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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/07/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 462/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani ConSIliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso ConSIliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 462/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 20.05.2025, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Francesca
Ferrara, domiciliata presso il medesimo difensore al domicilio digitale indicato in atti,
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, CP_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Matilde Fusco e dall'Avv. Angela Borghi, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Poggibonsi (SI), in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 403/2023 del Tribunale di Lanciano, pubblicata il 16.11.2023 – Cessione dei crediti.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, Voglia così disporre:
- in via principale e nel merito: in accoglimento del presente appello, riformare integralmente per i motivi di cui in narrativa, la impugnata Sentenza n. 403/2023 emessa dal Tribunale
Ordinario di Lanciano, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa D'Alfonso nell'ambito del procedimento R.G. 133/2022 depositata in cancelleria in data 16.11.2023 mai notificata, e per l'effetto, accogliere le conclusioni così come rassegnate in primo grado che qui si riportano: “ in via preliminare concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. 460/21
(1198/2021 RG) per le ragioni esposte in narrativa. 2. - Nel merito: rigettare tutte le domande
e eccezioni di parte attrice opponente perché infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare il D.I. 460/2021 emesso nel procedimento 1198/2021 per le ragioni esposte in narrativa. 3. - riconoscere in capo all'opponente la mala fede o quanto meno la colpa grave dell'instaurando procedimento e, pertanto, condannarla al risarcimento dei danni derivanti da lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c.. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
- sempre in via principale, disattendere tutte le eccezioni ivi compresa quella di inammissibilità dei documenti di cui ai n.ri 02)03)04)05)07)09)010) e le istanze sollevate dall'odierno appellato a mezzo della propria comparsa per tutti i motivi esposti nelle presenti note e nell'atto di appello.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto e nello specifico: “ 1.Vero che Lei, dal 6.03.2017 al 30.06.2019, ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della 2. Vero che la Sua mansione era quella di operatore di mezzi CP_1 meccanici, segnatamente quelli indicati nel contratto di noleggio del 28.02.2017 sottoscritto dalla società con la e che Le mostro? 3. Vero che la società Parte_1 CP_1 CP_1 per l'esecuzione dei lavori commissionati dalla di cui al capitolo n.1, era dotata di
[...] CP_2 propri mezzi?”. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”
Per l'appellata:
“chiede alla Ecc.ma Corte D'Appello adita di voler rigettare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e confermare la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Lanciano, e rassegna le seguenti conclusioni, come già indicate nel primo grado di giudizio: A) revocare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 460/2021 del 27.12.2021, previa declaratoria di insussistenza del diritto dell'appellante a richiedere le somme così come ingiunte;
B) rigettare la proposizione di domande e conclusioni nuove formulate da controparte, e di documentazione nuova depositata in allegato all'atto di appello, in quanto inammissibili ed improcedibili;
C) accertare e dichiarare, per le causali sopra espresse, che la società CP_1
[... nulla deve all'appellante, pronunciando all'uopo declaratoria di inesistenza del presunto contratto di noleggio del 28.02.2017, da cui è sorto il credito azionato dall'appellante
D) accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabilità) e/o Parte_1 illegittimità totale del contratto di noleggio del 28.02.2017 per mancata sottoscrizione, in quanto trattasi di firme apocrife e disconoscimento dello stesso e dichiarare liberata la che nulla deve alla . CP_1 Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA: In via del tutto subordinata, ove in caso di denegata giustizia l'Ill.ma
Corte D'Appello dovesse ritenere necessaria avviare la fase istruttoria del giudizio, Voglia ammettere le prove testimoniali così come richieste nelle memorie n. 2 e 3 ex art. 183 c.p.c. dalla scrivente difesa nel giudizio di primo grado con il teste indicato e, nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi di prova articolati da controparte, come già richiesto in primo grado, la presente difesa chiede di essere ammessa alla prova testimoniale diretta e contraria, con gli stessi testi e sulle stesse circostanze indicate da controparte e con il proprio teste indicato nella propria memoria ex art. 183 cpc III comma e sulle circostanze indicate nella memoria ex art. 183 cpc VI comma n. 3 con il proprio teste indicato. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite di entrambe i gradi di giudizio, e con la condanna di controparte al pagamento integrale delle spese del CTU”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 133/2022 RGC - promosso dalla con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 460/2021 (con CP_1 il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 156.696,80, oltre interessi e spese di procedura, in forza di contratto di noleggio di automezzi stipulato in data 28.02.2017), di cui aveva invocato la revoca, giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione- il Tribunale di Lanciano così statuiva: “accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, revoca il DI opposto n 460/2021 emesso in data
27.12.2021 Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi oltre rimborso forfettario al
15%, IVA. CP come per legge. Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte opposta”.
1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno dell'opposizione, l'opponente aveva: - sostenuto l'inesistenza del contratto di noleggio tra le parti e la conseguente inesistenza del credito azionato in via monitoria, disconoscendo la firma del suo legale rappresentante Parte_2
sul contratto di noleggio del 28.02.2017, sul verbale di consegna lavori nell'ambito
[...] della procedura negoziata della e sul contratto di comodato gratuito di immobile CP_3 ad uso magazzino del giorno 1.03.2017.
Dava anche atto che si era costituita in giudizio l'opposta ed aveva diffusamente contestato l'opposizione, avanzando istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, con richiesta di conferma del decreto ingiuntivo.
1.2. Il Tribunale, all'esito dell'espletamento di CTU grafotecnica sulle firme disconosciute dall'opponente, accoglieva l'opposizione della e revocava il decreto ingiuntivo CP_1 emesso nei suoi confronti.
Al riguardo, rilevata la correttezza della perizia grafologica a firma del CTU dott.
[...]
affermava la non autenticità delle firme a nome apposte in Per_1 Parte_2 calce al verbale di consegna lavori del 6.03.2017, al contratto di comodato CP_3 gratuito del 1.03.2017 e sul contratto di noleggio del 28.02.2017 dichiarandole apocrife in quanto non riconducibili alla mano della legale rappresentante della CP_1
1.3. Inoltre evidenziava che le prove testimoniali richieste da parte opposta al fine di provare l'esistenza del rapporto si rivelavano irrilevanti, atteso che i capitoli nn. 1 e 3, non essendo circostanziati, non avrebbero permesso di ricondurre le attività al contratto la cui esecuzione era stata oggetto di fatturazione ed ingiunzione, mentre il capitolo n. 2 non avrebbe potuto provare altrimenti il rapporto richiamando il medesimo contratto oggetto di disconoscimento.
1.4. In definitiva rilevava come, in ragione della non autenticità delle firme apposte sul contratto di noleggio e l'assenza di ulteriore prova dell'esecuzione delle opere per le quali era stato chiesto il corrispettivo, il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la ed ha invocato la Parte_1 riforma della sentenza sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto proprie le conclusioni della CTU grafologica in ordine all'autenticità delle firme apposte sui documenti oggetto di contestazione omettendo di considerare gli ulteriori elementi probatori a supporto del rapporto intercorso tra le parti. Omessa motivazione e violazione degli artt. 111 Cost., 112 c.p.c., 115 c.p.c.,
118 disp. att. c.p.c.; 2) Erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto le prove testimoniali richieste dalla non rilevanti ai fini dell'esistenza del Parte_1 rapporto tra le parti.
3. Nell'ambito del presente procedimento di appello si è costituita la la quale CP_1 ha contestato il gravame chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 1.10.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 20.05.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sola parte appellante ha provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 20.05.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di conSIlio da remoto del giorno
22.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito esaminata l'eccezione (sollevata dalla difesa dell'appellata) di inammissibilità della produzione documentale operata dall'appellante nel presente grado di giudizio.
5.1. Parte appellante ha prodotto documentazione nel presente grado, spiegando, quanto alle produzioni di cui al n. 10, che i verbali di sommarie informazioni e operazioni compiute dalla Guardia di Finanza di Lanciano nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R.
227/2022, costituirebbero documentazione “sopravvenuta dato che la nomina del difensore di fiducia dell'avv. Zaottini nel procedimento penale rubricato al n.r.g.n.r. è intervenuta successivamente rispetto al giudizio di primo grado e pertanto la non era in Pt_1 possesso di questi documenti”.
Ha peraltro sostenuto che detti documenti sarebbero rilevanti ed indispensabili.
5.2. Parte appellata in sede di costituzione e risposta ha eccepito l'inammissibilità della produzione dei documenti nn. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 “in quanto documenti nuovi e pertanto inammissibili, che riguardano terze persone che non sono parte del presunto contratto di noleggio del 28.02.2017”.
5.3. Rileva in primo luogo il collegio che l'eccezione di inammissibilità deve essere rigettata, vertendosi in ipotesi di rideposito nel presente grado di documentazione già prodotta in primo grado, quanto ai seguenti documenti: n. 3 (contratto di nolo a freddo del 28.02.2017);
n. 4 (contratto di comodato gratuito di immobile ad uso magazzino); n. 7 (verbale di accertamento permanenza condizioni per immediata esecuzione lavori del 6.03.2017 e verbale di consegna dei lavori)
5.4. L'eccezione deve invece essere accolta, vertendosi in ipotesi di nuove produzioni inammissibili in appello di documentazione che l'appellante avrebbe potuto produrre in primo grado, dei seguenti documenti: n. 2 (contratto di appalto del 20.04.2017 tra CP_3
e , n. 5 (cessione di quote sociali del 13.05.2022); n. 8 (cessioni CP_1 CP_1 di credito – dell'anno 2018); n. 9 (certificato di CP_1 Parte_1 famiglia, nascita residenza e matrimonio). 5.5. L'eccezione deve essere parimenti accolta, vertendosi in ipotesi di nuova produzione, con riferimento al documento n. 10 (verbali di sommarie informazioni e operazioni compiute dalla Guardia di Finanza di Lanciano).
Dalla disamina di tali verbali emerge che si tratta di sommarie informazioni assunte dalla
G.d.F. nel marzo-giugno 2022 e del verbale delle operazioni compiute redatto in data
30.08.2022, quindi di documentazione formatasi antecedentemente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 VI comma in primo grado e comunque alla celebrazione dell'udienza di P.C- sicché non può considerarsi “sopravvenuta”.
Oltretutto l'appellante, che asserisce trattarsi di documentazione sopravvenuta solo in ragione del fatto che la procura all'avvocato in sede penale sarebbe stata conferita in data
20.12.2023 successivamente alla definizione del giudizio di primo grado, neanche prova detta circostanza.
6. Venendo all'esame dei motivi di gravame, va subito disatteso il primo motivo.
6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Giudice, facendo proprie le risultanze della CTU e rilevata la natura apocrifa della firma di apposta in calce al contratto di noleggio, ha ritenuto l'insussistenza del Parte_2 contratto, senza tenere conto di altri dettagliati argomenti che consentirebbero di ritenere provato il rapporto.
Sostiene che la CTU lascerebbe spazio a non pochi dubbi atteso che a pag. 74 dell'elaborato l'ausiliare evidenzia che le cinque firme in verifica sono riconducibili alla medesima mano scrivente, il che starebbe a SInificare che non solo il contratto di noleggio azionato in sede monitoria, ma anche il contratto con la echerebbero sottoscrizioni CP_2 apocrife.
Deduce che il disconoscimento è stato operato dalla controparte sostenendo che la firma disconosciuta non apparterrebbe alla SI.ra , senza tuttavia chiarire se vi fossero Pt_2 altri soggetti autorizzati ad agire in nome e per conto della società opponente.
Evidenzia che stranamente la SI.ra non ha proposto querela nei confronti della Pt_2 dipendente della , pur avendo la predetta dichiarato dinanzi alla CP_3 Parte_3
G.d.F. che la firma apposta al verbale di accertamento di permanenza delle condizioni per immediata esecuzione lavori datata 6.03.2017 è stata apposta in sua presenza.
6.2. Premette il Collegio che alla base della pretesa creditoria azionata in via monitoria la pone il contratto di nolo a freddo stipulato in data 28.02.2017 con la Pt_1 CP_1 unitamente alla relativa fattura n. 4 del 07.04.2021 di € 156.696,80. Lo stesso difensore dell'opposta ha sostenuto in primo grado “come il presente procedimento è di natura documentale, ove tenuto conto della documentazione relativa al fascicolo monitorio (fatture e registro iva autenticato) e del contratto di noleggio del
28.02.2017 versati in atti, la prova risulta per tabulas poiché non v'è stata contestazione sul punto da parte dell'odierna attrice-opponente” (pag. 1 della Memoria ex art. 183 c.p.c. comma 6° n.2 di parte opposta).
6.3. Ciò premesso si rileva che il CTU, dott. ha risposto in maniera chiara Persona_1 ed esaustiva alle osservazioni del consulente di parte opposta, confermando che le firme sul contratto di noleggio, (oltre che sul “VERBALE DI CONSEGNA LAVORI SASI SPA e
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO”), sul quale poi è stata emessa la fattura n. 4 del 07.04.2021, sono apocrife, in quanto non riconducibili alla mano della SI.ra Parte_2
legale rappresentante della
[...] CP_1
Dall'esame dell'elaborato peritale può apprezzarsi la sua puntualità ed esaustività rispetto ai quesiti posti dal Tribunale, nonché la condivisibilità delle conclusioni tecniche secondo cui
“dall'analisi di confronto tra le firme contenute nei documenti in verifica e quelle comparative prese in esame emergono palesi discordanze sia dal punto di vista morfologico che sotto il profilo del movimento grafico” evidenziando “discordanze relative alla struttura grafica, ai collegamenti interletterali ed alla morfologia dei grafemi più personalizzati e complessi da riprodurre” (pag. n.38 della CTU).
Le operazioni peritali si sono svolte alla presenza dei consulenti nominati dalle parti e nella
CTU sono state prese in considerazione le osservazioni proposte dal CTP di parte, che non hanno comportato modifiche all' elaborato peritale, e risultano quindi correttamente richiamate dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
6.3. Non può in questa sede sindacarsi la decisione della di non sporgere querela Pt_2 nei confronti di un dipendente di una cliente importante come la dovendo oltretutto CP_2 rilevarsi che a pag. 74 della CTU, in risposta alle osservazioni del consulente di parte opposta, il dott. Ritenuti ha specificato di non aver mai valutato la firma della di Pt_2 cui alla testimonianza di esponendo che “dettagliatamente, il CTU Parte_3 condivide le osservazioni formulate dalla CTP, fatta eccezione per le sole note tecniche relative alla firma apposta in calce al “VERBALE DI ACCERTAMENTO –PERMANENZA
CONDIZIONI PER IMMEDIATA ESECUZIONE LAVORI” datato 03.06.2017, in quanto non rientrante nel quesito formulato dal Giudice. La firma a nome di , Parte_2 contenuta nel predetto documento, difatti non è stata esaminata dal sottoscritto CTU in quanto non ricompresa nel novero delle firme in verifica da esaminare, come da quesiti dell'On.le Giudice”.
6.4. Tanto detto in ordine alla non riconducibilità alla mano del legale rappresentante della società odierna appellata delle sottoscrizioni disconosciute, si rileva che neanche può ritenersi dimostrato in altro modo che tra le parti sia intercorso contratto avente il medesimo oggetto e le medesime condizioni di quello disconosciuto.
7. Neanche il secondo motivo di appello si rivela fondato.
7.1. Con tale motivo l'appellante si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali articolate in sede di seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., diretta, a suo dire, a dimostrare che la società in ragione del contratto di appalto intercorso con CP_1
avesse richiesto alla il noleggio di macchinari indicati nel contratto CP_3 Parte_1 di noleggio del 28.02.2017.
Spiega di aver anche prodotto la comunicazione di distacco del lavoratore Parte_4
e la comunicazione distacco Unilav del predetto, documentazione dalla quale si evince che il lavoratore in questione per il periodo intercorso tra 6.03.2017 al 31.12.2017 aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della distacco poi prorogato fino al CP_1
30.06.2019.
Lamenta che il giudice non ha tenuto conto di tale documentazione, né ha ammesso la prova testimoniale del predetto su detti aspetti. Parte_4
Evidenzia poi ulteriori elementi di prova evincibili dalle operazioni della Guardia di Finanza.
7.2. Il Collegio, ribadita l'inammissibilità delle produzioni documentali effettuate per la prima volta nel presente grado di giudizio, rileva, quanto al rigetto delle richieste di istruttoria orale formulate dalla parte appellante in primo grado, che la decisione di primo grado si rivela corretta e meritevole di essere in questa sede confermata.
Con riferimento al primo capitolo di prova è appena il caso di rilevare che la circostanza del distacco del lavoratore risulta dalla documentazione prodotta in atti dall'appellante sin dal primo grado, senza tuttavia che dalla stessa possa evincersi la dimostrazione del dedotto rapporto di noleggio tra la (odierna appellante) e la tanto più che Parte_1 CP_1 il distacco risulta operato non dalla ma dalla ditta individuale “impresa Di Florio Parte_1
C. Lorenzo.
Con riferimento al secondo capitolo di prova si rileva, per un verso, l'inammissibilità dello stesso in quanto facente riferimento a contratto “sottoscritto dalla società con Parte_1 la che come sopra detto si è accertato non essere riconducibile alla CP_1 CP_1 per essere stata accertata la non genuinità della sottoscrizione del legale
[...] rappresentante che figura sul contratto stesso;
per altro verso, l'inidoneità della circostanza a dimostrare l'esistenza del dedotto rapporto contrattuale di noleggio tra la Parte_1
e la tenuto conto della provenienza del distacco dalla impresa individuale e non CP_1 dalla Parte_1
Con riferimento, infine, al terzo capitolo, se ne rileva parimenti l'irrilevanza al fine di dimostrare l'esistenza tra le odierne parti in causa di contratto di noleggio avente l'oggetto ed il contenuto dedotto in giudizio dalla appellante.
7.3. Per il resto si rileva che inidonea a dimostrare l'esistenza e contenuto del contratto di noleggio tra le odierne parti in causa risulta neanche la documentata esistenza dell'appalto intercorso la e la per lavori di Manutenzione Ordinaria/Straordinaria CP_4 CP_1
e di Pronto intervento da eseguirsi sulle reti idriche e fognarie dei comuni dell' Pt_5
Chietino. Anno 2016-2018.
7.4. In conclusione, a fronte dell' accertata non riconducibilità della sottoscrizione del contratto alla società neanche risulta provato dalla asserita creditrice che la CP_1 si sia comunque avvalsa del contratto, facendolo proprio ed acquisendo a sé CP_1 gli effetti dell'attività svolta dal falso sottoscrittore (ed assumendone le relative obbligazioni), mancando la dimostrazione di rapporti effettivamente intercorrenti tra le medesime società, rinvenendosi riferimenti costanti alla sola ditta individuale Controparte_5 estranea al presente giudizio.
In altri termini, difetta la prova che quell'atto sia stato fatto proprio, nei suoi immediati vantaggi ed anche nelle conseguenti obbligazioni, dal soggetto che ne risulta l'apparente firmatario in conformità al presente principio di diritto: "Il contratto (nella specie, di garanzia) cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società apparentemente firmataria è privo di effetti nei confronti della società stessa, ma può essere recepito nella sua sfera giuridica, in applicazione analogica del disposto dell'art. 1399 c.c., qualora questa, a mezzo di atti o comportamenti concludenti, provenienti dal legale rappresentante avente allo scopo adeguati poteri rappresentativi, manifesti univocamente la volontà di avvalersene” (Cass. n. 5479/2023).
7.5. L'odierna appellante non ha dunque correttamente adempiuto all'onere della prova su di essa gravante, in qualità di attore in senso sostanziale, in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito vantato, non fornendo piena prova scritta del credito e omettendo l'allegazione di ulteriori elementi utili a sostegno della pretesa vantata. 8. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022 (con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione – istruzione e con applicazione della riduzione del
50% alla voce relativa alla fase decisoria non avendo l'appellata depositato memorie conclusionali e repliche).
10. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 7.440,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di conSIlio da remoto del giorno 3.06.2025
La ConSIliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott. Nicoletta Orlandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani ConSIliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso ConSIliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 462/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 20.05.2025, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Francesca
Ferrara, domiciliata presso il medesimo difensore al domicilio digitale indicato in atti,
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, CP_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Matilde Fusco e dall'Avv. Angela Borghi, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Poggibonsi (SI), in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 403/2023 del Tribunale di Lanciano, pubblicata il 16.11.2023 – Cessione dei crediti.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, Voglia così disporre:
- in via principale e nel merito: in accoglimento del presente appello, riformare integralmente per i motivi di cui in narrativa, la impugnata Sentenza n. 403/2023 emessa dal Tribunale
Ordinario di Lanciano, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa D'Alfonso nell'ambito del procedimento R.G. 133/2022 depositata in cancelleria in data 16.11.2023 mai notificata, e per l'effetto, accogliere le conclusioni così come rassegnate in primo grado che qui si riportano: “ in via preliminare concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. 460/21
(1198/2021 RG) per le ragioni esposte in narrativa. 2. - Nel merito: rigettare tutte le domande
e eccezioni di parte attrice opponente perché infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare il D.I. 460/2021 emesso nel procedimento 1198/2021 per le ragioni esposte in narrativa. 3. - riconoscere in capo all'opponente la mala fede o quanto meno la colpa grave dell'instaurando procedimento e, pertanto, condannarla al risarcimento dei danni derivanti da lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c.. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
- sempre in via principale, disattendere tutte le eccezioni ivi compresa quella di inammissibilità dei documenti di cui ai n.ri 02)03)04)05)07)09)010) e le istanze sollevate dall'odierno appellato a mezzo della propria comparsa per tutti i motivi esposti nelle presenti note e nell'atto di appello.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto e nello specifico: “ 1.Vero che Lei, dal 6.03.2017 al 30.06.2019, ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della 2. Vero che la Sua mansione era quella di operatore di mezzi CP_1 meccanici, segnatamente quelli indicati nel contratto di noleggio del 28.02.2017 sottoscritto dalla società con la e che Le mostro? 3. Vero che la società Parte_1 CP_1 CP_1 per l'esecuzione dei lavori commissionati dalla di cui al capitolo n.1, era dotata di
[...] CP_2 propri mezzi?”. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”
Per l'appellata:
“chiede alla Ecc.ma Corte D'Appello adita di voler rigettare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e confermare la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Lanciano, e rassegna le seguenti conclusioni, come già indicate nel primo grado di giudizio: A) revocare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 460/2021 del 27.12.2021, previa declaratoria di insussistenza del diritto dell'appellante a richiedere le somme così come ingiunte;
B) rigettare la proposizione di domande e conclusioni nuove formulate da controparte, e di documentazione nuova depositata in allegato all'atto di appello, in quanto inammissibili ed improcedibili;
C) accertare e dichiarare, per le causali sopra espresse, che la società CP_1
[... nulla deve all'appellante, pronunciando all'uopo declaratoria di inesistenza del presunto contratto di noleggio del 28.02.2017, da cui è sorto il credito azionato dall'appellante
D) accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabilità) e/o Parte_1 illegittimità totale del contratto di noleggio del 28.02.2017 per mancata sottoscrizione, in quanto trattasi di firme apocrife e disconoscimento dello stesso e dichiarare liberata la che nulla deve alla . CP_1 Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA: In via del tutto subordinata, ove in caso di denegata giustizia l'Ill.ma
Corte D'Appello dovesse ritenere necessaria avviare la fase istruttoria del giudizio, Voglia ammettere le prove testimoniali così come richieste nelle memorie n. 2 e 3 ex art. 183 c.p.c. dalla scrivente difesa nel giudizio di primo grado con il teste indicato e, nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi di prova articolati da controparte, come già richiesto in primo grado, la presente difesa chiede di essere ammessa alla prova testimoniale diretta e contraria, con gli stessi testi e sulle stesse circostanze indicate da controparte e con il proprio teste indicato nella propria memoria ex art. 183 cpc III comma e sulle circostanze indicate nella memoria ex art. 183 cpc VI comma n. 3 con il proprio teste indicato. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite di entrambe i gradi di giudizio, e con la condanna di controparte al pagamento integrale delle spese del CTU”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 133/2022 RGC - promosso dalla con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 460/2021 (con CP_1 il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 156.696,80, oltre interessi e spese di procedura, in forza di contratto di noleggio di automezzi stipulato in data 28.02.2017), di cui aveva invocato la revoca, giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione- il Tribunale di Lanciano così statuiva: “accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, revoca il DI opposto n 460/2021 emesso in data
27.12.2021 Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi oltre rimborso forfettario al
15%, IVA. CP come per legge. Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte opposta”.
1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno dell'opposizione, l'opponente aveva: - sostenuto l'inesistenza del contratto di noleggio tra le parti e la conseguente inesistenza del credito azionato in via monitoria, disconoscendo la firma del suo legale rappresentante Parte_2
sul contratto di noleggio del 28.02.2017, sul verbale di consegna lavori nell'ambito
[...] della procedura negoziata della e sul contratto di comodato gratuito di immobile CP_3 ad uso magazzino del giorno 1.03.2017.
Dava anche atto che si era costituita in giudizio l'opposta ed aveva diffusamente contestato l'opposizione, avanzando istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, con richiesta di conferma del decreto ingiuntivo.
1.2. Il Tribunale, all'esito dell'espletamento di CTU grafotecnica sulle firme disconosciute dall'opponente, accoglieva l'opposizione della e revocava il decreto ingiuntivo CP_1 emesso nei suoi confronti.
Al riguardo, rilevata la correttezza della perizia grafologica a firma del CTU dott.
[...]
affermava la non autenticità delle firme a nome apposte in Per_1 Parte_2 calce al verbale di consegna lavori del 6.03.2017, al contratto di comodato CP_3 gratuito del 1.03.2017 e sul contratto di noleggio del 28.02.2017 dichiarandole apocrife in quanto non riconducibili alla mano della legale rappresentante della CP_1
1.3. Inoltre evidenziava che le prove testimoniali richieste da parte opposta al fine di provare l'esistenza del rapporto si rivelavano irrilevanti, atteso che i capitoli nn. 1 e 3, non essendo circostanziati, non avrebbero permesso di ricondurre le attività al contratto la cui esecuzione era stata oggetto di fatturazione ed ingiunzione, mentre il capitolo n. 2 non avrebbe potuto provare altrimenti il rapporto richiamando il medesimo contratto oggetto di disconoscimento.
1.4. In definitiva rilevava come, in ragione della non autenticità delle firme apposte sul contratto di noleggio e l'assenza di ulteriore prova dell'esecuzione delle opere per le quali era stato chiesto il corrispettivo, il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la ed ha invocato la Parte_1 riforma della sentenza sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto proprie le conclusioni della CTU grafologica in ordine all'autenticità delle firme apposte sui documenti oggetto di contestazione omettendo di considerare gli ulteriori elementi probatori a supporto del rapporto intercorso tra le parti. Omessa motivazione e violazione degli artt. 111 Cost., 112 c.p.c., 115 c.p.c.,
118 disp. att. c.p.c.; 2) Erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto le prove testimoniali richieste dalla non rilevanti ai fini dell'esistenza del Parte_1 rapporto tra le parti.
3. Nell'ambito del presente procedimento di appello si è costituita la la quale CP_1 ha contestato il gravame chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 1.10.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 20.05.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sola parte appellante ha provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 20.05.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di conSIlio da remoto del giorno
22.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito esaminata l'eccezione (sollevata dalla difesa dell'appellata) di inammissibilità della produzione documentale operata dall'appellante nel presente grado di giudizio.
5.1. Parte appellante ha prodotto documentazione nel presente grado, spiegando, quanto alle produzioni di cui al n. 10, che i verbali di sommarie informazioni e operazioni compiute dalla Guardia di Finanza di Lanciano nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R.
227/2022, costituirebbero documentazione “sopravvenuta dato che la nomina del difensore di fiducia dell'avv. Zaottini nel procedimento penale rubricato al n.r.g.n.r. è intervenuta successivamente rispetto al giudizio di primo grado e pertanto la non era in Pt_1 possesso di questi documenti”.
Ha peraltro sostenuto che detti documenti sarebbero rilevanti ed indispensabili.
5.2. Parte appellata in sede di costituzione e risposta ha eccepito l'inammissibilità della produzione dei documenti nn. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 “in quanto documenti nuovi e pertanto inammissibili, che riguardano terze persone che non sono parte del presunto contratto di noleggio del 28.02.2017”.
5.3. Rileva in primo luogo il collegio che l'eccezione di inammissibilità deve essere rigettata, vertendosi in ipotesi di rideposito nel presente grado di documentazione già prodotta in primo grado, quanto ai seguenti documenti: n. 3 (contratto di nolo a freddo del 28.02.2017);
n. 4 (contratto di comodato gratuito di immobile ad uso magazzino); n. 7 (verbale di accertamento permanenza condizioni per immediata esecuzione lavori del 6.03.2017 e verbale di consegna dei lavori)
5.4. L'eccezione deve invece essere accolta, vertendosi in ipotesi di nuove produzioni inammissibili in appello di documentazione che l'appellante avrebbe potuto produrre in primo grado, dei seguenti documenti: n. 2 (contratto di appalto del 20.04.2017 tra CP_3
e , n. 5 (cessione di quote sociali del 13.05.2022); n. 8 (cessioni CP_1 CP_1 di credito – dell'anno 2018); n. 9 (certificato di CP_1 Parte_1 famiglia, nascita residenza e matrimonio). 5.5. L'eccezione deve essere parimenti accolta, vertendosi in ipotesi di nuova produzione, con riferimento al documento n. 10 (verbali di sommarie informazioni e operazioni compiute dalla Guardia di Finanza di Lanciano).
Dalla disamina di tali verbali emerge che si tratta di sommarie informazioni assunte dalla
G.d.F. nel marzo-giugno 2022 e del verbale delle operazioni compiute redatto in data
30.08.2022, quindi di documentazione formatasi antecedentemente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 VI comma in primo grado e comunque alla celebrazione dell'udienza di P.C- sicché non può considerarsi “sopravvenuta”.
Oltretutto l'appellante, che asserisce trattarsi di documentazione sopravvenuta solo in ragione del fatto che la procura all'avvocato in sede penale sarebbe stata conferita in data
20.12.2023 successivamente alla definizione del giudizio di primo grado, neanche prova detta circostanza.
6. Venendo all'esame dei motivi di gravame, va subito disatteso il primo motivo.
6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Giudice, facendo proprie le risultanze della CTU e rilevata la natura apocrifa della firma di apposta in calce al contratto di noleggio, ha ritenuto l'insussistenza del Parte_2 contratto, senza tenere conto di altri dettagliati argomenti che consentirebbero di ritenere provato il rapporto.
Sostiene che la CTU lascerebbe spazio a non pochi dubbi atteso che a pag. 74 dell'elaborato l'ausiliare evidenzia che le cinque firme in verifica sono riconducibili alla medesima mano scrivente, il che starebbe a SInificare che non solo il contratto di noleggio azionato in sede monitoria, ma anche il contratto con la echerebbero sottoscrizioni CP_2 apocrife.
Deduce che il disconoscimento è stato operato dalla controparte sostenendo che la firma disconosciuta non apparterrebbe alla SI.ra , senza tuttavia chiarire se vi fossero Pt_2 altri soggetti autorizzati ad agire in nome e per conto della società opponente.
Evidenzia che stranamente la SI.ra non ha proposto querela nei confronti della Pt_2 dipendente della , pur avendo la predetta dichiarato dinanzi alla CP_3 Parte_3
G.d.F. che la firma apposta al verbale di accertamento di permanenza delle condizioni per immediata esecuzione lavori datata 6.03.2017 è stata apposta in sua presenza.
6.2. Premette il Collegio che alla base della pretesa creditoria azionata in via monitoria la pone il contratto di nolo a freddo stipulato in data 28.02.2017 con la Pt_1 CP_1 unitamente alla relativa fattura n. 4 del 07.04.2021 di € 156.696,80. Lo stesso difensore dell'opposta ha sostenuto in primo grado “come il presente procedimento è di natura documentale, ove tenuto conto della documentazione relativa al fascicolo monitorio (fatture e registro iva autenticato) e del contratto di noleggio del
28.02.2017 versati in atti, la prova risulta per tabulas poiché non v'è stata contestazione sul punto da parte dell'odierna attrice-opponente” (pag. 1 della Memoria ex art. 183 c.p.c. comma 6° n.2 di parte opposta).
6.3. Ciò premesso si rileva che il CTU, dott. ha risposto in maniera chiara Persona_1 ed esaustiva alle osservazioni del consulente di parte opposta, confermando che le firme sul contratto di noleggio, (oltre che sul “VERBALE DI CONSEGNA LAVORI SASI SPA e
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO”), sul quale poi è stata emessa la fattura n. 4 del 07.04.2021, sono apocrife, in quanto non riconducibili alla mano della SI.ra Parte_2
legale rappresentante della
[...] CP_1
Dall'esame dell'elaborato peritale può apprezzarsi la sua puntualità ed esaustività rispetto ai quesiti posti dal Tribunale, nonché la condivisibilità delle conclusioni tecniche secondo cui
“dall'analisi di confronto tra le firme contenute nei documenti in verifica e quelle comparative prese in esame emergono palesi discordanze sia dal punto di vista morfologico che sotto il profilo del movimento grafico” evidenziando “discordanze relative alla struttura grafica, ai collegamenti interletterali ed alla morfologia dei grafemi più personalizzati e complessi da riprodurre” (pag. n.38 della CTU).
Le operazioni peritali si sono svolte alla presenza dei consulenti nominati dalle parti e nella
CTU sono state prese in considerazione le osservazioni proposte dal CTP di parte, che non hanno comportato modifiche all' elaborato peritale, e risultano quindi correttamente richiamate dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
6.3. Non può in questa sede sindacarsi la decisione della di non sporgere querela Pt_2 nei confronti di un dipendente di una cliente importante come la dovendo oltretutto CP_2 rilevarsi che a pag. 74 della CTU, in risposta alle osservazioni del consulente di parte opposta, il dott. Ritenuti ha specificato di non aver mai valutato la firma della di Pt_2 cui alla testimonianza di esponendo che “dettagliatamente, il CTU Parte_3 condivide le osservazioni formulate dalla CTP, fatta eccezione per le sole note tecniche relative alla firma apposta in calce al “VERBALE DI ACCERTAMENTO –PERMANENZA
CONDIZIONI PER IMMEDIATA ESECUZIONE LAVORI” datato 03.06.2017, in quanto non rientrante nel quesito formulato dal Giudice. La firma a nome di , Parte_2 contenuta nel predetto documento, difatti non è stata esaminata dal sottoscritto CTU in quanto non ricompresa nel novero delle firme in verifica da esaminare, come da quesiti dell'On.le Giudice”.
6.4. Tanto detto in ordine alla non riconducibilità alla mano del legale rappresentante della società odierna appellata delle sottoscrizioni disconosciute, si rileva che neanche può ritenersi dimostrato in altro modo che tra le parti sia intercorso contratto avente il medesimo oggetto e le medesime condizioni di quello disconosciuto.
7. Neanche il secondo motivo di appello si rivela fondato.
7.1. Con tale motivo l'appellante si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali articolate in sede di seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., diretta, a suo dire, a dimostrare che la società in ragione del contratto di appalto intercorso con CP_1
avesse richiesto alla il noleggio di macchinari indicati nel contratto CP_3 Parte_1 di noleggio del 28.02.2017.
Spiega di aver anche prodotto la comunicazione di distacco del lavoratore Parte_4
e la comunicazione distacco Unilav del predetto, documentazione dalla quale si evince che il lavoratore in questione per il periodo intercorso tra 6.03.2017 al 31.12.2017 aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della distacco poi prorogato fino al CP_1
30.06.2019.
Lamenta che il giudice non ha tenuto conto di tale documentazione, né ha ammesso la prova testimoniale del predetto su detti aspetti. Parte_4
Evidenzia poi ulteriori elementi di prova evincibili dalle operazioni della Guardia di Finanza.
7.2. Il Collegio, ribadita l'inammissibilità delle produzioni documentali effettuate per la prima volta nel presente grado di giudizio, rileva, quanto al rigetto delle richieste di istruttoria orale formulate dalla parte appellante in primo grado, che la decisione di primo grado si rivela corretta e meritevole di essere in questa sede confermata.
Con riferimento al primo capitolo di prova è appena il caso di rilevare che la circostanza del distacco del lavoratore risulta dalla documentazione prodotta in atti dall'appellante sin dal primo grado, senza tuttavia che dalla stessa possa evincersi la dimostrazione del dedotto rapporto di noleggio tra la (odierna appellante) e la tanto più che Parte_1 CP_1 il distacco risulta operato non dalla ma dalla ditta individuale “impresa Di Florio Parte_1
C. Lorenzo.
Con riferimento al secondo capitolo di prova si rileva, per un verso, l'inammissibilità dello stesso in quanto facente riferimento a contratto “sottoscritto dalla società con Parte_1 la che come sopra detto si è accertato non essere riconducibile alla CP_1 CP_1 per essere stata accertata la non genuinità della sottoscrizione del legale
[...] rappresentante che figura sul contratto stesso;
per altro verso, l'inidoneità della circostanza a dimostrare l'esistenza del dedotto rapporto contrattuale di noleggio tra la Parte_1
e la tenuto conto della provenienza del distacco dalla impresa individuale e non CP_1 dalla Parte_1
Con riferimento, infine, al terzo capitolo, se ne rileva parimenti l'irrilevanza al fine di dimostrare l'esistenza tra le odierne parti in causa di contratto di noleggio avente l'oggetto ed il contenuto dedotto in giudizio dalla appellante.
7.3. Per il resto si rileva che inidonea a dimostrare l'esistenza e contenuto del contratto di noleggio tra le odierne parti in causa risulta neanche la documentata esistenza dell'appalto intercorso la e la per lavori di Manutenzione Ordinaria/Straordinaria CP_4 CP_1
e di Pronto intervento da eseguirsi sulle reti idriche e fognarie dei comuni dell' Pt_5
Chietino. Anno 2016-2018.
7.4. In conclusione, a fronte dell' accertata non riconducibilità della sottoscrizione del contratto alla società neanche risulta provato dalla asserita creditrice che la CP_1 si sia comunque avvalsa del contratto, facendolo proprio ed acquisendo a sé CP_1 gli effetti dell'attività svolta dal falso sottoscrittore (ed assumendone le relative obbligazioni), mancando la dimostrazione di rapporti effettivamente intercorrenti tra le medesime società, rinvenendosi riferimenti costanti alla sola ditta individuale Controparte_5 estranea al presente giudizio.
In altri termini, difetta la prova che quell'atto sia stato fatto proprio, nei suoi immediati vantaggi ed anche nelle conseguenti obbligazioni, dal soggetto che ne risulta l'apparente firmatario in conformità al presente principio di diritto: "Il contratto (nella specie, di garanzia) cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società apparentemente firmataria è privo di effetti nei confronti della società stessa, ma può essere recepito nella sua sfera giuridica, in applicazione analogica del disposto dell'art. 1399 c.c., qualora questa, a mezzo di atti o comportamenti concludenti, provenienti dal legale rappresentante avente allo scopo adeguati poteri rappresentativi, manifesti univocamente la volontà di avvalersene” (Cass. n. 5479/2023).
7.5. L'odierna appellante non ha dunque correttamente adempiuto all'onere della prova su di essa gravante, in qualità di attore in senso sostanziale, in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito vantato, non fornendo piena prova scritta del credito e omettendo l'allegazione di ulteriori elementi utili a sostegno della pretesa vantata. 8. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022 (con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione – istruzione e con applicazione della riduzione del
50% alla voce relativa alla fase decisoria non avendo l'appellata depositato memorie conclusionali e repliche).
10. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 7.440,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di conSIlio da remoto del giorno 3.06.2025
La ConSIliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott. Nicoletta Orlandi