Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/04/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5217/2024 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. SERGIO FERRARO Parte_1
opponente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
opposto Oggetto: ricorso avverso avviso di addebito FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il Sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420240004294212000, notificato in data 23.11.2024, recante le somma di euro 6.763,37, a titolo di per contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo gennaio/dicembre 2017, lamentando la violazione dell'art. 24 comma 3 del D.lgs. n. 46/99, in quanto l'avviso di accertamento n. TD3011I01603, per l'anno d'imposta 2017 dell'Agenzia delle Entrate - sul quale si fonda l'avviso di addebito dell – è stato impugnato innanzi alla Corte di CP_1
Giustizia Tributaria di Cosenza. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, deducendo il difetto di ogni prova del credito azionato. Si è costituito l resistendo al ricorso. CP_1
E' stata fissata per la decisione l'udienza del 07.04.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. 1
Il ricorso è fondato. La Suprema Corte ha affermato che “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l' accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell' CP_1 accertamento innanzi al giudice tributario” (cfr Cass. Sez. L, n. 8379 del 09/04/2014). Più di recente è stato, tuttavia, affermato il principio secondo cui “In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. Sez. L. n. 17858/2018).
“Sennonché per potere valutare il merito, l titolare della pretesa impositiva e CP_1 gravato del relativo onere di puntuale deduzione (e conseguente prova ex art. 2697 c.c.) avrebbe dovuto allegare gli elementi costitutivi della propria pretesa, che dipende dall'accertamento compiuto in sede fiscale, spiegando le ragioni per cui è stato accertato un maggior reddito nei confronti del …, ma nel caso di specie nella memoria di primo grado si è limitato a dedurre che l'iscrizione a ruolo del credito contributivo era avvenuta in conseguenza all'accertamento dell'amministrazione finanziaria del maggior reddito percepito da parte ricorrente, senza specificare null'altro” (cfr. Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 1061/2022, pubblicata il 20.10.2022).
2 Nello stesso senso la sentenza n. 418/2020 della stessa Corte di Appello
“Per quanto concerne, infine, gli elementi costitutivi del credito, si deve constatare come questi siano rimasti del tutto indeterminati, l essendosi limitato a CP_1 dedurre esclusivamente quanto segue sul punto: “…l'Agenzia per le Entrate ha svolto delle verifiche fiscali nei confronti della società …. riscontrando dei maggiori redditi di impresa sia con riferimento all'anno 2009 sia per l'anno 2010. Poiché la signora …. è risultata titolare di una quota di partecipazione del 33,33% nella società, è stato determinato, ai sensi dell'art. 5 DPR 917/86 e 3 DPR 917(86, un reddito di partecipazione da imputare alla medesima di euro 38.524,00 (a fronte di quello dichiarato di euro 26.282,00) per l'anno 2009 e di euro 17825,00 (a fronte di quello dichiarato di euro 7.387,00) per l'anno 2010”. Come questi maggiori redditi siano stati “riscontrati” però non è stato in alcun modo oggetto di allegazione come sarebbe stato onere dell'Istituto fare, attesa la sua veste di attore in senso sostanziale in questo genere di giudizi”. Ebbene il caso di specie è sovrapponibile a quelli esaminati dalla Corte di Appello di Catanzaro, atteso che l' ha semplicemente dedotto che CP_1
“L'indicato accertamento, posto in essere dall'Amministrazione Finanziaria, con riferimento alla posizione fiscale dell'odierno ricorrente, ha interessato, quale periodo d'imposta, l'anno 2017 e ha condotto al rilevamento di un reddito maggiore di quello dichiarato: v. accertamento unificato Agenzia Entrate TD3011I01603 notificato il 21.10.2023 indicato nel corpo dell'avviso di addebito opposto”,
“senza”, appunto, “specificare null'altro”. Consegue l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'avviso di addebito opposto. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
2.697.00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie per competenze ed in euro 49,00 per esborsi, con distrazione. Cosenza, 08/04/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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