Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 8191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8191 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08191/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00651/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 651 del 2022, proposto da
LA SI, rappresentata e difesa dall'avvocato Eduardo Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Guglielmo Melisurgo n. 4;
contro
Comune di Mariglianella, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza di demolizione n.878 del 16.11.2021 emessa dal Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica del Comune di Mariglianella e relativa alle opere riportate all'interno del provvedimento;
b) della comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot.n. 11706 del 07.10.2021; di tutti gli atti presupposti, conseguenti, consequenziali e, comunque, connessi ivi compreso il verbale di sopralluogo datato 24.09.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2025 la dott.ssa EL NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n.878 del 16.11.2021 emessa dal Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica del Comune di Mariglianella a seguito di un accertamento nel corso del quale era emerso che presso l’immobile di sua proprietà erano state eseguite opere edilizie non autorizzate con permesso a costruire.
In particolare, si era rilevato che era stata realizzata la trasformazione di un vano bagno con ampliamento di volume pari a 21,50 mc.
Detto intervento, era stato eseguito tra il 1999 ed il 2020 e non rappresentato nei grafici allegati alla CILA del 24 gennaio 2020 finalizzata proprio a regolarizzare il vano preesistente.
In sostanza, il Comune, nell’istruttoria volta ad esaminare la regolarità della CILA, aveva riscontrato che nessun titolo edilizio legittimava la realizzazione di un ulteriore vano realizzato in ampliamento di quello preesistente e, con l’ordinanza impugnata, ne ordinava la demolizione.
2. L’ordine di ripristino del locale è oggetto del ricorso in esame, affidato a censure di violazione degli articoli, 10, 22 e 31 del d.P.R. 380 del 2001: secondo la prospettiva della ricorrente, la natura minima dell’abuso avrebbe dovuto indurre all’ applicazione di una misura a tanto proporzionata, anche in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso dalla sua realizzazione e dalla mancata enunciazione, nella motivazione dell’ordinanza di demolizione, dell’interesse pubblico da tutelare.
2.1 Con ulteriori censure la ricorrente deduce che per il detto abuso penderebbe una domanda di sanatoria e, pertanto, nelle more della sua definizione, alcuna misura ripristinatoria avrebbe potuto essere adottata.
3. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
4. Il ricorso è infondato.
In primo luogo va rilevato che la ricorrente non fornisce alcuna prova della pendenza di una domanda di condono o sanatoria, per tali ragioni il secondo motivo è infondato.
4.1 Il primo motivo è infondato.
In presenza di una costruzione realizzata senza titolo edilizio, la legge prevede poteri tipici in capo all’amministrazione che doverosamente deve agire ai fini del ripristino dello stato dei luoghi.
Nel caso in esame, dalla lettura degli atti del procedimento appare evidente che con il posizionamento della vetrata, la ricorrente abbia realizzato un ampliamento dell’edificio preesistente, creando un nuovo ambiente con incremento di volume e superficie.
Correttamente l’amministrazione ha disposto la misura demolitoria ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380 del 2001, trattandosi di opera per la quale era necessario il permesso di costruire.
4.2 Sono anche infondate le censure proposte dalla ricorrente in ordine alla mancata espressione nell’atto impugnato di specifiche ragioni di interesse pubblico che hanno indotto l’amministrazione alla repressione di abusi edilizi risalenti nel tempo.
Va a tale proposito ribadito il consolidato orientamento secondo cui il decorso del tempo non è in grado di incidere sulla legittimità dell’opera e di consentire la conservazione di quanto è stato realizzato in violazione della legge.
Sia la legislazione amministrativa, sia quella penale sono da tempo basate sul principio per cui costituisce reato la realizzazione di un immobile, in assenza del relativo titolo abilitativo (v. ora l’art. 44 del testo unico approvato con il d.P.R. n. 380 del 2001), sicché - se non altro per questo profilo - non è radicalmente ipotizzabile che possa esservi un tale affidamento legittimo sulla mancata applicazione delle leggi dello Stato. (Tar Campania, sez. VI, 10 agosto 2020, n. 3564; Cons. Stato, sez. VI, 5 aprile 2012, n. 2038)”.
La stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha precisato che: “ Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata che impongano la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino ” (sentenza n. 9 del 2017).
5. Nulla deve essere statuito in ordine alle spese di lite alla luce della mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA CE, Presidente
EL NA, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NA | TA CE |
IL SEGRETARIO