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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2463 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle signore magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatrice dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2463/2023, promossa da:
(c.f. , rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Mario Amadio (c.f. ), in Milano C.F._2
(MI) alla via Uberto Visconti di Modrone n. 1;
- Ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._3 presso sé stessa, nel il proprio studio legale, con l'avv.ta Marina Scotti (c.f. ), C.F._4 in Lodi (LO) alla via Legnano n. 5;
- Resistente -
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO ex artt. 70 e 71
c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: 1. Revocare alla resistente l'assegnazione della casa familiare, sita in Lodi, via Carducci, n. 2, per mancanza di titolo essendo definitivamente cessata la convivenza con il figlio per ER trasferimento di quest'ultimo, a partire da maggio 2023, in un altro appartamento sito in Lodi, piazzale Zaninelli, n. 6.
2. Rigettare ogni altra diversa domanda proveniente da controparte poiché destituita di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto.
3. Ordinare la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
4. Condannare la resistente al pagamento delle spese del presente giudizio.”.
Conclusioni di parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, respinta ogni contraria istanza e diversa domanda, eccezione e deduzione così giudicare
In via principale:
Rigettare le domande del ricorso proposto dal Dott. in quanto infondate in fatto e in Parte_1 diritto per i motivi esposti nella narrativa dell'atto confermando l'assegnazione della casa coniugale sita in Lodi, Via Carducci 2 all'Avv. e per l'effetto ordinare al Dott. di provvedere Controparte_1 Pt_1 immediatamente alla sostituzione delle caldaie e sostituzione condizionatori.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della conferma dell'assegnazione della casa coniugale in capo all'Avv. per i gravi motivi di salute del figlio , la Controparte_1 Persona_2 resistente chiede un congruo termine per la divisione e ristrutturazione dell'immobile di proprietà delle sorelle sito in Tavazzano con Villavesco, via F.lli Cervi, 2/2 con divisione dell'arredamento CP_1 dell'appartamento sito in Lodi alla Via Carducci 2 in particolare l'Avv. chiede Controparte_1
l'assegnazione dell'arredamento del soggiorno e della camera da letto, mentre la cucina, la cameretta
e gli armadi della zona notte nonché la lavanderia rimarranno al Dott. Pt_1
In ogni caso, per le ragioni esposte in narrativa disporre un assegno divorzile a favore dell'Avv. CP_1 dell'importo di €. 3.000,00 mensili oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, fino all'effettiva
[...] liquidazione a Suo favore delle quote di Sua proprietà delle società Loresco S.r.l. e Brimsco S.r.l.
Versare l'assegno di mantenimento di pari ad € 2.000,00 mensili direttamente sul Persona_2 conto di con delega al padre Dott. Persona_2 Parte_1
Con vittoria di compensi professionali spese oltre accessori di legge.
In via istruttoria:
2 Stante le risultanze delle indagini di Polizia Tributaria denunciate avanti alla Procura della
Repubblica di Brescia funzionalmente competente, per le quali come documentato al documento 1 del presente atto, è stata depositata apposita Istanza di riapertura delle indagini preliminari ex art. 414
c.p.p, costituente fatto nuovo a sostegno dell'istanza de qua, proprio la sentenza n. 209/2023 del
Tribunale di Lodi, oggetto del presente giudizio di revisione delle condizioni di divorzio.
Si chiede sin d'ora CTU volta alla valutazione delle quote dei soci – Parte_1 Controparte_1 delle società Brimsco Srl e Loresco Srl.
Si chiede prova orale e per testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che a far data dal 2016 sino ad oggi (2023) il Dott. esercitava attività di Parte_1 disturbo sul pacifico godimento dell'immobile sito in Lodi, Via Carducci 2”;
2) “Vero che sempre il Dott. cercava di vendere l'immobile condotto dall'Avv. Parte_1 CP_1
;
[...]
3) “Vero che nel periodo di cui sopra per il tramite del Sig. chiedeva di entrare con dei Controparte_2 tecnici all'interno dell'abitazione per redigere la documentazione necessaria per la vendita (APE), con la scusa di verificare i contatori, così riferiva al servizio di Segreteria 24 il Sig. , Controparte_2 contatori che invece sono posti nel vano apposito all'ingresso dell'immobile piano terra”;
4) “Vero che il Dott. installava dei condizionatori nel giardinetto di pertinenza della casa per Pt_1 gli uffici, deturpando non solo il decoro dell'immobile della casa assegnata all'Avv. Controparte_1 accedendo alla pertinenza assegnata all'Avv. in spregio al provvedimento di Controparte_1 assegnazione, previa autorizzazione”;
5) “Vero che di sabato e di domenica, uffici chiusi, il Dott. e la di Lui compagna entravano Pt_1 nell'immobile di Via Carducci, 2 a qualsiasi ora, soprattutto al mattino presto creando forte disturbo alla quiete dell'Avv. poiché il portone d'ingresso chiudendosi crea un forte “tonfo” spaventando CP_1
l'Avv. e disturbandone il sonno per controllarla”; CP_1
6) “Vero che durante le festività Natalizie del 2022 il Dott. scriveva un'email all'Avv. Pt_1 CP_1 accusandola di molestie per aver messo un addobbo natalizio, un pupazzo di Natale acquistato da
”; CP_3
7) “Vero che a far data dal 2017 l'impianto di condizionamento è rotto”;
8) “Vero che a far data dal 2021 l'impianto di riscaldamento è rotto”;
9) “Vero che sono presenti infiltrazioni e il tetto va rifatto”;
10) “Vero che la casa coniugale è frequentata dal mese di agosto 2023 solo dall'Avv. e Controparte_1 dai figli e ”; Per_3 ER
3 11) “Vero che gli effetti personali di e si trovano a tutt'oggi presso la casa di via ER Per_3
Carducci, 2 a Lodi nella loro cameretta”;
12) “Vero che è stato affidato incarico per sanatoria e divisione immobile di Tavazzano con Villavesco
Via F.lli Cervi, 2 dalle proprietarie sorelle al Geom. . CP_1 Persona_4
Si indicano in qualità di testi sulle sopra indicate circostanze i seguenti testimoni:
1) Sig.ra , residente in Gerenzago (PV) alla Via Generale Carlo Alberto della Chiesa 17; Testimone_1
2) Sig. , residente in [...]; Controparte_2
3) Sig. residente in [...]; Controparte_4
4) Sig. , residente in [...]; Controparte_5
5) Sig. , residente in [...]; Testimone_2
6) Dr. , domiciliato presso l'Ospedale Maggiore di Lodi P.zza Ospitale 10 presidio di Controparte_6
Psichiatria Ospedale Civile di Codogno Via Marconi;
7) Dr. domiciliato presso l'Ospedale Maggiore di Lodi P.zza 10 presidio di Psichiatria CP_7 ospedale Civico di Codogno Via Marconi;
8) Dott. precedente Ispettore c/o la Polizia di Stato, ora domiciliato presso lo studio Controparte_8 legale dell'Avv. Kati Scala, Via Dante Alighieri 14, Codogno;
9) Isp. , domiciliato per la carica c/o la Questura di Lodi sita in Lodi, Piazza Castello;
Testimone_3
10) Sig. amministratore delegato della società A.D. Event Service Srl di Milano CP_9 domiciliato per la carica presso AD Event Service Srl con sede legale in Milano Via Durazzo 5;
11) Sig. domiciliato presso la Termoidraulica di Lodi Via M. Sgrè 12/14 a Lodi;
Tes_4
12) Geom. con studio in Vistarino (PV) Piazza Comunale, 31. Persona_4
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni formulate da controparte.
