Rigetto
Sentenza 27 marzo 2025
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- 1. consiglio di stato ArchiviAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 31 ottobre 2025
- 2. Permesso di costruireRedazione · https://ildiritto.it/ · 29 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/03/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02564/2025REG.PROV.COLL.
N. 06064/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6064 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Hebert D'Herin e Riccardo Viriglio, con domicilio eletto presso lo studio Hebert D'Herin in Torino, corso Moncalieri, n. 1;
contro
Ministero dell’interno, Questura di AO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'AO n. 4/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di AO;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale proposto dal Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’11 gennaio 2022 il Questore di AO ha adottato un'informazione antimafia interdittiva nei confronti dell’avv. -OMISSIS-, il quale ha impugnato la misura dinanzi al T.a.r. per la Valle d’AO (ricorso NRGN -OMISSIS-).
2. Con la sentenza n. 46 del 29 settembre 2022, il T.a.r. ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato ed il ricorrente ha proposto un ulteriore gravame dinanzi al medesimo T.a.r. (ricorso NRGN -OMISSIS-), al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della misura interdittiva.
3. Il T.a.r. valdostano ha accolto anche il secondo ricorso e, con la sentenza in questa sede impugnata (n. 4 del 9 gennaio 2024), ha condannato l’Amministrazione resistente al pagamento di euro 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre alle spese di lite, liquidate nella somma di € 2.000,00 più oneri.
4. Avverso la decisione ha interposto appello l’originario ricorrente, affidando il gravame ai profili di censura dettagliatamente esaminati in parte motiva, ritenendo la liquidazione del danno sostanzialmente sottostimata rispetto a quella richiesta e dovuta (pari ad € 200.000,00).
L’appellante ha corredato il gravame di due domande istruttorie, volte rispettivamente ad ordinare alla Questura di AO l’esibizione dei documenti relativi all’accesso agli atti eseguito presso l’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’AO ed a disporre una verificazione o una c.t.u. finalizzata a quantificare il danno subito in conseguenza dell’interdittiva.
5. Avverso la medesima decisione ha proposto appello incidentale il Ministero dell’Interno, contestando la sussistenza dell’elemento psicologico della colpa in capo all’Amministrazione, ricorrendo nella fattispecie i presupposti per il riconoscimento dell’errore scusabile.
7. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025 l’appello principale e quello incidentale sono stati introitati per la decisione.
8. Va preliminarmente dichiarata irricevibile la memoria depositata dal Ministero dell’Interno in data 28 gennaio 2025, in quanto tardiva ai sensi dell’art. 73 c. 1 c.p.a.
9. Nel merito, l’appello incidentale deve essere respinto, mentre quello principale deve essere parzialmente accolto, nei sensi e nei limiti delineati in motivazione; devono conseguentemente essere disattese le richieste istruttorie formulate dall’appellante.
10. Riepilogando sinteticamente i tratti salienti della vicenda fattuale, emerge dagli atti che il ricorrente, esercente la professione di avvocato, nell'anno 2020 ha richiesto e ottenuto, in forza dell'art. 50 della l.r. Valle D'AO n. 8/2020, un contributo regionale di € 7.000,00, a compensazione delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza pandemica da Covid-19, avendo dichiarato di non trovarsi nelle situazioni ostative di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
Successivamente all'erogazione del contributo, la Regione ha chiesto alla Questura di AO il rilascio della comunicazione antimafia, onde appurare la veridicità della dichiarazione resa dall'istante e la Questura, a seguito delle verifiche antimafia a norma degli artt. 88, co. 2, e 89 bis del d.lgs. n. 159/2011, ha riscontrato la pendenza di un procedimento penale a carico dell’odierno appellante, per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., emettendo nei suoi confronti un'informazione antimafia interdittiva.
Detto provvedimento è stato annullato con la sentenza del T.a.r. per la Valle d’AO 29 settembre 2022 n. 46, con la quale, assorbiti gli ulteriori motivi, è stata riscontrata l’erronea applicazione della misura sotto il profilo soggettivo, avendo la Questura di AO emesso l’interdittiva antimafia nei confronti di una persona fisica non imprenditrice, contrariamente a quanto previsto dagli artt. 84, co. 3 e 85 del d.lgs. n. 159/2011.
La decisione, in assenza di impugnazione, è divenuta definitiva, passando in giudicato.
Con successivo ricorso ai sensi dell’art. 30 c.p.a., l’avv. -OMISSIS-ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’AO onde ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del provvedimento interdittivo già annullato dal medesimo T.a.r., il quale ha accolto il ricorso con la sentenza oggetto del presente gravame.
11. Assume rilievo prioritario, nell’ordine logico di trattazione delle questioni, l’appello incidentale proposto dal Ministero dell’Interno.
12. L’appellante incidentale ha contestato la sussistenza dell’elemento psicologico della colpa in capo alla Questura di AO, deducendo che, al più, la stessa sarebbe incorsa in un errore scusabile, in quanto l’erronea emissione dell’interdittiva nei confronti di una persona fisica - posta dal T.a.r. per la Valle d’AO a fondamento dell’annullamento del provvedimento nella citata sentenza n. 46 del 2022 - era stata determinata dallo stesso richiedente, che nella domanda di bonus , pur avendo dichiarato di essere un libero professionista, aveva indicato nella voce “forma giuridica” la dicitura “impresa individuale”, essendosi la Questura sostanzialmente attenuta alle indicazioni ricevute dalla Regione Valle d’AO sulla base della l.r. n. 88/2020.
Peraltro, l’Amministrazione ha rappresentato che l’assenza di colpa doveva ritenersi provata alla luce della scarsa chiarezza del quadro normativo di riferimento e della complessità della situazione di fatto.
13. Le deduzioni del Ministero non possono essere condivise.
14. E’ necessario premettere che, secondo il consolidato orientamento di questo plesso giurisdizionale, cui il T.a.r. ha dato applicazione, l'esercizio illegittimo della funzione amministrativa non integra di per sé la colpa dell'amministrazione, dovendo anche accertarsi se l'adozione (o la mancata o ritardata adozione) del provvedimento amministrativo lesivo sia conseguenza della grave violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede - alle quali deve essere costantemente ispirato l'esercizio dell'attività amministrativa - e si sia verificata in un contesto di fatto ed in un quadro di riferimento normativo tale da palesare la negligenza e l'imperizia degli uffici o degli organi dell'Amministrazione, ovvero se per converso la predetta violazione sia ascrivibile all'ipotesi dell'errore scusabile, per la ricorrenza di contrasti giurisprudenziali, per l'incertezza del quadro normativo o per la complessità della situazione di fatto (Cons. St., sez. VI, 30 agosto 2021, n. 6111; sez. V, 9 ottobre 2013, n. 4968; sez. VI, 14 novembre 2014, n. 5600).
15. Nel caso di specie, l’illegittimità del provvedimento deriva dalla scorretta applicazione degli artt. 84, co. 3 e 85 del d.lgs. n. 159/2011, che non contemplano, tra i soggetti tassativamente indicati quali potenziali destinatari delle misure interdittive antimafia, le persone fisiche.
16. Com’è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza del giudice amministrativo, infatti, una persona fisica, in quanto tale e non esercente attività imprenditoriale, non può essere attinta da un’informazione interdittiva, nemmeno laddove abbia rivestito cariche sociali rilevanti all’interno di una società a sua volta destinataria di un provvedimento interdittivo (cfr. Cons. St., sez. III, 14 giugno 2024, n. 5350; id., 2 marzo 2023, n. 2212; id., 21 gennaio 2022, n. 240, nonché, per quanto concerne la giurisprudenza del giudice di primo grado, T.a.r. Reggio Calabria, sez. I, 3 gennaio 2022, n. 3; T.a.r. Catanzaro, sez. I, 10 maggio 2022, n. 781; Id., 20 maggio 2022, n. 856).
17. Pur attestandosi i richiamati pronunciamenti del giudice amministrativo in un periodo temporale coevo o di poco successivo rispetto all’emanazione dell’interdittiva per cui è causa (datata 11 gennaio 2022) e pur avendo l’odierno appellante barrato, nella propria richiesta, la voce “impresa individuale”, deve ritenersi che la Questura ha in ogni caso illegittimamente ed inequivocabilmente riferito l’interdittiva alla persona fisica, operando un’estensione analogica dei soggetti sottoponibili alla misura non consentita dal precitato articolo 85 del d.lgs. n. 159/2011.
18. Tale estensione non può essere attratta all’area dell’errore scusabile per effetto della asserita contraddittorietà del quadro normativo, derivante dalla formulazione dell’art. 50 della l.r. della Valle d’AO n. 8/2020, che consente l’attribuzione del contributo in favore, tra gli altri, degli esercenti attività professionali, in forma singola o associata.
19. La formulazione letterale della disposizione non avrebbe potuto imporre alcun automatismo nell’emissione di una informazione interdittiva nei confronti della persona fisica, come sostenuto dal Ministero.
20. L’informativa interdittiva antimafia è, infatti, un provvedimento discrezionale di stretta ed esclusiva competenza dell’Autorità prefettizia, tenuta a verificare scrupolosamente la sussistenza dei presupposti soggettivi per la sua emissione.
21. La doverosità dei controlli antimafia in capo ai soggetti beneficiari del contributo, prevista dalla normativa regionale, si pone pertanto su di un piano differente rispetto a quello relativo all’emissione dell’interdittiva antimafia da parte della Questura, potendo l’emersione di controindicazioni antimafia comportare la mancata concessione del contributo medesimo o la sua revoca, ma non certo l’emissione di un’interdittiva antimafia a carico della persona fisica ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, normativa statale di rango primario che non può essere derogata o integrata (peraltro in pejus ) da una norma di rango regionale.
22. Venendo all’esame dell’appello principale, devono essere innanzitutto dichiarate inammissibili le censure con le quali l’appellante ha contestato i presupposti fattuali dell’interdittiva ( id est la frequentazione del sig. -OMISSIS-, l’assistenza professionale prestata in favore di -OMISSIS-, di -OMISSIS-e di -OMISSIS-).
Tali deduzioni, in quanto riferite alla sussistenza dei presupposti fattuali dell’interdittiva annullata dal T.a.r. per la valle d’AO con la più volte citata sentenza n. 46/2022, passata in giudicato, seppur poste a fondamento del ricorso che ha condotto all’emanazione della suddetta sentenza e non esaminate dal T.a.r., avrebbero dovuto essere coltivate proponendo appello avverso quella decisione, ai sensi dell’art. 101 c. 2 c.p.a.
23. Venendo al merito della questione risarcitoria, l’appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il primo giudice ha escluso la risarcibilità del lamentato danno da riduzione degli affidamenti, ritenendo che il discredito professionale e la conseguente perdita di clientela dovessero ritenersi riconducibili direttamente alla vicenda penale in cui l’avvocato era stato coinvolto (ed alla quale era stata data ampia eco dai mass-media), non risultando al contrario provato il nesso causale tra l’emanazione dell’interdittiva ed il pregiudizio lamentato dal professionista.
24. Al riguardo, l’appellante ha dedotto che la vicenda penale era di otto mesi precedenti rispetto all’emissione dell’interdittiva, la quale ultima aveva dato adito ad una nuova campagna di stampa nei propri riguardi, con conseguente riduzione degli incarichi assegnati, come dimostrato dalla perizia allegata al primo grado del giudizio, da cui era emerso che nell’anno 2022 i nuovi incarichi fatturati si erano sensibilmente ridotti rispetto alle annualità precedenti.
25. E’ necessario premettere che la responsabilità della pubblica amministrazione per esercizio illegittimo dell’attività provvedimentale ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano (Cons. St., Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7) e conseguentemente, costituiscono elementi costitutivi di questa fattispecie sia i presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) (Cons. St., sez. VI, 24 maggio 2022, n. 4100; sez. II, 20 maggio 2019, n. 3217; sez. IV, 15 gennaio 2019, n. 358).
L'azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo è peraltro retta dal principio giuridico tradizionale secondo cui "onus probandi incumbit ei qui dicit", per cui chi lamenta di aver subito un danno ingiusto dall'illegittimo od omesso svolgimento dell'attività amministrativa ha l'onere di provare la condotta asseritamente illecita dell'amministrazione ed il nesso causale con il danno patito (cfr. ex plurimis , Cons. St., sez. VI, 22 settembre 2023, n. 8488).
In tema di responsabilità aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p. per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della conditio sine qua non ) nonché del criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo a quegli eventi che non appaiono — ad una valutazione ex ante — del tutto inverosimili.
26. Ritiene il Collegio che nel caso di specie l’appellante abbia fornito la prova del nesso causale tra il danno evento, costituito dalla diffusione mediatica della notizia relativa all’emissione dell’interdittiva, ed il danno conseguenza, consistito nelle diminuite possibilità di guadagno che ne sono derivate.
27. In particolare, l’emissione dell’interdittiva è seguita, a distanza di qualche mese, alla vicenda penale nella quale l’odierno appellante era stato coinvolto insieme con la moglie.
Considerata la stretta connessione temporale e fattuale tra la vicenda penale e quella amministrativa, è opinione del Collegio che il danno lamentato dall’odierno appellante sia riconducibile ad una pluralità di cause concomitanti e temporalmente ravvicinate, il cui intreccio fattuale e temporale impedisce di connotare il nesso causale in termini di univocità finalistica rispetto alla sola vicenda penale, ma non a quella amministrativa, come sostenuto dal T.a.r. nella decisione impugnata.
La vicenda appare infatti nel complesso unitaria, ed il danno che ne è conseguito, in termini di discredito professionale derivante dalla diffusione mediatica dei fatti, non risulta concettualmente scindibile e riconducibile solo all’antefatto penalistico, degradando l’emissione dell’interdittiva alla stregua di un post-factum privo di efficienza causale rispetto al danno subito.
In assenza di prove o evidenze in senso contrario, pertanto, risulta illogica la decisione del giudice di prime cure di riconoscere la sussistenza del nesso causale solo con riferimento ad una delle concause dell’evento, ma non all’altra, non risultando chiaro per quale motivo la prova del danno conseguenza sussista in relazione alla vicenda penale, ma non a quella amministrativa, rispetto alla quale l’appellante ha parimenti allegato documentazione atta a comprovare la diffusione mediatica della notizia.
28. In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, qualora l'evento dannoso si ricolleghi ad una pluralità di condotte, trova applicazione l'art. 41 c.p., che costituisce norma di carattere generale valevole anche in materia di responsabilità civile, in base alla quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il nesso causalità, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse (Cons. St., sez. III, 28 maggio 2021, n. 4116).
29. Nel caso di specie, non essendo stata accertata l’esclusiva efficienza causale della sola vicenda penale e risultando al contempo anche la pressoché coeva vicenda amministrativa idonea ad integrare una causa simultanea o sopravvenuta ricollegabile all’evento dannoso, il risarcimento avrebbe dovuto correttamente tenere conto anche dell’emissione dell’interdittiva.
30. Tanto premesso in ordine all’ an debeatur , i profili quantificatori del danno patito necessitano delle seguenti ulteriori e concorrenti considerazioni.
30.1. L’appellante ha censurato l’omessa considerazione, da parte del T.a.r., della mancata finalizzazione dell’incarico che la -OMISSIS- gli aveva già affidato in sede stragiudiziale, e che, in conseguenza dell’intervenuta interdittiva, era stato successivamente conferito ad altro legale per la fase giudiziale, nonché il mancato affidamento del patrocinio in favore dell’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’AO, che aveva originariamente interpellato l’odierno appellante per un parere, attribuendo successivamente il patrocinio ad altro professionista.
In entrambi i casi l’appellante ha fornito la prova dell’esistenza di contatti tra le parti e della mancata finalizzazione degli incarichi dopo l’emissione dell’interdittiva da parte della Questura di AO. Nel primo caso, peraltro, l’appellante ha documentato che il mancato conferimento dell’incarico è scaturito direttamente dall’intervenuto provvedimento interdittivo (cfr. comunicazione via e-mail del 17 agosto 2022 del Presidente della -OMISSIS-).
30.2. In entrambi i casi, tuttavia, la quantificazione del danno deve tenere conto della mancata interposizione della domanda cautelare nel giudizio nel quale è stata impugnata l’interdittiva (ricorso NRGN -OMISSIS-), correttamente valorizzata dal T.a.r. nella sentenza oggetto del presente gravame per decurtare l’ammontare del risarcimento in relazione al periodo di tempo intercorrente tra la data della camera di consiglio teoricamente utile nel caso l’istanza cautelare fosse stata proposta e quella di deposito della sentenza.
Su tale aspetto, l’appellante ha dedotto di non aver proposto la domanda cautelare poiché il danno lamentato risultava ristorabile per equivalente pecuniario, non sussistendo, pertanto, il presupposto del periculum in mora .
La deduzione non può essere condivisa, poiché la domanda cautelare, laddove accolta, avrebbe consentito all’avv. -OMISSIS-di sterilizzare con immediatezza le conseguenze negative del provvedimento ostativo.
A tal riguardo, deve osservarsi che l'art. 1227 c.c. dispone: " Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ".
L'art. 30, comma 3, secondo periodo, del c.p.a. dispone inoltre: " Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti ".
La giurisprudenza ha chiarito che la regola della non risarcibilità dei danni evitabili con la diligente utilizzazione degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, contenuta nell'art. 30 c.p.a. e che ha portata ricognitiva di principi già evincibili dall'art. 1227 c.c., si estende all'omessa attivazione degli "strumenti di tutela", tra i quali è inclusa la tutela cautelare e rappresenta un dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini della mitigazione e finanche dell'esclusione del danno, in quanto evitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cons. St., sez. V, 2 febbraio 2021, n. 962; sez. IV, 4 dicembre 2020, n. 7699).
Per tali ragioni l’omessa attivazione della tutela cautelare da parte dell’avv. -OMISSIS-risulta aver concorso nella produzione del danno relativo alla mancata assegnazione degli incarichi anelati.
30.3. Sotto distinto, ma concorrente profilo, risulta infondata anche la dedotta violazione del principio di non contestazione ex art. 64 c.p.a., in relazione agli esiti della consulenza tecnica depositata in atti da parte dell’Amministrazione, atteso che, com’è stato concordemente ritenuto dalle superiori giurisdizioni civile ed amministrativa, il principio di non contestazione non trova applicazione alle conclusioni raggiunte in una perizia di parte, in quanto le stesse costituiscono un'allegazione difensiva di carattere tecnico, soggetta a doverosa valutazione da parte del giudice (cfr., Cass. civ., sez. trib., 23 novembre 2022, n. 34450; Cons. St., sez. IV, 12 dicembre 2023, n.10708).
30.4. Inammissibile è invece il motivo concernente il mancato rimborso delle spese legali sostenute per difendersi nel giudizio amministrativo intentato avverso il provvedimento interdittivo, dovendosi la relativa regolazione ritenere già definitivamente effettuata con la sentenza che aveva definito il giudizio presupposto.
A tal riguardo, l’appellante ha rappresentato di essersi astenuto dall’impugnazione solo per evitare di aggravare ulteriormente il danno già subito.
La censura non è ammissibile in quanto, la compensazione delle spese disposta dalla sentenza del T.a.r. per la Valle d’AO n. 46/2022 avrebbe dovuto essere proposta mediante apposito mezzo di gravame avverso quella decisione, che in mancanza di impugnazione risulta coperta da giudicato anche in relazione alla regolazione delle spese di giudizio.
30.5. Conclusivamente, la quantificazione del danno deve essere parametrata ai redditi che il ricorrente aveva ritratto da rapporti con le pubbliche amministrazioni, nelle annualità precedenti alla vicenda penale ed all’emissione dell’interdittiva e, in particolare, nell’annualità 2021, considerando, altresì, le specifiche occasioni di guadagno perse per effetto del provvedimento ostativo (relativamente ai rapporti professionali in essere con -OMISSIS-, con le decurtazioni conseguenti alla mancata interposizione della domanda cautelare nel giudizio NRGN -OMISSIS- dinanzi al T.a.r. per la Valle d’AO, ai sensi degli artt. 1227 c.c. e 30 c.p.a.
Il danno deve essere conseguentemente liquidato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c. nella somma complessiva di € 13.222,02 che si ottiene ponendo a base del calcolo il reddito prodotto e documentato dall’appellante per l’anno 2021, ossia l’anno precedente all’emissione dell’interdittiva, limitatamente alle commesse pubbliche ricevute (€ 6.444,05), nonché le specifiche occasioni di guadagno mancate per effetto dell’emissione dell’interdittiva (prudenzialmente stimabili nella somma complessiva di € 20.000,00), riducendo la posta patrimoniale così ottenuta (€ 26.444,05) in una misura pari al 50%, per effetto della mancata proposizione della domanda cautelare.
Sull’importo riconosciuto, trattandosi di risarcimento del danno di carattere patrimoniale e, dunque, di debito di valore, liquidato in sostanza con riferimento all’epoca del fatto, spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell’illecito, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
31. Deve essere respinto il motivo di appello relativo alla quantificazione delle spese di giudizio, liquidate dal T.a.r. in misura inferiore ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014, senza indicare i parametri utilizzati per la liquidazione del compenso.
A tal riguardo, il Collegio intende fare applicazione del consolidato principio, reiteratamente espresso dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo cui nel processo amministrativo il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine alla regolazione ed alla quantificazione delle spese di giudizio, senza peraltro essere tenuto ad indicare specificamente le ragioni della decisione presa, con il solo limite di condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio, o disporre statuizioni abnormi. Pertanto, la pronuncia inerente alle spese processuali risulta censurabile solo se le spese sono state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte vittoriosa mentre, viceversa, la valutazione di merito sulla compensazione delle spese non è sindacabile per difetto di motivazione (cfr. Cons. St., sez. III, 25 ottobre 2024, n. 8561; 15 novembre 2023, n. 9767; id. sez. IV, 10 luglio 2020, nn. 4433 e 4434; 28 novembre 2019, n. 8126; 28 ottobre 2019, n. 7360, n. 7366, n. 7380).
32. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge l’appello incidentale ed accoglie nei limiti indicati in parte motiva l’appello principale, condannando le Amministrazioni resistenti al pagamento della somma di € 13.222,02, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in favore dell’appellante.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 4.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e tutti gli altri soggetti nominativamente indicati in motivazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.