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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 02/09/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2012/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:
Alessandro Scialabba Presidente
Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Alberto Angelo Balzani Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2012/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi Civili, avente ad
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dal ricorrente
(c.f. ) nato a [...], il [...] di cittadinanza Parte_1 C.F._1
italiana, residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino,
C.so Orbassano 191/15 presso lo studio dell' avv. Sara PRINI, che lo rappresenta e difendono, giusta procura in atti;
nei confronti della convenuta nata a [...] il [...], cittadina italiana, Controparte_1
residente a [...], C.F.
ed elettivamente domiciliata in Torino, Via Susa n. 31, presso lo C.F._2
studio degli Avv.ti Germana BERTOLI e Valeriomaria LIPRANDI, che la difendono e rappresentano giusta procura in atti;
pagina 1 di 8 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria
depositata in data 31/01/2024” e cioè:
“Voglia il Tribunale adito
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con la
SI.ra ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1
annotazione della sentenza;
Rigettare la domanda di assegno divorzile per i motivi di cui in premessa;
In subordine, contenere l'assegno divorzile nel limite di € 300,00 mensili e solo sino al
compimento dell'età di 67 anni della;
CP_1
In via istruttoria si chiede che il Tribunale ordini la produzione alla SI.ra o all'Ufficio CP_1
del Territorio di visura/estratto storico delle proprietà immobiliari e delle operazioni su di esse
compiute riconducibili alla SI.ra Controparte_1
Si chiede comunque che il Tribunale disponga indagini sul patrimonio, sui redditi e sull'effettivo
tenore di vita della SI.ra , anche con riguardo al percepimento di eventuale assegno di CP_1
invalidità e altri contributi di carattere assistenziale.
Si deducono, inoltre, i seguenti capitoli di prova indicando come teste il SI. Testimone_1
1) Vero che anche negli anni precedenti alla separazione dei genitori nel 2004 provvedevano ad
occuparsi delle necessità quotidiane e di vita del minore il SI. e i nonni Tes_1 Parte_1
paterni;
2) Vero che negli anni della adolescenza del figlio la SI.ra conviveva con un Tes_1 CP_1
uomo con il quale si accompagnava quando si recava a casa del SI. per ritirare Parte_1
l'assegno mensile di mantenimento .“
PER LA RESISTENTE: ”ribadendo le conclusioni di cui alla memoria ex art. 473-bis.28, lett. a,
c.p.c. del 26/06/2024” e cioè:
pagina 2 di 8 “ Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria e diversa domanda, istanza, eccezione
e deduzione,
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SIg.ri
[...]
e a Torino il 13/07/1986 e trascritto presso i Registri dello Stato Civile CP_1 Parte_1
del Comune di Torino, atto n. 896, parte II, Serie A, Anno 1986;
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di procedere all'annotazione
dell'emananda sentenza a margine dei registri di Stato Civile e ad ogni altra incombenza
conseguente alla pronunzia;
disporre che il SI. eroghi alla SI.ra entro il giorno 5 di Parte_1 Controparte_1
ogni mese, quale assegno divorzile, una somma non inferiore ad € 567,06 rivalutabile
annualmente secondo l'indice ISTAT;
con vittoria di spese, competenze, onorari e oneri di legge.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 27.6.2023, Parte_1
evocava in giudizio innanzi l'intestato Tribunale affinché Controparte_1
pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- SInori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario, in Torino, in data 13.7.1986 – trascritto allo Stato Civile del detto Comune
in data 11.8.1986 – Parte II Serie A n. 896.
- dall'unione coniugale nasceva in data 4.3.1992, figlio maggiorenne ed Tes_1
economicamente autosufficiente;
- i coniugi si sono separati consensualmente a seguito di udienza presidenziale tenutasi il 7.4.2004, dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Torino, separazione omologata con decreto in data 26.5.2004;
- da allora la separazione durava ininterrotta.
pagina 3 di 8 Il ricorrente, sic et simpliciter, domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la moglie, essendo trascorsi 19 anni dalla separazione, senza che fosse intervenuta riconciliazione e/o ripresa della convivenza.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla pronuncia sul vincolo e, per altro verso, avanzava domanda di assegno divorzile, adducendo un grave disturbo bipolare da cui conseguiva un'invalidità del 76% e la conseguente mancanza di autosufficienza economica;
sosteneva, altresì, che l'unico proprio sostentamento fosse costituto dal contributo di mantenimento di cui era onerato il ricorrente in forza di decreto di omologa (in origine determinato di € 400,00 oltre ISTAT, e ad oggi versato dal coniuge nella misura di € 450,00, in luogo di € 567,06, quale somma rivalutata) ed infine lamentava un contegno incoerente del ricorrente, che in una missiva, per il tramite del proprio legale, le aveva proposto di procedere con il divorzio (ricorrendo alla negoziazione assistita o dinanzi allo stato civile), riconoscendole un assegno di € 400,00
mensili.
Nella prima memoria ex art. 473 bis cpc il ricorrente, ritenendo irrilevante la proposta avanzata stragiudizialmente alla moglie, in quanto fondata su presupposti non più
attuali, lamentava che la moglie non sia mai stata di sostegno morale e materiale alla famiglia e che dopo la separazione non si sia mai adoperata per procurarsi un lavoro,
adducendo una patologia da cui era affetta fin dal 1996, non impattante sulla capacità
lavorativa; sottolineava che la moglie avrebbe comunque potuto ottenere una rendita dai numerosi immobili di sua proprietà e che la situazione patrimoniale, per come dalla medesima rappresentata in atti, non fosse verosimile né adeguatamente comprovata. Il
ricorrente, infine, proponeva subordinatamente, di corrispondere alla moglie la somma di € 300,00 mensili fino al percepimento della pensione minima.
In via istruttoria il ricorrente chiedeva di ordinare la produzione alla SI.ra o CP_1
all'Ufficio del Territorio di visura/estratto storico delle proprietà immobiliari e delle operazioni su di esse compiute riconducibili alla SI.ra di disporre Controparte_1
indagini sul patrimonio, sui redditi e sull'effettivo tenore di vita della SI.ra , CP_1
pagina 4 di 8 anche con riguardo al percepimento di eventuale assegno di invalidità e altri contributi di carattere assistenziale ed infine formulava capi di prova testimoniale chiedendone l'ammissione.
La convenuta, nella seconda memoria ex art. 473 bis cpc, adduceva l'intervenuta alienazione di tutti gli immobili di sua proprietà alla TA e l'instaurazione del procedimento di Amministrazione di sostegno a suo favore;
precisava, inoltre, che la sua richiesta di assegno divorzile, fondata anche sulla stabile condizione patrimoniale del ricorrente rispetto al periodo della separazione, fosse limitata all'aspetto assistenziale.
Il ricorrente, nell'ultima memoria, dubitava della genuinità dell'operazione di vendita,
che, in ogni caso, sarebbe stata strumentale al fine di apparire indigente e riteneva,
comunque, che il ricavato di vendita fosse idoneo a garantirle sostentamento fino alla percezione (prossima) della pensione minima di anzianità.
All'udienza del 21.2.2024 il ricorrente, ribadendo i contenuti delle proprie difese, dava atto di una diminuzione di reddito, in quanto pensionato da due anni.
La moglie precisava di avere smesso di lavorare nel 1991 e che poi a partire dal 1996 la sua patologia la aveva portata, oltre che a non lavorare, anche a diradare i rapporti sociali ed interrompere il legame con il figlio;
la stessa ha precisato che la sua richiesta di assegno divorzile è limitata all'aspetto assistenziale, non lamentando un peggioramento delle sue condizioni economiche. La convenuta ha sostenuto di avere ceduto alla moglie del fratello il suo compendio immobiliare per la somma di €
127.000,00 circa, stimata da un'Agenzia cui si era rivolta il fratello non essendo loro in grado di stimare il valore di tali beni, avendo lo stesso rappresentato di non essere più
in grado di provvedere a pagare le spese anche per la quota di pertinenza della sorella;
non percependo la deducente i canoni di affitto per i detti immobili (a suo dire trattenuti dal fratello), e non potendo sostenere gli oneri connessi agli stessi, si era allora determinata a procedere alla vendita.
Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni delle parti è emerso che:
pagina 5 di 8 - il ricorrente, per il periodo di imposta 2019 ha percepito un reddito imponibile di €
45.458,00, per il 2020 un imponibile di € 32.221,00, per il 2021 di € 26.934,00 per il 2022 di
€ 31.782,00; percepisce rateo pensionistico di € 1.650,00 circa;
è proprietario della quota del 25% di 3 piccoli alloggi in Leinì per eredità paterna (ricevuta circa 10 anni fa); vive in casa della madre con la stessa in comodato gratuito;
- la convenuta: per il periodo di imposta 2020 ha dichiarato un reddito imponibile di €
5.507,00, per il 2021 di € 5.417,00 per il 2022 di € 5.417,00; percepisce € 458,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento da parte del marito;
non gode di reddito di cittadinanza né pensioni o altre indennità; ha venduto il suo patrimonio immobiliare alla TA per una somma complessiva di € 127.795,00 come da stima allegata di agenzia immobiliare (non potendo sostenerne gli oneri); con tali soldi avrebbe pagato l'Agenzia e cartelle esattoriali per IMU ed € 2.770,00, cartella esattoriale per € 11.000,00
circa che ha rateizzato con rata mensile di € 167,00 per 6 anni.
Alla luce delle circostanze sopra riportate, in data 2.3.2024, codesto Giudice disponeva un assegno di divorzio a carico del marito in favore della moglie di € 360,00, oltre rivalutazione ISTAT e, ritenendo la causa matura per la decisione, rigettava le istanze istruttorie e previa acquisizione della documentazione relativa ai redditi ed ai patrimoni delle parti, rimetteva la causa in decisione.
Dalla documentazione prodotta successivamente dalle parti è emerso che:
- il ricorrente continua a percepire la pensione di anzianità, che ammonta a circa €
1.500,00 netti mensili e può contare su un conto di deposito con saldo di circa €
62.000,00.
- la resistente, per altro verso, può contare su una giacenza di conto corrente di più di €
120.000,00 e di un libretto postale con saldo di circa € 9.000,00; ha poi dedotto una situazione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, senza però comprovarne documentalmente l'esistenza e l'attualità.
Alla luce di ciò, si ritiene di confermare quanto già statuito con ordinanza provvisoria,
ribadendo che sia evidente che il reddito del marito si sia ridotto per effetto del pagina 6 di 8 collocamento dello stesso in pensione (da circa 2 anni). La moglie, che è indiscusso sia affetta da anni da disturbo bipolare, ha difficoltà a trovare un lavoro, oramai anche per ragioni anagrafiche avendo 65 anni. La , tuttavia, nei circa 20 anni trascorsi CP_1
dalla separazione, non si è neanche preoccupata di mettere a reddito il suo patrimonio,
non avendo richiesto al fratello la percezione della quota di sua spettanza dei canoni di locazione, arrivando a sostenere che per lei il patrimonio immobiliare ereditato fosse esclusivamente fonte di spese che non riusciva a sostenere. A tali condizioni, è evidente che l'alienazione degli immobili alla TA ha comportato per la convenuta quantomeno una riduzione delle spese da sostenere, oltre a fornirle nell'immediato una liquidità certamente non di modico valore. In questo contesto, si considera che, con riguardo al IG. il conto deposito con saldo di circa € 62.000,00 del ricorrente non Pt_1
giustifichi un aumento dell'assegno di divorzio a suo carico;
infatti, tale somma potrà
essere in parte compensativa della riduzione di reddito dovuta al suo pensionamento e,
per la restante parte, può porsi come contraltare rispetto alla liquidità di cui può contare attualmente la IG.ra (che ha documentato una giacenza di conto corrente con CP_1
saldo € 120.000,00 ed un libretto postale con saldo di € 9.250,00).
è stata la stessa convenuta a sottolineare il carattere solo assistenziale delle sua richiesta di assegno divorzile, per cui di nessun rilievo appaiono le considerazioni del ricorrente circa la mancata contribuzione della convenuta già in costanza di matrimonio al ménage familiare ed al mantenimento del figlio (con il quale peraltro risulta avere interrotto ogni rapporto).
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che le parti hanno entrambe chiesto la pronuncia sul vincolo per il resto non è stata integralmente accolta alcuna domanda delle parti.
Pertanto, le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti, in assenza anche di prevalente soccombenza di una di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale,
pagina 7 di 8 definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2012/2023
R.G, sentito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 13.7.1986, nel Comune di Torino (TO), atto Parte_1 Controparte_1
trascritto in data 11.8.1986 nel registro dello Stato Civile nella parte II, Serie A, Anno
1986, Numero 896
2) MANDA alla Cancelleria dell'intestato Tribunale di provvedere alla trasmissione della presente sentenza in copia autentica, quando la stessa sia passata in giudicato,
all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396 del 2000 e successive modificazioni sull'ordinamento dello stato civile;
3) pone a carico di l'obbligo di versare in favore di un Parte_1 Controparte_1
assegno divorzile dell'importo mensile di € 360,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
2) compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Ivrea in data 31 luglio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:
Alessandro Scialabba Presidente
Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Alberto Angelo Balzani Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2012/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi Civili, avente ad
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dal ricorrente
(c.f. ) nato a [...], il [...] di cittadinanza Parte_1 C.F._1
italiana, residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino,
C.so Orbassano 191/15 presso lo studio dell' avv. Sara PRINI, che lo rappresenta e difendono, giusta procura in atti;
nei confronti della convenuta nata a [...] il [...], cittadina italiana, Controparte_1
residente a [...], C.F.
ed elettivamente domiciliata in Torino, Via Susa n. 31, presso lo C.F._2
studio degli Avv.ti Germana BERTOLI e Valeriomaria LIPRANDI, che la difendono e rappresentano giusta procura in atti;
pagina 1 di 8 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria
depositata in data 31/01/2024” e cioè:
“Voglia il Tribunale adito
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con la
SI.ra ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1
annotazione della sentenza;
Rigettare la domanda di assegno divorzile per i motivi di cui in premessa;
In subordine, contenere l'assegno divorzile nel limite di € 300,00 mensili e solo sino al
compimento dell'età di 67 anni della;
CP_1
In via istruttoria si chiede che il Tribunale ordini la produzione alla SI.ra o all'Ufficio CP_1
del Territorio di visura/estratto storico delle proprietà immobiliari e delle operazioni su di esse
compiute riconducibili alla SI.ra Controparte_1
Si chiede comunque che il Tribunale disponga indagini sul patrimonio, sui redditi e sull'effettivo
tenore di vita della SI.ra , anche con riguardo al percepimento di eventuale assegno di CP_1
invalidità e altri contributi di carattere assistenziale.
Si deducono, inoltre, i seguenti capitoli di prova indicando come teste il SI. Testimone_1
1) Vero che anche negli anni precedenti alla separazione dei genitori nel 2004 provvedevano ad
occuparsi delle necessità quotidiane e di vita del minore il SI. e i nonni Tes_1 Parte_1
paterni;
2) Vero che negli anni della adolescenza del figlio la SI.ra conviveva con un Tes_1 CP_1
uomo con il quale si accompagnava quando si recava a casa del SI. per ritirare Parte_1
l'assegno mensile di mantenimento .“
PER LA RESISTENTE: ”ribadendo le conclusioni di cui alla memoria ex art. 473-bis.28, lett. a,
c.p.c. del 26/06/2024” e cioè:
pagina 2 di 8 “ Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria e diversa domanda, istanza, eccezione
e deduzione,
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SIg.ri
[...]
e a Torino il 13/07/1986 e trascritto presso i Registri dello Stato Civile CP_1 Parte_1
del Comune di Torino, atto n. 896, parte II, Serie A, Anno 1986;
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di procedere all'annotazione
dell'emananda sentenza a margine dei registri di Stato Civile e ad ogni altra incombenza
conseguente alla pronunzia;
disporre che il SI. eroghi alla SI.ra entro il giorno 5 di Parte_1 Controparte_1
ogni mese, quale assegno divorzile, una somma non inferiore ad € 567,06 rivalutabile
annualmente secondo l'indice ISTAT;
con vittoria di spese, competenze, onorari e oneri di legge.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 27.6.2023, Parte_1
evocava in giudizio innanzi l'intestato Tribunale affinché Controparte_1
pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- SInori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario, in Torino, in data 13.7.1986 – trascritto allo Stato Civile del detto Comune
in data 11.8.1986 – Parte II Serie A n. 896.
- dall'unione coniugale nasceva in data 4.3.1992, figlio maggiorenne ed Tes_1
economicamente autosufficiente;
- i coniugi si sono separati consensualmente a seguito di udienza presidenziale tenutasi il 7.4.2004, dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Torino, separazione omologata con decreto in data 26.5.2004;
- da allora la separazione durava ininterrotta.
pagina 3 di 8 Il ricorrente, sic et simpliciter, domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la moglie, essendo trascorsi 19 anni dalla separazione, senza che fosse intervenuta riconciliazione e/o ripresa della convivenza.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla pronuncia sul vincolo e, per altro verso, avanzava domanda di assegno divorzile, adducendo un grave disturbo bipolare da cui conseguiva un'invalidità del 76% e la conseguente mancanza di autosufficienza economica;
sosteneva, altresì, che l'unico proprio sostentamento fosse costituto dal contributo di mantenimento di cui era onerato il ricorrente in forza di decreto di omologa (in origine determinato di € 400,00 oltre ISTAT, e ad oggi versato dal coniuge nella misura di € 450,00, in luogo di € 567,06, quale somma rivalutata) ed infine lamentava un contegno incoerente del ricorrente, che in una missiva, per il tramite del proprio legale, le aveva proposto di procedere con il divorzio (ricorrendo alla negoziazione assistita o dinanzi allo stato civile), riconoscendole un assegno di € 400,00
mensili.
Nella prima memoria ex art. 473 bis cpc il ricorrente, ritenendo irrilevante la proposta avanzata stragiudizialmente alla moglie, in quanto fondata su presupposti non più
attuali, lamentava che la moglie non sia mai stata di sostegno morale e materiale alla famiglia e che dopo la separazione non si sia mai adoperata per procurarsi un lavoro,
adducendo una patologia da cui era affetta fin dal 1996, non impattante sulla capacità
lavorativa; sottolineava che la moglie avrebbe comunque potuto ottenere una rendita dai numerosi immobili di sua proprietà e che la situazione patrimoniale, per come dalla medesima rappresentata in atti, non fosse verosimile né adeguatamente comprovata. Il
ricorrente, infine, proponeva subordinatamente, di corrispondere alla moglie la somma di € 300,00 mensili fino al percepimento della pensione minima.
In via istruttoria il ricorrente chiedeva di ordinare la produzione alla SI.ra o CP_1
all'Ufficio del Territorio di visura/estratto storico delle proprietà immobiliari e delle operazioni su di esse compiute riconducibili alla SI.ra di disporre Controparte_1
indagini sul patrimonio, sui redditi e sull'effettivo tenore di vita della SI.ra , CP_1
pagina 4 di 8 anche con riguardo al percepimento di eventuale assegno di invalidità e altri contributi di carattere assistenziale ed infine formulava capi di prova testimoniale chiedendone l'ammissione.
La convenuta, nella seconda memoria ex art. 473 bis cpc, adduceva l'intervenuta alienazione di tutti gli immobili di sua proprietà alla TA e l'instaurazione del procedimento di Amministrazione di sostegno a suo favore;
precisava, inoltre, che la sua richiesta di assegno divorzile, fondata anche sulla stabile condizione patrimoniale del ricorrente rispetto al periodo della separazione, fosse limitata all'aspetto assistenziale.
Il ricorrente, nell'ultima memoria, dubitava della genuinità dell'operazione di vendita,
che, in ogni caso, sarebbe stata strumentale al fine di apparire indigente e riteneva,
comunque, che il ricavato di vendita fosse idoneo a garantirle sostentamento fino alla percezione (prossima) della pensione minima di anzianità.
All'udienza del 21.2.2024 il ricorrente, ribadendo i contenuti delle proprie difese, dava atto di una diminuzione di reddito, in quanto pensionato da due anni.
La moglie precisava di avere smesso di lavorare nel 1991 e che poi a partire dal 1996 la sua patologia la aveva portata, oltre che a non lavorare, anche a diradare i rapporti sociali ed interrompere il legame con il figlio;
la stessa ha precisato che la sua richiesta di assegno divorzile è limitata all'aspetto assistenziale, non lamentando un peggioramento delle sue condizioni economiche. La convenuta ha sostenuto di avere ceduto alla moglie del fratello il suo compendio immobiliare per la somma di €
127.000,00 circa, stimata da un'Agenzia cui si era rivolta il fratello non essendo loro in grado di stimare il valore di tali beni, avendo lo stesso rappresentato di non essere più
in grado di provvedere a pagare le spese anche per la quota di pertinenza della sorella;
non percependo la deducente i canoni di affitto per i detti immobili (a suo dire trattenuti dal fratello), e non potendo sostenere gli oneri connessi agli stessi, si era allora determinata a procedere alla vendita.
Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni delle parti è emerso che:
pagina 5 di 8 - il ricorrente, per il periodo di imposta 2019 ha percepito un reddito imponibile di €
45.458,00, per il 2020 un imponibile di € 32.221,00, per il 2021 di € 26.934,00 per il 2022 di
€ 31.782,00; percepisce rateo pensionistico di € 1.650,00 circa;
è proprietario della quota del 25% di 3 piccoli alloggi in Leinì per eredità paterna (ricevuta circa 10 anni fa); vive in casa della madre con la stessa in comodato gratuito;
- la convenuta: per il periodo di imposta 2020 ha dichiarato un reddito imponibile di €
5.507,00, per il 2021 di € 5.417,00 per il 2022 di € 5.417,00; percepisce € 458,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento da parte del marito;
non gode di reddito di cittadinanza né pensioni o altre indennità; ha venduto il suo patrimonio immobiliare alla TA per una somma complessiva di € 127.795,00 come da stima allegata di agenzia immobiliare (non potendo sostenerne gli oneri); con tali soldi avrebbe pagato l'Agenzia e cartelle esattoriali per IMU ed € 2.770,00, cartella esattoriale per € 11.000,00
circa che ha rateizzato con rata mensile di € 167,00 per 6 anni.
Alla luce delle circostanze sopra riportate, in data 2.3.2024, codesto Giudice disponeva un assegno di divorzio a carico del marito in favore della moglie di € 360,00, oltre rivalutazione ISTAT e, ritenendo la causa matura per la decisione, rigettava le istanze istruttorie e previa acquisizione della documentazione relativa ai redditi ed ai patrimoni delle parti, rimetteva la causa in decisione.
Dalla documentazione prodotta successivamente dalle parti è emerso che:
- il ricorrente continua a percepire la pensione di anzianità, che ammonta a circa €
1.500,00 netti mensili e può contare su un conto di deposito con saldo di circa €
62.000,00.
- la resistente, per altro verso, può contare su una giacenza di conto corrente di più di €
120.000,00 e di un libretto postale con saldo di circa € 9.000,00; ha poi dedotto una situazione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, senza però comprovarne documentalmente l'esistenza e l'attualità.
Alla luce di ciò, si ritiene di confermare quanto già statuito con ordinanza provvisoria,
ribadendo che sia evidente che il reddito del marito si sia ridotto per effetto del pagina 6 di 8 collocamento dello stesso in pensione (da circa 2 anni). La moglie, che è indiscusso sia affetta da anni da disturbo bipolare, ha difficoltà a trovare un lavoro, oramai anche per ragioni anagrafiche avendo 65 anni. La , tuttavia, nei circa 20 anni trascorsi CP_1
dalla separazione, non si è neanche preoccupata di mettere a reddito il suo patrimonio,
non avendo richiesto al fratello la percezione della quota di sua spettanza dei canoni di locazione, arrivando a sostenere che per lei il patrimonio immobiliare ereditato fosse esclusivamente fonte di spese che non riusciva a sostenere. A tali condizioni, è evidente che l'alienazione degli immobili alla TA ha comportato per la convenuta quantomeno una riduzione delle spese da sostenere, oltre a fornirle nell'immediato una liquidità certamente non di modico valore. In questo contesto, si considera che, con riguardo al IG. il conto deposito con saldo di circa € 62.000,00 del ricorrente non Pt_1
giustifichi un aumento dell'assegno di divorzio a suo carico;
infatti, tale somma potrà
essere in parte compensativa della riduzione di reddito dovuta al suo pensionamento e,
per la restante parte, può porsi come contraltare rispetto alla liquidità di cui può contare attualmente la IG.ra (che ha documentato una giacenza di conto corrente con CP_1
saldo € 120.000,00 ed un libretto postale con saldo di € 9.250,00).
è stata la stessa convenuta a sottolineare il carattere solo assistenziale delle sua richiesta di assegno divorzile, per cui di nessun rilievo appaiono le considerazioni del ricorrente circa la mancata contribuzione della convenuta già in costanza di matrimonio al ménage familiare ed al mantenimento del figlio (con il quale peraltro risulta avere interrotto ogni rapporto).
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che le parti hanno entrambe chiesto la pronuncia sul vincolo per il resto non è stata integralmente accolta alcuna domanda delle parti.
Pertanto, le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti, in assenza anche di prevalente soccombenza di una di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale,
pagina 7 di 8 definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2012/2023
R.G, sentito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 13.7.1986, nel Comune di Torino (TO), atto Parte_1 Controparte_1
trascritto in data 11.8.1986 nel registro dello Stato Civile nella parte II, Serie A, Anno
1986, Numero 896
2) MANDA alla Cancelleria dell'intestato Tribunale di provvedere alla trasmissione della presente sentenza in copia autentica, quando la stessa sia passata in giudicato,
all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396 del 2000 e successive modificazioni sull'ordinamento dello stato civile;
3) pone a carico di l'obbligo di versare in favore di un Parte_1 Controparte_1
assegno divorzile dell'importo mensile di € 360,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
2) compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Ivrea in data 31 luglio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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