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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/11/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 911/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 911/2025 R.G. L.,
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bovalino Parte_1 C.F._1 alla via Giustino Fortunato n. 1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Agresta che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e rappresentante pro tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla Via D. Romeo n. 15, presso i sottoscritti procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il Persona_1
22 marzo 2024, Repertorio 37875 – Raccolta 7313 agli avvocati Angela Maria Laganà e Dario
Adornato resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.03.2025, deduceva: - di aver depositato ricorso Parte_1 per accertamento tecnico preventivo davanti a questo Tribunale, iscritto al N.R.G. 1972/2024, al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità; - che in tale ricorso assumeva di aver proposto in data 09.06.2019 domanda amministrativa, in quanto affetto da: - Aneurisma dell'arteria renale sinistra con embolizzazione dell'arteria renale sinistra;
- Calcolosi renale destra con litotrissia endoscopica;
-
Idronefrosi e applicazione di stent uretarale destro;
- Apnee notturne;
- Bronchite cronica;
-
Ipercolesterolemia; - Diverticolosi del colon in pz con stato ansioso depressivo di tipo reattivo;
- che CP_ l' provvedeva all'espletamento della visita in data 02.04.2024 e lo riconosceva: “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L. 118/71 art. 9 D.
L.509/88 – Percentuale 36%”; - che avverso il verbale proponeva ricorso per ATP ex art 445 bis cpc., con il quale evidenziava che oltre alle patologie sopra indicate, risultava affetto da narcolessia, patologia già riconosciuta dalla Commissione Medica invalidi civili, con verbale del 11.11.2014, nella misura del 55% e, confermata dal verbale della Commissione per l'accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato;
- che tale patologia risultava, altresì, da certificato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” U.O.C. di Neurofisiopatologia e Disordini del
Movimento del 18.03.2024; - che il CTU, dott. accertava: “… che il signor Persona_2 [...]
di anni 51 è affetto da uno stato invalidante quantificabile nella misura massima del Parte_1 sessanta per cento (60 %). Detta percentuale d'invalidità è stata così ottenuta: - AR 20 %, cod. anal. 2001 (v.n. 20 %); -S EP 21 %, cod. anal.
6408 (v.n. 21 %); -CALCOLOSI IN TRATTAMENTO 25% cod. 6463 (v.n. 21/30 %); - CP_2
TRATTATO CON EMBOLIZZAZIONE 15 %, Controparte_3 cod. anal. 6445 (v.n. 11/20 %).”; - che in data 10 febbraio 2025 proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del CTU evidenziando in particolar modo la mancata valutazione del certificato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” U.O.C. di Neurofisiopatologia e
Disordini del Movimento del 18.03.2024.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « Accertare e dichiarare, previa nomina di un nuovo consulente tecnico di ufficio, che il ricorrente è soggetto invalido civile, nella misura del 74% o superiore, con conseguente sussistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità ex lege 118/71, in tutto con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
In via subordinata accertare e dichiarare, previa nomina di un nuovo consulente tecnico di ufficio, che il ricorrente è soggetto invalido civile, nella misura del
74% o superiore, con conseguente sussistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità ex lege 118/71, in tutto con decorrenza dalla data accertata dal Ctu nominato;
Conseguentemente condannare l' in persona del suo legale rappresentante CP_1 protempore, al pagamento delle suddette prestazioni con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella accertata nell'espletanda CTU e/o meglio vista dall'Ecc.mo Giudice adito
Il tutto con condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_1 delle spese e competenze sia della fase cautelare sia della presente fase, oltre IVA e CAP e spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, nonché la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi del D.L. 384/92, convertito con L. 438/92 e del D.L. 269/03 convertito con L.
326/03.
Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con provvedimento del 19.07.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
*** Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni preliminari sollevate dall' resistente, le CP_1 quali non possono trovare accoglimento in quanto del tutto genericamente formulate.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare occorre precisare che oggetto del presente giudizio è l'accertamento in ordine sussistenza o meno del requisito sanitario con riferimento all'assegno mensile di assistenza (art. 13 l.
118/71).
In base a quanto previsto dall'art. 13 della legge 118/1971, non è sufficiente che il soggetto risulti affetto da un certo numero di patologie, anche gravi ma è necessario che l'incidenza delle stesse sia tale da determinare una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene una concreta censura all'operato del
CTU, deducendo il ricorrente il disaccordo rispetto al contenuto della relazione peritale, non avendo il consulente adeguatamente considerato le patologie documentate.
A fronte delle censure mosse, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase di ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato il ricorrente.
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto, non ha ritenuto che il periziato versi nelle condizioni previste per il beneficio richiesto (art 13. della L. 118/71).
All'esito dell'attività peritale, il ricorrente è risultato affetto da: -AR. La narcolessia è caratterizzata da un'eccessiva sonnolenza diurna cronica, spesso con improvvisa perdita del tono muscolare (cataplessia). Altri sintomi comprendono paralisi al risveglio e allucinazioni. La diagnosi si fa tramite la polisonnografia e il test di latenza multipla del sonno. La causa della narcolessia è sconosciuta. La narcolessia è ugualmente frequente in entrambi i sessi. Ci sono 2 tipi di narcolessia: il tipo 1: la narcolessia è dovuta a deficit di ipocretina (neurotrasmettitore) ed è accompagnata da cataplessia (improvvisa perdita del tono muscolare fino alla paralisi provocata da improvvise reazioni emotive), paralisi del sonno e allucinazioni ipnagogiche. Il tipo 2: narcolessia con livelli normali di ipocretina e senza cataplessia;
principalmente sonnolenza diurna eccessiva. I principali sintomi della narcolessia sono: sonnolenza diurna eccessiva;
cataplessia; allucinazioni ipnagogiche e ipnopompiche;
paralisi al risveglio;
sonno notturno disturbato (a causa dell'aumentato risveglio). I sintomi iniziano di solito negli adolescenti o nei giovani adulti senza precedenti patologie, sebbene l'esordio possa essere scatenato da una malattia, dallo stress o da un periodo di deprivazione di sonno. La cataplessia è un'improvvisa e reversibile diminuzione o perdita del tono muscolare. L'intensità del fenomeno e l'interessamento dei gruppi muscolari sono molto variabili: l'attacco può consistere in una semplice sensazione di cedimento delle ginocchia o una lieve caduta del capo o un fugace impaccio della parola legato all'interessamento dei muscoli laringei. Questi attacchi minori sono i più frequenti, mentre più rari sono gli episodi di atonia completa con drammatica caduta a terra e coscienza integra. Gli attacchi cataplettici possono durare da pochi secondi a 30 minuti e sono spesso provocati da stimoli emotivi, come il riso, l'ira, la sorpresa;
a volte è sufficiente solo il ricordo di una situazione piacevole per scatenare l'attacco. Una volta instauratasi, la narcolessia persiste per tutta la vita;
anche se la durata di vita è inalterata. -
STEATOSI EP. La steatosi o “fegato grasso” è una condizione che colpisce le cellule del fegato, nelle quali c'è un accumulo anomalo di trigliceridi. Quando il peso dei grassi accumulati nel fegato supera del 5% il peso del fegato si parla di steatosi epatica. Il termine steatosi indica proprio
l'eccesso di grassi in un tessuto. Si tratta di una condizione che compare generalmente tra i 40 e 60 anni di età, ma aumenta l'incidenza anche tra bambini e giovani. Nella maggior parte dei casi non si hanno sintomi e quindi è difficile scoprire di avere la condizione. Per questo molti pazienti non scoprono la condizione fino a quando non si sottopongono, talvolta per altri motivi, a ecografia dell'addome. Nel 10% dei casi la steatosi epatica degenera in steatoepatite, caratterizzata da infiammazione e rischio di cirrosi. Il fegato grasso è una condizione generalmente priva di sintomi, eppure molto frequente. Si calcola che un italiano su tre soffra di steatosi epatica, ma spesso non ne ha consapevolezza fin quando non si sottopone a ecografia addominale. -CALCOLOSI RENALE. I calcoli renali, identificati dal termine medico "nefrolitiasi" o "litiasi renale", sono delle piccole aggregazioni di Sali minerali che si formano lungo il decorso delle vie urinarie. Questi "sassolini" derivano dalla precipitazione e dall'aggregazione di alcune sostanze normalmente presenti nelle urine. Una volta formati, con il passare del tempo, i calcoli tendono a passare dal rene alle vie urinarie inferiori, quindi all'uretere, da qui alla vescica e, infine, nell'uretra per essere espulsi all'esterno durante la minzione. Specie se di piccole dimensioni, i calcoli renali possono essere asintomatici e sono eliminati spontaneamente senza arrecare alcun disturbo al paziente. In molti casi, però, i calcoli renali finiscono col provocare un dolore acuto e violento nella regione lombare.
Tale dolore è proprio caratteristico della calcolosi renale e per le sue peculiarità ed i sintomi cui si associa rientra nel quadro più generale della cosiddetta "colica renale”.
Il tecnico incaricato ha quindi così concluso: “… In considerazione di quanto sopra esposto, mediante
l'ausilio dell'esame obiettivo effettuato in sede di visita medica e dalla disamina della documentazione sanitaria allegata, ritengo di poter affermare secondo scienza e coscienza che il signor di anni 51 è affetto da uno stato invalidante quantificabile nella misura Parte_1 massima del sessanta per cento (60 %). Detta percentuale d'invalidità è stata così ottenuta: -
AR 20 %, cod. anal. 2001 (v.n. 20 %); -S EP 21 %, cod. anal.
6408 (v.n. 21 %); -CALCOLOSI IN TRATTAMENTO 25% cod. 6463 (v.n. 21/30 %); - CP_2
TRATTATO CON EMBOLIZZAZIONE 15 %, Controparte_3 cod. anal. 6445 (v.n. 11/20 %). A queste conclusioni, lo scrivente C.T.U. è arrivato avvalendosi sia dall'esame obiettivo effettuato in sede di visita medico-legale e sia dalla disamina della documentazione sanitaria allegata al fascicolo. A tale riguardo, si precisa che per esame obiettivo
s'intende il rilievo di tutto ciò che è possibile valutare sia attraverso le manovre semeiologiche previste e sia da una corretta analisi clinico-medica; inoltre si fa presente che le patologie riportate sono quelle riscontrate dalla visita peritale nonché dalla disamina della documentazione sanitaria.
Pertanto si conclude affermando che il signor è persona affetta da uno stato Parte_1 invalidante quantificabile nella misura massima del sessanta per cento (60 %) e con decorrenza dello stato invalidante a far data dal mese di aprile anno 2024, epoca in cui la Commissione Medica dell' sottoponeva a visita medica il periziando, riconoscendolo affetto da uno stato invalidante CP_1 quantificato nella misura massima del 36 %.”
Emerge dagli atti che il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie correttamente valutate, precisando come le stesse non consentano di raggiungere la percentuale invalidante prevista dalla legge per la concessione dei benefici richiesti.
Occorre peraltro evidenziare che il consulente ha puntualmente preso posizione a fronte delle osservazioni mosse alle conclusioni peritali dalla parte ricorrente precisando che: “In merito alle
“osservazioni” trasmesse in data 02/01/25 mediante posta elettronica dall'Avv. Giuseppe Agresta, in osservanza all'ex art. 195 comma 3° c.p.c. lo scrivente C.T.U. fa presente quanto segue. Le patologie da cui è affetto il periziando, per come risulta dall'anamnesi e dalla documentazione sanitaria allegata agli atti sono: una narcolessia, una steatosi epatica, una calcolosi renale e un pregresso intervento per un aneurisma dell'arteria renale sinistra trattato con la tecnica dell'embolizzazione. Tralasciando le patologie (steatosi epatica, calcolosi renale e pregresso intervento per aneurisma dell'arteria renale) non impugnate dalla parte ricorrente, in risposta alla contestata valutazione della patologia “narcocataplessia” lo scrivente CTU fa presente che non si può rapportare a quanto valutato circa dieci anni addietro dalla Commissione Invalidi dell' CP_1
La Commissione Medica nella seduta del 02/04/24, per come ben si può evincere dalla disamina del verbale rilasciato, non riconosce più nella diagnosi, la persistenza di tale patologia, evidenziando peraltro, che il periziando nel corso del lungo periodo di tempo intercorso tra le prime visite medico- legali e l'ultima, non si è sottoposto ad accertamenti tecnico-specialistici e pertanto non ha esibito documentazione medica attestante la persistenza della suddetta patologia. Inoltre dall'anamnesi raccolta dallo scrivente nell'ambito della visita peritale, il periziando ha riferito di non aver più avuto episodi di cataplessia e di avere solo alcuni sporadici episodi di narcolessia prevalentemente postprandiali. Rifacendosi a tali dati, il sottoscritto CTU ha valutato la patologia “narcocataplessia” nella misura del 20 %, facendo un “riferimento analogico” al codice 2001, su base analogico- funzionale e non, per come riportato nelle osservazioni, “probabile errore di valutazione”. Pertanto si conclude che al momento il signor è affetto da uno stato invalidante Parte_1 quantificabile nella misura massima del sessanta per cento (60 %) e con decorrenza dello stesso a far data dal mese di aprile anno 2024”.
Sul punto merita peraltro evidenziare che il certificato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “G.
Martino” U.O.C. di Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento del 18.03.2024 è stato puntualmente indicato e richiamato dal tecnico incaricato nella relazione peritale depositata e dall'esame di quanto riportato nello stesso, si evince che sia la terapia seguita offre un buon compenso al ricorrente sia per narco che cataplessia (v. certificato allegato in atti).
D'altra parte, le censure mosse dal ricorrente all'elaborato peritale, non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Parte ricorrente sotto questo profilo ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, si ritiene che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente e che le osservazioni della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU. Invero, le deduzioni di cui al ricorso non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del
CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano a carico dell' le spese di C.T.U. come liquidate con separato decreto in favore del CP_1 dott. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ) disattesa ogni contraria Parte_1 C.F._1 istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che il ricorrente è persona invalida nella misura del 60% dal mese di aprile 2024;
- Nulla dispone sulle spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t., le spese di CP_1
C.T.U., liquidate come da separato decreto in favore del dott. Persona_2
Locri, 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 911/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 911/2025 R.G. L.,
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bovalino Parte_1 C.F._1 alla via Giustino Fortunato n. 1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Agresta che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e rappresentante pro tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla Via D. Romeo n. 15, presso i sottoscritti procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il Persona_1
22 marzo 2024, Repertorio 37875 – Raccolta 7313 agli avvocati Angela Maria Laganà e Dario
Adornato resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.03.2025, deduceva: - di aver depositato ricorso Parte_1 per accertamento tecnico preventivo davanti a questo Tribunale, iscritto al N.R.G. 1972/2024, al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità; - che in tale ricorso assumeva di aver proposto in data 09.06.2019 domanda amministrativa, in quanto affetto da: - Aneurisma dell'arteria renale sinistra con embolizzazione dell'arteria renale sinistra;
- Calcolosi renale destra con litotrissia endoscopica;
-
Idronefrosi e applicazione di stent uretarale destro;
- Apnee notturne;
- Bronchite cronica;
-
Ipercolesterolemia; - Diverticolosi del colon in pz con stato ansioso depressivo di tipo reattivo;
- che CP_ l' provvedeva all'espletamento della visita in data 02.04.2024 e lo riconosceva: “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L. 118/71 art. 9 D.
L.509/88 – Percentuale 36%”; - che avverso il verbale proponeva ricorso per ATP ex art 445 bis cpc., con il quale evidenziava che oltre alle patologie sopra indicate, risultava affetto da narcolessia, patologia già riconosciuta dalla Commissione Medica invalidi civili, con verbale del 11.11.2014, nella misura del 55% e, confermata dal verbale della Commissione per l'accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato;
- che tale patologia risultava, altresì, da certificato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” U.O.C. di Neurofisiopatologia e Disordini del
Movimento del 18.03.2024; - che il CTU, dott. accertava: “… che il signor Persona_2 [...]
di anni 51 è affetto da uno stato invalidante quantificabile nella misura massima del Parte_1 sessanta per cento (60 %). Detta percentuale d'invalidità è stata così ottenuta: - AR 20 %, cod. anal. 2001 (v.n. 20 %); -S EP 21 %, cod. anal.
6408 (v.n. 21 %); -CALCOLOSI IN TRATTAMENTO 25% cod. 6463 (v.n. 21/30 %); - CP_2
TRATTATO CON EMBOLIZZAZIONE 15 %, Controparte_3 cod. anal. 6445 (v.n. 11/20 %).”; - che in data 10 febbraio 2025 proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del CTU evidenziando in particolar modo la mancata valutazione del certificato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” U.O.C. di Neurofisiopatologia e
Disordini del Movimento del 18.03.2024.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « Accertare e dichiarare, previa nomina di un nuovo consulente tecnico di ufficio, che il ricorrente è soggetto invalido civile, nella misura del 74% o superiore, con conseguente sussistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità ex lege 118/71, in tutto con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
In via subordinata accertare e dichiarare, previa nomina di un nuovo consulente tecnico di ufficio, che il ricorrente è soggetto invalido civile, nella misura del
74% o superiore, con conseguente sussistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità ex lege 118/71, in tutto con decorrenza dalla data accertata dal Ctu nominato;
Conseguentemente condannare l' in persona del suo legale rappresentante CP_1 protempore, al pagamento delle suddette prestazioni con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella accertata nell'espletanda CTU e/o meglio vista dall'Ecc.mo Giudice adito
Il tutto con condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_1 delle spese e competenze sia della fase cautelare sia della presente fase, oltre IVA e CAP e spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, nonché la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi del D.L. 384/92, convertito con L. 438/92 e del D.L. 269/03 convertito con L.
326/03.
Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con provvedimento del 19.07.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
*** Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni preliminari sollevate dall' resistente, le CP_1 quali non possono trovare accoglimento in quanto del tutto genericamente formulate.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare occorre precisare che oggetto del presente giudizio è l'accertamento in ordine sussistenza o meno del requisito sanitario con riferimento all'assegno mensile di assistenza (art. 13 l.
118/71).
In base a quanto previsto dall'art. 13 della legge 118/1971, non è sufficiente che il soggetto risulti affetto da un certo numero di patologie, anche gravi ma è necessario che l'incidenza delle stesse sia tale da determinare una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene una concreta censura all'operato del
CTU, deducendo il ricorrente il disaccordo rispetto al contenuto della relazione peritale, non avendo il consulente adeguatamente considerato le patologie documentate.
A fronte delle censure mosse, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase di ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato il ricorrente.
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto, non ha ritenuto che il periziato versi nelle condizioni previste per il beneficio richiesto (art 13. della L. 118/71).
All'esito dell'attività peritale, il ricorrente è risultato affetto da: -AR. La narcolessia è caratterizzata da un'eccessiva sonnolenza diurna cronica, spesso con improvvisa perdita del tono muscolare (cataplessia). Altri sintomi comprendono paralisi al risveglio e allucinazioni. La diagnosi si fa tramite la polisonnografia e il test di latenza multipla del sonno. La causa della narcolessia è sconosciuta. La narcolessia è ugualmente frequente in entrambi i sessi. Ci sono 2 tipi di narcolessia: il tipo 1: la narcolessia è dovuta a deficit di ipocretina (neurotrasmettitore) ed è accompagnata da cataplessia (improvvisa perdita del tono muscolare fino alla paralisi provocata da improvvise reazioni emotive), paralisi del sonno e allucinazioni ipnagogiche. Il tipo 2: narcolessia con livelli normali di ipocretina e senza cataplessia;
principalmente sonnolenza diurna eccessiva. I principali sintomi della narcolessia sono: sonnolenza diurna eccessiva;
cataplessia; allucinazioni ipnagogiche e ipnopompiche;
paralisi al risveglio;
sonno notturno disturbato (a causa dell'aumentato risveglio). I sintomi iniziano di solito negli adolescenti o nei giovani adulti senza precedenti patologie, sebbene l'esordio possa essere scatenato da una malattia, dallo stress o da un periodo di deprivazione di sonno. La cataplessia è un'improvvisa e reversibile diminuzione o perdita del tono muscolare. L'intensità del fenomeno e l'interessamento dei gruppi muscolari sono molto variabili: l'attacco può consistere in una semplice sensazione di cedimento delle ginocchia o una lieve caduta del capo o un fugace impaccio della parola legato all'interessamento dei muscoli laringei. Questi attacchi minori sono i più frequenti, mentre più rari sono gli episodi di atonia completa con drammatica caduta a terra e coscienza integra. Gli attacchi cataplettici possono durare da pochi secondi a 30 minuti e sono spesso provocati da stimoli emotivi, come il riso, l'ira, la sorpresa;
a volte è sufficiente solo il ricordo di una situazione piacevole per scatenare l'attacco. Una volta instauratasi, la narcolessia persiste per tutta la vita;
anche se la durata di vita è inalterata. -
STEATOSI EP. La steatosi o “fegato grasso” è una condizione che colpisce le cellule del fegato, nelle quali c'è un accumulo anomalo di trigliceridi. Quando il peso dei grassi accumulati nel fegato supera del 5% il peso del fegato si parla di steatosi epatica. Il termine steatosi indica proprio
l'eccesso di grassi in un tessuto. Si tratta di una condizione che compare generalmente tra i 40 e 60 anni di età, ma aumenta l'incidenza anche tra bambini e giovani. Nella maggior parte dei casi non si hanno sintomi e quindi è difficile scoprire di avere la condizione. Per questo molti pazienti non scoprono la condizione fino a quando non si sottopongono, talvolta per altri motivi, a ecografia dell'addome. Nel 10% dei casi la steatosi epatica degenera in steatoepatite, caratterizzata da infiammazione e rischio di cirrosi. Il fegato grasso è una condizione generalmente priva di sintomi, eppure molto frequente. Si calcola che un italiano su tre soffra di steatosi epatica, ma spesso non ne ha consapevolezza fin quando non si sottopone a ecografia addominale. -CALCOLOSI RENALE. I calcoli renali, identificati dal termine medico "nefrolitiasi" o "litiasi renale", sono delle piccole aggregazioni di Sali minerali che si formano lungo il decorso delle vie urinarie. Questi "sassolini" derivano dalla precipitazione e dall'aggregazione di alcune sostanze normalmente presenti nelle urine. Una volta formati, con il passare del tempo, i calcoli tendono a passare dal rene alle vie urinarie inferiori, quindi all'uretere, da qui alla vescica e, infine, nell'uretra per essere espulsi all'esterno durante la minzione. Specie se di piccole dimensioni, i calcoli renali possono essere asintomatici e sono eliminati spontaneamente senza arrecare alcun disturbo al paziente. In molti casi, però, i calcoli renali finiscono col provocare un dolore acuto e violento nella regione lombare.
Tale dolore è proprio caratteristico della calcolosi renale e per le sue peculiarità ed i sintomi cui si associa rientra nel quadro più generale della cosiddetta "colica renale”.
Il tecnico incaricato ha quindi così concluso: “… In considerazione di quanto sopra esposto, mediante
l'ausilio dell'esame obiettivo effettuato in sede di visita medica e dalla disamina della documentazione sanitaria allegata, ritengo di poter affermare secondo scienza e coscienza che il signor di anni 51 è affetto da uno stato invalidante quantificabile nella misura Parte_1 massima del sessanta per cento (60 %). Detta percentuale d'invalidità è stata così ottenuta: -
AR 20 %, cod. anal. 2001 (v.n. 20 %); -S EP 21 %, cod. anal.
6408 (v.n. 21 %); -CALCOLOSI IN TRATTAMENTO 25% cod. 6463 (v.n. 21/30 %); - CP_2
TRATTATO CON EMBOLIZZAZIONE 15 %, Controparte_3 cod. anal. 6445 (v.n. 11/20 %). A queste conclusioni, lo scrivente C.T.U. è arrivato avvalendosi sia dall'esame obiettivo effettuato in sede di visita medico-legale e sia dalla disamina della documentazione sanitaria allegata al fascicolo. A tale riguardo, si precisa che per esame obiettivo
s'intende il rilievo di tutto ciò che è possibile valutare sia attraverso le manovre semeiologiche previste e sia da una corretta analisi clinico-medica; inoltre si fa presente che le patologie riportate sono quelle riscontrate dalla visita peritale nonché dalla disamina della documentazione sanitaria.
Pertanto si conclude affermando che il signor è persona affetta da uno stato Parte_1 invalidante quantificabile nella misura massima del sessanta per cento (60 %) e con decorrenza dello stato invalidante a far data dal mese di aprile anno 2024, epoca in cui la Commissione Medica dell' sottoponeva a visita medica il periziando, riconoscendolo affetto da uno stato invalidante CP_1 quantificato nella misura massima del 36 %.”
Emerge dagli atti che il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie correttamente valutate, precisando come le stesse non consentano di raggiungere la percentuale invalidante prevista dalla legge per la concessione dei benefici richiesti.
Occorre peraltro evidenziare che il consulente ha puntualmente preso posizione a fronte delle osservazioni mosse alle conclusioni peritali dalla parte ricorrente precisando che: “In merito alle
“osservazioni” trasmesse in data 02/01/25 mediante posta elettronica dall'Avv. Giuseppe Agresta, in osservanza all'ex art. 195 comma 3° c.p.c. lo scrivente C.T.U. fa presente quanto segue. Le patologie da cui è affetto il periziando, per come risulta dall'anamnesi e dalla documentazione sanitaria allegata agli atti sono: una narcolessia, una steatosi epatica, una calcolosi renale e un pregresso intervento per un aneurisma dell'arteria renale sinistra trattato con la tecnica dell'embolizzazione. Tralasciando le patologie (steatosi epatica, calcolosi renale e pregresso intervento per aneurisma dell'arteria renale) non impugnate dalla parte ricorrente, in risposta alla contestata valutazione della patologia “narcocataplessia” lo scrivente CTU fa presente che non si può rapportare a quanto valutato circa dieci anni addietro dalla Commissione Invalidi dell' CP_1
La Commissione Medica nella seduta del 02/04/24, per come ben si può evincere dalla disamina del verbale rilasciato, non riconosce più nella diagnosi, la persistenza di tale patologia, evidenziando peraltro, che il periziando nel corso del lungo periodo di tempo intercorso tra le prime visite medico- legali e l'ultima, non si è sottoposto ad accertamenti tecnico-specialistici e pertanto non ha esibito documentazione medica attestante la persistenza della suddetta patologia. Inoltre dall'anamnesi raccolta dallo scrivente nell'ambito della visita peritale, il periziando ha riferito di non aver più avuto episodi di cataplessia e di avere solo alcuni sporadici episodi di narcolessia prevalentemente postprandiali. Rifacendosi a tali dati, il sottoscritto CTU ha valutato la patologia “narcocataplessia” nella misura del 20 %, facendo un “riferimento analogico” al codice 2001, su base analogico- funzionale e non, per come riportato nelle osservazioni, “probabile errore di valutazione”. Pertanto si conclude che al momento il signor è affetto da uno stato invalidante Parte_1 quantificabile nella misura massima del sessanta per cento (60 %) e con decorrenza dello stesso a far data dal mese di aprile anno 2024”.
Sul punto merita peraltro evidenziare che il certificato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “G.
Martino” U.O.C. di Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento del 18.03.2024 è stato puntualmente indicato e richiamato dal tecnico incaricato nella relazione peritale depositata e dall'esame di quanto riportato nello stesso, si evince che sia la terapia seguita offre un buon compenso al ricorrente sia per narco che cataplessia (v. certificato allegato in atti).
D'altra parte, le censure mosse dal ricorrente all'elaborato peritale, non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Parte ricorrente sotto questo profilo ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, si ritiene che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente e che le osservazioni della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU. Invero, le deduzioni di cui al ricorso non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del
CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano a carico dell' le spese di C.T.U. come liquidate con separato decreto in favore del CP_1 dott. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ) disattesa ogni contraria Parte_1 C.F._1 istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che il ricorrente è persona invalida nella misura del 60% dal mese di aprile 2024;
- Nulla dispone sulle spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t., le spese di CP_1
C.T.U., liquidate come da separato decreto in favore del dott. Persona_2
Locri, 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli