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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/06/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n.366/2025
N. R.G. 8/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 185/2024 del Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa TROVO', pubblicata il 21.10.2024, promossa da:
Parte_1
con l'avv. CHRISTIAN FAGGELLA elettivamente
[...]
domiciliato lo Studio del medesimo in Milano, Via Correggio n. 43 contro
, con l'avv. EMANUELE FORNELLI elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Como (CO), Via Dei Mille n. 5
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE PRINCIPALE e APPELLATA INCIDENTALE:
Nel merito, in via principale:
Pagina 1 -in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza n. 185/2024, del 21.10.2024, resa dal Tribunale di Lecco, sezione lavoro, all'esito del giudizio con R.G. n. 655/2023, modificandola nella parte in cui rigetta la domanda dell'Ente, ritenendo prescritto il credito contributivo derivante dalle annualità dal 2010 al 2014; conseguentemente, accogliendo le domande di formulate nel giudizio di primo Pt_1
grado, che qui si intendono integralmente riproposte, condannare la Sig.ra CP_1
al pagamento dell'importo di Euro 30.144,96, oltre rivalutazione monetaria,
[...]
interessi e sanzioni successive, da calcolarsi sulla contribuzione previdenziale non versata sino al saldo, con le modalità previste dal Regolamento di Previdenza Pt_1
-In ogni caso: condannare la Sig.ra alla rifusione di spese e competenze Controparte_1
professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e
IVA come per legge
Per la PARTE APPELLATA PRINCIPALE e APPELLANTE INCIDENTALE
In via preliminare e pregiudiziale principale: accertare e dichiarare che il ricorso avversario è stato depositato oltre il termine perentorio di scadenza del 7.1.2025 e, per l'effetto, dichiarare inammissibile, improcedibile e rigettare l'appello promosso da in quanto tardivo, con pronuncia ex art. 436 bis c.p.c., per Pt_1
tutte le ragioni esposte nel paragrafo 1 della presente memoria;
In via preliminare e pregiudiziale subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di tardività dell'appello, accertare e dichiarare che il ricorso avversario è privo dei requisiti previsti dall'art. 434 I comma c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile, improcedibile e rigettare l'appello promosso da con pronuncia ex art. 436 bis c.p.c., per tutte le ragioni Pt_1
esposte nel paragrafo 2 della presente memoria;
Nel merito ed in via di appello incidentale:
- accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto ed in diritto del motivo di appello avversario e delle relative censure e, per l'effetto, rigettare l'appello promosso da Pt_1
con conseguente conferma della sentenza di primo grado impugnata, per tutte le ragioni esposte nel paragrafo 2 della presente memoria, ad eccezione di quanto di seguito richiesto in punto spese;
- in accoglimento dell'appello incidentale promosso dall'odierna appellata, accertare e dichiarare il diritto della stessa alla rifusione delle spese di lite di primo grado ex art. 91 c.p.c.,
Pagina 2 per tutte le ragioni esposte nel paragrafo 3 della presente memoria e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore Pt_1
della IG , maggiorate degli accessori di legge e di un importo Controparte_1
da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 comma III c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale di controparte nel processo di primo grado.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva
e Cpa, oltre ad un importo da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 comma III c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale di controparte nel processo di primo grado e nel presente gravame, con distrazione in favore dello scrivente difensore antistatario ex art. 93
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza pubblicata il 21 ottobre 2024, il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 655/2023 R.G. promossa da Pt_1
contro , ha respinto il ricorso con cui l'ente previdenziale aveva Controparte_1
chiesto la condanna della convenuta, infermiera iscritta dal 2010, e in quanto tale tenuta al versamento del contributo soggettivo , integrativo e di maternità, al pagamento della somma di € 30.144,96 a titolo di omissioni contributive per gli anni dal 2010 al 2014.
Con il ricorso di primo grado a esposto in fatto: Pt_1
la Sig.ra risulta essere iscritta ad on matricola n. 035319 Controparte_1 Pt_1
dal 19.04.2010, non provvedeva al versamento dei contributi dovuti per gli anni 2010, 2011 CP_1
(parzialmente), 2012, 2013 e 2014, i cui rispettivi importi sono esposti nella Colonna denominata “Contribuzione non versata” della Scheda A dell'estratto contributivo, per un totale di euro 30.144,96.
L'art. 3 comma 9 Legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede che “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A
Pagina 3 decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
I contributi oggetto della presente controversia rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b), pertanto si applica il termine di prescrizione quinquennale
Il termine inizia a decorrere dal momento in cui gli stessi divengono esigibili, data coincidente con il giorno successivo al termine ultimo di pagamento. Di conseguenza, si riepilogano in questa sede le date di inizio della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per ciascuna annualità:
➢Contributi dovuti per l'anno 2010, entro e non oltre il 10.12.2011, con conseguente esigibilità degli stessi dall'11.12.2011, data in cui iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 lett. b) Legge 8 agosto 1995, n. 335.
➢Contributi dovuti per l'anno 2011, entro e non oltre il 10.12.2012, con conseguente esigibilità degli stessi dall'11.12.2012, data in cui iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 lett. b) Legge 8 agosto 1995, n. 335.
➢Contributi dovuti per l'anno 2012, entro e non oltre il 10.12.2013, con conseguente esigibilità degli stessi dall'11.12.2013, data in cui iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 lett. b) Legge 8 agosto 1995, n. 335.
➢Contributi dovuti per l'anno 2013, entro e non oltre il 10.12.2014, con conseguente esigibilità degli stessi dall'11.12.2014, data in cui iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 lett. b) della Legge 8 agosto 1995 n. 335.
➢Contributi dovuti per l'anno 2014, entro e non oltre il 10.12.2015, con conseguente esigibilità degli stessi dall'11.12.2015, data in cui iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 lett. b) della Legge 8 agosto 1995 n. 335
(Prospetto scadenze contributive quale doc. n. 12 fasc. primo grado).
Ha quindi individuato quali atti interruttivi della prescrizione:
- l'intimazione di pagamento datata 11.07.2013, consegnata in data 02.08.2013, mediante la quale veniva diffidato il pagamento dei contributi dovuti per le annualità 2010 e 2011 (cfr. doc. n. 7 fasc. primo grado);
-l'intimazione di pagamento datata 24.07.2014, consegnata in data 15.09.2014, mediante la quale veniva diffidato il pagamento dei contributi dovuti per le annualità 2011 e 2012 (cfr. doc. n. 8 fasc. primo grado);
Pagina 4 -l'intimazione di pagamento datata 16.10.2017, consegnata in data 02.11.2017, mediante la quale veniva diffidato il pagamento dei contributi dovuti per le annualità 2010, 2011, 2012,
2013 e 2014 (cfr. doc. n. 9 fasc. primo grado);
-la domanda di rateizzo del 14.12.2017 che contiene un esplicito riconoscimento della propria posizione debitoria, con conseguente valenza ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, come verrà meglio chiarito nel proseguo del presente atto (cfr. doc. n. 13 fasc. primo grado);
-l'intimazione di pagamento datata 12.11.2021, consegnata in data 03.12.2021, mediante la quale veniva diffidato il pagamento – tra più annualità – anche dei contributi dovuti per il
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (cfr. doc. n. 10 fasc. primo grado);
- il deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c. avvenuto in data 15.12.2023 (cfr. fasc. primo grafo sub doc. n. 6).
Il primo giudice con riferimento all'intimazione di pagamento datata 12.11.2021, ha ritenuto che la stessa non fosse idonea ad interrompere il termine di prescrizione per le annualità dal
2010 al 2014 poiché ha ritenuto non fosse connotata dei tratti caratteristici della costituzione in mora (cfr. pag. 5, capo IV della sentenza n. 185/2024). Sul punto ha, in particolare, così argomentato:
“3. Conviene vagliare preliminarmente l'efficacia interruttiva dell'ultima delle intimazioni, di
cui si avvale la parte ricorrente. Infatti, anche a voler considerare la data di deposito
dell'odierno ricorso, ossia la data del 15.12.2023, poiché la diffida immediatamente
precedente a quella del 12.11.2021 è stata consegnata in data 2.11.2017, il termine di
prescrizione -ove non interrotto dalla diffida del 12.11.2021- sarebbe irrimediabilmente
decorso alla data di proposizione dell'odierna azione giudiziaria (sono trascorsi infatti più di
6 anni nell'arco temporale tra il 2.11.2017 ed il 15.12.2023). Lo stesso dicasi anche
nell'ipotesi in cui si volesse attribuire valenza di riconoscimento di debito alla domanda di
rateizzo presentata dalla ricorrente il 14.12.2017.
