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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 27/10/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. QU NO Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa NI MA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 423/2018 R.G.A.C.
tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), eredi di , tutti Parte_4 C.F._4 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv.to Renata Pisani
DI IO CE (C.F. ) rappresentato e difeso C.F._5
dall'avv.to Antonio Pisani
appellanti
e
alias CP_1 Controparte_2
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria
[...] P.IVA_1
Bamundo, in virtù del Decreto di nomina n. 18 del 04.10.2018 in calce alla comparsa di
1 costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Potenza, al Viale Nicola Vaccaro, n. 111
appellato
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale – appello avverso la sentenza n.
454/2017 del Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, depositata il
04.05.2018.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 18.03.2011 e SC Di Persona_1
OR convenivano in giudizio l' er chiederne la condanna al pagamento di CP_1
€ 1.150.558,65 a titolo di compenso maturato per l'attività professionale svolta e meglio dettagliata in atti.
A sostegno della domanda proposta, invocavano la convenzione del 18.05.1991, rep. 23993, stipulata con il Presidente dell'Acquedotto Pugliese, registrata a Bari il
26.02.1992, n. 3634 con cui veniva affidato ai predetti professionisti l'incarico di redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle opere di captazione e protezione delle sorgenti esistenti nel territorio di Lauria e della Valle del Noce nonché della realizzazione di serbatoi di accumulo e condotte di adduzione delle acque alle opere degli acquedotti citati. In seguito, con il consenso dei progettisti il contratto veniva ceduto all' . Controparte_3
Deducevano che, in seguito al completamento del progetto preliminare ed alla redazione del progetto definitivo di completamento di tutte le opere comprese nel progetto preliminare, l' comunicava l'avvenuta rescissione dalla CP_1
Convenzione. I professionisti contestavano tale decisione e, ad ogni modo, diffidavano l'ente al pagamento delle prestazioni eseguite non potendo trovare applicazione l'art. 12 della Convenzione che esclude il pagamento degli onorari solo in caso di mancato finanziamento.
2 A fronte del mancato pagamento, i professionisti si vedevano perciò costretti ad agire in via giudiziale per ottenere il pagamento delle suddette competenze.
Si costituiva in data 29.06.2011 l' in persona del l.r.p.t., chiedendo il rigetto CP_1
della domanda ed eccependo di non aver mai conferito ai professionisti l'incarico di predisporre il progetto né di essersene mai servito. Eccepiva inoltre l'inesigibilità della prestazione ai sensi dell'art. 12 della Convenzione in quanto il diritto al corrispettivo era sottoposto alla condizione sospensiva del preventivo finanziamento dell'opera da parte della Regione. Ancora, contestava che il progetto potesse trovare fondamento nella convenzione del 1991 intercorsa con l'Acquedotto.
Il giudizio di primo grado, istruito con c.t.u., prova testi e produzione documentale, si è concluso con la sentenza n. 454/2017 con cui il Tribunale ha rigettato la domanda degli odierni appellanti compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
In sintesi, il Tribunale, recependo testualmente le risultanze della c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado, ha accertato che alcune delle prestazioni eseguite dai professionisti erano già state pagate e, segnatamente, il progetto preliminare nonché il progetto definitivo – I stralcio.
Quanto al corrispettivo oggetto della domanda di condanna proposta dai professionisti, pur acclarato che il progetto definitivo di completamento per cui è causa era da considerarsi uno stralcio funzionale del progetto preliminare redatto dagli attori in esecuzione della convenzione del 1991 (p. 3 della sentenza), il Tribunale ne escludeva il compenso sulla scorta di due rationes decidendi rispettivamente fondate sugli artt. 2 e 12 della convenzione.
Difatti la sentenza, con una motivazione sintetica e per relationem, ha argomentato l'impossibilità di riconoscere il compenso per cui è causa sulla scorta dell'art. 2 di detta convenzione in quanto tale clausola contrattuale “(…) prevedeva un importo complessivo delle opere da progettare superato dal progetto preliminare e progetto definitivo I stralcio”. Ha inoltre motivato il rigetto sulla scorta dell'art. 12 della convenzione ovvero sull'assunto per cui “l' ha ritenuto ed ancora ritiene che il CP_1
progetto per cui è causa non sia meritevole di essere approvato e finanziato”.
3 Infine, ha ritenuto l'insussistenza di ulteriori contratti tali da obbligare l'ente al pagamento del corrispettivo in oggetto.
Avverso detta pronuncia hanno proposto impugnazione e Di Persona_1
OR SC e, in seguito al decesso del primo, hanno proseguito il giudizio i suoi eredi, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna dell'ente convenuto al pagamento della somma pari ad € 404.766,81 quantificata dal CTU quale compenso spettante per la redazione del progetto di completamento, oltre vittoria delle spese di lite.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di recepire le conclusioni del CTU quanto alla pretesa inesigibilità di un ulteriore compenso sulla scorta dell'art. 2 della convenzione, ovvero assumendo che, avendo i progetti preliminare e definitivo I stralcio, superato l'importo complessivo delle opere da progettare, nessun compenso poteva essere riconosciuto oltre tale soglia.
Ancora, hanno contestato l'assunto secondo cui il progetto in relazione al quale l'onorario preteso era maturato non era meritevole di essere approvato e finanziato.
