TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7211 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 16106/2024
TRA
difeso dall'avv. POLI GIUSEPPE Parte_1
RICORRENTE
E
difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN;
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 09/07/24 il ricorrente in epigrafe, dipendente della società BN di Navigazione spa, in malattia c.d. complementare post sbarco a far tempo dal 19/04/23, si duole della revoca da parte dell' CP_1 dell'attribuzione dell'indennità di malattia per il periodo dal 19/04/23 al
16/07/23, essendo stata riscontrata l'irreperibilità al domicilio alla visita del 25/06/23.
Il ricorrente sostiene che il medico sarebbe incorso in errore, attesa la modifica della toponomastica operata dal comune di Barano d'Ischia.
Rileva in proposito che «il Sig. aveva eletto domicilio in Barano Parte_1
d'Ischia alla via Acquedotto n. 42/43 presso l'abitazione del Sig. Per_1
(cfr. elezione prontamente comunicata all' ). Tuttavia il
[...] CP_1
Comune di Barano d'Ischia successivamente alla suddetta elezione di domicilio ha variato i numeri civici e, pertanto, il numero civico 42/43 è stato sostituito dal numero civico 45».
Chiede pertanto:
«A) dichiarare inesistente e/o nullo, ovvero annullare e/o revocare integralmente il provvedimento protocollo .5106.14/07/2023.0147656 – CP_1 numero pratica 2300471341 avente ad oggetto la reiezione della domanda di indennità malattia complementare n. 2300471341 del 19.04.2023 per i suddetti motivi e, per l'effetto
1 B) accertare e dichiarare che il ricorrente, successivamente allo sbarco avvenuto in data 10.04.2023, si trovava in regime di malattia con conseguente inabilità al lavoro, assoluta o parziale, con necessità di assistenza medica e somministrazione di mezzi terapeutici e che in particolare, conseguenza dell'evento malattia insorto entro 28 giorni dopo lo sbarco, al ricorrente spetta la indennità di malattia complementare erogata dall' ; per l'effetto CP_1
C) condannare l' in persona del legale rapp.nte p.t. al pagamento in CP_1 favore del ricorrente della indennità di malattia complementare pari al 75% della retribuzione media giornaliera riferita ai trenta giorni precedenti lo sbarco, per il periodo dal 19.04.2023 al 18/08/2023 incluso, pari ad €.
3.785,66 (euro tremilasettecentoottantacinque/66 centesimi), oltre interessi di legge dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo, ovvero, per il periodo dal 19.04.2023 al 16/07/2023 incluso, pari ad €.
2.730,64 (euro duemilasettecentotrenta/64 centesimi), oltre interessi di legge dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo, ovvero nella diversa somma che il Giudice accerterà in corso di causa;
D) in conseguenza dell'accertamento del diritto del ricorrente, condannare
l' in persona del legale rapp.nte p.t. al pagamento di tutte le spese, CP_1 diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone».
L' si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso non è fondato.
Nella specie, l'indirizzo indicato nelle certificazioni mediche è via
Acquedotto presso Raicaldo Pasquale 42/43.
Si legge nella relazione redatta dal sanitario incaricato della visita di controllo: «IN VIA ACQUEDOTTO IN BARANO D'ISCHIA AI CIVICI 42 E 43
RISIEDONO RISPETTIVAMENTE LE FAMIGLIE BUONO/DI MEGLIO E PATALANO. I
RESIDENTI DELLA ZONA DICHIARANO DI NON CONOSCERE IL LAVORATORE».
Il ricorrente sostiene che la stessa sarebbe frutto di erronea individuazione del civico, atteso che il 42/43 nella nuova (non è dato sapere operativa da quando) toponomastica corrisponderebbe al civico 45 della medesima via.
Con riferimento all'obbligo di essere reperibile, la SC ha chiarito che il lavoratore ammalato, nei cui confronti il medico ispettore abbia attestato la irreperibilità, ha l'onere (ove non contesti la veridicità di tale attestazione ne' adduca giustificati motivi che lo abbiano indotto ad allontanarsi dal proprio domicilio) di provare, in applicazione dell'art. 1218 cod. civ., l'esistenza di uno specifico impedimento che abbia reso impossibile l'adempimento del suo obbligo, non essendo rilevante, a tal fine, l'erronea convinzione dello stesso lavoratore di avere adempiuto
2 all'obbligo suddetto ed essendo necessario, invece, un impedimento oggettivo, cioè un caso fortuito o una forza maggiore, la cui influenza negativa per l'adempimento, se l'evento era prevedibile, non poteva essere evitata che con l'adozione di tutte le cautele necessarie al fine di consentire al medico fiscale l'accesso al domicilio del lavoratore (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 50 del 04/01/2002). La Cassazione, nel prendere in considerazione l'ipotesi dell'irreperibilità del lavoratore dovuta all'effettuazione del controllo presso un domicilio diverso da quello di attuale residenza del lavoratore, ha altresì chiarito che ove il lavoratore abbia indicato il nuovo domicilio nella certificazione medica regolarmente inviata all'istituto previdenziale e il medico incaricato della visita di controllo si sia invece recato al precedente recapito, indicato dal datore di lavoro, la visita di controllo non può ritenersi effettuata, con conseguente inapplicabilità della sanzione prevista in caso di irreperibilità del lavoratore alla visita di controllo a norma dell'art. 5
D.L. n. 463 del 1983 convertito in legge n. 638 del 1983 (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 5147 del 26/05/1999).
Nella specie, il presunto cambio di toponomastica, cui fa riferimento la parte ricorrente, risulta tuttavia sfornito di qualunque prova.
Non si capisce in proposito cosa provino le fotografie dello stato dei luoghi, mancando qualunque certificazione amministrativa rilasciata dal comune circa questo presunto cambio di toponomastica.
In ogni caso, di tale cambio di domicilio/toponomastica non si fa alcun riferimento nella certificazione inviata all' , né risulta effettuata CP_1 alcuna comunicazione successiva a tale mutamento.
Operando pacificamente l'art. 5 comma 14 d.l. 12/09/83 n. 463 conv. in l.
11/11/83 n. 638, il lavoratore ammalato che risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo.
La prova testimoniale richiesta solo con le note di trattazione scritta è, con tutta evidenza, inammissibile. Peraltro, la parte avrebbe potuto agevolmente documentare mediante certificazione anagrafica storica detto presunto mutamento.
Il ricorso va pertanto respinto.
Risulta comunque correttamente formulata la dichiarazione ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara l'attore non tenuto al pagamento delle spese di lite.
3 Napoli, 14/10/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
4