4.È quindi dirimente la questione se con l'intimazione di pagamento datata 12.11.2021, consegnata in data 3.12.2021 (doc. n. 10 di parte ricorrente) bbia o meno messo in Pt_1
mora la sig.ra , rispetto al pagamento della contribuzione dovuta per il periodo CP_1
dal 2010 al 2014. Al quesito si deve dare risposta negativa, in ragione del tenore letterale
Pagina 5 della diffida stessa. Giova premettere che l'art. 2943, 4 comma, c.c. attribuisce efficacia interruttiva ad “ogni atto che valga a costituire in mora il debitore”. La disposizione implica un rinvio all'art. 1219 c.c., per il quale “il debitore è costituito in mora mediante intimazione
o richiesta fatta per iscritto”.
L'unico requisito formale prescritto dall'art. 1219, primo comma, c.c. per la costituzione in mora del debitore è quindi la richiesta scritta di adempimento: il creditore deve cioè avere manifestato al debitore la sua chiara volontà in tal senso…………………
5. In applicazione di tali criteri, si ritiene che il contenuto dell'intimazione del 12.11.2021 possa essere interpretato esclusivamente come richiesta di pagamento dei contributi dovuti per il 2019.
La missiva infatti esordisce con l'esporre genericamente un debito della sig.ra nei CP_1 confronti dell'Ente “aggiornato al 31.12.2019, come da estratto conto allegato”, ma poi prosegue esponendo che “nello specifico con la presente comunicazione, si formalmente diffida
e segnala che il debito relativo alle: annualità da saldare: 2019 per un importo complessivo pari ad € 2.228,50, di cui contributi: € 1,825,50 sanzioni: € 282,55 interessi: € 120,45 deve essere regolarizzato, a mezzo pagamento, entro e non oltre il 30.4.2022 (…)”.
Vero è che la lettera prosegue indicando come “annualità conferite al legale” quelle dal
2010 al 2014” e come “annualità diffidate” quelle dal 2015 al 2018, ma proprio perché le prime non sono oggetto di formale diffida, né sono incluse nell' elenco delle diffidate, la comunicazione non appare idonea a rappresentare una richiesta di pagamento rispetto ad esse.
Ed infatti la comunicazione in esame si conclude con l'avvertimento della formale costituzione in mora ai sensi dell'art. 2943 del codice civile, ma con espresso riferimento al
“debito esposto in epigrafe”, non quindi al debito dell'estratto conto allegato e tantomeno al debito conferito al legale o diffidato in precedenza, ma soltanto al debito espressamente quantificato per l'annualità 2019.
Escluso pertanto che l'intimazione del 12.11.2021 abbia efficacia interruttiva della prescrizione con riferimento alle annualità di cui è causa, si deve concludere, come premesso, per la prescrizione dei corrispondenti crediti contributivi azionati dall' Pt_1
Avverso la sentenza ha proposto appello Con un unico articolato motivo l'ente Pt_1
insiste nel sostenere la piena validità interruttiva del termine di prescrizione della missiva del
2021 e chiede 'accoglimento delle domande di cui al ricorso.
Pagina 6 Costituendosi ritualmente in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo;
sempre in via preliminare ha chiesto di dichiarare inammissibile e manifestamente infondato il gravame avversario ex art. 434 comma 1 c.p.c., per essersi limitata “a riproporre con un semplice copia/incolla il Pt_1
contenuto del proprio ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, deducendo un unico motivo d'appello sulla maturata ed accertata “prescrizione dei crediti contributivi”, senza indicare con motivazione chiara, sintetica e specifica per tale unico capo della decisione (i) né le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, (ii) né le violazioni di leggi denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. ha poi appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il CP_1
primo giudice ha compensato le spese di lite nonostante la totale soccombenza di Pt_1
Ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 7 maggio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita carenza dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c.. Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n. 13535). I principi sopra enunciati valgono anche a fronte della nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.
149, secondo cui “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Pagina 7 Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che l'appello in esame indica in modo puntuale ed intellegibile le doglianze proposte ed i capi della pronuncia impugnati: in esso, in sintesi, si censura la sentenza di primo grado per aver accolto l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati da er omissioni contributive per gli anni dal 2010 al 2014 . Pt_1
L'appello di avverso la sentenza n. 185/2024 del Tribunale di Lecco è tuttavia Pt_1
inammissibile, perché proposto dopo la scadenza del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della sentenza stessa ex artt. 434, comma 2, 325, comma 1, e 326, comma 1, c.p.c..
