Ordinanza cautelare 10 novembre 2023
Decreto presidenziale 20 marzo 2024
Ordinanza cautelare 29 agosto 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/02/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01169/2025REG.PROV.COLL.
N. 06144/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6144 del 2024, proposto dai signori AN IN e NA PA, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina 121;
contro
Comune di Succivo, non costituito in giudizio;
nei confronti
Signora EL RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3522/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora EL RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio di in decisione senza discussione orale presentate dalle parti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Cecilia Altavista e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Succivo il 14 aprile 2021 rilasciava ai signori AN IN e NA PA permesso di costruire per “ Ampliamento del 20% del volume ai sensi della L.R.C. n. 19/2009 e ss.mm. previa sanatoria ai sensi degli artt. 34 e 36 del D.P.R. 380/2001 ” per un immobile ubicato in via De Vivo 11. Nel permesso di costruire venivano indicate le somme versate per il rilascio del permesso di costruire e per il pagamento della sanzione pecuniaria. Nella relazione tecnica allegata alla domanda, presentata il 10 settembre 2020, si indicava l’ampliamento con un nuovo volume sul lato est del piano secondo del fabbricato e il completamento della parte di sottotetto esistente; veniva espressamente dato atto della sussistenza di difformità rispetto alla concessione edilizia n. 12 del 3 maggio 1990, per cui “ si richiede la sanatoria ”. In particolare, le difformità individuate erano costituite dalla collocazione della scala di accesso al piano interrato, dalla maggiore lunghezza dei lati ovest ed est del primo piano, con violazione delle distanze dai confini di circa 20 cm sul lato nord –est. Venivano indicati per la maggiore lunghezza del lato ovest la sanabilità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, sussistendo la doppia conformità; l’ abbattimento del muro sul lato est e la sua ricostruzione per renderlo conforme alla disciplina delle distanze dal ciglio stradale, in quanto non sanabile; per la violazione delle distanze sul lato nord est si prevedeva l’applicazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 34 D.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di pilastri non demolibili senza pregiudizio della parte legittima; al secondo piano la maggiore lunghezza dei lati ovest e nord veniva indicata come doppiamente conforme.
Il 9 marzo 2021 il responsabile del settore tecnico aveva espresso parere favorevole richiedendo il pagamento della sanzione pecuniaria.
Il 7 luglio 2021 veniva presentata SCIA in variante al permesso di costruire, relativamente a due coperture in legno lamellare sul lastrico solare.
La comunicazione di inizio lavori veniva presentata il 24 giugno 2022.
La signora EL RI, proprietaria di immobile confinante, il 31 agosto 2023 inviava una segnalazione al Comune circa attività edilizia in corso nell’immobile di via De Vivo 11. Il 1° settembre 2023 personale della Polizia municipale e il tecnico del Comune di Succivo effettuavano un sopralluogo accertando la presenza di lavori e l’installazione di un ponteggio nella parte nord est del primo piano; dalla relazione del tecnico comunale risulta la avvenuta realizzazione di “ opere preliminari all’intervento autorizzato consistenti nella rimozione del manto di copertura di due abbaini sul lato est del fabbricato ”.
Il 19 settembre 2023 la signora RI chiedeva l’accesso alla documentazione relativa ai lavori, in particolare il permesso di costruire, la SCIA, la comunicazione di inizio lavori. Tale documentazione è stata consegnata dal Comune il 17 ottobre 2023.
Il 20 settembre 2023 la signora RI richiedeva al Comune di provvedere ad ordinare la sospensione dei lavori in relazione alla violazione delle distanze tra i fabbricati.
Il 21 settembre 2023 la Polizia Municipale e i tecnici del Comune effettuavano nuovi sopralluoghi accertando la presenza di operai con lavori in corso per la realizzazione di un ampliamento al primo piano dell’edificio. In particolare il verbale di sopralluogo dei tecnici comunali dava atto dell’avvenuta realizzazione di un pilastro in violazione della distanza di 5 metri dal confine della proprietà RI.
Con provvedimento del 22 settembre 2023 il responsabile dell’area tecnica del Comune ordinava la sospensione dei lavori, essendo emersa dal sopralluogo la violazione delle distanze dal confine della proprietà RI sul lato nord est del fabbricato, consentendo la ripresa dei lavori in caso di realizzazione degli accorgimenti tecnici necessari ad ottenere il ripristino della distanza di 5 metri dal confine di proprietà.
Con ricorso notificato il 31 ottobre 2023 la signora RI impugnava il permesso di costruire n. 15 del 14 aprile 2021, il parere favorevole al rilascio del permesso di costruire del responsabile del settore tecnico del 9 marzo 2021, che aveva assentito anche la fiscalizzazione degli abusi ex art. 34 del D.P.R. 380/2001, per violazione delle distanze dal confine in difformità dalla concessione edilizia del 3 maggio 1990; impugnava altresì la Scia del 7 luglio 2021, nonchè il provvedimento di sospensione dei lavori nella parte in cui aveva autorizzato la ripresa dei lavori in caso di adozione di “opportuni accorgimenti tecnici atti ad ottenere il ripristino delle distanze di mt. 5,00 dal confine con proprietà al lato nord” .
Deduceva, in ordine alla legittimazione e all’interesse ad agire, di essere proprietaria dell’immobile confinante con quello in questione di cui era stata accertata la violazione della distanza minima di 5 metri di distanza dal confine e di 10 metri tra i fabbricati; deduceva, altresì, che il ricorso era tempestivo, in quanto i lavori sarebbero concretamente iniziati il 31 agosto 2023 e, comunque, di avere avuto contezza delle effettive illegittimità nel rilascio del titolo solo a seguito dell’accesso agli atti prontamente richiesto.
Con varie censure lamentava la violazione degli artt. 3 e 4 della L. R. Campania 28 dicembre 2019, n. 19, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento ovvero per insussistenza dei presupposti giuridici e fattuali; la nullità dei titoli per falsa rappresentazione dello stato di fatto; la violazione dell’art. 34 del D.P.R. 380/2001, del D.M. 1444/1968, delle NTA del PRG vigente; la violazione delle distanze dal confine e dal ciglio stradale, la violazione dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001. In particolare, sosteneva l’illegittimità del permesso di costruire, in quanto in contrasto con le norme della legge regionale sul piano casa, che richiede la legittimità edilizia al momento della presentazione della domanda, mentre, a tale data, sussistevano difformità rispetto al preesistente titolo edilizio indicate nella stessa relazione tecnica; lamentava l’illegittimità della fiscalizzazione, in quanto avrebbe consentito la sanatoria della violazione delle distanze considerandola in maniera autonoma, mentre avrebbe dovuto essere considerata unitariamente alle altre difformità, mentre non sarebbe stata ammissibile la sanatoria, non sussistendo la doppia conformità, delle difformità complessivamente valutate . Con riguardo alla SCIA, ha dedotto che aveva ad oggetto un’ulteriore struttura in sopraelevazione sul lastrico solare, con incremento anche dell’altezza del fabbricato oltre i mt. 10,00 e modifica del prospetto. Ha sostenuto, altresì, che nella documentazione progettuale presentata con la domanda di permesso di costruire, nello stato di fatto, sarebbe stata erroneamente rappresentata la distanza dal confine della sua proprietà.
Si costituivano nel giudizio di primo grado il Comune di Succivo e i signori PA e IN, che eccepivano la tardività del ricorso, notificato il 30 ottobre 2023, in quanto l’inizio dei lavori era avvenuto il 27 giugno 2022, come da comunicazione del 23 giugno 2022, mentre, alle date dei sopralluoghi il 1 e il 20 settembre 2023, i lavori erano ampiamente in corso di esecuzione, anche rispetto alla parte realizzata in violazione delle distanze, la cui conoscenza doveva essere avvenuta da parte della signora RI molto prima del 30 agosto 2023; eccepivano altresì l’inammissibilità per carenza di interesse, alla luce dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, non essendo indicata la specifica lesione derivante dalla asserita illegittimità dei provvedimenti impugnati; sostenevano poi l’infondatezza del ricorso.
Con la sentenza n. 3522 del 3 giugno 2024 il Tribunale amministrativo respingeva le eccezioni ritenendo il ricorso tempestivo, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale, per cui la piena conoscenza decorre dall’inizio dei lavori se si contesta l’edificabilità, dalla loro conclusione o comunque dal grado di completezza necessario se si contestino le modalità costruttive, essendo comunque a carico di chi eccepisce la tardività provare la pregressa conoscenza; con riguardo all’interesse, ne affermava la sussistenza in relazione alla violazione delle distanze e alla perdita di luce e aria, quali risultanti dalla relazione tecnica. Accoglieva il ricorso per la fondatezza della censura di violazione dell’art. 3 della legge regionale sul piano casa, che richiede la conformità edilizia al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire per l’ampliamento previsto dalla detta legge, e mancando comunque un provvedimento esplicito di sanatoria.
Avverso tale sentenza i signori IN e PA hanno proposto il presente appello, deducendo in, punto di fatto, che, successivamente alla pubblicazione della sentenza, con provvedimento del 24 giugno 2024, il Comune di Succivo aveva emanato l’ordine di demolizione.
Hanno formulato due motivi di appello.
In particolare, con il primo motivo hanno riproposto le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso, respinte dal giudice di primo grado, deducendo che i lavori sarebbero iniziati a giugno 2022 e che al 31 agosto 2023 sarebbero stati già molto avanti; inoltre, sostenevano che, anche ammesso che i lavori fossero iniziati solo il 31 agosto 2023, come dalla stessa ricorrente riconosciuto, la stessa avrebbe dovuto impugnare entro il 30 ottobre 2023 mentre il ricorso risultava inviato alla notifica il 31 ottobre 2023; in ogni caso anche nella istanza al Comune la signora RI aveva rappresentato che i lavori erano già in corso di esecuzione. In ordine alla carenza di interesse, hanno sostenuto che la ricorrente non aveva dedotto alcunché mentre le indicazioni della relazione tecnica in ordine alla perdita di aria e luce si dovevano ritenere solo formule di stile.
Con il secondo motivo sono state contestate le argomentazioni di merito della sentenza, per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge regionale n. 19/2009, degli artt. 34 e 36 del D.P.R. 380/2001, per la violazione del giusto procedimento e il difetto di motivazione, dando atto che la normativa sul piano casa non è applicabile in caso di difformità rispetto al titolo edilizio, ma sostenendo che, nel caso di specie, le difformità sarebbero sanate per la sussistenza della “ doppia conformità ” e con l’applicazione della disciplina dell’art. 34 del T.U. Edilizia, mentre l’indicazione contenuta nel titolo “ previa sanatoria ” non comporterebbe che la sanatoria sia stata contestuale; in ogni caso si tratterebbe di lievi difformità dal titolo edilizio ed è stata richiamata la giurisprudenza che consentirebbe un titolo edilizio plurimo.
Si è costituita in giudizio la signora RI, che ha sostenuto l’infondatezza dell’appello deducendo, in ordine alla eccezione di tardività del ricorso, che dallo stesso verbale di sopralluogo del 1 settembre 2023 risultavano solo opere preliminari alla realizzazione dell’intervento assentito, come confermato dai rilievi fotografici, che evidenziavano solo la mancanza di tegole e da cui emergeva la mancanza del cartello di cantiere, la cui presenza è stata accertata solo nel sopralluogo successivo del 20 settembre 2023; in ogni caso al 1 settembre non era ancora possibile comprendere l’effettiva lesività dei lavori, mentre il 19 settembre 2023 aveva presentato l’istanza di accesso agli atti ed ottenuto i titoli edilizi solo il 17 ottobre 2023; in ogni caso il ricorso era stato proposto nel termine di sessanta giorni dal 31 agosto mentre l’onere di provare una conoscenza anteriore era a carico di chi proponeva l’eccezione di tardività. Con riguardo alla inammissibilità, deduceva che dalla violazione delle distanze derivava l’insalubrità degli ambienti e la diminuzione di aria, luce, visuale, la menomazione di valori urbanistici e la degradazione dell’ambiente. Nel merito sosteneva l’infondatezza dell’appello in relazione alla espressa previsione dell’art. 3 della legge n. 19 del 2009 e non risultando in atti alcun provvedimento di sanatoria, se non la fiscalizzazione relativa alla sola violazione delle distanze, che comunque non costituirebbe una sanatoria ma consentirebbe solo di non demolire l’opera.
Con ordinanza n. 3112 del 29 agosto 2024 è stata accolta la domanda di sospensione della sentenza ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito.
Entrambe le parti hanno presentato istanza di passaggio in decisione senza discussione orale.
All’udienza del 14 gennaio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
In via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità riproposte con il primo motivo di appello.
Le eccezioni sono infondate.
Con riguardo alla tardività non può che darsi continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale, correttamente richiamato anche dal giudice di primo grado, per cui, ai fini della tempestività dell'impugnazione del titolo edilizio da parte del terzo, la piena conoscenza - dalla quale decorre il termine decadenziale per la proposizione dell'impugnazione - deve essere riferita all'inizio dei lavori, nel caso si contesti in radice l’edificabilità dell’area, mentre per le censure con cui si contestino le caratteristiche del manufatto - quali la sua consistenza, la violazione delle distanze, l’eventuale non conformità rispetto alla disciplina urbanistica - il termine di decadenza decorre dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi che palesi l’esatta dimensione, consistenza, finalità, del manufatto in costruzione, che disvelino in modo certo e univoco le caratteristiche essenziali dell'opera (Cons. Stato, Sez. II, 5 aprile 2024, n. 3147; Sezione II, 4 febbraio 2022, n. 791; Sez. II, 24 dicembre 2020, n. 8327). Inoltre, la giurisprudenza contempera le esigenze di certezza dell’ordinamento con la tutela del terzo titolare del titolo edilizio, per cui chi lo contesti non può essere considerato libero di decidere se e quando accedere agli atti. Nel sistema delle tutele, il diritto di accesso e le modalità del suo esercizio, in mancanza di una completa ed esaustiva conoscenza del provvedimento, costituiscono fattori che, così come il completamento dei lavori ed il tipo dei vizi deducibili in relazione a tale completamento, concorrono ad individuare, con riferimento al caso concreto, il punto di equilibrio tra i principi di effettività e satisfattività da una parte, e quelli di certezza delle situazioni giuridiche e legittimo affidamento dall'altra. Infatti, il principio di trasparenza, sostanzia e rende effettiva la tutela del terzo attraverso il diritto alla piena conoscenza della documentazione amministrativa, ma tale diritto rimane uno strumento che il terzo ha l'onere di attivare non appena abbia contezza od anche il ragionevole sospetto che l'attività materiale pregiudizievole, che si compie sotto i suoi occhi, sia sorretta da un titolo amministrativo abilitante, non conosciuto o non conosciuto sufficientemente (Consiglio di Stato, Sez. II, 20 febbraio 2024, n. 1696; Sezione II, 4 febbraio 2022, n. 791; Sez. II, 24 dicembre 2020, n. 8327 citate). Inoltre, in base ai consolidati principi in tema di riparto dell’onere della prova, la prova di una piena conoscenza anteriore è posta a carico della parte che eccepisce la tardività (Cons. Stato, Sez. II, 20 febbraio 2024, n. 1696, citata).
Applicando tali coordinate giurisprudenziali al caso di specie, la proposizione del ricorso in primo grado non può che ritenersi tempestiva, considerando che dal sopralluogo effettuato dalla Polizia municipale e dal tecnico del Comune il 1° settembre 2023 risulta, a quella data, posta in essere solo attività edilizia “ propedeutica ” alla realizzazione degli interventi assentiti. In particolare, nella relazione della Polizia municipale si indica solo la installazione del ponteggio, mentre nella relazione del tecnico comunale si fa riferimento ad “ operazioni preliminari consistenti nella rimozione del manto di copertura di due abbaini”. Ne deriva che, ancora a tale data, la signora RI non era pienamente in grado di comprendere l’entità dell’intervento e della lesione alla sua proprietà, mentre la realizzazione del pilastro, in violazione delle distanze, risulta dal sopralluogo del 21 settembre 2023, avendo peraltro la stessa già presentato istanza di accesso agli atti il 19 settembre 2023, esitata solo in data 17 ottobre 2023. Né è stato dimostrato in giudizio che alla data del 1° settembre 2023 fosse già apposto il cartello di cantiere con l’indicazione del titolo edilizio, che risulta solo nelle fotografie allegate al sopralluogo del 21 settembre; né è stato provato che materialmente i lavori siano effettivamente iniziati in data anteriore al 31 agosto, se non in base alla mera comunicazione di inizio lavori.
Ne deriva che il ricorso, inviato alla notifica al Comune di Succivo il 30 ottobre 2023 e ai controinteressati il 31 ottobre 2023, deve ritenersi ampiamente tempestivo, dal momento che ancora alla data del 1° settembre 2023 non erano ancora concretamente individuabili le opere da realizzare.
E’ infondata altresì l’eccezione di carenza di interesse.
L’Adunanza plenaria n. 22 del 2021 ha, infatti, dato espressamente rilievo alla violazione delle distanze quale presupposto dell’interesse a ricorrere, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l'annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non sussista quindi un interesse meramente emulativo.
Anche il secondo motivo di appello, con cui si contestano le argomentazioni di merito della sentenza, deve ritenersi infondato in relazione alla espressa previsione della legge regionale campana sul piano casa.
Il permesso di costruire n. 14 del 2001, infatti, è stato rilasciato, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19, per un intervento di ampliamento del 20% della volumetria esistente, secondo quanto previsto da tale disciplina, che consentiva, come per gli altri interventi premiali, tale aumento di volumetria “ in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ”.
Però, l’art. 3 della legge regionale escludeva l’applicazione dei benefici del piano casa, tra cui anche quello di cui all’art. 4, “ su edifici che al momento della presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a costruire risultano… realizzati in assenza o in difformità al titolo abilitativo per i quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria ”.
Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa e dalla stessa relazione tecnica presentata al momento della domanda di rilascio del permesso di costruire che, alla data di presentazione della domanda, l’immobile fosse difforme dalla concessione edilizia n. 12 del 3 maggio 1990.
Tale situazione di fatto, non contestata dagli odierni appellanti, rendeva inapplicabili le premialità previste dalla legge regionale campana sul piano casa, con conseguente illegittimità del permesso di costruire, rilasciato in contrasto con la disposizione della legge regionale.
Sotto tale profilo, deve essere richiamata la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, per cui le norme sul piano casa costituiscono norme eccezionali, che non possono essere applicate oltre le ipotesi espressamente previste, in quanto la natura derogatoria e temporanea del “ piano casa ” implica una stretta interpretazione delle sue norme senza interpretazioni estensive, che potrebbero condurre a stravolgere l’ordinata pianificazione del territorio (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 10 dicembre 2021, n. 8227; Sez. IV, 15 novembre 2021, n. 7568; Sez. II, 24 ottobre 2019, n. 7244; Sez. VI, 21 marzo 2016, n. 1153; id. Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 335).
In relazione alla tassatività della previsione e alla natura eccezionale del piano casa non possono, quindi, condividersi le argomentazioni, peraltro contraddittorie, degli appellanti, i quali, da una parte, deducono che non vi sarebbe stata alcuna sanatoria contestuale al permesso di costruire, dall’altra sostengono che la sanatoria deriverebbe (si dovrebbe presumere con effetto automatico) dalla sussistenza della doppia conformità urbanistica; inoltre riconoscono che il titolo edilizio rilasciato “ prevede la sanatoria delle opere realizzate in difformità dal titolo edilizio n. 12/90 ”, richiamando la giurisprudenza relativa alla possibilità di un titolo edilizio plurimo.
Tali argomentazioni sono comunque inconferenti rispetto alla presente vicenda.
In primo luogo, l’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, nel testo vigente al momento della domanda di rilascio del permesso di costruire, consentiva il rilascio del permesso in sanatoria “ se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda ”. Né nel permesso di costruire né nel parere del responsabile del settore tecnico del 9 marzo 2021 né nella relazione tecnica risulta una effettiva valutazione della doppia conformità richiesta dall’art. 36, meramente enunciata nella relazione tecnica. Inoltre, nella relazione tecnica viene dato espressamente atto che per la violazione delle distanze dal confine di proprietà privata si procede al pagamento della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001, mentre per la violazione delle distanze dal ciglio stradale si esegue il ripristino non essendo sanabile, ammettendo, quindi, nella sostanza l’insanabilità delle difformità rispetto al titolo edilizio del 1990, se complessivamente considerate. In ogni caso, tali profili avrebbero potuto essere valutati in un autonomo procedimento, avviato ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380 del 2001, mentre rispetto alla domanda presentata per la realizzazione di un intervento, ai sensi della legge regionale n. 19 del 2009, il Comune avrebbe dovuto correttamente verificare l’applicabilità dei benefici del “piano casa”, in base all’art. 3 della detta legge regionale.
Pertanto, anche ammesso che le difformità dalla concessione edilizia, rilasciata il 3 maggio 1990, fossero sanabili, in quanto conformi sia alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della loro realizzazione sia a quelle vigenti al momento della domanda, nel caso di specie, tale circostanza non ha rilevanza, in quanto, la norma regionale disponeva che non spettasse la premialità del piano casa, in presenza di difformità dal titolo edilizio sussistenti al momento di presentazione della relativa domanda, inoltre senza alcuna distinzione tra lievi difformità o altre difformità. Del resto, trattandosi di una disciplina eccezionale e derogatoria, era del tutto ragionevole che prevedesse particolari requisiti per la sua applicazione.
E’ quindi irrilevante anche la questione dall’ammissibilità in linea generale di un titolo edilizio plurimo, in quanto il Comune non poteva comunque procedere al rilascio del permesso di costruire, ai sensi della disciplina piano casa, senza un autonomo provvedimento di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del TUE, che, in presenza della doppia conformità, rendesse l’immobile legittimo in tempo utile per la presentazione della domanda per l’intervento di ampliamento, di cui all’art. 4 della legge regionale n. 19 del 2009, considerato che la disciplina del piano casa aveva determinati limiti temporali (da ultimo prorogati fino al 30 settembre 2022, a seguito della L.R. 28 dicembre 2021, n. 31, mentre al momento di presentazione della domanda da parte degli odierni appellanti, il 10 settembre 2020, era vigente il termine del 31 dicembre 2020, successivamente prorogato dalla L.R. 29 dicembre 2020, n. 38 al 31 dicembre 2021).
In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in euro 2000,00 (duemila,00) oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese della parte costituita liquidate in euro 2000,00 (duemila,00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Altavista | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO