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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5552 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per il 3.6.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte fra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1125/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Alessandra Perez, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, contumace, Controparte_1
appellato
NONCHÉ
in persona del Sindaco l.r.p.t., con il Controparte_2
patrocinio dell'avv. Carlotta Marino,
appellata
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
Proc. n. 14866/24 r.g.a.c. Pagina 1 di 10 ***
Conclusioni come da note scritte depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 3.6.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615, c. I, c.p.c., Controparte_1
citava in giudizio, dinnanzi il Giudice di Pace di Procida, l'
[...]
e il Controparte_3 Controparte_2
A fondamento della domanda, l'attore dichiarava di essere venuto a conoscenza, mediante rilascio di estratto di ruolo, della cartella di pagamento n. 07120170014923604000, della somma di euro 774,97, relativo a contravvenzioni del Codice della Strada commesse nel 2012 atteso che né
della cartella, né dei verbali di accertamento, vi era stata rituale notifica.
Eccependo il decorso del termine quinquennale di prescrizione, anche calcolato, in via subordinata, con decorrenza dalla presunta notifica della cartella, domandava l'accertamento e la dichiarazione di nullità dell'opposta cartella e della pretesa impositiva ivi riportata, con vittoria di spese.
Nella contumacia del si costituiva l' Controparte_2 [...]
, la quale, lamentando l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_3
ad estratto di ruolo per difetto di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c, nonché,
nel merito, la regolarità della notifica della cartella, domandava il rigetto della spiegata opposizione.
Con sentenza n. 501/2024, depositata in data 29.04.24, il Giudice di
Pace accoglieva la domanda attorea, rilevando il decorso del termine di
Proc. n. 14866/24 r.g.a.c. Pagina 2 di 10 prescrizione ex art. 28 L. 689/81, in considerazione dell'insufficienza della prova fornita dal concessionario circa il perfezionamento della notifica dei verbali di violazione al Cds e della cartella.
Avverso tale pronuncia, con atto ritualmente notificato il 12.4.22, ha spiegato appello l' riformulando le Controparte_3
medesime doglianze già proposte in primo grado;
nello specifico, ha riproposto l'eccezione di incompetenza territoriale, di carenza di interesse ad agire e di interruzione della prescrizione, domandando la riforma della sentenza e la dichiarazione di inammissibilità della domanda, con condanna del contribuente al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Il sostenendo l'improponibilità e l'inammissibilità Controparte_2
dell'opposizione per difetto di interesse ad agire, non rientrando tale ipotesi in quelle contemplate nell'art. 12, c. IV-bis, D.P.R. 602/73, ha richiesto, in accoglimento dell'appello, la riforma della pronuncia impugnata.
, benché regolarmente citato, è rimasto contumace, Controparte_1
come dichiarato all'esito della prima udienza.
2. Occorre preliminarmente osservare che l'art.
3-bis del D.L. n. 146
del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis (da ultimo modificato dall'articolo 12, D. Lgs. n. 110 del 29 luglio 2024,
rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”) che così dispone:
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento
che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri
Proc. n. 14866/24 r.g.a.c. Pagina 3 di 10 che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di
quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36 b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai
soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di
soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto
di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.”
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa è in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n.
602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par.
Proc. n. 14866/24 r.g.a.c. Pagina 4 di 10 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n.
46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n.
689/1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è
espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma IV-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale,
ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta"
del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della
Proc. n. 14866/24 r.g.a.c. Pagina 5 di 10 decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Nel caso di specie, l'attore, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendo l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento e dei verbali ad essa sottesi, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c.
IV-bis, d.P.R. n. 602/1973.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello (v. Cass.,
Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Ne consegue che non si ravvisa la sussistenza del suo interesse ad agire e, pertanto, la domanda si palesa inammissibile
3. L'opponente, tuttavia, ha anche eccepito la prescrizione del credito per il decorso del relativo termine in epoca successiva alla data della presunta notificazione della cartella, riportata nell'estratto di ruolo come avvenuta in data 21.8.2012, non essendo intervenuti ulteriori atti interruttivi validamente notificati.
Ne consegue che, rispetto a tale domanda, non può trovare applicazione l'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973, non trattandosi di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo esattoriale, né di impugnazione di cartella di pagamento che si assume essere stata invalidamente notificata, ma di un'azione di accertamento negativo basata su un fatto estintivo successivo alla notificazione, qual è l'intervenuta prescrizione del credito.
Proc. n. 14866/24 r.g.a.c. Pagina 6 di 10 È legittimo interrogarsi se, in simili ipotesi, anche a prescindere dal dettato della norma di nuova introduzione, possa ravvisarsi l'interesse ad agire del presunto obbligato, in assenza di atti della riscossione successivi al perfezionamento della prescrizione.
Come per qualunque azione di accertamento negativo, deve concludersi, secondo l'orientamento già implicitamente espresso, prima del menzionato intervento normativo, in Cass., Sez. III, n. 7353/22, che detto interesse sussiste, se non altro, in presenza di una situazione di obiettiva incertezza circa la volontà del concessionario della riscossione.
Ove il contegno di quest'ultimo, infatti, possa suggerire l'intento di non considerare prescritto il credito, non può negarsi che il contribuente resti esposto al rischio di subire un'azione esecutiva, peraltro con le speciali modalità, particolarmente incisive, previste dal d.P.R. n. 602/1973, o di non ricevere pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 1, c. IV-bis, D.L. n. 16/2012
conv. L. n. 44/2012.
Tale situazione sussiste, ad esempio, nel caso di istanza di sgravio in sede amministrativa non accolta.
Ebbene, nel caso in esame, non risulta che, anteriormente all'instaurazione del giudizio, sia stata proposta alcuna istanza di sgravio in sede amministrativa da parte dell'attrice, che infatti non ha dedotto tale circostanza nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado né nella comparsa di costituzione in appello, né il suo interesse all'impugnazione del ruolo può desumersi aliunde.
Proc. n. 14866/24 r.g.a.c. Pagina 7 di 10 Ne consegue che non si ravvisa la sussistenza del suo interesse ad agire e, pertanto, anche tale domanda si palesa inammissibile.
4. Parte attrice ha, come detto, opposto la cartella impugnata anche sulla base della mancata notificazione del verbale di contestazione delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada,
poste a base della stessa.
In tal modo, essa ha inteso proporre opposizione c.d. recuperatoria,
facendo valere una causa estintiva dell'obbligazione sanzionatoria, che, a causa dell'omessa notificazione del verbale, non avrebbe potuto prima promuovere (v. Cass., S.U., n. 22080/17).
Su tale domanda, tuttavia, il giudice di pace non si è espresso, avendo accolto l'opposizione per intervenuta prescrizione del credito, senza pronunciarsi sulla domanda c.d. recuperatoria.
Non essendo stata la stessa riproposta in appello, non vi è luogo a pronunciarvisi, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
5. In definitiva, dunque, l'appello va accolto, ritenute assorbite le ulteriori eccezioni.
6. Il regolamento delle spese di entrambi i gradi segue la soccombenza;
nonostante l'andamento ondivago già tenuto dalla giurisprudenza sulla questione relativa all'impugnabilità del c.d. estratto di ruolo, non sussistono nel caso di specie ragioni per compensare le spese di lite, poiché il ricorso è
stato proposto successivamente alla modifica normativa introdotta con l'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17
dicembre 2021, che ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis (da ultimo modificato dall'articolo 12, D. Lgs. n. 110 del 29
Proc. n. 14866/24 r.g.a.c. Pagina 8 di 10 luglio 2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”),
ovverosia in seguito alla positivizzazione del suindicato principio di diritto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del primo grado di giudizio nei rapporti fra l'opponente e il rimasto in quella sede contumace. CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , della Parte_1 Controparte_1 CP_4
per la riforma della sentenza n. 501/2024, depositata in data 29.04.24
[...]
dal Giudice di Pace di Procida, con citazione notificata il 24.06.2024,
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da
; Controparte_1
2. condanna alla refusione delle spese di lite in Controparte_1
favore dell'appellante, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione fino a € 1.100,00), in complessivi € 278,00 per compensi del primo grado (dei quali € 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva ed € 142,00 per la fase decisionale) ed €
462,00 (dei quali € 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva ed € 200,00 per la fase decisionale)per compensi di secondo grado, oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA, come per legge;
3. condanna alla refusione delle spese di lite in Controparte_1
favore del liquidate ex d.m. n. 55/14 Controparte_2
(scaglione fino a € 1.100,00), in complessivi € 262,00 (dei quali
Proc. n. 14866/24 r.g.a.c. Pagina 9 di 10 € 131,00 per la fase di studio ed € 131,00 per la fase introduttiva) per compensi di secondo grado, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Giuliano CP_5
Ferraro.
Proc. n. 14866/24 r.g.a.c. Pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per il 3.6.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte fra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1125/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Alessandra Perez, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, contumace, Controparte_1
appellato
NONCHÉ
in persona del Sindaco l.r.p.t., con il Controparte_2
patrocinio dell'avv. Carlotta Marino,
appellata
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
Proc. n. 14866/24 r.g.a.c. Pagina 1 di 10 ***
Conclusioni come da note scritte depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 3.6.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615, c. I, c.p.c., Controparte_1
citava in giudizio, dinnanzi il Giudice di Pace di Procida, l'
[...]
e il Controparte_3 Controparte_2
A fondamento della domanda, l'attore dichiarava di essere venuto a conoscenza, mediante rilascio di estratto di ruolo, della cartella di pagamento n. 07120170014923604000, della somma di euro 774,97, relativo a contravvenzioni del Codice della Strada commesse nel 2012 atteso che né
della cartella, né dei verbali di accertamento, vi era stata rituale notifica.
Eccependo il decorso del termine quinquennale di prescrizione, anche calcolato, in via subordinata, con decorrenza dalla presunta notifica della cartella, domandava l'accertamento e la dichiarazione di nullità dell'opposta cartella e della pretesa impositiva ivi riportata, con vittoria di spese.
Nella contumacia del si costituiva l' Controparte_2 [...]
, la quale, lamentando l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_3
ad estratto di ruolo per difetto di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c, nonché,
nel merito, la regolarità della notifica della cartella, domandava il rigetto della spiegata opposizione.
Con sentenza n. 501/2024, depositata in data 29.04.24, il Giudice di
Pace accoglieva la domanda attorea, rilevando il decorso del termine di
Proc. n. 14866/24 r.g.a.c. Pagina 2 di 10 prescrizione ex art. 28 L. 689/81, in considerazione dell'insufficienza della prova fornita dal concessionario circa il perfezionamento della notifica dei verbali di violazione al Cds e della cartella.
Avverso tale pronuncia, con atto ritualmente notificato il 12.4.22, ha spiegato appello l' riformulando le Controparte_3
medesime doglianze già proposte in primo grado;
nello specifico, ha riproposto l'eccezione di incompetenza territoriale, di carenza di interesse ad agire e di interruzione della prescrizione, domandando la riforma della sentenza e la dichiarazione di inammissibilità della domanda, con condanna del contribuente al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Il sostenendo l'improponibilità e l'inammissibilità Controparte_2
dell'opposizione per difetto di interesse ad agire, non rientrando tale ipotesi in quelle contemplate nell'art. 12, c. IV-bis, D.P.R. 602/73, ha richiesto, in accoglimento dell'appello, la riforma della pronuncia impugnata.
, benché regolarmente citato, è rimasto contumace, Controparte_1
come dichiarato all'esito della prima udienza.
2. Occorre preliminarmente osservare che l'art.
3-bis del D.L. n. 146
del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis (da ultimo modificato dall'articolo 12, D. Lgs. n. 110 del 29 luglio 2024,
rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”) che così dispone:
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento
che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri
Proc. n. 14866/24 r.g.a.c. Pagina 3 di 10 che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di
quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36 b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai
soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di
soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto
di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.”
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa è in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n.
602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par.
Proc. n. 14866/24 r.g.a.c. Pagina 4 di 10 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n.
46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n.
689/1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è
espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma IV-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale,
ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta"
del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della
Proc. n. 14866/24 r.g.a.c. Pagina 5 di 10 decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Nel caso di specie, l'attore, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendo l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento e dei verbali ad essa sottesi, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c.
IV-bis, d.P.R. n. 602/1973.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello (v. Cass.,
Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Ne consegue che non si ravvisa la sussistenza del suo interesse ad agire e, pertanto, la domanda si palesa inammissibile
3. L'opponente, tuttavia, ha anche eccepito la prescrizione del credito per il decorso del relativo termine in epoca successiva alla data della presunta notificazione della cartella, riportata nell'estratto di ruolo come avvenuta in data 21.8.2012, non essendo intervenuti ulteriori atti interruttivi validamente notificati.
Ne consegue che, rispetto a tale domanda, non può trovare applicazione l'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973, non trattandosi di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo esattoriale, né di impugnazione di cartella di pagamento che si assume essere stata invalidamente notificata, ma di un'azione di accertamento negativo basata su un fatto estintivo successivo alla notificazione, qual è l'intervenuta prescrizione del credito.
Proc. n. 14866/24 r.g.a.c. Pagina 6 di 10 È legittimo interrogarsi se, in simili ipotesi, anche a prescindere dal dettato della norma di nuova introduzione, possa ravvisarsi l'interesse ad agire del presunto obbligato, in assenza di atti della riscossione successivi al perfezionamento della prescrizione.
Come per qualunque azione di accertamento negativo, deve concludersi, secondo l'orientamento già implicitamente espresso, prima del menzionato intervento normativo, in Cass., Sez. III, n. 7353/22, che detto interesse sussiste, se non altro, in presenza di una situazione di obiettiva incertezza circa la volontà del concessionario della riscossione.
Ove il contegno di quest'ultimo, infatti, possa suggerire l'intento di non considerare prescritto il credito, non può negarsi che il contribuente resti esposto al rischio di subire un'azione esecutiva, peraltro con le speciali modalità, particolarmente incisive, previste dal d.P.R. n. 602/1973, o di non ricevere pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 1, c. IV-bis, D.L. n. 16/2012
conv. L. n. 44/2012.
Tale situazione sussiste, ad esempio, nel caso di istanza di sgravio in sede amministrativa non accolta.
Ebbene, nel caso in esame, non risulta che, anteriormente all'instaurazione del giudizio, sia stata proposta alcuna istanza di sgravio in sede amministrativa da parte dell'attrice, che infatti non ha dedotto tale circostanza nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado né nella comparsa di costituzione in appello, né il suo interesse all'impugnazione del ruolo può desumersi aliunde.
Proc. n. 14866/24 r.g.a.c. Pagina 7 di 10 Ne consegue che non si ravvisa la sussistenza del suo interesse ad agire e, pertanto, anche tale domanda si palesa inammissibile.
4. Parte attrice ha, come detto, opposto la cartella impugnata anche sulla base della mancata notificazione del verbale di contestazione delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada,
poste a base della stessa.
In tal modo, essa ha inteso proporre opposizione c.d. recuperatoria,
facendo valere una causa estintiva dell'obbligazione sanzionatoria, che, a causa dell'omessa notificazione del verbale, non avrebbe potuto prima promuovere (v. Cass., S.U., n. 22080/17).
Su tale domanda, tuttavia, il giudice di pace non si è espresso, avendo accolto l'opposizione per intervenuta prescrizione del credito, senza pronunciarsi sulla domanda c.d. recuperatoria.
Non essendo stata la stessa riproposta in appello, non vi è luogo a pronunciarvisi, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
5. In definitiva, dunque, l'appello va accolto, ritenute assorbite le ulteriori eccezioni.
6. Il regolamento delle spese di entrambi i gradi segue la soccombenza;
nonostante l'andamento ondivago già tenuto dalla giurisprudenza sulla questione relativa all'impugnabilità del c.d. estratto di ruolo, non sussistono nel caso di specie ragioni per compensare le spese di lite, poiché il ricorso è
stato proposto successivamente alla modifica normativa introdotta con l'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17
dicembre 2021, che ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis (da ultimo modificato dall'articolo 12, D. Lgs. n. 110 del 29
Proc. n. 14866/24 r.g.a.c. Pagina 8 di 10 luglio 2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”),
ovverosia in seguito alla positivizzazione del suindicato principio di diritto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del primo grado di giudizio nei rapporti fra l'opponente e il rimasto in quella sede contumace. CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , della Parte_1 Controparte_1 CP_4
per la riforma della sentenza n. 501/2024, depositata in data 29.04.24
[...]
dal Giudice di Pace di Procida, con citazione notificata il 24.06.2024,
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da
; Controparte_1
2. condanna alla refusione delle spese di lite in Controparte_1
favore dell'appellante, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione fino a € 1.100,00), in complessivi € 278,00 per compensi del primo grado (dei quali € 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva ed € 142,00 per la fase decisionale) ed €
462,00 (dei quali € 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva ed € 200,00 per la fase decisionale)per compensi di secondo grado, oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA, come per legge;
3. condanna alla refusione delle spese di lite in Controparte_1
favore del liquidate ex d.m. n. 55/14 Controparte_2
(scaglione fino a € 1.100,00), in complessivi € 262,00 (dei quali
Proc. n. 14866/24 r.g.a.c. Pagina 9 di 10 € 131,00 per la fase di studio ed € 131,00 per la fase introduttiva) per compensi di secondo grado, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Giuliano CP_5
Ferraro.
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