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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9599/2023
tra
Parte_1
Parte_2
[...] CP_1 Pt_1 Parte_3
CP_2 Controparte_3
[...] [...]
Controparte_4 [...]
CP_5 CP_6 Pt_1 CP_7
[...] Pt_1 CP_8
CP_9 Pt_1
CP_10 CP_9 Pt_1
Contr
Parte_4
[...]
Controparte_12
Controparte_13 [...]
Controparte_14 [...]
CP_15 CP_16
CP_17 Controparte_18
RICORRENTI
e
Controparte_19
RESISTENTE nonché con
Pubblico Ministero Oggi 11.04.2025 alle ore 10.00 innanzi al dott. Silvia Zeminian, in videoconferenza, è comparsa l'Avvocato Valeria Saitta in sostituzione dell'avv. Riccardo De Simone e dell'avv. Francesco Nardocci. Nessuno è presente per il resistente. CP_19
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata CP_19
costituzione, ne dichiara la contumacia.
L'avv. Saitta si riporta al ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9599/2023 promossa da:
, nata in [...] il03/02/1963, C.F. Parte_1
, C.F._1
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_2
, C.F._2
2 nata in [...] il [...], C.F. Controparte_20
C.F._3
nato in [...] il [...], C.F. Controparte_21
, C.F._4
nato in [...] il [...], C.F. Controparte_3
, C.F._5
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_22
, C.F._6
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_23
C.F._7
, nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_24 C.F._8
, nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_25 C.F._9
nato in [...] il [...], C.F. Controparte_26
, C.F._10
nato in [...] il [...], C.F. Controparte_27
, C.F._11
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_12
, C.F._12
nato in [...] il [...], C.F. Parte_5
, C.F._13
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_6
[...
, C.F._14
nata in [...] il [...], C.F. Parte_7
, C.F._15
nata in [...] il [...], C.F. Parte_8
, C.F._16
tutti residenti come da scheda anagrafica depositata il 17.03.2025 con il patrocinio degli Avv.ti Riccardo De Simone e Francesco Nardocci contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_19
contumace nonché con
3 Pubblico Ministero
In punto: diritti di cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti del signor nato il [...] a [...], figlio di e Persona_1 NA
, come risultante dall'Estratto dal Registro degli atti di battesimi, cittadino Persona_3
italiano emigrato in Brasile e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il resistente si è costituito in giudizio e non ha contestato nel merito la domanda. CP_19
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27
a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini
4 italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre che il signor non era mai stato naturalizzato Persona_1
cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis ai figli che l'avevano a loro volta trasmessa ai loro discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo,
l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed
5 equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Quanto alla ricorrente la stessa ha acquistato la cittadinanza Parte_8
italiana iure matrimonii poiché coniugata sin dal 19/02/1982 con il cittadino italiano iure sanguinis L'acquisto della cittadinanza è avvenuto Controparte_27
automaticamente poiché il matrimonio è anteriore al 27 aprile 1983, data di entrata in vigore della Legge 123/1983, in base all'articolo 10 della legge 13 giugno 1912 n. 555, allora vigente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_19
La mole delle istanze presentate fa sì che lo Stato non possa considerarsi inadempiente, sicché è giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti
, nata in [...] il [...], Parte_1 Parte_2
, nata in [...] il [...],
[...]
nata in [...] il [...], Controparte_20
nato in [...] il [...], Controparte_21
nato in [...] il [...], Controparte_3
, nata in [...] il [...], Controparte_22
, nata in [...] il [...], Controparte_23
nato in [...] il [...], Controparte_24
, nata in [...] il [...], Controparte_25
, nato in [...] il [...], Controparte_26
nato in [...] il [...], Controparte_27
, nata in [...] il [...], Controparte_12
nato in [...] il [...], Parte_5
, nata in [...] il [...], Parte_6
nata in [...] il [...], Parte_7
sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano;
Persona_4
6 -accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che nata in [...] il [...], è cittadina italiani iure Parte_8
matrimonii in quanto coniugata con il cittadino italiano signor Controparte_27
dal 19/02/1982.
