Articolo 7 della Legge 16 marzo 1976, n. 71
Articolo 6
Versione
17 aprile 1976
Art. 7.
Alla dotazione del capitolo di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede, per l'anno finanziario; 1976, mediante riduzioni delle somme inscritte sui capitoli 1552, 1553, 1602, 1604, 1605 e 1608 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, sulla scorta delle proposte che, a tal fine, saranno formulate dal Ministro per il commercio con l'estero.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 17 aprile 1976