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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/09/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 727/2023 e 1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Barbara BORTOT Presidente
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite promosse con ricorsi depositati in data 28.12.2023 e 2.1.2024 da:
, con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 137 (partita iva CP_1
- codice fiscale n. ) in persona della Dott.sa P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
, giusta procura per notar di Roma del 24.07.2017 Controparte_2 Persona_1
repertorio n.54886, raccolta n. 27545, rappresentata e difesa, come da delega in calce alla memoria ex art. 416 c.p.c. (v. fascicolo di parte di primo grado – CP_1
all. 2), dagli avvocati FU TA (C.F. CodiceFiscale_1
) e Andrea Email_1
Pietropaoli (C.F. - PEC: C.F._2
), con elezione di domicilio Email_2 2
telematica presso i sopra indicati indirizzi di posta elettronica certificata
- appellante - contro
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_3
e residente in [...] C.F._3
rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Cornelio (C.F.: C.F._4
pec e Livia Cornelio (C.F. Email_3
pec nel cui studio C.F._5 Email_4
in Mestre (VE) via Vespucci, n. 39, ha eletto domicilio (mail:
fax: 041/2667902), giusta procura stesa in calce al Email_5
ricorso introduttivo di primo grado,
-appellato-
Oggetto: riforma della sentenza n. 723/2023 del Tribunale di Venezia.
In punto: Risarcimento del danno da malattia professionale.
Causa trattata all'udienza del 10 luglio 2025.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di nella causa 727/2023: CP_1
in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello voglia Firmato Da: FU TA Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic
Signature CA 3 Serial#: c9deb0 42 respingere il ricorso introduttivo del giudizio rigettando tutte le domande proposte dal sig. ; in subordine, Controparte_3
salvo gravame, limitare la condanna al minore importo di € 109.852,50 (note avversarie di primo grado del 09.10.2023) ovvero analogo diverso importo.
Con vittoria di spese e compensi processuali di entrambi gradi di giudizio. 3
Conclusioni di nella causa 727/2023: Controparte_3
rigettarsi l'appello avanzato da avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Venezia n. 723/23 per tutti i motivi esposti nel presente atto, accogliendo per contro i motivi d'appello proposti da questa difesa con l'appello rg 1/24. Vittoria di spese con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del Ministro della Giustizia
10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018.
Conclusioni di nella causa 1/2023: Controparte_3
In parziale riforma della sentenza di primo grado n. 723/23 della sezione lavoro del Tribunale di Venezia, quantificare il dovuto al OR Controparte_3
adottando i criteri di quantificazione e calcolo indicati in narrativa. Vittoria di spese con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018.
Conclusioni di nella causa n. 1/2024 RGL: CP_1
Chiede che l'adita Corte di Appello di Venezia, in funzione di Giudice del lavoro, voglia respingere l'appello proposto dal sig. per le ragioni Controparte_3
suesposte ed in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell' appello autonomo proposto dall' voglia respingere il ricorso introduttivo del CP_1
giudizio rigettando tutte le domande proposte dal sig. ; in Controparte_3 4
subordine, salvo gravame, limitare la condanna al minore importo di € 109.852,50
(note avversarie di primo grado del 09.10.2023) ovvero analogo diverso importo, comunque, inferiore a quello liquidato con la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi di giudizio.
Svolgimento del processo.
1.1 Con sentenza n. 723/2023, pronunciata il 30.11.2023, il Tribunale di Venezia, con funzioni di giudice del lavoro, ha parzialmente accolto la domanda formulata dal OR nei confronti di diretta alla condanna Controparte_3 CP_1 della società resistente al risarcimento del danno da malattia professionale, e ha condannato la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 708.180,00, da cui detrarre la somma di € 102.084,49, quale capitalizzazione della quota di rendita per danno biologico e di quanto l'istituto CP_4 previdenziale avrebbe dovuto riconoscere in forza della sentenza n. 421/2023 del
Tribunale di Venezia, in funzioni di giudice del lavoro. La sentenza ha inoltre condannato la società resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
1.2 In particolare, la sentenza ha accertato la natura professionale della malattia contratta dal ricorrente (mesotelioma pleurico) e il suo collegamento con l'esposizione all'amianto nel periodo dal mese di ottobre 1981 al mese di aprile
1987, quando il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di presso la centrale termoelettrica di Marghera, con mansioni di CP_1 riparatore di tubazioni.
1.3 La sentenza ha quindi accertato la violazione dell'art. 2087 c.c. da parte della resistente, per non aver predisposto adeguate misure di prevenzione e ha CP_5 escluso l'incidenza causale del precedente periodo nel quale il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di altri datori di lavoro con mansioni di elettricista.
1.4 Quanto alla determinazione del danno, la sentenza ha escluso la risarcibilità del danno catastrofale e tanatologico, nonché del danno biologico temporaneo e ha riconosciuto la risarcibilità del danno biologico da invalidità permanente, nella misura dell'80%. Sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano il 2021, ha liquidato il danno in € 708.180,00, di cui € 429.200,00 per danno biologico 5
relazionale, € 214.600,00 per sofferenza soggettiva, con un incremento del 10% in considerazione dell'esito infausto della malattia.
1.5 La sentenza ha infine detratto la somma di € 102.084,49 quale danno differenziale , somma a cui aggiungere quanto ancora dovuto dall' CP_4 CP_4 in base alla sentenza del Tribunale di Venezia n. 421/2023, che aveva riconosciuto un danno biologico dell'80%.
2.1 La sentenza è stata impugnata da sulla base dei motivi che CP_1 vengono di seguito riassunti.
2.2 Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui non CP_1 applica l'esonero dalla responsabilità previsto dall'art. 10 DPR 1124/1965, in particolare omettendo di accertare e qualificare come reato la condotta del datore di lavoro. In particolare, la società appellante sostiene che la sentenza di primo grado non avrebbe accertato la commissione di un comportamento qualificabile come fatto-reato, indispensabile per escludere l'esonero.
2.2 Con il secondo motivo ha censurato l'omessa pronuncia in merito CP_1 all'efficacia del verbale di conciliazione sindacale del 20.6.2016, che conterrebbe una rinuncia del ricorrente ad ogni rivendicazione contrattuale e non contrattuale.
2.3 Con il terzo motivo la società appellante ha censurato la sentenza di primo grado in ordine all'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione decennale del diritto azionato e individua il dies a quo nell'anno di cessazione del rapporto di lavoro (1987).
2.4 Con il quarto motivo la società appellante ha impugnato la sentenza di primo grado in merito alla ricostruzione dell'elemento colposo della responsabilità ex art. 2087 c.c. Sostiene di aver provato l'adozione di tutte le misure di prevenzione conosciute all'epoca dei fatti. In questo senso, la sentenza non avrebbe applicato il principio dell'obbligo di sicurezza tecnologicamente possibile, anche in considerazione che solo nel 1992 era stato individuato un limite alla concentrazione delle polveri d'amianto, con il conseguente difetto del principio di prevedibilità dell'evento dannoso.
2.5 Con il quinto motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui non CP_1 ha correttamente valutato le attività lavorative pregresse del ricorrente come uniche determinanti la patologia. In particolare, l'appellante valorizza i dieci anni, 6
dal 1971 al 1981, nel corso dei quali il ricorrente aveva svolto mansioni di elettricista. Richiama poi ampiamente le considerazioni del proprio CTP per affermare l'ininfluenza del periodo alle proprie dipendenze e per sottolineare come le mansioni di elettricista sono quelle che la letteratura scientifica e l'analisi epidemiologica individua come quelle di maggiore esposizione all'amianto.
2.6 Con il sesto motivo ha censurato la ricostruzione della prova CP_1 testimoniale, in particolare la loro omessa valutazione, dal momento che la sentenza si è limitata a riportare per esteso le dichiarazioni, senza motivare l'accertamento in fatto.
2.7 Con il settimo motivo ha sostenuto che la sentenza non abbia tenuto CP_1 conto dell'eccezione di indeterminatezza della domanda e ritiene che con le note conclusive del 9.10.2023 il ricorrente abbia limitato la domanda alla sola somma di € 109.852,50 a titolo di danno catastrofale.
2.8 Con l'ottavo motivo ha impugnato il capo della sentenza che ha CP_1 liquidato il danno non patrimoniale da invalidità permanente e ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene risarcibile il solo danno temporaneo nei casi di patologia dal certo esito fatale. Ha censurato inoltre la sentenza in merito all'aliunde perceptum con riferimento alla sentenza n.
421/2023.
2.9 Il OR si è costituito nella causa di appello proposto da CP_3 CP_1 ne ha contestato la fondatezza e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Quanto al primo motivo di appello, ha sostenuto che la sentenza impugnata ha individuato una condotta del datore di lavoro qualificabile come reato. In merito al secondo motivo d'impugnazione, ha sostenuto che la transazione non aveva ad oggetto il diritto azionato in giudizio, mentre, in merito alla prescrizione, ha sottolineato come la malattia sia stata diagnosticata il 25.8.2021, per cui il diritto non avrebbe potuto essere azionato anteriormente. Ha ribadito la violazione dell'art. 2087 c.c. e dimostrata l'insalubrità dell'ambiente di lavoro e l'ininfluenza della precedente eventuale esposizione lavorativa. Ha escluso che la domanda sia stata modificata e ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe. 7
3.1 Con successivo ricorso depositato il 2.1.2024, il OR ha impugnato CP_3 autonomamente la sentenza di primo grado, sulla base dei motivi di seguito riassunti.
3.2 Con il primo motivo d'appello, il OR ha impugnato il capo della CP_3 sentenza di primo grado che ha respinto la domanda di liquidazione del danno non patrimoniale. In questo senso, sostiene che dalla consulenza medica emerge un danno biologico temporaneo dal 25.8.2021 al 28.12.2022, consolidatosi successivamente a questa data.
3.3 Con il secondo motivo d'appello, il OR ha impugnato il capo CP_3 della sentenza che ha determinato il danno differenziale. In particolare, sostiene che la sentenza avrebbe erroneamente detratto l'indennità erogata dall' CP_4 anche dai titoli risarcitori diversi dal danno biologico, in particolare per danno morale e personalizzazione, senza rispettare il principio dell'omogeneità dei titoli.
3.4 Con il terzo motivo, il OR ha impugnato il capo della sentenza CP_3 di primo grado in punto a determinazione dell'importo dell'indennità corrisposta dall' . Sostiene che il richiamo della sentenza del Tribunale di Venezia n. CP_4
421/2023 ha comportato una doppia detrazione con conseguente ingiustificata riduzione del danno liquidato.
3.5 si è costituita nel giudizio di appello promosso dal OR CP_1
e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. CP_3
Quanto al primo motivo d'appello, la società ha sostenuto la risarcibilità del solo danno biologico permanente. Quanto al secondo motivo, ne ha eccepito l'inammissibilità alla luce delle domande formulate nel giudizio di primo grado.
Quanto al terzo motivo, ha sostenuto l'insussistenza della doppia detrazione censurata dall'appellante.
Le cause, in quanto giudizi di impugnazione della stessa sentenza, sono state riunite e decise all'udienza del 10 luglio 2025.
Motivi della decisione.
4.1 Quanto al primo motivo dell'appello proposto da va considerato che CP_1
“La disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 dev'essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno 8
CP_ cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall' deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. 12041/2020).
La sentenza di primo grado ha correttamente applicato il principio richiamato.
Infatti, alla luce delle prove acquisite, la sentenza ha accertato la presenza di amianto nell'ambiente di lavoro, lo svolgimento da parte del OR di CP_3 mansioni che hanno comportato l'esposizione non occasionale a questa sostanza, la violazione da parte della società datrice di lavoro dell'obbligazione di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., il nesso causale con la malattia contratta dal lavoratore. Al punto 29 la sentenza, al termine dell'esame di questi aspetti, ha concluso espressamente nel senso dell'affermazione della “responsabilità della società resistente per la patologia che ha colpito il ricorrente (mesiotelioma epiteliode), la quale non solo configurabile responsabilità civile contrattuale ma anche responsabilità penale ex art. 590 co.3
c.p.”.
La sentenza impugnata ha quindi correttamente applicato i principi in materia di esclusione dell'esonero dalla responsabilità datoriale di cui all'art. 10 DPR
1124/1965, accertando i fatti connotanti la responsabilità datoriale e la qualificazione incidentale come fatto costituente il reato di lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro.
4.2 Quanto al secondo motivo d'appello, l'esame del verbale di conciliazione sindacale stipulato dalle parti porta a escludere la riconducibilità ad esso del diritto azionato in questo giudizio.
Il verbale è stato stipulato il 2.6.2016, prima cioè che si manifestasse la malattia professionale oggetto di causa. Con il verbale le parti hanno convenuto di risolvere il rapporto di lavoro alla data del 30.6.2016 a fronte del pagamento in favore del lavoratore di somme a titolo di incentivo all'esodo e a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro (punto 2, lettere da a d).
Al punto 5 il lavoratore ha dichiarato di rinunciare “a qualsiasi rivendicazione per quanto si riferisce all'intero servizio prestato e alla risoluzione del rapporto di lavoro con la società” e al punto 6 ha dichiarato non avere più nulla da pretendere dalla società per l'intercorso rapporto di lavoro e per la sua risoluzione. 9
L'assenza di qualsiasi riferimento al diritto azionato in giudizio, sorto successivamente alla stipulazione della transazione, esclude che il diritto al risarcimento del danno conseguente alla malattia professionale sia compreso nell'atto negoziale.
A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la transazione o la rinuncia manifestata ai sensi dell'art. 2113 c.c. devono avere necessariamente ad oggetto possono essere solo situazioni giuridiche soggettive già acquisite al patrimonio del lavoratore, mentre sicuramente non possono esserlo situazioni non solo future ma anche eventuali e indeterminate (cfr. ex multis Cass. 18405/2011; Cass. 17076/2020).
Nel caso in esame il OR non avrebbe potuto disporre di un diritto CP_3 non ancora esistente all'epoca della stipulazione della transazione.
4.3 In questo senso, e con riferimento al motivo d'appello incentrato sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, la S.C. ha sottolineato “In tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c., la prescrizione - decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale – decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile dal danneggiato. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato il termine di decorrenza della prescrizione in epoca successiva a quella di cessazione del rapporto di lavoro, in coincidenza con la data degli accertamenti diagnostici che attestavano
l'eziologia professionale della malattia, rilevando che anche in presenza del venir meno della permanenza dell'illecita condotta datoriale la decorrenza del termine prescrizionale esige comunque la conoscibilità dell'origine professionale della patologia).(cfr. Cass. 31919/2022).
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente a una malattia causata al dipendente nell'espletamento del lavoro dal comportamento colposo del datore di lavoro decorre dal momento in cui l'origine professionale della malattia può ritenersi conoscibile dal danneggiato, indipendentemente dalle valutazioni soggettive dello stesso (cfr. Cass.
24586/2019).
Nel caso in esame non viene in contestazione che la malattia professionale sia stata diagnosticata il 25.8.2021, per cui è da questa data che decorre il termine 10
decennale di prescrizione, coincidente con la consapevolezza da parte del lavoratore della patologia e della sua origine professionale.
Le considerazioni che precedono portano quindi al rigetto del secondo e del terzo motivo d'appello.
4.4 Il quarto e il sesto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente, dal momento che investono i profili di accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione di sicurezza ex art. 2087 c.c. e di valutazione della prova testimoniale in merito all'ambiente di lavoro e all'esposizione all'amianto.
La sentenza di primo grado non si è limitata ad un richiamo letterale dei verbali delle udienze istruttorie, ma ha valutato i contenuti delle deposizioni acquisite e ritenuto dimostrata la presenza di amianto nell'ambiente di lavoro nel quale il OR ha lavorato. CP_3
In particolare, il OR dipendente della società dal 1973 al 2012, ha Tes_1 riferito che nella centrale di Porto Marghera negli anni oggetto di causa (1981-
1987) era presente l'amianto, presso le parti più calde della centrale, sulla caldaia e sui condotti del vapore fino alla turbina;
il testimone ha poi riferito che gli addetti alla manutenzione venivano chiamati in caso di piccoli interventi, come la sostituzione delle valvole, e procedevano alla rimozione della coibentazione in amianto per poter eseguire gli interventi. Inoltre, nell'esecuzione di questi interventi, gli addetti utilizzavano delle mascherine usa e getta non equivalenti alle attuali mascherine FFP3.
Più precisa è la deposizione del OR che ha confermato che le Tes_2 mansioni del ricorrente comportavano la sua utilizzazione in diversi settori, da quello edile alla manutenzione delle tubazioni;
il testimone ha inoltre riferito che le tubazioni erano rivestite di amianto e ha confermato che gli interventi di manutenzione sulle tubazioni comportavano anche la rimozione dell'amianto. Il testimone ha riferito che in queste occasioni venivano utilizzate delle mascherine del tipo FFP2 e che la rimozione avveniva in alcuni casi predisponendo apposite capannine di nylon e che il materiale ricavato da queste operazioni veniva collocato in sacchi. Per evitare la dispersione delle polveri di amianto veniva utilizzato un aspiratore. 11
Analoghe dichiarazioni sono state rese dal OR , che ha svolto le stesse Tes_3 mansioni del ricorrente.
Accanto a queste deposizioni, che confermano la presenza di amianto all'interno dell'ambiente di lavoro e l'esposizione del ricorrente per via delle sue mansioni di addetto alla manutenzione, la sentenza impugnata ha richiamato i doc. 10 prodotto dalla società, contenente le specifiche tecniche per la rimozione delle coibentazioni in fibra di amianto.
A questo proposito, occorre richiamare i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità del datore di lavoro per l'esposizione all'amianto nell'ambiente di lavoro. La S.C. ha infatti affermato che “La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. è volta a sanzionare l'omessa predisposizione di misure atte a preservare la salute del lavoratore nei luoghi di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della possibilità di venire a conoscenza e d'indagare l'esistenza di fattori di rischio in un dato momento storico;
pertanto, qualora sia accertato che il danno alla salute è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione a polveri di amianto, la cui pericolosità era conosciuta al tempo di svolgimento della stessa, il datore di lavoro ha l'onere di provare, pur in assenza di una specifica disposizione preventiva, l'adozione di misure generiche di prudenza necessarie a preservare dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo, non rilevando che il rapporto di lavoro si sia svolto prima dell'introduzione di specifiche norme per il trattamento dell'amianto, quali quelle del d.lgs. n. 277 del 1991.” (cfr. ex multis, Cass.
26390/2024).
A questo proposito, con riferimento alla tesi della società appellante, per cui “la valutazione della responsabilità avrebbe dovuto essere contestualizzata, tenendo conto delle conoscenze acquisite all'epoca dei fatti”, va considerato che “Per la protezione dall'amianto, all'epoca della condotta, oltre all'art.2087 c.c., valeva pure quanto disposto dal D.P.R. 19 marzo 1965 n. 303 il quale reca le norme generali per l'igiene sul lavoro, stabilisce i requisiti generali degli ambienti di lavoro e prescrive visite mediche obbligatorie preventive e periodiche per
i lavoratori esposti all'azione di sostanze tossiche o comunque nocive. In particolare all'interno del DPR 303/56 rileva anzitutto l'assolvimento del fondamentale obbligo di informazione stabilito a carico del datore (dall'art.4 ): “rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti”.
Notevole importanza rivestono anche: l'art. 9 del dpr. 303/56 riguardante l'areazione dei 12
luoghi di lavoro;
l'art.15 che regola la pulizia dei locali (“Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori”); l'art.19 in materia di separazione dei lavori nocivi (“il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni”).
Anche l'art. 387 del diverso D.P.R. 547/55 può essere invocato in questa materia dal momento che attiene ai mezzi di protezione personale contro le inalazioni e prescrive che i lavoratori debbano essere dotati di maschere respiratorie: “I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale”. La norma del DPR 303/56 che più direttamente è stata invocata a fondamento della responsabilità del datore di lavoro nel caso in esame è l'art. 21, che si intitola “ difesa contro le polveri”. La norma disciplina in modo chiaro gli obblighi gravanti sui datori: “ Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate n nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai commi precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.” (cfr. Cass. 4084/2025). Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la conoscenza della nocività dell'amianto per la salute 13
risale all'inizio del 1900 (con riferimento al R.D. 14.6.1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubre, al D. Lgt. 6/8/1916 n.1136 e al R.D.L.1720/1936). Secondo un'acquisizione, divenuta patrimonio comune della giurisprudenza di merito e di legittimità, la conoscenza della pericolosità dell'esposizione all'amianto per il rischio di mesotelioma risale almeno ai primi anni sessanta (cfr. Cass. 43786/2010;
e Cass. 38991/2010; Cass. pen. 27.6.1979; 14.4.1994 est. Cass. Per_2
43786/2010 e Cass. 38991/2010; Cass. 8655/2012).
Alla luce dei principi richiamati, deve ritenersi l'infondatezza del motivo d'appello in esame, dal momento che la società appellante non ha assolto l'onere probatorio che discende dall'applicazione dell'art. 2087 c.c. e dalle norme di prevenzione che sono state richiamate. In questo senso, la norma impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie, sulla base del criterio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile” in base al quale il datore deve adoperarsi per evitare o ridurre l'esposizione al rischio dei dipendenti aldilà delle specifiche previsioni dettate dalla normativa prevenzionale, conformando il proprio operato ad una diligenza particolarmente qualificata, che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell'esperienza e della tecnica (cfr., ex multis, Cass. 4084/2025).
Nel caso in esame la società appellante non ha fornito la prova dell'adozione di misure specificamente dirette a evitare o ridurre l'esposizione al rischio. Dalle deposizioni testimoniali richiamate emerge infatti l'adozione delle sole mascherine, mentre risulta confermata la predisposizione di apposite “capanne” di nylon per le operazioni di rimozione da parte dei manutentori, che riducevano la circolazione dell'aria.
Alla luce delle considerazioni svolte e dei principi in materia di ripartizione tra le parti degli oneri probatori, deve ritenersi che la società appellante non abbia fornito la prova dell'adozione delle misure adeguate a eliminare o ridurre l'esposizione alle polveri di amianto dei dipendenti addetti alle operazioni di manutenzione.
4.5 Con il sesto motivo d'appello, la società appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di valorizzare l'esposizione all'amianto del ricorrente in occasione del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro, prima della sua assunzione alle dipendenze di La società CP_1 14
appellante sottolinea come le mansioni di elettricista, svolte nel precedente rapporto di lavoro, si collochino al primo posto tra le categorie colpite dall'esposizione all'amianto.
A questo proposito, si ritiene che la sentenza di primo grado abbia correttamente applicato alla fattispecie in esame i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di concorso causale.
La S.C. ha infatti sottolineato che in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 678 del 2023; Cass. civ., sez. lav., 31.10.2018, n. 27952).
In particolare, in base al criterio probabilistico, il nesso causale tra esposizione ad amianto e malattia professionale deve ritenersi provato quando possa desumersi la non occasionale esposizione all'agente patogeno, in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e all'assenza di adeguate misure di prevenzione (cfr. Cass. 13512/2022).
Sul punto, la S.C. ha di recente affermato che “in tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso” (cfr. Cass. 28458/2024).
Pertanto, solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità 15
che ha portato al decesso il lavoratore deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (cfr. Cass. 6105/2015; Cass. 23990/2014).
L'applicazione di questi principi alla fattispecie in esame porta a ritenere l'infondatezza di questo motivo di impugnazione, per la dimostrata adeguatezza causale dell'esposizione all'amianto del OR durante il rapporto di CP_3 lavoro alle dipendenze della società appellante, come è stato messo in evidenza nei passaggi motivazionali precedenti.
4.6 La società appellante sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe viziata da ultrapetizione e da violazione del principio del contraddittorio e di difesa, dal momento che la domanda, come precisata dal ricorrente nelle note conclusive del
9.10.2023, sarebbe stata limitata al solo risarcimento del danno catastrofale, da liquidarsi in € 109.852,50. La società sostiene che solo con le note del 17.11.2023 il ricorrente avrebbe ulteriormente modificato la domanda, rideterminando i titoli risarcitori.
Il motivo di appello non è fondato. Nel ricorso introduttivo il OR CP_3 ha chiesto la condanna della società resistente al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla malattia professionale. Le note del 9.10.2023 si riferiscono infatti al solo danno catastrofale, mentre quelle depositate il 17.11.2023 contengono la specificazione dei titoli riferiti al danno biologico, già dedotti nel ricorso introduttivo.
Conseguentemente, la sentenza di primo grado si è mossa all'interno dei binari segnati dalla domanda originariamente proposta e precisata poi nel corso del giudizio all'esito della consulenza medico legale.
4.7 La società appellante contesta infine la liquidazione del danno biologico da invalidità permanente e ritiene che il solo danno risarcibile sia quello temporaneo dalla diagnosi fino al decesso inevitabile.
Questo motivo d'impugnazione può essere esaminato unitamente a motivo d'appello proposto dal OR , incentrato sul mancato riconoscimento CP_3 del danno da invalidità temporanea.
Nel caso in esame, la sentenza di primo grado ha riconosciuto il solo danno da invalidità permanente, richiamando le conclusioni della consulenza medico legale. 16
Sul punto, l'accertamento medico legale ha messo in evidenza come la diagnosi di neoplasia polmonare, risalente al 25.8.2021, si sia fondata su un quadro neoplastico già consolidato localmente e, per questo, stabilizzato, con un grado di invalidità permanente del 60%. Successivamente, a causa della ripresa della malattia, documentata nel dicembre 2022, il grado di invalidità permanente è incrementato all'80%.
Nella liquidazione del danno, alla luce delle valutazioni medico legali acquisite, la sentenza di primo grado ha correttamente applicato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “In tema di malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole (nella specie, una neoplasia polmonare causata da inalazione di amianto),
l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente, utilizzando o il criterio equitativo puro o le apposite tabelle.” (cfr. Cass. 35416/2022).
Nel caso in esame, la consulenza medica ha accertato una situazione di cosiddetta stabilizzazione delle condizioni di salute del OR , già a decorrere dalla CP_3 diagnosi dell'agosto 2021, quando è stato accertato “un quadro neoplastico già consolidato localmente e per questo già stabilizzato”, per l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute conseguenti alla diagnosi e alla successiva recrudescenza della malattia, per cui correttamente la sentenza impugnata ha liquidato il solo danno da invalidità permanente.
Di conseguenza, dev'essere respinto tanto l'appello di he quello del CP_1 OR . CP_3
4.8 Tanto che il OR impugnano il capo della sentenza CP_1 CP_3 di primo grado nella parte in cui ha determinato il danno differenziale, con riferimento alla capitalizzazione dell'indennità per danno biologico erogata dall' . CP_4 ha eccepito l'inopponibilità della sentenza del Tribunale di Venezia n. CP_1
421/2023, con cui è stato rideterminato il grado di inabilità permanente ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche a carico dell' . CP_4 17
La sentenza richiamata, emessa nella causa promossa dall'appellante nei confronti dell' , per l'accertamento del diritto ad una rendita commisurata ad un grado CP_4 di inabilità superiore al 60%, ha accertato un grado di inabilità pari all'80% a decorrere dall'1.1.2023.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado avrebbe dovuto determinare l'importo del danno differenziale facendo riferimento a questa nuova determinazione, conseguente alla sentenza n. 421/2023.
Il relativo importo è contenuto nella certificazione dell allegata all'atto di CP_4 appello del OR , che determina in € 143.556,27 la capitalizzazione del CP_3 danno biologico conseguente ala sua rideterminazione alla luce della sentenza n
421/2023.
Correttamente, pertanto, in accoglimento dell'appello proposto dal OR
, la sentenza di primo grado andrà riformata sul punto, attraverso la CP_3 determinazione in € 143.556,27 della somma corrispondente alla capitalizzazione della quota di rendita per danno biologico, da detrarre dall'importo CP_4 liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
4.9 Le considerazioni che precedono portano a superare anche il secondo motivo dell'appello proposto dal OR , dal momento che l'importo CP_3 corrispondente alla capitalizzazione della rendita va detratto da quello del CP_4 danno non patrimoniale liquidato dalla sentenza impugnata, attesa la natura unitaria del danno biologico liquidato dalla sentenza.
5. Quanto al regime delle spese processuali, in considerazione della maggiore soccombenza di dal momento che i motivi di impugnazione respinti CP_1 investono in radice l'esistenza stessa del diritto azionato, tenuto conto della soccombenza parziale determinata anche dal rigetto dei motivi di appello del OR , incentrati sulla determinazione del danno risarcibile, si ritengono CP_3 sussistenti i presupposti per la compensazione parziale, in ragione della metà, delle spese processuali, restando la parte residua a carico di liquidate sulla CP_1 base dei parametri medi di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa:
1) Respinge l''appello proposto da CP_1 18
2) In parziale accoglimento dell'appello proposto da e in Controparte_3 parziale riforma della sentenza impugnata, determina in € 143.556,27 la somma corrispondente alla capitalizzazione della quota di rendita CP_4 per danno biologico, da detrarre dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale come liquidato nella sentenza impugnata;
3) Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio nella misura della metà e per l'effetto condanna lla rifusione in favore di CP_1
della somma residua, che liquida in € 4.470,00 per Controparte_3 compensi ed € 388,50 per esborsi, oltre al contributo forfetario di cui all'art. 2 DM 10 marzo n. 2014 n.55, IVA e CPA.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 10 luglio 2025.
Il giudice relatore La Presidente