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 11.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
7
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9599/2023
tra
Parte_1
Parte_2
[...] CP_1 Pt_1 Parte_3
CP_2 Controparte_3
[...] [...]
Controparte_4 [...]
CP_5 CP_6 Pt_1 CP_7
[...] Pt_1 CP_8
CP_9 Pt_1
CP_10 CP_9 Pt_1
Contr
Parte_4
[...]
Controparte_12
Controparte_13 [...]
Controparte_14 [...]
CP_15 CP_16
CP_17 Controparte_18
RICORRENTI
e
Controparte_19
RESISTENTE nonché con
Pubblico Ministero Oggi 11.04.2025 alle ore 10.00 innanzi al dott. Silvia Zeminian, in videoconferenza, è comparsa l'Avvocato Valeria Saitta in sostituzione dell'avv. Riccardo De Simone e dell'avv. Francesco Nardocci. Nessuno è presente per il resistente. CP_19
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata CP_19
costituzione, ne dichiara la contumacia.
L'avv. Saitta si riporta al ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9599/2023 promossa da:
, nata in [...] il03/02/1963, C.F. Parte_1
, C.F._1
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_2
, C.F._2
2 nata in [...] il [...], C.F. Controparte_20
C.F._3
nato in [...] il [...], C.F. Controparte_21
, C.F._4
nato in [...] il [...], C.F. Controparte_3
, C.F._5
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_22
, C.F._6
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_23
C.F._7
, nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_24 C.F._8
, nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_25 C.F._9
nato in [...] il [...], C.F. Controparte_26
, C.F._10
nato in [...] il [...], C.F. Controparte_27
, C.F._11
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_12
, C.F._12
nato in [...] il [...], C.F. Parte_5
, C.F._13
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_6
[...
, C.F._14
nata in [...] il [...], C.F. Parte_7
, C.F._15
nata in [...] il [...], C.F. Parte_8
, C.F._16
tutti residenti come da scheda anagrafica depositata il 17.03.2025 con il patrocinio degli Avv.ti Riccardo De Simone e Francesco Nardocci contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_19
contumace nonché con
3 Pubblico Ministero
In punto: diritti di cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti del signor nato il [...] a [...], figlio di e Persona_1 NA
, come risultante dall'Estratto dal Registro degli atti di battesimi, cittadino Persona_3
italiano emigrato in Brasile e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il resistente si è costituito in giudizio e non ha contestato nel merito la domanda. CP_19
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27
a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini
4 italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre che il signor non era mai stato naturalizzato Persona_1
cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis ai figli che l'avevano a loro volta trasmessa ai loro discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo,
l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed
5 equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Quanto alla ricorrente la stessa ha acquistato la cittadinanza Parte_8
italiana iure matrimonii poiché coniugata sin dal 19/02/1982 con il cittadino italiano iure sanguinis L'acquisto della cittadinanza è avvenuto Controparte_27
automaticamente poiché il matrimonio è anteriore al 27 aprile 1983, data di entrata in vigore della Legge 123/1983, in base all'articolo 10 della legge 13 giugno 1912 n. 555, allora vigente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_19
La mole delle istanze presentate fa sì che lo Stato non possa considerarsi inadempiente, sicché è giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti
, nata in [...] il [...], Parte_1 Parte_2
, nata in [...] il [...],
[...]
nata in [...] il [...], Controparte_20
nato in [...] il [...], Controparte_21
nato in [...] il [...], Controparte_3
, nata in [...] il [...], Controparte_22
, nata in [...] il [...], Controparte_23
nato in [...] il [...], Controparte_24
, nata in [...] il [...], Controparte_25
, nato in [...] il [...], Controparte_26
nato in [...] il [...], Controparte_27
, nata in [...] il [...], Controparte_12
nato in [...] il [...], Parte_5
, nata in [...] il [...], Parte_6
nata in [...] il [...], Parte_7
sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano;
Persona_4
6 -accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che nata in [...] il [...], è cittadina italiani iure Parte_8
matrimonii in quanto coniugata con il cittadino italiano signor Controparte_27
dal 19/02/1982.
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 11.04.2025
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Dott.ssa Silvia Zeminian
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