Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 786/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 Sezione Civile Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 786/2021 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 11.10.2024 TRA
p.IV , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Adriano n.83, presso lo studio degli avvocati Stefania D'Auria, c.f.
, e Giuseppe Curcio, c.f. , che la C.F._1 C.F._2 rappresentano e difendono come da procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce al ricorso ex art.702 bis c.p.c.;
-attrice
E
p.IV in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Chiatamone n.23, presso lo studio dell'avvocato Cristina Sgobbo, c.f.
, che la rappresenta e difende congiuntamente e C.F._3 disgiuntamente all'avvocato Mario Franchina, c.f. , C.F._4 come da procura apposta su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta
Conclusioni: all'udienza del 12.9.2024, celebrata mediante trattazione scritta, le parti si riportavano a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni, da ritenere parte integrante della sentenza anche se non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con ricorso ex art.702bis c.p.c., ritualmente notificato, la società
[...] esponeva di aver acquistato, tra il 21 e il 22.4.2020, del Parte_1 materiale tessile dalla società in particolare: Controparte_1
n.260 rotoli da 4.500 mt ognuno di Dylar PP Spunb 25G/M2 Bia050 e n.254
In data 12.5.2020, la società attrice concludeva un contratto con una terza società, Della Mora di Luca Cicioni s.r.l., per la fornitura di mascherine chirurgiche. In particolare, le parti prevedevano la consegna di n.
1.000.000 di mascherine a settimana per un totale di sei consegne complessive, con indicazione della prima data di consegna al 17.7.2020 e con previsione di una penale da ritardo di €3.000,00 al giorno per ritardi da 1 giorno a 10 giorni rispetto alla data prevista e di €4.000,00 al giorno per ritardi superiori ai 10 giorni.
Tuttavia, in data 9.7.2020, soltanto il giorno precedente alla consegna prevista del materiale acquistato dalla convenuta e integralmente pagato il 27.4.2020, la comunicava all'attrice che a causa dei ritardi Controparte_1 nella propria linea di produzione la consegna sarebbe stata rinviata al
21.9.2020; precisando di considerare indicative le date di consegna causa emergenza Covid-19 e lunghi tempi di consegna. Sicché, con pec del 10.7.2020, la società attrice aveva diffidato la
[...] al puntuale adempimento del contratto del 21.4.2020, Controparte_1 evidenziando che il ritardo nella consegna del materiale ordinato e pagato avrebbe comportato inevitabili conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'applicazione della penale da parte del proprio cliente Parte_2
[...] pec del 14.7.2020, la convenuta aveva risposto di essere riuscita a
[...] predisporre il materiale da consegnare alla che sarebbe Parte_1 stato consegnato in data 16.7.2020, sei giorni dopo la data pattuita.
La società attrice, ricevuto il materiale tessile, iniziava la produzione di mascherine in data 17.7.2020 e, con impiego straordinario di mezzi e personale, portava a compimento in soli sei giorni, la produzione del primo milione di mascherine che consegnava alla società Della Mora di Luca Cicioni s.r.l. in data 23.7.2020; per il ritardo di sei giorni quest'ultima aveva chiesto l'applicazione della penale alla società odierna attrice. Nel corso di incontri successivamente tenutisi tra i legali rappresentanti delle rispettive società, la e la terza società convenivano di Parte_1 limitare ad €16.000,00 invece di €18.000,00 l'importo della penale dovuta dalla società odierna attrice, che la stessa si impegnava a pagare mediante fornitura ulteriore e gratuita del corrispondente quantitativo di mascherine chirurgiche con accordo consacrato in data 3.9.2020. Pertanto, con pec del 4.8.2020, l'attrice diffidava la società odierna convenuta al risarcimento del danno quantificato in €16.000,00.
- 2 - La convenuta, tuttavia, in risposta affermava che il termine indicato nel loro contratto del 21.4.2020 non era essenziale. Con pec dell'8.9.2020, la società attrice invitava la convenuta alla stipula di una convenzione per negoziazione assistita, cui la società convenuta aderiva ma che si concludeva con esito negativo. Sicché, la ricorreva ai sensi dell'art.702bis c.3 c.p.c. Parte_1 innanzi al Tribunale di Napoli per sentire: “1) accertare e dichiarare il colpevole inadempimento da ritardata consegna della Controparte_1 per quanto esposto in premessa;
2) per l'effetto condannare la
[...] [...] in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento del Controparte_1 danno da ritardo subito dalla società ricorrente e quantificato in € 16.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
3) con vittoria di spese e competenze di lite.”. Si costituiva nel giudizio la rappresentando in Controparte_1 primo luogo che la società nel periodo di stipula del contratto versava in una situazione di difficoltà operativa, causata dalla carenza di materie prime, anche per la necessità di dare un fattivo contributo alle strutture pubbliche, che avevano cominciato a organizzare gli approvvigionamenti anche di tessuti da far lavorare per rendere l'Italia indipendente nell'acquisizione dei presidi sanitari.
La convenuta, quanto al rapporto con la precisava che Parte_1 l'attrice aveva ordinato a mezzo e-mail, in data 21.4.2020 del tessuto non tessuto spunbond, senza indicare alcuna data di consegna;
in pari data, aveva ricevuto conferma dell'ordine come da condizioni generali di vendita praticate da CP_1 in data 24.6.2020, comunicava a una variazione della data di CP_1 Pt_1 consegna, indicando espressamente che doveva, comunque, ritenersi indicativa. Variazione che era stata poi revocata, con la precisazione, che sarebbe stata inviata una nuova comunicazione di modifica. Sicché, l'attrice era consapevole che la data di consegna sarebbe slittata, ma non aveva manifestato alcun disaccordo né si era premurata di avere certezze sulla effettività della data di consegna. Infatti, rappresentava che si era anche astenuta dal prendere contatto con per indicare il vettore che sarebbe CP_1 stato inviato per il carico, per concordare le modalità e gli orari del carico della merce.
Solo in data 10.7.2020, avendo ricevuto il giorno precedente la comunicazione da della nuova data di consegna, contestava il CP_1 Pt_1 preteso inadempimento di a mezzo difensore. Quest'ultima, dopo uno CP_1 scambio di comunicazioni, in data 14.7.2020 metteva la merce a disposizione dell'attrice per il ritiro, che avveniva in data 16.7.2020. All'udienza dell'8.1.2021, veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, in considerazione della complessità delle questioni prospettate dalle parti. All'udienza del 3.1.2022, venivano concessi alle parti i termini ex art.183 c.6 c.p.c..
- 3 - Con la memoria secondo termine ex art.193 c.6 c.p.c., la parte attrice chiedeva ammettersi interrogatorio formale e prova per testi, mentre parte convenuta chiedeva disporsi ordine di esibizione e prova per testi. All'udienza del 16.11.2022, celebrata mediate trattazione scritta, venivano rigettate le richieste istruttorie inammissibili e irrilevanti, o aventi ad oggetto fatti comunque desumibili dalla documentazione depositata;
sicché la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La domanda di parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata. L'art.1218 c.c. stabilisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Il legislatore, pertanto, equipara il concetto di ritardo al concetto di inadempimento, qualificandoli entrambi quali ipotesi di mancata esatta esecuzione della prestazione dovuta. Tuttavia, perché si configuri il ritardo nell'adempimento, l'obbligazione deve essere valida e determinata, ossia deve presentare dei termini chiari e specifici per l'esecuzione; in particolare, deve essere previsto un termine per la scadenza, sia esso stabilito contrattualmente o per legge. Altresì, in alcuni casi, occorre, ai sensi dell'art.1219 c.c., che il creditore costituisca in mora il debitore;
in particolare, ciò si rende necessario quando le parti nel contratto non abbiamo fissato un termine preciso per l'adempimento o se tale termine specifico non sia stato qualificato come essenziale. In tali casi, la messa in mora svolge la funzione di determinare l'inizio della responsabilità del debitore per il ritardo nell'adempimento. Nel caso di specie, il termine iniziale per l'eventuale responsabilità del debitore è quello preannunciato della mossa in mora, costituita dalla parte attrice in data 10.7.2020 a mezzo pec con la quale ha diffidato la parte convenuta ad adempiere. Giova ricordare, peraltro, che è compito del Giudice quello di accertare l'essenzialità del termine. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. solo quando, all'esito dell'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo;
tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione
"entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifica indicazione delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata”. (Cassazione civile sez. II, 16.7.2018, n.18835).
- 4 - Ad ogni modo, il decorrere del termine del 10.7.2020, non potrebbe essere oggetto di una valutazione sulla perdita dell'utilità economica del contratto basato sulla clausola penale stabilita nell'accordo con la società terza Della Mora di Luca Cicioni s.r.l., in quanto nel periodo di tempo in cui era stata avanzata la proposta di acquisto discussa, tali obblighi non erano ancora sorti, atteso che il contratto di fornitura di mascherine è stato stipulato in data
12.5.2020, tre settimane dopo. Non è stata fatta neanche menzione in tale proposta di acquisto del futuro contratto, utile al fine di stabilire una data come termine essenziale. Né è stata fornita la prova da parte dell'opponente che fosse l'unica fornitrice del materiale tessile Controparte_1 poi destinato, dopo la lavorazione in mascherine, a Della Mora di Luca
Cicioni s.r.l..
Si ribadisce, tuttavia, che non risulta dalla documentazione versata in atti che sia mai stata individuata una scadenza predeterminata da rispettare ma che, al contrario, quest'ultima sia stata richiesta come prima volta solo in seguito alla comunicazione del 9.7.2020 in cui la convenuta avvisava che la consegna non sarebbe avvenuta prima del mese di settembre.
In ultima analisi, si rileva che la merce poteva essere ritirata, il 14 luglio 2020, come da comunicazione della convenuta e il ritiro della merce è CP_1 avvenuto entro i successivi due giorni, per scelta della società opponente. Ora, anche a voler riconoscere un ritardo nell'esecuzione della prestazione, questo andrebbe comunque valutato in termini di gravità dell'inadempimento. Gravità dell'inadempimento che il Tribunale non ritiene sussistente, in quanto non può ritenersi inadempiente il debitore che adempie alla propria obbligazione con un ritardo di due giorni lavorativi, considerando che il 10 luglio era venerdì, quando il termine essenziale non risulti espressamente stabilito. Si ribadisce che la previsione di una penale giornaliera per la consegna in ritardo delle forniture, stabilita tra la società Parte_1
e Della Mora di Luca Cicioni s.r.l. non può essere imputata alla
[...] [...]
in mancanza di una espressa previsione di essenzialità del Controparte_1 termine di consegna nella prima proposta di acquisto tra le parti.
Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione di valore minimo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.786/2021 R.G.A.C., pendente tra Pt_1 Pt_1
e ogni contraria istanza disattesa e
[...] Controparte_1 questione assorbita, così provvede:
1)Rigetta le domande di parte attrice;
- 5 - 2)Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 della convenuta che liquida in € 2.540,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Così deciso in Napoli, il 21.1.2025.
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa
Chiara Rotunno.
- 6 -