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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/12/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1157 del R.G. per l'anno 2017, vertente tra (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei C.F._2 confronti del minore (C.F. nonché Persona_1 C.F._3 Parte_2
(C.F. e (C.F. , tutti
[...] C.F._4 Controparte_2 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Tolomeo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, alla via Po n. 41, giusta procura in calce all'atto di citazione Parte attorea contro
, (di seguito ) in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante p.t., (P.IVA ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Lorusso e Anna P.IVA_1 Muraca dell'Ufficio Legale dell' ed elettivamente domiciliata in , alla Controparte_3 CP_3 Via V. Cortese, n. 25 giusta procura a margine della comparsa di costituzione
Parte convenuta e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Domenicantonio CP_5 C.F._6 Natale, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, alla via G. Barrio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione Intervenuto e
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_6 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' Avv. Paolo Vinci, presso il studio è elettivamente domiciliata in Milano, Piazza della Conciliazione n. 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione Terza Chiamata e hanno assunto il rischio di cui al certificato assicurativo n. Parte_3 1714608, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia p.t. (Partita IVA: - C.F. P.IVA_3
), rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Prando del Foro di Padova e dall'avv. P.IVA_4 Peppino Mariano ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio di quest'ultimo in , Piazza le Pera giusta procura in calce alla comparsa di costituzione CP_3 Terza Chiamata
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. e in proprio e in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Controparte_1 responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minorenne all'epoca di Persona_1 introduzione del giudizio, e hanno convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_2 l' chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in Controparte_4 conseguenza della condotta colposa dei sanitari del Pronto Intervento del 118 di Lamezia Terme e del
1 Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lamezia Terme, che avrebbe compromesso lo stato di salute di
. Parte_1 A fondamento della domanda, gli attori hanno premesso che in data 15.10.2008, allo ore 5.45,
[...]
veniva soccorsa, presso il proprio domicilio, dai sanitari del Pronto Intervento del Parte_1 118 di Lamezia Terme che, riscontrando afasia, deficit di forza all'arto superiore ed inferiore destro, deviazione della rima buccale destra ed escludendo segni di trauma da sospetto ictus, somministravano 250 ml di fisiologica e la trasportavano al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lamezia Terme dove, diagnosticato un sospetto TIA in paziente con pregressa caduta accidentale ed eseguiti gli esami di routine (elettrocardiogramma, misurazione della pressione, cateterismo vescicale, somministrazione di fisiologica), senza procedere a terapia antiedemigena e di supporto e senza sottoporla a TAC encefalica, i sanitari decidevano di trasferirla all' Controparte_7 di per far eseguire con urgenza TC cerebrale, all'esito della quale veniva riscontrato CP_3
“Emisindrome facio bracio crurale destra a prevalenza brachiale, disorientamento temporo- spaziale”. Hanno dedotto che i sanitari dell' , escluso il Controparte_8 trattamento chirurgico e senza eseguire le cure neurologiche del caso, ritrasferivano la paziente all'Ospedale di Lamezia Terme, dove i sanitari, nonostante le criticità e il peggiorare delle condizioni cliniche, si limitavano a misurare la pressione arteriosa e somministrare stick per glicemia, senza ottemperare ad alcuna terapia anti-edemigena o trattamento trombolitico. Hanno dedotto che, a seguito di consulenza neurologica, la paziente veniva trasferita all' e ricoverata Controparte_9 nel reparto di Neurologia, con un quadro clinico che, a causa dei mancati tempestivi interventi necessari, era divenuto irreversibile. Gli attori hanno dedotto che, in data 9.11.2008, la paziente veniva dimessa con diagnosi di “ischemia celebrale nel territorio di irrorazione dell'arteria cerebrale media di sinistra in paziente con probabile forame ovale pervio e aneurisma del setto inteatriale”. Tanto premesso in fatto, gli attori hanno dedotto che nel trattamento del caso clinico, i sanitari del Pronto Intervento del 118 e del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lamezia Terme, sarebbero incorsi in gravi negligenze, imprudenze e imperizie in quanto, nonostante la gravità dei sintomi e la giovane età della paziente avrebbero omesso di effettuare tempestivamente gli accertamenti diagnostici e i trattamenti terapeutici necessari e suggeriti dalle linee guida della , in particolare Parte_4 terapie edemigene e trombolitiche, così pregiudicando irreversibilmente il quadro clinico. In particolare, gli attori hanno dedotto che, in applicazione delle Linee guida della Regione Calabria per il trasporto di pazienti neurologici, i sanitari del 118 avrebbero dovuto subito trasferire la paziente presso l' dove esiste un reparto di Stroke Unit, allertando il Pronto Controparte_9 Soccorso dell'arrivo di un potenziale paziente con ictus suscettibile di trattamento trombolitico. Hanno dedotto che, a causa dell'inadeguatezza delle cure ricevute e del mancato tempestivo intervento dei medici, avrebbe subito ingenti danni, avendo riportato afasia e Parte_1 grave emisindrome piramidale destra, con compromissione della capacità di autonoma deambulazione e necessità di assistenza continua nel compimento di tutti atti quotidiani della vita. In particolare, gli attori, richiamando la perizia medica di parte, hanno dedotto che Parte_1
avrebbe riportato postumi permanenti in percentuale del 90-100%, con compromissione
[...] della capacità lavorativa specifica, oltre alla grave lesione del proprio equilibrio psico-fisico ed alla limitazione nel compimento di attività fonte di benessere e realizzazione della propria persona. Hanno altresì dedotto che la grave condizione di salute di avrebbe avuto Parte_1 notevoli ripercussioni nella vita del coniuge e dei figli, per l'impossibilità della consorte di contribuire al menage familiare e alle necessità dei figli, con conseguente stravolgimento e definitiva compromissione di tutto l'equilibrio familiare. Gli attori hanno quindi dedotto il loro diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.
2 2. Si è costituita in giudizio l' , argomentando per l'infondatezza della domanda e Controparte_4 chiedendone il rigetto. In particolare, la convenuta ha eccepito il difetto di una propria responsabilità per l'evento dannoso per cui è causa;
il difetto di prova di profili di colpa nella condotta dei sanitari intervenuti e, in ogni caso, il difetto di prova del nesso causale rispetto ai danni lamentati. Più precisamente, la convenuta ha dedotto che il trasferimento presso l'Ospedale di sarebbe CP_3 stato disposto in via d'urgenza a causa dell'indisponibilità dell'apparecchio TAC, che risultava guasto e dell'assenza dell'Unità Operativa di Neurochirurgia presso l'Ospedale di Lamezia Terme. Ha dedotto che i sanitari dell'Ospedale , all'esito della TC cerebrale, che non aveva CP_4 evidenziato segni di lesioni TMD focali a carico del parenchima cerebrale e cerebellare in atto, avevano deciso il ri-trasferimento presso l'Ospedale di Lamezia Terme e che, in ogni caso, le Linee guida relative al “percorso assistenziale integrato del paziente con ictus” sono state approvate dalla Regione Calabria con Deliberazione della Giunta Regionale del 4.11.2009, dunque successivamente all'evento dannoso. A parere della convenuta dunque, alcun profilo di colpa sarebbe rinvenibile nella condotta dei sanitari e nella gestione del caso clinico. La convenuta ha altresì contestato la domanda sotto il profilo del quantum, per difetto di adeguata allegazione e prova dei pregiudizi subiti. La convenuta, previa richiesta di differimento dell'udienza di prima comparizione, al fine di chiamare in causa la compagnia di assicurazione , con la quale risultava assicurata per la CP_10 responsabilità civile, ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, la condanna della terza chiamata a tenere indenne e manlevare l' dalle conseguenze economiche derivanti Controparte_3 dall'eventuale accoglimento della domanda.
3. Con comparsa di costituzione depositata in data 9.11.2017, è intervenuto in giudizio CP_5
medico del Pronto Intervento del 118 il quale ha preliminarmente eccepito la prescrizione del
[...] credito risarcitorio, considerata la natura extracontrattuale della responsabilità dei sanitari, come disciplinata dalla legge n. 24/2017. Nel merito, ha variamente argomentato per l'infondatezza della domanda, deducendo l'insussistenza di profili di colpa nella propria condotta e, in ogni caso, il difetto di prova del danno e del nesso di causa tra il danno lamentato e la condotta dei sanitari. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, previa autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, la condanna di quest'ultima a tenere Controparte_6 indenne il medesimo dalle conseguenze economiche derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda.
