Rigetto
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2025, n. 5129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5129 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05129/2025REG.PROV.COLL.
N. 04214/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4214 del 2022, proposto dal signor EN EC, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Montana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Signori TO BE, AN TO e AL CA, rappresentati e difesi dall'avvocato Gabriele Sandrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Capoliveri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione terza) n. 65/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capoliveri e dei signori TO BE, AN TO e AL CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Carmelina Addesso;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor EN EC chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha accolto il ricorso proposto dai signori TO BE, AN TO e AL CA avverso il permesso di costruire n. 124 del 15 novembre 2014.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. In data 15 novembre 2014 il Comune di Capoliveri rilasciava al signor EN EC il permesso di costruire n. 124/2014 per la realizzazione di un intervento di “sostituzione edilizia”. L’intervento prevedeva, come precisato nella relazione illustrativa, il “declassamento” del subalterno n. 604 da residenziale a non residenziale e la sua traslazione nel terreno più a valle di proprietà dello stesso EC.
2.2. In data 18 luglio 2016 l’interessato presentava una Scia in variante per “ modifiche prospettiche e realizzazione di seminterrato ”, consistenti in diverso posizionamento di porte e finestre, modifica delle coperture, realizzazione del portico sul lato sud dell’edificio, realizzazione di un seminterrato ai sensi dell’art. 95 del regolamento edilizio comunale e di una scala di accesso esterna lato nord, oltre alla sistemazione del terreno circostante con muretti a secco faccia vista e piantumazione di essenze autoctone.
2.3. I proprietari delle unità abitative ubicate nel “Residence dei pini”, confinante con i fabbricati sopra indicati, impugnavano i titoli edilizi rilasciati in quanto l’intervento progettato avrebbe, in realtà, ad oggetto una nuova costruzione che, oltre a non essere stata autorizzata dal Comune, non sarebbe ammessa dalla vigente normativa edilizia ed urbanistica.
2.4. Il T.a.r. per la Toscana, sezione terza, con sentenza n. 1113/2019 accoglieva il ricorso. La sentenza veniva annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7914/2010 per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato EC.
2.5. Il giudizio veniva, quindi, riassunto dai signori TO BE, AN TO e AL CA dinanzi al T.a.r. per la Toscana che, con sentenza n. 65 del 21 gennaio 2022, respinte le eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità del medesimo, lo accoglieva ritenendo che l’intervento realizzato non integrasse né una sostituzione edilizia, ai sensi dell’art. 134 l.r. n. 65/2014, né un intervento di traslazione di volumi esistenti con ampliamento una tantum , ai sensi dell’art. 40.1.1 NTA della variante agricola.
3. Il signor EC ha interposto appello, articolando i seguenti motivi di gravame:
1) OMESSA PRONUNCIA. ERROR IN IUDICANDO. ERRONEITA’ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 73, COMMA 1, C.P.A. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO PROCESSUALE. ILLEGITTIMA RIMESSIONE IN TERMINI. VIOLAZIONE DELL’ART. 64, COMMA 1 E 2, C.P.A. VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’ART. 105 C.P.A., DELL’ART. 40 C.P.A. E DEGLI ART. 39, COMMA 1, C.P.A. E 100 C.P.C. VIOLAZIONE DELL’ART. 35, COMMA 1, LETTERA B) DEL C.P.A. DIFETTO O INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE. INAMMISSIBILE MODIFICA DELLA CAUSA PETENDI E DELLA DOMANDA. OMESSA O ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO NECESSARI PER DECIDERE IL GIUDIZIO. CONTRADDITORIETÀ E TRAVISAMENTO DEI FATTI.
2) ERROR IN IUDICANDO. ERRONEITA’ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 29 DEL C.P.A. VIOLAZIONE DELL’ART. 35, COMMA 1, LETTERA A) DEL C.P.A. VIOLAZIONE DELL’ART. 64 DEL C.P.A. IRRICEVIBILITA’ PER TARDIVITA’ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO ED IRRICEVIBILITA’/INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO IN RIASSUNZIONE. DIFETTO O INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE. OMESSA O ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO NECESSARI PER DECIDERE IL GIUDIZIO. CONTRADDITTORIETÀ E TRAVISAMENTO DEI FATTI.
3) ERROR IN IUDICANDO. ERRONEITA’ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 7, 29 E 43 DEL C.P.A. VIOLAZIONE DELL’ART. 35, COMMA 1, LETTERA C) DEL C.P.A. DIFETTO O INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE. OMESSA O ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO NECESSARI PER DECIDERE IL GIUDIZIO. CONTRADDITORIETÀ E TRAVISAMENTO DEI FATTI. INAMMISSIBILITA’ E/O IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO PRINCIPALE E DELLA RIASSUNZIONE PER MANCATA IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI PRESUPPOSTI.
4) ERROR IN IUDICANDO. ERRONEITA’ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 78 della LRToscana n. 1/2005 e dell’art. 134, comma 1, lett. L della legge Regione Toscana n. 65/2014. VIOLAZIONE DI LEGGE dell’art. 40.1.1 lette c) delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Capoliveri. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 29, 34 DEL C.P.A. VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA GIURISDIZIONE. ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CARATTERE IMPUGNATORIO E DISPOSITIVO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, DEL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO E DELL’ ARTICOLO 40 DEL C.P.A. ULTRA PETITA.
5) ERROR IN IUDICANDO. ERRONEITA’ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 88, COMMA 2, LETTERA D) DEL C.P.A. VIOLAZIONE DELL’ART. 78 della LRToscana n. 1/2005 e dell’art. 134, comma 1, lett. L della Legge Regione Toscana n. 65/2014. VIOLAZIONE DI LEGGE dell’art. 40.1.1 lett. c) delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Capoliveri. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 29, 34 DEL C.P.A. VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA GIURISDIZIONE. ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CARATTERE IMPUGNATORIO E DISPOSITIVO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, DEL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO E DELL’ ARTICOLO 40 DEL C.P.A. ULTRA PETITA.
6) ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE DELL’ART. 88, COMMA 2, LETTERA D DEL C.P.A. ERRONEITA’ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’ ART. 100 C.P.C. E ART. 39, COMMA 1, C.P.A. ERRONEITA DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DELL’ art. 19, comma 6-ter, della Legge n. 241/1990.ERRONEITA’ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 135, COMMA 2, LETT. D) E DELL’ART. 143 DELLA LRT N. 64/2015. ERRONEITA’ DERIVATA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 29, 34 DEL C.P.A. VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA GIURISDIZIONE. ECCESSO DI POTEREGIURISDIZIONALE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CARATTERE IMPUGNATORIO E DISPOSITIVO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, DEL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO E DELL’ ARTICOLO 40 DEL C.P.A. ULTRA PETITA.
7) ERRONEITA’ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 88, COMMA 2, LETT e) DEL C.P.A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA.
4. Si sono costituiti in giudizio gli appellati che hanno resistito al gravame, chiedendone la reiezione.
5. Si è costituito, altresì, il Comune di Capoliveri che ha insistito per l’accoglimento dell’appello.
6. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie e documenti, insistendo nelle rispettive difese.
7. All’udienza di smaltimento del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, deve esaminata l’eccezione di inammissibilità della documentazione depositata dagli appellati in data 23 aprile 2025, formulata in memoria di replica sia dall’appellante che dal comune di Capoliveri.
8.1. L’eccezione deve essere accolta solo con riguardo alla documentazione già formata in data antecedente al deposito della sentenza impugnata (doc. lett. G). Si tratta, in ogni caso, di documentazione irrilevante al fine del decidere.
9. Premesso quanto sopra, l’appello è infondato.
10. Con il primo motivo di appello l’appellante censura il capo della sentenza di primo grado che ha respinto le eccezioni di difetto di legittimazione e di interesse dei tre ricorrenti in riassunzione.
Deduce, in particolare, che:
a) è errato il richiamo della sentenza al verbale condominiale del 9.9.2016 poiché tale atto non prova la proprietà dei beni immobili né fornisce alcuna indicazione certa in ordine ai beni;
b) la sentenza viola l’art. 73 c.p.a. ed altera la par condicio processuale poiché ha utilizzato le produzioni documentali dei ricorrenti dell’8.6.2021 e del 13.10.2021, inammissibili per tardività;
c) le fotografie prodotte dai ricorrenti non avrebbero dovuto essere poste a fondamento della decisione perché contestate dall’appellante;
d) il T.a.r. ha valutato l’interesse processuale sulla base di allegazioni introdotte dai ricorrenti per la prima volta soltanto nella memoria di replica depositata in data 8.6.2021, consentendo un’inammissibile mutamento della causa petendi .