La sentenza è stata notificata il 6.12.2024 a mezzo PEC al difensore dell'appellante costituito nel giudizio di primo grado (Christian Faggella) all'indirizzo elettronico
(cfr. ricevute di accettazione e consegna con relativi Email_1 allegati in formato .eml allegate sub doc. 5 fascicolo . L'indirizzo elettronico Pt_1
anzidetto è stato indicato dal difensore nel ricorso di primo grado. Peraltro, a seguito dell'introduzione del c.d. “domicilio digitale”, (cioè l'indirizzo PEC comunicato da ciascun avvocato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza), la sentenza va comunque notificata presso tale domicilio, ancorché non indicato in atti (Cass., 12 novembre 2021 n. 33806, Cass.,
12 febbraio 2021 n. 3685).
Dalla notifica della sentenza nelle forme anzidette decorre il termine breve di 30 giorni
(trattandosi di notifica eseguita in Italia) per proporre appello ex art. 434, comma 2, c.p.c.. Ne deriva che vrebbe dovuto depositare l'appello entro il 7.1.2025 (martedì) mentre il Pt_1
ricorso in appello è stato depositato in data 08/01/2025 ore 12:25, quindi il giorno successivo alla scadenza del termine per l'impugnazione. Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di notifica delle sentenze, è valida ed idonea al decorso dei termini brevi per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. quella eseguita all'indirizzo PEC del difensore nominato dalla parte, non rilevando che nell'atto di costituzione sono stati individuati uno specifico domicilio fisico e un domiciliatario esclusivo differente dal destinatario della notifica, e ciò in quanto all'elezione di domicilio, anche se realizzata da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto” (cfr. Cass., 31 luglio 2024 n.
21579). Identici principi valgono per il decorso del termine breve di proposizione dell'appello secondo il rito del lavoro ex art. 434, comma 2, c.p.c., trovando applicazione anche in tale ipotesi l'art. 285 c.p.c., secondo cui “la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'art. 170”.
Pagina 8 Sulla base delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello dev'essere dichiarato inammissibile in quanto proposto tardivamente, dopo la scadenza del termine perentorio di cui all'art. 434, comma 2, c.p.c..
Infondato nel merito è invece l'appello incidentale di con il quale si chiede la CP_1
riforma della sentenza nella parte in cui ha disposto la integrale compensazione delle spese di lite. L'art. 92 cpc elenca i casi in cui può essere disposta la compensazione delle spese, in tutto o in parte.
Ebbene, nel caso in esame il primo giudice ha così motivato la compensazione:
“Il percorso interpretativo su cui si basa la presente sentenza appare idoneo a configurare quelle gravi ed eccezionali ragioni che -per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale sull'art. 92 c.p.c. (sent. 77/2018)- giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.”
L'argomentazione del primo giudice è condivisibile, in effetti la controversia è stata risolta sulla base di una rigorosa interpretazione del contenuto dell'intimazione di pagamento datata
12.11.2021, il cui tenore si presta a diverse letture possibili e che certamente non si può ritenere di facile comprensione. Sono pertanto ravvisabili nella fattispecie le caratteristiche di opinabilità e difficoltà di valutazione in fatto o in diritto, tali da giustificare la deroga al generale principio della soccombenza.
Per tutte le sopraesposte argomentazioni, gli appelli vanno rigettati con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita
Si dà atto che, per mero errore materiale, nel dispositivo pronunciato all'udienza di discussione la sentenza impugnata è stata indicata come sentenza “n. 185/2024 del tribunale di Monza” anziché come sentenza ”n 185/2024 del Tribunale di Lecco”
Si procede pertanto ad emendare tale errore materiale, dandosi atto che, ove il dispositivo reca scritto “del Tribunale di Monza”, deve intendersi e ritenersi scritto “del tribunale di LE
.
In considerazione della reciproca soccombenza le spese di lite del grado vanno integralmente compensate tra le parti
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo ad entrambe le parti appellante principale e appellante incidentale, la sussistenza dei
Pagina 9 presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello principale avverso la sentenza n. 185/2024 del Tribunale di
MONZA; respinge l'appello incidentale;
compensa le spese di lite del grado;
dichiara la sussistenza, in capo ad entrambe le parti, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del
DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Milano, 07/05/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 10
N. R.G. 8/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 185/2024 del Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa TROVO', pubblicata il 21.10.2024, promossa da:
Parte_1
con l'avv. CHRISTIAN FAGGELLA elettivamente
[...]
domiciliato lo Studio del medesimo in Milano, Via Correggio n. 43 contro
, con l'avv. EMANUELE FORNELLI elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Como (CO), Via Dei Mille n. 5
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE PRINCIPALE e APPELLATA INCIDENTALE:
Nel merito, in via principale:
Pagina 1 -in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza n. 185/2024, del 21.10.2024, resa dal Tribunale di Lecco, sezione lavoro, all'esito del giudizio con R.G. n. 655/2023, modificandola nella parte in cui rigetta la domanda dell'Ente, ritenendo prescritto il credito contributivo derivante dalle annualità dal 2010 al 2014; conseguentemente, accogliendo le domande di formulate nel giudizio di primo Pt_1
grado, che qui si intendono integralmente riproposte, condannare la Sig.ra CP_1
al pagamento dell'importo di Euro 30.144,96, oltre rivalutazione monetaria,
[...]
interessi e sanzioni successive, da calcolarsi sulla contribuzione previdenziale non versata sino al saldo, con le modalità previste dal Regolamento di Previdenza Pt_1
-In ogni caso: condannare la Sig.ra alla rifusione di spese e competenze Controparte_1
professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e
IVA come per legge
Per la PARTE APPELLATA PRINCIPALE e APPELLANTE INCIDENTALE
In via preliminare e pregiudiziale principale: accertare e dichiarare che il ricorso avversario è stato depositato oltre il termine perentorio di scadenza del 7.1.2025 e, per l'effetto, dichiarare inammissibile, improcedibile e rigettare l'appello promosso da in quanto tardivo, con pronuncia ex art. 436 bis c.p.c., per Pt_1
tutte le ragioni esposte nel paragrafo 1 della presente memoria;
In via preliminare e pregiudiziale subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di tardività dell'appello, accertare e dichiarare che il ricorso avversario è privo dei requisiti previsti dall'art. 434 I comma c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile, improcedibile e rigettare l'appello promosso da con pronuncia ex art. 436 bis c.p.c., per tutte le ragioni Pt_1
esposte nel paragrafo 2 della presente memoria;
Nel merito ed in via di appello incidentale:
- accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto ed in diritto del motivo di appello avversario e delle relative censure e, per l'effetto, rigettare l'appello promosso da Pt_1
con conseguente conferma della sentenza di primo grado impugnata, per tutte le ragioni esposte nel paragrafo 2 della presente memoria, ad eccezione di quanto di seguito richiesto in punto spese;
- in accoglimento dell'appello incidentale promosso dall'odierna appellata, accertare e dichiarare il diritto della stessa alla rifusione delle spese di lite di primo grado ex art. 91 c.p.c.,
Pagina 2 per tutte le ragioni esposte nel paragrafo 3 della presente memoria e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore Pt_1
della IG , maggiorate degli accessori di legge e di un importo Controparte_1
da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 comma III c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale di controparte nel processo di primo grado.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva
e Cpa, oltre ad un importo da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 comma III c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale di controparte nel processo di primo grado e nel presente gravame, con distrazione in favore dello scrivente difensore antistatario ex art. 93
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza pubblicata il 21 ottobre 2024, il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 655/2023 R.G. promossa da Pt_1
contro , ha respinto il ricorso con cui l'ente previdenziale aveva Controparte_1
chiesto la condanna della convenuta, infermiera iscritta dal 2010, e in quanto tale tenuta al versamento del contributo soggettivo , integrativo e di maternità, al pagamento della somma di € 30.144,96 a titolo di omissioni contributive per gli anni dal 2010 al 2014.
Con il ricorso di primo grado a esposto in fatto: Pt_1
la Sig.ra risulta essere iscritta ad on matricola n. 035319 Controparte_1 Pt_1
dal 19.04.2010, non provvedeva al versamento dei contributi dovuti per gli anni 2010, 2011 CP_1
(parzialmente), 2012, 2013 e 2014, i cui rispettivi importi sono esposti nella Colonna denominata “Contribuzione non versata” della Scheda A dell'estratto contributivo, per un totale di euro 30.144,96.
L'art. 3 comma 9 Legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede che “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A
Pagina 3 decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
I contributi oggetto della presente controversia rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b), pertanto si applica il termine di prescrizione quinquennale
Il termine inizia a decorrere dal momento in cui gli stessi divengono esigibili, data coincidente con il giorno successivo al termine ultimo di pagamento. Di conseguenza, si riepilogano in questa sede le date di inizio della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per ciascuna annualità:
➢Contributi dovuti per l'anno 2010, entro e non oltre il 10.12.2011, con conseguente esigibilità degli stessi dall'11.12.2011, data in cui iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 lett. b) Legge 8 agosto 1995, n. 335.
➢Contributi dovuti per l'anno 2011, entro e non oltre il 10.12.2012, con conseguente esigibilità degli stessi dall'11.12.2012, data in cui iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 lett. b) Legge 8 agosto 1995, n. 335.
➢Contributi dovuti per l'anno 2012, entro e non oltre il 10.12.2013, con conseguente esigibilità degli stessi dall'11.12.2013, data in cui iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 lett. b) Legge 8 agosto 1995, n. 335.
➢Contributi dovuti per l'anno 2013, entro e non oltre il 10.12.2014, con conseguente esigibilità degli stessi dall'11.12.2014, data in cui iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 lett. b) della Legge 8 agosto 1995 n. 335.
➢Contributi dovuti per l'anno 2014, entro e non oltre il 10.12.2015, con conseguente esigibilità degli stessi dall'11.12.2015, data in cui iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 lett. b) della Legge 8 agosto 1995 n. 335
(Prospetto scadenze contributive quale doc. n. 12 fasc. primo grado).
Ha quindi individuato quali atti interruttivi della prescrizione:
- l'intimazione di pagamento datata 11.07.2013, consegnata in data 02.08.2013, mediante la quale veniva diffidato il pagamento dei contributi dovuti per le annualità 2010 e 2011 (cfr. doc. n. 7 fasc. primo grado);
-l'intimazione di pagamento datata 24.07.2014, consegnata in data 15.09.2014, mediante la quale veniva diffidato il pagamento dei contributi dovuti per le annualità 2011 e 2012 (cfr. doc. n. 8 fasc. primo grado);
Pagina 4 -l'intimazione di pagamento datata 16.10.2017, consegnata in data 02.11.2017, mediante la quale veniva diffidato il pagamento dei contributi dovuti per le annualità 2010, 2011, 2012,
2013 e 2014 (cfr. doc. n. 9 fasc. primo grado);
-la domanda di rateizzo del 14.12.2017 che contiene un esplicito riconoscimento della propria posizione debitoria, con conseguente valenza ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, come verrà meglio chiarito nel proseguo del presente atto (cfr. doc. n. 13 fasc. primo grado);
-l'intimazione di pagamento datata 12.11.2021, consegnata in data 03.12.2021, mediante la quale veniva diffidato il pagamento – tra più annualità – anche dei contributi dovuti per il
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (cfr. doc. n. 10 fasc. primo grado);
- il deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c. avvenuto in data 15.12.2023 (cfr. fasc. primo grafo sub doc. n. 6).
Il primo giudice con riferimento all'intimazione di pagamento datata 12.11.2021, ha ritenuto che la stessa non fosse idonea ad interrompere il termine di prescrizione per le annualità dal
2010 al 2014 poiché ha ritenuto non fosse connotata dei tratti caratteristici della costituzione in mora (cfr. pag. 5, capo IV della sentenza n. 185/2024). Sul punto ha, in particolare, così argomentato:
“3. Conviene vagliare preliminarmente l'efficacia interruttiva dell'ultima delle intimazioni, di
cui si avvale la parte ricorrente. Infatti, anche a voler considerare la data di deposito
dell'odierno ricorso, ossia la data del 15.12.2023, poiché la diffida immediatamente
precedente a quella del 12.11.2021 è stata consegnata in data 2.11.2017, il termine di
prescrizione -ove non interrotto dalla diffida del 12.11.2021- sarebbe irrimediabilmente
decorso alla data di proposizione dell'odierna azione giudiziaria (sono trascorsi infatti più di
6 anni nell'arco temporale tra il 2.11.2017 ed il 15.12.2023). Lo stesso dicasi anche
nell'ipotesi in cui si volesse attribuire valenza di riconoscimento di debito alla domanda di
rateizzo presentata dalla ricorrente il 14.12.2017.
4.È quindi dirimente la questione se con l'intimazione di pagamento datata 12.11.2021, consegnata in data 3.12.2021 (doc. n. 10 di parte ricorrente) bbia o meno messo in Pt_1
mora la sig.ra , rispetto al pagamento della contribuzione dovuta per il periodo CP_1
dal 2010 al 2014. Al quesito si deve dare risposta negativa, in ragione del tenore letterale
Pagina 5 della diffida stessa. Giova premettere che l'art. 2943, 4 comma, c.c. attribuisce efficacia interruttiva ad “ogni atto che valga a costituire in mora il debitore”. La disposizione implica un rinvio all'art. 1219 c.c., per il quale “il debitore è costituito in mora mediante intimazione
o richiesta fatta per iscritto”.
L'unico requisito formale prescritto dall'art. 1219, primo comma, c.c. per la costituzione in mora del debitore è quindi la richiesta scritta di adempimento: il creditore deve cioè avere manifestato al debitore la sua chiara volontà in tal senso…………………
5. In applicazione di tali criteri, si ritiene che il contenuto dell'intimazione del 12.11.2021 possa essere interpretato esclusivamente come richiesta di pagamento dei contributi dovuti per il 2019.
La missiva infatti esordisce con l'esporre genericamente un debito della sig.ra nei CP_1 confronti dell'Ente “aggiornato al 31.12.2019, come da estratto conto allegato”, ma poi prosegue esponendo che “nello specifico con la presente comunicazione, si formalmente diffida
e segnala che il debito relativo alle: annualità da saldare: 2019 per un importo complessivo pari ad € 2.228,50, di cui contributi: € 1,825,50 sanzioni: € 282,55 interessi: € 120,45 deve essere regolarizzato, a mezzo pagamento, entro e non oltre il 30.4.2022 (…)”.
Vero è che la lettera prosegue indicando come “annualità conferite al legale” quelle dal
2010 al 2014” e come “annualità diffidate” quelle dal 2015 al 2018, ma proprio perché le prime non sono oggetto di formale diffida, né sono incluse nell' elenco delle diffidate, la comunicazione non appare idonea a rappresentare una richiesta di pagamento rispetto ad esse.
Ed infatti la comunicazione in esame si conclude con l'avvertimento della formale costituzione in mora ai sensi dell'art. 2943 del codice civile, ma con espresso riferimento al
“debito esposto in epigrafe”, non quindi al debito dell'estratto conto allegato e tantomeno al debito conferito al legale o diffidato in precedenza, ma soltanto al debito espressamente quantificato per l'annualità 2019.
Escluso pertanto che l'intimazione del 12.11.2021 abbia efficacia interruttiva della prescrizione con riferimento alle annualità di cui è causa, si deve concludere, come premesso, per la prescrizione dei corrispondenti crediti contributivi azionati dall' Pt_1
Avverso la sentenza ha proposto appello Con un unico articolato motivo l'ente Pt_1
insiste nel sostenere la piena validità interruttiva del termine di prescrizione della missiva del
2021 e chiede 'accoglimento delle domande di cui al ricorso.
Pagina 6 Costituendosi ritualmente in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo;
sempre in via preliminare ha chiesto di dichiarare inammissibile e manifestamente infondato il gravame avversario ex art. 434 comma 1 c.p.c., per essersi limitata “a riproporre con un semplice copia/incolla il Pt_1
contenuto del proprio ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, deducendo un unico motivo d'appello sulla maturata ed accertata “prescrizione dei crediti contributivi”, senza indicare con motivazione chiara, sintetica e specifica per tale unico capo della decisione (i) né le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, (ii) né le violazioni di leggi denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. ha poi appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il CP_1
primo giudice ha compensato le spese di lite nonostante la totale soccombenza di Pt_1
Ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 7 maggio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita carenza dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c.. Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n. 13535). I principi sopra enunciati valgono anche a fronte della nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.
149, secondo cui “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Pagina 7 Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che l'appello in esame indica in modo puntuale ed intellegibile le doglianze proposte ed i capi della pronuncia impugnati: in esso, in sintesi, si censura la sentenza di primo grado per aver accolto l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati da er omissioni contributive per gli anni dal 2010 al 2014 . Pt_1
L'appello di avverso la sentenza n. 185/2024 del Tribunale di Lecco è tuttavia Pt_1
inammissibile, perché proposto dopo la scadenza del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della sentenza stessa ex artt. 434, comma 2, 325, comma 1, e 326, comma 1, c.p.c..
La sentenza è stata notificata il 6.12.2024 a mezzo PEC al difensore dell'appellante costituito nel giudizio di primo grado (Christian Faggella) all'indirizzo elettronico
(cfr. ricevute di accettazione e consegna con relativi Email_1 allegati in formato .eml allegate sub doc. 5 fascicolo . L'indirizzo elettronico Pt_1
anzidetto è stato indicato dal difensore nel ricorso di primo grado. Peraltro, a seguito dell'introduzione del c.d. “domicilio digitale”, (cioè l'indirizzo PEC comunicato da ciascun avvocato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza), la sentenza va comunque notificata presso tale domicilio, ancorché non indicato in atti (Cass., 12 novembre 2021 n. 33806, Cass.,
12 febbraio 2021 n. 3685).
Dalla notifica della sentenza nelle forme anzidette decorre il termine breve di 30 giorni
(trattandosi di notifica eseguita in Italia) per proporre appello ex art. 434, comma 2, c.p.c.. Ne deriva che vrebbe dovuto depositare l'appello entro il 7.1.2025 (martedì) mentre il Pt_1
ricorso in appello è stato depositato in data 08/01/2025 ore 12:25, quindi il giorno successivo alla scadenza del termine per l'impugnazione. Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di notifica delle sentenze, è valida ed idonea al decorso dei termini brevi per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. quella eseguita all'indirizzo PEC del difensore nominato dalla parte, non rilevando che nell'atto di costituzione sono stati individuati uno specifico domicilio fisico e un domiciliatario esclusivo differente dal destinatario della notifica, e ciò in quanto all'elezione di domicilio, anche se realizzata da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto” (cfr. Cass., 31 luglio 2024 n.
21579). Identici principi valgono per il decorso del termine breve di proposizione dell'appello secondo il rito del lavoro ex art. 434, comma 2, c.p.c., trovando applicazione anche in tale ipotesi l'art. 285 c.p.c., secondo cui “la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'art. 170”.
Pagina 8 Sulla base delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello dev'essere dichiarato inammissibile in quanto proposto tardivamente, dopo la scadenza del termine perentorio di cui all'art. 434, comma 2, c.p.c..
Infondato nel merito è invece l'appello incidentale di con il quale si chiede la CP_1
riforma della sentenza nella parte in cui ha disposto la integrale compensazione delle spese di lite. L'art. 92 cpc elenca i casi in cui può essere disposta la compensazione delle spese, in tutto o in parte.
Ebbene, nel caso in esame il primo giudice ha così motivato la compensazione:
“Il percorso interpretativo su cui si basa la presente sentenza appare idoneo a configurare quelle gravi ed eccezionali ragioni che -per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale sull'art. 92 c.p.c. (sent. 77/2018)- giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.”
L'argomentazione del primo giudice è condivisibile, in effetti la controversia è stata risolta sulla base di una rigorosa interpretazione del contenuto dell'intimazione di pagamento datata
12.11.2021, il cui tenore si presta a diverse letture possibili e che certamente non si può ritenere di facile comprensione. Sono pertanto ravvisabili nella fattispecie le caratteristiche di opinabilità e difficoltà di valutazione in fatto o in diritto, tali da giustificare la deroga al generale principio della soccombenza.
Per tutte le sopraesposte argomentazioni, gli appelli vanno rigettati con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita
Si dà atto che, per mero errore materiale, nel dispositivo pronunciato all'udienza di discussione la sentenza impugnata è stata indicata come sentenza “n. 185/2024 del tribunale di Monza” anziché come sentenza ”n 185/2024 del Tribunale di Lecco”
Si procede pertanto ad emendare tale errore materiale, dandosi atto che, ove il dispositivo reca scritto “del Tribunale di Monza”, deve intendersi e ritenersi scritto “del tribunale di LE
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In considerazione della reciproca soccombenza le spese di lite del grado vanno integralmente compensate tra le parti
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo ad entrambe le parti appellante principale e appellante incidentale, la sussistenza dei
Pagina 9 presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello principale avverso la sentenza n. 185/2024 del Tribunale di
MONZA; respinge l'appello incidentale;
compensa le spese di lite del grado;
dichiara la sussistenza, in capo ad entrambe le parti, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del
DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Milano, 07/05/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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