Ordinanza cautelare 5 maggio 2021
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/06/2025, n. 11344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11344 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11344/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02855/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2855 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Camilla Piscopo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la segreteria del T.a.r. del Lazio;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana Prot.n. -OMISSIS-/A.IV^BIS, emesso dal Ministero dell'Interno in data 21.12.2020 e notificato in data 12.1.2021 all'interessato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’istante premette di soggiornare in Italia da almeno un decennio, di aver presentato il 8.7.2016 istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
In data 22 dicembre 2020 il Ministro dell'Interno emetteva il decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana facendo riferimento “al rapporto informativo redatto dalla Questura di Brescia dal quale è emerso che il richiedente ha a suo carico quanto segue: C.N.R. Del -OMISSIS- – Commissariato Centro Milano – per furto (art. 624 c.p.); violazione amministrativa del -OMISSIS- – Nuc. Opv./R. Mob Riccione (RN) – per uso personale di sostanze stupefacenti (...); CONSIDERATO che le segnalazioni all'Autorità Giudiziaria sono comunque indice di inaffidabilità del richiedente e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile anche dal rispetto delle norme penali e di civile convivenza;
CONSIDERATO che il comportamento dell'istante rimane valutabile come fatto storico e quindi può essere sempre ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza;
RITENUTO che l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale non può essere valutato sulla base dell'accertamento di condizioni esclusivamente formali, ma scaturisce da un complesso di situazioni e di comportamenti, idonei a fondare l'opportunità della concessione del nuovo status civitatis…”.
Il Ministero ha ritenuto inoltre che l’interessato non ha prodotto deduzioni al preavviso di diniego.
Avverso tale diniego ha proposto ricorso l’interessato deducendo il seguente unico motivo: violazione di legge; eccesso di potere per erronea interpretazione della legge e manifesta irragionevolezza; in particolare: Violazione dell'art 6 Legge 91/1992 e successive modifiche, eccesso di potere nell'applicare la "discrezionalità amministrativa", violazione dell'art. 9 comma 1 lettera f Legge 91/1992.
L’Amministrazione avrebbe erroneamente fondato il provvedimento di diniego sulla mera presenza di una sanzione amministrativa per uso personale di stupefacenti, e su una mera denuncia per furto alla quale non sarebbe seguita alcuna condanna.
Deduce di essersi integrato nel tessuto sociale italiano e lavorare regolarmente.
Il diniego sarebbe privo, inoltre, di un'adeguata motivazione in ordine alla pericolosità sociale e mancata integrazione del ricorrente.
Il ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda di sospensione dell’atto impugnato.
All’udienza del 6 giungo 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale” (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474 e, tra le tante, da ultimo, CdS sez. III 23/07/2018 n. 4447/2018).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (cfr. Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr., sul principi ex multis, Cons. St. n.798 del 1999).
Tale valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio II quater n. 5665 del 19 giugno 2012).
2. Nel caso di specie l’Amministrazione ha evidenziato che a carico del richiedente risultava un rapporto una comunicazione di notizia di reato per furto e una violazione amministrativa del 1.1.2012 per uso personale di sostanze stupefacenti.
Inoltre la Prefettura — UTG — di Brescia ha espresso parere contrario all'accoglimento dell’istanza.
In proposito l’istante ha dedotto che il provvedimento impugnato sarebbe carente di motivazione, in quanto il Ministero dell’Interno avrebbe dovuto, in base ad una valutazione comparativa riconoscere la cittadinanza italiana, senza far derivare dalla richiamata denuncia, dalla quale non sarebbe derivata una condanna penale, un parere negativo in via automatica.
3. Ciò premesso si osserva in primo luogo che l’istante non ha fornito osservazioni al preavviso di diniego della cittadinanza, in ogni caso le vicende indicate nel provvedimento sono state realizzate nel decennio anteriore alla richiesta di cittadinanza per cui sono state logicamente ritenute rilevanti dal Ministero intimato ai fini del diniego impugnato.
Inoltre le valutazioni finalizzate all'accertamento di una responsabilità penale si pongono, invero, su di un piano del tutto diverso ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo; da ciò deriva la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possono valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I ter, sent. n. 823 del 22.01.2020; idem, sez. II quater, n. 7723 del 2012).
Ed invero, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo quando l'Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale (cfr. Tar Lazio, sez. II quater, n. 12568 del 2009).
4. Le condotte indicate dall’Amministrazione a sostegno del diniego effettivamente sono in grado di provocare un allarme sociale e sono connotati da disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato, anche perché posti a presidio della sicurezza pubblica.
Inoltre, tale valutazione non può che rientrare nel potere discrezionale della Amministrazione circa il completo inserimento dello straniero nella comunità nazionale.
In senso contrario non vale quanto osservato dal ricorrente in ordine alla mancanza di una sentenza di condanna, perché ciò non comporta alcun automatismo circa l'ottenimento della cittadinanza, poiché lascia sempre in capo alla pubblica amministrazione la decisione discrezionale inerente alla concessione della cittadinanza: in quanto secondo costante giurisprudenza, il mutamento dello status civitatis è un fatto di rilevante importanza pubblica e, pertanto, i requisiti di cui all'art. 9 della l. n. 91 del 1992, da leggere in combinato con gli elementi ostativi dell'art. 6, per quanto necessari, non risultano tuttavia da soli sufficienti. Detti requisiti infatti, oltre a non essere sufficienti, non costituiscono nemmeno una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status (v., ex plurimis , Cons. St., sez. III, 20.3.2019, n.1837; 13.11.2018, n. 6374).
Nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della l. n. 91 del 1992, l’Amministrazione è chiamata, comunque, ad effettuare la delicata valutazione discrezionale in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società e l’interesse del richiedente deve essere comparato con l’interesse della collettività sotto il profilo più generale della tutela dell’ordinamento, ovvero con lo scopo di “proteggere il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra esso e i propri cittadini nonché la reciprocità di diritti e di doveri, che stanno alla base del vincolo di cittadinanza” (Corte di giustizia UE, 2 marzo 2010, nella causa C-135/08 Janko Rottmann c. Freistaat Bayern, punto 51).
Ne deriva che, essendo affidato ad una valutazione ampiamente discrezionale, il controllo demandato al giudice, avendo – come detto - natura estrinseca e formale, non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio e della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione (Cons. Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, sez. II quater, 19 giugno 2012, n. 5665).
5. Nella vicenda in esame, quindi, la valutazione svolta dall’Amministrazione non si rivela illogica, né irragionevole; infatti non emerge tanto un giudizio di pericolosità, che potrebbe comportare anche la revoca del titolo di soggiorno, ma una valutazione di non adeguatezza – allo stato - del ricorrente ad uno stabile inserimento nella comunità nazionale, non avendo potuto vantare una condotta irreprensibile, bensì fonte di allarme sociale quale è la ripetuta e grave violazione di norme poste a presidio della sicurezza.
6. La difesa dell’istante non contesta la sussistenza dei fatti, ma sottolinea che lo straniero è residente in Italia da oltre un decennio, che lo stesso si sarebbe inserito nel contesto sociale, svolgendo continua e regolare attività lavorativa, finendo per proporre una valutazione in termini di ammissibilità al rilascio della cittadinanza che, però, non appare idonea a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione.
L’interessato, infatti, non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento è solo il prerequisito per la richiesta di cittadinanza, per quanto sopra osservato e non appare neanche significativo della insussistenza dei motivi ostativi di cui si tratta, posto che i precedenti elencati non sono esclusi dallo stabile inserimento nella realtà economica, necessario, peraltro, per mantenersi e conservare il titolo di soggiorno.
7. Per quanto osservato il ricorso va respinto poiché infondato.
Tuttavia, nella peculiarità della fattispecie vanno ravvisate ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra tutte le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.