Art. 8.
Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, e 2 gennaio 1952, n. 10 , il Ministro del tesoro, con propri decreti, e su proposte del Ministro per i lavori pubblici, e' autorizzato ad apportare variazioni compensative tra i relativi stanziamenti, ammontanti per l'esercizio finanziario 1954-55 a lire 8.000.000.000.
Il fondo globale di lire 13.500.000.000 inscritto al capitolo n. 232 dell'annesso stato di previsione in attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 938 , e successivo provvedimento modificativo - concernenti provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni del 1953 in Calabria - sara' ripartito, con decreti del Ministro per il tesoro, fra le voci di bilancio su cui dovranno gravare le spese per i programmi da realizzare.
Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, e 2 gennaio 1952, n. 10 , il Ministro del tesoro, con propri decreti, e su proposte del Ministro per i lavori pubblici, e' autorizzato ad apportare variazioni compensative tra i relativi stanziamenti, ammontanti per l'esercizio finanziario 1954-55 a lire 8.000.000.000.
Il fondo globale di lire 13.500.000.000 inscritto al capitolo n. 232 dell'annesso stato di previsione in attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 938 , e successivo provvedimento modificativo - concernenti provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni del 1953 in Calabria - sara' ripartito, con decreti del Ministro per il tesoro, fra le voci di bilancio su cui dovranno gravare le spese per i programmi da realizzare.