Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/06/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 6 maggio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10523/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Maria Acunto, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore;
-convenuto contumace-
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di accertamento - reddito di cittadinanza – ripetizione di indebito.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 6 maggio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto che le veniva recapitato a mezzo raccomandata da parte dell' , nella sua qualità di erede di CP_2 Per_1
un avviso di accertamento in merito all'indebita percezione di € 9.000,00 a titolo di
[...]
reddito di cittadinanza conseguito dal predetto;
1
indebito percettore della prestazione, già a decorrere dall'8 maggio 2018, data di pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, non essendo pertanto erede del suddetto;
che l'atto era altresì illegittimo per carenza di specificazione della motivazione in quanto non risultava intellegibile la ragione fondante l'annullamento della misura a sostegno del reddito, poiché
l'Ente Previdenziale adduceva, alternativamente che la revoca del beneficio era scaturita “false dichiarazioni” o dalla “non comunicazione variazioni di composizione reddito o patrimonio inerenti al nucleo”; che, altresì, l'atto era insufficientemente motivato in quanto non venivano indicate le somme mensili percepite, le generalità complete del beneficiario, né tantomeno i criteri di calcolo della somma da restituire.
Ciò premesso, ha agito onde ottenere la sospensione cautelare del provvedimento impugnato e nel merito annullarlo “… … … dichiarando espressamente l'insussistenza dell'indebito indicato nell'atto stesso e che nulla è dovuto dalla ricorrente all' per le causali di cui al medesimo CP_2 atto”.
Rilevata la non corretta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, veniva concesso a parte ricorrente un nuovo termine per procedere alla rinotifica dei menzionati atti, oltre che del provvedimento di rinvio dell'udienza.
Esperita regolarmente la notifica a mezzo pec del 13 febbraio 2025, la causa veniva rinviata per la decisione al 6 maggio 2025, con trattazione cartolare a mente dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito della predetta udienza di discussione sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note.
Si dà atto che l convenuto ha quindi depositato memoria - deducendo essere Controparte_3
cessata materia del contendere - in data 16 maggio 2025 e dunque oltre i termini previsti dall'art. 293 c.p.c., con conseguente inammissibilità della costituzione.
La causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
***
1.Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' il quale non ha inteso regolarmente CP_2
costituirsi sebbene ritualmente evocata in giudizio a mezzo notifica via pec del 13 febbraio 2025.
Il deposito di memoria di costituzione in data 16 maggio 2025, della quale pure si dà atto, è inammissibile.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
2 Con statuizione assorbente l'ulteriore motivo di opposizione, deve rilevarsi che costituisce ius receptum il principio secondo il quale “la sentenza di divorzio produce effetto tra le parti dalla data del suo passaggio in giudicato e non da quella della sua annotazione, ai sensi dell'art. 10 della l. 1 dicembre 1970 n. 898, nei registri dello stato civile, che ha solo la funzione di renderne opponibili gli effetti ai terzi;
pertanto, nel caso di morte ab intestato di uno dei coniugi, la delazione di eredità in favore del coniuge superstite può aver luogo solo nel caso in cui la sentenza non sia ancora passata in giudicato alla data del decesso, non in quello in cui sia solo mancata l'annotazione della sentenza che, essendo passata in giudicato, abbia prodotti i suoi effetti nei confronti delle parti” (Cass. n. 7089 del 1992).
In ossequio a quanto anzidetto, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la ricorrente non può essere chiamata all'eredità dell'ex coniuge, non potendo Persona_1
l' a lei rivolgersi per richiedere la restituzione di somme ricadenti nel patrimonio de relicto del CP_2
de cuius.
Va tuttavia rilevato che era onere della dar prova della annotazione nei pubblici registri Pt_1
dello Stato Civile della suddetta sentenza, ai sensi dell'art. 10 della L. 898 del 1970, come modificato dalla l. n. 197/2022, in mancanza della quale annotazione (invero risultante effettuata in data 11 marzo 2025 dalla documentazione prodotta pure irritualmente dall'Istituto previdenziale e di cui pertanto non può tenersi conto) risulta scusabile l'errore del terzo – nella specie l' – non CP_2
in grado di rilevare la carenza della qualità di erede della ricorrente, al quale non può opporsi la sentenza di divorzio non regolarmente annotata,
Pur fondata pertanto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della , che non può Pt_1
essere chiamata a rispondere dei presunti debiti dell'ex coniuge, sussistono giustificati motivi per la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara il difetto di legittimazione passiva di con riferimento all'atto di Parte_1
“accertamento somme indebitamente percepite su prestazione reddito di cittadinanza di Per_1
;
[...]
dichiara irripetibili le spese di lite.
Catania 7 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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