4. Si sono costituiti in giudizio i terzi chiamati che hanno assunto il rischio Parte_5 di cui al certificato assicurativo n. 1714608, contestando le domande formulate nei confronti della convenuta e dei sanitari, nonché la richiesta di manleva formulata nei propri confronti. In particolare, hanno eccepito l'inoperatività nel caso di specie della Polizza assicurativa, considerato che la notifica della citazione è avvenuta in data successiva alla scadenza del contratto e tenuto conto della clausola di claim made contenuta nel contratto. Hanno altresì eccepito la prescrizione del credito risarcitorio, Cont quanto meno in relazione alla domanda dei congiunti e la prescrizione di ogni diritto dell' nei confronti degli assicuratori, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c.. Nel merito, hanno contestato la fondatezza della domanda attorea, per carenza di responsabilità del personale medico che ebbe in cura la paziente ed hanno infine contestato la domanda sotto il profilo del quantum, per difetto di adeguata prova dei pregiudizi allegati.
5. Si è altresì costituita in giudizio la terza chiamata la quale ha Controparte_6 preliminarmente eccepito il difetto di interesse ad agire e di legittimazione (attiva e passiva) di tenuto conto che alcuna domanda risulta formulata nei suoi confronti e considerata CP_5 l'irritualità della costituzione in giudizio, non rivestendo lo stesso qualità di convenuto e in difetto dei presupposti fondanti l'intervento volontario. Ha altresì e conseguentemente eccepito l'inammissibilità della propria chiamata in causa e il proprio difetto di legittimazione passiva. La terza chiamata ha altresì eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa per difetto di un sinistro
3 involontario riferibile all'assicurato e comunque per violazione dell'obbligo di salvataggio ex artt. 1914 ed ex art. 1915 c.c. e della buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. e l'inoperatività della Polizza per essersi il sinistro verificato in epoca anteriore ai due anni antecedenti l'entrata in vigore della polizza azionata, in violazione dell'art. 2 delle condizioni contrattuali. Nel merito, la terza chiamata ha eccepito la prescrizione del credito risarcitorio, l'infondatezza della domanda, per difetto di prova di una responsabilità del proprio assicurato, il difetto di prova dei danni subiti e del nesso causale rispetto alla condotta del proprio assicurato ed ha chiesto quindi il rigetto della domanda. In subordine, ha chiesto il contenimento dell'eventuale manleva al quantum risarcitorio riconducibile alla diretta e personale responsabilità del proprio assicurato e, in ogni caso, nei limiti di massimale e di scoperto e con esclusione della copertura delle spese legali.
6. Concessi i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante espletamento di CTU medico-legale e rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii, dovuti al carico di ruolo è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
7. Preliminarmente, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento volontario spiegato nel presente giudizio di nei confronti del quale alcuna domanda è stata formulata dagli CP_5 attori e neppure dalla convenuta CP_4
In particolare, come evidenziato dalla terza chiamata costituendosi in Controparte_6 giudizio, non ha inteso far valere, nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse, CP_5 un proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, sicchè l'intervento non può essere qualificato come autonomo. Non ricorrono neppure i requisiti dell'intervento adesivo dipendente di cui all'art. 105 comma 2 c.p.c., che consente l'intervento in giudizio del terzo che intenda sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse. L'intervento cd. “adesivo dipendente” è funzionale ad integrare la difesa della parte adiuvata, onde evitare il pregiudizio che il terzo potrebbe subire dall'emanazione di una decisione contraria alle conclusioni rassegnate dalla stessa. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti, deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tale per cui la posizione soggettiva del primo possa essere — anche solo in via indiretta o riflessa — pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa (Cass. n. 25145/2014). La peculiare posizione del terzo incide sull'esercizio dei poteri e facoltà processuali al medesimo riconosciuti. Infatti, il terzo è legittimato al compimenti di un'attività processuale accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte (Cass. n. 24370/2006). L'interveniente adesivo dipendente non può dedurre eccezioni non sollevate dal convenuto, né proporre un'impugnazione autonoma (Cass.S.U., n. 23299/2011;Cass. II, n. 3734/2009). Nel caso di specie, intervenendo nel giudizio, si è limitato ad eccepire la CP_5 prescrizione dell'azione risarcitoria nei propri confronti, tenuto conto della natura extracontrattuale della responsabilità del medico dipendente della struttura sanitaria e, nel merito, ad eccepire l'infondatezza della domanda attorea, deducendo la correttezza del proprio operato. Dunque, il terzo intervenuto più che espletare un'attività processuale accessoria e subordinata a quella dell'
[...]
, ha formulato eccezioni e difese autonome, contestando una pretesa risarcitoria che nei CP_4 suoi confronti non è stata azionata, come confermato peraltro dagli stessi attori che non hanno inteso estendere la domanda al terzo, chiedendone l'estromissione dal giudizio.
4 Non ravvisandosi un interesse giuridicamente rilevante, l'intervento del terzo è dunque inammissibile, con conseguente inammissibilità della chiamata in causa, da parte del medesimo, della società Controparte_6 8. Ciò posto, la domanda formulata dagli attori è parzialmente fondata e deve essere accolta, nei limiti di seguito indicati. Preliminarmente deve evidenziarsi come la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, a partire dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 577/2008, ha qualificato la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale. Si è infatti evidenziato che con l'accettazione del paziente la struttura sanitaria stipula con il medesimo un contratto atipico, il c.d. contratto di spedalità, caratterizzato da una prestazione complessa della struttura sanitaria, che comprende l'effettuazione di cure mediche e trattamenti chirurgici ma anche altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu alberghiere, determinando così l'insorgenza in capo alla struttura stessa di una serie di obblighi definiti "di protezione" nei confronti del paziente. Ne deriva che la responsabilità della struttura sanitaria concorre ma si distingue da quella del medico e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (in tal senso, Cass. S.U. n. 577/2008 e, tra le altre, Cass. n. 18610/2015; Cass. n. 27855/2013). Dalla natura contrattuale della responsabilità della derivano rilevanti conseguenze Controparte_11 sotto il profilo della distribuzione dell'onere della prova tra danneggiante e danneggiato. Il paziente deve, infatti, provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della propria situazione patologica ed allegare un inadempimento qualificato, ossia astrattamente idoneo a determinare (quale causa o concausa efficiente) il danno, restando poi a carico del convenuto l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, in quanto nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante, non avendo avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (così, Cass. S.U. n. 577/2008 e tra le più recenti: Cass. n. 24073/2017; Cass. n. 18497/2015; Cass. n. 20547/2014 Cass. n. 4792/2013). Il sopra indicato indirizzo giurisprudenziale è stato pienamente recepito dalla cd. Legge n. 24/2017, cd. Legge Gelli- Bianco il cui art. 7 primo comma prevede che "la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose (…)". Quanto al nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del medico-debitore e l'evento dannoso, va precisato che, come noto, esso è regolato dagli artt. 40 e 41 c.p., ferma restando la diversità del regime probatorio applicabile alla causalità civile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi. Nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige, infatti, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr. Cass. n. 16123 del 08/07/2010). Peraltro, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del
5 sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di derivazione causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, comma 1, c.c.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario (Cass. civ., sez. III, Sent. n. 15991 del 21/7/2011). Nel caso di specie, incontestato, oltre che provato in via documentale, il rapporto contrattuale intercorso tra e l' convenuta, deve rilevarsi che parte attorea, contesta Parte_1 CP_4 l'inadempimento della convenuta per avere i sanitari del Pronto Intervento 118 e del Pronto Soccorso omesso di avviare tempestivamente i trattamenti diagnostici e terapeutici necessari per le cure del caso, rendendo irreversibile il quadro clinico e aggravando le sequele neuro-motorie, divenute permanenti e altamente invalidanti. Ciò posto, la responsabilità della convenuta deve ritenersi provata sulla base Controparte_11 dell'espletata CTU, le cui conclusioni, rassegnate con rigore scientifico e metodologico, meritano di essere condivise. In particolare, il CTU, dopo aver descritto le prestazioni diagnostiche e terapeutiche espletate nei confronti della paziente, a partire dall'intervento presso l'abitazione di quest'ultima del personale
118, ha innanzi tutto escluso profili di colpa nella condotta di questi ultimi, evidenziando che CP_12 il soccorso posto in atto è stato tempestivo ed adeguato, così come corretta è stata la scelta di trasportare la paziente presso il più vicino Pronto Soccorso, ossia quello di Lamezia Terme, tenuto conto che le Linee guida della Regione Calabria sul trasporto dei pazienti neurologici affetti da ictus sono stati approvati il 4.11.2009, dunque successivamente all'intervento, avvenuto il 15.10.2008. Il CTU ha altresì accertato la correttezza dell'inquadramento clinico effettuato all'arrivo della Pt_6 al Pronto Soccorso, evidenziando la non condivisibile attribuzione del codice giallo che non ha comunque inciso sulle tempistiche di intervento, essendo stata la paziente subito valutata dal medico, con successiva e corretta richiesta di trasferimento all' , per Controparte_13 l'esecuzione di TAC cranio encefalica d'urgenza e consulenza neurologica. A parere del CTU, tuttavia, il medico del Pronto Soccorso avrebbe dovuto altresì richiedere la presa in carico della paziente, con immediato ricovero ospedaliero, considerata anche la più alta competenza specialistica del Presidio Ospedaliero di Catanzaro e per essere sottoposta a terapia trombolitica che, secondo accreditati studi scientifici, richiamati dal consulente, se avviata entro tre-quattro ore dall'esordio dei sintomi, determinerebbe una riduzione della disabilità. Il CTU ha accertato che la paziente, ritrasferita dall'Ospedale di a quello di Lamezia Terme, è stata sottoposta a visita CP_3 neurologia alle ore 9,30, con un ritardo di tre ore e quarantacinque minuti dal soccorso ed è stata poi trasferita presso l'Unità Operativa Complessa di Neurologia dell'Ospedale di alle ore 9.46, CP_9 dove giunse alle ore 11,00, dopo 5 ore e 15 minuti dopo l'inizio del soccorso e che, durante tale arco temporale, la paziente non è stata sottoposta a trattamento terapeutico antiedemigeno ed ha perso la possibilità di beneficiare di un trattamento trombolitico.
