TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12796/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12796/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
APERIO BELLA LEOPOLDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA OSLAVIA 30 00195 ROMApresso il difensore avv. APERIO BELLA LEOPOLDO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. APERIO BELLA LEOPOLDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA OSLAVIA 30 00195 ROMApresso il difensore avv. APERIO BELLA LEOPOLDO
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DEL MINORE
[...]
(C.F. ), con il Controparte_1 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. APERIO BELLA LEOPOLDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. APERIO BELLA LEOPOLDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4
APERIO BELLA LEOPOLDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA OSLAVIA 30 00195 ROMApresso il difensore avv. APERIO BELLA LEOPOLDO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._5 APERIO BELLA LEOPOLDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA OSLAVIA 30 00195 ROMApresso il difensore avv. APERIO BELLA LEOPOLDO IN PROPRIO E IN QUALIT' DI GENITORE DELLA MINORE Persona_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_6 Parte_7 C.F._6 APERIO BELLA LEOPOLDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. APERIO BELLA LEOPOLDO
(C.F. , con il patrocinio Parte_8 C.F._7 dell'avv. APERIO BELLA LEOPOLDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. APERIO BELLA LEOPOLDO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_9 C.F._8 dell'avv. APERIO BELLA LEOPOLDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA OSLAVIA 30 00195 ROMApresso il difensore avv. APERIO BELLA LEOPOLDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APERIO Parte_10 C.F._9 BELLA LEOPOLDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA OSLAVIA 30 00195 ROMApresso il difensore avv. APERIO BELLA LEOPOLDO
pagina 1 di 7 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_11 C.F._10 APERIO BELLA LEOPOLDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA OSLAVIA 30 00195 ROMApresso il difensore avv. APERIO BELLA LEOPOLDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei sigg.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_12
,
[...] Controparte_1 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_13 Persona_1 Parte_14 [...]
, e e, per l'effetto, ordinare al Parte_9 Parte_10 Parte_11
, e/o per esso, ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Controparte_2
Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché all'emissione del passaporto italiano premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno documentato
l'attivazione della procedura amministrativa al fine di fissare appuntamento al Consolato di appartenenza per, poter attivare la procedura necessaria alla presentazione della domanda di cittadinanza . Inoltre i ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere discendente diretta del sig.
nato a [...], il [...], trasferitosi Per_2 Persona_3 Per_4
successivamente in IA, dove ha dato l'avvio alla nuova discendenza familiare “italo / colombiana”. - In particolare il suddetto capostipite, figlio di Per_2 Persona_3 Per_4
e dopo aver vissuto i primi anni di vita in Italia si era Parte_15 Persona_5
successivamente trasferito in IA, dove dal suo matrimonio con la sig.ra Persona_6
(in IA i figli acquisiscono il cognome del padre e della madre e vengono identificati con
[...]
pagina 2 di 7 entrambi i cognomi) era nata in data [...] la figlia , come risulta Persona_7
dal certificato di battesimo, rilasciato dalla Arcidiocesi di TÀ, debitamente autenticato, tradotto ed apostillato (doc. 12 atto di matrimonio ( e doc. 13 Per_2 Persona_3 Per_4 Per_5
atto di nascita). - Dal successivo matrimonio della suddetta sig.ra con il sig. Persona_7
era quindi nato in data [...] il figlio come Persona_8 Persona_9
risulta dal certificato di battesimo, rilasciato dalla Arcidiocesi di TÀ, debitamente autenticato, tradotto ed apostillato (docc. 14 e 15 atti di matrimonio e morte - doc. 16 Persona_7 certificato di battesimo e nascita). - Quest'ultimo aveva poi contratto Persona_9
matrimonio con la sig.ra e da tale unione coniugale sono nati i figli, in Controparte_3 data 31/08/1953 in data 27/08/1955 l'odierno attore Persona_10 Parte_1
ed in data 12/07/1959 come risulta dagli atti di nascita,
[...] Persona_11
debitamente autenticati, tradotti ed apostillati rilasciati dalla UB di IA (docc. 17 e 18 atti di matrimonio e morte e docc. 19, 20 e 21 atti di nascita) Persona_9
- In seguito, la prima dei suddetti figli di aveva Persona_9 Persona_10
poi contratto matrimonio con il sig. e da tale unione coniugale è Persona_12
nata in data [...] la figlia, pure odierna attrice, come risulta Parte_12 dall'atto di nascita debitamente autenticato, apostillato e tradotto rilasciato dalla UB di
IA (doc. 22 e 23 atti di matrimonio e morte e doc. 24 atto di nascita). Persona_10
- Quest'ultima, a sua volta, ha poi contratto matrimonio con il sig. e da tale Persona_13
matrimonio è nata in data [...] la figlia ed odierna attrice come Parte_16 risulta dall'atto di nascita debitamente autenticato, apostillato e tradotto rilasciato dalla UB di
IA; dalla successiva unione della stessa ( con il sig. Parte_12 [...] sono quindi nati i figli ed anch'essi odierni attori, in data 21/06/2004 Controparte_4
RI GÓ RN ed in data 14/01/2007 il figlio minorenne Controparte_1
come risulta dagli atti di nascita debitamente autenticaio, apostillati e tradotti rilasciati dalla
UB di IA (doc. 25 atto di matrimonio e docc. 26, 27 e Parte_12
28 atti di nascita). - Parallelamente anche il secondo figlio del sopra detto Persona_9
ha poi contratto matrimonio in data 7-12-1979 con la sig.ra Parte_1 [...]
, coniuge convivente ed anch'essa odierna attrice ai sensi dell'art. 10 della Parte_2
legge 555/1912 vigente al momento del matrimonio (doc. 29 atto di matrimonio Parte_1
e doc. 30 atto di nascita ). - Da tale unione coniugale sono
[...] Parte_2
quindi nati i figli ed anch'essi odierni attori, in data 11/04/1980 , in Parte_13
data 09/05/1982 ed in data 07/06/1989 Parte_14 Parte_9
pagina 3 di 7 come risulta dagli atti di nascita, daebitamente autenticati, tradotti ed apostillati rilasciati dalla
UB di IA (docc. 31,32 e 33 atti di nascita) - Da parte sua, la prima dei suddetti figli
) ha poi contratto matrimonio con il sig. Parte_13 Persona_14
e da tale unione coniugale sono nate le figlie, pure odierne attrici, in data
[...] [...]
ed in data 24/10/2009 la minore come risulta dagli atti di Persona_15 Persona_1
nascita, debitamente autenticati, tradotti ed apostillati rilasciati dalla UB di IA (doc. 34 atto di matrimonio e docc. 35 e 36 atti di nascita) Parte_13
- Cosi pure, infine, dall'unione della terza figlia del sopra detto Persona_9 [...]
con il sig. è nato in data [...] il figlio, ultimo Persona_11 Persona_16 odierno attore, come risulta dall'atto di nascita debitamente autenticato, Parte_11
apostillato e tradotto rilasciato dalla UB di IA (doc. 37 atto di nascita).
- Con riferimento alla sopra indicata ricostruzione genealogica degli attuali nuclei famigliari, dal capostipite italiano trasferitosi in IA ad oggi, nonché alla relativa documentazione pure richiamata e prodotta, va precisato che il suddetto capostipite Persona_17
era un cittadino italiano che non ha mai ricevuto la cittadinanza colombiana come risulta dal certificato rilasciato dal Ministero colombiano degli affari esteri, debitamente autenticato, apostillato
e tradotto (doc.38). - Lo stesso inoltre non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana come risulta dalla dichiarazione dell'Ambasciata italiana a TÀ (doc. 39) e così pure la di lui figlia Persona_7
ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, cosi come risulta dalla attestazione
[...] dell'Ambasciata italiana a TÀ (doc. 40). rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con pagina 4 di 7 riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano il Sig. ( nato a Per_2 Persona_3 Per_4
Livorno, il 10 giugno 1859, il quale non si è naturalizzato cittadino colombiano e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per
pagina 5 di 7 accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. ( nato a [...], il [...], con definitivo Per_2 Persona_3 Per_4
accoglimento delle domande di parte ricorrente;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_2
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- accerta che i sigg.
nato il [...] in [...] ed ivi residente in [...]67# 1d-10, Parte_1
Cali, cap. 760035;
nata il [...] in [...] ed ivi residente in [...]67# 1d-10, Parte_2
Santiago de Cali, cap. 760035; nata il [...] in [...] e residente in 202-196 Boul Saint Parte_12
Elzear Est, Laval, Quebec (Canada), cap. in proprio ed unitamente al padre C.F._11 Persona_18
in rappresentanza del figlio minorenne:
[...]
- nato il [...] in [...]; Controparte_1
nata il [...] in [...] ed ivi residente in [...]51 # 124a-11 apto Parte_4
503, TÀ, cap. 110110;
pagina 6 di 7 nata il [...] in [...] e residente in 202-196 Boul Saint Elzear Parte_5
Est, Laval, Quebec (Canada), cap. C.F._11
nata il [...] in [...] ed ivi residente in [...]5 y 6 casa D1, Parte_13
Jamundί, Solares de la Morada, cap. 764001, in proprio ed unitamente al padre Persona_14
in rappresentanza della figlia minorenne:
[...]
- nata il [...] in [...]; Persona_1
nata il [...] in [...] e residente in 657 ConveryBlvd, Perth Parte_14
Amboy, New Jersey, cap. 08861 (USA);
nato il [...] in [...] e residente in 657 ConveryBlvd, Perth Parte_9
Amboy, New Jersey, cap. 08861 (USA);
nata il [...] in [...] ed ivi residente in [...]5 y 6 casa D1, Jamundί, Parte_10
Solares de la Morada, cap.764001, nato il [...] in [...] ed ivi residente in [...]370 Parte_11
Ciudad Country, cond. Jacamar casa 118, Jamundί (Valle del Cauca) cap. 764001,
sono cittadini italiani
, per l'effetto ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_2 giudizio che liquida in € 1600,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge .
Firenze, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12796/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
APERIO BELLA LEOPOLDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA OSLAVIA 30 00195 ROMApresso il difensore avv. APERIO BELLA LEOPOLDO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. APERIO BELLA LEOPOLDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA OSLAVIA 30 00195 ROMApresso il difensore avv. APERIO BELLA LEOPOLDO
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DEL MINORE
[...]
(C.F. ), con il Controparte_1 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. APERIO BELLA LEOPOLDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. APERIO BELLA LEOPOLDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4
APERIO BELLA LEOPOLDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA OSLAVIA 30 00195 ROMApresso il difensore avv. APERIO BELLA LEOPOLDO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._5 APERIO BELLA LEOPOLDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA OSLAVIA 30 00195 ROMApresso il difensore avv. APERIO BELLA LEOPOLDO IN PROPRIO E IN QUALIT' DI GENITORE DELLA MINORE Persona_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_6 Parte_7 C.F._6 APERIO BELLA LEOPOLDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. APERIO BELLA LEOPOLDO
(C.F. , con il patrocinio Parte_8 C.F._7 dell'avv. APERIO BELLA LEOPOLDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. APERIO BELLA LEOPOLDO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_9 C.F._8 dell'avv. APERIO BELLA LEOPOLDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA OSLAVIA 30 00195 ROMApresso il difensore avv. APERIO BELLA LEOPOLDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APERIO Parte_10 C.F._9 BELLA LEOPOLDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA OSLAVIA 30 00195 ROMApresso il difensore avv. APERIO BELLA LEOPOLDO
pagina 1 di 7 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_11 C.F._10 APERIO BELLA LEOPOLDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA OSLAVIA 30 00195 ROMApresso il difensore avv. APERIO BELLA LEOPOLDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei sigg.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_12
,
[...] Controparte_1 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_13 Persona_1 Parte_14 [...]
, e e, per l'effetto, ordinare al Parte_9 Parte_10 Parte_11
, e/o per esso, ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Controparte_2
Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché all'emissione del passaporto italiano premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno documentato
l'attivazione della procedura amministrativa al fine di fissare appuntamento al Consolato di appartenenza per, poter attivare la procedura necessaria alla presentazione della domanda di cittadinanza . Inoltre i ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere discendente diretta del sig.
nato a [...], il [...], trasferitosi Per_2 Persona_3 Per_4
successivamente in IA, dove ha dato l'avvio alla nuova discendenza familiare “italo / colombiana”. - In particolare il suddetto capostipite, figlio di Per_2 Persona_3 Per_4
e dopo aver vissuto i primi anni di vita in Italia si era Parte_15 Persona_5
successivamente trasferito in IA, dove dal suo matrimonio con la sig.ra Persona_6
(in IA i figli acquisiscono il cognome del padre e della madre e vengono identificati con
[...]
pagina 2 di 7 entrambi i cognomi) era nata in data [...] la figlia , come risulta Persona_7
dal certificato di battesimo, rilasciato dalla Arcidiocesi di TÀ, debitamente autenticato, tradotto ed apostillato (doc. 12 atto di matrimonio ( e doc. 13 Per_2 Persona_3 Per_4 Per_5
atto di nascita). - Dal successivo matrimonio della suddetta sig.ra con il sig. Persona_7
era quindi nato in data [...] il figlio come Persona_8 Persona_9
risulta dal certificato di battesimo, rilasciato dalla Arcidiocesi di TÀ, debitamente autenticato, tradotto ed apostillato (docc. 14 e 15 atti di matrimonio e morte - doc. 16 Persona_7 certificato di battesimo e nascita). - Quest'ultimo aveva poi contratto Persona_9
matrimonio con la sig.ra e da tale unione coniugale sono nati i figli, in Controparte_3 data 31/08/1953 in data 27/08/1955 l'odierno attore Persona_10 Parte_1
ed in data 12/07/1959 come risulta dagli atti di nascita,
[...] Persona_11
debitamente autenticati, tradotti ed apostillati rilasciati dalla UB di IA (docc. 17 e 18 atti di matrimonio e morte e docc. 19, 20 e 21 atti di nascita) Persona_9
- In seguito, la prima dei suddetti figli di aveva Persona_9 Persona_10
poi contratto matrimonio con il sig. e da tale unione coniugale è Persona_12
nata in data [...] la figlia, pure odierna attrice, come risulta Parte_12 dall'atto di nascita debitamente autenticato, apostillato e tradotto rilasciato dalla UB di
IA (doc. 22 e 23 atti di matrimonio e morte e doc. 24 atto di nascita). Persona_10
- Quest'ultima, a sua volta, ha poi contratto matrimonio con il sig. e da tale Persona_13
matrimonio è nata in data [...] la figlia ed odierna attrice come Parte_16 risulta dall'atto di nascita debitamente autenticato, apostillato e tradotto rilasciato dalla UB di
IA; dalla successiva unione della stessa ( con il sig. Parte_12 [...] sono quindi nati i figli ed anch'essi odierni attori, in data 21/06/2004 Controparte_4
RI GÓ RN ed in data 14/01/2007 il figlio minorenne Controparte_1
come risulta dagli atti di nascita debitamente autenticaio, apostillati e tradotti rilasciati dalla
UB di IA (doc. 25 atto di matrimonio e docc. 26, 27 e Parte_12
28 atti di nascita). - Parallelamente anche il secondo figlio del sopra detto Persona_9
ha poi contratto matrimonio in data 7-12-1979 con la sig.ra Parte_1 [...]
, coniuge convivente ed anch'essa odierna attrice ai sensi dell'art. 10 della Parte_2
legge 555/1912 vigente al momento del matrimonio (doc. 29 atto di matrimonio Parte_1
e doc. 30 atto di nascita ). - Da tale unione coniugale sono
[...] Parte_2
quindi nati i figli ed anch'essi odierni attori, in data 11/04/1980 , in Parte_13
data 09/05/1982 ed in data 07/06/1989 Parte_14 Parte_9
pagina 3 di 7 come risulta dagli atti di nascita, daebitamente autenticati, tradotti ed apostillati rilasciati dalla
UB di IA (docc. 31,32 e 33 atti di nascita) - Da parte sua, la prima dei suddetti figli
) ha poi contratto matrimonio con il sig. Parte_13 Persona_14
e da tale unione coniugale sono nate le figlie, pure odierne attrici, in data
[...] [...]
ed in data 24/10/2009 la minore come risulta dagli atti di Persona_15 Persona_1
nascita, debitamente autenticati, tradotti ed apostillati rilasciati dalla UB di IA (doc. 34 atto di matrimonio e docc. 35 e 36 atti di nascita) Parte_13
- Cosi pure, infine, dall'unione della terza figlia del sopra detto Persona_9 [...]
con il sig. è nato in data [...] il figlio, ultimo Persona_11 Persona_16 odierno attore, come risulta dall'atto di nascita debitamente autenticato, Parte_11
apostillato e tradotto rilasciato dalla UB di IA (doc. 37 atto di nascita).
- Con riferimento alla sopra indicata ricostruzione genealogica degli attuali nuclei famigliari, dal capostipite italiano trasferitosi in IA ad oggi, nonché alla relativa documentazione pure richiamata e prodotta, va precisato che il suddetto capostipite Persona_17
era un cittadino italiano che non ha mai ricevuto la cittadinanza colombiana come risulta dal certificato rilasciato dal Ministero colombiano degli affari esteri, debitamente autenticato, apostillato
e tradotto (doc.38). - Lo stesso inoltre non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana come risulta dalla dichiarazione dell'Ambasciata italiana a TÀ (doc. 39) e così pure la di lui figlia Persona_7
ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, cosi come risulta dalla attestazione
[...] dell'Ambasciata italiana a TÀ (doc. 40). rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con pagina 4 di 7 riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano il Sig. ( nato a Per_2 Persona_3 Per_4
Livorno, il 10 giugno 1859, il quale non si è naturalizzato cittadino colombiano e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per
pagina 5 di 7 accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. ( nato a [...], il [...], con definitivo Per_2 Persona_3 Per_4
accoglimento delle domande di parte ricorrente;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_2
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- accerta che i sigg.
nato il [...] in [...] ed ivi residente in [...]67# 1d-10, Parte_1
Cali, cap. 760035;
nata il [...] in [...] ed ivi residente in [...]67# 1d-10, Parte_2
Santiago de Cali, cap. 760035; nata il [...] in [...] e residente in 202-196 Boul Saint Parte_12
Elzear Est, Laval, Quebec (Canada), cap. in proprio ed unitamente al padre C.F._11 Persona_18
in rappresentanza del figlio minorenne:
[...]
- nato il [...] in [...]; Controparte_1
nata il [...] in [...] ed ivi residente in [...]51 # 124a-11 apto Parte_4
503, TÀ, cap. 110110;
pagina 6 di 7 nata il [...] in [...] e residente in 202-196 Boul Saint Elzear Parte_5
Est, Laval, Quebec (Canada), cap. C.F._11
nata il [...] in [...] ed ivi residente in [...]5 y 6 casa D1, Parte_13
Jamundί, Solares de la Morada, cap. 764001, in proprio ed unitamente al padre Persona_14
in rappresentanza della figlia minorenne:
[...]
- nata il [...] in [...]; Persona_1
nata il [...] in [...] e residente in 657 ConveryBlvd, Perth Parte_14
Amboy, New Jersey, cap. 08861 (USA);
nato il [...] in [...] e residente in 657 ConveryBlvd, Perth Parte_9
Amboy, New Jersey, cap. 08861 (USA);
nata il [...] in [...] ed ivi residente in [...]5 y 6 casa D1, Jamundί, Parte_10
Solares de la Morada, cap.764001, nato il [...] in [...] ed ivi residente in [...]370 Parte_11
Ciudad Country, cond. Jacamar casa 118, Jamundί (Valle del Cauca) cap. 764001,
sono cittadini italiani
, per l'effetto ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_2 giudizio che liquida in € 1600,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge .
Firenze, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 7 di 7