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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/06/2025, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7742/2019
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero n. 7742/2019 del R.G. dell'anno 2019 riservata per la decisione nell'udienza del 12.06.2025, con termine di giorni 30 per il deposito, vertente t r a l' , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Parte_1 Pt_1 alla via Nizza 146, (C.F. e P. IVA n. , rappresentata e difesa come da procura in atti;
P.IVA_1
- Opponente-
e in pers del l.r., rapp.ta e difesa dall'avv.to Controparte_1 dall'l'Avv. Biagio MATERA, presso il cui studio elettivamente domicilia giusta procura in atti.
- Opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 1897/2019 notificato in data
07/06/2019 e 17/06/2019.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE Part Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha promosso opposizione al decreto ingiuntivo n.
1897/2019 del Tribunale di Salerno, notificato in data 07/06/2019 e 17/06/2019, con il quale è stato ingiunto all il pagamento della somma di € 29.718,77 a titolo di corrispettivo per prestazioni di Parte_3 medicina nucleare inerenti la mensilità di luglio 2018.
L' ha contestato l'ammissibilità dell'azione monitoria, eccependo l'insussistenza dei Parte_3 presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., in particolare la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla ha sostenuto che il credito non Controparte_1 Pt_4
pagina 1 di 3 sarebbe esigibile in quanto le prestazioni si riferiscono ad un periodo in cui il tetto di spesa per la branca
"Medicina Nucleare" era stato superato.
A sostegno della propria opposizione, l' ha allegato documentazione che evidenzia il Parte_3 superamento del tetto di spesa per la branca "Medicina Nucleare" per l'anno 2018. In particolare, il
"Monitoraggio Tetti di spesa Residenti Regione Campania" per l'anno 2018 dimostra che, per la branca
"Medicina Nucleare", l'importo fatturato al 31.07.2018 (al netto delle note di credito dei Distretti Sanitari) ammontava a € 2.911.915,67, a fronte di un tetto di spesa di € 2.335.662,00. Ciò ha determinato un
"Utilizzo del Tetto" del 125% alla data del 19.06.2018, indicando un chiaro sforamento del limite di spesa già a quella data.
Le disposizioni contrattuali relative alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, e in particolare l'Art.5 del contratto ex art.8 quinquies comma 2 del D.Lgs. 502/92, stipulato dalla DCA 84/18, prevedono espressamente che qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima Part dell'ultima comunicazione effettuata dalla a tutte le prestazioni di quella erogate Parte_5 dall'inizio dell'anno precedente in fase di superamento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria. L'istruttoria interna dell' , con Nota 171289 del 09.07.2019, aveva già evidenziato la Parte_3 previsione dello sforamento del tetto di spesa per la branca "Medicina Nucleare" con riferimento alla data del 19 giugno 2018.
Inoltre, l' ha depositato le Delibere N.591 del 07/05/2021 e N.1281 del 30/11/2022 Parte_3
(quest'ultima successivamente rettificata per errori materiali rilevati). Tali Delibere riguardano il Consuntivo dell'Anno 2018 per la branca della "Medicina Nucleare". La Deliberazione n. 1281 del 30/11/2020, pur con successiva rettifica che ha incluso un budget integrativo di € 172.000,00 per la Medicina Nucleare, ha comunque stabilito la necessità di una "Regressione Tariffaria Unica (RTU)" per ricondurre la spesa della branca all'interno del tetto assegnato, prevedendo l'applicazione di una RTU per un valore di € 81.058,00 per la "Medicina Nucleare".
Alla luce di quanto premesso e in applicazione del principio di diritto enunciato in giurisprudenza di merito (C. App. Napoli Sez. I, Sent., 28-06-2018) secondo cui “Il mancato o ritardato o impreciso adempimento dell'obbligo di eseguire, per il tramite del tavolo tecnico, un monitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate non esclude la potestà dell'amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati;
né comporta l'obbligo per l'amministrazione di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili, evidenziandosi che l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria e
l'osservanza del limite di spesa non sono condizionati all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, in quanto, nonostante inadempimenti o irregolarità al riguardo, resta da soddisfare l'esigenza (fondamentale ed ineludibile) di contenimento della spesa, nonché di rispetto dei limiti fissati, che a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale. Si è osservato, difatti, che i prevalenti ed ineludibili principi di rispetto della programmazione pagina 2 di 3 economico-finanziaria e di contenimento della spesa rendono irrilevanti, ai fini della legittimità della regressione tariffaria, la puntuale e piena osservanza delle regole procedimentali in tema di monitoraggio e che l'operatore privato, professionalmente inserito nel sistema dell'accreditamento, ben conosce le regole ed i limiti della remunerazione delle prestazioni, subordinate alla osservanza del budget e delle risorse disponibili, onde lo stesso può ragionevolmente prevedere fino a che punto il SSR potrà assicurargli la remunerazione, modulando, con una possibile, cauta e ragionevole previsione di entrata, le prestazioni da erogare" questo Giudicante ritiene che il credito vantato dalla Controparte_1 non sia certo, liquido ed esigibile, in quanto le prestazioni si riferiscono a un periodo in cui il tetto di spesa per la branca "Medicina Nucleare" era stato ampiamente superato e per le quali è stata legittimamente disposta l'applicazione della regressione tariffaria. Il principio di diritto richiamato conferma che l'esigenza di contenimento della spesa e il rispetto dei limiti di budget prevalgono su eventuali irregolarità nel monitoraggio, e che l'operatore accreditato è consapevole di tali vincoli. Il mancato o ritardato adempimento dell'obbligo di monitoraggio non esclude la potestà dell'amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria per contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni entro i limiti fissati.
Peraltro si evidenzia che parte opposta nulla ha eccepito in merito alla questione dello sforamento del Part tetto di spesa e della regressione tariffaria documentata dall' l'ultimo atto depositato dal difensore dell'opposta risale al 03.02.23, e successivamente si è disinteressato del giudizio. Lo dimostra il fatto che a seguito della riassegnazione della causa allo scrivente, con decreto del 14.04.25 veniva fissata l'udienza del
12.06.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc con concessione di un termine fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali, ma il difensore non vi ha ottemperato, né è comparso in udienza, nonostante il predeto decreto di fissazione risulti essergli stato regolarmente comunicato.
Pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato. In considerazione dela particolare complessità della materia, e delle questioni giuridiche affrontate e del quadro giudisprudenziale incerto, sussistono gravi motivi ex art 92 co 2 cpc per disporre la compensazione intetrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al R.G. 7742/2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1897/2019 del
Tribunale di Salerno.
2. compensa integralmente le spese di giudizio;
Così deciso in Salerno 14.06.2025 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise pagina 3 di 3
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero n. 7742/2019 del R.G. dell'anno 2019 riservata per la decisione nell'udienza del 12.06.2025, con termine di giorni 30 per il deposito, vertente t r a l' , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Parte_1 Pt_1 alla via Nizza 146, (C.F. e P. IVA n. , rappresentata e difesa come da procura in atti;
P.IVA_1
- Opponente-
e in pers del l.r., rapp.ta e difesa dall'avv.to Controparte_1 dall'l'Avv. Biagio MATERA, presso il cui studio elettivamente domicilia giusta procura in atti.
- Opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 1897/2019 notificato in data
07/06/2019 e 17/06/2019.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE Part Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha promosso opposizione al decreto ingiuntivo n.
1897/2019 del Tribunale di Salerno, notificato in data 07/06/2019 e 17/06/2019, con il quale è stato ingiunto all il pagamento della somma di € 29.718,77 a titolo di corrispettivo per prestazioni di Parte_3 medicina nucleare inerenti la mensilità di luglio 2018.
L' ha contestato l'ammissibilità dell'azione monitoria, eccependo l'insussistenza dei Parte_3 presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., in particolare la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla ha sostenuto che il credito non Controparte_1 Pt_4
pagina 1 di 3 sarebbe esigibile in quanto le prestazioni si riferiscono ad un periodo in cui il tetto di spesa per la branca
"Medicina Nucleare" era stato superato.
A sostegno della propria opposizione, l' ha allegato documentazione che evidenzia il Parte_3 superamento del tetto di spesa per la branca "Medicina Nucleare" per l'anno 2018. In particolare, il
"Monitoraggio Tetti di spesa Residenti Regione Campania" per l'anno 2018 dimostra che, per la branca
"Medicina Nucleare", l'importo fatturato al 31.07.2018 (al netto delle note di credito dei Distretti Sanitari) ammontava a € 2.911.915,67, a fronte di un tetto di spesa di € 2.335.662,00. Ciò ha determinato un
"Utilizzo del Tetto" del 125% alla data del 19.06.2018, indicando un chiaro sforamento del limite di spesa già a quella data.
Le disposizioni contrattuali relative alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, e in particolare l'Art.5 del contratto ex art.8 quinquies comma 2 del D.Lgs. 502/92, stipulato dalla DCA 84/18, prevedono espressamente che qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima Part dell'ultima comunicazione effettuata dalla a tutte le prestazioni di quella erogate Parte_5 dall'inizio dell'anno precedente in fase di superamento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria. L'istruttoria interna dell' , con Nota 171289 del 09.07.2019, aveva già evidenziato la Parte_3 previsione dello sforamento del tetto di spesa per la branca "Medicina Nucleare" con riferimento alla data del 19 giugno 2018.
Inoltre, l' ha depositato le Delibere N.591 del 07/05/2021 e N.1281 del 30/11/2022 Parte_3
(quest'ultima successivamente rettificata per errori materiali rilevati). Tali Delibere riguardano il Consuntivo dell'Anno 2018 per la branca della "Medicina Nucleare". La Deliberazione n. 1281 del 30/11/2020, pur con successiva rettifica che ha incluso un budget integrativo di € 172.000,00 per la Medicina Nucleare, ha comunque stabilito la necessità di una "Regressione Tariffaria Unica (RTU)" per ricondurre la spesa della branca all'interno del tetto assegnato, prevedendo l'applicazione di una RTU per un valore di € 81.058,00 per la "Medicina Nucleare".
Alla luce di quanto premesso e in applicazione del principio di diritto enunciato in giurisprudenza di merito (C. App. Napoli Sez. I, Sent., 28-06-2018) secondo cui “Il mancato o ritardato o impreciso adempimento dell'obbligo di eseguire, per il tramite del tavolo tecnico, un monitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate non esclude la potestà dell'amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati;
né comporta l'obbligo per l'amministrazione di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili, evidenziandosi che l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria e
l'osservanza del limite di spesa non sono condizionati all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, in quanto, nonostante inadempimenti o irregolarità al riguardo, resta da soddisfare l'esigenza (fondamentale ed ineludibile) di contenimento della spesa, nonché di rispetto dei limiti fissati, che a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale. Si è osservato, difatti, che i prevalenti ed ineludibili principi di rispetto della programmazione pagina 2 di 3 economico-finanziaria e di contenimento della spesa rendono irrilevanti, ai fini della legittimità della regressione tariffaria, la puntuale e piena osservanza delle regole procedimentali in tema di monitoraggio e che l'operatore privato, professionalmente inserito nel sistema dell'accreditamento, ben conosce le regole ed i limiti della remunerazione delle prestazioni, subordinate alla osservanza del budget e delle risorse disponibili, onde lo stesso può ragionevolmente prevedere fino a che punto il SSR potrà assicurargli la remunerazione, modulando, con una possibile, cauta e ragionevole previsione di entrata, le prestazioni da erogare" questo Giudicante ritiene che il credito vantato dalla Controparte_1 non sia certo, liquido ed esigibile, in quanto le prestazioni si riferiscono a un periodo in cui il tetto di spesa per la branca "Medicina Nucleare" era stato ampiamente superato e per le quali è stata legittimamente disposta l'applicazione della regressione tariffaria. Il principio di diritto richiamato conferma che l'esigenza di contenimento della spesa e il rispetto dei limiti di budget prevalgono su eventuali irregolarità nel monitoraggio, e che l'operatore accreditato è consapevole di tali vincoli. Il mancato o ritardato adempimento dell'obbligo di monitoraggio non esclude la potestà dell'amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria per contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni entro i limiti fissati.
Peraltro si evidenzia che parte opposta nulla ha eccepito in merito alla questione dello sforamento del Part tetto di spesa e della regressione tariffaria documentata dall' l'ultimo atto depositato dal difensore dell'opposta risale al 03.02.23, e successivamente si è disinteressato del giudizio. Lo dimostra il fatto che a seguito della riassegnazione della causa allo scrivente, con decreto del 14.04.25 veniva fissata l'udienza del
12.06.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc con concessione di un termine fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali, ma il difensore non vi ha ottemperato, né è comparso in udienza, nonostante il predeto decreto di fissazione risulti essergli stato regolarmente comunicato.
Pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato. In considerazione dela particolare complessità della materia, e delle questioni giuridiche affrontate e del quadro giudisprudenziale incerto, sussistono gravi motivi ex art 92 co 2 cpc per disporre la compensazione intetrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al R.G. 7742/2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1897/2019 del
Tribunale di Salerno.
2. compensa integralmente le spese di giudizio;
Così deciso in Salerno 14.06.2025 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise pagina 3 di 3