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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 24.6.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2823/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Faranda, Salvatore Parte_1
LLPI e ZI IA, come da procura in atti appellante – appellata incidentale
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv. Federico Maresca, Chiara Spera e Francesco Vignoli, come da procura in atti appellata – appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5584/2024, pubblicata il 14.5.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 7.12.2023, esponeva: Parte_1
“1) la società resistente svolge attività di servizi di pulimento ed ha vari appalti in Roma e provincia, nei quali occupa oltre 70 dipendenti (79 dichiarati e risultanti dalla visura camerale - all.9).
2) La ricorrente ha prestato servizio per la convenuta, a partire dal 01/02/2021 (all.1) presso l'appalto di via Monte Savello nei locali della società con inquadramento nel CP_2
1 livello secondo del CCNL imprese di pulimento e retribuzione mensile pari a €.526,52 per quattordici mensilità (cfr buste paga all.4)
3) Presso il medesimo appalto, senza soluzione di continuità, la ricorrente aveva lavorato in precedenza nei seguenti periodi:
- dal 01/01/2018 al 31/01/2021 con la Parte_2
- dal 01/10/2011 al 31/12/2017 con la VERDEIDEA s.r.l.
(cfr mod.C2/storico all.2 ed estratto contributivo all.3) CP_3
4) l'orario di lavoro era part-time a 15 ore settimanali, ma senza alcuna indicazione dell'orario preciso in cui effettuare la prestazione;
il contratto (all.1) prevedeva solamente che: “L'orario di lavoro è di 15 ore settimanali su 6 gg. dal lunedì alla domenica, da espletare negli orari che le saranno comunicati in base alle esigenze della società…”.
5) In data 30 settembre 2023 la società ha dovuto riconsegnare i locali e pertanto è CP_4 cessato l'appalto con la convenuta relativamente ai soli locali di via Monte Savello, mentre è proseguito l'appalto presso viale MA e via della Magliana, nel quale ultimo è stata traferita la collega della ricorrente sig.ra , che lavorava come lei a via Monte Savello col Controparte_5
medesimo orario.
6) La sig.ra era stata trasferita da viale MA a via Monte Savello nel maggio 2021, CP_5
affiancando la ricorrente che già vi lavorava da oltre dieci anni.
7) Nel mese di luglio 2023 la ricorrente contattava il sig. responsabile del personale della Tes_1
convenuta, chiedendo quale sarebbe stata la sua destinazione successiva, ed il sig. le Tes_1
prospettava un cambio di destinazione da v. Monte Savello a viale MA dalle 07,00 alle 10,00 anziché dalle 06.00 alle 09.00. La ricorrente accettava e rimaneva in attesa di ulteriori istruzioni.
8) Il 4 luglio la ricorrente ha regolarmente effettuato la visita medica prevista per la conferma della idoneità alle mansioni.
9) In data 01 settembre 2023, contrariamente a quanto convenuto con il sig. la ricorrente Tes_1
ha invece ricevuto una lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, datata 29 ottobre
2023, con decorrenza 01.10.2023 (all.7).
10) Il licenziamento è stato tempestivamente impugnato tramite la il 21/09/2023 CP_6
con PEC recapitata alla convenuta in pari data (all.8).
11) In coincidenza con il licenziamento della ricorrente una sua collega, di nome Persona_1
assunta a tempo determinato il 06 luglio 2023 con data prevista di fine rapporto al 06 settembre, con mansioni identiche a quelle della ricorrente (pulitrice), è stata confermata con proroga fino al
31 dicembre, ed assegnazione all'appalto TE MA. La sig.ra era stata assunta Per_1 per lavorare presso una scuola all'interno di Villa Borghese, con orario pomeridiano, e le era stato
2 anche chiesto di effettuare alcune ore a viale MA e alla sede di Guidonia per CP_7 sostituzione di colleghe in ferie;
all'inizio di settembre è stata traferita in pianta stabile a viale
MA. 12) Nel luglio 2023, con uno scambio di messaggi wa con la segreteria della convenuta, la ricorrente aveva lamentato irregolarità nei pagamenti con particolare riferimento alla mancata corresponsione della quattordicesima mensilità (all.10).
13) La ricorrente usufruisce dal 2018 dei permessi ex art. 33 comma 3 legge 104/92 per il marito
(all.6). Persona_2
14) Nei locali di viale MA sono stati traferiti anche gli uffici di via Monte Savello, il CP_4 che ha comportato un aumento dell'organico di venti unità circa, ed un conseguente aumento del carico di lavoro per il personale della convenuta addetto alle pulizie, che infatti è stato rinforzato, come sopra descritto.
15) Anche l'appalto di via della Magliana ha visto un aumento di lavoro, perché la sede della
è stata ampliata. CP_2
16) Come già esposto, la società convenuta aveva ed ha tuttora numerosi appalti in Roma e provincia, nei quali era possibile impiegare la ricorrente.
17) La convenuta, nel periodo immediatamente precedente ed in quello immediatamente successivo al licenziamento della ricorrente, ha assunto personale con qualifica e mansioni analoghe alle sue.
18) La ricorrente non ha tuttora reperito alcuna attività sostitutiva a quella prestata per la convenuta fino al 01/10/2023.
19) Con il presente atto la ricorrente rinnova l'offerta delle proprie prestazioni lavorative e chiede di essere immediatamente reintegrata in servizio alle medesime condizioni contrattuali, valendo il presente atto quale formale messa in mora ed interruzione di prescrizione ad ogni effetto di legge”.
Deduceva, in diritto, la natura discriminatoria e ritorsiva del licenziamento;
la carenza del giustificato motivo oggettivo;
la violazione dell'obbligo di indicazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro della ricorrente con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, con conseguente diritto al risarcimento del danno.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE
1. accertare e dichiarare la nullità del licenziamento comminato alla ricorrente perché disposto in violazione dell'art. 1345 c.c. e dell'art.15 legge 300/1970, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede - artt.1175 e 1375 c.c. e delle Direttive Europee 78/2000/CE e 2019/1158/CE;
2. ordinare, ai sensi dell'art. art.2 d.lgs 23/2015 alla società resistente di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato con conseguente condanna al risarcimento del danno
3 commisurato alle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra sulla base di quella da ultimo dovuta pari a €.526,52 (o altra che riterrà di giustizia) oltre ratei di tfr;
IN VIA SUBORDINATA
3. accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento perché disposto in violazione degli artt.1 e
3 della legge 604/1966 perché privo di giustificato motivo;
4. ai sensi dell'art. 3 d.lgs 23/2015 condannare la resistente al pagamento della indennità ivi prevista sulla base dell'ultima retribuzione dovuta pari a €.526,52; (o altra che riterrà di giustizia) oltre ratei di tfr, nella misura massima, in applicazione della sentenza 194/2018 Corte Cost., e comunque in misura non inferiore alle sei mensilità;
IN OGNI CASO
5. Accertare e dichiarare che in violazione del disposto di cui all'art. 5, comma 2, del Dlgs 81/2015 nel contratto di lavoro della ricorrente non è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
6. condannare la società convenuta in persona del legale rappresentante protempore al risarcimento del danno anche in via equitativa, nella misura, per ciascun mese lavorato, del 30% della retribuzione mensile della ricorrente, pari a €.157,96 (30% di 526,52) mensili, ovvero nella diversa misura, sia in relazione all'importo che in relazione al periodo, che il giudice adito dovesse ritenere equa anche ai sensi del disposto di cui all'art. 10 del Dlgs 81/2015;
7. Con determinazione del danno derivante dalla intervenuta diminuzione di valore del credito ex art.429 c.p.c., dal maturare dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sempre con decorrenza dal sorgere dei singoli crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate”.
Si costituiva in giudizio la resistendo al ricorso e chiedendone il Controparte_1
rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma rigettava il ricorso, ritenendo la sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento e la mancata allegazione della discriminazione;
compensava le spese di lite per “la novità e peculiarità della questione trattata”.
Ha proposto appello per i motivi di seguito sinteticamente indicati: Parte_1
1) omesso ed errato esame delle risultanze istruttorie – violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e
5 della legge n. 604/1966;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 legge 300/70 e degli artt. 1175, 1345 e 1375 c.c. in combinato disposto con le direttive UE 2000/78 e 2019/1158/ce e con il d.lgs.216 del 2003;
4 3) omesso esame e omessa pronunzia in merito alla richiesta di risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di indicazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro della ricorrente con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le conclusioni di cui al ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1
rigetto. Ha, inoltre proposto appello incidentale lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha compensato le spese del giudizio.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale, di condannare l'attuale appellante al pagamento delle spese di lite di primo grado, liquidate in €
2.109,00, oltre accessori di legge, vinte le spese del secondo grado.
2. All'udienza del 3.6.2025 il Collegio ha formulato alle parti una proposta transattiva, e le parti hanno chiesto un rinvio per valutare la proposta.
All'odierna udienza le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno espressamente chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio.
Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, come previsto nel verbale di conciliazione.
Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza (Cass. n. 26914/2020, Cass. n. 31635/2021).
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio;
- spese di lite compensate.
Roma, 24.6.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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