11. Le censure sono infondate.
12. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, gli originari ricorrenti hanno adeguatamente provato la legittimazione e l’interesse a ricorrere, atteso che:
a) hanno dichiarato di essere proprietari di alcune unità immobiliari del “Residence dei pini”, sito a breve distanza dal nuovo fabbricato, come confermato dal verbale di assemblea condominiale del 9 settembre 2016, dalla copia della scheda di ubicazione del condominio (deposito ricorrenti del 21 novembre 2016), dalla dichiarazione dell’amministratore di condominio, dagli atti di compravendita, dalle visure degli immobili e dall’ulteriore documentazione fotografica depositata in data 8 giugno 2021. Siffatta documentazione è certamente tempestiva poiché il rinvio dell’udienza ha consentito al controinteressato di prenderne visione entro i termini di cui all’art. 73 c.p.a. in relazione all’udienza fissata per il 23 novembre 2021;
b) la documentazione prodotta è adeguata e sufficiente a provare sia la legittimazione che l’interesse a ricorrere, a prescindere dall’ulteriore documentazione tardivamente depositata solo in data 13 ottobre 2021 ( ex multis , Cons. Stato sez. VI n. 2245 del 2025);
c) la residenza anagrafica è elemento estraneo alla nozione di vicinitas che consiste nello stabile collegamento tra la proprietà (e non la residenza) dei ricorrenti e l’area oggetto dell’intervento;
d) il principio di non contestazione riguarda i fatti e non la loro valutazione o i documenti probatori. L’appellante non ha fornito alcuna prova di una diversa conformazione dello stato dei luoghi né ha smentito il titolo di proprietà dei ricorrenti, limitandosi a contestare genericamente i documenti prodotti;
c) quanto all’interesse a ricorrere, esso deriva dal pregiudizio che l’intervento reca alla qualità dell’insediamento abitativo, stante l’incremento del carico urbanistico in zona ambientale di pregio e l’intensificazione dell’uso della strada adiacente agli immobili degli appellati. Tale interesse-già evidenziato in termini di prospettazione nel ricorso introduttivo- è stato precisato e puntualizzato dai ricorrenti nella memoria di replica del 8 giugno 2021, in risposta alle contestazioni di controparte. Con tale memoria e con le relative allegazioni i ricorrenti-lungi dal modificare la causa petendi - hanno solo dimostrato la sussistenza delle condizioni dell’azione, messa in dubbio da controparte (cfr. Ad. plen. n. 22 del 2021).
13. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
14. Con il secondo motivo di appello l’appellante censura il capo della sentenza che ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività.
15. Il motivo è infondato.
16. Con ricorso di primo grado i ricorrenti hanno sostenuto l’illegittimità del titolo edilizio per violazione dell’art. 134 l.r. Toscana n. 65 del 2014 e dell’art. 23 punto f) NTA del regolamento urbanistico del Comune di Capoliveri in quanto l’intervento, sebbene qualificato come sostituzione edilizia, non prevedeva la demolizione e la ricostruzione di volumi esistenti. In particolare, nel progetto allegato all’istanza di permesso di costruire era previsto, in luogo della demolizione, un mero declassamento della porzione del fabbricato posto a monte delle unità immobiliari dei ricorrenti.
17. Dal tenore delle censure è evidente che oggetto di contestazione non è l’intervento in sé, bensì le modalità concrete di realizzazione, come indicate nel progetto presentato (declassamento con traslazione in luogo di demolizione e ricostruzione).
18. Si tratta di profili che la semplice conoscenza del permesso di costruire –rilasciato per un intervento di “sostituzione edilizia” senza ulteriori specificazioni- non consentiva di apprezzare, come correttamente rilevato dal T.a.r.
19. Solo la conoscenza del progetto, rilasciato dal Comune in data 9 agosto 2016 in riscontro all’istanza di accesso agli atti del signor BE, ha consentito ai ricorrenti di acquisire contezza della reale portata dell’intervento assentito: di qui l’irrilevanza, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, della data di pubblicazione del permesso di costruire sull’albo pretorio e della data di conoscenza dell’avvio dei lavori.
20. Per pacifica giurisprudenza, ai fini della tempestività dell’impugnazione del titolo edilizio da parte del terzo, la piena conoscenza - dalla quale decorre il termine decadenziale per la proposizione dell’impugnazione - deve essere riferita all’inizio dei lavori solo nel caso si contesti in radice l’edificabilità dell’area, mentre per le censure con cui si contestino le caratteristiche del manufatto il termine di decadenza decorre dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi che palesi l’esatta dimensione, consistenza, finalità, del manufatto in costruzione, che disvelino in modo certo e univoco le caratteristiche essenziali dell’opera. La prova di una piena conoscenza anteriore è posta a carico della parte che eccepisce la tardività (cfr. ex multis , Cons. Stato sez. II n. 1169 del 2025, n.ri 10103 e 3147 del 2024).
21. Nel caso di specie l’assenza del tratto caratterizzante dell’intervento assentito-demolizione e ricostruzione di volumi esistenti- non era rinvenibile dal titolo edilizio, ma solo dal progetto.
22. Per le medesime ragioni, le foto prodotte dall’odierno appellante -relative all’inizio dei lavori e al cartello del cantiere- sono prive di attitudine probatoria, non solo in quanto prive di data, ma anche perché inidonee a rappresentare le concrete caratteristiche dell’intervento da cui deriva l’attitudine lesiva della sfera giuridica dei controinteressati.
23. Anche il secondo motivo deve, quindi, essere respinto.
24. Con il terzo motivo l’appellante censura il capo della sentenza che ha respinto l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti e, in particolare, dell’art. 40.1.1. delle NTA della “Variante agricola”.
25. La censura è priva di pregio.
26. Né il permesso di costruire n. 124/2014, né la SCIA del 18 luglio 2016 e nemmeno la documentazione ad esse allegata richiamano l’art. 40.1.1. NTA della variante agricola: tale disposizione non è stata posta a fondamento dell’intervento assentito e non vi era, di conseguenza, alcun onere di impugnazione da parte dei ricorrenti.
27. Nessun rilievo può assegnarsi, a tal fine, la generica dicitura “ V.A. l.64/95 ” contenuta (solo) nella relazione allegata al permesso di costruire in quanto tale dicitura non chiarisce: a) la disposizione della variante che legittimerebbe l’intervento; b) i presupposti di fatto e di diritto che rendono l’intervento conforme alla variante.
28. I suddetti profili non sono stati, conseguentemente, vagliati dall’ente in sede di rilascio del titolo edilizio che, infatti, nulla motiva sul punto.
29. Nemmeno la relazione depositata in giudizio dal Comune in data 4 febbraio 2019 –in disparte l’intrinseca inidoneità della medesima ad integrare ex post la motivazione dei provvedimenti impugnati-richiama la disposizione sopra citata quale presupposto giuridico dell’intervento assentito.
30. Anche il terzo motivo di appello deve, pertanto, essere respinto.
31. Con il quarto motivo di appello l’appellante censura il capo della sentenza che ha ritenuti insussistenti nel merito i presupposti legittimanti l’intervento.
Rileva, in particolare, che:
a) contrariamente a quanto assume il T.a.r., la variante agricola è stata espressamente richiamata negli atti e il permesso di costruire è stato rilasciato in applicazione della menzionata variante;
b) il T.a.r. si è indebitamente sostituito all’amministrazione nell’affermare che non sussistono i requisiti di ammissibilità in base alla variante;
c) la sentenza ha introdotto motivi di impugnazione (presupposti e requisiti per l’applicazione della variante agricola) non formulati dalle parti nel ricorso introduttivo né con successivo ricorso per motivi aggiunti;
d) il declassamento e la successiva traslazione è conforme all’art. 40.1.1. NTA della variante agricola.
32. Le censure sono infondate.
33. Quanto alla censura sub a) è sufficiente richiamare quanto più sopra osservato in ordine all’inidoneità della dicitura “ V.A. l. 64/95 ”, contenuta relazione illustrativa, per ritenere che l’intervento sia stato autorizzato ai sensi dell’art. 40.1.1. NTA della variante agricola, non menzionato nel permesso di costruire n. 124/2014. Quest’ultimo prevede un mero intervento di “sostituzione edilizia” che, ai sensi dell’art. 134 l.r. 65/2014, consiste nella demolizione e ricostruzione di volumi esistenti (anche con contestuale incremento di volumetria), senza possibilità di “declassamento” di porzioni di fabbricato.
34. Già sotto tale profilo è evidente l’illegittimità dell’intervento realizzato.
35. Esso non è, peraltro, nemmeno conforme all’art. 40.1.1. NTA variante agricola, come evidenziato dal giudice di primo grado il quale-lungi dal pronunciarsi ultra petita o dal sindacare il merito tecnico dell’amministrazione- si è limitato vagliare la legittimità del provvedimento impugnato anche alla luce delle eccezioni del controinteressato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c.
36. La conformità di quanto realizzato alla variante in questione non è in alcun modo ravvisabile, atteso che:
a) la variante agricola “ disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia necessari allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse in funzione della tutela ed utilizzazione del territorio ” (art. 1 l. 64/95), mentre l’opera in questione non è certamente funzionale all’attività agricola dell’appellante che non risulta essere imprenditore agricolo;
b) l’art. 40.1.1. NTA consente “ la traslazione, dei volumi esistenti ” in aderenza al fabbricato principale e l’“ ampliamento una tantum ”, sempre in aderenza al fabbricato principale, fino ad un massimo di altri 25 mq di superfici non residenziali aventi una destinazione specifica (dotazioni minime di parcheggi dell’art.41 sexies legge n. 1150/42, cantine lavanderie e rimesse accessorie);
c) l’intervento assentito prevede, invece, la traslazione di una delle due unità immobiliari (non in “ aderenza al fabbricato principale ” bensì) in altra porzione di terreno posta più in basso; la medesima unità immobiliare che è stata traslata verrebbe anche “declassata” da residenziale a non residenziale al fine di conseguire l’ampliamento una tantum ;
d) la variante prevede che i volumi esistenti possono essere “ traslati ” (peraltro in aderenza al fabbricato principale) ma non- anche e in aggiunta - “ declassati ” o meglio, oggetto di mutamento di destinazione d’uso.
37. L’ampliamento mediante declassamento è, quindi, un intervento non previsto dall’art. 40.1.1 NTA.
38. Tale disposizione consente, inoltre, un ampliamento fino ad un massimo di 25 mq di superfici non residenziali, mentre la relazione illustrativa, allegata all’istanza di permesso di costruire, prevede un aumento di 28 mq. L’aumento oltre il limite di legge non viene nemmeno giustificato con la realizzazione di (non meglio precisati) volumi tecnici, come, invece, sostiene l’appellante.
39. Il motivo deve, per tali ragioni, essere respinto.
40. Con il quinto motivo di appello l’appellante censura la sentenza nella parte in cui, richiamando la sentenza del T.a.r. n. 1113/2019, annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7914/2020, ha ritenuto insussistenti i presupposti della sostituzione edilizia.
41. Il motivo è infondato.
42. La sentenza n. 1113/2019 è stata annullata dal Consiglio di Stato per un vizio processuale, consistente nell’irregolare notifica del ricorso introduttivo, sicché del tutto legittimamente il T.a.r. ha richiamato il proprio precedente ai fini dell’integrazione della motivazione.
43. Per pacifica giurisprudenza, va considerata legittima la tecnica redazionale consistente nel richiamo di un precedente giurisprudenziale conferente al caso da decidere in quanto conforme al principio di sinteticità ex art. 3 c.p.a. (Cons. Stato sez. II 6521 del 2023). A maggior ragione, va considerato conforme al principio sopra indicato il richiamo al precedente relativo alla stessa fattispecie, annullato in appello per mero difetto di notifica.
44. Quanto all’assunto relativo alla legittimità di un intervento di sostituzione edilizia realizzato mediante declassamento, è sufficiente richiamare quanto più sopra osservato (§ 36 e ss.) in ordine all’impossibilità di utilizzare volumi esistenti ai fini dell’ampliamento una tantum previsto dall’art. 40.1.1. NTA.
45. Anche il quinto motivo deve, quindi, essere respinto.
46. Con il sesto motivo l’appellante censura il capo della sentenza che ha dichiarato l’illegittimità della S.C.I.A. del 2016 in conseguenza dell’illegittimità del permesso di costruire.
47. L’infondatezza della doglianza discende da quanto più sopra osservato in ordine all’illegittimità del permesso di costruire che non può non riverberarsi sulla S.C.I.A. relativa alle ulteriori opere da eseguire sul presupposto della legittimità dell’intervento originario.
48. A quanto più sopra esposto si aggiunge solo che:
a) la documentazione fotografica allegata al ricorso originario- da cui emerge come, in realtà, al momento della presentazione della S.C.I.A., il progetto approvato con il permesso di costruire del 2014 fosse ben lungi dall’essere realizzato- costituisce prova che il giudice può porre a fondamento della decisione ex art. 64 c.p.a.;
b) il richiamo allo stato di progetto e al deposito della segnalazione integrano mere argomentazioni espresse dal giudicante nell’ambito dell’esame dei motivi di ricorso;
c) l’effetto caducante dell’annullamento del permesso di costruire sulla SCIA-rilevato dal giudice con statuizione rimasta inoppugnata-rende irrilevante il richiamo all’art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990 che esclude la diretta impugnabilità del titolo in questione.
49. Anche il sesto motivo di appello deve essere respinto.
50. Con il settimo ed ultimo motivo di appello l’appellante censura il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di giudizio.
51. Il motivo è infondato, poiché il T.a.r. ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza con statuizione incensurabile in questa sede (cfr. ex multis , Cons. Stato sez. III n. 2564 del 2025).
52. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
53. Le spese del presente grado di giudizio- che vanno poste in solido a carico delle parti soccombenti, signor EN EC e Comune di Capoliveri- sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il signor EN EC e il Comune di Capoliveri, in solido tra loro, al pagamento a favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO