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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/04/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 2253 2024
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. ), quale Parte_1 P.IVA_1
procuratrice di (c.f. ) con l'avv. BARBARO Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO; attore contro
(c.f. ), con l'avv. GUASTELLA Controparte_2 C.F._1
SERGIO;
(c.f. ) e Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
(c.f. ), con l'avv. CASSISI MARIA;
[...] C.F._2
convenuti avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. FATTO E DIRITTO
procuratrice di ha proposto ricorso deducendo: Parte_1 Controparte_1
- la otteneva il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 1252/2017 (R.G. n. 2453/2017) emesso dal Tribunale di Ragusa in data 10/07/2017, notificato in data 24-31/07/2017 e munito di formula esecutiva il 14/12/2017, con il quale è stato ingiunto a
[...]
e di pagare la somma di 281.270,31 €, oltre CP_4 Controparte_3
interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in 4.184,00 € per onorari, 634,00 € per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a., oltre alle successive occorrende;
- che, pertanto, la provvedeva a sottoporre Parte_2
a pignoramento alcuni beni immobili di proprietà dei debitori;
- che la procedura esecutiva veniva iscritta al n. 144/2020 r.g.;
- di aver acquistato dalla BAPR il credito di cui sopra;
- che all'udienza del 21.4.2024 il giudice dell'esecuzione, preso atto della mancanza di continuità delle trascrizioni con riferimento ad alcuni dei beni pignorati mancando la trascrizione dell'accettazione, da parte dei comproprietari, dell'eredità di (nato a [...] il Persona_1
9.7.1927 e deceduto il 23.4.1977), ha invitato la creditrice odierna ricorrente a ripristinare tale continuità;
- che i convenuti hanno posto in essere atti di accettazione tacita.
Ha quindi chiesto al Tribunale di dichiarare che i convenuti sono eredi di _1
.
[...]
si è costituita deducendo, per quanto ancora rileva, di essere la Controparte_2
sola ad aver compiuto atti di accettazione tacita, avendo provveduto alla volturazione catastale degli immobili ed avendoli posseduti in via esclusiva.
e si sono costituiti aderendo a quanto sostenuto CP_3 Controparte_4
dalla sig.ra e chiedendo quindi il rigetto del ricorso nei loro confronti. CP_2 In sede di mediazione, la ricorrente e hanno convenuto sulla Controparte_2
fondatezza della domanda proposta nei confronti di quest'ultima, la quale ha dichiarato espressamente di accettare l'eredità di , concordando Persona_1
per la compensazione delle spese di questo giudizio.
Successivamente, la ricorrente ha chiesto di dichiarare che è Controparte_2
unica erede di , così rinunciando alla domanda nei confronti Persona_1
degli altri convenuti.
La sig.ra ha chiesto la declaratoria dell'accettazione dell'eredità da parte CP_2
sua e della cessazione della materia del contendere, così rinunciando alle eccezioni preliminari sollevate in comparsa.
*
Da quanto sopra esposto emerge che è pacifica la fondatezza della domanda nei confronti di e l'infondatezza di quelle proposte nei confronti di Controparte_2
e . CP_3 Controparte_4
Deve quindi dichiararsi che è erede di con Controparte_2 Persona_1
compensazione delle spese come concordato tra le parti;
non viene dichiarata la cessazione della materia del contendere perché il verbale di mediazione non è sottoscritto personalmente dalla convenuta.
Vanno invece rigettate le domande proposte nei confronti degli altri convenuti, con conseguente pronuncia sulle spese, essendo irrilevante la circostanza, evidenziata dalla ricorrente con le ultime note, che la sig.ra non avesse trascritto la CP_2
propria accettazione, ed evidenziandosi che comunque la ricorrente non aveva dedotto alcuno specifico atto di accettazione tacita, il che avrebbe determinato comunque il rigetto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara che è erede di (nato a [...] Controparte_2 Persona_1
il 9.7.1927 e deceduto il 23.4.1977);
- rigetta la domanda nei confronti di e;
CP_3 Controparte_4 - compensa le spese tra la ricorrente e Controparte_2
- condanna la ricorrente a rifondere a e in CP_3 Controparte_4
solido le spese di lite liquidate in € 3000 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Ragusa, 14/04/2025
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 2253 2024
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. ), quale Parte_1 P.IVA_1
procuratrice di (c.f. ) con l'avv. BARBARO Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO; attore contro
(c.f. ), con l'avv. GUASTELLA Controparte_2 C.F._1
SERGIO;
(c.f. ) e Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
(c.f. ), con l'avv. CASSISI MARIA;
[...] C.F._2
convenuti avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. FATTO E DIRITTO
procuratrice di ha proposto ricorso deducendo: Parte_1 Controparte_1
- la otteneva il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 1252/2017 (R.G. n. 2453/2017) emesso dal Tribunale di Ragusa in data 10/07/2017, notificato in data 24-31/07/2017 e munito di formula esecutiva il 14/12/2017, con il quale è stato ingiunto a
[...]
e di pagare la somma di 281.270,31 €, oltre CP_4 Controparte_3
interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in 4.184,00 € per onorari, 634,00 € per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a., oltre alle successive occorrende;
- che, pertanto, la provvedeva a sottoporre Parte_2
a pignoramento alcuni beni immobili di proprietà dei debitori;
- che la procedura esecutiva veniva iscritta al n. 144/2020 r.g.;
- di aver acquistato dalla BAPR il credito di cui sopra;
- che all'udienza del 21.4.2024 il giudice dell'esecuzione, preso atto della mancanza di continuità delle trascrizioni con riferimento ad alcuni dei beni pignorati mancando la trascrizione dell'accettazione, da parte dei comproprietari, dell'eredità di (nato a [...] il Persona_1
9.7.1927 e deceduto il 23.4.1977), ha invitato la creditrice odierna ricorrente a ripristinare tale continuità;
- che i convenuti hanno posto in essere atti di accettazione tacita.
Ha quindi chiesto al Tribunale di dichiarare che i convenuti sono eredi di _1
.
[...]
si è costituita deducendo, per quanto ancora rileva, di essere la Controparte_2
sola ad aver compiuto atti di accettazione tacita, avendo provveduto alla volturazione catastale degli immobili ed avendoli posseduti in via esclusiva.
e si sono costituiti aderendo a quanto sostenuto CP_3 Controparte_4
dalla sig.ra e chiedendo quindi il rigetto del ricorso nei loro confronti. CP_2 In sede di mediazione, la ricorrente e hanno convenuto sulla Controparte_2
fondatezza della domanda proposta nei confronti di quest'ultima, la quale ha dichiarato espressamente di accettare l'eredità di , concordando Persona_1
per la compensazione delle spese di questo giudizio.
Successivamente, la ricorrente ha chiesto di dichiarare che è Controparte_2
unica erede di , così rinunciando alla domanda nei confronti Persona_1
degli altri convenuti.
La sig.ra ha chiesto la declaratoria dell'accettazione dell'eredità da parte CP_2
sua e della cessazione della materia del contendere, così rinunciando alle eccezioni preliminari sollevate in comparsa.
*
Da quanto sopra esposto emerge che è pacifica la fondatezza della domanda nei confronti di e l'infondatezza di quelle proposte nei confronti di Controparte_2
e . CP_3 Controparte_4
Deve quindi dichiararsi che è erede di con Controparte_2 Persona_1
compensazione delle spese come concordato tra le parti;
non viene dichiarata la cessazione della materia del contendere perché il verbale di mediazione non è sottoscritto personalmente dalla convenuta.
Vanno invece rigettate le domande proposte nei confronti degli altri convenuti, con conseguente pronuncia sulle spese, essendo irrilevante la circostanza, evidenziata dalla ricorrente con le ultime note, che la sig.ra non avesse trascritto la CP_2
propria accettazione, ed evidenziandosi che comunque la ricorrente non aveva dedotto alcuno specifico atto di accettazione tacita, il che avrebbe determinato comunque il rigetto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara che è erede di (nato a [...] Controparte_2 Persona_1
il 9.7.1927 e deceduto il 23.4.1977);
- rigetta la domanda nei confronti di e;
CP_3 Controparte_4 - compensa le spese tra la ricorrente e Controparte_2
- condanna la ricorrente a rifondere a e in CP_3 Controparte_4
solido le spese di lite liquidate in € 3000 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Ragusa, 14/04/2025
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)