Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/02/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
1579/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 11/02/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. MOFFA ANTONIETTA
ricorrente
E
Controparte_1
Avv. CONTURSI CHIARA
Controparte_2
Avv. GENOVESE ALFREDO resistenti
Oggetto: OPPOSIZIONE AD INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/02/2024 il Sig. impugnava Pt_1
l'intimazione di pagamento n. 04320239002046092000 per la complessiva somma di €
17.665,09 portata da 2 avvisi di addebito n.ri 04320140004104487000 e
04320140004628527000 per crediti anni 2010, 2011, 2012 e 2013, lamentandone CP_1
la omessa notifica e invocando la prescrizione dei crediti per la decorrenza del termine quinquennale.
Le Parti convenute resistevano, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
L'opposizione è infondata.
I due avvisi di addebito n.ri n.ri 04320140004104487000 e
04320140004628527000 sono stati regolarmente notificati al sig. come Pt_1
provato dalle notifiche A/r depositate dall' : CP_1
Pag. 2 di 5 Entrambi gli a.v.a. sono stati notificati con A/R per compiuta giacenza.
Peraltro proprio il certificato di residenza storico esibito dal ricorrente prova che le notifiche furono eseguite correttamente nell'anno 2015 in via Martiri di via Fani 21 C dove il sig. ha risieduto dal 2013 al 2019: Pt_1
Pag. 3 di 5 Quindi la prima eccezione di mancata notifica degli a.v.a. è infondata.
Al pari è infondata la seconda eccezione.
La prescrizione – anche quinquennale - infatti non si è compiuta.
Gli a.v.a. risultano – come si è visto – notificati l'11.3.2015.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di adesione alla definizione per estinzione dei debiti iscritti nei due suddetti a.v.a. in data 30.7.2019; essa è stata accettata in data
18/10/2019 e regolarmente notificata in data 6/11/2019 con documento n.
04390201904022971000:
Pag. 4 di 5 Quindi la prescrizione quinquennale è stata interrotta.
La notifica dell'opposta intimazione di pagamento, in data 6.12.2023 ha nuovamente interrotto la prescrizione quinquennale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
ei confronti di Pt_1 Controparte_3
, con ricorso depositato il 17/02/2024, nella causa iscritta al n.
[...]
1579/2024 R.G.A.C. così provvede: rigetta l'opposizione; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E. 2.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e
CAP se dovuti per legge, a ciascuno dei resistenti.
Foggia, 11/02/2025 .
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
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