Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/12/2023, n. 33944
CASS
Sentenza 5 dicembre 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 7 novembre 2023, con numero di registro generale 18153/2022. Le parti in causa sono il Fallimento della Via Gramsci Srl in liquidazione e il Comune di Villasanta. Il Comune aveva richiesto, in via principale, la condanna della società fallita all'esecuzione della bonifica di un'area e al successivo trasferimento della stessa al Comune, mentre in via subordinata chiedeva un risarcimento per le spese di bonifica. La società fallita, invece, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che le obbligazioni derivassero da un accordo privatistico e non da provvedimenti amministrativi.

La Corte ha rigettato il ricorso della società fallita, affermando che l'obbligo di bonifica era parte integrante di un regolamento convenzionale e che il giudice amministrativo aveva giurisdizione esclusiva in materia. La Corte ha sottolineato che le obbligazioni assunte in sede convenzionale non possono essere scisse da quelle derivanti da provvedimenti amministrativi, e che la giurisdizione amministrativa si estende anche ai diritti soggettivi in materia urbanistica. Inoltre, ha ritenuto inammissibili le eccezioni relative alla legittimazione passiva e alla possibilità di scioglimento della curatela dalla convenzione, confermando la responsabilità della curatela per l'adempimento degli obblighi di bonifica.

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Massime3

La condanna ad un "facere" - emessa dal giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, nei confronti della curatela fallimentare - deve ritenersi legittima, non involgendo la sua contestazione una questione di giurisdizione deducibile in sede di legittimità, in quanto detta statuizione non esorbita dai limiti della giurisdizione amministrativa, ma si configura, eventualmente, quale mero "error in iudicando". (Affermando tale principio, la S.C. ha disatteso la censura proposta avverso la decisione del Consiglio di Stato che aveva rigettato l'appello nei confronti della sentenza contenente, fra l'altro, la condanna della curatela fallimentare ad eseguire opere di bonifica, la cui esecuzione era prevista da un impegno contrattuale assunto nei confronti della P.A. dalla società costruttrice, poi dichiarata insolvente).

L'obbligazione assunta in via contrattuale - relativa al trasferimento di aree, previa loro bonifica, alla pubblica amministrazione - è idonea a configurare un accordo ai sensi dell'art. 11 della l. n. 241 del 1990 ed è perciò incensurabile, con la deduzione della violazione di norme in tema di giurisdizione, la decisione del G.A. che abbia affermato la propria giurisdizione esclusiva al riguardo; ne consegue altresì che rispetto alla predetta obbligazione contrattuale il giudice amministrativo può emettere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., pur se non espressamente contemplata dagli artt. 29 e 30 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sia perché secondo una interpretazione costituzionalmente orientata il giudice amministrativo, nelle controversie rimesse alla sua giurisdizione esclusiva, può erogare ogni forma di tutela del diritto soggettivo, sia perché, a norma degli artt. 11 e 15 della l. n. 241 del 1990, agli accordi provvedimentali si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

In caso di insinuazione allo stato passivo fallimentare di un credito - attinente ad una convenzione di bonifica e trasferimento di aree alla P.A. - che sia contestato nella sua esistenza, liquidità ed esigibilità, e per il quale sussistano questioni devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, gli organi fallimentari sono tenuti a considerare il credito come condizionale, con conseguente sua ammissione con riserva, da sciogliersi all'esito della definizione del giudizio amministrativo, e ciò anche nel caso in cui della questione di giurisdizione vengano "medio tempore" investite le Sezioni Unite della S.C. (Fattispecie in tema di insinuazione al passivo del credito del Comune relativo al controvalore delle opere di bonifica di un terreno oggetto di un accordo contrattuale concluso dall'ente pubblico con la società costruttrice in seguito fallita, con convenzione riconducibile alla tipologia degli accordi di cui all'art. 11 della l. n. 241 del 1990).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/12/2023, n. 33944
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33944
Data del deposito : 5 dicembre 2023

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