione del credito per decorso del termine quinquennale e per
l'effetto, che nulla è dovuto dal ricorrente. 5) Dichiararsi la decadenza dal diritto alla riscossione delle somme in applicazione del D. Legisl.
46/99. 6) Condanna in solido dei resistenti al diritto e onorario di lite con attribuzione nonché alle spese di CU a favore del ricorrente se fattone anticipo.”
Si costituiva l che, con diverse Controparte_2 argomentazioni, contestava la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto chiedendone il rigetto.
Nel costituirsi la Controparte_1 affermava che, con provvedimento di sgravio del
[...] 20.5.24, le cartelle sottese al preavviso di fermo amministrativo qui impugnato erano state tutte sgravate a seguito della variazione della posizione iscrittiva del ricorrente avvenuta il 14/05/2024 con efficacia retroattiva. Concludeva chiedendo dichiararsi la cessata la materia del contendere con spese processuali compensate.
Parte ricorrente confermava quanto sopra esposto evidenziando che il provvedimento di sgravio era del 20/05/2024, mentre il ricorso era stato depositato il 09/05/2024, precisando, altresì che con istanza del 2015 il ricorrente aveva informato la di aver cessato l'attività di geometra CP_1 con decorrenza dal 1993, e quindi, l'ente previdenziale era a conoscenza della carenza di obblighi previdenziali in capo allo stesso ma vi provvedeva solo nel 2024. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna alle spese di lite.
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Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice pronunciava la presente sentenza.
Sulla scorta degli elementi acquisiti e delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere,
è necessario che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (Tribunale Benevento sez. II,
09/02/2022, n.307). La cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo di elaborazione giurisprudenziale.
La relativa decisione può essere resa in ogni fase e grado di giudizio, con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
In particolare, si tratta di una definizione 'atipica' della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga in corso di causa una situazione che elimini la ragione del contrasto tra le parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire (Tribunale Imperia sez. I, 07/02/2022,
n.77).
Poiché la ha disposto lo sgravio della somma oggetto delle cartelle CP_1 opposte, legittimamente la difesa di parte ricorrente ha domandato dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese di lite sono poste a carico della
[...]
– ente impositore - Controparte_1 considerato che il provvedimento di sgravio è avvenuto in corso di causa.
Tuttavia poiché l'opponente ha notificato il ricorso in data 27/06/2024,
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allorquando il provvedimento di sgravio delle cartelle esattoriali era stato già adottato, le suddette spese possono essere compensate nella misura del 50%.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere.
Condanna la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento
[...] delle spese di lite che, compensate per la metà, liquida in € 1600,00 oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Spese per il resto compensate.
Napoli, il 01.04.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli
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