In particolare, quanto al carattere ostativo riconosciuto all'art.2 della convenzione, gli appellanti hanno dedotto anzitutto come tale norma non fosse stata invocata dall'ente e, ad ogni modo, il costo delle opere non avrebbe potuto ostacolare il riconoscimento del compenso richiesto in quanto era stato indicato solo presuntivamente nella convenzione del 1991 e che con l'atto di cessione dell'aprile del
2002 in favore dell' , veniva trasferito in capo all'ente appellato anche il progetto CP_1
preliminare nel quale il costo delle opere era di molto superiore a quanto previsto in
Convenzione.
Con il secondo motivo di gravame hanno evidenziato l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice non cogliendo che la pretesa creditoria oggetto del contendere aveva ad oggetto il progetto definitivo II stralcio di completamento che non discende da un nuovo contratto ma costituisce ulteriore esecuzione degli obblighi assunti con l'originaria convenzione del 1991 contestando altresì il carattere ostativo dell'art. 12. Piuttosto, hanno dedotto, l'art. 12 che subordinava il pagamento
4 degli onorari al finanziamento dei lavori è inapplicabile nel caso di specie “(…) non essendosi l' mai attivato a richiedere il finanziamento dei lavori”. CP_1
Si è costituito l' contestando quanto avversamente dedotto ed CP_1
eccependo, anzitutto, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'appellata ha contestato la debenza della somma pretesa dai professionisti “in quanto il secondo stralcio progettazione esecutiva è di fatto destituita di copertura finanziaria e l'affidamento della progettazione esecutiva senza procedure di gara, era ed è da considerare contraria alle norme sugli appalti”. Ha inoltre evidenziato come la stazione appaltante è la Regione Basilicataperciò proprietaria dei progetti e, pertanto, obbligata al pagamento del compenso eventualmente dovuto. Ancora, ha escluso la debenza della pretesa creditoria in oggetto in quanto i progetti definitivi e/o esecutivi devono ritenersi di pubblica utilità e, pertanto, doveva essere seguita la procedura di cui al d. lgs. n. 190/2002. Infine, ha dedotto che non essendo stato realizzato il progetto esecutivo II stralcio non avrebbe potuto essere proposta neanche un'azione di indebito arricchimento ed ancora che, ai sensi dell'art. 7 della convenzione, il progetto definitivo di II stralcio rientrava nelle modifiche necessarie ai progetti, e, come tale, non avrebbe consentito la pretesa di un ulteriore compenso.
Il giudizio d'appello è stato istruito solo documentalmente ed è stato trattenuto in decisione in data 6 maggio 2025, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in quanto espressamente rinunciati dalle parti.
Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c. Invero, contrariamente a quanto opinato dalla parte appellata, l'atto di impugnazione esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che gli appellanti aspirano a veder riformati. Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
5 con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sull'ammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle difese svolte dalla parte appellata
Va delibata anzitutto l'ammissibilità o meno di talune difese svolte dalla parte appellata in quanto non ritualmente introdotte nel corso del giudizio di primo grado ma articolate per la prima volta in sede di gravame.
In particolare, l'ente appellato ha introdotto solo in questa sede la portata ostativa al riconoscimento della pretesa creditoria di cui all'art. 2 della convenzione del 1991 nonché le pretese violazioni della procedura di cui al d. lgs. n. 190/2002 e l'assunto secondo cui il progetto esecutivo II stralcio non sarebbe stato realizzato con correlativa impossibilità di riconoscere il compenso neanche con un'azione di indebito arricchimento. Del pari, è nuova l'allegazione secondo cui ai sensi dell'art. 7 della convenzione, il progetto definitivo di II stralcio rientrava nelle modifiche necessarie ai progetti, e, come tale, non avrebbe consentito la pretesa di un ulteriore compenso.
In limine deve rilevarsi come tali articolazioni difensive vadano qualificate quali eccezioni in senso lato e, come tali, siano rilevabili d'ufficio.
Sono eccezioni in senso lato, difatti, le eccezioni che, secondo la definizione ricavabile con chiarezza dall'art. 2697 cod. civ., consistono nella allegazione (se fatta dalla parte) o nella rilevazione (se fatta d'ufficio dal giudice) di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio (cfr. Cass. n. 8525/2020).
6 Cionondimeno, tale qualificazione non è di per sé sufficiente alla relativa possibile disamina nel merito, in quanto, benché introdotte al di fuori delle preclusioni assertive, devono riferirsi a fatti principali o secondari risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo.
Ciò precisato, tale condizione manca con riguardo all'eccezione di mancata realizzazione del progetto di II stralcio, così come relativamente all'eccezione, solo genericamente articolata, di violazione della procedura di cui al d. lgs. n. 190/2002 e di titolarità del rapporto in capo alla Regione, eccezioni che, pertanto, devono ritenersi inammissibili.
Le medesime sorti dell'inammissibilità devono riconoscersi all'eccezione secondo cui la pretesa creditoria sarebbe inibita per il fatto che il progetto per cui è causa sarebbe una mera modifica dei progetti già presentati ai sensi dell'art. 7 della convenzione. Anche tale eccezione della parte appellata è sfornita di qualsiasi riferimento a riscontri documentali ed istruttori idonei a supportarla.
E' invece infondata, benché ammissibile, la pretesa di riconoscere carattere ostativo alla previsione di cui all'art. 2 della convenzione.
Come detto, la sentenza impugnata ha escluso la possibilità di riconoscimento dell'ulteriore compenso maturato in favore dei professionisti in forza delle deduzioni del CTU quanto alla previsione di cui all'art. 2 della convenzione secondo cui
“l'importo del progetto ammonterà presumibilmente, comprese le spese generali ed
I.V.A. complessivamente a 35 miliardi da eseguirsi in vari stralci”. Tale inciso, atteso il carattere solo presuntivo dell'importo del progetto e l'insussistenza di un condizionamento del compenso dei professionisti all'ammontare del progetto, come condivisibilmente argomentato dalla parte appellante, non consente di trarre da tale previsione un ostacolo al riconoscimento del pagamento del compenso per l'attività svolta.
Alla luce delle considerazioni che precedono le difese articolate dalla parte appellata sono perciò in parte inammissibili ed in parte infondate.
Sulla condizione sospensiva di cui all'art. 12 della Convenzione
7 E' altresì fondato il secondo motivo di gravame che esclude il carattere ostativo dell'art. 12 della convenzione ai fini del riconoscimento della pretesa creditoria per cui
è causa.
L'art. 12 della convenzione stabilisce che “gli onorari spettanti saranno corrisposti solo dopo la approvazione ed il finanziamento dei progetti […]”.
Fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli odierni appellanti assumevano l'inapplicabilità dell'art. 12 della convenzione del 1991 per fatto ascrivibile all'ente appellato, per non essersi diligentemente attivato allo scopo di ottenere il finanziamento cui era condizionato il pagamento del compenso in loro favore.
La medesima doglianza hanno articolato anche in sede di gravame.
Anzitutto deve rilevarsi che non è contestato tra le parti che l'art. 12 della convenzione del 1991 contempli una condizione sospensiva.
L'ente convenuto, piuttosto, ha inteso contrastare tale allegazione della propria negligenza e condotta contraria a buona fede quanto ad attività funzionali a consentire l'avveramento di detta condizione assumendo la propria estraneità a detto obbligo per esservi tenuta la Regione in quanto soggetto aggiudicatario.
La disamina nel merito di un'eventuale condotta negligente dell'ente appellato tale da integrare la fictio di avveramento della condizione di cui all'art. 1359 c.c. presuppone una pregiudiziale disamina in ordine alla stessa ammissibilità del vaglio di tale profilo in sede di gravame.
Come detto, il primo giudice ha affidato la ratio decidendi relativa all'art. 12 ad una riproduzione delle conclusioni del CTU secondo cui “l' ha ritenuto ed ancora CP_1
ritiene che il progetto per cui è causa non sia meritevole di essere approvato e finanziato”.
Il carattere solo generico della motivazione sotto tale profilo induce a ritenere assorbita da parte del primo giudice la disamina dell'eccezione di mancato avveramento della condizione proposta dalla parte appellata nel corso del giudizio di primo grado.
8 Tale eccezione, peraltro, non è stata riproposta dalla parte appellata nel presente giudizio.
Cionondimeno, non opera la presunzione di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 336
c.p.c. trattandosi di eccezione in senso lato (cfr. Cass. n. 2214/2002 secondo cui “Il mancato avveramento della condizione sospensiva, concretando non un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa volta a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte”).
Come più volte ribadito in sede di legittimità, infatti, “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello
l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.”
(così Cass. SSUU n. 11799/2017).
Ciò premesso, nel merito di detta eccezione si osserva quanto segue.
Come detto, i professionisti assumevano l'inoperatività della condizione sospensiva di cui all'art. 12 della convenzione attesa la colpevole inerzia dell'ente appellato, perciò invocando la fictio di avveramento della condizione di cui all'art. 1359 c.c.
L'ente appellato proponeva l'eccezione di mancato avveramento della condizione nella propria comparsa di costituzione e risposta deducendo che “(…) nel contratto del 1991 è contenuta infatti la clausola che sottopone il diritto dei progettisti al corrispettivo alla condizione sospensiva del preventivo finanziamento dell'opera.
Condizione che, per quanto attiene le opere oggetto della seconda proposta
9 progettuale, non si è verificata per stessa ammissione delle controparti. Né potrebbe
l' essere chiamata a rispondere dell'obbligazione per non avere attivato le CP_1
procedure per ottenere il finanziamento dell'opera. Un tale obbligo in capo all' CP_1
non lo costituisce né il contratto né tantomeno la legge la quale ultima attribuisce al gestore del SII le competenze in materia di progettazione delle opere acquedottistiche”.
Successivamente, obliterato il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.
l'ente locale esplicitava le ragioni poste a fondamento dell'insussistenza di un obbligo di attivazione a proprio carico, ai fini dell'ottenimento del finanziamento, nella memoria n. 2 di cui alla norma citata (cfr. p. 3 di detta memoria “(…) relativamente all'opera di cui si discute, l'intesa generale quadro assegnò alla Regione Basilicata il ruolo di soggetto aggiudicatario dell'opera, ed è a questa dunque che secondo quanto prevede la norma competeva di trasmettere il progetto al MIT e fare richiesta delle risorse necessarie per l'attività di progettazione”.
Ciò premesso quanto alle scansioni processuali della difesa dell'amministrazione appellata, va ribadito che, in quanto eccezione in senso lato, la pretesa mancata verificazione della condizione dedotta dall'ente appellato, tesa a contestare il fatto costitutivo della domanda, può essere esaminata anche d'ufficio dal giudice e non è perciò soggetta alle preclusioni assertive.
Nel merito della valutazione delle difese delle parti, si osserva quanto segue.
Come noto, “Nel caso di contratto con la P.A. in cui il pagamento del compenso per
l'opera professionale pattuita sia subordinato all'erogazione di un finanziamento,
l'amministrazione stipulante non può tenere - salvo il sopravvenire di particolari ragioni ostative - un comportamento che, impedendo il verificarsi del finanziamento, renda inoperante il suo obbligo di pagamento del compenso. Il giudice di merito, in caso di mancato avveramento della condizione suddetta, deve accertare se l'amministrazione contraente, in base ai doveri gravanti su di essa in forza dell'art. 1358 cod. civ., si sia attivata per ottenere il finanziamento e se le iniziative prese a tal fine corrispondessero ad uno standard esigibile di buona fede. In caso contrario, dalla violazione del suddetto dovere comportamentale conseguono il diritto della controparte di chiedere sia la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1358 cod. civ., sia, in alternativa, il diritto di chiedere l'adempimento del contratto e, quindi, il pagamento
10 del compenso pattuito, in base alla "fictio" di avveramento della condizione di cui all'art.
1359 cod. civ.” (così Cass.n. 13469/2010).
L'art. 1358 c.c. prevede l'obbligo per ciascuna parte di comportarsi secondo buona fede e, pertanto, tale precetto impone alle parti di compiere tutte le attività dalle quali può dipendere l'avveramento della condizione.
Difatti, l'art. 1359 c.c. considera avverata la condizione quando questa sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento.
Alla luce delle coordinate teoriche fin qui in sintesi ripercorse, la scansione delle difese articolate dall'ente appellato nel corso del giudizio di primo grado induce a transitare al merito dell'eccezione dell' secondo cui non sarebbe configurabile CP_1
un obbligo dell' ad attivarsi ai fini dell'ottenimento del finanziamento CP_1
trattandosi di incombente cui era tenuta la Regione.
L'assunto è infondato.
Conformemente alle deduzioni dei professionisti, le risultanze istruttorie in atti consentono di ritenere che l' fosse subentrato all'ente cedente nell'obbligo di CP_1
attivarsi per ottenere il finanziamento cui il pagamento del corrispettivo era subordinato.
Anzitutto, la convezione non reca alcuna indicazione in ordine ad un obbligo in tal senso eventualmente ricadente su altri soggetti, né alcun cenno vi è nel successivo atto di cessione del contratto. Piuttosto, l'art. 2 della cessione espressamente prevede che “la Autorità d'ambito territoriale ottimale dichiara di conoscere CP_2
ed accettare le clausole e le condizioni tutte di cui alla predetta convenzione in data 18 maggio 1991 rep. 23993, impegnandosi – sin da ora e senza riserva alcuna – ad adempiere, ai sensi di legge e di contratto, le obbligazioni originariamente previste a carico dell'allora e cedute in forza del presente accordo”. CP_4
Pertanto, essendosi la difesa dell'ente concentrata sul tentativo di escludere in capo a sé un obbligo di attivazione, in mancanza di riscontri probatori in tal senso ed alla luce delle deduzioni degli appellanti, la condizione sospensiva deve ritenersi avverata ai sensi dell'art. 1359 c.c. e, correlativamente, acclarato l'onere di pagamento in capo all'ente appellato.
11 Con maggiore sforzo esplicativo, il contegno difensivo dell'ente appellato, teso a rintracciare in capo ad un altro soggetto l'obbligo di ottenere il finanziamento è rimasto insoddisfatto dal punto di vista probatorio e tanto costituisce ex se, benché indirettamente, una conferma dell'allegata inattività.
Infine, attese le risultanze della consulenza svolta nel corso del giudizio di primo grado e da cui è emerso che il progetto di completamento trovasse la propria fonte nella convenzione del 1991 oltre che la quantificazione dell'onorario maturato dai professionisti in relazione a tale progetto, l'appello va accolto e, in totale riforma della sentenza impugnata, la parte appellata va condannata al pagamento, in favore degli appellanti, in solido tra loro, della complessiva somma pari ad euro 404.766,81 oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento dell'appello, la stessa va operata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado avendo riguardo all'ammontare della pretesa creditoria riconosciuta ed in applicazione dei valori medi dei compensi tabellari. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837; Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727;
Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714; Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985;
Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico esclusivo dell'appellato, in quanto parte soccombente avendo riguardo, ai fini della liquidazione, alla somma riconosciuta in favore dei professionisti appellanti (in merito all'insussistenza di una soccombenza
12 reciproca a fronte dell'accoglimento della domanda, benché in misura ridotta rispetto al petitum, da ultimo Cass. SSUU n. 32061/2022).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda proposta dagli appellanti e condanna l' al pagamento in favore CP_1
degli appellanti, in solido tra loro, della complessiva somma pari ad euro 404.766,81 oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al soddisfo per la causale di cui in parte motiva;
2. condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellante che si liquidano in complessivi euro 22.457,00 per il primo grado di giudizio ed euro 20.119,00 per il presente giudizio di gravame oltre esborsi, spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. pone le spese di CTU a definitivo carico della parte appellata.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE est.
NI MA
IL PRESIDENTE
QU NO
13
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. QU NO Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa NI MA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 423/2018 R.G.A.C.
tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), eredi di , tutti Parte_4 C.F._4 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv.to Renata Pisani
DI IO CE (C.F. ) rappresentato e difeso C.F._5
dall'avv.to Antonio Pisani
appellanti
e
alias CP_1 Controparte_2
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria
[...] P.IVA_1
Bamundo, in virtù del Decreto di nomina n. 18 del 04.10.2018 in calce alla comparsa di
1 costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Potenza, al Viale Nicola Vaccaro, n. 111
appellato
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale – appello avverso la sentenza n.
454/2017 del Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, depositata il
04.05.2018.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 18.03.2011 e SC Di Persona_1
OR convenivano in giudizio l' er chiederne la condanna al pagamento di CP_1
€ 1.150.558,65 a titolo di compenso maturato per l'attività professionale svolta e meglio dettagliata in atti.
A sostegno della domanda proposta, invocavano la convenzione del 18.05.1991, rep. 23993, stipulata con il Presidente dell'Acquedotto Pugliese, registrata a Bari il
26.02.1992, n. 3634 con cui veniva affidato ai predetti professionisti l'incarico di redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle opere di captazione e protezione delle sorgenti esistenti nel territorio di Lauria e della Valle del Noce nonché della realizzazione di serbatoi di accumulo e condotte di adduzione delle acque alle opere degli acquedotti citati. In seguito, con il consenso dei progettisti il contratto veniva ceduto all' . Controparte_3
Deducevano che, in seguito al completamento del progetto preliminare ed alla redazione del progetto definitivo di completamento di tutte le opere comprese nel progetto preliminare, l' comunicava l'avvenuta rescissione dalla CP_1
Convenzione. I professionisti contestavano tale decisione e, ad ogni modo, diffidavano l'ente al pagamento delle prestazioni eseguite non potendo trovare applicazione l'art. 12 della Convenzione che esclude il pagamento degli onorari solo in caso di mancato finanziamento.
2 A fronte del mancato pagamento, i professionisti si vedevano perciò costretti ad agire in via giudiziale per ottenere il pagamento delle suddette competenze.
Si costituiva in data 29.06.2011 l' in persona del l.r.p.t., chiedendo il rigetto CP_1
della domanda ed eccependo di non aver mai conferito ai professionisti l'incarico di predisporre il progetto né di essersene mai servito. Eccepiva inoltre l'inesigibilità della prestazione ai sensi dell'art. 12 della Convenzione in quanto il diritto al corrispettivo era sottoposto alla condizione sospensiva del preventivo finanziamento dell'opera da parte della Regione. Ancora, contestava che il progetto potesse trovare fondamento nella convenzione del 1991 intercorsa con l'Acquedotto.
Il giudizio di primo grado, istruito con c.t.u., prova testi e produzione documentale, si è concluso con la sentenza n. 454/2017 con cui il Tribunale ha rigettato la domanda degli odierni appellanti compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
In sintesi, il Tribunale, recependo testualmente le risultanze della c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado, ha accertato che alcune delle prestazioni eseguite dai professionisti erano già state pagate e, segnatamente, il progetto preliminare nonché il progetto definitivo – I stralcio.
Quanto al corrispettivo oggetto della domanda di condanna proposta dai professionisti, pur acclarato che il progetto definitivo di completamento per cui è causa era da considerarsi uno stralcio funzionale del progetto preliminare redatto dagli attori in esecuzione della convenzione del 1991 (p. 3 della sentenza), il Tribunale ne escludeva il compenso sulla scorta di due rationes decidendi rispettivamente fondate sugli artt. 2 e 12 della convenzione.
Difatti la sentenza, con una motivazione sintetica e per relationem, ha argomentato l'impossibilità di riconoscere il compenso per cui è causa sulla scorta dell'art. 2 di detta convenzione in quanto tale clausola contrattuale “(…) prevedeva un importo complessivo delle opere da progettare superato dal progetto preliminare e progetto definitivo I stralcio”. Ha inoltre motivato il rigetto sulla scorta dell'art. 12 della convenzione ovvero sull'assunto per cui “l' ha ritenuto ed ancora ritiene che il CP_1
progetto per cui è causa non sia meritevole di essere approvato e finanziato”.
3 Infine, ha ritenuto l'insussistenza di ulteriori contratti tali da obbligare l'ente al pagamento del corrispettivo in oggetto.
Avverso detta pronuncia hanno proposto impugnazione e Di Persona_1
OR SC e, in seguito al decesso del primo, hanno proseguito il giudizio i suoi eredi, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna dell'ente convenuto al pagamento della somma pari ad € 404.766,81 quantificata dal CTU quale compenso spettante per la redazione del progetto di completamento, oltre vittoria delle spese di lite.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di recepire le conclusioni del CTU quanto alla pretesa inesigibilità di un ulteriore compenso sulla scorta dell'art. 2 della convenzione, ovvero assumendo che, avendo i progetti preliminare e definitivo I stralcio, superato l'importo complessivo delle opere da progettare, nessun compenso poteva essere riconosciuto oltre tale soglia.
Ancora, hanno contestato l'assunto secondo cui il progetto in relazione al quale l'onorario preteso era maturato non era meritevole di essere approvato e finanziato.
In particolare, quanto al carattere ostativo riconosciuto all'art.2 della convenzione, gli appellanti hanno dedotto anzitutto come tale norma non fosse stata invocata dall'ente e, ad ogni modo, il costo delle opere non avrebbe potuto ostacolare il riconoscimento del compenso richiesto in quanto era stato indicato solo presuntivamente nella convenzione del 1991 e che con l'atto di cessione dell'aprile del
2002 in favore dell' , veniva trasferito in capo all'ente appellato anche il progetto CP_1
preliminare nel quale il costo delle opere era di molto superiore a quanto previsto in
Convenzione.
Con il secondo motivo di gravame hanno evidenziato l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice non cogliendo che la pretesa creditoria oggetto del contendere aveva ad oggetto il progetto definitivo II stralcio di completamento che non discende da un nuovo contratto ma costituisce ulteriore esecuzione degli obblighi assunti con l'originaria convenzione del 1991 contestando altresì il carattere ostativo dell'art. 12. Piuttosto, hanno dedotto, l'art. 12 che subordinava il pagamento
4 degli onorari al finanziamento dei lavori è inapplicabile nel caso di specie “(…) non essendosi l' mai attivato a richiedere il finanziamento dei lavori”. CP_1
Si è costituito l' contestando quanto avversamente dedotto ed CP_1
eccependo, anzitutto, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'appellata ha contestato la debenza della somma pretesa dai professionisti “in quanto il secondo stralcio progettazione esecutiva è di fatto destituita di copertura finanziaria e l'affidamento della progettazione esecutiva senza procedure di gara, era ed è da considerare contraria alle norme sugli appalti”. Ha inoltre evidenziato come la stazione appaltante è la Regione Basilicataperciò proprietaria dei progetti e, pertanto, obbligata al pagamento del compenso eventualmente dovuto. Ancora, ha escluso la debenza della pretesa creditoria in oggetto in quanto i progetti definitivi e/o esecutivi devono ritenersi di pubblica utilità e, pertanto, doveva essere seguita la procedura di cui al d. lgs. n. 190/2002. Infine, ha dedotto che non essendo stato realizzato il progetto esecutivo II stralcio non avrebbe potuto essere proposta neanche un'azione di indebito arricchimento ed ancora che, ai sensi dell'art. 7 della convenzione, il progetto definitivo di II stralcio rientrava nelle modifiche necessarie ai progetti, e, come tale, non avrebbe consentito la pretesa di un ulteriore compenso.
Il giudizio d'appello è stato istruito solo documentalmente ed è stato trattenuto in decisione in data 6 maggio 2025, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in quanto espressamente rinunciati dalle parti.
Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c. Invero, contrariamente a quanto opinato dalla parte appellata, l'atto di impugnazione esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che gli appellanti aspirano a veder riformati. Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
5 con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sull'ammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle difese svolte dalla parte appellata
Va delibata anzitutto l'ammissibilità o meno di talune difese svolte dalla parte appellata in quanto non ritualmente introdotte nel corso del giudizio di primo grado ma articolate per la prima volta in sede di gravame.
In particolare, l'ente appellato ha introdotto solo in questa sede la portata ostativa al riconoscimento della pretesa creditoria di cui all'art. 2 della convenzione del 1991 nonché le pretese violazioni della procedura di cui al d. lgs. n. 190/2002 e l'assunto secondo cui il progetto esecutivo II stralcio non sarebbe stato realizzato con correlativa impossibilità di riconoscere il compenso neanche con un'azione di indebito arricchimento. Del pari, è nuova l'allegazione secondo cui ai sensi dell'art. 7 della convenzione, il progetto definitivo di II stralcio rientrava nelle modifiche necessarie ai progetti, e, come tale, non avrebbe consentito la pretesa di un ulteriore compenso.
In limine deve rilevarsi come tali articolazioni difensive vadano qualificate quali eccezioni in senso lato e, come tali, siano rilevabili d'ufficio.
Sono eccezioni in senso lato, difatti, le eccezioni che, secondo la definizione ricavabile con chiarezza dall'art. 2697 cod. civ., consistono nella allegazione (se fatta dalla parte) o nella rilevazione (se fatta d'ufficio dal giudice) di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio (cfr. Cass. n. 8525/2020).
6 Cionondimeno, tale qualificazione non è di per sé sufficiente alla relativa possibile disamina nel merito, in quanto, benché introdotte al di fuori delle preclusioni assertive, devono riferirsi a fatti principali o secondari risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo.
Ciò precisato, tale condizione manca con riguardo all'eccezione di mancata realizzazione del progetto di II stralcio, così come relativamente all'eccezione, solo genericamente articolata, di violazione della procedura di cui al d. lgs. n. 190/2002 e di titolarità del rapporto in capo alla Regione, eccezioni che, pertanto, devono ritenersi inammissibili.
Le medesime sorti dell'inammissibilità devono riconoscersi all'eccezione secondo cui la pretesa creditoria sarebbe inibita per il fatto che il progetto per cui è causa sarebbe una mera modifica dei progetti già presentati ai sensi dell'art. 7 della convenzione. Anche tale eccezione della parte appellata è sfornita di qualsiasi riferimento a riscontri documentali ed istruttori idonei a supportarla.
E' invece infondata, benché ammissibile, la pretesa di riconoscere carattere ostativo alla previsione di cui all'art. 2 della convenzione.
Come detto, la sentenza impugnata ha escluso la possibilità di riconoscimento dell'ulteriore compenso maturato in favore dei professionisti in forza delle deduzioni del CTU quanto alla previsione di cui all'art. 2 della convenzione secondo cui
“l'importo del progetto ammonterà presumibilmente, comprese le spese generali ed
I.V.A. complessivamente a 35 miliardi da eseguirsi in vari stralci”. Tale inciso, atteso il carattere solo presuntivo dell'importo del progetto e l'insussistenza di un condizionamento del compenso dei professionisti all'ammontare del progetto, come condivisibilmente argomentato dalla parte appellante, non consente di trarre da tale previsione un ostacolo al riconoscimento del pagamento del compenso per l'attività svolta.
Alla luce delle considerazioni che precedono le difese articolate dalla parte appellata sono perciò in parte inammissibili ed in parte infondate.
Sulla condizione sospensiva di cui all'art. 12 della Convenzione
7 E' altresì fondato il secondo motivo di gravame che esclude il carattere ostativo dell'art. 12 della convenzione ai fini del riconoscimento della pretesa creditoria per cui
è causa.
L'art. 12 della convenzione stabilisce che “gli onorari spettanti saranno corrisposti solo dopo la approvazione ed il finanziamento dei progetti […]”.
Fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli odierni appellanti assumevano l'inapplicabilità dell'art. 12 della convenzione del 1991 per fatto ascrivibile all'ente appellato, per non essersi diligentemente attivato allo scopo di ottenere il finanziamento cui era condizionato il pagamento del compenso in loro favore.
La medesima doglianza hanno articolato anche in sede di gravame.
Anzitutto deve rilevarsi che non è contestato tra le parti che l'art. 12 della convenzione del 1991 contempli una condizione sospensiva.
L'ente convenuto, piuttosto, ha inteso contrastare tale allegazione della propria negligenza e condotta contraria a buona fede quanto ad attività funzionali a consentire l'avveramento di detta condizione assumendo la propria estraneità a detto obbligo per esservi tenuta la Regione in quanto soggetto aggiudicatario.
La disamina nel merito di un'eventuale condotta negligente dell'ente appellato tale da integrare la fictio di avveramento della condizione di cui all'art. 1359 c.c. presuppone una pregiudiziale disamina in ordine alla stessa ammissibilità del vaglio di tale profilo in sede di gravame.
Come detto, il primo giudice ha affidato la ratio decidendi relativa all'art. 12 ad una riproduzione delle conclusioni del CTU secondo cui “l' ha ritenuto ed ancora CP_1
ritiene che il progetto per cui è causa non sia meritevole di essere approvato e finanziato”.
Il carattere solo generico della motivazione sotto tale profilo induce a ritenere assorbita da parte del primo giudice la disamina dell'eccezione di mancato avveramento della condizione proposta dalla parte appellata nel corso del giudizio di primo grado.
8 Tale eccezione, peraltro, non è stata riproposta dalla parte appellata nel presente giudizio.
Cionondimeno, non opera la presunzione di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 336
c.p.c. trattandosi di eccezione in senso lato (cfr. Cass. n. 2214/2002 secondo cui “Il mancato avveramento della condizione sospensiva, concretando non un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa volta a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte”).
Come più volte ribadito in sede di legittimità, infatti, “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello
l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.”
(così Cass. SSUU n. 11799/2017).
Ciò premesso, nel merito di detta eccezione si osserva quanto segue.
Come detto, i professionisti assumevano l'inoperatività della condizione sospensiva di cui all'art. 12 della convenzione attesa la colpevole inerzia dell'ente appellato, perciò invocando la fictio di avveramento della condizione di cui all'art. 1359 c.c.
L'ente appellato proponeva l'eccezione di mancato avveramento della condizione nella propria comparsa di costituzione e risposta deducendo che “(…) nel contratto del 1991 è contenuta infatti la clausola che sottopone il diritto dei progettisti al corrispettivo alla condizione sospensiva del preventivo finanziamento dell'opera.
Condizione che, per quanto attiene le opere oggetto della seconda proposta
9 progettuale, non si è verificata per stessa ammissione delle controparti. Né potrebbe
l' essere chiamata a rispondere dell'obbligazione per non avere attivato le CP_1
procedure per ottenere il finanziamento dell'opera. Un tale obbligo in capo all' CP_1
non lo costituisce né il contratto né tantomeno la legge la quale ultima attribuisce al gestore del SII le competenze in materia di progettazione delle opere acquedottistiche”.
Successivamente, obliterato il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.
l'ente locale esplicitava le ragioni poste a fondamento dell'insussistenza di un obbligo di attivazione a proprio carico, ai fini dell'ottenimento del finanziamento, nella memoria n. 2 di cui alla norma citata (cfr. p. 3 di detta memoria “(…) relativamente all'opera di cui si discute, l'intesa generale quadro assegnò alla Regione Basilicata il ruolo di soggetto aggiudicatario dell'opera, ed è a questa dunque che secondo quanto prevede la norma competeva di trasmettere il progetto al MIT e fare richiesta delle risorse necessarie per l'attività di progettazione”.
Ciò premesso quanto alle scansioni processuali della difesa dell'amministrazione appellata, va ribadito che, in quanto eccezione in senso lato, la pretesa mancata verificazione della condizione dedotta dall'ente appellato, tesa a contestare il fatto costitutivo della domanda, può essere esaminata anche d'ufficio dal giudice e non è perciò soggetta alle preclusioni assertive.
Nel merito della valutazione delle difese delle parti, si osserva quanto segue.
Come noto, “Nel caso di contratto con la P.A. in cui il pagamento del compenso per
l'opera professionale pattuita sia subordinato all'erogazione di un finanziamento,
l'amministrazione stipulante non può tenere - salvo il sopravvenire di particolari ragioni ostative - un comportamento che, impedendo il verificarsi del finanziamento, renda inoperante il suo obbligo di pagamento del compenso. Il giudice di merito, in caso di mancato avveramento della condizione suddetta, deve accertare se l'amministrazione contraente, in base ai doveri gravanti su di essa in forza dell'art. 1358 cod. civ., si sia attivata per ottenere il finanziamento e se le iniziative prese a tal fine corrispondessero ad uno standard esigibile di buona fede. In caso contrario, dalla violazione del suddetto dovere comportamentale conseguono il diritto della controparte di chiedere sia la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1358 cod. civ., sia, in alternativa, il diritto di chiedere l'adempimento del contratto e, quindi, il pagamento
10 del compenso pattuito, in base alla "fictio" di avveramento della condizione di cui all'art.
1359 cod. civ.” (così Cass.n. 13469/2010).
L'art. 1358 c.c. prevede l'obbligo per ciascuna parte di comportarsi secondo buona fede e, pertanto, tale precetto impone alle parti di compiere tutte le attività dalle quali può dipendere l'avveramento della condizione.
Difatti, l'art. 1359 c.c. considera avverata la condizione quando questa sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento.
Alla luce delle coordinate teoriche fin qui in sintesi ripercorse, la scansione delle difese articolate dall'ente appellato nel corso del giudizio di primo grado induce a transitare al merito dell'eccezione dell' secondo cui non sarebbe configurabile CP_1
un obbligo dell' ad attivarsi ai fini dell'ottenimento del finanziamento CP_1
trattandosi di incombente cui era tenuta la Regione.
L'assunto è infondato.
Conformemente alle deduzioni dei professionisti, le risultanze istruttorie in atti consentono di ritenere che l' fosse subentrato all'ente cedente nell'obbligo di CP_1
attivarsi per ottenere il finanziamento cui il pagamento del corrispettivo era subordinato.
Anzitutto, la convezione non reca alcuna indicazione in ordine ad un obbligo in tal senso eventualmente ricadente su altri soggetti, né alcun cenno vi è nel successivo atto di cessione del contratto. Piuttosto, l'art. 2 della cessione espressamente prevede che “la Autorità d'ambito territoriale ottimale dichiara di conoscere CP_2
ed accettare le clausole e le condizioni tutte di cui alla predetta convenzione in data 18 maggio 1991 rep. 23993, impegnandosi – sin da ora e senza riserva alcuna – ad adempiere, ai sensi di legge e di contratto, le obbligazioni originariamente previste a carico dell'allora e cedute in forza del presente accordo”. CP_4
Pertanto, essendosi la difesa dell'ente concentrata sul tentativo di escludere in capo a sé un obbligo di attivazione, in mancanza di riscontri probatori in tal senso ed alla luce delle deduzioni degli appellanti, la condizione sospensiva deve ritenersi avverata ai sensi dell'art. 1359 c.c. e, correlativamente, acclarato l'onere di pagamento in capo all'ente appellato.
11 Con maggiore sforzo esplicativo, il contegno difensivo dell'ente appellato, teso a rintracciare in capo ad un altro soggetto l'obbligo di ottenere il finanziamento è rimasto insoddisfatto dal punto di vista probatorio e tanto costituisce ex se, benché indirettamente, una conferma dell'allegata inattività.
Infine, attese le risultanze della consulenza svolta nel corso del giudizio di primo grado e da cui è emerso che il progetto di completamento trovasse la propria fonte nella convenzione del 1991 oltre che la quantificazione dell'onorario maturato dai professionisti in relazione a tale progetto, l'appello va accolto e, in totale riforma della sentenza impugnata, la parte appellata va condannata al pagamento, in favore degli appellanti, in solido tra loro, della complessiva somma pari ad euro 404.766,81 oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento dell'appello, la stessa va operata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado avendo riguardo all'ammontare della pretesa creditoria riconosciuta ed in applicazione dei valori medi dei compensi tabellari. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837; Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727;
Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714; Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985;
Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico esclusivo dell'appellato, in quanto parte soccombente avendo riguardo, ai fini della liquidazione, alla somma riconosciuta in favore dei professionisti appellanti (in merito all'insussistenza di una soccombenza
12 reciproca a fronte dell'accoglimento della domanda, benché in misura ridotta rispetto al petitum, da ultimo Cass. SSUU n. 32061/2022).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda proposta dagli appellanti e condanna l' al pagamento in favore CP_1
degli appellanti, in solido tra loro, della complessiva somma pari ad euro 404.766,81 oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al soddisfo per la causale di cui in parte motiva;
2. condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellante che si liquidano in complessivi euro 22.457,00 per il primo grado di giudizio ed euro 20.119,00 per il presente giudizio di gravame oltre esborsi, spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. pone le spese di CTU a definitivo carico della parte appellata.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE est.
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IL PRESIDENTE
QU NO
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