6 Il Consulente ha quindi accertato la condotta colposa del personale del Controparte_14
consistita nell'avere omesso di fare eseguire preliminarmente e immediatamente la
[...] visita neurologica e nell'avere omesso di richiedere al Presidio Ospedaliero di Catanzaro la presa in carico con ricovero della paziente ed ha accertato che tali omissioni hanno di fatto allungato i tempi di ricovero della paziente in ambiente neurologico e, conseguentemente, ritardato l'avvio della terapia farmacologica, facendo anche superare i tempi canonici di una trombolisi. Il CTU ha quindi concluso che la condotta colposa dei sanitari del Pronto Soccorso di Lamezia Terme ha concausato l'attuale condizione menomativa poiché se la paziente fosse stata sottoposta a tempestiva visita neurologica e a tempestivo trattamento farmacologico, gli esiti menomativi, secondo il criterio del più probabile che non, sarebbero stati meno rilevanti. Alla luce dell'espletata CTU, dunque, risulta accertato che la condotta colposa del personale del Pronto Soccorso di Lamezia Terme, secondo il criterio del più probabile che non, ha causato non la condizione menomativa della paziente bensì il peggioramento della condizione stessa, con aggravamento degli esiti menomativi rispetto a quelli che sarebbero conseguiti, a causa di un evento (ictus ischemico) non imputabile ex sé al fattore umano, in presenza di tempestivo avvio del trattamento farmacologico. Pertanto, va dichiarato che le condotte dei sanitari sono state concausa dei danni differenziali derivati alla paziente. Invero, come già sopra evidenziato, in materia di rapporto di causalità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora la condotta abbia concorso, insieme a circostanze naturali, alla produzione dell'evento e ne costituisca un antecedente causale, l'agente deve rispondere per l'intero danno, che altrimenti non si sarebbe verificato;
non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell'agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, anche nelle ipotesi in cui l'evento dannoso non sia eziologicamente riconducibile alla condotta del sanitario, debbono comunque essere addebitati all'agente i maggiori danni o gli aggravamenti che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa e non di causa esclusiva, e che non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell'agente stesso per l'intero danno differenziale (Corte di Cassazione, sezione III, n. 9528 del 12 giugno 2012). Ebbene, come evidenziato, il CTU ha accertato che la condotta colposa dei sanitari del Pronto Soccorso di Lamezia Terme, avendo determinato un ritardo nell'avvio del trattamento farmacologico, ha determinato un aggravamento della condizione menomativa della paziente, in misura pari al 16% rispetto ai postumi permanenti che sarebbero comunque derivati dalla pregressa patologia, stimati dal consulente in una percentuale del 45-50%. Il Consulente ha infatti accertato che, sin dall'esordio del quadro patologico, erano presenti i segni indicativi dell'avvenuto danno encefalico (afasia, deficit di forza all'arto superiore destro ed inferiore destro, deviazione della rima buccale a destra, caduta al suolo) (pag. 30 della relazione peritale). Alla luce di quanto accertato dal CTU, deve senz'altro essere riconosciuto alla paziente il risarcimento del danno biologico differenziale, ossia del maggior danno riportano in conseguenza della condotta colposa dei sanitari. Quanto alla liquidazione di tale voce risarcitoria, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, la liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (Cass. 26851/2023; Cass. 26117/2021). Più precisamente, il calcolo del danno differenziale deve avvenire prima monetizzando l'invalidità
7 complessivamente riconosciuta e attribuire poi valore monetario alla invalidità preesistente, per poi fare la differenza tra i due valori monetari (Cass. n. 29549/2024). In applicazione del sopra indicato principio, il danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico differenziale, eziologicamente riconducibile alla condotta colposa dei sanitari, viene quindi liquidato, in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024, tenuto conto dell'età della paziente al momento del fatto (41 anni), in complessivi euro 168.733,00 pari alla differenza tra il valore monetario attribuibile all'invalidità complessivamente accertata e il valore monetario attribuibile ai postumi riconducibili eziologicamente alla patologia già in atto al momento dell'intervento sanitario. Su tale somma, devono essere riconosciuti gli interessi derivanti dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto nonché la rivalutazione monetaria, con la precisazione che, nel caso di specie, le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale sono state computate con criteri valutativi riferiti alla data della presente decisione, sicché vanno riconosciuti i soli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata anno per anno sino al soddisfo secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). La somma liquidata deve inoltre ritenersi comprensiva di tutti i pregiudizi sofferti dalla paziente sotto il profilo non patrimoniale, riconducibili alla condotta colposa dei sanitari. In proposito, va premesso che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ. SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972) ha ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È quindi compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Più precisamente, la Corte di legittimità ha precisato che il giudice di merito deve valutare, a fini risarcitori, la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto, ossia le conseguenze subìte dal soggetto nella sua sfera morale, quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale, che si dipanano nell'ambito delle relazioni del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé” (Cass. ord. 5820/19; sent. 20795/18). Il danno non patrimoniale, sia in relazione alle sofferenze soggettive che con specifico riferimento ai pregiudizi di tipo dinamico-relazionale, cd. danno esistenziale, e che consistono nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto, deve essere allegato e provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.., non potendosi ritenere in re ipsa nella gravità della lesione. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico e astratto o eventuale ed ipotetico (Cass., n. 28742/18; n. 19434/19; n. 33276/23). Nel caso di specie, parte attorea si è limitata genericamente a dedurre che la permanente compromissione delle condizioni di salute della paziente, , tenuto conto della Parte_1 giovane età, avrebbero determinato una grave lesione del proprio equilibrio psico-fisico, limitando il compimento di una serie di attività fonte di benessere e realizzazione della persona. Nulla però è stato specificamente allegato e dimostrato. Alla luce della genericità delle allegazioni, difettano concreti elementi per pervenire alla liquidazione di ulteriori profili di pregiudizio non aventi base
8 organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, tali da poter riconoscere una diversa personalizzazione dei danni subiti. 9. Quanto, invece, al danno iure proprio subito dai congiunti, deve evidenziarsi che, come noto, dopo l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 9556 del 22.05.2002), ai prossimi congiunti della vittima spetta iure proprio il risarcimento del danno non patrimoniale, subito in conseguenza dell'illecito. In particolare, la Suprema Corte ha riconosciuto la risarcibilità del danno ex art. 2059 c.c. “tutte le volte che si verifichi una lesione di interesse costituzionalmente protetto” come la lesione della serenità familiare ex art. 2, 29, 30 Cost., a causa del fatto illecito altrui. In tali casi “il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo (patema d'animo) è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato” e tale risarcimento deve riferirsi “alla sofferenza acuta, ma ristretta esclusivamente al campo interiore, alla frustrata aspettativa dei genitori ad una normale vita familiare dedita all'allevamento della prole, ad una normale conduzione di vita, ad una serena vecchiaia, sicchè al danno morale per il nefasto evento in sé considerato si è aggiunto quello consistente nel più totale sconvolgimento delle loro abitudini e delle normali aspettative, unitamente all'esigenza di provvedere perennemente alle esigenze del figlio ridotto in condizioni…” (Cass. n. 8827 del 2003). Nel caso di specie, la domanda risarcitoria formulata dai prossimi congiunti della vittima primaria dell'illecito non può trovare accoglimento, per intervenuta prescrizione del diritto, essendo fondata l'eccezione formulata dagli Parte_5 Occorre premettere che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente danneggiato (o deceduto) è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente con il paziente e poichè i congiunti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale, come avviene specificamente nel contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione (cfr. Cass. n. 21404/2021; Cass. n. 14615/2020; Cass. n. 14258/2020 e Cass. n. 5590/2015). Dalla esposta qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria per i danni subiti dai congiunti, deriva l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione del diritto risarcitorio, ex art. 2945 c.c. Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, non può essere condiviso quanto affermato da parte attorea, secondo la quale il termine di prescrizione decorrerebbe non dal momento in cui l'evento lesivo si è verificato ma dal momento in cui la malattia viene percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, non assumendo rilievo la mera conoscibilità soggettiva del danneggiato. Il principio richiamato da parte attorea vale e trova applicazione in riferimento alle malattie a lunga latenza, in cui effettivamente il termine di prescrizione non può che decorrere dal momento in cui la vittima acquisisce la percezione dell'ingiustizia e della sua riferibilità causale. Tanto non opera però con riferimento al danno per perdita o lesione del rapporto parentale, in relazione al quale la perdita o la lesione è immediatamente percepibile dal congiunto. Al riguardo, è infatti condivisibile ed estensibile alla presente fattispecie, quanto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prescrizione del danno da perdita del rapporto parentale. In particolare, la Corte di Cassazione ha evidenziato come “il diritto al risarcimento del danno azionato iure proprio dal congiunto per la perdita del rapporto parentale, in caso di decesso del danneggiato, si configura come una pretesa autonoma che sorge e diviene esercitabile nel momento in cui l'evento lesivo - la morte - si perfeziona. Tale evento costituisce il fatto illecito dal quale scaturisce il diritto del familiare. Il
9 principio fondamentale, sancito dall'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, impone di ancorare il dies a quo a un dato oggettivo e certo, qual è la data del decesso. È in quel momento che il pregiudizio per il congiunto si attualizza e il relativo diritto al risarcimento può essere giudizialmente azionato. La tesi del ricorrente, volta a posticipare la decorrenza del termine a un momento soggettivo, legato alla percezione della "ingiustizia" del danno e della sua eziologia, sebbene rilevante per il danno subìto dalla vittima primaria in caso di malattia lungolatente, non può trovare applicazione nel caso del danno iure proprio del congiunto, il cui diritto sorge con l'evento morte. Accogliere una diversa interpretazione significherebbe introdurre un elemento di intollerabile incertezza, contrario alla funzione stessa dell'istituto della prescrizione, che è quella di garantire la stabilità dei rapporti giuridici” (Cass. ord. n. 24075/2025) La Suprema Corte ha quindi respinto la tesi secondo la quale la prescrizione dovrebbe decorrente dal momento in cui i congiunti abbiano acquisito consapevolezza della riferibilità causale del decesso all'illecito sanitario, precisando come il dies a quo non può essere posticipato a momenti soggettivi di percezione della causalità, forieri di incertezze difficilmente compatibili con la funzione stessa dell'istituto della prescrizione. Nel caso di specie, posto che il fatto dannoso si è verificato nel mese di ottobre 2008 mentre la richiesta di risarcimento è stata per la prima volta formulata nell'anno 2015, deriva che il diritto al risarcimento del danno ai congiunti risulta estinto per intervenuta prescrizione, evidenziandosi, ulteriormente, che già alla data del fatto o comunque al più tardi al momento in cui Parte_7 è stata dimessa dall'Ospedale di nel mese di novembre 2008, la condizione
[...] CP_9 clinica della paziente era in ogni caso tale da consentire ai congiunti l'azionabilità del proprio diritto risarcitorio. Alla luce di quanto esposto, la convenuta deve quindi essere condannata al Controparte_4 pagamento, in favore di , della somma di euro 168.733,00 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza dell'accertata condotta colposa dei sanitari, oltre interessi legale come sopra evidenziato. 10. Deve infine essere respinta la domanda di manleva formulata dalla convenuta Controparte_4 nei confronti degli essendo fondata l'eccezione di inoperatività della copertura Parte_5 assicurativa, che risulta prestata nella forma “Claims made” retroattiva. Come evincibile dalla Polizza assicurativa n. 171460, il contratto di assicurazione prevede, all'art. 1 delle norme relative alla delimitazione dell'assicurazione, una durata dalle ore 24:00 del 31.12.2007 alle ore 24:00 del 31.12.2010. All'art. 2 è poi previsto un periodo di retroattività sino al 31.12.1998. In particolare, l'art. 2 della polizza (Validità territoriale e temporale dell'assicurazione (claims made)
–retroattività)” prevede che “L'assicurazione è prestata nella forma claims made e vale per i danni che si manifestino in qualunque parte del mondo e per i sinistri che si verifichino per la prima volta nel corso della durata di questo contratto, purchè siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta e stabilita al 31.12.1998 (…) ed a condizione che la controparte ne dia regolare avviso agli assicuratori, nei modi e nei termini stabiliti all'articolo 10, nel corso del periodo di durata di questo contratto e comunque non oltre il trentesimo giorno lavorativo della data di cessazione di questo contratto”. La clausola indicata, rispetto alla quale peraltro la convenuta nulla ha eccepito o Controparte_4 contestato, deve ritenersi valida ed efficace. Infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22437/2018 hanno chiarito che “il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1,
10 c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale”. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati (responsabilità risarcitoria precontrattuale;
nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell'adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti;
conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva, come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro) (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 24/09/2018, n. 22437; Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. 02-12-2016, n. 24645). In particolare, sotto il profilo del contenuto del contratto, che rileva ai fini della decisione, il giudice deve esercitare il controllo sulla causa concreta del contratto, sulla sua liceità e adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti. In questa indagine sulla sussistenza e liceità della causa in concreto assume rilevanza, secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite del 2018, la determinazione del premio di polizza (che deve rispettare l'equilibrio sinallagmatico tra rischio assicurato e premio, “giacché, nel contratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale”), la copertura di fatti pregressi (accaduti prima del periodo di validità della copertura decorrente dalla stipula, “potendo proprio in ciò - ossia nella prospettiva di evitare “buchi di copertura” - consistere l'utilità dell'accordo per l'assicurato”) (Cass. n. 12981/2022) Nel caso di specie, se è vero che la clausola in esame limita la garanzia alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia della polizza o comunque entro il termine di trenta giorni dalla data di cessazione del contratto, al contempo, estende retroattivamente la copertura assicurativa ai fatti verificatisi in un tempo antecedente la stipula contrattuale, nella specie sino al 31.12.1998, in forza dell'efficacia retroattiva della polizza e tanto consente di escludere una rilevante sproporzione tra l'ammontare del premio annuo corrisposto e la garanzia prestata e, in generale, una possibile alterazione dell'equilibrio del sinallagma contrattuale. Alla luce di quanto esposto, considerato che nel caso di specie, l'evento dannoso si è verificato nel periodo di validità della polizza ma è stato denunciato oltre il termine previsto nel contratto, la garanzia assicurativa risulta inoperativa e tanto esclude il diritto dell'assicurato ad essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche derivanti dall'accoglimento della domanda. 11. Quanto alle spese del presente giudizio, nel rapporto processuale tra gli attori e la convenuta
[...]
, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria, se ne dispone CP_4 l'integrale compensazione. Parimenti, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite nei confronti degli tenuto conto della non univocità della giurisprudenza in Parte_5 relazione alla validità della clausola claims made retroattiva, avuto riguardo alla data di introduzione del giudizio. Quanto invece al terzo intervenuto , quest'ultimo, considerata CP_5 l'inammissibilità dell'intervento spiegato e della chiamata in giudizio della società Controparte_6
deve essere condannato alla refusione delle spese di lite in favore di quest'ultima, che vengono
[...] liquidate, come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, con riduzione
11 alla metà tenuto conto della limitata attività difensiva concretamente espletata nelle diverse fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda proposta, condanna l' al Controparte_4 pagamento, in favore di , della complessiva somma di euro 168.733,00 Parte_1 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza dell'evento dannoso per cui è causa, oltre interessi legali compensativi da calcolarsi sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto e poi annualmente rivalutata dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata dalla data odierna fino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta nel resto la domanda proposta da parte attorea;
3) rigetta la domanda di manleva formulata dall' nei confronti dei terzi Controparte_4 chiamati che hanno assunto il rischio di cui al certificato Parte_3 Pt_5 assicurativo n. 1714608,
4) dichiara inammissibile l'intervento volontario spiegato nel presente giudizio da CP_5
e la chiamata in causa della società
[...] Controparte_6
5) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra gli attori, la convenuta di e i terzi chiamati che hanno assunto il rischio di CP_4 CP_3 Parte_5 cui al certificato assicurativo n. 1714608;
6) condanna al pagamento, in favore della terza chiamata CP_5 Controparte_6
delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.309,00 oltre accessori come per legge.
[...] Così deciso in Lamezia Terme, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
12
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1157 del R.G. per l'anno 2017, vertente tra (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei C.F._2 confronti del minore (C.F. nonché Persona_1 C.F._3 Parte_2
(C.F. e (C.F. , tutti
[...] C.F._4 Controparte_2 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Tolomeo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, alla via Po n. 41, giusta procura in calce all'atto di citazione Parte attorea contro
, (di seguito ) in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante p.t., (P.IVA ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Lorusso e Anna P.IVA_1 Muraca dell'Ufficio Legale dell' ed elettivamente domiciliata in , alla Controparte_3 CP_3 Via V. Cortese, n. 25 giusta procura a margine della comparsa di costituzione
Parte convenuta e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Domenicantonio CP_5 C.F._6 Natale, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, alla via G. Barrio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione Intervenuto e
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_6 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' Avv. Paolo Vinci, presso il studio è elettivamente domiciliata in Milano, Piazza della Conciliazione n. 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione Terza Chiamata e hanno assunto il rischio di cui al certificato assicurativo n. Parte_3 1714608, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia p.t. (Partita IVA: - C.F. P.IVA_3
), rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Prando del Foro di Padova e dall'avv. P.IVA_4 Peppino Mariano ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio di quest'ultimo in , Piazza le Pera giusta procura in calce alla comparsa di costituzione CP_3 Terza Chiamata
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. e in proprio e in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Controparte_1 responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minorenne all'epoca di Persona_1 introduzione del giudizio, e hanno convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_2 l' chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in Controparte_4 conseguenza della condotta colposa dei sanitari del Pronto Intervento del 118 di Lamezia Terme e del
1 Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lamezia Terme, che avrebbe compromesso lo stato di salute di
. Parte_1 A fondamento della domanda, gli attori hanno premesso che in data 15.10.2008, allo ore 5.45,
[...]
veniva soccorsa, presso il proprio domicilio, dai sanitari del Pronto Intervento del Parte_1 118 di Lamezia Terme che, riscontrando afasia, deficit di forza all'arto superiore ed inferiore destro, deviazione della rima buccale destra ed escludendo segni di trauma da sospetto ictus, somministravano 250 ml di fisiologica e la trasportavano al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lamezia Terme dove, diagnosticato un sospetto TIA in paziente con pregressa caduta accidentale ed eseguiti gli esami di routine (elettrocardiogramma, misurazione della pressione, cateterismo vescicale, somministrazione di fisiologica), senza procedere a terapia antiedemigena e di supporto e senza sottoporla a TAC encefalica, i sanitari decidevano di trasferirla all' Controparte_7 di per far eseguire con urgenza TC cerebrale, all'esito della quale veniva riscontrato CP_3
“Emisindrome facio bracio crurale destra a prevalenza brachiale, disorientamento temporo- spaziale”. Hanno dedotto che i sanitari dell' , escluso il Controparte_8 trattamento chirurgico e senza eseguire le cure neurologiche del caso, ritrasferivano la paziente all'Ospedale di Lamezia Terme, dove i sanitari, nonostante le criticità e il peggiorare delle condizioni cliniche, si limitavano a misurare la pressione arteriosa e somministrare stick per glicemia, senza ottemperare ad alcuna terapia anti-edemigena o trattamento trombolitico. Hanno dedotto che, a seguito di consulenza neurologica, la paziente veniva trasferita all' e ricoverata Controparte_9 nel reparto di Neurologia, con un quadro clinico che, a causa dei mancati tempestivi interventi necessari, era divenuto irreversibile. Gli attori hanno dedotto che, in data 9.11.2008, la paziente veniva dimessa con diagnosi di “ischemia celebrale nel territorio di irrorazione dell'arteria cerebrale media di sinistra in paziente con probabile forame ovale pervio e aneurisma del setto inteatriale”. Tanto premesso in fatto, gli attori hanno dedotto che nel trattamento del caso clinico, i sanitari del Pronto Intervento del 118 e del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lamezia Terme, sarebbero incorsi in gravi negligenze, imprudenze e imperizie in quanto, nonostante la gravità dei sintomi e la giovane età della paziente avrebbero omesso di effettuare tempestivamente gli accertamenti diagnostici e i trattamenti terapeutici necessari e suggeriti dalle linee guida della , in particolare Parte_4 terapie edemigene e trombolitiche, così pregiudicando irreversibilmente il quadro clinico. In particolare, gli attori hanno dedotto che, in applicazione delle Linee guida della Regione Calabria per il trasporto di pazienti neurologici, i sanitari del 118 avrebbero dovuto subito trasferire la paziente presso l' dove esiste un reparto di Stroke Unit, allertando il Pronto Controparte_9 Soccorso dell'arrivo di un potenziale paziente con ictus suscettibile di trattamento trombolitico. Hanno dedotto che, a causa dell'inadeguatezza delle cure ricevute e del mancato tempestivo intervento dei medici, avrebbe subito ingenti danni, avendo riportato afasia e Parte_1 grave emisindrome piramidale destra, con compromissione della capacità di autonoma deambulazione e necessità di assistenza continua nel compimento di tutti atti quotidiani della vita. In particolare, gli attori, richiamando la perizia medica di parte, hanno dedotto che Parte_1
avrebbe riportato postumi permanenti in percentuale del 90-100%, con compromissione
[...] della capacità lavorativa specifica, oltre alla grave lesione del proprio equilibrio psico-fisico ed alla limitazione nel compimento di attività fonte di benessere e realizzazione della propria persona. Hanno altresì dedotto che la grave condizione di salute di avrebbe avuto Parte_1 notevoli ripercussioni nella vita del coniuge e dei figli, per l'impossibilità della consorte di contribuire al menage familiare e alle necessità dei figli, con conseguente stravolgimento e definitiva compromissione di tutto l'equilibrio familiare. Gli attori hanno quindi dedotto il loro diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.
2 2. Si è costituita in giudizio l' , argomentando per l'infondatezza della domanda e Controparte_4 chiedendone il rigetto. In particolare, la convenuta ha eccepito il difetto di una propria responsabilità per l'evento dannoso per cui è causa;
il difetto di prova di profili di colpa nella condotta dei sanitari intervenuti e, in ogni caso, il difetto di prova del nesso causale rispetto ai danni lamentati. Più precisamente, la convenuta ha dedotto che il trasferimento presso l'Ospedale di sarebbe CP_3 stato disposto in via d'urgenza a causa dell'indisponibilità dell'apparecchio TAC, che risultava guasto e dell'assenza dell'Unità Operativa di Neurochirurgia presso l'Ospedale di Lamezia Terme. Ha dedotto che i sanitari dell'Ospedale , all'esito della TC cerebrale, che non aveva CP_4 evidenziato segni di lesioni TMD focali a carico del parenchima cerebrale e cerebellare in atto, avevano deciso il ri-trasferimento presso l'Ospedale di Lamezia Terme e che, in ogni caso, le Linee guida relative al “percorso assistenziale integrato del paziente con ictus” sono state approvate dalla Regione Calabria con Deliberazione della Giunta Regionale del 4.11.2009, dunque successivamente all'evento dannoso. A parere della convenuta dunque, alcun profilo di colpa sarebbe rinvenibile nella condotta dei sanitari e nella gestione del caso clinico. La convenuta ha altresì contestato la domanda sotto il profilo del quantum, per difetto di adeguata allegazione e prova dei pregiudizi subiti. La convenuta, previa richiesta di differimento dell'udienza di prima comparizione, al fine di chiamare in causa la compagnia di assicurazione , con la quale risultava assicurata per la CP_10 responsabilità civile, ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, la condanna della terza chiamata a tenere indenne e manlevare l' dalle conseguenze economiche derivanti Controparte_3 dall'eventuale accoglimento della domanda.
3. Con comparsa di costituzione depositata in data 9.11.2017, è intervenuto in giudizio CP_5
medico del Pronto Intervento del 118 il quale ha preliminarmente eccepito la prescrizione del
[...] credito risarcitorio, considerata la natura extracontrattuale della responsabilità dei sanitari, come disciplinata dalla legge n. 24/2017. Nel merito, ha variamente argomentato per l'infondatezza della domanda, deducendo l'insussistenza di profili di colpa nella propria condotta e, in ogni caso, il difetto di prova del danno e del nesso di causa tra il danno lamentato e la condotta dei sanitari. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, previa autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, la condanna di quest'ultima a tenere Controparte_6 indenne il medesimo dalle conseguenze economiche derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda.
4. Si sono costituiti in giudizio i terzi chiamati che hanno assunto il rischio Parte_5 di cui al certificato assicurativo n. 1714608, contestando le domande formulate nei confronti della convenuta e dei sanitari, nonché la richiesta di manleva formulata nei propri confronti. In particolare, hanno eccepito l'inoperatività nel caso di specie della Polizza assicurativa, considerato che la notifica della citazione è avvenuta in data successiva alla scadenza del contratto e tenuto conto della clausola di claim made contenuta nel contratto. Hanno altresì eccepito la prescrizione del credito risarcitorio, Cont quanto meno in relazione alla domanda dei congiunti e la prescrizione di ogni diritto dell' nei confronti degli assicuratori, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c.. Nel merito, hanno contestato la fondatezza della domanda attorea, per carenza di responsabilità del personale medico che ebbe in cura la paziente ed hanno infine contestato la domanda sotto il profilo del quantum, per difetto di adeguata prova dei pregiudizi allegati.
5. Si è altresì costituita in giudizio la terza chiamata la quale ha Controparte_6 preliminarmente eccepito il difetto di interesse ad agire e di legittimazione (attiva e passiva) di tenuto conto che alcuna domanda risulta formulata nei suoi confronti e considerata CP_5 l'irritualità della costituzione in giudizio, non rivestendo lo stesso qualità di convenuto e in difetto dei presupposti fondanti l'intervento volontario. Ha altresì e conseguentemente eccepito l'inammissibilità della propria chiamata in causa e il proprio difetto di legittimazione passiva. La terza chiamata ha altresì eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa per difetto di un sinistro
3 involontario riferibile all'assicurato e comunque per violazione dell'obbligo di salvataggio ex artt. 1914 ed ex art. 1915 c.c. e della buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. e l'inoperatività della Polizza per essersi il sinistro verificato in epoca anteriore ai due anni antecedenti l'entrata in vigore della polizza azionata, in violazione dell'art. 2 delle condizioni contrattuali. Nel merito, la terza chiamata ha eccepito la prescrizione del credito risarcitorio, l'infondatezza della domanda, per difetto di prova di una responsabilità del proprio assicurato, il difetto di prova dei danni subiti e del nesso causale rispetto alla condotta del proprio assicurato ed ha chiesto quindi il rigetto della domanda. In subordine, ha chiesto il contenimento dell'eventuale manleva al quantum risarcitorio riconducibile alla diretta e personale responsabilità del proprio assicurato e, in ogni caso, nei limiti di massimale e di scoperto e con esclusione della copertura delle spese legali.
6. Concessi i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante espletamento di CTU medico-legale e rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii, dovuti al carico di ruolo è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
7. Preliminarmente, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento volontario spiegato nel presente giudizio di nei confronti del quale alcuna domanda è stata formulata dagli CP_5 attori e neppure dalla convenuta CP_4
In particolare, come evidenziato dalla terza chiamata costituendosi in Controparte_6 giudizio, non ha inteso far valere, nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse, CP_5 un proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, sicchè l'intervento non può essere qualificato come autonomo. Non ricorrono neppure i requisiti dell'intervento adesivo dipendente di cui all'art. 105 comma 2 c.p.c., che consente l'intervento in giudizio del terzo che intenda sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse. L'intervento cd. “adesivo dipendente” è funzionale ad integrare la difesa della parte adiuvata, onde evitare il pregiudizio che il terzo potrebbe subire dall'emanazione di una decisione contraria alle conclusioni rassegnate dalla stessa. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti, deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tale per cui la posizione soggettiva del primo possa essere — anche solo in via indiretta o riflessa — pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa (Cass. n. 25145/2014). La peculiare posizione del terzo incide sull'esercizio dei poteri e facoltà processuali al medesimo riconosciuti. Infatti, il terzo è legittimato al compimenti di un'attività processuale accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte (Cass. n. 24370/2006). L'interveniente adesivo dipendente non può dedurre eccezioni non sollevate dal convenuto, né proporre un'impugnazione autonoma (Cass.S.U., n. 23299/2011;Cass. II, n. 3734/2009). Nel caso di specie, intervenendo nel giudizio, si è limitato ad eccepire la CP_5 prescrizione dell'azione risarcitoria nei propri confronti, tenuto conto della natura extracontrattuale della responsabilità del medico dipendente della struttura sanitaria e, nel merito, ad eccepire l'infondatezza della domanda attorea, deducendo la correttezza del proprio operato. Dunque, il terzo intervenuto più che espletare un'attività processuale accessoria e subordinata a quella dell'
[...]
, ha formulato eccezioni e difese autonome, contestando una pretesa risarcitoria che nei CP_4 suoi confronti non è stata azionata, come confermato peraltro dagli stessi attori che non hanno inteso estendere la domanda al terzo, chiedendone l'estromissione dal giudizio.
4 Non ravvisandosi un interesse giuridicamente rilevante, l'intervento del terzo è dunque inammissibile, con conseguente inammissibilità della chiamata in causa, da parte del medesimo, della società Controparte_6 8. Ciò posto, la domanda formulata dagli attori è parzialmente fondata e deve essere accolta, nei limiti di seguito indicati. Preliminarmente deve evidenziarsi come la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, a partire dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 577/2008, ha qualificato la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale. Si è infatti evidenziato che con l'accettazione del paziente la struttura sanitaria stipula con il medesimo un contratto atipico, il c.d. contratto di spedalità, caratterizzato da una prestazione complessa della struttura sanitaria, che comprende l'effettuazione di cure mediche e trattamenti chirurgici ma anche altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu alberghiere, determinando così l'insorgenza in capo alla struttura stessa di una serie di obblighi definiti "di protezione" nei confronti del paziente. Ne deriva che la responsabilità della struttura sanitaria concorre ma si distingue da quella del medico e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (in tal senso, Cass. S.U. n. 577/2008 e, tra le altre, Cass. n. 18610/2015; Cass. n. 27855/2013). Dalla natura contrattuale della responsabilità della derivano rilevanti conseguenze Controparte_11 sotto il profilo della distribuzione dell'onere della prova tra danneggiante e danneggiato. Il paziente deve, infatti, provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della propria situazione patologica ed allegare un inadempimento qualificato, ossia astrattamente idoneo a determinare (quale causa o concausa efficiente) il danno, restando poi a carico del convenuto l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, in quanto nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante, non avendo avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (così, Cass. S.U. n. 577/2008 e tra le più recenti: Cass. n. 24073/2017; Cass. n. 18497/2015; Cass. n. 20547/2014 Cass. n. 4792/2013). Il sopra indicato indirizzo giurisprudenziale è stato pienamente recepito dalla cd. Legge n. 24/2017, cd. Legge Gelli- Bianco il cui art. 7 primo comma prevede che "la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose (…)". Quanto al nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del medico-debitore e l'evento dannoso, va precisato che, come noto, esso è regolato dagli artt. 40 e 41 c.p., ferma restando la diversità del regime probatorio applicabile alla causalità civile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi. Nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige, infatti, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr. Cass. n. 16123 del 08/07/2010). Peraltro, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del
5 sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di derivazione causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, comma 1, c.c.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario (Cass. civ., sez. III, Sent. n. 15991 del 21/7/2011). Nel caso di specie, incontestato, oltre che provato in via documentale, il rapporto contrattuale intercorso tra e l' convenuta, deve rilevarsi che parte attorea, contesta Parte_1 CP_4 l'inadempimento della convenuta per avere i sanitari del Pronto Intervento 118 e del Pronto Soccorso omesso di avviare tempestivamente i trattamenti diagnostici e terapeutici necessari per le cure del caso, rendendo irreversibile il quadro clinico e aggravando le sequele neuro-motorie, divenute permanenti e altamente invalidanti. Ciò posto, la responsabilità della convenuta deve ritenersi provata sulla base Controparte_11 dell'espletata CTU, le cui conclusioni, rassegnate con rigore scientifico e metodologico, meritano di essere condivise. In particolare, il CTU, dopo aver descritto le prestazioni diagnostiche e terapeutiche espletate nei confronti della paziente, a partire dall'intervento presso l'abitazione di quest'ultima del personale
118, ha innanzi tutto escluso profili di colpa nella condotta di questi ultimi, evidenziando che CP_12 il soccorso posto in atto è stato tempestivo ed adeguato, così come corretta è stata la scelta di trasportare la paziente presso il più vicino Pronto Soccorso, ossia quello di Lamezia Terme, tenuto conto che le Linee guida della Regione Calabria sul trasporto dei pazienti neurologici affetti da ictus sono stati approvati il 4.11.2009, dunque successivamente all'intervento, avvenuto il 15.10.2008. Il CTU ha altresì accertato la correttezza dell'inquadramento clinico effettuato all'arrivo della Pt_6 al Pronto Soccorso, evidenziando la non condivisibile attribuzione del codice giallo che non ha comunque inciso sulle tempistiche di intervento, essendo stata la paziente subito valutata dal medico, con successiva e corretta richiesta di trasferimento all' , per Controparte_13 l'esecuzione di TAC cranio encefalica d'urgenza e consulenza neurologica. A parere del CTU, tuttavia, il medico del Pronto Soccorso avrebbe dovuto altresì richiedere la presa in carico della paziente, con immediato ricovero ospedaliero, considerata anche la più alta competenza specialistica del Presidio Ospedaliero di Catanzaro e per essere sottoposta a terapia trombolitica che, secondo accreditati studi scientifici, richiamati dal consulente, se avviata entro tre-quattro ore dall'esordio dei sintomi, determinerebbe una riduzione della disabilità. Il CTU ha accertato che la paziente, ritrasferita dall'Ospedale di a quello di Lamezia Terme, è stata sottoposta a visita CP_3 neurologia alle ore 9,30, con un ritardo di tre ore e quarantacinque minuti dal soccorso ed è stata poi trasferita presso l'Unità Operativa Complessa di Neurologia dell'Ospedale di alle ore 9.46, CP_9 dove giunse alle ore 11,00, dopo 5 ore e 15 minuti dopo l'inizio del soccorso e che, durante tale arco temporale, la paziente non è stata sottoposta a trattamento terapeutico antiedemigeno ed ha perso la possibilità di beneficiare di un trattamento trombolitico.
6 Il Consulente ha quindi accertato la condotta colposa del personale del Controparte_14
consistita nell'avere omesso di fare eseguire preliminarmente e immediatamente la
[...] visita neurologica e nell'avere omesso di richiedere al Presidio Ospedaliero di Catanzaro la presa in carico con ricovero della paziente ed ha accertato che tali omissioni hanno di fatto allungato i tempi di ricovero della paziente in ambiente neurologico e, conseguentemente, ritardato l'avvio della terapia farmacologica, facendo anche superare i tempi canonici di una trombolisi. Il CTU ha quindi concluso che la condotta colposa dei sanitari del Pronto Soccorso di Lamezia Terme ha concausato l'attuale condizione menomativa poiché se la paziente fosse stata sottoposta a tempestiva visita neurologica e a tempestivo trattamento farmacologico, gli esiti menomativi, secondo il criterio del più probabile che non, sarebbero stati meno rilevanti. Alla luce dell'espletata CTU, dunque, risulta accertato che la condotta colposa del personale del Pronto Soccorso di Lamezia Terme, secondo il criterio del più probabile che non, ha causato non la condizione menomativa della paziente bensì il peggioramento della condizione stessa, con aggravamento degli esiti menomativi rispetto a quelli che sarebbero conseguiti, a causa di un evento (ictus ischemico) non imputabile ex sé al fattore umano, in presenza di tempestivo avvio del trattamento farmacologico. Pertanto, va dichiarato che le condotte dei sanitari sono state concausa dei danni differenziali derivati alla paziente. Invero, come già sopra evidenziato, in materia di rapporto di causalità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora la condotta abbia concorso, insieme a circostanze naturali, alla produzione dell'evento e ne costituisca un antecedente causale, l'agente deve rispondere per l'intero danno, che altrimenti non si sarebbe verificato;
non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell'agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, anche nelle ipotesi in cui l'evento dannoso non sia eziologicamente riconducibile alla condotta del sanitario, debbono comunque essere addebitati all'agente i maggiori danni o gli aggravamenti che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa e non di causa esclusiva, e che non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell'agente stesso per l'intero danno differenziale (Corte di Cassazione, sezione III, n. 9528 del 12 giugno 2012). Ebbene, come evidenziato, il CTU ha accertato che la condotta colposa dei sanitari del Pronto Soccorso di Lamezia Terme, avendo determinato un ritardo nell'avvio del trattamento farmacologico, ha determinato un aggravamento della condizione menomativa della paziente, in misura pari al 16% rispetto ai postumi permanenti che sarebbero comunque derivati dalla pregressa patologia, stimati dal consulente in una percentuale del 45-50%. Il Consulente ha infatti accertato che, sin dall'esordio del quadro patologico, erano presenti i segni indicativi dell'avvenuto danno encefalico (afasia, deficit di forza all'arto superiore destro ed inferiore destro, deviazione della rima buccale a destra, caduta al suolo) (pag. 30 della relazione peritale). Alla luce di quanto accertato dal CTU, deve senz'altro essere riconosciuto alla paziente il risarcimento del danno biologico differenziale, ossia del maggior danno riportano in conseguenza della condotta colposa dei sanitari. Quanto alla liquidazione di tale voce risarcitoria, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, la liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (Cass. 26851/2023; Cass. 26117/2021). Più precisamente, il calcolo del danno differenziale deve avvenire prima monetizzando l'invalidità
7 complessivamente riconosciuta e attribuire poi valore monetario alla invalidità preesistente, per poi fare la differenza tra i due valori monetari (Cass. n. 29549/2024). In applicazione del sopra indicato principio, il danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico differenziale, eziologicamente riconducibile alla condotta colposa dei sanitari, viene quindi liquidato, in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024, tenuto conto dell'età della paziente al momento del fatto (41 anni), in complessivi euro 168.733,00 pari alla differenza tra il valore monetario attribuibile all'invalidità complessivamente accertata e il valore monetario attribuibile ai postumi riconducibili eziologicamente alla patologia già in atto al momento dell'intervento sanitario. Su tale somma, devono essere riconosciuti gli interessi derivanti dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto nonché la rivalutazione monetaria, con la precisazione che, nel caso di specie, le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale sono state computate con criteri valutativi riferiti alla data della presente decisione, sicché vanno riconosciuti i soli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata anno per anno sino al soddisfo secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). La somma liquidata deve inoltre ritenersi comprensiva di tutti i pregiudizi sofferti dalla paziente sotto il profilo non patrimoniale, riconducibili alla condotta colposa dei sanitari. In proposito, va premesso che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ. SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972) ha ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È quindi compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Più precisamente, la Corte di legittimità ha precisato che il giudice di merito deve valutare, a fini risarcitori, la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto, ossia le conseguenze subìte dal soggetto nella sua sfera morale, quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale, che si dipanano nell'ambito delle relazioni del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé” (Cass. ord. 5820/19; sent. 20795/18). Il danno non patrimoniale, sia in relazione alle sofferenze soggettive che con specifico riferimento ai pregiudizi di tipo dinamico-relazionale, cd. danno esistenziale, e che consistono nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto, deve essere allegato e provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.., non potendosi ritenere in re ipsa nella gravità della lesione. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico e astratto o eventuale ed ipotetico (Cass., n. 28742/18; n. 19434/19; n. 33276/23). Nel caso di specie, parte attorea si è limitata genericamente a dedurre che la permanente compromissione delle condizioni di salute della paziente, , tenuto conto della Parte_1 giovane età, avrebbero determinato una grave lesione del proprio equilibrio psico-fisico, limitando il compimento di una serie di attività fonte di benessere e realizzazione della persona. Nulla però è stato specificamente allegato e dimostrato. Alla luce della genericità delle allegazioni, difettano concreti elementi per pervenire alla liquidazione di ulteriori profili di pregiudizio non aventi base
8 organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, tali da poter riconoscere una diversa personalizzazione dei danni subiti. 9. Quanto, invece, al danno iure proprio subito dai congiunti, deve evidenziarsi che, come noto, dopo l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 9556 del 22.05.2002), ai prossimi congiunti della vittima spetta iure proprio il risarcimento del danno non patrimoniale, subito in conseguenza dell'illecito. In particolare, la Suprema Corte ha riconosciuto la risarcibilità del danno ex art. 2059 c.c. “tutte le volte che si verifichi una lesione di interesse costituzionalmente protetto” come la lesione della serenità familiare ex art. 2, 29, 30 Cost., a causa del fatto illecito altrui. In tali casi “il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo (patema d'animo) è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato” e tale risarcimento deve riferirsi “alla sofferenza acuta, ma ristretta esclusivamente al campo interiore, alla frustrata aspettativa dei genitori ad una normale vita familiare dedita all'allevamento della prole, ad una normale conduzione di vita, ad una serena vecchiaia, sicchè al danno morale per il nefasto evento in sé considerato si è aggiunto quello consistente nel più totale sconvolgimento delle loro abitudini e delle normali aspettative, unitamente all'esigenza di provvedere perennemente alle esigenze del figlio ridotto in condizioni…” (Cass. n. 8827 del 2003). Nel caso di specie, la domanda risarcitoria formulata dai prossimi congiunti della vittima primaria dell'illecito non può trovare accoglimento, per intervenuta prescrizione del diritto, essendo fondata l'eccezione formulata dagli Parte_5 Occorre premettere che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente danneggiato (o deceduto) è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente con il paziente e poichè i congiunti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale, come avviene specificamente nel contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione (cfr. Cass. n. 21404/2021; Cass. n. 14615/2020; Cass. n. 14258/2020 e Cass. n. 5590/2015). Dalla esposta qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria per i danni subiti dai congiunti, deriva l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione del diritto risarcitorio, ex art. 2945 c.c. Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, non può essere condiviso quanto affermato da parte attorea, secondo la quale il termine di prescrizione decorrerebbe non dal momento in cui l'evento lesivo si è verificato ma dal momento in cui la malattia viene percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, non assumendo rilievo la mera conoscibilità soggettiva del danneggiato. Il principio richiamato da parte attorea vale e trova applicazione in riferimento alle malattie a lunga latenza, in cui effettivamente il termine di prescrizione non può che decorrere dal momento in cui la vittima acquisisce la percezione dell'ingiustizia e della sua riferibilità causale. Tanto non opera però con riferimento al danno per perdita o lesione del rapporto parentale, in relazione al quale la perdita o la lesione è immediatamente percepibile dal congiunto. Al riguardo, è infatti condivisibile ed estensibile alla presente fattispecie, quanto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prescrizione del danno da perdita del rapporto parentale. In particolare, la Corte di Cassazione ha evidenziato come “il diritto al risarcimento del danno azionato iure proprio dal congiunto per la perdita del rapporto parentale, in caso di decesso del danneggiato, si configura come una pretesa autonoma che sorge e diviene esercitabile nel momento in cui l'evento lesivo - la morte - si perfeziona. Tale evento costituisce il fatto illecito dal quale scaturisce il diritto del familiare. Il
9 principio fondamentale, sancito dall'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, impone di ancorare il dies a quo a un dato oggettivo e certo, qual è la data del decesso. È in quel momento che il pregiudizio per il congiunto si attualizza e il relativo diritto al risarcimento può essere giudizialmente azionato. La tesi del ricorrente, volta a posticipare la decorrenza del termine a un momento soggettivo, legato alla percezione della "ingiustizia" del danno e della sua eziologia, sebbene rilevante per il danno subìto dalla vittima primaria in caso di malattia lungolatente, non può trovare applicazione nel caso del danno iure proprio del congiunto, il cui diritto sorge con l'evento morte. Accogliere una diversa interpretazione significherebbe introdurre un elemento di intollerabile incertezza, contrario alla funzione stessa dell'istituto della prescrizione, che è quella di garantire la stabilità dei rapporti giuridici” (Cass. ord. n. 24075/2025) La Suprema Corte ha quindi respinto la tesi secondo la quale la prescrizione dovrebbe decorrente dal momento in cui i congiunti abbiano acquisito consapevolezza della riferibilità causale del decesso all'illecito sanitario, precisando come il dies a quo non può essere posticipato a momenti soggettivi di percezione della causalità, forieri di incertezze difficilmente compatibili con la funzione stessa dell'istituto della prescrizione. Nel caso di specie, posto che il fatto dannoso si è verificato nel mese di ottobre 2008 mentre la richiesta di risarcimento è stata per la prima volta formulata nell'anno 2015, deriva che il diritto al risarcimento del danno ai congiunti risulta estinto per intervenuta prescrizione, evidenziandosi, ulteriormente, che già alla data del fatto o comunque al più tardi al momento in cui Parte_7 è stata dimessa dall'Ospedale di nel mese di novembre 2008, la condizione
[...] CP_9 clinica della paziente era in ogni caso tale da consentire ai congiunti l'azionabilità del proprio diritto risarcitorio. Alla luce di quanto esposto, la convenuta deve quindi essere condannata al Controparte_4 pagamento, in favore di , della somma di euro 168.733,00 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza dell'accertata condotta colposa dei sanitari, oltre interessi legale come sopra evidenziato. 10. Deve infine essere respinta la domanda di manleva formulata dalla convenuta Controparte_4 nei confronti degli essendo fondata l'eccezione di inoperatività della copertura Parte_5 assicurativa, che risulta prestata nella forma “Claims made” retroattiva. Come evincibile dalla Polizza assicurativa n. 171460, il contratto di assicurazione prevede, all'art. 1 delle norme relative alla delimitazione dell'assicurazione, una durata dalle ore 24:00 del 31.12.2007 alle ore 24:00 del 31.12.2010. All'art. 2 è poi previsto un periodo di retroattività sino al 31.12.1998. In particolare, l'art. 2 della polizza (Validità territoriale e temporale dell'assicurazione (claims made)
–retroattività)” prevede che “L'assicurazione è prestata nella forma claims made e vale per i danni che si manifestino in qualunque parte del mondo e per i sinistri che si verifichino per la prima volta nel corso della durata di questo contratto, purchè siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta e stabilita al 31.12.1998 (…) ed a condizione che la controparte ne dia regolare avviso agli assicuratori, nei modi e nei termini stabiliti all'articolo 10, nel corso del periodo di durata di questo contratto e comunque non oltre il trentesimo giorno lavorativo della data di cessazione di questo contratto”. La clausola indicata, rispetto alla quale peraltro la convenuta nulla ha eccepito o Controparte_4 contestato, deve ritenersi valida ed efficace. Infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22437/2018 hanno chiarito che “il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1,
10 c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale”. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati (responsabilità risarcitoria precontrattuale;
nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell'adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti;
conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva, come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro) (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 24/09/2018, n. 22437; Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. 02-12-2016, n. 24645). In particolare, sotto il profilo del contenuto del contratto, che rileva ai fini della decisione, il giudice deve esercitare il controllo sulla causa concreta del contratto, sulla sua liceità e adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti. In questa indagine sulla sussistenza e liceità della causa in concreto assume rilevanza, secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite del 2018, la determinazione del premio di polizza (che deve rispettare l'equilibrio sinallagmatico tra rischio assicurato e premio, “giacché, nel contratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale”), la copertura di fatti pregressi (accaduti prima del periodo di validità della copertura decorrente dalla stipula, “potendo proprio in ciò - ossia nella prospettiva di evitare “buchi di copertura” - consistere l'utilità dell'accordo per l'assicurato”) (Cass. n. 12981/2022) Nel caso di specie, se è vero che la clausola in esame limita la garanzia alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia della polizza o comunque entro il termine di trenta giorni dalla data di cessazione del contratto, al contempo, estende retroattivamente la copertura assicurativa ai fatti verificatisi in un tempo antecedente la stipula contrattuale, nella specie sino al 31.12.1998, in forza dell'efficacia retroattiva della polizza e tanto consente di escludere una rilevante sproporzione tra l'ammontare del premio annuo corrisposto e la garanzia prestata e, in generale, una possibile alterazione dell'equilibrio del sinallagma contrattuale. Alla luce di quanto esposto, considerato che nel caso di specie, l'evento dannoso si è verificato nel periodo di validità della polizza ma è stato denunciato oltre il termine previsto nel contratto, la garanzia assicurativa risulta inoperativa e tanto esclude il diritto dell'assicurato ad essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche derivanti dall'accoglimento della domanda. 11. Quanto alle spese del presente giudizio, nel rapporto processuale tra gli attori e la convenuta
[...]
, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria, se ne dispone CP_4 l'integrale compensazione. Parimenti, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite nei confronti degli tenuto conto della non univocità della giurisprudenza in Parte_5 relazione alla validità della clausola claims made retroattiva, avuto riguardo alla data di introduzione del giudizio. Quanto invece al terzo intervenuto , quest'ultimo, considerata CP_5 l'inammissibilità dell'intervento spiegato e della chiamata in giudizio della società Controparte_6
deve essere condannato alla refusione delle spese di lite in favore di quest'ultima, che vengono
[...] liquidate, come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, con riduzione
11 alla metà tenuto conto della limitata attività difensiva concretamente espletata nelle diverse fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda proposta, condanna l' al Controparte_4 pagamento, in favore di , della complessiva somma di euro 168.733,00 Parte_1 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza dell'evento dannoso per cui è causa, oltre interessi legali compensativi da calcolarsi sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto e poi annualmente rivalutata dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata dalla data odierna fino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta nel resto la domanda proposta da parte attorea;
3) rigetta la domanda di manleva formulata dall' nei confronti dei terzi Controparte_4 chiamati che hanno assunto il rischio di cui al certificato Parte_3 Pt_5 assicurativo n. 1714608,
4) dichiara inammissibile l'intervento volontario spiegato nel presente giudizio da CP_5
e la chiamata in causa della società
[...] Controparte_6
5) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra gli attori, la convenuta di e i terzi chiamati che hanno assunto il rischio di CP_4 CP_3 Parte_5 cui al certificato assicurativo n. 1714608;
6) condanna al pagamento, in favore della terza chiamata CP_5 Controparte_6
delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.309,00 oltre accessori come per legge.
[...] Così deciso in Lamezia Terme, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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