Con vittoria di compensi legali e spese di giudizio.”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto
4 Con ricorso depositato in data 4.10.2023 il sig. ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1 ottenere la modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza n. 209/2023, pubblicata il
16.03.2023 e passata in giudicato il 17.06.2023. In particolare, il ricorrente ha domandato la revoca dell'assegnazione alla resistente della casa coniugale, disposta con la menzionata pronuncia sul presupposto – non più attuale a partire da maggio 2023 – della convivenza del figlio minore della coppia con la madre, e ha chiesto la conseguente cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa, con vittoria di spese di lite.
A fondamento delle domande, parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali sopravvenute alla pronuncia impugnata:
- a maggio 2023 il figlio , convivente con la madre all'epoca del divorzio, ha Persona_2 lasciato la casa familiare, trasferendosi in un appartamento di proprietà del padre, sito nello stesso immobile in cui abita anche quest'ultimo in Lodi, piazzale Zaninelli n. 6 (cfr. certificato di residenza – doc. 2 parte ricorrente);
- in esecuzione della sentenza di divorzio, il ricorrente ha corrisposto al figlio € 39.140,00 a titolo di mantenimento arretrato e tuttora versa al ragazzo € 2.000,00 mensili;
- anche l'altro figlio della coppia, , vive in un appartamento autonomo;
Per_3
- la casa familiare, sita in Lodi, via Carducci n. 2, di esclusiva proprietà del ricorrente, è abitata dalla sig.ra e dal suo compagno. CP_1
Richiamate tali sopravvenienze, parte ricorrente ha concluso per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra trattandosi di provvedimento giustificato dalla coabitazione tra la CP_1 resistente e il figlio, circostanza ormai superata.
1.1. Con comparsa di risposta depositata il 12.12.2023 si è costituita la sig.ra che, Controparte_1 contestata la ricostruzione fattuale di controparte, ha domandato la conferma dell'assegnazione a sé della casa coniugale e la condanna del sig. alla sostituzione delle caldaie e dei Pt_1 condizionatori dell'appartamento, oltre alla necessaria riparazione del tetto.
In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, la parte ha chiesto la concessione di un congruo termine per poter ristrutturare un appartamento in comproprietà in cui trasferirsi e ha proposto una puntuale divisione tra i coniugi degli arredi presenti nella casa coniugale.
In via riconvenzionale, la parte ha domandato altresì di porre a carico del sig. la Pt_1 corresponsione di un assegno divorzile in proprio favore pari a € 3.000,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
A fondamento delle proprie domande ed eccezioni la resistente ha dedotto quanto segue:
5 - pur abitando nello stesso immobile in cui risiede il padre, di fatto si trova solo, atteso ER che il sig. in settimana abita nella casa della compagna e nei weekend si sposta Pt_1 nell'abitazione di quest'ultima a Selvino (BG);
- il 7.12.2023 ha minacciato di suicidarsi lanciandosi dal quinto piano ER dell'appartamento ove abitava;
- il giorno successivo i genitori e il ragazzo sono stati convocati dal dott. psicoterapeuta, CP_10 che li ha ammoniti circa le gravi condizioni di salute del figlio;
- nella notte del 9.12.2023 è stato ricoverato presso il reparto psichiatrico ER
dell'ospedale di Codogno;
- per ciò che attiene agli aspetti economici, nel settembre 2023 la resistente ha esercitato il diritto di recesso dalle società Brimsco S.r.l. e Loresco S.r.l., di cui è socia al 10%, senza ottenere utili, né la liquidazione delle quote per l'opposizione dell'ex coniuge, socio di maggioranza (cfr. comunicazione di recesso – doc. 2 parte resistente).
La parte ha chiarito di non aver impugnato la pronuncia di divorzio per le gravi circostanze denunciate alla Procura della Repubblica di Brescia (RGNR 1077/2022), nella richiesta di riapertura delle indagini preliminari per diffamazione nei confronti degli agenti di polizia tributaria che hanno redatto la relazione depositata nel giudizio di divorzio (cfr. istanza ex art. 414
c.p.p. – doc. 1 parte resistente).
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, parte resistente ha domandato:
- l'assegnazione della casa coniugale: le gravi condizioni di salute del figlio impongono che l'immobile resti assegnato alla resistente, che dovrà accompagnare il percorso terapeutico del ragazzo fino alla sperata guarigione;
- la condanna del ricorrente alle necessarie riparazioni: quale proprietario dell'immobile, il sig. deve provvedere a realizzare gli interventi di efficientamento necessari ad abitare in Pt_1 sicurezza la casa coniugale, con adeguamento degli impianti e rifacimento del tetto;
- la concessione di un termine per la liberazione dell'immobile: per potersi trasferire in un'abitazione in comproprietà con la sorella, la resistente deve presentare le pratiche edilizie, prodromiche alla sanatoria delle irregolarità e alle necessarie ristrutturazioni e, per tale ragione, domanda un termine congruo per la liberazione dell'immobile, se disposta dal
Tribunale;
- la divisione tra i coniugi degli arredi siti nella casa coniugale, con assegnazione a sé dell'arredamento del soggiorno e della camera da letto;
6 - la condanna del ricorrente a corrispondere un assegno divorzile: l'omessa liquidazione delle quote e la mancata percezione di utili societari giustificano il diritto della resistente a ricevere un assegno divorzile di € 3.000,00 mensili, somma corrispondente a quanto percepito dalla medesima nel periodo in cui era consigliera di amministrazione della Brimsco S.r.l.
1.2. Con le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. le parti hanno ribadito le rispettive argomentazioni e insistito per le rassegnate conclusioni.
1.3. All'udienza del 12.01.2024 la Giudice ha invitato le parti a valutare l'opportunità di un versamento una tantum in favore della sig.ra anche al fine di consentirle di reperire una CP_1 nuova abitazione qualora il figlio risultasse stabilmente trasferito altrove. Le parti hanno ER chiesto un congruo rinvio per procedere alla valutazione della società Loresco S.r.l. al fine di pervenire ad un eventuale accordo per la liquidazione della quota della resistente.
1.4. Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.04.2024, in cui le parti hanno dato atto del mancato raggiungimento di un accordo, con provvedimento del 13.05.2024 la Giudice non ha ammesso le richieste prove orali e ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
1.5. All'udienza del 13.09.2024 le parti sono comparse personalmente ed hanno precisato le rispettive conclusioni, come da foglio separato depositato telematicamente, e la Giudice ha rimesso la causa al Collegio.
***
2. Sulla revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente
Parte ricorrente ha domandato di revocare l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della sig.ra con la sentenza di divorzio n. 209/2023, non impugnata e passata in giudicato, in CP_1 ragione del trasferimento del figlio in autonoma abitazione a far data dal maggio 2023. ER
Parte resistente, non contestando l'intervenuto trasferimento del figlio presso altra soluzione abitativa, ha tuttavia rappresentato le difficoltà dello stesso, che hanno portato al suo ricovero nel reparto di psichiatria, e ha dedotto l'opportunità di mantenere l'assegnazione dell'immobile fino alla completa guarigione di . ER
Ai fini della delibazione della domanda, occorre richiamare i pertinenti principi normativi e giurisprudenziali.
In tema di assegnazione della casa familiare, rileva il disposto dell'art. 337 sexies c.c., norma che impone al Giudice di tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli e che determina il venir meno del diritto al godimento dell'immobile, nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di
7 abitare stabilmente nella casa familiare, conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio (cfr., sul punto, Cass. civ. Sez. I, ord. n. 25604 del 12.10.2018).
Quanto all'abitazione coniugale, la qualificazione giuridica di un immobile come casa familiare
“postula, laddove non risulti in modo inequivoco, che prima del conflitto familiare vi fosse una stabile
e continuativa utilizzazione dello stesso da parte del nucleo costituito da genitori e figli e che la destinazione suddetta sia stata impressa dalle parti non solo in astratto, ma anche in concreto, mediante la loro convivenza nell'immobile” (Cass. civ. Sez. I, sent. n. 3331 del 19.02.2016).
La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare al genitore comporta la “stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (così Cass. civ.
Sez. VI-1, ord. n. 16134 del 17.06.2019).
Così, la scelta a cui il Giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, che funge da presupposto inderogabile per tutto il tempo dell'assegnazione: “l'assegnazione della casa familiare si prefigge lo scopo di assicurare che il nucleo familiare abbia un proprio habitat, come stabile punto di riferimento
e centro di comuni interessi materiali e spirituali dei suoi componenti. La casa familiare è dunque il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l'esistenza della comunità familiare, che appunto in forza dei caratteri di stabilità e continuità che ne costituiscono l'essenza si profila concettualmente incompatibile con un godimento segnato da provvisorietà ed incertezza”
(cfr. Cass. civ. Sez. U, sent. n. 13603 del 21.07.2004, in motivazione).
Di conseguenza, l'assegnazione della casa coniugale – che è uno strumento di protezione della prole
– non ha più ragion d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione. Invero, l'art. 337 sexies c.c. tutela prioritariamente il diritto del figlio ad abitare nella casa in cui è cresciuto e dove ha stabilito il centro primario dei suoi interessi, sicché nel momento in cui la prole decida di trasferirsi, viene meno il presupposto di assegnazione
8 del bene al genitore (principio ribadito di recente da Cass. civ. Sez. I, ord. n. 16740 del 6.08.2020, a tenore della quale: “In tema di separazione la casa coniugale deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. Pertanto, quando il legame con la casa familiare dei figli, maggiorenni, anche se non economicamente autosufficienti, risulta reciso ovvero quando la casa familiare non costituisce più l'habitat domestico necessario a garantire, nella quotidianità, il riferimento affettivo utile e di sostegno ad una crescita sana si avrà la revoca dell'assegnazione.”).
2.1. Tanto premesso, facendo applicazione dei richiamati principi, nel caso di specie non è contestato lo spontaneo allontanamento del figlio dalla casa familiare a partire Persona_2 dal maggio 2023, quando il ragazzo si è trasferito ad abitare in un autonomo appartamento sito nel medesimo condominio in cui abita il padre in piazzale Zaninelli n. 6, a Lodi. In esito al ricovero in psichiatria, ha recuperato la propria condizione psicofisica e abita stabilmente con il ER padre a far data dal 19.12.2023: la circostanza, riferita dal ricorrente all'udienza del 12.01.2024
(“ è stato dimesso dall'ospedale il 19.12.2023 e da allora è a casa con me, dorme da me, ER continua comunque a vedere la madre e il fratello e gli amici, prende le medicine, segue la terapia, va dai medici, sta recuperando fisicamente”), è stata successivamente confermata anche dalla resistente il 13.09.2024 (“Parte convenuta precisa che il figlio vive con il padre e CP_1 ER non è autonomo”).
Tale sopravvenienza esclude, di fatto, che la casa coniugale possa tuttora costituire il centro degli interessi del ragazzo e che sia funzionale al mantenimento delle consuetudini di vita familiare. In mancanza di una coabitazione con la madre, non consta alcun stabile collegamento con l'abitazione coniugale.
Per tale ragione, la domanda di revoca dell'assegnazione merita accoglimento e l'abitazione sita in
Lodi, via Carducci, n. 2 deve tornare nel pieno possesso del sig. , che ne è Parte_1 proprietario esclusivo.
A diverse conclusioni non può giungersi neppure valorizzando gli ulteriori elementi addotti da parte resistente.
In particolare, non è conferente la circostanza che il ragazzo abbia pernottato presso la casa materna dal 7 all'8.12.2023, trattandosi di situazione temporanea superata dagli eventi occorsi successivamente. Né assumono rilievo le fotografie dei vestiti del figlio riposti negli armadi
9 dell'abitazione della sig.ra (cfr. doc. 9 allegato alla memoria del 30.12.2023), posto che, come CP_1 sopra osservato, la mera circostanza che il ragazzo abbia trasferito la propria residenza abituale implica il superamento dei presupposti legittimanti l'assegnazione dell'immobile.
A contrario può valorizzarsi la circostanza per cui nel certificato di residenza e stato di famiglia, allegato dalla sig.ra in sede di comparsa di costituzione, il figlio già non risultasse CP_1 ER più facente parte del suo nucleo familiare, né abitasse più con lei (cfr. certificato datato 12.12.2023
– doc. 4 parte resistente).
Alla revoca consegue la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
2.2. L'accoglimento della domanda di assegnazione dell'immobile al ricorrente comporta l'assorbimento della connessa domanda di condanna del sig. ad eseguire riparazioni e Pt_1 ristrutturazioni dell'immobile, trattandosi ora di bene nella sua esclusiva disponibilità, di cui potrà liberamente disporre.
3. Sulla concessione di un termine alla resistente per la liberazione dell'immobile
Parte resistente ha chiesto la concessione di un congruo termine per poter ristrutturare un appartamento in cui trasferirsi e ha proposto una puntuale divisione tra i coniugi degli arredi presenti nella casa coniugale.
Da ultimo, all'udienza del 13.09.2024 la sig.ra ha confermato di essere pronta a trasferirsi CP_1 nell'immobile ereditato e ristrutturato a Tavazzano con Villavesco, senza necessità di ulteriore termine, e ha dichiarato di attendere un provvedimento di divisione tra i coniugi degli arredi della casa coniugale.
La domanda di divisione risulta, però, inammissibile, tenuto conto dell'oggetto del presente procedimento, relativo alla modifica delle condizioni di divorzio, con la conseguenza che gli aspetti meramente patrimoniali dovranno essere azionati in altra sede.
4. Sulla domanda di assegno divorzile in favore della resistente
Parte resistente ha domandato in via riconvenzionale di porre a carico dell'ex coniuge l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile di € 3.000,00 mensili, rappresentando di aver esercitato il recesso dalle società Loresco S.r.l. e Brimsco S.r.l., ma di non aver ottenuto la liquidazione delle quote di sua proprietà – pari al 10% – per l'opposizione dell'ex marito, socio di maggioranza.
Parte ricorrente ha eccepito l'assenza dei presupposti normativi per il riconoscimento del beneficio.
10 Com'è noto, l'orientamento giurisprudenziale di legittimità sull'assegno divorzile è mutato nel corso degli anni e, in esito alla pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018, alla tradizionale funzione assistenziale-alimentare riconosciuta al contributo deve essere associata una funzione perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà: “All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.
Il Giudice, ai fini del riconoscimento del contributo, è chiamato ad accertare l'inadeguatezza dei mezzi o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
4.1. Nel caso in esame, come già accertato in sede di sentenza di divorzio, pur a fronte di un matrimonio di lunga durata (circa 27 anni), difettano gli ulteriori elementi evidenziati dalla citata pronuncia, tali da ritenere giustificato un esborso economico in favore dell'ex coniuge.
La sig.ra che non ha impugnato la sentenza di cessazione degli effetti civili, ha domandato CP_1
l'assegno divorzile fondando la propria richiesta sulla sola funzione perequativo-compensativa del contributo, senza accennare alla funzione assistenziale. Tuttavia, le argomentazioni concrete con cui la resistente ha domandato la corresponsione dell'assegno divorzile si basano essenzialmente sulla mancata liquidazione delle quote societarie in seguito al recesso comunicato il 12.10.2023
(cfr. doc. 2 parte resistente). Così, la parte non ha provato la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli, né la sussistenza di un divario tra le condizioni economiche proprie e del ricorrente, circostanza rimasta mera allegazione.
Al contrario, già nella comparsa di costituzione e risposta parte resistente ha dato atto di non versare in situazione di difficoltà economica (“Il giustificato motivo necessario ed invocato in tale
11 sede della richiesta di attribuzione di un assegno divorzile è rappresentato dall'esercizio di recesso respinto, l'Avv. non avrebbe bisogno di un assegno divorzile visto che possiede le quote Controparte_1 delle società Brimsco S.r.l. e Loresco S.r.l. come fatto notare in sentenza di divorzio”), così fondando la propria domanda unicamente in relazione all'omessa liquidazione delle quote societarie.
Tali allegazioni, tuttavia, non sono idonee ad integrare i presupposti di legge per il riconoscimento dell'assegno, né la parte, gravata del relativo onere (cfr., da ultimo, sentenza della Corte d'Appello di Milano del 23.12.2023, a tenore della quale “Qualora sia investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, il giudice del merito deve accertare, in virtù delle allegazioni puntuali e specifiche da parte del coniuge richiedente, onerato della relativa prova, l'impossibilità di quest'ultimo di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali–reddituali – che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare in giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale”), ha dedotto alcuna prova in ordine all'avvenuta rinuncia di incarichi professionali per ragioni di tipo familiare, attesa l'inammissibilità dei capitoli di prova dalla stessa formulati.
Tale conclusione opera tanto più nel caso di specie, ove parte resistente, in violazione dell'art. 473- bis.12 c.p.c., ha omesso di allegare la documentazione reddituale e patrimoniale completa e aggiornata, idonea a dimostrare un significativo squilibrio in danno della stessa.
Per tali ragioni, non vi sono elementi per accordare alla resistente alcun assegno divorzile.
5. Sul versamento del contributo di mantenimento direttamente al figlio Persona_2
Parte resistente ha domandato che il ricorrente versi direttamente al figlio, maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente, il contributo al suo mantenimento pari a € 2.000,00 mensili, attualmente percepiti dalla sig.ra CP_1
Parte ricorrente non si è opposta alla domanda, mostrando disponibilità in udienza rispetto ad un versamento diretto.
L'adesione del ricorrente comporta l'accoglimento della richiesta, con conseguente versamento diretto della somma al figlio . Persona_2
6. Sugli esborsi sostenuti nel corso del giudizio
12 All'udienza del 13.09.2024 parte resistente ha rappresentato di aver sostenuto esborsi per complessivi €20.000,00 per le perizie degli immobili delle società del ricorrente, in vista di una possibile composizione bonaria del giudizio. In sede di precisazione conclusioni la parte non ha puntualmente domandato al Tribunale il rimborso di tali somme, ma ha chiesto di tenerne conto in relazione alle determinazioni in punto di spese di lite.
La domanda risulta inammissibile, tenuto conto dell'oggetto del presente procedimento, relativo alla modifica delle condizioni di divorzio, con la conseguenza che gli aspetti meramente patrimoniali dovranno essere azionati in altra sede. In ogni caso, le scelte relative alla perizia sono state adottate liberamente dalla parte, che ha autonomamente valutato l'opportunità di sottoporre a perizia gli immobili, e non consentono alcuna condanna al rimborso.
7. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di parte resistente e liquidate in dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, minimi per la fase decisionale tenuto conto del modulo semplificato adottato), per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) modifica in parte la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 209/2023 resa da questo Tribunale in data 16/03/2023, e per l'effetto:
2) revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in Lodi, via Carducci n. 2 alla sig.ra CP_1
[...]
3) rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1
[...]
4) dispone che il sig. corrisponda direttamente al figlio il Parte_1 Persona_2 contributo al mantenimento statuito con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 209/2023;
5) rigetta la domanda di rimborso delle spese sostenute dalla sig.ra per le perizie CP_1
immobiliari effettuate in corso di causa;
6) condanna la sig.ra a rifondere al sig. le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 6.164,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovuti.
Si comunichi.
13 Così deciso in Lodi, nella Camera di consiglio del 5.11.2024.
La Giudice est. dott.ssa Luisa Dalla Via
14
La Presidente dott.ssa Elena Giuppi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle signore magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatrice dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2463/2023, promossa da:
(c.f. , rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Mario Amadio (c.f. ), in Milano C.F._2
(MI) alla via Uberto Visconti di Modrone n. 1;
- Ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._3 presso sé stessa, nel il proprio studio legale, con l'avv.ta Marina Scotti (c.f. ), C.F._4 in Lodi (LO) alla via Legnano n. 5;
- Resistente -
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO ex artt. 70 e 71
c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: 1. Revocare alla resistente l'assegnazione della casa familiare, sita in Lodi, via Carducci, n. 2, per mancanza di titolo essendo definitivamente cessata la convivenza con il figlio per ER trasferimento di quest'ultimo, a partire da maggio 2023, in un altro appartamento sito in Lodi, piazzale Zaninelli, n. 6.
2. Rigettare ogni altra diversa domanda proveniente da controparte poiché destituita di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto.
3. Ordinare la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
4. Condannare la resistente al pagamento delle spese del presente giudizio.”.
Conclusioni di parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, respinta ogni contraria istanza e diversa domanda, eccezione e deduzione così giudicare
In via principale:
Rigettare le domande del ricorso proposto dal Dott. in quanto infondate in fatto e in Parte_1 diritto per i motivi esposti nella narrativa dell'atto confermando l'assegnazione della casa coniugale sita in Lodi, Via Carducci 2 all'Avv. e per l'effetto ordinare al Dott. di provvedere Controparte_1 Pt_1 immediatamente alla sostituzione delle caldaie e sostituzione condizionatori.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della conferma dell'assegnazione della casa coniugale in capo all'Avv. per i gravi motivi di salute del figlio , la Controparte_1 Persona_2 resistente chiede un congruo termine per la divisione e ristrutturazione dell'immobile di proprietà delle sorelle sito in Tavazzano con Villavesco, via F.lli Cervi, 2/2 con divisione dell'arredamento CP_1 dell'appartamento sito in Lodi alla Via Carducci 2 in particolare l'Avv. chiede Controparte_1
l'assegnazione dell'arredamento del soggiorno e della camera da letto, mentre la cucina, la cameretta
e gli armadi della zona notte nonché la lavanderia rimarranno al Dott. Pt_1
In ogni caso, per le ragioni esposte in narrativa disporre un assegno divorzile a favore dell'Avv. CP_1 dell'importo di €. 3.000,00 mensili oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, fino all'effettiva
[...] liquidazione a Suo favore delle quote di Sua proprietà delle società Loresco S.r.l. e Brimsco S.r.l.
Versare l'assegno di mantenimento di pari ad € 2.000,00 mensili direttamente sul Persona_2 conto di con delega al padre Dott. Persona_2 Parte_1
Con vittoria di compensi professionali spese oltre accessori di legge.
In via istruttoria:
2 Stante le risultanze delle indagini di Polizia Tributaria denunciate avanti alla Procura della
Repubblica di Brescia funzionalmente competente, per le quali come documentato al documento 1 del presente atto, è stata depositata apposita Istanza di riapertura delle indagini preliminari ex art. 414
c.p.p, costituente fatto nuovo a sostegno dell'istanza de qua, proprio la sentenza n. 209/2023 del
Tribunale di Lodi, oggetto del presente giudizio di revisione delle condizioni di divorzio.
Si chiede sin d'ora CTU volta alla valutazione delle quote dei soci – Parte_1 Controparte_1 delle società Brimsco Srl e Loresco Srl.
Si chiede prova orale e per testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che a far data dal 2016 sino ad oggi (2023) il Dott. esercitava attività di Parte_1 disturbo sul pacifico godimento dell'immobile sito in Lodi, Via Carducci 2”;
2) “Vero che sempre il Dott. cercava di vendere l'immobile condotto dall'Avv. Parte_1 CP_1
;
[...]
3) “Vero che nel periodo di cui sopra per il tramite del Sig. chiedeva di entrare con dei Controparte_2 tecnici all'interno dell'abitazione per redigere la documentazione necessaria per la vendita (APE), con la scusa di verificare i contatori, così riferiva al servizio di Segreteria 24 il Sig. , Controparte_2 contatori che invece sono posti nel vano apposito all'ingresso dell'immobile piano terra”;
4) “Vero che il Dott. installava dei condizionatori nel giardinetto di pertinenza della casa per Pt_1 gli uffici, deturpando non solo il decoro dell'immobile della casa assegnata all'Avv. Controparte_1 accedendo alla pertinenza assegnata all'Avv. in spregio al provvedimento di Controparte_1 assegnazione, previa autorizzazione”;
5) “Vero che di sabato e di domenica, uffici chiusi, il Dott. e la di Lui compagna entravano Pt_1 nell'immobile di Via Carducci, 2 a qualsiasi ora, soprattutto al mattino presto creando forte disturbo alla quiete dell'Avv. poiché il portone d'ingresso chiudendosi crea un forte “tonfo” spaventando CP_1
l'Avv. e disturbandone il sonno per controllarla”; CP_1
6) “Vero che durante le festività Natalizie del 2022 il Dott. scriveva un'email all'Avv. Pt_1 CP_1 accusandola di molestie per aver messo un addobbo natalizio, un pupazzo di Natale acquistato da
”; CP_3
7) “Vero che a far data dal 2017 l'impianto di condizionamento è rotto”;
8) “Vero che a far data dal 2021 l'impianto di riscaldamento è rotto”;
9) “Vero che sono presenti infiltrazioni e il tetto va rifatto”;
10) “Vero che la casa coniugale è frequentata dal mese di agosto 2023 solo dall'Avv. e Controparte_1 dai figli e ”; Per_3 ER
3 11) “Vero che gli effetti personali di e si trovano a tutt'oggi presso la casa di via ER Per_3
Carducci, 2 a Lodi nella loro cameretta”;
12) “Vero che è stato affidato incarico per sanatoria e divisione immobile di Tavazzano con Villavesco
Via F.lli Cervi, 2 dalle proprietarie sorelle al Geom. . CP_1 Persona_4
Si indicano in qualità di testi sulle sopra indicate circostanze i seguenti testimoni:
1) Sig.ra , residente in Gerenzago (PV) alla Via Generale Carlo Alberto della Chiesa 17; Testimone_1
2) Sig. , residente in [...]; Controparte_2
3) Sig. residente in [...]; Controparte_4
4) Sig. , residente in [...]; Controparte_5
5) Sig. , residente in [...]; Testimone_2
6) Dr. , domiciliato presso l'Ospedale Maggiore di Lodi P.zza Ospitale 10 presidio di Controparte_6
Psichiatria Ospedale Civile di Codogno Via Marconi;
7) Dr. domiciliato presso l'Ospedale Maggiore di Lodi P.zza 10 presidio di Psichiatria CP_7 ospedale Civico di Codogno Via Marconi;
8) Dott. precedente Ispettore c/o la Polizia di Stato, ora domiciliato presso lo studio Controparte_8 legale dell'Avv. Kati Scala, Via Dante Alighieri 14, Codogno;
9) Isp. , domiciliato per la carica c/o la Questura di Lodi sita in Lodi, Piazza Castello;
Testimone_3
10) Sig. amministratore delegato della società A.D. Event Service Srl di Milano CP_9 domiciliato per la carica presso AD Event Service Srl con sede legale in Milano Via Durazzo 5;
11) Sig. domiciliato presso la Termoidraulica di Lodi Via M. Sgrè 12/14 a Lodi;
Tes_4
12) Geom. con studio in Vistarino (PV) Piazza Comunale, 31. Persona_4
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni formulate da controparte.
Con vittoria di compensi legali e spese di giudizio.”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto
4 Con ricorso depositato in data 4.10.2023 il sig. ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1 ottenere la modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza n. 209/2023, pubblicata il
16.03.2023 e passata in giudicato il 17.06.2023. In particolare, il ricorrente ha domandato la revoca dell'assegnazione alla resistente della casa coniugale, disposta con la menzionata pronuncia sul presupposto – non più attuale a partire da maggio 2023 – della convivenza del figlio minore della coppia con la madre, e ha chiesto la conseguente cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa, con vittoria di spese di lite.
A fondamento delle domande, parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali sopravvenute alla pronuncia impugnata:
- a maggio 2023 il figlio , convivente con la madre all'epoca del divorzio, ha Persona_2 lasciato la casa familiare, trasferendosi in un appartamento di proprietà del padre, sito nello stesso immobile in cui abita anche quest'ultimo in Lodi, piazzale Zaninelli n. 6 (cfr. certificato di residenza – doc. 2 parte ricorrente);
- in esecuzione della sentenza di divorzio, il ricorrente ha corrisposto al figlio € 39.140,00 a titolo di mantenimento arretrato e tuttora versa al ragazzo € 2.000,00 mensili;
- anche l'altro figlio della coppia, , vive in un appartamento autonomo;
Per_3
- la casa familiare, sita in Lodi, via Carducci n. 2, di esclusiva proprietà del ricorrente, è abitata dalla sig.ra e dal suo compagno. CP_1
Richiamate tali sopravvenienze, parte ricorrente ha concluso per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra trattandosi di provvedimento giustificato dalla coabitazione tra la CP_1 resistente e il figlio, circostanza ormai superata.
1.1. Con comparsa di risposta depositata il 12.12.2023 si è costituita la sig.ra che, Controparte_1 contestata la ricostruzione fattuale di controparte, ha domandato la conferma dell'assegnazione a sé della casa coniugale e la condanna del sig. alla sostituzione delle caldaie e dei Pt_1 condizionatori dell'appartamento, oltre alla necessaria riparazione del tetto.
In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, la parte ha chiesto la concessione di un congruo termine per poter ristrutturare un appartamento in comproprietà in cui trasferirsi e ha proposto una puntuale divisione tra i coniugi degli arredi presenti nella casa coniugale.
In via riconvenzionale, la parte ha domandato altresì di porre a carico del sig. la Pt_1 corresponsione di un assegno divorzile in proprio favore pari a € 3.000,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
A fondamento delle proprie domande ed eccezioni la resistente ha dedotto quanto segue:
5 - pur abitando nello stesso immobile in cui risiede il padre, di fatto si trova solo, atteso ER che il sig. in settimana abita nella casa della compagna e nei weekend si sposta Pt_1 nell'abitazione di quest'ultima a Selvino (BG);
- il 7.12.2023 ha minacciato di suicidarsi lanciandosi dal quinto piano ER dell'appartamento ove abitava;
- il giorno successivo i genitori e il ragazzo sono stati convocati dal dott. psicoterapeuta, CP_10 che li ha ammoniti circa le gravi condizioni di salute del figlio;
- nella notte del 9.12.2023 è stato ricoverato presso il reparto psichiatrico ER
dell'ospedale di Codogno;
- per ciò che attiene agli aspetti economici, nel settembre 2023 la resistente ha esercitato il diritto di recesso dalle società Brimsco S.r.l. e Loresco S.r.l., di cui è socia al 10%, senza ottenere utili, né la liquidazione delle quote per l'opposizione dell'ex coniuge, socio di maggioranza (cfr. comunicazione di recesso – doc. 2 parte resistente).
La parte ha chiarito di non aver impugnato la pronuncia di divorzio per le gravi circostanze denunciate alla Procura della Repubblica di Brescia (RGNR 1077/2022), nella richiesta di riapertura delle indagini preliminari per diffamazione nei confronti degli agenti di polizia tributaria che hanno redatto la relazione depositata nel giudizio di divorzio (cfr. istanza ex art. 414
c.p.p. – doc. 1 parte resistente).
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, parte resistente ha domandato:
- l'assegnazione della casa coniugale: le gravi condizioni di salute del figlio impongono che l'immobile resti assegnato alla resistente, che dovrà accompagnare il percorso terapeutico del ragazzo fino alla sperata guarigione;
- la condanna del ricorrente alle necessarie riparazioni: quale proprietario dell'immobile, il sig. deve provvedere a realizzare gli interventi di efficientamento necessari ad abitare in Pt_1 sicurezza la casa coniugale, con adeguamento degli impianti e rifacimento del tetto;
- la concessione di un termine per la liberazione dell'immobile: per potersi trasferire in un'abitazione in comproprietà con la sorella, la resistente deve presentare le pratiche edilizie, prodromiche alla sanatoria delle irregolarità e alle necessarie ristrutturazioni e, per tale ragione, domanda un termine congruo per la liberazione dell'immobile, se disposta dal
Tribunale;
- la divisione tra i coniugi degli arredi siti nella casa coniugale, con assegnazione a sé dell'arredamento del soggiorno e della camera da letto;
6 - la condanna del ricorrente a corrispondere un assegno divorzile: l'omessa liquidazione delle quote e la mancata percezione di utili societari giustificano il diritto della resistente a ricevere un assegno divorzile di € 3.000,00 mensili, somma corrispondente a quanto percepito dalla medesima nel periodo in cui era consigliera di amministrazione della Brimsco S.r.l.
1.2. Con le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. le parti hanno ribadito le rispettive argomentazioni e insistito per le rassegnate conclusioni.
1.3. All'udienza del 12.01.2024 la Giudice ha invitato le parti a valutare l'opportunità di un versamento una tantum in favore della sig.ra anche al fine di consentirle di reperire una CP_1 nuova abitazione qualora il figlio risultasse stabilmente trasferito altrove. Le parti hanno ER chiesto un congruo rinvio per procedere alla valutazione della società Loresco S.r.l. al fine di pervenire ad un eventuale accordo per la liquidazione della quota della resistente.
1.4. Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.04.2024, in cui le parti hanno dato atto del mancato raggiungimento di un accordo, con provvedimento del 13.05.2024 la Giudice non ha ammesso le richieste prove orali e ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
1.5. All'udienza del 13.09.2024 le parti sono comparse personalmente ed hanno precisato le rispettive conclusioni, come da foglio separato depositato telematicamente, e la Giudice ha rimesso la causa al Collegio.
***
2. Sulla revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente
Parte ricorrente ha domandato di revocare l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della sig.ra con la sentenza di divorzio n. 209/2023, non impugnata e passata in giudicato, in CP_1 ragione del trasferimento del figlio in autonoma abitazione a far data dal maggio 2023. ER
Parte resistente, non contestando l'intervenuto trasferimento del figlio presso altra soluzione abitativa, ha tuttavia rappresentato le difficoltà dello stesso, che hanno portato al suo ricovero nel reparto di psichiatria, e ha dedotto l'opportunità di mantenere l'assegnazione dell'immobile fino alla completa guarigione di . ER
Ai fini della delibazione della domanda, occorre richiamare i pertinenti principi normativi e giurisprudenziali.
In tema di assegnazione della casa familiare, rileva il disposto dell'art. 337 sexies c.c., norma che impone al Giudice di tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli e che determina il venir meno del diritto al godimento dell'immobile, nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di
7 abitare stabilmente nella casa familiare, conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio (cfr., sul punto, Cass. civ. Sez. I, ord. n. 25604 del 12.10.2018).
Quanto all'abitazione coniugale, la qualificazione giuridica di un immobile come casa familiare
“postula, laddove non risulti in modo inequivoco, che prima del conflitto familiare vi fosse una stabile
e continuativa utilizzazione dello stesso da parte del nucleo costituito da genitori e figli e che la destinazione suddetta sia stata impressa dalle parti non solo in astratto, ma anche in concreto, mediante la loro convivenza nell'immobile” (Cass. civ. Sez. I, sent. n. 3331 del 19.02.2016).
La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare al genitore comporta la “stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (così Cass. civ.
Sez. VI-1, ord. n. 16134 del 17.06.2019).
Così, la scelta a cui il Giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, che funge da presupposto inderogabile per tutto il tempo dell'assegnazione: “l'assegnazione della casa familiare si prefigge lo scopo di assicurare che il nucleo familiare abbia un proprio habitat, come stabile punto di riferimento
e centro di comuni interessi materiali e spirituali dei suoi componenti. La casa familiare è dunque il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l'esistenza della comunità familiare, che appunto in forza dei caratteri di stabilità e continuità che ne costituiscono l'essenza si profila concettualmente incompatibile con un godimento segnato da provvisorietà ed incertezza”
(cfr. Cass. civ. Sez. U, sent. n. 13603 del 21.07.2004, in motivazione).
Di conseguenza, l'assegnazione della casa coniugale – che è uno strumento di protezione della prole
– non ha più ragion d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione. Invero, l'art. 337 sexies c.c. tutela prioritariamente il diritto del figlio ad abitare nella casa in cui è cresciuto e dove ha stabilito il centro primario dei suoi interessi, sicché nel momento in cui la prole decida di trasferirsi, viene meno il presupposto di assegnazione
8 del bene al genitore (principio ribadito di recente da Cass. civ. Sez. I, ord. n. 16740 del 6.08.2020, a tenore della quale: “In tema di separazione la casa coniugale deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. Pertanto, quando il legame con la casa familiare dei figli, maggiorenni, anche se non economicamente autosufficienti, risulta reciso ovvero quando la casa familiare non costituisce più l'habitat domestico necessario a garantire, nella quotidianità, il riferimento affettivo utile e di sostegno ad una crescita sana si avrà la revoca dell'assegnazione.”).
2.1. Tanto premesso, facendo applicazione dei richiamati principi, nel caso di specie non è contestato lo spontaneo allontanamento del figlio dalla casa familiare a partire Persona_2 dal maggio 2023, quando il ragazzo si è trasferito ad abitare in un autonomo appartamento sito nel medesimo condominio in cui abita il padre in piazzale Zaninelli n. 6, a Lodi. In esito al ricovero in psichiatria, ha recuperato la propria condizione psicofisica e abita stabilmente con il ER padre a far data dal 19.12.2023: la circostanza, riferita dal ricorrente all'udienza del 12.01.2024
(“ è stato dimesso dall'ospedale il 19.12.2023 e da allora è a casa con me, dorme da me, ER continua comunque a vedere la madre e il fratello e gli amici, prende le medicine, segue la terapia, va dai medici, sta recuperando fisicamente”), è stata successivamente confermata anche dalla resistente il 13.09.2024 (“Parte convenuta precisa che il figlio vive con il padre e CP_1 ER non è autonomo”).
Tale sopravvenienza esclude, di fatto, che la casa coniugale possa tuttora costituire il centro degli interessi del ragazzo e che sia funzionale al mantenimento delle consuetudini di vita familiare. In mancanza di una coabitazione con la madre, non consta alcun stabile collegamento con l'abitazione coniugale.
Per tale ragione, la domanda di revoca dell'assegnazione merita accoglimento e l'abitazione sita in
Lodi, via Carducci, n. 2 deve tornare nel pieno possesso del sig. , che ne è Parte_1 proprietario esclusivo.
A diverse conclusioni non può giungersi neppure valorizzando gli ulteriori elementi addotti da parte resistente.
In particolare, non è conferente la circostanza che il ragazzo abbia pernottato presso la casa materna dal 7 all'8.12.2023, trattandosi di situazione temporanea superata dagli eventi occorsi successivamente. Né assumono rilievo le fotografie dei vestiti del figlio riposti negli armadi
9 dell'abitazione della sig.ra (cfr. doc. 9 allegato alla memoria del 30.12.2023), posto che, come CP_1 sopra osservato, la mera circostanza che il ragazzo abbia trasferito la propria residenza abituale implica il superamento dei presupposti legittimanti l'assegnazione dell'immobile.
A contrario può valorizzarsi la circostanza per cui nel certificato di residenza e stato di famiglia, allegato dalla sig.ra in sede di comparsa di costituzione, il figlio già non risultasse CP_1 ER più facente parte del suo nucleo familiare, né abitasse più con lei (cfr. certificato datato 12.12.2023
– doc. 4 parte resistente).
Alla revoca consegue la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
2.2. L'accoglimento della domanda di assegnazione dell'immobile al ricorrente comporta l'assorbimento della connessa domanda di condanna del sig. ad eseguire riparazioni e Pt_1 ristrutturazioni dell'immobile, trattandosi ora di bene nella sua esclusiva disponibilità, di cui potrà liberamente disporre.
3. Sulla concessione di un termine alla resistente per la liberazione dell'immobile
Parte resistente ha chiesto la concessione di un congruo termine per poter ristrutturare un appartamento in cui trasferirsi e ha proposto una puntuale divisione tra i coniugi degli arredi presenti nella casa coniugale.
Da ultimo, all'udienza del 13.09.2024 la sig.ra ha confermato di essere pronta a trasferirsi CP_1 nell'immobile ereditato e ristrutturato a Tavazzano con Villavesco, senza necessità di ulteriore termine, e ha dichiarato di attendere un provvedimento di divisione tra i coniugi degli arredi della casa coniugale.
La domanda di divisione risulta, però, inammissibile, tenuto conto dell'oggetto del presente procedimento, relativo alla modifica delle condizioni di divorzio, con la conseguenza che gli aspetti meramente patrimoniali dovranno essere azionati in altra sede.
4. Sulla domanda di assegno divorzile in favore della resistente
Parte resistente ha domandato in via riconvenzionale di porre a carico dell'ex coniuge l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile di € 3.000,00 mensili, rappresentando di aver esercitato il recesso dalle società Loresco S.r.l. e Brimsco S.r.l., ma di non aver ottenuto la liquidazione delle quote di sua proprietà – pari al 10% – per l'opposizione dell'ex marito, socio di maggioranza.
Parte ricorrente ha eccepito l'assenza dei presupposti normativi per il riconoscimento del beneficio.
10 Com'è noto, l'orientamento giurisprudenziale di legittimità sull'assegno divorzile è mutato nel corso degli anni e, in esito alla pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018, alla tradizionale funzione assistenziale-alimentare riconosciuta al contributo deve essere associata una funzione perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà: “All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.
Il Giudice, ai fini del riconoscimento del contributo, è chiamato ad accertare l'inadeguatezza dei mezzi o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
4.1. Nel caso in esame, come già accertato in sede di sentenza di divorzio, pur a fronte di un matrimonio di lunga durata (circa 27 anni), difettano gli ulteriori elementi evidenziati dalla citata pronuncia, tali da ritenere giustificato un esborso economico in favore dell'ex coniuge.
La sig.ra che non ha impugnato la sentenza di cessazione degli effetti civili, ha domandato CP_1
l'assegno divorzile fondando la propria richiesta sulla sola funzione perequativo-compensativa del contributo, senza accennare alla funzione assistenziale. Tuttavia, le argomentazioni concrete con cui la resistente ha domandato la corresponsione dell'assegno divorzile si basano essenzialmente sulla mancata liquidazione delle quote societarie in seguito al recesso comunicato il 12.10.2023
(cfr. doc. 2 parte resistente). Così, la parte non ha provato la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli, né la sussistenza di un divario tra le condizioni economiche proprie e del ricorrente, circostanza rimasta mera allegazione.
Al contrario, già nella comparsa di costituzione e risposta parte resistente ha dato atto di non versare in situazione di difficoltà economica (“Il giustificato motivo necessario ed invocato in tale
11 sede della richiesta di attribuzione di un assegno divorzile è rappresentato dall'esercizio di recesso respinto, l'Avv. non avrebbe bisogno di un assegno divorzile visto che possiede le quote Controparte_1 delle società Brimsco S.r.l. e Loresco S.r.l. come fatto notare in sentenza di divorzio”), così fondando la propria domanda unicamente in relazione all'omessa liquidazione delle quote societarie.
Tali allegazioni, tuttavia, non sono idonee ad integrare i presupposti di legge per il riconoscimento dell'assegno, né la parte, gravata del relativo onere (cfr., da ultimo, sentenza della Corte d'Appello di Milano del 23.12.2023, a tenore della quale “Qualora sia investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, il giudice del merito deve accertare, in virtù delle allegazioni puntuali e specifiche da parte del coniuge richiedente, onerato della relativa prova, l'impossibilità di quest'ultimo di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali–reddituali – che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare in giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale”), ha dedotto alcuna prova in ordine all'avvenuta rinuncia di incarichi professionali per ragioni di tipo familiare, attesa l'inammissibilità dei capitoli di prova dalla stessa formulati.
Tale conclusione opera tanto più nel caso di specie, ove parte resistente, in violazione dell'art. 473- bis.12 c.p.c., ha omesso di allegare la documentazione reddituale e patrimoniale completa e aggiornata, idonea a dimostrare un significativo squilibrio in danno della stessa.
Per tali ragioni, non vi sono elementi per accordare alla resistente alcun assegno divorzile.
5. Sul versamento del contributo di mantenimento direttamente al figlio Persona_2
Parte resistente ha domandato che il ricorrente versi direttamente al figlio, maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente, il contributo al suo mantenimento pari a € 2.000,00 mensili, attualmente percepiti dalla sig.ra CP_1
Parte ricorrente non si è opposta alla domanda, mostrando disponibilità in udienza rispetto ad un versamento diretto.
L'adesione del ricorrente comporta l'accoglimento della richiesta, con conseguente versamento diretto della somma al figlio . Persona_2
6. Sugli esborsi sostenuti nel corso del giudizio
12 All'udienza del 13.09.2024 parte resistente ha rappresentato di aver sostenuto esborsi per complessivi €20.000,00 per le perizie degli immobili delle società del ricorrente, in vista di una possibile composizione bonaria del giudizio. In sede di precisazione conclusioni la parte non ha puntualmente domandato al Tribunale il rimborso di tali somme, ma ha chiesto di tenerne conto in relazione alle determinazioni in punto di spese di lite.
La domanda risulta inammissibile, tenuto conto dell'oggetto del presente procedimento, relativo alla modifica delle condizioni di divorzio, con la conseguenza che gli aspetti meramente patrimoniali dovranno essere azionati in altra sede. In ogni caso, le scelte relative alla perizia sono state adottate liberamente dalla parte, che ha autonomamente valutato l'opportunità di sottoporre a perizia gli immobili, e non consentono alcuna condanna al rimborso.
7. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di parte resistente e liquidate in dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, minimi per la fase decisionale tenuto conto del modulo semplificato adottato), per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) modifica in parte la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 209/2023 resa da questo Tribunale in data 16/03/2023, e per l'effetto:
2) revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in Lodi, via Carducci n. 2 alla sig.ra CP_1
[...]
3) rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1
[...]
4) dispone che il sig. corrisponda direttamente al figlio il Parte_1 Persona_2 contributo al mantenimento statuito con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 209/2023;
5) rigetta la domanda di rimborso delle spese sostenute dalla sig.ra per le perizie CP_1
immobiliari effettuate in corso di causa;
6) condanna la sig.ra a rifondere al sig. le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 6.164,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovuti.
Si comunichi.
13 Così deciso in Lodi, nella Camera di consiglio del 5.11.2024.
La Giudice est. dott.ssa Luisa Dalla Via
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La Presidente dott.ssa Elena Giuppi