TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/07/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
OT. Vincenzo Amato Presidente relatore
OT. Mario Farina Giudice
OT.SS Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4599 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promoSS da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/03/1971, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Loredana Boi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Loredana Boi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 07/10/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
b) Al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali i ricorrenti pattuiscono quanto in appresso:
1) l'immobile sito in Cagliari (CA) nella Via Liguria n. 10, distinto al Catasto dei Fabbricati al Foglio 11, part. 807, sub. 1, cat. A/7d), classe 2, Consistenza
12 vani, superficie 244 metri quadri, Rendita euro 2.076,16 del quale la OT.SS è esclusiva proprietaria, costituente residenza Parte_2 familiare, resterà assegnato alla OT.SS che vi coabiterà con Parte_2 la FI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Il OT. trasferirà la propria residenza altrove, Parte_1 laddove asporterà successivamente i propri effetti personali e i beni mobili.
2) Per ciò che concerne l'immobile sito in Cagliari (CA), Via Gioachino Rossini n. 12, piano 1, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cagliari al Foglio 19, part. 3297, sub. 13, cat. A/2, classe 2, consistenza 7,0 vani, mq. 119, Rendita euro 1.102,64, odiernamente locato, di cui i coniugi sono comproprietari in regime di comunione legale, per quote paritetiche, la OT.SS si obbliga a trasferire, senza alcun corrispettivo, la Parte_2
Pag. 2 di 5 propria quota di proprietà pari a ½ pro indiviso di detto immobile al OT.
, che si impegna ad acquistare, con immediato Parte_1 trasferimento al sig. del potere di utilizzare e godere Parte_1 dell'immobile in modo pieno ed esclusivo, indi del pieno possesso, e con l'espresso riconoscimento che ogni e qualsivoglia utilità che il sig.
dovesse trarre da detto immobile, ivi compresi i canoni di Parte_1 locazione, rimarrà a suo esclusivo beneficio, assumendo la sig.ra Pt_2
l'obbligo di stipulare il relativo atto di trasferimento della proprietà non appena richiesta.
Il OT. si impegna altresì ad assumere l'accollo del mutuo Parte_1 ipotecario di originari euro 100.000,00, residuo debito alla data odierna euro 73.941,79, con rateo pari ad € 899,25 mensili, contratto con la banca EM (Credito Emiliano S.p.A.) in data 18/02/2022 per l'acquisto del predetto immobile.
L'atto sarà stipulato nanti il notaio scelto dal OT. , il quale dovrà Parte_1 comunicare alla OT.SS il nome del notaio, la sede e la data della Pt_2 stipula trenta giorni prima.
La OT.SS si impegna a fornire al notaio prescelto dal OT. Pt_2
tutti i documenti richiestile ai fini della stipula del predetto atto di Parte_1 trasferimento.
Le parti riconoscono e dichiarano espreSSmente che il trasferimento dell'immobile trova causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e che lo stesso è funzionale e indispensabile per la risoluzione della presente controversia;
chiedono, pertanto, l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 1987.
3) Per ciò che concerne l'immobile sito in Cagliari (CA), Via Giovanni Battista Pergolesi n. 54, Piano 2, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cagliari al Foglio 19, part. 3608, sub. 14, cat. A/3, classe 3, consistenza 7,5 vani, superficie 163 metri quadri, Rendita catastale € 735,95, odiernamente locato, di cui i coniugi sono comproprietari in regime di comunione legale, per quote paritetiche, il OT. si obbliga a trasferire, Parte_1 senza alcun corrispettivo, la propria quota di proprietà pari a ½ pro indiviso di detto immobile alla OT.SS , che si impegna ad acquistare, Parte_2 con immediato trasferimento alla OT.SS del potere di utilizzare e Pt_2 godere dell'immobile in modo pieno ed esclusivo, indi del pieno possesso, con l'espresso riconoscimento che ogni e qualsivoglia utilità che la OT.SS
dovesse trarre da detto immobile, ivi compresi i canoni di locazione, Pt_2 rimarrà a suo esclusivo beneficio, assumendo il OT. l'obbligo di Parte_1 stipulare il relativo atto d trasferimento della proprietà non appena richiesto.
L'atto sarà stipulato nanti il notaio scelto dalla OT.SS , la quale Pt_2 dovrà comunicare al OT. il nome del notaio, la sede e la data Parte_1 della stipula trenta giorni prima.
Pag. 3 di 5 Il OT. si impegna a fornire al notaio prescelto dalla OT.SS Parte_1
tutti i documenti richiestigli. Pt_2
Ai fini della stipula del predetto atto di trasferimento le parti riconoscono e dichiarano espreSSmente che il trasferimento dell'immobile trova causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e che lo stesso è funzionale e indispensabile per la risoluzione della presente controversia;
chiedono, pertanto, l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 1987.
4) Le parti danno atto di intrattenere con la banca EM (Credito Emiliano S.p.A.) presso la dipendenza sita in Cagliari, al Viale Diaz, il conto corrente n. 719943, e concordano che le giacenze su detto conto, alla data del 31/05/2025 ammontanti ad € 26.815,04, nonché le somme che successivamente affluiranno, pure provenienti da accrediti dei canoni di locazione relativi all'immobile sito via Gioachino Rossini n. 12, spetteranno integralmente e in via esclusiva al OT. . Parte_1
Le parti si impegnano ad estinguere il predetto conto corrente, le cui giacenze saranno accreditate su conto corrente intestato al OT.
[...]
. Parte_1
c) Le autovetture intestate a ciascuno dei ricorrenti saranno attribuite ad ognuno in esclusiva proprietà.
In specie al sig. sarà attribuita l'esclusiva proprietà Parte_1 dell'autovettura marca Citroen, modello C3, targata GF528GW, già al medesimo intestata, laddove alla sig.ra sarà attribuita l'esclusiva Parte_2 proprietà dell'autovettura marca Volkswagen, modello Polo, targata DT336RA e l'autovettura BMW, modello X1, targata FY423JD, già alla medesima intestate.
d) Per quanto attiene la FI , maggiorenne, i separandi, Persona_2 anche in considerazione dei redditi percepiti da ciascuno e del proprio patrimonio personale, si accordano come segue:
- manterrà la propria residenza principale presso l'abitazione Per_1 familiare sita in Cagliari alla via Liguria n. 10, ove coabiterà con la madre, OT.SS , la quale provvederà al mantenimento di ed Parte_2 Per_1 altresì verserà la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) mensili direttamente sul c/c intestato alla FI contraddistinto dal seguente IBAN [...];
- il OT. quale contributo al mantenimento verserà la Parte_1 somma di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) mensili direttamente sul predetto c/c intestato alla FI , sino a che raggiungerà Per_1
l'indipendenza economica.
Qualora detto conto fosse estinto le parti si impegnano a versare a Per_1 le predette somme sul conto che la medesima avesse ad indicare o in contanti.
Pag. 4 di 5 e) I ricorrenti, ciascuno per proprio conto, provvederanno al proprio mantenimento con i propri redditi personali rinunciando a qualsiasi azione o ragione e domanda di mantenimento, intendendo definiti tra i medesimi, in virtù delle pattuizioni ut supra, tutti i rapporti patrimoniali, attivi e passivi, ivi comprese le ragioni di credito che ciascuno potrebbe vantare verso l'altro per i frutti dei beni propri di ciascun coniuge o proventi dell'attività separata di ciascun coniuge percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
OT. Vincenzo Amato Presidente relatore
OT. Mario Farina Giudice
OT.SS Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4599 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promoSS da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/03/1971, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Loredana Boi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Loredana Boi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 07/10/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
b) Al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali i ricorrenti pattuiscono quanto in appresso:
1) l'immobile sito in Cagliari (CA) nella Via Liguria n. 10, distinto al Catasto dei Fabbricati al Foglio 11, part. 807, sub. 1, cat. A/7d), classe 2, Consistenza
12 vani, superficie 244 metri quadri, Rendita euro 2.076,16 del quale la OT.SS è esclusiva proprietaria, costituente residenza Parte_2 familiare, resterà assegnato alla OT.SS che vi coabiterà con Parte_2 la FI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Il OT. trasferirà la propria residenza altrove, Parte_1 laddove asporterà successivamente i propri effetti personali e i beni mobili.
2) Per ciò che concerne l'immobile sito in Cagliari (CA), Via Gioachino Rossini n. 12, piano 1, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cagliari al Foglio 19, part. 3297, sub. 13, cat. A/2, classe 2, consistenza 7,0 vani, mq. 119, Rendita euro 1.102,64, odiernamente locato, di cui i coniugi sono comproprietari in regime di comunione legale, per quote paritetiche, la OT.SS si obbliga a trasferire, senza alcun corrispettivo, la Parte_2
Pag. 2 di 5 propria quota di proprietà pari a ½ pro indiviso di detto immobile al OT.
, che si impegna ad acquistare, con immediato Parte_1 trasferimento al sig. del potere di utilizzare e godere Parte_1 dell'immobile in modo pieno ed esclusivo, indi del pieno possesso, e con l'espresso riconoscimento che ogni e qualsivoglia utilità che il sig.
dovesse trarre da detto immobile, ivi compresi i canoni di Parte_1 locazione, rimarrà a suo esclusivo beneficio, assumendo la sig.ra Pt_2
l'obbligo di stipulare il relativo atto di trasferimento della proprietà non appena richiesta.
Il OT. si impegna altresì ad assumere l'accollo del mutuo Parte_1 ipotecario di originari euro 100.000,00, residuo debito alla data odierna euro 73.941,79, con rateo pari ad € 899,25 mensili, contratto con la banca EM (Credito Emiliano S.p.A.) in data 18/02/2022 per l'acquisto del predetto immobile.
L'atto sarà stipulato nanti il notaio scelto dal OT. , il quale dovrà Parte_1 comunicare alla OT.SS il nome del notaio, la sede e la data della Pt_2 stipula trenta giorni prima.
La OT.SS si impegna a fornire al notaio prescelto dal OT. Pt_2
tutti i documenti richiestile ai fini della stipula del predetto atto di Parte_1 trasferimento.
Le parti riconoscono e dichiarano espreSSmente che il trasferimento dell'immobile trova causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e che lo stesso è funzionale e indispensabile per la risoluzione della presente controversia;
chiedono, pertanto, l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 1987.
3) Per ciò che concerne l'immobile sito in Cagliari (CA), Via Giovanni Battista Pergolesi n. 54, Piano 2, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cagliari al Foglio 19, part. 3608, sub. 14, cat. A/3, classe 3, consistenza 7,5 vani, superficie 163 metri quadri, Rendita catastale € 735,95, odiernamente locato, di cui i coniugi sono comproprietari in regime di comunione legale, per quote paritetiche, il OT. si obbliga a trasferire, Parte_1 senza alcun corrispettivo, la propria quota di proprietà pari a ½ pro indiviso di detto immobile alla OT.SS , che si impegna ad acquistare, Parte_2 con immediato trasferimento alla OT.SS del potere di utilizzare e Pt_2 godere dell'immobile in modo pieno ed esclusivo, indi del pieno possesso, con l'espresso riconoscimento che ogni e qualsivoglia utilità che la OT.SS
dovesse trarre da detto immobile, ivi compresi i canoni di locazione, Pt_2 rimarrà a suo esclusivo beneficio, assumendo il OT. l'obbligo di Parte_1 stipulare il relativo atto d trasferimento della proprietà non appena richiesto.
L'atto sarà stipulato nanti il notaio scelto dalla OT.SS , la quale Pt_2 dovrà comunicare al OT. il nome del notaio, la sede e la data Parte_1 della stipula trenta giorni prima.
Pag. 3 di 5 Il OT. si impegna a fornire al notaio prescelto dalla OT.SS Parte_1
tutti i documenti richiestigli. Pt_2
Ai fini della stipula del predetto atto di trasferimento le parti riconoscono e dichiarano espreSSmente che il trasferimento dell'immobile trova causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e che lo stesso è funzionale e indispensabile per la risoluzione della presente controversia;
chiedono, pertanto, l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 1987.
4) Le parti danno atto di intrattenere con la banca EM (Credito Emiliano S.p.A.) presso la dipendenza sita in Cagliari, al Viale Diaz, il conto corrente n. 719943, e concordano che le giacenze su detto conto, alla data del 31/05/2025 ammontanti ad € 26.815,04, nonché le somme che successivamente affluiranno, pure provenienti da accrediti dei canoni di locazione relativi all'immobile sito via Gioachino Rossini n. 12, spetteranno integralmente e in via esclusiva al OT. . Parte_1
Le parti si impegnano ad estinguere il predetto conto corrente, le cui giacenze saranno accreditate su conto corrente intestato al OT.
[...]
. Parte_1
c) Le autovetture intestate a ciascuno dei ricorrenti saranno attribuite ad ognuno in esclusiva proprietà.
In specie al sig. sarà attribuita l'esclusiva proprietà Parte_1 dell'autovettura marca Citroen, modello C3, targata GF528GW, già al medesimo intestata, laddove alla sig.ra sarà attribuita l'esclusiva Parte_2 proprietà dell'autovettura marca Volkswagen, modello Polo, targata DT336RA e l'autovettura BMW, modello X1, targata FY423JD, già alla medesima intestate.
d) Per quanto attiene la FI , maggiorenne, i separandi, Persona_2 anche in considerazione dei redditi percepiti da ciascuno e del proprio patrimonio personale, si accordano come segue:
- manterrà la propria residenza principale presso l'abitazione Per_1 familiare sita in Cagliari alla via Liguria n. 10, ove coabiterà con la madre, OT.SS , la quale provvederà al mantenimento di ed Parte_2 Per_1 altresì verserà la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) mensili direttamente sul c/c intestato alla FI contraddistinto dal seguente IBAN [...];
- il OT. quale contributo al mantenimento verserà la Parte_1 somma di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) mensili direttamente sul predetto c/c intestato alla FI , sino a che raggiungerà Per_1
l'indipendenza economica.
Qualora detto conto fosse estinto le parti si impegnano a versare a Per_1 le predette somme sul conto che la medesima avesse ad indicare o in contanti.
Pag. 4 di 5 e) I ricorrenti, ciascuno per proprio conto, provvederanno al proprio mantenimento con i propri redditi personali rinunciando a qualsiasi azione o ragione e domanda di mantenimento, intendendo definiti tra i medesimi, in virtù delle pattuizioni ut supra, tutti i rapporti patrimoniali, attivi e passivi, ivi comprese le ragioni di credito che ciascuno potrebbe vantare verso l'altro per i frutti dei beni propri di ciascun coniuge o proventi dell'attività separata di ciascun coniuge percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 5 di 5