Art. 25. (Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1 gennaio 1980) 1. Nei confronti dei lavoratori marittimi, gia' iscritti alle gestioni della soppressa Cassa, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti anteriormente al 1 gennaio 1980, e coperti di contribuzione alle predette gestioni, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la durata dei periodi stessi. ((3)) 2. Tale prolungamento viene sospeso in corrispondenza dei periodi di attivita' lavorativa che abbiano comportato obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, fino a concorrenza del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla sospensione suddetta.
3. L'anzianita' assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non puo' in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.
4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso. ((3)) 5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.
6. Il beneficio del prolungamento di cui al presente articolo non opera a favore di coloro che siano titolari di pensione a carico della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980, ivi compresi i superstiti di pensionato gia' titolare di trattamento avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980 ovvero di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1979.
7. Il beneficio medesimo, inoltre, non opera a favore dei titolari di pensione a carico dell'Istituto che non possano far valere un periodo di iscrizione alla predetta Cassa con decorrenza successiva al 30 novembre 1979.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 23 dicembre 1997, n. 427 (in G.U 1° s.s. 31/12/1997, n. 53) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25, primo e quarto comma, della presente legge, nella parte in cui non consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora l'assicurato - nonostante siffatta esclusione - abbia maturato i requisiti per detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo piu' favorevole.
3. L'anzianita' assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non puo' in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.
4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso. ((3)) 5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.
6. Il beneficio del prolungamento di cui al presente articolo non opera a favore di coloro che siano titolari di pensione a carico della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980, ivi compresi i superstiti di pensionato gia' titolare di trattamento avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980 ovvero di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1979.
7. Il beneficio medesimo, inoltre, non opera a favore dei titolari di pensione a carico dell'Istituto che non possano far valere un periodo di iscrizione alla predetta Cassa con decorrenza successiva al 30 novembre 1979.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 23 dicembre 1997, n. 427 (in G.U 1° s.s. 31/12/1997, n. 53) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25, primo e quarto comma, della presente legge, nella parte in cui non consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora l'assicurato - nonostante siffatta esclusione - abbia maturato i requisiti per detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo piu' favorevole.