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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 426 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2023
promosso da
(P.I.: ), anche quale mandataria Parte_1 P.IVA_1
dell'ATI costituita con (P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, elettivamente domiciliata in Dolianova, presso lo studio dell'avv. Giulia Spada, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla costituzione di nuovo difensore, appellante
CONTRO
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_3
in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso l'ufficio legale dell'ente,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Trudu e Anna Sedda per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione,
appellata
OGGETTO: adempimento contrattuale, ingiustificato arricchimento.
All'udienza del 24-01-2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) disporre il rinnovo dell'istruttoria, in modo da individuare l'esatto costo del personale per il periodo dal 01/02/2012 al 31/12/2012;
2) accertare il diritto di credito de per Parte_1
l'attività svolta nel periodo 01/02/2012 - 31/12/2012, in virtù del contratto del 7 febbraio 2007 stipulato con l' di Parte_2
TA (divenuta ) e, per Controparte_2
l'effetto, condannare l' al pagamento della CP_2 CP_2 suddetta somma di euro 196.429,55, oltre gli interessi ex art. 1284,
comma 4 c.c.;
3) in subordine, previo accertamento e dichiarazione di nullità delle proroghe del contratto di fornitura servizio di pulizia presso presidi ospedalieri ed extra-ospedalieri , individuati Parte_2
Contr come lotto 7, condannare l' della al pagamento di CP_2
euro 196.429,55, oltre gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., per l'attività svolta a suo favore nel periodo 01/02/2012 – 31/12/2012
Contr in ragione dell'ingiustificato arricchimento di cui l ha beneficiato ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
4) con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte
1) respingere l'appello avverso la sentenza n. 266/2023 emessa dal
Tribunale di TA e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 266/2023 il Tribunale di TA rigettava la domanda proposta dalla per ottenere la condanna Controparte_3
dell' al pagamento del corrispettivo di Controparte_2
euro 196.429,55 per lo svolgimento del servizio di pulizia dei presidi ospedalieri in TA nel periodo 1° febbraio 2012/31 dicembre 2012, dovuto in forza del contratto stipulato tra le parti il 7-02-07 o, in subordine, in ragione dell'ingiustificato arricchimento di cui aveva goduto la convenuta;
le spese erano regolate secondo soccombenza.
La allegava che: (i) in data 7 febbraio 2007 Controparte_3
aveva stipulato, in qualità di mandataria di un'ATI costituita con CP_4 CP_5
un contratto di appalto di servizi con l' TA, con previsione Parte_2
di durata fino al 31 gennaio 2010; (ii) disposta la proroga biennale ai sensi dell'art. 16 del capitolato speciale di gara, il rapporto era poi proseguito per ulteriori undici mesi per volontà delle parti in attesa del perfezionamento della nuova gara e della stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario;
(iii) il corrispettivo di quest'ultimo periodo non era stato individuato nel contratto e andava determinato, tenendo conto dell'incremento dei costi del personale,
sulla base degli artt. 8 del capitolato speciale di gara e 115 D.lgs. n. 163/2006,
come da fattura n. 187/2013 del 30/11/2013 emessa nei confronti dell'amministrazione sanitaria.
Si costituiva in giudizio l , Controparte_2
obiettando che il prezzo per lo svolgimento dei servizi di pulizia era già stato determinato nel contratto stipulato tra le parti e che la proroga dell'attività era stata autorizzata alle medesime condizioni di aggiudicazione;
osservava inoltre che le variazioni del costo del personale ben avrebbero potuto trovare compenso mediante revisione annuale dei prezzi, ai sensi dell'art. 115 cod.
appalti. Il tribunale riteneva che il periodo intercorrente tra l'1/02/2012 e il 31/12/2012
era stato regolamentato con le deliberazioni nn. 865/2011, 239/2012,
583/2012, 737/2012 e 1040/2012 (doc. nn. 3, 5, 7, 9 e 11 ATS) in base alle medesime condizioni contrattuali già applicate nel periodo precedente, mentre la previsione di cui all'art. 8 cap. spec. si riferiva alle prestazioni aggiuntive -
rispetto a quelle ordinarie - da remunerare sulla base del costo orario per addetto. D'altronde, proseguiva il primo giudice, la revisione del prezzo secondo
TA aveva trovato applicazione nel corso del rapporto fin dal 2009, mentre l'adeguamento chiesto dall'appaltatrice appariva sproporzionato (il doppio del corrispettivo contrattuale) e privo di una chiara base di calcolo.
Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
deducendo sostanzialmente quattro motivi: (i) l'errata qualificazione dei fatti posti a fondamento della domanda laddove il tribunale applicava al servizio prestato durante i primi cinque anni di rapporto (tre anni + 2 anni di proroga contrattuale) la remunerazione prevista dall'art. 5 del contratto invece di determinare il compenso a norma dell'art. 8 del capitolato speciale,
erroneamente interpretato dal giudicante come riferito soltanto a “prestazioni aggiuntive” extra contratto;
(ii) la violazione dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui il primo giudice non valutava adeguatamente i documenti concernenti l'ammontare del costo orario degli addetti impiegati nel servizio, eventualmente da elaborare mediante consulenza tecnica d'ufficio, così erroneamente ritenendo non assolto da parte dell'attrice l'onere di provare il costo effettivamente sostenuto;
(iii) l'omessa pronuncia sulla domanda di ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata;
(iv) la violazione dell'art. 1421 c.c. per non avere il giudice di primo grado accertato la nullità della proroga contrattuale in difetto dei presupposti normativi, stante l'assenza di uno specifico titolo contrattuale in forma scritta.
Si è costituita l' contestando l'impugnazione e chiedendo il Controparte_2
rigetto.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Pacifico che le parti avessero regolarmente stipulato in data 7-02-2007 un contratto d'appalto per lo svolgimento di pulizia in alcuni presidi sanitari della durata di un triennio a decorrere dal 1° febbraio 2007 e che detto rapporto era stato formalmente prorogato per ulteriori due anni fino al 31-01-2012 in virtù di previsione espressa del capitolato speciale, la società agiva per Parte_1
ottenere un compenso aggiuntivo, rispetto a quello già corrisposto dall'amministrazione, per il servizio eseguito dal 1° febbraio 2012/31 dicembre
2012, a suo dire da determinare non ai sensi dell'art. 5 del contratto bensì ai sensi dell'art. 8 del capitolato speciale e cioè “sulla base del costo orario per
addetto”.
Con A sua volta la della obiettava che la prosecuzione del servizio di CP_2
pulizia durante il tempo necessario a bandire nuova gara era stata disposta con successive deliberazioni (v. n. 239/2012, n. 583/2012, n. 737/2012, n. 865/2012
e n. 1040/2012 nel fascicolo primo grado convenuta), trasmesse alla controparte, alle medesime condizioni di affidamento già concordate. In particolare, la convenuta osservava che la richiesta di adeguamento del compenso, fondata su un presunto aumento del costo del personale, formulata dalla con nota del 29-03-2012, aveva trovato rispondenza nel Parte_1
riconoscimento della revisione annuale dei prezzi secondo TA, a norma dell'art. 115 d.lgs. n. 163/2006 (v. anche l'art. 10 del capitolato speciale di gara
(“[…] Il prezzo offerto sarà oggetto di revisione periodica (annuale) a decorrere
dalla seconda annualità contrattuale, sulla base degli indici di variazione dei
prezzi forniti dall'ISTAT”), accettato dall'appaltatrice (v. doc. 15, 29 e 30 fascicolo primo grado convenuta).
Investito della domanda di maggior compenso in ragione dell'aumento dei costi sostenuti per la prestazione, formalizzata nella fattura n. 187/2013, il Tribunale
di TA escludeva che l'attività eseguita in proroga trovasse regolamentazione nell'art. 8 del capitolato speciale, riferito a prestazioni aggiuntive rispetto al regime ordinario di pulizia.
L'appellante ha censurato tale interpretazione, attribuendo alla clausola n. 8 un oggetto più ampio a carattere residuale e quindi una funzione di regolamentare qualsiasi prestazione non rientrante nel contratto d'appalto ivi comprese quelle eseguite dopo la scadenza del termine contrattuale. Valorizzando detta portata,
secondo l'appellante, il primo giudice, facendo buon uso del principio regolante l'onere della prova, avrebbe potuto ricorrere alla consulenza tecnica d'ufficio per individuare il costo orario medio del personale dipendente e così
rideterminare il corrispettivo dovuto. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati.
Nel capitolato speciale d'appalto sono specificamente stabiliti le aree di intervento, la tipologia e frequenza dell'attività di pulizia e sanificazione;
all'art. 8 è altresì stabilito che “Su richiesta dell' ed entro un termine Parte_3
di preavviso di due ore dalla stessa richiesta, la Ditta dovrà eseguire …
prestazioni sussidiarie integrative occasionali quali: trasporto di medicinali,
materiali, apparecchiature e attrezzature, ed eseguire altri compiti sussidiari. Le
prestazioni in oggetto potranno essere richieste anche sotto forma di “piani
giornalieri di lavoro” preventivamente concordati con le Direzioni competenti
per struttura, la cui remunerazione consisterà nell'applicazione del costo orario
per addetto, riferito a ciascun lotto d'aggiudicazione, come da offerta della Ditta
risultata aggiudicataria del presente appalto. Quest'ultima, con riferimento al
singolo lotto d'aggiudicazione, dovrà provvedere ad emettere distinta
fatturazione in ordine alle prestazioni contemplate dal presente articolo;
inoltre,
le relative fatture potranno essere poste in liquidazione soltanto se, a cura
esclusiva della Ditta aggiudicataria, le stesse risultino corredate da idonea
relazione (…) attestante la data d'inizio e termine dei lavori, il numero degli
addetti e delle ore di lavoro complessivamente impiegati, e la regolare
esecuzione dei compiti affidati”.
Trattasi, come è evidente, di prestazioni straordinarie rispetto all'attività
ordinaria di pulizia, integrative delle prestazioni eseguite in regime ordinario cui non si sovrappongono bensì si aggiungono ricorrendone la necessità. La proroga del servizio ordinario di pulizia era stata, invece, disposta con espresso richiamo alle condizioni economiche di aggiudicazione già stabilite nelle more della definizione di nuova procedura di gara e nulla a che vedere aveva con le prestazioni eccezionali previste in aggiunta dall'art. 8 cit. Ne
consegue l'inapplicabilità del sistema di calcolo ivi adottato per la determinazione della remunerazione, riservata appunto alle prestazioni straordinarie.
Con il terzo motivo l'appellante si è doluta dell'omessa pronuncia in ordine alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
Con il quarto motivo ha fatto valere per la primo volta il profilo di nullità, che il giudice di primo grado ometteva di rilevare ai sensi dell'art. 1421 c.c., derivante dalla mancanza di un accordo scritto sulla proroga invece obbligatorio per tutti i contratti della Pubblica Amministrazione.
Le doglianze non possono trovare accoglimento.
Nell'atto introduttivo del primo grado l'attrice, pur dando atto del titolo contrattuale della pretesa (art. 8 cap. spec.), faceva presente che l'azienda sanitaria aveva beneficiato delle prestazioni rese con pregiudizio economico dell'appaltatrice, pari al maggior costo del personale.
La domanda subordinata – sulla quale il primo giudice non si pronunciava – è
inammissibile. In primo luogo, va osservato che l'appaltatrice riconduceva ad un'espressa previsione contrattuale il proprio diritto a ricevere un corrispettivo parametrato al sopravvenuto incremento del costo del lavoro così contraddicendo i presupposti stessi di ammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. (cfr. Cass. Civ. n.
27008/2024: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042
c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa
azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa
preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto
azionato o per carenza di prova del pregiudizio subìto o per nullità derivante
dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con
l'ordine pubblico”; S.U. n. 33954/2023).
La questione è riproposta nei medesimi termini nel presente grado laddove l'appellante ha ribadito in via principale la fonte contrattuale del diritto azionato e, nel contempo, ha evidenziato (per la prima volta) l'opacità del contratto in ordine all'effettiva durata (tre anni prorogabili a cinque) e comunque lo spirare ultimo del termine contrattuale al 31-01-2012, decorso il quale il rapporto sarebbe proseguito in assenza di un titolo giuridico non contemplando il bando di gara alcuna ulteriore proroga oltre la prima della durata di un biennio.
In disparte l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera l'oggetto della domanda e i termini della controversia in quanto i relativi presupposti di fatto – segnatamente inidoneità delle deliberazioni a costituire valida forma scritta – non erano allegati in primo grado ove si controverteva unicamente sull'applicabilità dell'art. 8 del capitolato speciale (cfr. Cass. Civ. n.
4867/2024; n. 20713/2023), la conseguenza della declaratoria di nullità del titolo autorizzativo della proroga non porterebbe all'accoglimento della domanda principale (accertamento del credito ex art. 8 cit.) e neppure della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento per i motivi sopra illustrati,
considerando altresì che l'amministrazione aveva comunque corrisposto, oltre alla remunerazione già concordata anche l'adeguamento TA (v. doc. 30
fascicolo convenuta primo grado, deliberazione n. 347/2012).
L'appello deve dunque essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, liquidate come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 266/2023 del Tribunale di TA;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.
115/02.
Così deciso in Cagliari il 24-01-2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 426 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2023
promosso da
(P.I.: ), anche quale mandataria Parte_1 P.IVA_1
dell'ATI costituita con (P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, elettivamente domiciliata in Dolianova, presso lo studio dell'avv. Giulia Spada, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla costituzione di nuovo difensore, appellante
CONTRO
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_3
in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso l'ufficio legale dell'ente,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Trudu e Anna Sedda per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione,
appellata
OGGETTO: adempimento contrattuale, ingiustificato arricchimento.
All'udienza del 24-01-2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) disporre il rinnovo dell'istruttoria, in modo da individuare l'esatto costo del personale per il periodo dal 01/02/2012 al 31/12/2012;
2) accertare il diritto di credito de per Parte_1
l'attività svolta nel periodo 01/02/2012 - 31/12/2012, in virtù del contratto del 7 febbraio 2007 stipulato con l' di Parte_2
TA (divenuta ) e, per Controparte_2
l'effetto, condannare l' al pagamento della CP_2 CP_2 suddetta somma di euro 196.429,55, oltre gli interessi ex art. 1284,
comma 4 c.c.;
3) in subordine, previo accertamento e dichiarazione di nullità delle proroghe del contratto di fornitura servizio di pulizia presso presidi ospedalieri ed extra-ospedalieri , individuati Parte_2
Contr come lotto 7, condannare l' della al pagamento di CP_2
euro 196.429,55, oltre gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., per l'attività svolta a suo favore nel periodo 01/02/2012 – 31/12/2012
Contr in ragione dell'ingiustificato arricchimento di cui l ha beneficiato ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
4) con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte
1) respingere l'appello avverso la sentenza n. 266/2023 emessa dal
Tribunale di TA e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 266/2023 il Tribunale di TA rigettava la domanda proposta dalla per ottenere la condanna Controparte_3
dell' al pagamento del corrispettivo di Controparte_2
euro 196.429,55 per lo svolgimento del servizio di pulizia dei presidi ospedalieri in TA nel periodo 1° febbraio 2012/31 dicembre 2012, dovuto in forza del contratto stipulato tra le parti il 7-02-07 o, in subordine, in ragione dell'ingiustificato arricchimento di cui aveva goduto la convenuta;
le spese erano regolate secondo soccombenza.
La allegava che: (i) in data 7 febbraio 2007 Controparte_3
aveva stipulato, in qualità di mandataria di un'ATI costituita con CP_4 CP_5
un contratto di appalto di servizi con l' TA, con previsione Parte_2
di durata fino al 31 gennaio 2010; (ii) disposta la proroga biennale ai sensi dell'art. 16 del capitolato speciale di gara, il rapporto era poi proseguito per ulteriori undici mesi per volontà delle parti in attesa del perfezionamento della nuova gara e della stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario;
(iii) il corrispettivo di quest'ultimo periodo non era stato individuato nel contratto e andava determinato, tenendo conto dell'incremento dei costi del personale,
sulla base degli artt. 8 del capitolato speciale di gara e 115 D.lgs. n. 163/2006,
come da fattura n. 187/2013 del 30/11/2013 emessa nei confronti dell'amministrazione sanitaria.
Si costituiva in giudizio l , Controparte_2
obiettando che il prezzo per lo svolgimento dei servizi di pulizia era già stato determinato nel contratto stipulato tra le parti e che la proroga dell'attività era stata autorizzata alle medesime condizioni di aggiudicazione;
osservava inoltre che le variazioni del costo del personale ben avrebbero potuto trovare compenso mediante revisione annuale dei prezzi, ai sensi dell'art. 115 cod.
appalti. Il tribunale riteneva che il periodo intercorrente tra l'1/02/2012 e il 31/12/2012
era stato regolamentato con le deliberazioni nn. 865/2011, 239/2012,
583/2012, 737/2012 e 1040/2012 (doc. nn. 3, 5, 7, 9 e 11 ATS) in base alle medesime condizioni contrattuali già applicate nel periodo precedente, mentre la previsione di cui all'art. 8 cap. spec. si riferiva alle prestazioni aggiuntive -
rispetto a quelle ordinarie - da remunerare sulla base del costo orario per addetto. D'altronde, proseguiva il primo giudice, la revisione del prezzo secondo
TA aveva trovato applicazione nel corso del rapporto fin dal 2009, mentre l'adeguamento chiesto dall'appaltatrice appariva sproporzionato (il doppio del corrispettivo contrattuale) e privo di una chiara base di calcolo.
Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
deducendo sostanzialmente quattro motivi: (i) l'errata qualificazione dei fatti posti a fondamento della domanda laddove il tribunale applicava al servizio prestato durante i primi cinque anni di rapporto (tre anni + 2 anni di proroga contrattuale) la remunerazione prevista dall'art. 5 del contratto invece di determinare il compenso a norma dell'art. 8 del capitolato speciale,
erroneamente interpretato dal giudicante come riferito soltanto a “prestazioni aggiuntive” extra contratto;
(ii) la violazione dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui il primo giudice non valutava adeguatamente i documenti concernenti l'ammontare del costo orario degli addetti impiegati nel servizio, eventualmente da elaborare mediante consulenza tecnica d'ufficio, così erroneamente ritenendo non assolto da parte dell'attrice l'onere di provare il costo effettivamente sostenuto;
(iii) l'omessa pronuncia sulla domanda di ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata;
(iv) la violazione dell'art. 1421 c.c. per non avere il giudice di primo grado accertato la nullità della proroga contrattuale in difetto dei presupposti normativi, stante l'assenza di uno specifico titolo contrattuale in forma scritta.
Si è costituita l' contestando l'impugnazione e chiedendo il Controparte_2
rigetto.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Pacifico che le parti avessero regolarmente stipulato in data 7-02-2007 un contratto d'appalto per lo svolgimento di pulizia in alcuni presidi sanitari della durata di un triennio a decorrere dal 1° febbraio 2007 e che detto rapporto era stato formalmente prorogato per ulteriori due anni fino al 31-01-2012 in virtù di previsione espressa del capitolato speciale, la società agiva per Parte_1
ottenere un compenso aggiuntivo, rispetto a quello già corrisposto dall'amministrazione, per il servizio eseguito dal 1° febbraio 2012/31 dicembre
2012, a suo dire da determinare non ai sensi dell'art. 5 del contratto bensì ai sensi dell'art. 8 del capitolato speciale e cioè “sulla base del costo orario per
addetto”.
Con A sua volta la della obiettava che la prosecuzione del servizio di CP_2
pulizia durante il tempo necessario a bandire nuova gara era stata disposta con successive deliberazioni (v. n. 239/2012, n. 583/2012, n. 737/2012, n. 865/2012
e n. 1040/2012 nel fascicolo primo grado convenuta), trasmesse alla controparte, alle medesime condizioni di affidamento già concordate. In particolare, la convenuta osservava che la richiesta di adeguamento del compenso, fondata su un presunto aumento del costo del personale, formulata dalla con nota del 29-03-2012, aveva trovato rispondenza nel Parte_1
riconoscimento della revisione annuale dei prezzi secondo TA, a norma dell'art. 115 d.lgs. n. 163/2006 (v. anche l'art. 10 del capitolato speciale di gara
(“[…] Il prezzo offerto sarà oggetto di revisione periodica (annuale) a decorrere
dalla seconda annualità contrattuale, sulla base degli indici di variazione dei
prezzi forniti dall'ISTAT”), accettato dall'appaltatrice (v. doc. 15, 29 e 30 fascicolo primo grado convenuta).
Investito della domanda di maggior compenso in ragione dell'aumento dei costi sostenuti per la prestazione, formalizzata nella fattura n. 187/2013, il Tribunale
di TA escludeva che l'attività eseguita in proroga trovasse regolamentazione nell'art. 8 del capitolato speciale, riferito a prestazioni aggiuntive rispetto al regime ordinario di pulizia.
L'appellante ha censurato tale interpretazione, attribuendo alla clausola n. 8 un oggetto più ampio a carattere residuale e quindi una funzione di regolamentare qualsiasi prestazione non rientrante nel contratto d'appalto ivi comprese quelle eseguite dopo la scadenza del termine contrattuale. Valorizzando detta portata,
secondo l'appellante, il primo giudice, facendo buon uso del principio regolante l'onere della prova, avrebbe potuto ricorrere alla consulenza tecnica d'ufficio per individuare il costo orario medio del personale dipendente e così
rideterminare il corrispettivo dovuto. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati.
Nel capitolato speciale d'appalto sono specificamente stabiliti le aree di intervento, la tipologia e frequenza dell'attività di pulizia e sanificazione;
all'art. 8 è altresì stabilito che “Su richiesta dell' ed entro un termine Parte_3
di preavviso di due ore dalla stessa richiesta, la Ditta dovrà eseguire …
prestazioni sussidiarie integrative occasionali quali: trasporto di medicinali,
materiali, apparecchiature e attrezzature, ed eseguire altri compiti sussidiari. Le
prestazioni in oggetto potranno essere richieste anche sotto forma di “piani
giornalieri di lavoro” preventivamente concordati con le Direzioni competenti
per struttura, la cui remunerazione consisterà nell'applicazione del costo orario
per addetto, riferito a ciascun lotto d'aggiudicazione, come da offerta della Ditta
risultata aggiudicataria del presente appalto. Quest'ultima, con riferimento al
singolo lotto d'aggiudicazione, dovrà provvedere ad emettere distinta
fatturazione in ordine alle prestazioni contemplate dal presente articolo;
inoltre,
le relative fatture potranno essere poste in liquidazione soltanto se, a cura
esclusiva della Ditta aggiudicataria, le stesse risultino corredate da idonea
relazione (…) attestante la data d'inizio e termine dei lavori, il numero degli
addetti e delle ore di lavoro complessivamente impiegati, e la regolare
esecuzione dei compiti affidati”.
Trattasi, come è evidente, di prestazioni straordinarie rispetto all'attività
ordinaria di pulizia, integrative delle prestazioni eseguite in regime ordinario cui non si sovrappongono bensì si aggiungono ricorrendone la necessità. La proroga del servizio ordinario di pulizia era stata, invece, disposta con espresso richiamo alle condizioni economiche di aggiudicazione già stabilite nelle more della definizione di nuova procedura di gara e nulla a che vedere aveva con le prestazioni eccezionali previste in aggiunta dall'art. 8 cit. Ne
consegue l'inapplicabilità del sistema di calcolo ivi adottato per la determinazione della remunerazione, riservata appunto alle prestazioni straordinarie.
Con il terzo motivo l'appellante si è doluta dell'omessa pronuncia in ordine alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
Con il quarto motivo ha fatto valere per la primo volta il profilo di nullità, che il giudice di primo grado ometteva di rilevare ai sensi dell'art. 1421 c.c., derivante dalla mancanza di un accordo scritto sulla proroga invece obbligatorio per tutti i contratti della Pubblica Amministrazione.
Le doglianze non possono trovare accoglimento.
Nell'atto introduttivo del primo grado l'attrice, pur dando atto del titolo contrattuale della pretesa (art. 8 cap. spec.), faceva presente che l'azienda sanitaria aveva beneficiato delle prestazioni rese con pregiudizio economico dell'appaltatrice, pari al maggior costo del personale.
La domanda subordinata – sulla quale il primo giudice non si pronunciava – è
inammissibile. In primo luogo, va osservato che l'appaltatrice riconduceva ad un'espressa previsione contrattuale il proprio diritto a ricevere un corrispettivo parametrato al sopravvenuto incremento del costo del lavoro così contraddicendo i presupposti stessi di ammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. (cfr. Cass. Civ. n.
27008/2024: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042
c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa
azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa
preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto
azionato o per carenza di prova del pregiudizio subìto o per nullità derivante
dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con
l'ordine pubblico”; S.U. n. 33954/2023).
La questione è riproposta nei medesimi termini nel presente grado laddove l'appellante ha ribadito in via principale la fonte contrattuale del diritto azionato e, nel contempo, ha evidenziato (per la prima volta) l'opacità del contratto in ordine all'effettiva durata (tre anni prorogabili a cinque) e comunque lo spirare ultimo del termine contrattuale al 31-01-2012, decorso il quale il rapporto sarebbe proseguito in assenza di un titolo giuridico non contemplando il bando di gara alcuna ulteriore proroga oltre la prima della durata di un biennio.
In disparte l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera l'oggetto della domanda e i termini della controversia in quanto i relativi presupposti di fatto – segnatamente inidoneità delle deliberazioni a costituire valida forma scritta – non erano allegati in primo grado ove si controverteva unicamente sull'applicabilità dell'art. 8 del capitolato speciale (cfr. Cass. Civ. n.
4867/2024; n. 20713/2023), la conseguenza della declaratoria di nullità del titolo autorizzativo della proroga non porterebbe all'accoglimento della domanda principale (accertamento del credito ex art. 8 cit.) e neppure della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento per i motivi sopra illustrati,
considerando altresì che l'amministrazione aveva comunque corrisposto, oltre alla remunerazione già concordata anche l'adeguamento TA (v. doc. 30
fascicolo convenuta primo grado, deliberazione n. 347/2012).
L'appello deve dunque essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, liquidate come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 266/2023 del Tribunale di TA;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.
115/02.
Così deciso in Cagliari il 24-01-2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Teresa Spanu