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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/09/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2548/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Il Tribunale di BERGAMO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. IA SB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.2548 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2025, avente ad oggetto risoluzione del contratto di comodato oneroso di bene immobile e risarcimento danni, promossa da
, (Cod. Fisc.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Locatelli, giusta procura agli atti
- ricorrente -
contro
(Cod. Fisc.: ) CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
Conclusioni per parte ricorrente:
“In via principale:
- Dichiarare risolto per cessazione scadenza naturale e per inadempimento il contratto di comodato ad uso
abitativo stipulato in data 05.09.2022, tra le parti;
- Ordinare il rilascio dell'immobile sito in Filago (BG), via Santa Maria Assunta n. 20, nella piena
disponibilità dell'attrice, libero da persone e cose (salvo l'arredo di proprietà della comodante) con ordinanza
di rilascio immediatamente esecutiva;
- Condannare il signor al pagamento, in favore della signora , CP_1 Parte_1
dell'indennità di occupazione per l'utilizzo sine titulo dell'immobile dal 1° ottobre 2023 al 9 settembre 2025,
nella misura di € 9.320,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 1591 c.c., nonché di ulteriori
€ 400,00 per ogni mese successivo fino all'effettiva restituzione del bene;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre oneri di legge.
- Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni da ritardata restituzione ex art. 1591
c.c. e per quelli che si accerteranno al momento della riconsegna del bene ai sensi dell'art. 1590 c.c”
Nessuna conclusione per parte resistente contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione per convalida di sfratto per cessazione del comodato d'uso e contestuale citazione per la convalida, la sig.ra , come in atti rappresentata e difesa, conveniva in giudizio il sig. Parte_1
per veder convalidato l'intimato sfratto per cessato comodato relativamente all'immobile sito CP_1
in Filago (BG) Via Santa Maria Assunta n. 20, identificato catastalmente al foglio 2, mapp. 1626, sub 703.
Deduceva la comodante di aver concesso in comodato oneroso il predetto immobile ad uso abitativo al resistente per il periodo dal 5 settembre 2022 al 30 settembre 2023 (data di scadenza del contratto) con contratto regolarmente registrato a Bergamo in data 5 ottobre 2022 al n. 1196 serie 3.
La causa veniva rubricata al n. 6234/2024 RG e, dopo una serie di rinvii, la notifica dell'atto introduttivo al convenuto, risultato irreperibile, si perfezionava ex art. 143 c.p.c.
All'udienza del 11 marzo 2025 nessuno compariva per l'intimato.
Con ordinanza resa a scioglimento di riserva datata 6/5/2025, il precedente giudice titolare del fascicolo disponeva il mutamento di rito, onerando parte attrice della notifica dell'ordinanza all'intimato e dell'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Verificata la regolarità della notifica dell'ordinanza all'intimato, avvenuta sempre ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
in data 20 maggio 2025, all'udienza del 15 luglio 2025, questo giudice, divenuto nelle more titolare del fascicolo, rinviava la causa ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 9 settembre 2025, concedendo termine per il deposito di brevi note.
All'udienza del 9 settembre 2025, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente all'udienza di discussione.
La domanda del comodante, risultata fondata, deve essere accolta.
È bene premettere che il mutamento del rito da sommario a ordinario si è reso necessario in quanto la notifica dell'intimazione di sfratto per finito comodato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. risulta incompatibile con l'avviso di cui all'art. 660 c.p.c., che ha la funzione di garantire un sufficiente grado di probabilità che l'intimato abbia avuto l'effettiva conoscenza dell'atto e delle sue possibili conseguenze.
Ne consegue che la notifica ex art. 143 c.p.c. dell'intimazione di sfratto precluda al giudice di convalidare l'intimato sfratto (Corte Costituzionale ordinanza n. 15/2000).
Ciò nonostante, la notifica dell'intimazione di sfratto, effettuata secondo le modalità previste per le persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, pur incompatibile con la struttura del procedimento di convalida, è
tuttavia idonea, esaurita la fase sommaria, a introdurre validamente un giudizio di cognizione ordinario per ottenere la risoluzione del contratto di comodato per cessazione dello stesso.
Entrando poi nel merito della controversia, con la produzione del contratto di comodato oneroso (doc. 1), nel quale è testualmente riportato che “il comodatario si obbliga ad usare il bene per transitoria abitazione
durante i lavori di ristrutturazione nella propria dimora e comunque non oltre il 30/9/2023” e ancora
“DURATA – La durata del comodato sarà di inizio il 05/09/2022 Fino il 20/09/2023”, parte ricorrente comodante ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, di dimostrare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, nel caso de quo per scadenza del termine, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto (ex multis Cass. Civ. Sez.
III ord. 36057/2021). Sul punto, si osserva infatti come l'art. 1809 c.c. disciplini l'obbligo del comodatario di restituire il bene ricevuto alla scadenza del termine convenuto, obbligazione che parte ricorrente assume non ottemperata, nonostante le diffide, tramite email e telegramma (vedasi doc. 2 e 3 di parte ricorrente), di restituzione e rilascio del bene immobile inviate al comodatario.
In funzione di quanto sopra esposto, il contratto di comodato per cui è causa deve dichiararsi risolto per scadenza del termine (30 settembre 2023).
Tanto posto, fermo l'onere probatorio gravante su parte ricorrente, e da questa assolto con la produzione del contratto di comodato, si ritiene che la mancata comparizione del resistente, che di fatto si è reso irreperibile,
lasci intendere chiaramente che questo non abbia avuto idonee ragioni da far valere a sua giustificazione o da opporre alla pretesa della parte attrice, con ciò rafforzando la fondatezza della domanda attorea (Tribunale di
Genova sentenza 11.11.2005; Tribunale di Genova sentenza 20.1.2016 n. 219; Tribunale di Cassino sentenza
17.7.2017, Tribunale di Pavia sentenza 24.2.2022).
Rilevato altresì che, ad oggi, il comodatario, nonostante le richieste formulate dal comodante (doc. 2 e 3
fascicolo RG n. 6234/2025), sta continuando a detenere l'immobile, senza provvedere alla sua riconsegna che sarebbe dovuta intervenire il 30 settembre 2023, ne consegue che lo stesso stia occupando sine titulo l'immobile e ne deve pertanto essere ordinato il rilascio in favore del comodatario.
Passando ora all'esame della domanda risarcitoria per l'illegittima occupazione protrattasi dal 1 ottobre 2023
ad oggi, questo giudice osserva come il sig. -comodatario- si fosse obbligato a corrispondere CP_1
(vedasi punto C contratto di comodato oneroso), in favore del comodante “un esiguo contributo simbolico
nelle spese ordinarie e non del bene comodato” concordato tra le parti nella somma di € 4.800,00 per tutta la durata del contratto (1 anno e 25 giorni). Inoltre, seppur parte ricorrente quantifichi tale somma in € 400,00
mensili, in realtà la stessa ammonta, sulla base di un semplice calcolo proporzionale (€ 4800,00 -importo concordato per il periodo di comodato- : gg 390 -durata del comodato- = X : 365 gg -giorni annui- / risultato
€ 4.492,31 rimborso spese annue : 12 mensilità = € 374,36), a € 374,36 mensili.
Parte ricorrente chiede dunque la condanna del resistente al pagamento di un'indennità per l'illegittima detenzione del bene, chiedendo che la stessa venga parametrata alle spese per l'uso come contrattualmente convenute.
In merito alla legittimità della pretesa risarcitoria da illegittima occupazione, questo giudice non può far altro che richiamare la sentenza della Cassazione Civile Sez. Unite n. 33645 del 15/11/2022 che, ponendo fine alla disputa giudiziale in punto riconoscimento o meno del danno in re ipsa, ovvero insito nella perdita della disponibilità del bene e nell'impossibilità di conseguirne delle utilità, ha statuito che, in caso di occupazione sine titulo di bene immobile, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è rappresentato dalla concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento, diretto o indiretto, che è
andata perduta e che, qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
recita,
quanto al nesso eziologico, la sentenza citata che “Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la
violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito
dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto
medesimo, quale danno conseguenza da risarcire”.
Sulla base di tale insegnamento, appare pacifico che il comodatario, avendo continuato a occupare abusivamente l'immobile dopo la scadenza del contratto di comodato e sino ad oggi, abbia di fatto impedito al comodante di esercitare il proprio diritto di godere e disporre dell'immobile. Quanto alla quantificazione di tale danno – conseguenza, lo stesso, come richiesto da parte ricorrente, può
essere quantificato parametrandolo correttamente alle spese concordate nel contratto di comodato oneroso, e che parte convenuta si era obbligata a corrispondere durante il periodo di vigenza contrattuale, pari a € 374,36
mensili, come su specificato, con decorrenza dal 1 ottobre 2023 sino all'effettivo rilascio. Quanto agli interessi legali, trattandosi di debito di valore, gli stessi dovranno decorrere dalla data della domanda, mentre non potrà
riconoscersi la rivalutazione monetaria in difetto della prova del maggior danno.
Le spese di causa, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del valore della controversia, dichiarato da parte ricorrente, ex D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reiette:
- dichiara risolto il contratto di comodato oneroso stipulato tra le parti in data 5 settembre 2022, registrato a
Bergamo in data 5 ottobre 2022 al n. 1196 serie 3, avente ad oggetto l'immobile sito in Filago (BG) Via Santa
Maria Assunta n. 20, identificato catastalmente al foglio 2, mapp. 1626, sub 703 per scadenza del termine fissato al giorno 30 settembre 2023 e per l'effetto accerta e dichiara che il sig. lo sta occupando CP_1
sine titulo dal 1 ottobre 2023,
- condanna il signor al rilascio in favore della comodante signora CP_1 Parte_1
del predetto immobile, libero da persone e cose sue, entro la data del 9 ottobre 2025,
- condanna il resistente sig. al pagamento in favore della ricorrente della somma mensile di € CP_1
374,36 a titolo di risarcimento dei danni per occupazione illegittima con decorrenza dal 1 ottobre 2023 sino all'effettivo rilascio oltre interessi legali dalla domanda,
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.591,00 CP_1
per compensi, € 207,65 per anticipazioni oltre rimborso forfettario, CPA. ed IVA se ed in quanto dovuta,
- fissa in dieci giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Bergamo 09/09/2025
Il Giudice Onorario del Tribunale
Dott. IA SB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Il Tribunale di BERGAMO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. IA SB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.2548 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2025, avente ad oggetto risoluzione del contratto di comodato oneroso di bene immobile e risarcimento danni, promossa da
, (Cod. Fisc.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Locatelli, giusta procura agli atti
- ricorrente -
contro
(Cod. Fisc.: ) CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
Conclusioni per parte ricorrente:
“In via principale:
- Dichiarare risolto per cessazione scadenza naturale e per inadempimento il contratto di comodato ad uso
abitativo stipulato in data 05.09.2022, tra le parti;
- Ordinare il rilascio dell'immobile sito in Filago (BG), via Santa Maria Assunta n. 20, nella piena
disponibilità dell'attrice, libero da persone e cose (salvo l'arredo di proprietà della comodante) con ordinanza
di rilascio immediatamente esecutiva;
- Condannare il signor al pagamento, in favore della signora , CP_1 Parte_1
dell'indennità di occupazione per l'utilizzo sine titulo dell'immobile dal 1° ottobre 2023 al 9 settembre 2025,
nella misura di € 9.320,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 1591 c.c., nonché di ulteriori
€ 400,00 per ogni mese successivo fino all'effettiva restituzione del bene;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre oneri di legge.
- Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni da ritardata restituzione ex art. 1591
c.c. e per quelli che si accerteranno al momento della riconsegna del bene ai sensi dell'art. 1590 c.c”
Nessuna conclusione per parte resistente contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione per convalida di sfratto per cessazione del comodato d'uso e contestuale citazione per la convalida, la sig.ra , come in atti rappresentata e difesa, conveniva in giudizio il sig. Parte_1
per veder convalidato l'intimato sfratto per cessato comodato relativamente all'immobile sito CP_1
in Filago (BG) Via Santa Maria Assunta n. 20, identificato catastalmente al foglio 2, mapp. 1626, sub 703.
Deduceva la comodante di aver concesso in comodato oneroso il predetto immobile ad uso abitativo al resistente per il periodo dal 5 settembre 2022 al 30 settembre 2023 (data di scadenza del contratto) con contratto regolarmente registrato a Bergamo in data 5 ottobre 2022 al n. 1196 serie 3.
La causa veniva rubricata al n. 6234/2024 RG e, dopo una serie di rinvii, la notifica dell'atto introduttivo al convenuto, risultato irreperibile, si perfezionava ex art. 143 c.p.c.
All'udienza del 11 marzo 2025 nessuno compariva per l'intimato.
Con ordinanza resa a scioglimento di riserva datata 6/5/2025, il precedente giudice titolare del fascicolo disponeva il mutamento di rito, onerando parte attrice della notifica dell'ordinanza all'intimato e dell'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Verificata la regolarità della notifica dell'ordinanza all'intimato, avvenuta sempre ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
in data 20 maggio 2025, all'udienza del 15 luglio 2025, questo giudice, divenuto nelle more titolare del fascicolo, rinviava la causa ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 9 settembre 2025, concedendo termine per il deposito di brevi note.
All'udienza del 9 settembre 2025, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente all'udienza di discussione.
La domanda del comodante, risultata fondata, deve essere accolta.
È bene premettere che il mutamento del rito da sommario a ordinario si è reso necessario in quanto la notifica dell'intimazione di sfratto per finito comodato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. risulta incompatibile con l'avviso di cui all'art. 660 c.p.c., che ha la funzione di garantire un sufficiente grado di probabilità che l'intimato abbia avuto l'effettiva conoscenza dell'atto e delle sue possibili conseguenze.
Ne consegue che la notifica ex art. 143 c.p.c. dell'intimazione di sfratto precluda al giudice di convalidare l'intimato sfratto (Corte Costituzionale ordinanza n. 15/2000).
Ciò nonostante, la notifica dell'intimazione di sfratto, effettuata secondo le modalità previste per le persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, pur incompatibile con la struttura del procedimento di convalida, è
tuttavia idonea, esaurita la fase sommaria, a introdurre validamente un giudizio di cognizione ordinario per ottenere la risoluzione del contratto di comodato per cessazione dello stesso.
Entrando poi nel merito della controversia, con la produzione del contratto di comodato oneroso (doc. 1), nel quale è testualmente riportato che “il comodatario si obbliga ad usare il bene per transitoria abitazione
durante i lavori di ristrutturazione nella propria dimora e comunque non oltre il 30/9/2023” e ancora
“DURATA – La durata del comodato sarà di inizio il 05/09/2022 Fino il 20/09/2023”, parte ricorrente comodante ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, di dimostrare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, nel caso de quo per scadenza del termine, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto (ex multis Cass. Civ. Sez.
III ord. 36057/2021). Sul punto, si osserva infatti come l'art. 1809 c.c. disciplini l'obbligo del comodatario di restituire il bene ricevuto alla scadenza del termine convenuto, obbligazione che parte ricorrente assume non ottemperata, nonostante le diffide, tramite email e telegramma (vedasi doc. 2 e 3 di parte ricorrente), di restituzione e rilascio del bene immobile inviate al comodatario.
In funzione di quanto sopra esposto, il contratto di comodato per cui è causa deve dichiararsi risolto per scadenza del termine (30 settembre 2023).
Tanto posto, fermo l'onere probatorio gravante su parte ricorrente, e da questa assolto con la produzione del contratto di comodato, si ritiene che la mancata comparizione del resistente, che di fatto si è reso irreperibile,
lasci intendere chiaramente che questo non abbia avuto idonee ragioni da far valere a sua giustificazione o da opporre alla pretesa della parte attrice, con ciò rafforzando la fondatezza della domanda attorea (Tribunale di
Genova sentenza 11.11.2005; Tribunale di Genova sentenza 20.1.2016 n. 219; Tribunale di Cassino sentenza
17.7.2017, Tribunale di Pavia sentenza 24.2.2022).
Rilevato altresì che, ad oggi, il comodatario, nonostante le richieste formulate dal comodante (doc. 2 e 3
fascicolo RG n. 6234/2025), sta continuando a detenere l'immobile, senza provvedere alla sua riconsegna che sarebbe dovuta intervenire il 30 settembre 2023, ne consegue che lo stesso stia occupando sine titulo l'immobile e ne deve pertanto essere ordinato il rilascio in favore del comodatario.
Passando ora all'esame della domanda risarcitoria per l'illegittima occupazione protrattasi dal 1 ottobre 2023
ad oggi, questo giudice osserva come il sig. -comodatario- si fosse obbligato a corrispondere CP_1
(vedasi punto C contratto di comodato oneroso), in favore del comodante “un esiguo contributo simbolico
nelle spese ordinarie e non del bene comodato” concordato tra le parti nella somma di € 4.800,00 per tutta la durata del contratto (1 anno e 25 giorni). Inoltre, seppur parte ricorrente quantifichi tale somma in € 400,00
mensili, in realtà la stessa ammonta, sulla base di un semplice calcolo proporzionale (€ 4800,00 -importo concordato per il periodo di comodato- : gg 390 -durata del comodato- = X : 365 gg -giorni annui- / risultato
€ 4.492,31 rimborso spese annue : 12 mensilità = € 374,36), a € 374,36 mensili.
Parte ricorrente chiede dunque la condanna del resistente al pagamento di un'indennità per l'illegittima detenzione del bene, chiedendo che la stessa venga parametrata alle spese per l'uso come contrattualmente convenute.
In merito alla legittimità della pretesa risarcitoria da illegittima occupazione, questo giudice non può far altro che richiamare la sentenza della Cassazione Civile Sez. Unite n. 33645 del 15/11/2022 che, ponendo fine alla disputa giudiziale in punto riconoscimento o meno del danno in re ipsa, ovvero insito nella perdita della disponibilità del bene e nell'impossibilità di conseguirne delle utilità, ha statuito che, in caso di occupazione sine titulo di bene immobile, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è rappresentato dalla concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento, diretto o indiretto, che è
andata perduta e che, qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
recita,
quanto al nesso eziologico, la sentenza citata che “Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la
violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito
dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto
medesimo, quale danno conseguenza da risarcire”.
Sulla base di tale insegnamento, appare pacifico che il comodatario, avendo continuato a occupare abusivamente l'immobile dopo la scadenza del contratto di comodato e sino ad oggi, abbia di fatto impedito al comodante di esercitare il proprio diritto di godere e disporre dell'immobile. Quanto alla quantificazione di tale danno – conseguenza, lo stesso, come richiesto da parte ricorrente, può
essere quantificato parametrandolo correttamente alle spese concordate nel contratto di comodato oneroso, e che parte convenuta si era obbligata a corrispondere durante il periodo di vigenza contrattuale, pari a € 374,36
mensili, come su specificato, con decorrenza dal 1 ottobre 2023 sino all'effettivo rilascio. Quanto agli interessi legali, trattandosi di debito di valore, gli stessi dovranno decorrere dalla data della domanda, mentre non potrà
riconoscersi la rivalutazione monetaria in difetto della prova del maggior danno.
Le spese di causa, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del valore della controversia, dichiarato da parte ricorrente, ex D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reiette:
- dichiara risolto il contratto di comodato oneroso stipulato tra le parti in data 5 settembre 2022, registrato a
Bergamo in data 5 ottobre 2022 al n. 1196 serie 3, avente ad oggetto l'immobile sito in Filago (BG) Via Santa
Maria Assunta n. 20, identificato catastalmente al foglio 2, mapp. 1626, sub 703 per scadenza del termine fissato al giorno 30 settembre 2023 e per l'effetto accerta e dichiara che il sig. lo sta occupando CP_1
sine titulo dal 1 ottobre 2023,
- condanna il signor al rilascio in favore della comodante signora CP_1 Parte_1
del predetto immobile, libero da persone e cose sue, entro la data del 9 ottobre 2025,
- condanna il resistente sig. al pagamento in favore della ricorrente della somma mensile di € CP_1
374,36 a titolo di risarcimento dei danni per occupazione illegittima con decorrenza dal 1 ottobre 2023 sino all'effettivo rilascio oltre interessi legali dalla domanda,
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.591,00 CP_1
per compensi, € 207,65 per anticipazioni oltre rimborso forfettario, CPA. ed IVA se ed in quanto dovuta,
- fissa in dieci giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Bergamo 09/09/2025
Il Giudice Onorario del Tribunale
Dott. IA SB