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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6178 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2797/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2797/2020 ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3480/2020, pubblicata in data
15.05.2020.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Andrea Gaudino (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Napoli alla p.zza Bovio n. 14
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), cessionaria del credito della Controparte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Adamo (C.F. Controparte_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_3
Napoli al Corso Umberto I n. 190
APPELLATA
pagina 1 di 17 NONCHÉ
C.F. P.IVA ). Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. , con atto di citazione notificato a mezzo pec il 26.11.2014, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5540/2014 emesso dal
Tribunale di Napoli, Sezione II, in data 18 luglio 2014 e depositato il 15 settembre
2014, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 35.778,00, oltre interessi e spese, quale Controparte_2
saldo debitore del conto corrente n. 1783 assistito da apertura di credito, intrattenuto presso la filiale di Napoli della banca, intestato alla Controparte_3
. L'opponente chiedeva così provvedere: “in via pregiudiziale:
[...]
accertare l'improcedibilità della procedura per ricorso di decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione, azionata dall' Istituto bancario, odierno convenuto, per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione così come reintrodotto dalla Legge n. 98/ e di conseguenza revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo, inefficace e/o comunque privo di ogni giuridica efficacia l'ingiunzione di pagamento n. 5540/14, emesso dal Tribunale di Napoli, Dott.
[...]
, nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. 16592/14, in data Persona_1
18/7/14, depositato in cancelleria il 15/9/14, notificato il 22/10/14, con l'intimazione all'opponente di pagare l'importo pari ad Euro 35.778,00 oltre agli interessi come richiesti e le spese di procedura liquidate in Euro 252,00 per spese ed euro 1.500,00 per onorari. Sempre in via pregiudiziale: accertare e dichiarare pagina 2 di 17 l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso proposto per carenza dei requisiti ex art. 633 e 634 c.p.c. per non essere il credito azionato certo liquido ed esigibile per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e per la mancata produzione della documentazione inerente il rapporto bancario che dimostra
Contr 1'infondatezza del credito vantato dalla odierna opposta e, di conseguenza, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo, inefficace e/o comunque privo di ogni giuridica efficacia l'ingiunzione di pagamento n. 5540/14, emesso dal Tribunale di
Napoli, Dott. , nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. Persona_1
16592/ 14, in data 18/7/14, depositato in cancelleria il 15/9/14, notificato il
22/10/14, con l'intimazione all' opponente di pagare l'importo pari ad euro
35.778,00 oltre agli interessi come richiesti e le spese di procedura liquidate in
Euro 252,00 per spese ed euro 1.500,00 per onorari. In via preliminare: accertare la nullità delle pattuizioni dei contratti datati 11/2/14, 12/03/4, 18/06/04 e di tutte le altre modifiche contrattuali prodotte in atti, che convengono l'applicazione di commissioni di massimo scoperto, che hanno notevolmente inciso sul credito azionato, per tutti i motivi sopra esposti in particolare per il contrasto, ex art. 1419 c.c., con norme imperative quali gli art. 1346 e 1325 c.c. e di conseguenza revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo, inefficace e/o comunque privo di ogni giuridica efficacia l'ingiunzione di pagamento n. 5540/14, emesso dal Tribunale di
Napoli, Dott. , nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. Persona_1
16592/14, in data 18/7/14, depositato in cancelleria il 15/9/14, notificato il
22/10/14, con l'intimazione all' opponente di pagare l'importo pari ad Euro
35.778,00 oltre agli interessi come richiesti e le spese di procedura liquidate in
Euro 252,00 per spese ed euro 1.500,00 per onorari, per non essere la pretesa provata e, quindi, inesigibile. Nel Merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e pregiudiziale sopra dedotta, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 35.778,00 oltre agli interessi, avanzata dall'opposto Istituto di credito, in persona del legale pagina 3 di 17 rappresentante pro tempore, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, perché non dimostrato il credito preteso e non fondato su alcuna prova certa liquida ed esigibile e, di conseguenza, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 5540/14, emesso dal Tribunale di Napoli, Dott.
[...]
, nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. 16592/14, in data Persona_1
18/7/14, depositato in cancelleria il 15/9/14, notificato il 22/10/14, con l'intimazione all' opponente di pagare l'importo pari ad Euro 35.778,00 oltre agli interessi come richiesti e le spese di procedura liquidate in Euro 252,00 per spese ed euro 1.500,00 per onorari;
nonché accertare e dichiarare la nullità delle pattuizioni dei contratti datati 11/2/14, 12/03/4, 18/06/04 e di tutte le altre modifiche contrattuali prodotte in atti, che convengono interessi per lo sforamento del tasso soglia trimestralmente previsto ex L. 108/96 e relativi regolamenti ministeriali, con conseguente accertamento negativo della pretesa di credito azionata e revoca e/o annullamento e/o comunque dichiarazione di nullità e/o inefficace dell'ingiunzione di pagamento n. 5540/14, emesso dal Tribunale di
Napoli, Dott. , nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. Persona_1
l6592/14, in data 18/7/ 14, depositato in cancelleria il 15/9/14, notificato il
22/10/14, con l'intimazione all'opponente di pagare l'importo pari ad Euro
35.778,00 oltre agli interessi come richiesti e le spese di procedura liquidate in
Euro 252,00 per spese ed euro 1.500,00 per onorari. Condannare, altresì, l'istituto di credito opposto, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere tutte le spese di giudizio di cui l'avv. Andrea Gaudino chiede la distrazione in proprio favore dichiarandosene antistatario”. A sostegno della propria domanda, nel merito, l'opponente premetteva di essere fideiussore della società correntista della Banca Popolare di Sviluppo, CO.GE.NI. Controparte_3
, a garanzia delle obbligazioni derivanti da qualsivoglia operazione con
[...]
limitazione di importo. Sosteneva, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per pagina 4 di 17 mancanza di idonea prova documentale del credito, contestando altresì
l'ammontare del credito vantato dall'istituto di credito, per avere quest'ultimo applicato, nel corso del rapporto, addebiti ritenuti illegittimi a titolo di commissione di massimo scoperto, interessi ultralegali e, per taluni trimestri, interessi superiori al tasso soglia di periodo. Infine, sosteneva che il ricorso fosse inammissibile per carenza dei requisiti di legge, ovvero, in via subordinata, accertarsi la nullità delle clausole contrattuali concernenti l'applicazione della commissione di massimo scoperto e di interessi eccedenti il tasso soglia.
I.
2. Si costituiva l'opposta la quale, impugnando e Controparte_2
contestando la domanda avanzata dall'opponente, chiedeva così provvedere:
“l'integrale rigetto della opposizione spiegata con conferma del decreto ingiuntivo opposto 3) che sia dichiarata inammissibile e/o, comunque, che sia rigettata la eccezione/domanda tesa all'accertamento negativo del debito così come formulata ex adverso;
4) in via subordinata, laddove si dovesse ritenere anche parzialmente ammissibile la eccezione/domanda di accertamento, dichiarare la intervenuta decadenza di parte opponente non avendo la correntista formulato alcuna contestazione avverso le operazioni registrate in conto corrente ed, anzi, avendo essa espressamente riconosciuto i propri debiti verso la Banca;
5) in ogni caso, laddove il Sig. Giudice Unico ritenesse applicabile alla presente controversia le disposizioni di cui al D.L.gs 28/10 in tema di mediaconciliazione obbligatoria, concedere il termine per la introduzione del relativo procedimento 6) con condanna dell'opponente alle spese, competenze iva, cpa ed oneri tutti”.
I.
3. Nel corso del giudizio interveniva quale cessionaria del Controparte_1
credito vantato dalla nei confronti Controparte_2
dell'opponente, facendo proprie le difese e le conclusioni già formulate dall'istituto di credito cedente e concludendo in conformità.
I.
4. Con sentenza n. 3480/2020, pubblicata in data 15.05.2020, il Tribunale
Ordinario di Napoli ha definito il giudizio iscritto al n. 31359/2014 R.G., con il pagina 5 di 17 seguente dispositivo: “1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. opposto;
2) condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese processuali, che liquida in € 5.534,00 per compenso, oltre rimb.forf.,
Iva e CPA come per legge.”.
II.1. , con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
appello avverso la predetta sentenza, deducendone l'erroneità sulla base di quattro motivi di gravame. Chiedeva, in particolare, all'adita Corte così provvedere: “1) in via cautelare sospendere nelle more del presente giudizio, anche inaudita altera parte, la sentenza n. 3480/2020 emessa in data 14/5/2020 dal Tribunale di Napoli
e depositata in data 15/05/2020 in quanto ingiusta e frutto di erronea valutazione e comunque perché fondato e sussistente il fumus boni iuris ed il periculum in mora. 2) in via principale riformarsi totalmente la sentenza n. 3480/2020 emessa in data 14/5/2020 dal Tribunale di Napoli e depositata in data 15/05/2020 e per l'effetto: 3) accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5540/14 proposta e, accertata e dichiarata l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso monitorio proposto da cui è subentrata CP_2 Controparte_2 [...]
per carenza dei requisiti ex art. 633 e 634 c.p.c. per non essere il CP_1
credito azionato certo liquido ed esigibile e per la mancata produzione della documentazione inerente il rapporto bancario, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo, inefficace e/o comunque privo di ogni giuridica efficacia il decreto ingiuntivo n. 5540/14, emesso dal Tribunale di Napoli, Dott.
[...]
, nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. 16592/14, in data Persona_1
18/7/14, depositato in cancelleria il 15/9/14, notificato il 22/10/14; 4) accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo 5540/14proposta e, accertare la nullità delle pattuizioni dei contratti datati 11/2/14, 12/03/4, 18/06/04 e di tutte le altre modifiche contrattuali prodotte in atti, che convengono l'applicazione di commissioni di massimo scoperto, che hanno notevolmente inciso sul credito azionato, per tutti i motivi sopra esposti, in particolare per il contrasto, ex art.
pagina 6 di 17 1419 c.c., con norme imperative quali gli art. 1346 e 1325 c.c. e di conseguenza revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo, inefficace e/o comunque privo di ogni giuridica efficacia il decreto ingiuntivo n. 5540/14, emesso dal Tribunale di
Napoli, Dott. , nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. Persona_1
16592/14, in data 18/7/14, depositato in cancelleria il 15/9/14, notificato il
22/10/14; 5) accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta e, in ogni caso, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito dell'appellata pari ad
Euro 35.778,00 oltre agli interessi, e, di conseguenza, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 5540/14, emesso dal Tribunale di Napoli, Dott. , nell'ambito del procedimento Persona_1
iscritto al RG n. 16592/14, in data 18/7/14, depositato in cancelleria il 15/9/14, notificato il 22/10/14; 6) in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta, accertare e dichiarare la nullità delle pattuizioni dei contratti datati
11/2/14, 12/03/4, 18/06/04 e di tutte le altre modifiche contrattuali prodotte in atti, che convengono interessi per lo sforamento del tasso soglia trimestralmente previsto ex L. 108/96 e relativi regolamenti ministeriali, con conseguente accertamento negativo della pretesa di credito azionata e revoca e/o annullamento e/o comunque dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n.
5540/14, emesso dal Tribunale di Napoli, Dott. , nell'ambito del Persona_1
procedimento iscritto al RG n. 16592/14, in data 18/7/14, depositato in cancelleria il 15/9/14, notificato il 22/10/14, con l'intimazione all' opponente di pagare l'importo pari ad Euro 35.778,00 oltre agli interessi come richiesti e le spese di procedura liquidate in Euro 252,00 per spese ed euro 1.500,00 per onorari;
7) con vittoria delle spese di giudizio del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per fattone anticipo, con iva, cpa e rimborso spese generali”.
II.
2. Nel giudizio così instaurato si costituiva soltanto l'appellata CP_1
mentre rimaneva contumace;
la prima,
[...] Controparte_2
nel resistere alla pretesa avversaria, concludeva come segue: “1) Dichiarare
pagina 7 di 17 inammissibile, per le motivazioni di cui al punto 01 del presente atto, l'atto di appello;
2) Rigettare integralmente l'appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado;
3) Condannare l'appellante alle spese e competenze di lite della presente fase in favore del sottoscritto avvocato anticipatario. 4) Con ogni ulteriore declaratoria inerente e consequenziale”.
II.
3. La Corte, all'udienza del 25.09.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ridotti, giorni 20 + 20, di cui agli artt. 190, comma
1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'appellata, Controparte_2
ritualmente evocata in giudizio mediante notificazione eseguita
[...]
in data 29/07/2020 all'indirizzo PEC del difensore costituito nel giudizio di primo grado, e non costituitasi nel presente grado di giudizio. Nei suoi confronti, dunque, la pronuncia del Tribunale di Napoli risulta coperta da giudicato.
Sempre, in via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità ex art. 342 e 348 bis c.p.c. dell'atto di appello sollevate dall'appellata CP_1
[...]
Ed invero, dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, con sentenza n.
27199 del 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un pagina 8 di 17 rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, come avvenuto nel caso di specie, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24262/2020).
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi senz'altro il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Con riferimento alla eccepita declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo evidentemente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non
è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
ha censurato la pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità Parte_1
sulla base dei seguenti motivi di appello: “1) erronea interpretazione del contratto pagina 9 di 17 di fideiussione stipulato da quale contratto autonomo di garanzia. Parte_1
2) proponibilità dell'eccezione relativa alla mancata produzione di tutti gli estratti conto da parte della banca. 3) motivo d'appello relativo alla mancata inclusione della cms tra i costi dell'operazione ai fini della verifica della sussistenza di un tasso usurario e relativo ai criteri utilizzati per valutare il superamento del tasso soglia – mancato licenziamento di ctu. 4) motivo d'appello relativo alla violazione degli obblighi informativi da parte della banca”.
L'appello è infondato.
Ed invero con il primo motivo di gravame, l'istante assume: “l'erronea interpretazione del contratto di fideiussione stipulato da quale Parte_1
contratto autonomo di garanzia”.
Orbene, com'è noto, “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.”
(cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 19693 del 17/06/2022; cfr. anche Cass. n.
16213/2018).
La questione del discrimen tra le due tipologie di negozio è stata diffusamente affrontata dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 3497/2010 e dalla giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cass. n. 19736/2011; Cass. n.
22233/2014; Cass. n. 18572/2018; Cass. n. 6177/2020). In particolare, la Suprema
Corte ha posto l'attenzione su due profili, vale a dire il tenore delle clausole contrattuali e la diversa funzione cui è diretta la prestazione gravante sul garante autonomo.
pagina 10 di 17 Sotto il primo profilo, si è sottolineato che “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni' vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.”. L'altro elemento da valorizzare consiste, poi, nel fatto che “Il contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un 'vicario' del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”. Ed ancora, la Supera Corte ha recentemente ribadito che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, in quanto incompatibile con il pagina 11 di 17 principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto essere stato stipulato tra le parti un contratto autonomo di garanzia, in forza sia del rilievo della clausola del pagamento a prima richiesta sia della clausola che contemplava, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l'estensione della fideiussione a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate (cfr. Cass. civ., sez. I, 04/06/2025, sentenza n. 14945).
Ritiene questa Corte che, facendo applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., ed interpretate le clausole contrattuali le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, il contratto denominato “lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione con limitazione d'importo” di cui è causa deve qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia, privo dell'elemento di accessorietà caratterizzante la fideiussione ex art. 1945 c.c.
Detto contratto autonomo si differenzia dalla fideiussione in quanto la sua funzione essenziale, sul piano economico, è quella di assicurare in ogni caso alla banca la prestazione riparatoria equivalente del garante in presenza dell'inadempimento da parte del cliente, a prescindere dalle motivazioni di tale inadempimento ovvero dalle questioni inerenti il rapporto principale e dalla sussistenza o meno di contestazioni ed eccezioni sollevate sulla sua validità dal debitore/correntista.
Nella sentenza oggetto di gravame, il Tribunale ha correttamente rilevato che:
“può, senza dubbio, sostenersi che la garanzia prestata dall'odierno opponente, con atto dell'11.02.2004, vada qualificata come autonoma, nell'accezione innanzi esposta. In tal senso, infatti, giova evidenziare che il contratto in parola contiene pagina 12 di 17 una serie di clausole, intese a rendere le obbligazioni del garante chiaramente autonome rispetto a quella del debitore principale, al fine di porre la banca al riparo da eccezioni inerenti i rapporti principali con il debitore garantito”.
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata agli atti di causa ed in particolare dalla disamina della lettera di fideiussione dell'11.02.2004, sottoscritta da Pt_1
, all'articolo 2 si evince che: “a tenore del quale il fideiussore si impegna
[...]
a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”, all'articolo 7 emerge, tra l'altro, che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” ed all'articolo 8 si pattuisce che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (cfr. “lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione con limitazione d'importo”).
Pertanto, si ritiene corretta la valutazione del giudice di prime cure in ordine all'interpretazione del contratto oggetto del giudizio, che deve qualificarsi, in sostanza, come contratto autonomo di garanzia. Ne consegue che il primo motivo di impugnazione risulta infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole della “proponibilità dell'eccezione relativa alla mancata produzione di tutti gli estratti conto da parte della banca”, mentre con il terzo motivo di gravame lamenta la “mancata inclusione della CMS tra i costi dell'operazione ai fini della verifica della sussistenza di un tasso usurario, nonché i criteri adottati per valutare il superamento del tasso soglia e il mancato espletamento di una CTU”.
Trattandosi di questioni tra loro connesse sotto il profilo logico-giuridico, le stesse possono essere esaminate congiuntamente.
pagina 13 di 17 Il secondo motivo deve ritenersi assorbito dal primo, atteso che è stata confermata la qualificazione del rapporto oggetto di causa come contratto autonomo di garanzia. In proposito, va ribadito che, nei contratti di tale natura, il garante non è legittimato a opporre al beneficiario le eccezioni relative al rapporto sottostante intercorrente tra il debitore garantito e il beneficiario, come peraltro chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata nella disamina del primo motivo di gravame.
Ad ogni modo, come correttamente osservato dal Tribunale nella sentenza impugnata, sussiste una “oggettiva ininfluenza, ai fini che occupano, dell'omessa produzione, da parte della banca, della serie integrale degli estratti conto” (cfr. pag. 6 della sentenza).
Quanto al terzo motivo di appello, anche questo deve ritenersi assorbito dal primo, in quanto la conferma dell'interpretazione contrattuale resa dal giudice di prime cure - che ha qualificato il rapporto come autonomo di garanzia e non fideiussorio
- comporta che risulti preclusa la possibilità all'appellante di sollevare contestazioni relative ai profili di nullità del contratto di conto corrente n. 1783.
Ne consegue che il Giudice di primo grado ha giustamente ritenuto di non disporre la consulenza tecnica d'ufficio, in quanto mancava il presupposto per il suo espletamento, ossia la possibilità di verificare o accertare, anche solo in parte, la nullità delle clausole del contratto di conto corrente.
In proposito, nella sentenza oggetto di gravame si osserva testualmente che: “ove il contratto di conto corrente contenente pattuizioni illegittime in tema di capitalizzazione degli interessi, CMS, spese, valute e usura, occorra provvedere a mezzo di una CTU” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
Tale evenienza, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, essendo la contestazione in radice preclusa.
Pertanto, anche sotto tale profilo, entrambi i motivi di appello risultano infondati.
pagina 14 di 17 In riferimento al quarto motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta la:
“violazione degli obblighi informativi da parte della banca”, si rappresenta quanto segue.
Si rammenta che l'appellante ha sottoscritto il documento denominato "lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione con limitazione d'importo", nel quale viene precisato all'articolo 5 che: "Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca.
Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, la banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, comunicargli l'entità dell'esposizione complessiva del debitore quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa" (cfr. documento "lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione con limitazione d'importo" dell'11.02.2004).
Dalla lettura della citata clausola emerge con chiarezza che l'onere di mantenersi informato sulla situazione patrimoniale del debitore garantito gravava espressamente su , il quale disponeva altresì della facoltà di Parte_1
richiedere alla banca, in ogni momento, i dati relativi all'esposizione debitoria della Tale previsione contrattuale delinea, dunque, un preciso CP_3
dovere di diligenza a carico del garante, che non può pretendere di rimanere inerte e, al contempo, invocare la non conoscenza della reale situazione economica della debitrice per sottrarsi alle conseguenze della garanzia prestata.
Nel caso di specie, non avendo dato prova l'appellante delle richieste di informazione avanzate alla banca, il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che: "Discende dalla richiamata pattuizione negoziale, che da un lato il garante non può dolersi di non aver ricevuto dalla Banca alcuna notizia circa l'esposizione debitoria della correntista e, dall'altro, che non può lamentare di pagina 15 di 17 avere ignorato senza colpa quale fosse la reale situazione patrimoniale della debitrice, atteso che, per contratto, essa era tenuta ad informarsi di tanto" (cfr. pag. 10 sentenza impugnata).
Tale motivazione è condivisibile e immune da censure logico-giuridiche. La previsione contrattuale richiamata, infatti, esclude qualsiasi obbligo della banca di informare spontaneamente , ponendo a carico di quest'ultimo un Parte_1
preciso dovere di attivarsi per acquisire le necessarie informazioni. Ne consegue che l'inerzia dell'appellante non può tradursi in un vizio dell'operato dell'istituto di credito, né giustificare un'asserita violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello va rigettato e per l'effetto va confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi ed i medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio, da attribuirsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Andrea Adamo dichiaratosi anticipatario.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e Parte_1 Controparte_1 Controparte_5
pagina 16 di 17 avverso la sentenza n. 3480/2020 del Tribunale di Napoli del 15.05.2020, CP_2
così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell'appellato Controparte_2
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna , al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 CP_1
spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.209,50 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali al
15% da attribuirsi in favore dell'Avv. Andrea Adamo dichiaratosi anticipatario;
4) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2797/2020 ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3480/2020, pubblicata in data
15.05.2020.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Andrea Gaudino (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Napoli alla p.zza Bovio n. 14
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), cessionaria del credito della Controparte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Adamo (C.F. Controparte_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_3
Napoli al Corso Umberto I n. 190
APPELLATA
pagina 1 di 17 NONCHÉ
C.F. P.IVA ). Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. , con atto di citazione notificato a mezzo pec il 26.11.2014, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5540/2014 emesso dal
Tribunale di Napoli, Sezione II, in data 18 luglio 2014 e depositato il 15 settembre
2014, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 35.778,00, oltre interessi e spese, quale Controparte_2
saldo debitore del conto corrente n. 1783 assistito da apertura di credito, intrattenuto presso la filiale di Napoli della banca, intestato alla Controparte_3
. L'opponente chiedeva così provvedere: “in via pregiudiziale:
[...]
accertare l'improcedibilità della procedura per ricorso di decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione, azionata dall' Istituto bancario, odierno convenuto, per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione così come reintrodotto dalla Legge n. 98/ e di conseguenza revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo, inefficace e/o comunque privo di ogni giuridica efficacia l'ingiunzione di pagamento n. 5540/14, emesso dal Tribunale di Napoli, Dott.
[...]
, nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. 16592/14, in data Persona_1
18/7/14, depositato in cancelleria il 15/9/14, notificato il 22/10/14, con l'intimazione all'opponente di pagare l'importo pari ad Euro 35.778,00 oltre agli interessi come richiesti e le spese di procedura liquidate in Euro 252,00 per spese ed euro 1.500,00 per onorari. Sempre in via pregiudiziale: accertare e dichiarare pagina 2 di 17 l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso proposto per carenza dei requisiti ex art. 633 e 634 c.p.c. per non essere il credito azionato certo liquido ed esigibile per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e per la mancata produzione della documentazione inerente il rapporto bancario che dimostra
Contr 1'infondatezza del credito vantato dalla odierna opposta e, di conseguenza, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo, inefficace e/o comunque privo di ogni giuridica efficacia l'ingiunzione di pagamento n. 5540/14, emesso dal Tribunale di
Napoli, Dott. , nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. Persona_1
16592/ 14, in data 18/7/14, depositato in cancelleria il 15/9/14, notificato il
22/10/14, con l'intimazione all' opponente di pagare l'importo pari ad euro
35.778,00 oltre agli interessi come richiesti e le spese di procedura liquidate in
Euro 252,00 per spese ed euro 1.500,00 per onorari. In via preliminare: accertare la nullità delle pattuizioni dei contratti datati 11/2/14, 12/03/4, 18/06/04 e di tutte le altre modifiche contrattuali prodotte in atti, che convengono l'applicazione di commissioni di massimo scoperto, che hanno notevolmente inciso sul credito azionato, per tutti i motivi sopra esposti in particolare per il contrasto, ex art. 1419 c.c., con norme imperative quali gli art. 1346 e 1325 c.c. e di conseguenza revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo, inefficace e/o comunque privo di ogni giuridica efficacia l'ingiunzione di pagamento n. 5540/14, emesso dal Tribunale di
Napoli, Dott. , nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. Persona_1
16592/14, in data 18/7/14, depositato in cancelleria il 15/9/14, notificato il
22/10/14, con l'intimazione all' opponente di pagare l'importo pari ad Euro
35.778,00 oltre agli interessi come richiesti e le spese di procedura liquidate in
Euro 252,00 per spese ed euro 1.500,00 per onorari, per non essere la pretesa provata e, quindi, inesigibile. Nel Merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e pregiudiziale sopra dedotta, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 35.778,00 oltre agli interessi, avanzata dall'opposto Istituto di credito, in persona del legale pagina 3 di 17 rappresentante pro tempore, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, perché non dimostrato il credito preteso e non fondato su alcuna prova certa liquida ed esigibile e, di conseguenza, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 5540/14, emesso dal Tribunale di Napoli, Dott.
[...]
, nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. 16592/14, in data Persona_1
18/7/14, depositato in cancelleria il 15/9/14, notificato il 22/10/14, con l'intimazione all' opponente di pagare l'importo pari ad Euro 35.778,00 oltre agli interessi come richiesti e le spese di procedura liquidate in Euro 252,00 per spese ed euro 1.500,00 per onorari;
nonché accertare e dichiarare la nullità delle pattuizioni dei contratti datati 11/2/14, 12/03/4, 18/06/04 e di tutte le altre modifiche contrattuali prodotte in atti, che convengono interessi per lo sforamento del tasso soglia trimestralmente previsto ex L. 108/96 e relativi regolamenti ministeriali, con conseguente accertamento negativo della pretesa di credito azionata e revoca e/o annullamento e/o comunque dichiarazione di nullità e/o inefficace dell'ingiunzione di pagamento n. 5540/14, emesso dal Tribunale di
Napoli, Dott. , nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. Persona_1
l6592/14, in data 18/7/ 14, depositato in cancelleria il 15/9/14, notificato il
22/10/14, con l'intimazione all'opponente di pagare l'importo pari ad Euro
35.778,00 oltre agli interessi come richiesti e le spese di procedura liquidate in
Euro 252,00 per spese ed euro 1.500,00 per onorari. Condannare, altresì, l'istituto di credito opposto, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere tutte le spese di giudizio di cui l'avv. Andrea Gaudino chiede la distrazione in proprio favore dichiarandosene antistatario”. A sostegno della propria domanda, nel merito, l'opponente premetteva di essere fideiussore della società correntista della Banca Popolare di Sviluppo, CO.GE.NI. Controparte_3
, a garanzia delle obbligazioni derivanti da qualsivoglia operazione con
[...]
limitazione di importo. Sosteneva, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per pagina 4 di 17 mancanza di idonea prova documentale del credito, contestando altresì
l'ammontare del credito vantato dall'istituto di credito, per avere quest'ultimo applicato, nel corso del rapporto, addebiti ritenuti illegittimi a titolo di commissione di massimo scoperto, interessi ultralegali e, per taluni trimestri, interessi superiori al tasso soglia di periodo. Infine, sosteneva che il ricorso fosse inammissibile per carenza dei requisiti di legge, ovvero, in via subordinata, accertarsi la nullità delle clausole contrattuali concernenti l'applicazione della commissione di massimo scoperto e di interessi eccedenti il tasso soglia.
I.
2. Si costituiva l'opposta la quale, impugnando e Controparte_2
contestando la domanda avanzata dall'opponente, chiedeva così provvedere:
“l'integrale rigetto della opposizione spiegata con conferma del decreto ingiuntivo opposto 3) che sia dichiarata inammissibile e/o, comunque, che sia rigettata la eccezione/domanda tesa all'accertamento negativo del debito così come formulata ex adverso;
4) in via subordinata, laddove si dovesse ritenere anche parzialmente ammissibile la eccezione/domanda di accertamento, dichiarare la intervenuta decadenza di parte opponente non avendo la correntista formulato alcuna contestazione avverso le operazioni registrate in conto corrente ed, anzi, avendo essa espressamente riconosciuto i propri debiti verso la Banca;
5) in ogni caso, laddove il Sig. Giudice Unico ritenesse applicabile alla presente controversia le disposizioni di cui al D.L.gs 28/10 in tema di mediaconciliazione obbligatoria, concedere il termine per la introduzione del relativo procedimento 6) con condanna dell'opponente alle spese, competenze iva, cpa ed oneri tutti”.
I.
3. Nel corso del giudizio interveniva quale cessionaria del Controparte_1
credito vantato dalla nei confronti Controparte_2
dell'opponente, facendo proprie le difese e le conclusioni già formulate dall'istituto di credito cedente e concludendo in conformità.
I.
4. Con sentenza n. 3480/2020, pubblicata in data 15.05.2020, il Tribunale
Ordinario di Napoli ha definito il giudizio iscritto al n. 31359/2014 R.G., con il pagina 5 di 17 seguente dispositivo: “1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. opposto;
2) condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese processuali, che liquida in € 5.534,00 per compenso, oltre rimb.forf.,
Iva e CPA come per legge.”.
II.1. , con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
appello avverso la predetta sentenza, deducendone l'erroneità sulla base di quattro motivi di gravame. Chiedeva, in particolare, all'adita Corte così provvedere: “1) in via cautelare sospendere nelle more del presente giudizio, anche inaudita altera parte, la sentenza n. 3480/2020 emessa in data 14/5/2020 dal Tribunale di Napoli
e depositata in data 15/05/2020 in quanto ingiusta e frutto di erronea valutazione e comunque perché fondato e sussistente il fumus boni iuris ed il periculum in mora. 2) in via principale riformarsi totalmente la sentenza n. 3480/2020 emessa in data 14/5/2020 dal Tribunale di Napoli e depositata in data 15/05/2020 e per l'effetto: 3) accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5540/14 proposta e, accertata e dichiarata l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso monitorio proposto da cui è subentrata CP_2 Controparte_2 [...]
per carenza dei requisiti ex art. 633 e 634 c.p.c. per non essere il CP_1
credito azionato certo liquido ed esigibile e per la mancata produzione della documentazione inerente il rapporto bancario, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo, inefficace e/o comunque privo di ogni giuridica efficacia il decreto ingiuntivo n. 5540/14, emesso dal Tribunale di Napoli, Dott.
[...]
, nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. 16592/14, in data Persona_1
18/7/14, depositato in cancelleria il 15/9/14, notificato il 22/10/14; 4) accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo 5540/14proposta e, accertare la nullità delle pattuizioni dei contratti datati 11/2/14, 12/03/4, 18/06/04 e di tutte le altre modifiche contrattuali prodotte in atti, che convengono l'applicazione di commissioni di massimo scoperto, che hanno notevolmente inciso sul credito azionato, per tutti i motivi sopra esposti, in particolare per il contrasto, ex art.
pagina 6 di 17 1419 c.c., con norme imperative quali gli art. 1346 e 1325 c.c. e di conseguenza revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo, inefficace e/o comunque privo di ogni giuridica efficacia il decreto ingiuntivo n. 5540/14, emesso dal Tribunale di
Napoli, Dott. , nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. Persona_1
16592/14, in data 18/7/14, depositato in cancelleria il 15/9/14, notificato il
22/10/14; 5) accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta e, in ogni caso, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito dell'appellata pari ad
Euro 35.778,00 oltre agli interessi, e, di conseguenza, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 5540/14, emesso dal Tribunale di Napoli, Dott. , nell'ambito del procedimento Persona_1
iscritto al RG n. 16592/14, in data 18/7/14, depositato in cancelleria il 15/9/14, notificato il 22/10/14; 6) in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta, accertare e dichiarare la nullità delle pattuizioni dei contratti datati
11/2/14, 12/03/4, 18/06/04 e di tutte le altre modifiche contrattuali prodotte in atti, che convengono interessi per lo sforamento del tasso soglia trimestralmente previsto ex L. 108/96 e relativi regolamenti ministeriali, con conseguente accertamento negativo della pretesa di credito azionata e revoca e/o annullamento e/o comunque dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n.
5540/14, emesso dal Tribunale di Napoli, Dott. , nell'ambito del Persona_1
procedimento iscritto al RG n. 16592/14, in data 18/7/14, depositato in cancelleria il 15/9/14, notificato il 22/10/14, con l'intimazione all' opponente di pagare l'importo pari ad Euro 35.778,00 oltre agli interessi come richiesti e le spese di procedura liquidate in Euro 252,00 per spese ed euro 1.500,00 per onorari;
7) con vittoria delle spese di giudizio del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per fattone anticipo, con iva, cpa e rimborso spese generali”.
II.
2. Nel giudizio così instaurato si costituiva soltanto l'appellata CP_1
mentre rimaneva contumace;
la prima,
[...] Controparte_2
nel resistere alla pretesa avversaria, concludeva come segue: “1) Dichiarare
pagina 7 di 17 inammissibile, per le motivazioni di cui al punto 01 del presente atto, l'atto di appello;
2) Rigettare integralmente l'appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado;
3) Condannare l'appellante alle spese e competenze di lite della presente fase in favore del sottoscritto avvocato anticipatario. 4) Con ogni ulteriore declaratoria inerente e consequenziale”.
II.
3. La Corte, all'udienza del 25.09.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ridotti, giorni 20 + 20, di cui agli artt. 190, comma
1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'appellata, Controparte_2
ritualmente evocata in giudizio mediante notificazione eseguita
[...]
in data 29/07/2020 all'indirizzo PEC del difensore costituito nel giudizio di primo grado, e non costituitasi nel presente grado di giudizio. Nei suoi confronti, dunque, la pronuncia del Tribunale di Napoli risulta coperta da giudicato.
Sempre, in via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità ex art. 342 e 348 bis c.p.c. dell'atto di appello sollevate dall'appellata CP_1
[...]
Ed invero, dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, con sentenza n.
27199 del 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un pagina 8 di 17 rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, come avvenuto nel caso di specie, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24262/2020).
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi senz'altro il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Con riferimento alla eccepita declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo evidentemente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non
è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
ha censurato la pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità Parte_1
sulla base dei seguenti motivi di appello: “1) erronea interpretazione del contratto pagina 9 di 17 di fideiussione stipulato da quale contratto autonomo di garanzia. Parte_1
2) proponibilità dell'eccezione relativa alla mancata produzione di tutti gli estratti conto da parte della banca. 3) motivo d'appello relativo alla mancata inclusione della cms tra i costi dell'operazione ai fini della verifica della sussistenza di un tasso usurario e relativo ai criteri utilizzati per valutare il superamento del tasso soglia – mancato licenziamento di ctu. 4) motivo d'appello relativo alla violazione degli obblighi informativi da parte della banca”.
L'appello è infondato.
Ed invero con il primo motivo di gravame, l'istante assume: “l'erronea interpretazione del contratto di fideiussione stipulato da quale Parte_1
contratto autonomo di garanzia”.
Orbene, com'è noto, “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.”
(cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 19693 del 17/06/2022; cfr. anche Cass. n.
16213/2018).
La questione del discrimen tra le due tipologie di negozio è stata diffusamente affrontata dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 3497/2010 e dalla giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cass. n. 19736/2011; Cass. n.
22233/2014; Cass. n. 18572/2018; Cass. n. 6177/2020). In particolare, la Suprema
Corte ha posto l'attenzione su due profili, vale a dire il tenore delle clausole contrattuali e la diversa funzione cui è diretta la prestazione gravante sul garante autonomo.
pagina 10 di 17 Sotto il primo profilo, si è sottolineato che “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni' vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.”. L'altro elemento da valorizzare consiste, poi, nel fatto che “Il contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un 'vicario' del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”. Ed ancora, la Supera Corte ha recentemente ribadito che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, in quanto incompatibile con il pagina 11 di 17 principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto essere stato stipulato tra le parti un contratto autonomo di garanzia, in forza sia del rilievo della clausola del pagamento a prima richiesta sia della clausola che contemplava, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l'estensione della fideiussione a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate (cfr. Cass. civ., sez. I, 04/06/2025, sentenza n. 14945).
Ritiene questa Corte che, facendo applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., ed interpretate le clausole contrattuali le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, il contratto denominato “lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione con limitazione d'importo” di cui è causa deve qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia, privo dell'elemento di accessorietà caratterizzante la fideiussione ex art. 1945 c.c.
Detto contratto autonomo si differenzia dalla fideiussione in quanto la sua funzione essenziale, sul piano economico, è quella di assicurare in ogni caso alla banca la prestazione riparatoria equivalente del garante in presenza dell'inadempimento da parte del cliente, a prescindere dalle motivazioni di tale inadempimento ovvero dalle questioni inerenti il rapporto principale e dalla sussistenza o meno di contestazioni ed eccezioni sollevate sulla sua validità dal debitore/correntista.
Nella sentenza oggetto di gravame, il Tribunale ha correttamente rilevato che:
“può, senza dubbio, sostenersi che la garanzia prestata dall'odierno opponente, con atto dell'11.02.2004, vada qualificata come autonoma, nell'accezione innanzi esposta. In tal senso, infatti, giova evidenziare che il contratto in parola contiene pagina 12 di 17 una serie di clausole, intese a rendere le obbligazioni del garante chiaramente autonome rispetto a quella del debitore principale, al fine di porre la banca al riparo da eccezioni inerenti i rapporti principali con il debitore garantito”.
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata agli atti di causa ed in particolare dalla disamina della lettera di fideiussione dell'11.02.2004, sottoscritta da Pt_1
, all'articolo 2 si evince che: “a tenore del quale il fideiussore si impegna
[...]
a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”, all'articolo 7 emerge, tra l'altro, che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” ed all'articolo 8 si pattuisce che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (cfr. “lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione con limitazione d'importo”).
Pertanto, si ritiene corretta la valutazione del giudice di prime cure in ordine all'interpretazione del contratto oggetto del giudizio, che deve qualificarsi, in sostanza, come contratto autonomo di garanzia. Ne consegue che il primo motivo di impugnazione risulta infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole della “proponibilità dell'eccezione relativa alla mancata produzione di tutti gli estratti conto da parte della banca”, mentre con il terzo motivo di gravame lamenta la “mancata inclusione della CMS tra i costi dell'operazione ai fini della verifica della sussistenza di un tasso usurario, nonché i criteri adottati per valutare il superamento del tasso soglia e il mancato espletamento di una CTU”.
Trattandosi di questioni tra loro connesse sotto il profilo logico-giuridico, le stesse possono essere esaminate congiuntamente.
pagina 13 di 17 Il secondo motivo deve ritenersi assorbito dal primo, atteso che è stata confermata la qualificazione del rapporto oggetto di causa come contratto autonomo di garanzia. In proposito, va ribadito che, nei contratti di tale natura, il garante non è legittimato a opporre al beneficiario le eccezioni relative al rapporto sottostante intercorrente tra il debitore garantito e il beneficiario, come peraltro chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata nella disamina del primo motivo di gravame.
Ad ogni modo, come correttamente osservato dal Tribunale nella sentenza impugnata, sussiste una “oggettiva ininfluenza, ai fini che occupano, dell'omessa produzione, da parte della banca, della serie integrale degli estratti conto” (cfr. pag. 6 della sentenza).
Quanto al terzo motivo di appello, anche questo deve ritenersi assorbito dal primo, in quanto la conferma dell'interpretazione contrattuale resa dal giudice di prime cure - che ha qualificato il rapporto come autonomo di garanzia e non fideiussorio
- comporta che risulti preclusa la possibilità all'appellante di sollevare contestazioni relative ai profili di nullità del contratto di conto corrente n. 1783.
Ne consegue che il Giudice di primo grado ha giustamente ritenuto di non disporre la consulenza tecnica d'ufficio, in quanto mancava il presupposto per il suo espletamento, ossia la possibilità di verificare o accertare, anche solo in parte, la nullità delle clausole del contratto di conto corrente.
In proposito, nella sentenza oggetto di gravame si osserva testualmente che: “ove il contratto di conto corrente contenente pattuizioni illegittime in tema di capitalizzazione degli interessi, CMS, spese, valute e usura, occorra provvedere a mezzo di una CTU” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
Tale evenienza, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, essendo la contestazione in radice preclusa.
Pertanto, anche sotto tale profilo, entrambi i motivi di appello risultano infondati.
pagina 14 di 17 In riferimento al quarto motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta la:
“violazione degli obblighi informativi da parte della banca”, si rappresenta quanto segue.
Si rammenta che l'appellante ha sottoscritto il documento denominato "lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione con limitazione d'importo", nel quale viene precisato all'articolo 5 che: "Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca.
Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, la banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, comunicargli l'entità dell'esposizione complessiva del debitore quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa" (cfr. documento "lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione con limitazione d'importo" dell'11.02.2004).
Dalla lettura della citata clausola emerge con chiarezza che l'onere di mantenersi informato sulla situazione patrimoniale del debitore garantito gravava espressamente su , il quale disponeva altresì della facoltà di Parte_1
richiedere alla banca, in ogni momento, i dati relativi all'esposizione debitoria della Tale previsione contrattuale delinea, dunque, un preciso CP_3
dovere di diligenza a carico del garante, che non può pretendere di rimanere inerte e, al contempo, invocare la non conoscenza della reale situazione economica della debitrice per sottrarsi alle conseguenze della garanzia prestata.
Nel caso di specie, non avendo dato prova l'appellante delle richieste di informazione avanzate alla banca, il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che: "Discende dalla richiamata pattuizione negoziale, che da un lato il garante non può dolersi di non aver ricevuto dalla Banca alcuna notizia circa l'esposizione debitoria della correntista e, dall'altro, che non può lamentare di pagina 15 di 17 avere ignorato senza colpa quale fosse la reale situazione patrimoniale della debitrice, atteso che, per contratto, essa era tenuta ad informarsi di tanto" (cfr. pag. 10 sentenza impugnata).
Tale motivazione è condivisibile e immune da censure logico-giuridiche. La previsione contrattuale richiamata, infatti, esclude qualsiasi obbligo della banca di informare spontaneamente , ponendo a carico di quest'ultimo un Parte_1
preciso dovere di attivarsi per acquisire le necessarie informazioni. Ne consegue che l'inerzia dell'appellante non può tradursi in un vizio dell'operato dell'istituto di credito, né giustificare un'asserita violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello va rigettato e per l'effetto va confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi ed i medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio, da attribuirsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Andrea Adamo dichiaratosi anticipatario.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e Parte_1 Controparte_1 Controparte_5
pagina 16 di 17 avverso la sentenza n. 3480/2020 del Tribunale di Napoli del 15.05.2020, CP_2
così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell'appellato Controparte_2
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna , al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 CP_1
spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.209,50 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali al
15% da attribuirsi in favore dell'Avv. Andrea Adamo dichiaratosi anticipatario;
4) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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