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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/02/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3337 2022
TRA
Parte_1 con l'avv. MARINI ALESSANDRO e CANNOLETTA ANTONIO;
Ricorrente
E
CP_1 con l'avv. ORSINGHER LUCIA e MATTIA MARCELLA;
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria il 03-10-2022, premesso di essere titolare di Parte_1 pensione cat. VO n. 10084230 erogata dall' di Brindisi con decorrenza settembre 2019, chiedeva CP_1
che il Tribunale adito accertasse e dichiarasse il proprio diritto alla ricostituzione della pensione in godimento con accredito dei periodi di malattia parametrati al corretto valore retributivo ai sensi dell'art 8 l. 155 del 1981 nella base di retribuzione annua pensionabile, per il periodo ante 2005, compresi anche gli emolumenti extramensili esclusi per il periodo post 2005 in violazione dell'art. 40 della legge 183/2010 e, conseguentemente, condannare l' ad effettuare la ricostituzione con CP_1
il pagamento dei ratei differenziali, maggiorati di interessi legali o rivalutazione monetaria;
all'uopo allegava apposito conteggio. CP_ Avverso tale domanda resisteva l' eccependo, in via pregiudiziale e/o preliminare,
l'improponibilità del ricorso in assenza di domanda di ricostituzione della pensione per motivi contributivi, l'improcedibilità dello stesso ex art. 443 c.p.c. stante la mancanza di ricorso in via amministrativa, nonché la decadenza del diritto alla riliquidazione ex art. 47 D.P.R. 639/70; nel merito, l'infondatezza della pretesa e la totale erroneità dei calcoli operati da controparte.
Insisteva quindi per il rigetto dell'avversa domanda.
Istruito il procedimento in via documentale, all'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è in parte fondato e deve esser accolto per le seguenti ragioni.
Parte ricorrente rivendica il maggior valore retributivo della contribuzione figurativa, con riguardo a periodi di malattia e trattamento speciale edile accreditati sulla sua posizione assicurativa negli anni
2004, 2006 e 2008.
La materia è stata regolata da due diverse normative.
Ai sensi dell'art. 8 (“Contributi figurativi”), comma 1, della legge 23 aprile 1981, n.
155 (“Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica”), “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.”.
La materia è stata diversamente disciplinata dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010,
n. 183 (cosiddetta del “collegato lavoro”), per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre
2004 (“il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”). Nella normale retribuzione a cui fa riferimento il predetto art. 40 rientrano, appunto, gli emolumenti extramensili che sarebbero spettati al lavoratore in caso di prestazione lavorativa. Ne discende che per la contribuzione figurativa accreditata con decorrenza dal 1° gennaio 2005, si dovrà considerare solo la “normale retribuzione” afferente il mese in cui l'evento s'è verificato, senza poter inglobare nella base imponibile automaticamente tutte le voci, funditus le extramensilità non liquidate mensilmente.
Risulta pertanto superato il criterio della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro, che, nel vigore della L. n. 155 del 1981, art. 8, aveva condotto ad affermare che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente andasse determinato sulla scorta della nozione di retribuzione imponibile prevista dalla L. n. 153 del
1969, art. 12, la quale, essendo più ampia rispetto a quella civilistica, consentiva di integrare la base di calcolo anche con gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione (così, tra le tante, Cass. n. 17502 del 2009): come correttamente rilevato dai giudici di merito, per i periodi successivi al 31.12.2004 deve piuttosto operarsi riferimento all'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, con esclusione quindi degli emolumenti extramensili, che - pur maturando mese per mese - diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno, non potendo perciò ritenersi "ricorrenti e continuativi" ai sensi e per gli effetti della L. n. 183 del 2010, cit. art. 40.
Ne' può sostenersi che, riferendosi ad "eventi (...) verificatisi nel corso del rapporto di lavoro", la norma escluderebbe dal proprio ambito di operatività fattispecie come la disoccupazione o la mobilità, siccome periodi in cui il sostegno al reddito interviene in esito alla cessazione del rapporto di lavoro sottostante: benché tale opzione interpretativa sia stata autorevolmente sostenuta in dottrina, risulta al riguardo dirimente rilevare che le nuove modalità di calcolo si applicano sia "ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile", sia "per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito", tra le quali sono ovviamente ricomprese anche le prestazioni di disoccupazione e mobilità: e, come parimenti rilevato nella sentenza qui impugnata, sarebbe affatto illogico che una misura espressamente finalizzata a ridurre le spese per le prestazioni a sostegno e integrazione del reddito non trovasse applicazione allorché si tratti di considerare l'incidenza riflessa ai fini pensionistici dei periodi in cui tali prestazioni sono state percepite, specie tenendo conto della complessiva ratio della L. n. 183 del 2010, complessivamente finalizzata al contenimento della spesa previdenziale.
Proprio per ciò, la previsione dell'art. 40, cit., nella parte in cui esclude dal proprio ambito applicativo gli eventi assicurati verificatisi "al di fuori" del rapporto di lavoro, sembra piuttosto doversi riferire alle fattispecie di accredito figurativo correlate a eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro e in cui la contribuzione figurativa è riconosciuta a domanda e non d'ufficio, come ad es. nei casi già disciplinati dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 56, lett. a).
Il che permette di escludere che i periodi di disoccupazione, in cui invece la contribuzione figurativa viene riconosciuta d'ufficio, possano considerarsi altro che "eventi (...) verificatisi nel corso del rapporto di lavoro": tanto più che, com'e' noto, ai fini dell'accesso alle relative prestazioni previdenziali, la disoccupazione rileva solo in quanto sopravvenga "nel corso" di un rapporto di lavoro.
Nemmeno può sostenersi che l'applicazione della reformatio in peius dei criteri di calcolo della contribuzione figurativa ai periodi di disoccupazione successivi al 31.12.2004, espressamente prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 40, sia suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del canone di irretroattività delle leggi, come pure argomenta parte ricorrente: è sufficiente al riguardo ricordare che il diritto alla pensione sorge nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e che la legge può modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica (così, tra le più recenti, Cass. n. 10432 del 2018); e non potendo che essere la legge stessa a consentire, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale, la tutela delle aspettative formatesi nel vigore dell'assetto normativo precedente, è sufficiente nella specie rilevare che tale previsione discrezionale risulta precisamente dall'applicazione della modifica dei criteri di calcolo per i periodi di disoccupazione successivi al 31.12.2004, invece che per tutti quelli che astrattamente potevano esser fatti valere dai pensionandi al momento dell'entrata in vigore della L. n. 183 del 2010;
e trattandosi di discrezionalità del legislatore in un ambito in cui non vi sono soluzioni costituzionalmente necessarie (c.d. "a rime obbligate"), non v'e' logicamente spazio alcuno per il dubbio di costituzionalità”.
Dunque per i periodi successivi al 31.12.2004 il calcolo della retribuzione pensionabile deve operarsi avendo come parametro l'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, escludendo gli emolumenti extramensili, i quali - anche maturando mese per mese – diventano concretamente esigibili e corrisposti solo in determinati momenti dell'anno (13° e 14° mensilità in particolare oggetto del ricorso), non potendo perciò ritenersi "ricorrenti e continuativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 40,
Legge n.183/2010, così come interpretato dalla Suprema Corte.
Come ricorda, poi, la Cassazione 2021, le nuove modalità di calcolo si applicano sia «ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile», sia «per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito», tra le quali sono ovviamente ricomprese anche le prestazioni di disoccupazione e mobilità.
Fatta questa breve ricostruzione preme rilevare come nella specie il ricorrente abbia chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico con riguardo a periodi sia natecedenti che successivi al
31.12.2004 in cui era stato collocato in trattamento speciale edile e malattia, sostenendo che la retribuzione pensionabile non avrebbe comunque potuto essere inferiore a quella percepita in costanza di lavoro nel medesimo anno, in violazione dell'art 8 l. 1555 del 1981.
Pertanto per gli anni successivi al 2004 non v'è dubbio che la pretesa del ricorrente sia infondata.
Quanto agli anni antecedenti il Tribunale ha disposto ctu contabile che all'esito ha accertato come “la pensione spettante all'origine al Sig. ammonterebbe all'importo di € 1.151,56; lo stesso Pt_1 sarebbe quindi creditore nei confronti dell' della somma complessiva di € 1.699,63 di cui € CP_1
71,79 per interessi legali calcolati fino al 31 agosto 2024 ed € 1.627,84per differenze di pensione determinate per differenza tra quanto calcolato dalla sottoscritta e quanto percepito dal pensionato”.
Tali conclusioni, immuni da vizi e censure, non sono state oggetto di specifiche censure, pertanto, vista la puntuale ricostruzione della pensione operata dal ctu (che ha puntualmente comunicato la bozza dell'elaborato peritale alle partri), sono pienamente condivise dal Tribunale.
CP_ Conclusivamente, deve condannarsi l' a corrispondere gli importi differenziali nella misura determinata dal ctu sulla base di conteggi analitici correttamente elaborati oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pqm
Il Tribunale di Brindisi ogni ulteriore eccezione disattesa così provvede
- Dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione dalla decorrenza originaria nella superiore misura di iniziale mensili € 1.151,56,
- Condanna, l' , in Controparte_2
persona del Presidente pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, del credito maturato a titolo di differenze pensionistiche fino al 31.8.2024 pari ad € 1.699,63 , oltre al maturando, riveniente dalla superiore determinazione della pensione ab origine;
CP_
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari del ricorrente liquidandole in tal misura in euro 1.312,00 per compensi professionali oltre accessori di legge. Brindisi, 25/02/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3337 2022
TRA
Parte_1 con l'avv. MARINI ALESSANDRO e CANNOLETTA ANTONIO;
Ricorrente
E
CP_1 con l'avv. ORSINGHER LUCIA e MATTIA MARCELLA;
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria il 03-10-2022, premesso di essere titolare di Parte_1 pensione cat. VO n. 10084230 erogata dall' di Brindisi con decorrenza settembre 2019, chiedeva CP_1
che il Tribunale adito accertasse e dichiarasse il proprio diritto alla ricostituzione della pensione in godimento con accredito dei periodi di malattia parametrati al corretto valore retributivo ai sensi dell'art 8 l. 155 del 1981 nella base di retribuzione annua pensionabile, per il periodo ante 2005, compresi anche gli emolumenti extramensili esclusi per il periodo post 2005 in violazione dell'art. 40 della legge 183/2010 e, conseguentemente, condannare l' ad effettuare la ricostituzione con CP_1
il pagamento dei ratei differenziali, maggiorati di interessi legali o rivalutazione monetaria;
all'uopo allegava apposito conteggio. CP_ Avverso tale domanda resisteva l' eccependo, in via pregiudiziale e/o preliminare,
l'improponibilità del ricorso in assenza di domanda di ricostituzione della pensione per motivi contributivi, l'improcedibilità dello stesso ex art. 443 c.p.c. stante la mancanza di ricorso in via amministrativa, nonché la decadenza del diritto alla riliquidazione ex art. 47 D.P.R. 639/70; nel merito, l'infondatezza della pretesa e la totale erroneità dei calcoli operati da controparte.
Insisteva quindi per il rigetto dell'avversa domanda.
Istruito il procedimento in via documentale, all'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è in parte fondato e deve esser accolto per le seguenti ragioni.
Parte ricorrente rivendica il maggior valore retributivo della contribuzione figurativa, con riguardo a periodi di malattia e trattamento speciale edile accreditati sulla sua posizione assicurativa negli anni
2004, 2006 e 2008.
La materia è stata regolata da due diverse normative.
Ai sensi dell'art. 8 (“Contributi figurativi”), comma 1, della legge 23 aprile 1981, n.
155 (“Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica”), “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.”.
La materia è stata diversamente disciplinata dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010,
n. 183 (cosiddetta del “collegato lavoro”), per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre
2004 (“il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”). Nella normale retribuzione a cui fa riferimento il predetto art. 40 rientrano, appunto, gli emolumenti extramensili che sarebbero spettati al lavoratore in caso di prestazione lavorativa. Ne discende che per la contribuzione figurativa accreditata con decorrenza dal 1° gennaio 2005, si dovrà considerare solo la “normale retribuzione” afferente il mese in cui l'evento s'è verificato, senza poter inglobare nella base imponibile automaticamente tutte le voci, funditus le extramensilità non liquidate mensilmente.
Risulta pertanto superato il criterio della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro, che, nel vigore della L. n. 155 del 1981, art. 8, aveva condotto ad affermare che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente andasse determinato sulla scorta della nozione di retribuzione imponibile prevista dalla L. n. 153 del
1969, art. 12, la quale, essendo più ampia rispetto a quella civilistica, consentiva di integrare la base di calcolo anche con gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione (così, tra le tante, Cass. n. 17502 del 2009): come correttamente rilevato dai giudici di merito, per i periodi successivi al 31.12.2004 deve piuttosto operarsi riferimento all'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, con esclusione quindi degli emolumenti extramensili, che - pur maturando mese per mese - diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno, non potendo perciò ritenersi "ricorrenti e continuativi" ai sensi e per gli effetti della L. n. 183 del 2010, cit. art. 40.
Ne' può sostenersi che, riferendosi ad "eventi (...) verificatisi nel corso del rapporto di lavoro", la norma escluderebbe dal proprio ambito di operatività fattispecie come la disoccupazione o la mobilità, siccome periodi in cui il sostegno al reddito interviene in esito alla cessazione del rapporto di lavoro sottostante: benché tale opzione interpretativa sia stata autorevolmente sostenuta in dottrina, risulta al riguardo dirimente rilevare che le nuove modalità di calcolo si applicano sia "ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile", sia "per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito", tra le quali sono ovviamente ricomprese anche le prestazioni di disoccupazione e mobilità: e, come parimenti rilevato nella sentenza qui impugnata, sarebbe affatto illogico che una misura espressamente finalizzata a ridurre le spese per le prestazioni a sostegno e integrazione del reddito non trovasse applicazione allorché si tratti di considerare l'incidenza riflessa ai fini pensionistici dei periodi in cui tali prestazioni sono state percepite, specie tenendo conto della complessiva ratio della L. n. 183 del 2010, complessivamente finalizzata al contenimento della spesa previdenziale.
Proprio per ciò, la previsione dell'art. 40, cit., nella parte in cui esclude dal proprio ambito applicativo gli eventi assicurati verificatisi "al di fuori" del rapporto di lavoro, sembra piuttosto doversi riferire alle fattispecie di accredito figurativo correlate a eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro e in cui la contribuzione figurativa è riconosciuta a domanda e non d'ufficio, come ad es. nei casi già disciplinati dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 56, lett. a).
Il che permette di escludere che i periodi di disoccupazione, in cui invece la contribuzione figurativa viene riconosciuta d'ufficio, possano considerarsi altro che "eventi (...) verificatisi nel corso del rapporto di lavoro": tanto più che, com'e' noto, ai fini dell'accesso alle relative prestazioni previdenziali, la disoccupazione rileva solo in quanto sopravvenga "nel corso" di un rapporto di lavoro.
Nemmeno può sostenersi che l'applicazione della reformatio in peius dei criteri di calcolo della contribuzione figurativa ai periodi di disoccupazione successivi al 31.12.2004, espressamente prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 40, sia suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del canone di irretroattività delle leggi, come pure argomenta parte ricorrente: è sufficiente al riguardo ricordare che il diritto alla pensione sorge nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e che la legge può modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica (così, tra le più recenti, Cass. n. 10432 del 2018); e non potendo che essere la legge stessa a consentire, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale, la tutela delle aspettative formatesi nel vigore dell'assetto normativo precedente, è sufficiente nella specie rilevare che tale previsione discrezionale risulta precisamente dall'applicazione della modifica dei criteri di calcolo per i periodi di disoccupazione successivi al 31.12.2004, invece che per tutti quelli che astrattamente potevano esser fatti valere dai pensionandi al momento dell'entrata in vigore della L. n. 183 del 2010;
e trattandosi di discrezionalità del legislatore in un ambito in cui non vi sono soluzioni costituzionalmente necessarie (c.d. "a rime obbligate"), non v'e' logicamente spazio alcuno per il dubbio di costituzionalità”.
Dunque per i periodi successivi al 31.12.2004 il calcolo della retribuzione pensionabile deve operarsi avendo come parametro l'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, escludendo gli emolumenti extramensili, i quali - anche maturando mese per mese – diventano concretamente esigibili e corrisposti solo in determinati momenti dell'anno (13° e 14° mensilità in particolare oggetto del ricorso), non potendo perciò ritenersi "ricorrenti e continuativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 40,
Legge n.183/2010, così come interpretato dalla Suprema Corte.
Come ricorda, poi, la Cassazione 2021, le nuove modalità di calcolo si applicano sia «ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile», sia «per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito», tra le quali sono ovviamente ricomprese anche le prestazioni di disoccupazione e mobilità.
Fatta questa breve ricostruzione preme rilevare come nella specie il ricorrente abbia chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico con riguardo a periodi sia natecedenti che successivi al
31.12.2004 in cui era stato collocato in trattamento speciale edile e malattia, sostenendo che la retribuzione pensionabile non avrebbe comunque potuto essere inferiore a quella percepita in costanza di lavoro nel medesimo anno, in violazione dell'art 8 l. 1555 del 1981.
Pertanto per gli anni successivi al 2004 non v'è dubbio che la pretesa del ricorrente sia infondata.
Quanto agli anni antecedenti il Tribunale ha disposto ctu contabile che all'esito ha accertato come “la pensione spettante all'origine al Sig. ammonterebbe all'importo di € 1.151,56; lo stesso Pt_1 sarebbe quindi creditore nei confronti dell' della somma complessiva di € 1.699,63 di cui € CP_1
71,79 per interessi legali calcolati fino al 31 agosto 2024 ed € 1.627,84per differenze di pensione determinate per differenza tra quanto calcolato dalla sottoscritta e quanto percepito dal pensionato”.
Tali conclusioni, immuni da vizi e censure, non sono state oggetto di specifiche censure, pertanto, vista la puntuale ricostruzione della pensione operata dal ctu (che ha puntualmente comunicato la bozza dell'elaborato peritale alle partri), sono pienamente condivise dal Tribunale.
CP_ Conclusivamente, deve condannarsi l' a corrispondere gli importi differenziali nella misura determinata dal ctu sulla base di conteggi analitici correttamente elaborati oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pqm
Il Tribunale di Brindisi ogni ulteriore eccezione disattesa così provvede
- Dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione dalla decorrenza originaria nella superiore misura di iniziale mensili € 1.151,56,
- Condanna, l' , in Controparte_2
persona del Presidente pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, del credito maturato a titolo di differenze pensionistiche fino al 31.8.2024 pari ad € 1.699,63 , oltre al maturando, riveniente dalla superiore determinazione della pensione ab origine;
CP_
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari del ricorrente liquidandole in tal misura in euro 1.312,00 per compensi professionali oltre accessori di legge. Brindisi, 25/02/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio