Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01042/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00179/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2020, proposto da Comune di Casalgrasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Clerico e Andrea Porro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
TU EU di TU ES & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per
- l’accertamento e la dichiarazione del grave inadempimento della IN PNEUMATICI di IN ES & C. S.N.C. agli obblighi di cui all’art. 4 (rubricato “ cessione gratuita aree per opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 51 c. I della L.R. Piemonte 56/1977 ”) della convenzione urbanistica sottoscritta in data 29 ottobre 1998;
- la pronuncia di una sentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2932 c.c., traslativa della proprietà a titolo gratuito - a favore del COMUNE di CASALGRASSO e contro la IN PNEUMATICI di IN ES & C. S.N.C. - delle “ aree per opere di urbanizzazione primaria ” di cui all’art. 4 della convenzione urbanistica sottoscritta in data 29 ottobre 1998;
- la condanna della IN PNEUMATICI di IN ES & C. S.N.C. al pronto e immediato pagamento a favore del COMUNE di CASALGRASSO dell’importo di € 38.509,16 derivante dalla rivalutazione economica delle opere di urbanizzazione effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di TU EU di TU ES & C. S.n.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il dott. Alessandro Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 26.02.2020 il Comune di Casalgrasso ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento della società TU EU di TU ES & C. S.n.c. (di seguito, breviter , anche solo “TU”) all’obbligo di cessione gratuita delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione previste dall’art. 4 della convenzione urbanistica sottoscritta inter partes in data 29.10.1998 in relazione al piano esecutivo convenzionato (di seguito, breviter , anche solo P.E.C.) approvato dal Consiglio Comunale n. 24 del 17.09.1998, con conseguente richiesta di emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. per il trasferimento a proprio favore delle predette aree, oltre alla condanna della controparte al pagamento di € 38.509,16 per il costo delle opere di urbanizzazione da eseguire.
2. Espone, in estrema sintesi, il Comune ricorrente che la TU ha costruito tutti gli edifici residenziali assentiti dal predetto P.E.C., ma non ha realizzato (né ceduto) la strada pubblica, il parcheggio ed il verde pubblico da esso previsti. Difatti, in data 16.12.2006, la resistente ha presentato un’istanza di variante al P.E.C. con la quale ha richiesto proprio l’eliminazione della strada pubblica e una diversa ubicazione delle aree a verde ed a parcheggio. Tale istanza è stata rigettata, dapprima, con la determinazione dirigenziale prot. n. 546 dell’11.02.2009 (che, tuttavia, è stata annullata da questo T.A.R. con sentenza n. 2821 del 20.11.2009 in ragione dell’incompetenza dell’organo che l’aveva adottata, con contestale dichiarazione di inammissibilità anche della domanda riconvenzionale del Comune per il trasferimento coattivo delle aree ex art. 2932 c.c.) e, poi, con provvedimento del Sindaco prot. n. 3018 del 14.07.2010 (la cui legittimità è, invece, stata confermata con sentenza di questo T.A.R. n. 324 del 21.02.2014 e del Consiglio di Stato n. 6106 del 26.10.2018). Nel frattempo, il Comune ha proceduto, in data 20.01.2010, all’escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia dell’adempimento agli obblighi convenzionali (per un importo pari ad € 55.777,34), rivalutando il costo all’attualità della realizzazione delle opere di urbanizzazioni in € 94.286,20. In accoglimento dell’istanza della TU del 04.03.2011, l’Amministrazione comunale, con nota del 30.03.2011, ha però accettato il pagamento diretto da parte di quest’ultima della predetta somma oggetto di garanzia fideiussoria (€ 55.777,34), pur chiedendole il pagamento anche dell’ulteriore somma derivante dalla rivalutazione del costo delle opere di urbanizzazione (quindi, € 38.509,16) e diffidandola a dare tempestivo e completo adempimento a tutte le altre obbligazioni previste dalla convenzione. La TU si è limitata al pagamento dei soli € 55.777,34, dichiarando che avrebbe provveduto al pagamento dell’ulteriore somma prevista dal computo metrico comunale dopo aver verificato e quantificato i lavori già eseguiti per tali urbanizzazioni. Nell’ulteriore inerzia della resistente, una volta conclusosi in via definitiva il contenzioso sul rigetto dell’istanza di variante al P.E.C. da essa presentata, il Comune ha inviato in data 24.05.2019 espressa diffida della TU alla cessione gratuita delle aree previste dal P.E.C. e dalla relativa convenzione. In assenza di riscontro, l’Amministrazione ha quindi proceduto con l’introduzione del presente giudizio.
3. Si è costituita la TU, che ha chiesto il rigetto delle domande avversarie eccependo: a) la prescrizione del diritto alla cessione gratuita delle aree, non essendo stata richiesta nei dieci anni successivi alla scadenza della convenzione del P.E.C. verificatasi in data 29.10.2008 (quindi, entro il 29.10.2018) e non essendo stati compiuti validi atti interruttivi della prescrizione prima di tale data, mentre sarebbe tardiva la successiva diffida stragiudiziale del 24.05.2019; b) l’insussistenza comunque di un obbligo convenzionale a cedere le aree, stante la scadenza del termine di efficacia della convenzione e la mancata esecuzione entro tale termine delle relative opere di urbanizzazione (che sarebbe stata condizione di insorgenza dell’obbligo di cessione delle aree), cosicché la stessa si sarebbe completamente liberata dagli obblighi convenzionali con il pagamento dell’importo di € 55.777,73, salva l’eventuale responsabilità a titolo risarcitorio per le maggiori spese che il Comune si trovasse a dover sostenere per l’esproprio delle aree e per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione; c) l’abusività e contrarietà a buona fede della domanda di cessione delle aree da destinare alla strada pubblica prevista dal P.E.C., in quanto la pianificazione urbanistica sopravvenuta l’avrebbe resa inutile, avendo escluso l’edificabilità dell’area verso cui (ed a servizio della quale) avrebbe dovuto proseguire secondo il progetto originario; d) l’infondatezza della domanda di pagamento delle opere di urbanizzazione, posto che la convenzione riconoscerebbe solo un diritto di regresso per le eventuali spese di urbanizzazione sostenute dal Comune, senza la possibilità di richiederne il pagamento anticipato alla resistente, peraltro sulla base di un computo metrico predisposto unilateralmente dal Comune.
Con memoria depositata in data 25.02.2025 il Comune ha replicato alle eccezioni avversaria, sostenendo che: a) il diritto alla cessione delle aree da urbanizzare sarebbe imprescrittibile e, comunque, l’ipotetica prescrizione sarebbe stata validamente interrotta da plurimi atti idonei a tal fine (quali la domanda riconvenzionale nel giudizio conclusosi con sentenza di questo TAR n. 2821/2009, la diffida del 30.03.2011, la proposta transattiva formulata dalla stessa TU in data 31.10.2019, la notifica del presente ricorso in data 25.02.2020); b) l’obbligo di cessione delle aree e di corresponsione dei relativi costi sarebbe ancora sussistente, in quanto la mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione nel termine di scadenza della convenzione determinerebbe l’inadempimento, ma non estinguerebbe le obbligazioni convenzionali rimaste inadempiute, non sciogliendosi il privato dai vincoli convenzionali nemmeno per effetto della mera escussione della polizza fideiussoria; c) non vi sarebbe alcuna condotta abusiva o contraria a buona fede, posto che la strada pubblica prevista dal P.E.C. sarebbe a servizio degli edifici residenziali da esso previsti e sarebbe, pertanto, ancora sussistente l’interesse pubblico alla sua realizzazione (come accertato nei precedenti giudizi già definiti), mentre sarebbe irrilevante la variante parziale richiamata da controparte (relativa ad un’area industriale rispetto alla quale la strada in questione sarebbe comunque esterna); d) la TU, con comunicazione del 13.06.2011, si sarebbe impegnata a versare anche la differenza di € 38.509,16, non avendo mai contestato prima il computo metrico comunale sui costi attualizzati (a quella data) delle opere di urbanizzazione e, comunque, il Comune avrebbe pieno diritto sulla base della convezione ad adire in regresso per le spese e ad ottenere il risarcimento del danno.
4. All’udienza pubblica del 20.03.2025 la causa, previa discussione tra le parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Prima di procedere all’esame delle domande proposte dal Comune e delle relative eccezioni sollevate dalla società ricorrente, pare opportuno rimarcare come alcuni fatti (anche alla luce delle difese della resistente) debbano ritenersi pacifici ed incontestati tra le parti, vale a dire: a) che la convenzione urbanistica è stata stipulata in 29.10.1998 e prevedeva a carico della resistente la realizzazione entro i successivi 10 anni delle opere di urbanizzazione indicate nel ricorso (strada pubblica, il parcheggio ed il verde pubblico di cui all’art. 4 della convenzione), obbligandola poi a cederle gratuitamente all’Amministrazione comunale; b) che tali opere non sono state realizzate né sono state cedute (assieme alle relative aree) nel predetto termine e nemmeno successivamente alla sua scadenza, avendo piuttosto sempre cercato, la resistente, di ottenere una variante al P.E.C. al fine di escluderne la realizzazione (riguardo la strada) e/o modificarne la dislocazione (quanto al parcheggio ed al verde pubblico); c) che la resistente, per evitare l’escussione della polizza fideiussoria, ha tuttavia frattanto versato al Comune, in data 29.04.2011, la corrispondente somma di € 55.777,73.
6. Tali fatti pacifici e incontestati sono pertanto, di per sé, idonei a dimostrare la fondatezza della prima domanda del Comune, vale a dire quella con cui quest’ultimo chiede al Collegio di accertare e dichiarare l’inadempimento della società resistente agli obblighi convenzionali, con particolare riferimento all’obbligo di cui all’art. 4 della convenzione di cedere gratuitamente le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria previste dalla Tavola 3 del P.E.C. che la resistente avrebbe dovuto eseguire, a proprie spese ed a scomputo degli oneri concessori, ai sensi del successivo art. 5 della convenzione.
È evidente, infatti, come tali obblighi siano rimasti inadempiuti alla scadenza della convenzione (29.10.2008), tant’è vero che la stessa società resisstente si difende in giudizio eccependo la successiva intervenuta prescrizione del diritto del Comune alla cessione delle aree e, comunque, l’inesigibilità di una tale cessione per mancata previa realizzazione delle opere di urbanizzazione nel termine di efficacia della convenzione, riconoscendo tuttavia, al contempo, una propria responsabilità contrattuale ( rectius , convenzionale) a tale riguardo che, a suo stesso dire, legittimerebbe ipoteticamente il Comune ad espropriare tali aree ed a rivalersi nei suoi confronti per le relative spese a titolo risarcitorio (cfr. pag. 9 della memoria difensiva del 18.02.2025). Così facendo, infatti, è la stessa resistente a confermare il proprio inadempimento all’art. 4 della convenzione, che è il presupposto logico-giuridico tanto dell’azione risarcitoria ipotizzata dalla resistente quanto dell’azione ex art. 2932 c.c. proposta in questa sede dal Comune (nonché della correlata domanda di condanna al pagamento dei maggiori costi di urbanizzazione).
7. Tanto chiarito in ordine all’accoglibilità della domanda di accertamento e dichiarazione dell’inadempimento della TU agli obblighi convenzionali, restano invece da esaminare funditus le ulteriori domande proposte dal Comune, principiando da quella di emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per il trasferimento delle aree su cui avrebbero dovuto essere realizzate le opere di urbanizzazione.
A tale riguardo, deve innanzitutto rammentarsi che, in ipotesi di inadempimento di convenzioni urbanistiche o più in generale di accordi provvedimentali, è pacificamente consentito al giudice amministrativo emettere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., pur se non espressamente contemplata dagli artt. 29 e 30 c.p.a., sia perché un’interpretazione costituzionalmente orientata delle predette norme (fondata sugli artt. 24, 103, 111 e 113 Cost.) richiede che, nelle controversie rimesse alla sua giurisdizione esclusiva, egli possa erogare ogni forma di tutela del diritto soggettivo, sia perché, a norma degli artt. 11 e 15 della L. 241/1990, agli accordi provvedimentali si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti (cfr., ex pluris , Cass. Civ. Sez. Un. 05/12/2023, n.33944; Cons. Stato, Ad. Plen., 20/07/2012, n. 28; Cons. Stato, Sez. IV, 21/04/2017, n. 1875; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, 07/01/2025, n. 12).
È, pertanto, astrattamente ammissibile la domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal Comune di Casalgrasso nei confronti della società resistente per ottenere il trasferimento delle aree che, secondo l’art. 4 della convenzione, quest’ultima si era obbligata a cederle gratuitamente.
8. La resistente eccepisce, tuttavia, che tale diritto convenzionale sarebbe oramai prescritto.
Tale eccezione pone dunque, innanzitutto, la questione della prescrittibilità o meno delle obbligazioni aventi ad oggetto la realizzazione di opere di urbanizzazione o la cessione di aree a favore dell'amministrazione comunale, in dipendenza dall'approvazione di strumenti urbanistici attuativi e dalla sottoscrizione degli appositi atti convenzionali.
La difesa comunale richiama infatti, a proprio favore ed in replica all’eccezione avversaria, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli obblighi di cessione previsti da convenzioni urbanistiche o edilizie (comunque denominate) sarebbero imprescrittibili, stante la natura non negoziale ma pubblicistica di tali convenzioni, in quanto strumentali al perseguimento di finalità pubbliche nonché al conseguimento (ed al legittimo mantenimento) dell’autorizzazione edilizia (cfr., ex pluris , Cons. Stato, Sez. IV, 07/10/2021, n. 6717; Cons. Stato, Sez. IV, 26/02/2019, n. 1341).
Il Collegio condivide, tuttavia, il diverso ed allo stato maggioritario orientamento secondo cui, invece, una volta scaduti i termini di validità della convenzione urbanistica o il diverso termine stabilito dalle parti, l'esercizio di ogni azione legale per l'adempimento delle obbligazioni ivi contenute (ivi incluso quello alla cessione gratuite delle aree urbanizzate e/o da urbanizzare) risulta prescritto se non esercitato entro il successivo termine di dieci anni, non essendo sufficiente l’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione ad alterare, in sé, il rapporto obbligatorio tra gli stipulanti ed a rendere indisponibili (e dunque imprescrittibili ex art. 2934, comma 2, c.c.), in assenza di un’espressa previsione legislativa, i diritti stabiliti in convenzione a favore dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17/10/2024, n. 8327; Cons. Stato, Sez. IV, 17.10.2024, n.2024; Cons. Stato, Sez. II, 29/11/2022, n.10484; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 18/02/2025, n. 541).
Ciò posto, si tratta di verificare se, nel caso di specie, sussistano o meno atti interruttivi della prescrizione nei dieci anni successivi alla scadenza della convenzione (quindi, compiuti entro il 29.10.2018), in quanto, in loro assenza, andrebbe ritenuta tardiva la diffida stragiudiziale alla cessione delle aree inviata dal Comune in data 31.10.2019 (doc. 6 Comune) e, conseguentemente, la domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. proposta col presente ricorso notificato in data 25.02.2020.
Ebbene, il Collegio ritiene che (come sostenuto, in subordine, dall’Amministrazione ricorrente) una valida valenza interruttiva della prescrizione possa attribuirsi alla nota prot. 1135 del 30.03.2011 (doc. 6), con cui il Comune, nell’accogliere la richiesta della TU di versare direttamente l’importo della polizza fideiussoria a fronte della sua escussione (doc. 4) e nel richiedere comunque anche il pagamento del maggior importo a titolo di rivalutazione dei costi di urbanizzazione, ha espressamente puntualizzato quanto segue: “ Restano ferme e inalterate tutte le obbligazioni in capo alla richiedente, come contenute nella citata convenzione, con l’ulteriore diffida dell’Amministrazione Comunale a darvi tempestivo e completo adempimento ”.
Non può condividersi, infatti, l’assunto della società resistente secondo cui tale diffida sarebbe generica e non conterrebbe una precisa indicazione della pretesa fatta valere.
In proposito, deve rammentarsi che, per avere efficacia interruttiva, è sufficiente che l’atto contenga una chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione della pretesa nei suoi confronti e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, ma non sono richieste particolari formalità (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13/09/2023, n. 8301), bastando una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l’intenzione di esercitare il diritto spettante, sempre che non si riduca in semplici sollecitazioni (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 07/06/2021, n. 4305),
Ebbene, la predetta nota comunale è indirizzata alla società odierna resistente, indica precisamente la convenzione ed il P.E.C. cui si riferisce, regola le modalità di escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione e non si limita a sollecitare l’adempimento delle ulteriori obbligazioni previste dalla convenzione, ma reca espressamente la “ diffida…a darvi tempestivo e completo inadempimento ”. Appare, dunque, pretestuoso sostenere che il riferimento a tali ulteriori obbligazioni convenzionali sia generico, perché non conterrebbe un esplicito riferimento all’obbligazione di cessione delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione specificamente prevista dall’art. 4 della convenzione. Difatti, una volta rimasta inadempiuta da parte di TU l’obbligazione assunta con l’art. 5 della convenzione di procedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ed attivato da parte del Comune, a fronte di tale inadempimento, il rimedio dell’escussione della polizza fideiussoria di cui all’art. 10 della convenzione (che è di per sé incompatibile con un’ulteriore diffida a procedere all’esecuzione delle opere di urbanizzazione in questione), l’unica altra obbligazione convenzionale rimasta inadempiuta ed ancora adempibile da parte della società resistente cui poteva concretamente riferirsi il Comune nella predetta diffida non poteva che essere, almeno implicitamente, quella relativa alla cessione delle aree su cui realizzare d’ufficio le predette opere.
Pur costituendo quindi, già la diffida del 30.03.2011 atto di per sé solo idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione decennale ed a rendere tempestiva la presente domanda ex art. 2932 c.c. formulata dal Comune, nondimeno il Collegio ritiene di evidenziare, ad abundatiam ed a conferma dell’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, come anche alla domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. già proposta dal Comune nel precedente giudizio svoltosi dinanzi a questo TAR con R.G. 443/2009 possa attribuirsi valenza interruttiva della prescrizione.
Nonostante, infatti, tale domanda riconvenzionale (svolta a seguito della costituzione in giudizio del Comune, che risulta avvenuta in data 04.06.2009) sia stata dichiarata inammissibile dalla sentenza n. 2821 del 20.11.2009 per difetto di legittimazione processuale del Sindaco (in quanto non previamente autorizzato alla costituzione in giudizio da parte della Giunta comunale, come previsto dall’art. 25 dello Statuto comunale), essa proveniva comunque da un organo dell’Amministrazione comunale che, sebbene non legittimato a procedere processualmente in via autonoma, aveva comunque una legittimazione sostanziale alla generale rappresentanza dell’ente, tale da rendere comunque imputabile all’Amministrazione (e percepibile come tale dalla TU) la specifica pretesa alla cessione gratuita delle aree individuate dalla convenzione urbanistica.
Può dunque ritenersi che, sebbene invalida ed inidonea a produrre effetti processuali, tale domanda giudiziale valesse comunque quantomeno come atto di costituzione in mora, quale richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore, con conseguente suo effetto interruttivo c.d. istantaneo della prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma 3, e 2945, comma 1, c.c. (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. III, 08/01/2020, n. 124).
Peraltro, secondo un orientamento giurisprudenziale, l’effetto interruttivo c.d. sospensivo o permanente della prescrizione, previsto dagli artt. 2943, commi 1 e 2, e 2945, comma 2, c.c., si applicherebbe anche nell'ipotesi in cui la sentenza non decida nel merito, ma definisca solo eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale, come nel caso di inammissibilità, per qualunque causa, della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. V, 09/09/2024, n. 24212; Cass. civ., Sez. II, 14/12/2012, n. 23017) o financo di nullità della stessa (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 05/10/2020, n. 533; Cass. civ., Sez. lavoro, 23/10/2007, n. 22238).
Ne consegue che la domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. svolta nel precedente giudizio R.G. 443/2009 – sia che le si riconosca un effetto interruttivo della prescrizione meramente istantaneo al momento della sua proposizione (04.06.2009), sia, ed a maggior ragione, che le si attribuisca un effetto interruttivo della prescrizione sospensivo sino alla definizione del relativo giudizio (20.11.2009) – renderebbe comunque tempestiva la diffida stragiudiziale alla cessione delle aree inviata dal Comune alla TU in data 24.05.2019 (doc. 11 ricorrente) e, con essa, la proposizione della nuova domanda ex art. 2932 c.c. col ricorso in esame.
Una volta riconosciuta valenza interruttiva della prescrizione alla diffida stragiudiziale del 30.03.2011 nonché alla domanda riconvenzionale ex art. 2932 svolta nel precedente giudizio R.G. 443/2009, diventa superfluo verificare se, come eccepito dal Comune, la stessa efficacia interruttiva possa attribuirsi ex art. 2944 c.c. (quale riconoscimento di debito) anche alla proposta transattiva rivolta dalla società resistente al Comune in data 31.10.2019 (doc. 4 TU).
In realtà, è solo assumendo che non sussistano validi atti interruttivi della prescrizione prima del 29.10.2018 che potrebbe venire in rilievo la predetta proposta transattiva, ma non quale atto interruttivo di una prescrizione oramai ipoteticamente già maturata, quanto piuttosto come eventuale rinunzia alla prescrizione ex art. 2937, comma 3, c.c. quale atto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.
A tale riguardo, deve infatti osservarsi che anche una proposta transattiva può costituire implicita rinuncia ad avvalersi della prescrizione, qualora, anziché presupporre la contestazione nell’ an del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con modalità tali da implicare ammissione del diritto stesso e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sul quantum debeatur (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14/07/2009, n. 16379). Trattasi, peraltro, delle stesse condizioni che consentono di attribuire alla proposta transattiva valenza interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c., nel caso in cui il credito non risulti già prescritto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 24.09.2015, n. 18879).
Ciò posto, solo per completezza ed in via rafforzativa del rigetto dell’eccezione di prescrizione, si evidenzia che la proposta transattiva in questione avrebbe comunque i predetti caratteri di rinunzia implicita ad avvalersi della prescrizione, posto che attraverso la stessa la società odierna resistente non contesta, ma anzi ammette, la perdurante sussistenza degli obblighi convenzionali e, in particolare, del diritto del Comune alla cessione gratuita delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione, chiedendo tuttavia di risolvere consensualmente la convenzione e di sostituirla con un nuovo accordo che preveda, secondo due ipotizzati scenari alternativi, una modifica delle aree da cedere con eventuali monetizzazioni per le minori o diverse cessioni concordate. Trattasi, dunque, di una proposta transattiva volta solo alla ricerca di un componimento sul quantum (o, comunque, sul quomodo ) delle aree da cedere, ma che presuppone il riconoscimento del relativo diritto in capo al Comune, incompatibile ex art. 2937, comma 3, c.c. con la volontà della TU di avvalersi della prescrizione, dunque idonea a configurare una rinunzia alla stessa ai sensi della predetta norma (oltre che, comunque, un valido atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c. qualora, come ritiene il Collegio, la stessa non fosse ancora maturata al momento della formulazione di tale proposta transattiva).
9. La società resistente eccepisce poi che, quand’anche non prescritto, non sarebbe attualmente sussistente (o comunque esigibile) il diritto del Comune alla cessione gratuita delle aree di cui si discute. Ciò in quanto, ai sensi degli artt. 4, 7 e 10 della convenzione, tale cessione avrebbe dovuto essere effettuata entro il termine di scadenza della stessa e previa concreta realizzazione delle opere di urbanizzazione sulle stesse, mentre, in ipotesi di inadempimento, residuerebbe per l’Amministrazione solo la possibilità di procedere (come ha già fatto) con l’escussione della polizza fideiussoria e con la realizzazione in via sostitutiva delle opere, previo esproprio delle relative aree e comunque con azione di regresso per le spese sostenute e con risarcimento del danno.
Anche tale eccezione non merita condivisione.
Le clausole convenzionali invocate dalla resistente hanno il seguente contenuto (per quanto qui di interesse):
art. 4: “ La cessione delle aree suddette ad infrastrutture realizzate avverrà quando il Comune lo riterrà necessario ed a semplice richiesta dello stesso, previo rilascio di certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione da parte di professionista abilitato, specificamente incaricato dalla proponente. La cessione dovrà comunque avvenire nel periodo di validità della presente convenzione. Prima della presa in carico delle aree urbanizzate da dismettere, l’ufficio tecnico comunale predisporrà una relazione tecnica al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione ”;
art. 7: “ La proponente si obbliga per sé ed i suoi aventi causa … ad eseguire le opere di cui al precedente art. 5 [vale a dire le opere di urbanizzazione primaria, n.d.r.] nei tempi previsti dal presente articolo … Il Comune di Casalgrasso, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di urbanizzazione, si avvarrà della facoltà di richiedere polizza di garanzia fidejussoria di cui all’art. 10 della presente convenzione, di l’importo pari alle opere di urbanizzazione da realizzare aumentato del dieci per cento ed arrotondato per eccesso, e precisamente di importo pari a L. 108.000.000 (lire centoottomilioni), ferma ed impregiudicata la sua facoltà di far eseguire le opere non regolarmente costruite, con azione di regresso per le spese, fermo restando sempre il risarcimento del danno causato, oltre alla facoltà di risolvere la presente convenzione ”;
art. 10 “ per l’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione la proponente autorizza il Comune di Casalgrasso a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l’esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune dovrà fare ”.
A tali clausole deve aggiungersi, seppur non richiamata dalla resistente, anche quella di cui all’art. 11: “ Il Comune si riserva la possibilità di provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi in sostituzione della proponente ed a spese della medesima, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando essa non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Comune la abbia messa in mora con un preavviso non inferiore – in ogni caso – a tre (3) mesi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno ”.
Ebbene, dalle predette clausole si evince che la proponente fosse senz’altro obbligata a realizzare le opere di urbanizzazione ed a cederle gratuitamente al Comune, assieme alle relative aree, entro il termine decennale di scadenza della convenzione (quindi, entro il 29.10.2008). Ma il fatto che non via abbia provveduto entro il predetto termine non estingue (o, comunque, non rende inesigibile), come sostiene parte resistente, le predette obbligazioni a suo carico, ma configura piuttosto un inadempimento alle stesse ed alla convenzione che le prevede, che resta pienamente valida, efficace e suscettibile di esecuzione anche oltre il decennio, eventualmente mediante l'azione di adempimento, ad esempio in caso di mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione, oppure proprio mediante l'azione per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire al Comune i terreni privati da destinare a standard urbanistici, ex art. 2932 c.c.. La scadenza del termine per l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste in una convenzione urbanistica non fa infatti venire meno le relative obbligazioni a carico del proponente, perché è solo a partire da tale momento che si configura il suo inadempimento ed inizia a decorrere per il Comune l'ordinario termine di prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., per ottenere l’adempimento o per azionare le altre tutele previste dalla convenzione e/o direttamente dalla legge (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14/09/2023, n. 8328).
In ogni caso, poi, l’obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione discende direttamente dall’art. 28 della L. 1150/1942 che prevede, in via generale, che sia il Comune a provvedere alla loro realizzazione con oneri, in tutto (urbanizzazione primaria) o in parte (urbanizzazione secondaria), a carico del lottizzante. Tale obbligo di natura legale (e non solo convenzionale) può essere modulato, in convenzione, con la previsione della diretta realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del lottizzante, a scomputo dei relativi oneri dovuti per legge, nel qual caso non si ha un’immediata cessione delle aree da urbanizzare, ma un successivo trasferimento al Comune delle aree già urbanizzate e delle relative aree di sedime. Ne discende che l’inadempimento all’obbligo convenzionalmente assunto (con una scelta facoltativa espressione di autonomia contrattuale) di realizzare le opere di urbanizzazione in via diretta ed a scomputo dei relativi oneri non può estinguere (o anche solo temporaneamente paralizzare) l’obbligo anch’esso convenzionalmente assunto (ma discendente da un espresso obbligo di natura legale) di procedere comunque alla cessione gratuita delle aree da urbanizzare (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 05.02.2022, n. 80). D’altra parte, diversamente opinando, l’Amministrazione sarebbe impossibilitata a realizzare le opere di urbanizzazione in via sostitutiva (ed in danno del lottizzante inadempiente) su aree ancora private, pur essendo tale facoltà espressamente riconosciutale dall’art. 11 della convenzione in esame, che non ne condiziona l’esercizio (come sostenuto parte resistente) alla necessaria previa attivazione di procedure di esproprio. Quest’ultime esulano pertanto dalla comune intenzione della parti (art. 1362 c.c.) e risultano incoerenti con la complessiva disciplina convenzionale (art. 1363 c.c.), oltre a costituire un ingiustificato ed eccessivo aggravio procedimentale ed economico a carico dell’Amministrazione (imputabile, peraltro, all’inadempimento del privato attuatore) per la realizzazione dell’interesse pubblico comunque sotteso all’approvazione del piano esecutivo convenzionato ed alla stipula della relativa convenzione urbanistica.
Le predette considerazioni dimostrano anche l’infondatezza della tesi della società resistente secondo cui, con il pagamento dell’importo di € 55.777,73 oggetto della polizza fideiussoria a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione, essa si sarebbe comunque liberata dagli obblighi convenzionali (fatto salvo quelli di natura risarcitoria). A ciò si aggiunga che l’escussione della garanzia fideiussoria (o, comunque, l’accettazione del pagamento da parte del privato lottizzante della corrispondente somma) non incide sull’obbligo di cessione gratuita delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione (art. 4) e non preclude quindi la proposizione di una domanda giudiziale di adempimento (quale è l’azione costitutiva ex art. 2932 c.c.). Tale escussione incide, semmai, solo sul distinto (seppur connesso) obbligo del privato di eseguire a scomputo le predette opere (art. 5), trattandosi di un rimedio incompatibile con un’ipotetica domanda del Comune (che difatti non viene proposta nel presente ricorso) di adempiere comunque anche al predetto obbligo, posto che l’escussione della polizza è preordinata proprio all’incameramento delle somme necessarie all’esecuzione d’ufficio delle opere rimaste inadempiute.
10. Infine, parte ricorrente sostiene che la domanda ex art. 2932 c.c. sarebbe abusiva e contraria a buona fede in quanto la pianificazione urbanistica sopravvenuta avrebbe reso inutile la realizzazione della strada pubblica prevista dal P.E.C., avendo escluso l’edificabilità dell’area verso cui (ed a servizio della quale) la stessa avrebbe dovuto proseguire secondo il progetto originario. Anzi, la realizzazione della strada in questione avrebbe l’unico effetto di separare le aree di proprietà della resistente che la variante parziale al P.R.G.C., approvata con delibera consiliare n. 25 del 22.06.2022, avrebbe frattanto ricompreso in un’unica area industriale denominata AP19. La contrarietà del comportamento del Comune ai principi di correttezza e buona fede sarebbe, peraltro, dimostrata anche dalla mancata risposta alla già richiamata proposta transattiva del 31.10.2009 recante ulteriore istanza di variante al P.E.C..
Anche tale eccezione deve essere disattesa.
Innanzitutto, si rileva come la strada in questione rappresenti solo una delle opere di urbanizzazione primaria previste dall’art. 4 della convenzione che sono rimaste ineseguite dalla TU, assieme al relativo obbligo di cessione gratuita al Comune. Inoltre, accedere alla tesi della resistente (che invoca addirittura una sopravvenuta inefficacia dell’art. 4 della convenzione) significherebbe ammettere che la stessa possa profittare (abbattendo, di fatto, gli oneri di urbanizzazione connessi all’intervento edificatorio realizzato) del proprio perdurante ed ultradecennale inadempimento agli obblighi convenzionali (ad essa sola imputabile); qualora infatti la stessa avesse adempiuto tempestivamente, nei termini previsti dalla convenzione, non avrebbe senz’altro potuto invocare a proprio favore una pianificazione urbanistica sopravvenuta asseritamente incompatibile con un persistente interesse pubblico alla realizzazione della strada (che avrebbe dovuto essere già da tempo realizzata e ceduta al Comune).
Peraltro, la società resistente deduce solo genericamente (senza una puntuale dimostrazione a tale riguardo) che la sopravvenuta pianificazione urbanistica abbia fatto venir meno l’originario interesse pubblico alla realizzazione della strada in questione. Trattasi, però, di un assunto che già era stato dedotto a sostegno dell’istanza di variante al P.E.C. presentata dalla TU nel 16.12.2006, proprio al fine di ottenere l’eliminazione della predetta strada pubblica, ma che, a seguito di una complessa e rinnovata istruttoria, era stato disatteso con provvedimento del Sindaco prot. n. 3018 del 14.07.2010, la cui legittimità è stata confermata con sentenza di questo T.A.R. n. 324 del 21.02.2014 e del Consiglio di Stato n. 6106 del 26.10.2018. Nelle predette pronunce, da cui non v’è ragione di discostarsi, già si è osservato come la valutazione della persistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione della strada inclusa nel P.E.C. rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione comunale e non risulta contraddetta da una sopravvenuta modifica del P.R.G. che escluda l’originaria previsione di un prolungamento della strada oltre il perimetro del P.E.C. e sino ad un’ulteriore strada pubblica (in modo tale da collegarla sia in entrata che in uscita a strade pubbliche preesistenti), poiché la strada in questione (quand’anche senza sbocco in uscita) resta comunque funzionale all’accesso agli edifici residenziali previsti dal P.E.C. dalla attuale viabilità pubblica (cfr. paragrafi 8, 8.1. ed 8.2 della sentenza di primo grado e 19.3 e 19.4 della sentenza di appello).
Allo stesso modo, quindi, l’interesse pubblico alla realizzazione della strada interna al P.E.C. non viene meno per l’asserita eliminazione delle potenzialità edificatorie dell’area esterna al P.E.C. che avrebbero potuto profittare della predetta strada e del suo ipotetico prolungamento. In ogni caso, poi, l’esistenza del tratto iniziale di strada pubblica di cui si discute (che resta comunque funzionale agli edifici privati realizzati all’interno P.E.C.) può rivelarsi comunque utile in una futura riconfigurazione delle complessive scelte di piano (come già rilevato da questo TAR nella predetta sentenza n. 324 del 21.02.2014).
Peraltro, a seguito della definizione del richiamato contenzioso e della proposizione della nuova istanza di variante al P.E.C. con proposta transattiva della TU del 31.10.2019 (che, tra le altre cose, ha ribadito l’asserito venir meno all’interesse pubblico alla realizzazione della strada: cfr. doc. 4 parte resistente), la Giunta comunale, con delibera n. 64 del 23.12.2019 (doc. 1 Comune), ha espressamente dato atto “ che dalla suddetta proposta non risultano emergere profili di novità tali da consentire al Comune di Casalgrasso di valutare ed assumere differenti determinazioni rispetto a quelle illo tempore già assunte e avallate dal TAR Piemonte e dal Consiglio di Stato ” e “ che non risulta la sopravvenienza di differenti e superiori interessi pubblici tali da consentire al Comune di Casalgrasso di rinunciare alle obbligazioni assunte dalla TU S.n.c. nella convenzione di PEC, sottoscritta in data 29.10.1998 ”. Trattasi, evidentemente, di valutazioni espressioni di ampia discrezionalità amministrativa e pianificatoria dell’Ente comunale, che peraltro, nonostante la relativa delibera giuntale sia entrata nella sfera di conoscenza della TU a seguito del suo deposito nel presente giudizio, non risultano essere state oggetto di impugnazione né in questo né in altro giudizio, con conseguente inammissibilità di un sindacato del Collegio a tale riguardo.
Nemmeno può ritenersi che l’interesse pubblico alla realizzazione della strada in questione sia contraddetto (e renda abusiva e contraria a buona fede la relativa domanda ex art. 2932 c.c.) dalla sopravvenuta variante parziale al P.R.G.C. approvata con delibera consiliare n. 25 del 22.06.2022 (doc. 2 parte resistente).
Tale variante attribuisce, infatti, destinazione produttiva all’area precedentemente classificata come agricola di proprietà della TU (sulla quale, peraltro, già insiste un fabbricato di cui è prevista la rifunzionalizzazione), che si trova al di là della strada pubblica prevista dal P.E.C. e, dunque, in area esterna allo stesso. La variante in questione (che non risulta che la resistente abbia impugnato in parte qua ) espressamente prevede il mantenimento di tale strada di progetto del P.E.C., che difatti non è ricompresa nell’area AP19, così come non vi è ricompresa la sede della TU sul lato opposto della predetta strada di progetto (cfr. estratto di tavola di PRG variato allegato alla relazione alla variante: pag. 6 del doc. 2 parte resistente). Non vi è, dunque, alcuna incompatibilità tra tale variante (peraltro, sopravvenuta all’introduzione del presente giudizio) e la domanda del Comune di ottenere il trasferimento delle aree su cui realizzare d’ufficio la predetta strada, la quale risulta peraltro funzionale anche all’accessibilità dell’area ora classificata come AP19 e del fabbricato che già insiste sulla stessa.
11. Superate le eccezioni svolte dalla società resistente rispetto al persistente diritto del Comune ricorrente ad ottenere la cessione gratuita delle aree oggetto di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 4 della convenzione del 29.10.1998, rileva il Collegio come l’adozione della pronuncia costitutiva di cui all’art. 2932 c.c. richieda l’esatta individuazione catastale delle aree oggetto di trasferimento (cfr. Cass. civ., Sez. II, 31/10/2024, n. 28099; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 19/06/2023, n. 531).
A tale riguardo, l’Amministrazione ricorrente riferisce a pagg. 6-7 del ricorso (e sul punto non vi è contestazione né smentita da parte della società resistente) che le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primarie cui si riferisce l’art. 4 della convenzione sono quelle attualmente identificate al Catasto Terreni del Comune di Casalgrasso al foglio n. 13, particelle n. 830 e 831.
Risulta, infatti, dalle visure catastali allegate (docc. 12.1. e 12.2 del Comune) che le predette particelle derivano da un frazionamento eseguito in data 13.06.2000, in coerenza dunque con la previsione dell’art. 4 della convenzione del 29.10.1998 secondo cui “ Le aree di che trattasi sono dettagliatamente indicate nella Tavola 3 e saranno riportate nell’apposito tipo di frazionamento catastale da allegarsi all’atto pubblico di trasferimento delle aree ” (riferendosi, nelle premesse della convenzione, che l’intero piano esecutivo convenzionato riguardava allora la particella n. 371 sempre del foglio n. 13).
Stante la non contestata attuale identificazione catastale, a seguito dell’intervenuto frazionamento, delle aree interessate dall’obbligo di cessione rimasto inadempiuto (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. II, 30/09/2022, n. 813), può dunque trovare accoglimento la relativa domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c..
12. Va, altresì, accolta la domanda di condanna della società resistente al pagamento delle maggiori somme (€ 38.509,16) necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, come rivalutate dal computo metrico comunale del 17.12.2010 (doc. 5 Comune), non coperte dalla garanzia fideiussoria già escussa (€ 55.777,34).
Rispetto a tale domanda la società resistente eccepisce che il Comune, ai sensi dell’art. 7 della convenzione, non avrebbe titolo a domandare tali somme prima di aver effettivamente eseguito d’ufficio le relative opere di urbanizzazione. La predetta clausola convenzionale gli consentirebbe, infatti, soltanto di agire in regresso per le spese già sostenute a tale riguardo, ma non di richiederle in via anticipata.
Tale eccezione è infondata, posto che l’invocato art. 7 della convenzione non si limita a riconoscere al Comune la “ facoltà di far eseguire le opere non regolarmente costruite, con azione di regresso per le spese ”, ma espressamente precisa “ fermo restando sempre il risarcimento del danno causato”. Allo stesso modo, l’art. 11 della convenzione ribadisce che “ Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi in sostituzione della proponente ed a spese della medesima, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando essa non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Comune l’abbia messa in mora con un preavviso non inferiore – in ogni caso – a tre (3) mesi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno ”.
L’espressa salvezza della possibilità di agire “ sempre ” e “ in ogni caso ” per il risarcimento del danno evidenzia come, già sulla base della convenzione, il Comune abbia pieno titolo all’azione risarcitoria in via alternativa a quella di regresso. Peraltro, anche in assenza di un’espressa previsione convenzionale, la richiesta risarcitoria sarebbe comunque giustificata sulla base delle ordinarie norme civilistiche in materia di responsabilità contrattuale (art. 1218 e 1453 c.c.), che riconoscono sempre il diritto al risarcimento del danno provocato dall’altrui inadempimento, sia che si agisca per l’adempimento degli obblighi convenzionali (come nel caso di proposizione dell’azione ex art. 2932 c.c.), sia che si chieda la risoluzione del contratto.
La domanda del Comune di vedersi riconosciute le maggiori somme (rispetto a quelle già incassate a seguito dell’escussione della polizza fideiussoria) necessarie all’esecuzione d’ufficio delle opere di urbanizzazione non realizzate dalla società ricorrente si inquadra, quindi, in un’azione risarcitoria e legittimamente utilizza, quale criterio di liquidazione del danno, quello c.d. del differenziale secondo cui all’amministrazione deve essere riconosciuta una somma che la lasci sulla curva di indifferenza, ponendola in una posizione esattamente identica a quella in cui si sarebbe trovata se il privato avesse correttamente e tempestivamente adempiuto alle proprie obbligazioni (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11/03/2025, n. 2003).
La concreta quantificazione di tale somma si basa su un computo metrico comunale del 17.02.2010 (doc. 5 Comune), che ha attualizzato a tale data i costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, mettendo in evidenza l’incapienza della polizza fideiussoria di Lire 108.000.000 (€ 55.777,34) che era stata rilasciata in data 28.10.1998 (art. 10 della convenzione).
A tale riguardo, la società resistente si limita ad una contestazione assolutamente generica, senza offrire alcun concreto elemento che possa far dubitare della congruità e ragionevolezza della somma così quantificata.
Peraltro, tale quantificazione era stata effettuata ai fini dell’escussione della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi convenzionali rimasti inadempiuti e, con successiva nota del 30.03.2011 (doc. 6 Comune), l’Amministrazione aveva accolto l’istanza della TU di versare direttamente l’importo corrispondente alla polizza fideiussoria anziché dar ulteriore corso alle operazioni di incameramento della stessa, ma specificando chiaramente che l’importo complessivo che avrebbe dovuto versare era quello attualizzato di € 94.286,50. Con successiva nota del 13.06.2011 (doc. 7 Comune), la società resistente aveva dichiarato di aver versato la sola somma coperta dalla polizza fideiussoria e che la differenza di € 38.509,16 “ verrà versata dopo aver quantificato i lavori già eseguiti sulla base del computo metrico, indicati nella precedente convenzione in allegato al P.E.C. ”.
Ebbene quest’ultima dichiarazione dimostra come, all’epoca, non vi fosse stata alcuna contestazione sull’importo complessivamente stimato dal Comune, né sul fatto che la proponente dovesse farsi carico degli eventuali maggiori costi di urbanizzazione non coperti dalla polizza fideiussoria prestata. La TU si era, infatti, solo riservata di verificare se una parte dei lavori inseriti nel computo metrico comunale fossero già stati da essa eseguiti (senza, peraltro, far poi seguire nessuna ulteriore comunicazione a tale riguardo).
Nel presente giudizio, però, la società ricorrente non ha nuovamente eccepito né tantomeno dimostrato di aver eseguito una parte dei lavori oggetto del computo metrico comunale, limitandosi a formulare (peraltro in contraddizione con il precedente comportamento stragiudiziale) una mera contestazione della somma richiesta dal Comune. Tale contestazione, però, per la sua assoluta genericità non è idonea, come detto, ad incrinare l’attendibilità della dettagliata stima contenuta nel computo metrico comunale del 2010, alla quale è rimasta agganciata la domanda risarcitoria formulata nel presente giudizio, senza un’ulteriore attualizzazione del danno, nonostante costituisca fatto notorio il considerevole aumento negli ultimi anni del costo delle opere edili (il che costituisce ulteriore conferma .della congruità della somma richiesta dal Comune a tale titolo e dell’accoglibilità della relativa domanda).
13. In definitiva, il ricorso è fondato e tutte le domande formulate dal Comune devono essere accolte.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) accerta e dichiara l’inadempimento di TU EU di TU ES & C. S.n.c. agli obblighi di cui all’art. 4 della convenzione urbanistica stipulata inter partes in data 29.10.1998;
b) dispone, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento in favore del Comune di Casalgrasso della proprietà delle aree identificate al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio n. 13, particelle n. 830 e 831, ordinando al competente Conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza su istanza di parte, con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo;
c) condanna TU EU di TU ES & C. S.n.c. a corrispondere al Comune di Casalgrasso la somma di € 38.509,16 a titolo di maggiori costi delle opere di urbanizzazione ancora da eseguire sulle predette aree;
d) condanna TU EU di TU ES & C. S.n.c. al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Casalgrasso che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Martina Arduino, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fardello | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO