Sentenza 2 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 13 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 18 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/03/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02003/2025REG.PROV.COLL.
N. 07735/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7735 del 2023, proposto da Co.Ge.Mar. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Vaccari, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rimini, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Alessandra Bazzani, Andrea Manzi, Antonio Papi Rossi, Andrea Vicari, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Alberico II n. 33;
S.I.T. Società Immobiliare Turismo s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’IA GN (Sezione Seconda) n. 215/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Rimini e di S.I.T. - Società Immobiliare Turismo s.r.l. in liquidazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio il comune di Rimini ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento parziale da parte dei soggetti attuatori degli obblighi relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal primo stralcio funzionale del piano particolareggiato “Sacramora”, di cui alla convenzione urbanistica sottoscritta in data 8 luglio 2016.
In particolare, con il predetto ricorso il comune chiedeva l’accertamento del diritto di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione, in sostituzione dei soggetti attuatori (inadempienti), e la conseguente condanna degli stessi al pagamento della somma necessaria per la realizzazione in via diretta delle opere di urbanizzazione di cui trattasi nonché la condanna in solido dei soggetti attuatori al pagamento in favore del comune della penale di euro 100.000,00, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 16 e 9, comma 1, lett. c), della predetta convenzione urbanistica, oltre al trasferimento a titolo gratuito in capo al comune di Rimini, ai sensi dell’art. 2932 c.c., della proprietà delle aree individuate nel piano e destinate alle opere di urbanizzazione, nonché dei beni che insistono sulle predette aree.
1.1. L’Amministrazione comunale di Rimini riteneva che sia S.I.T. - Società Immobiliare Turismo s.r.l. in liquidazione che Co.Ge.Mar. s.r.l. in liquidazione fossero obbligate, in qualità di “soggetti attuatori” del piano, ad adempiere le obbligazioni derivanti dalla convenzione urbanistica sopra richiamata, rimasta in parte inadempiuta quanto al completamento delle opere di urbanizzazione relative al primo stralcio funzionale, cui avrebbe altresì dovuto fare seguito la cessione gratuita delle opere e delle relative aree all’Amministrazione comunale.
1.2. Il giudizio di primo grado, nell’ambito del quale la società Co.Ge.Mar. s.r.l. in liquidazione non si è costituita, è stato definito con la sentenza 215/2023, con la quale il T.a.r. per l’IA GN, sezione seconda:
a) ha respinto le domande proposte dal comune di Rimini nei confronti di S.I.T. – Società Immobiliare Turismo in liquidazione, accertando e dichiarando l’inadempimento parziale di Co.Ge.Mar. s.r.l. in liquidazione rispetto agli obblighi di realizzazione delle opere di urbanizzazione e di cessione delle aree relativamente al c.d. primo stralcio funzionale, assunti nei confronti del comune di Rimini con la convenzione di cui sopra;
b) ha accertato il potere del comune di Rimini di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione di cui al c.d. primo stralcio funzionale, in sostituzione del soggetto attuatore;
c) ha accertato l’obbligo di Co.Ge.Mar. s.r.l. in liquidazione di corrispondere al comune di Rimini le somme necessarie per far fronte all’esecuzione diretta degli obblighi non adempiuti, quantificate in euro € 742.734,96 e, per l’effetto, ha condannato la predetta società a corrispondere il relativo importo, oltre interessi come per legge;
d) ha accertato il diritto del comune di Rimini ad essere risarcito dell’eventuale maggiore costo che potrà essere sostenuto dal comune in seguito all’attivazione di specifico appalto per la ripresa e/o rifacimento e completamento delle opere di urbanizzazione indicate nel primo stralcio del piano particolareggiato;
e) ha disposto in via costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento coattivo al comune di Rimini delle aree iscritte al Catasto Terreni del comune di Rimini, foglio 47, mappali 1085, 1630, 1632, 1640, 1641, 1645 (parte), 1646 (parte), 1647, 1655, 1657 (parte), 1687, 1689 (parte), 1698, 1699, 1701, 1702, 1703 (parte), 1704, 1706, 1713, 1730 e delle relative opere di urbanizzazione esistenti, previa cancellazione dai Registi Immobiliari, per le aree che risultano ipotecate (N.C.T. del Comune di Rimini, foglio 47, mappali 1640, 1641, 1647, 1698, 1699, 1701 e 1730) delle relative note di trascrizione entro il termine di mesi tre a far data dall’avvenuto trasferimento delle aree al comune, con il consequenziale ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle relative trascrizioni e con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo, ponendo a carico del Segretario generale del comune di Rimini l’onere di curare la relativa procedura;
f) ha accertato il diritto dell’Amministrazione comunale alla penale, di cui all’articolo 16 della predetta convenzione, condannando Co.Ge.Mar. s.r.l. in liquidazione a corrispondere la somma di euro 100.000,00 (centomila/00);
g) ha condannato Co.Ge.Mar. s.r.l. in liquidazione al pagamento in favore del comune di Rimini delle spese di giudizio, liquidate in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato; ha condannato il comune di Rimini al pagamento delle spese di lite nei confronti di S.I.T. - Società Immobiliare Turismo s.r.l. in liquidazione, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
2. Con ricorso in appello la società Co.Ge.Mar. s.r.l. in liquidazione ha contestato la sentenza impugnata con cinque articolati motivi.
3. Si è costituito in giudizio il comune di Rimini, depositando in data 9 ottobre 2023 una memoria nella quale ha riproposto le domande formulate in via subordinata e non esaminate dal giudice di primo grado.
4. Con altra memoria depositata sempre il 9 ottobre 2023, il comune di Rimini ha contestato la fondatezza delle deduzioni di parte appellante e ha chiesto la reiezione del ricorso in appello e della domanda cautelare, auspicando una sollecita definizione del giudizio.
5. Si è costituita in giudizio la società S.I.T. – Società Immobiliare Turismo s.r.l. in liquidazione, evidenziando che non sono stati impugnati i capi di sentenza con i quali sono state respinte le domande azionate dal comune di Rimini nei suoi confronti; ha chiesto, conseguentemente, la sua estromissione dal presente grado di giudizio.
6. Con ordinanza n. 4210/2023, questa Sezione ha dato atto della rinuncia alla istanza cautelare, espressa a verbale (nel corso della udienza camerale del 12 ottobre 2023) dal difensore della società appellante, ai fini di una sollecita fissazione della udienza di merito.
7. Con memoria depositata in data 4 ottobre 2024, la società appellante si è soffermata sul primo, sul secondo e sul quinto motivo di appello, richiamandosi in relazione agli altri motivi a quanto dedotto nell’atto di appello.
8. Con memoria depositata in data 7 ottobre 2024, il comune di Rimini, dopo aver dato atto di aver eseguito la sentenza nella parte non impugnata, avendo ottenendo dal Conservatore dei Registri Immobiliari le annotazioni, le cancellazioni e le trascrizioni ordinate dal T.a.r. per l’IA GN, dopo i chiarimenti resi in sede di ottemperanza dal predetto T.a.r. con sentenza n. 179/2024, ha insistito per il rigetto dell’appello.
9. Con memoria depositata in data 7 ottobre 2024, la società S.I.T. – società immobiliare turismo s.r.l. in liquidazione, ha ribadito la richiesta di estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva, essendo state respinte le domande promosse dal Comune di Rimini nei suoi confronti (le relative statuizioni non sono state impugnate).
10. Con memoria di replica depositata in data 17 ottobre 2024 il comune di Rimini si è soffermato sulle deduzioni articolate dalla parte appellante nella memoria depositata in data 4 ottobre 2024; in particolare, con riguardo al quinto motivo di appello, ha evidenziato che l’appellante, pur contestando la quantificazione delle opere residue da eseguirsi, non avrebbe dimostrato l’erroneità della quantificazione del valore delle predette opere, effettuata dal comune.
11. All’udienza pubblica del 7 novembre 2024, su richiesta delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
12. In via preliminare, deve essere esaminata la domanda di estromissione dal presente grado di appello, formulata dalla società S.I.T. – Società Immobiliare Turismo s.r.l. in liquidazione; a tale riguardo, la predetta società ha evidenziato che non è stato impugnato il capo di sentenza con il quale sono state respinte le domande proposte dal comune di Rimini nei suoi confronti né quello con cui il comune di Rimini è stato condannato al pagamento in favore della predetta società delle spese del giudizio di primo grado.
12.1. La domanda non può trovare accoglimento.
La società S.I.T. – Società Immobiliare Turismo s.r.l. ha partecipato al giudizio di primo grado quale “soggetto attuatore”.
Nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha ritenuto che la predetta società fosse estranea alle domande proposte dal comune di Rimini nei suoi confronti e ha condannato l’Amministrazione comunale ricorrente al pagamento in favore della predetta società delle spese di lite (liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge).
Ancorché non sia stato impugnato il capo di sentenza relativo al rigetto delle domande proposte dal comune di Rimini nei confronti della società in questione, deve ritenersi che l’eventuale riforma, nel merito, della sentenza impugnata potrebbe avere effetti anche sulla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado; ne consegue che la società S.I.T. – Società Immobiliare Turismo s.r.l., quale parte necessaria, non può essere estromessa dal presente grado di giudizio.
13. Con il primo motivo di appello, la società appellante deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 e 1223 del codice civile e dell’art. 10 della convenzione stipulata l’8 luglio 2016 ( error in judicando ).
Evidenzia che l’art. 10, co. 1, della citata convenzione (“ Azione sostitutiva del Comune ”) dispone quanto segue:
“ Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi di cui all’art. 5, sulle aree di cui all’art. 4 lettere A1, A2, A3, B1, B2 e C2, in sostituzione del Soggetto Attuatore inadempiente ed a carico del medesimo, rivalendosi integralmente delle spese e dell’onere finanziario sostenuto tramite escussione delle fideiussioni di cui al precedente art. 9 previa formale messa in mora con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, anche per stralci funzionali ”.
L’appellante sostiene che, al momento della presentazione del ricorso introduttivo del giudizio, il comune di Rimini non aveva sostenuto alcuna spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al primo stralcio funzionale del piano particolareggiato “Sacramora”; a suo giudizio, a fronte dell’inadempimento del soggetto attuatore, previa l’acquisizione delle aree ai sensi dell’art. 2932 c.c., il comune di Rimini avrebbe dovuto procedere dapprima alla esecuzione delle opere di urbanizzazione e, solo dopo averle realizzate, avrebbe potuto rivalersi dei costi sostenuti attraverso l’escussione della fideiussione ovvero, nel caso di incapienza della polizza fideiussoria, nei confronti del soggetto attuatore.
13.1. Il motivo è infondato.
La responsabilità della società appellante deriva dal mancato adempimento degli obblighi di una convenzione urbanistica, che prevedeva espressamente che, in caso di mancata esecuzione da parte del soggetto obbligato, l’Amministrazione comunale avrebbe potuto procedere in via autonoma alla esecuzione delle opere di urbanizzazione, addebitandone il costo al soggetto inadempiente.
L’inadempimento degli obblighi posti a carico del soggetto attuatore dalla convenzione urbanistica (inadempimento non contestato dalla odierna appellante) ha generato il diritto, ai sensi dell’art. 11 l. 241/1990 e degli artt. 1453 e ss. c.c., di chiedere la risoluzione e il risarcimento del danno; nella sostanza, è quello che ha fatto il comune di Rimini e la condanna al pagamento di una somma di denaro, per un verso, si giustifica sulla base delle norme del codice civile sopra richiamate e, per altro verso, può essere quantificata con una somma che è sostitutiva del costo di realizzazione delle opere non eseguite dal privato.
In altri termini, utilizzando la teoria del differenziale, va individuata una somma che lasci il comune sulla curva di indifferenza, ossia che lo ponga in una posizione esattamente identica a quella in cui si sarebbe trovato se il privato avesse adempiuto.
14. Con il secondo motivo di appello, la società deduce: difetto di interesse al ricorso; inammissibilità del ricorso; violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo ai sensi dell’art. 39 c.p.a.), con riferimento sia alla condanna di Co.Ge.Mar. s.r.l. a corrispondere al comune di Rimini le spese necessarie per far fronte all’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione mancanti per il completamento del primo stralcio funzionale, quantificate in euro 742.734,96, che con riferimento all’accertamento del diritto del comune ad essere risarcito dell’eventuale maggiore costo che potrà essere sostenuto dal comune in seguito all’attivazione di specifico appalto per il completamento delle opere di urbanizzazione indicate nel piano particolareggiato ( error in judicando et error in procedendo ).
Dopo aver richiamato i principi in materia di interesse ad agire, la società appellante sostiene che il ricorso introduttivo del giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile con riguardo ad entrambe le domande sopra richiamate.
A suo giudizio, la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 742.734,96 deve essere qualificata come domanda risarcitoria; ove avesse voluto agire per l’adempimento e quindi per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare, il comune di Rimini avrebbe dovuto chiedere, ai sensi dell’art. 2931 c.c., la condanna di Co.Ge.Mar. s.r.l. ad eseguire le opere di urbanizzazione mancanti e, in caso di inottemperanza, adire il giudice ai sensi degli articoli 612 e segg. c.p.c. ovvero con un autonomo e distinto procedimento di accertamento dell’inottemperanza ex artt. 112 e segg. c.p.a.
Tanto premesso, sostiene che non sussisteva, al momento della presentazione del ricorso introduttivo del giudizio, alcuna lesione concreta e attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio dal comune di Rimini, dal momento che il comune non aveva ancora provveduto alla esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Analoghe considerazioni l’appellante svolge con riguardo alla domanda di accertamento del diritto del comune a vedersi risarcito dell’eventuale maggiore costo che potrà essere sostenuto dal comune per il completamento delle opere di urbanizzazione indicate nel piano particolareggiato, evidenziando altresì che, trattandosi di azione di accertamento questa può avere ad oggetto solamente un diritto già sorto (al momento della proposizione della domanda).
Secondo la prospettazione difensiva dell’appellante, l’unica domanda rispetto alla quale poteva sussistere un interesse concreto e attuale del comune di Rimini alla proposizione del ricorso era esclusivamente quella di cui all’art. 2932 c.c., essendo essa propedeutica all’esecuzione diretta da parte del comune delle opere di urbanizzazione a completamento del primo stralcio funzionale.
14.1. Il motivo è infondato.
14.2. In primo luogo, il Collegio deve rilevare che, con nota del 16 luglio 2021 prot. 223119, il comune di Rimini ha diffidato la società Co.Ge.Mar. s.r.l. “ ad adempiere al completamento delle opere di urbanizzazione del Primo Stralcio Funzionale, presentando richiesta di permesso di costruire, corredato dalla necessaria documentazione, ivi compresa la garanzia fideiussoria per l’esecuzione delle opere, entro 30 giorni dal ricevimento della presente ”.
In riscontro alla predetta diffida, con nota del 20 ottobre 2021 (ricevuta dal comune di Rimini in data 22 ottobre 2021 prot. 333350), il liquidatore della Co.Ge.Mar. s.r.l. ha rappresentato che la società non era “ nelle condizioni oggettive per procedere a quanto richiesto … ”, chiedendo una proroga del termine assegnato per l’adempimento, al fine di far subentrare altro operatore economico (Ambra s.r.l.) negli obblighi facenti capo alla società Co.GE.Mar. s.r.l. in relazione alla convenzione urbanistica relativa al piano particolareggiato “Sacramora”.
Con successiva nota del 1° giugno 2022 (prot. 184757), il comune di Rimini ha rappresentato quanto segue:
“ - l’Amministrazione comunale, per il tramite dei propri legali, ha interloquito con la Società Ambra
S.r.l. da Voi indicata quale possibile soggetto interessato alla cessione delle aree facenti parte del P.P. Sacramora, ovvero del 100% delle quote societarie di CO.GE.MAR.;
- da ultimo, all’esito di approfonditi contatti intercorsi, il legale della Società Ambra S.r.l. ha significato al Comune il venir meno del proprio interesse alla cessione di cui al punto precedente;
- sono infruttuosamente decorsi i termini per ottemperare alla diffida in parola, anche a voler considerare la proroga da Voi richiesta e a cui non ha fatto seguito alcuna Vostra ulteriore comunicazione;
- non sono opponibili alla scrivente Amministrazione eventuali accordi internamente raggiunti tra i
Soggetti Attuatori della Convenzione indicata in oggetto ”.
Sulla base di queste premesse, il comune di Rimini ha preannunciato l’avvio di azioni a tutela dei propri diritti e interessi.
14.3. Da quanto precede risulta non solo che la società Co.GE.Mar. s.r.l., per il tramite del suo liquidatore e legale rappresentante, ha riconosciuto (implicitamente) di non aver adempiuto alle obbligazioni scaturenti dalla convenzione urbanistica sopra richiamata, ma ha anche riconosciuto l’insussistenza delle condizioni oggettive per poter adempiere.
14.4. Diversamente da quanto rappresentato dalla società appellante il danno relativo alla mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione del primo stralcio funzionale del piano particolareggiato si è già verificato, in quanto, in conseguenza dell’inadempimento di Co.GE.Mar. s.r.l., il comune di Rimini sarà costretto ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione previste nella convenzione urbanistica, sopportandone i relativi oneri economici.
14.5. Con riguardo alla domanda di accertamento del diritto del comune di Rimini a vedersi risarcito dell’eventuale maggiore costo che potrà essere sostenuto dal comune per il completamento delle opere di urbanizzazione indicate nel piano particolareggiato, la giurisprudenza più recente ammette il risarcimento del danno futuro quando vi sia la certezza (alla quale può essere equiparata un elevato grado di probabilità) della insorgenza di un danno che, per quanto non verificatosi in tutto o in parte, trovi ragionevole fondamento in una lesione già avvenuta, ovvero in fatti obiettivi che si ricolleghino direttamente al fatto illecito e rappresentino una causa efficiente già in atto (cfr. Cassazione civile, Sez. II, 15 dicembre 2021 n. 40120).
15. Con il terzo motivo di appello, la società deduce inammissibilità/improponibilità della domanda risarcitoria, ai sensi dell’art. 10 della convenzione dell’8 luglio 2016, per incompatibilità assoluta con la domanda di pagamento della penale, di cui all’art. 16 della stessa convenzione; violazione e falsa applicazione dell’art. 1382 del codice civile ( error in judicando ).
Evidenzia che ai sensi dell’art. 1382 c.c.: “ La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno ”.
Fa rilevare che la clausola penale e il risarcimento possono coesistere solamente nel caso in cui, verificato l’inadempimento, la penale sia stata pattuita per il solo ritardo nell’inadempimento, nel senso che la prima si ricollega ai danni prodotti dal ritardo, mentre il secondo a quelli cagionati dall’inadempimento definitivo.
Nel diverso caso in cui, invece, sia stata pattuita tanto la penale quanto il risarcimento del danno, la penale costituirebbe solo una liquidazione anticipata del danno destinata a rimanere assorbita nella liquidazione complessiva del maggior danno subito.
Sulla base di questa premessa, la società sostiene che la domanda di condanna al pagamento di tutti i costi e oneri connessi alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione del primo stralcio funzionale, quantificati in euro 742.734,96 oltre interessi di legge, sarebbe improponibile/inammissibile a fronte della richiesta espressa di applicazione della penale, di cui all’art. 16 della stessa convenzione.
15.1. Il motivo è infondato.
15.2. Occorre premettere che, in generale, le penali previste dalle convenzioni urbanistiche che disciplinano, in via sostitutiva ad un provvedimento, rapporti di diritto pubblico fra Amministrazione e concessionario, non hanno carattere privatistico, ma pubblicistico, mutuando la natura dell'atto da cui traggono origine; il potere esercitato dalla p.a. nella applicazione delle predette penali ha quindi natura sanzionatoria, essendo mirato a presidiare interessi che non sono limitati alla sfera delle parti contraenti, ma che riguardano l'intera collettività degli amministrati (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 15 maggio 2017 n. 2258).
15.3. In particolare, l’art. 16 della convenzione urbanistica in questione prevedeva, a titolo di penale, l’escussione della polizza fideiussoria al verificarsi di circostanze eterogenee (il mancato rispetto del termine per la presentazione del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione previste dalla variante al piano particolareggiato o del successivo termine di inizio dei lavori; l’ingiustificato ritardo nella ultimazione delle opere di urbanizzazione; la non collaudabilità delle opere di urbanizzazione o di parti di esse; il mancato rispetto del termine previsto per la cessione all’Amministrazione comunale delle aree destinate alla realizzazione delle urbanizzazioni).
L’applicazione della penale di cui all’art. 16 della convenzione urbanistica attiene dunque a circostanze molto eterogenee e differenti tra loro; tra le ipotesi previste per l’applicazione della penale vi è anche l’ingiustificato ritardo nella ultimazione delle opere di urbanizzazione.
15.4. Ne consegue che, nel caso di specie, l’applicazione della penale va posta in relazione al ritardo del soggetto attuatore nella esecuzione delle opere di urbanizzazione e non può essere considerata come forma alternativa rispetto al risarcimento spettante al comune di Rimini a titolo di ristoro per i danni conseguenti alla mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione urbanistica di cui sopra.
16. Con il quarto motivo, l’appellante deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. in tema di risarcimento di danno futuro.
La condanna di Co.Ge.Mar. s.r.l. a corrispondere al comune di Rimini la somma di euro 742.734,96 oltre interessi di legge, a copertura delle spese per l’esecuzione diretta da parte del comune delle opere di urbanizzazione relative al primo stralcio funzionale sarebbe illegittima in quanto il danno futuro non è risarcibile.
16.1. Il motivo è infondato.
La società appellante ripropone in sostanza le deduzioni già articolate nel primo e nel secondo motivo di appello in merito alla inammissibilità della domanda risarcitoria formulata dal comune di Rimini, venendo in rilievo (secondo la sua prospettazione) un danno futuro.
A tale riguardo, il Collegio si riporta alle considerazioni espresse ai punti precedenti della presente decisione (13.1.; 14.1.; 14.2.; 14.3.; 14.4.; 14.5).
17. Con il quinto motivo di appello, la società appellante deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 64 c.p.a. e dell’art. 2697 c.c.
Sostiene la società appellante che, nel quantificare i costi per le opere di urbanizzazione (euro 742.734,96, oltre interessi di legge), il giudice di primo grado non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 64 c.p.a.
Fa rilevare che il costo delle opere di urbanizzazione era stato inizialmente quantificato in euro 427.293,75, prendendo come riferimento il computo metrico estimativo a firma del tecnico incaricato dai soggetti attuatori (prodotto al momento della richiesta di rilascio dei titoli edilizi) e che il comune di Rimini ha proceduto ad aggiornare il predetto importo al prezzario regionale 2022, pervenendo ad una quantificazione complessiva di euro 742.734,96.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che non vi fosse contestazione sul punto e, conseguentemente, ha condannato la società al pagamento dell’importo di € 742.734,96.
L’appellante fa rilevare che nel caso di specie non può trovare applicazione il principio di non contestazione, atteso che la società Co.Ge.Mar. s.r.l. non si era costituita nel giudizio di primo grado.
La società poi contesta la relazione tecnica a firma Ing. Mengozzi del 24 febbraio 2021 prot. 58137/2021, laddove questi dà atto della esecuzione, medio tempore , di alcune opere di urbanizzazione da parte della promittente impresa subentrante (di cui alla pratica CILA prot. 257365 del 24.09.2020: lavori di formazione sottofondo e cordolature dei due parcheggi (lato Rimini e Lato Ravenna) che, a parere del medesimo, costituirebbero “…circa l’08-10% di quanto previsto per il completamento del I° Stralcio… ” per un valore approssimativo di 50.000-60.000 euro; tale quantificazione si porrebbe in contrasto con la fattura n. 27/2020, dalla quale risulterebbe un importo lavori di euro 119.152,00.
In sintesi non sarebbero state dimostrate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, le opere di urbanizzazione necessarie per completare il primo stralcio funzionale del piano particolareggiato.
17.1. Il motivo è inammissibile, per genericità.
È bensì vero che il principio di non contestazione (art. 64 c.p.a.) non può trovare applicazione nel caso di mancata costituzione in giudizio della parte intimata; tuttavia, sul piano sostanziale, le deduzioni della società appellante si rilevano generiche e prive di fondamento.
17.2. Nel computo metrico presentato dal tecnico della società Co.GE.Mar. s.r.l., acquisito al protocollo del comune di Rimini in data 5 maggio 2020 (prot. n. 108717), il completamento delle opere di urbanizzazione primaria viene stimato in € 427.293,75.
Nella nota del 22 novembre 2022 il dirigente del Settore Governo del Territorio del comune di Rimini così si esprime:
“ I documenti base utilizzati per l’aggiornamento degli importi sono stati acquisiti agli atti dell’Amministrazione Comunale il 5 maggio 2020 prot. n. 108717, come documentazione integrativa presentata dal soggetto richiedente il titolo edilizio nell’ambito dell’istruttoria del permesso di Costruire per Opere di Urbanizzazione istanza prot. n. 70173 del 6 marzo 2020 (pratica 202-462-0598), oggetto di successivo diniego prot. n. 67468 del 4/03/2021.
Tale documentazione è stata utilizzata anche dal collaudatore, Ing. Leo Mengozzi, come base per la sua Relazione tecnica (nota prot. n. 58137 del 24/02/2021) essendo la più aggiornata depositata dal soggetto richiedente il titolo edilizio agli atti dell’A.C.
I colleghi del Settore Infrastrutture e qualità ambientale, analizzando le lavorazioni (oggi aventi un maggior costo pari al 70%) e utilizzando il Prezziario della IO IA GN (aggiornamento del 27/07/2022) stimano un incremento dell’importo dei lavori pari al 25%.
Pertanto l’Amministrazione Comunale ritiene congruo un importo dei lavori per opere ancora da realizzare relative al 1° stralcio funzionale delle Urbanizzazioni) pari a € 534.117,19 a cui sommare
gli oneri relativi alla sicurezza ed alle somme a disposizione.
A seguito di questa analisi, il Quadro Economico delle opere ancora da realizzare risulta aggiornato
come di seguito:
Importo Lavori (QUADRO A)
- Importo opere € 534.117,19
- Oneri per la sicurezza (3%) € 16.023,52
Somme a disposizione (QUADRO B) € 192.594,25
(imprevisti, allacci, spese tecniche, collaudo iva etc..)
Totale complessivo (A+B) € 742.734,96 ”.
Da quanto precede risulta che l’Amministrazione comunale ha proceduto solo al mero aggiornamento degli oneri economici relativi al completamento delle opere di urbanizzazione del primo stralcio del piano particolareggiato, partendo dal computo metrico presentato nel 2020 dalla stessa società e adeguando i relativi importi in relazione al prezzario regionale sopravvenuto (2022); per effetto di questa operazione, l’importo delle opere di urbanizzazione da realizzare è stato quantificato in € 534.117,19, cui sono stati aggiunti gli oneri per la sicurezza e le somme previste per “ imprevisti, allacci, spese tecniche, collaudo iva etc.. ”.
17.3. La società appellante, pur dando atto di questa nota dirigenziale, non ne contesta in maniera puntuale il contenuto, limitandosi a formulare osservazioni solo con riguardo alla precedente relazione tecnica, a firma Ing. Mengozzi (del 24 febbraio 2021 prot. 58137/2021), e soffermandosi sulla presunta incongruenza della predetta relazione rispetto alla fattura n. 27/2020.
A tale riguardo, in realtà, il Collegio deve rilevare che il documento cui fa riferimento la società appellante - depositato (sub 15) nel giudizio di primo grado, in data 2 dicembre 2022, dalla Società Turismo Immobiliare s.r.l. in liquidazione - non è una fattura, ma una nota “ pro forma ” (n. 27/2020 del 18 novembre 2020), emessa dalla società Consulting Group House Immobiliare s.r.l. e indirizzata a Co.Ge.Mar. s.r.l.; la predetta nota “ pro forma ” (del cui importo, peraltro, non risulta comprovato l’avvenuto pagamento) contiene la indicazione di causali eterogenee, non riferibili in via esclusiva alle opere di urbanizzazione (“ Rimborso pagamenti bollette per vostro conto; Rimborso pagamento taglio erba; Lavori di completamento parziale di opere di Urbanizzazione del 1° stralcio in Via De André, 47922, Viserba (RN) ”).
Ritiene pertanto il Collegio che le censure dedotte dalla società appellante siano inidonee a contestare le conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione comunale in merito alla quantificazione delle spese previste per il completamento delle opere di urbanizzazione e, conseguentemente, debbano essere dichiarate inammissibili, per genericità.
18. In conclusione, l’appello è infondato e va respinto.
19. La novità delle questioni giuridiche prospettate dall’appellante e la valutazione complessiva della fattispecie dedotta in giudizio giustificano nondimeno la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO