TRIB
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/09/2025, n. 12097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12097 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
***** In funzione di giudice di Appello in composizione monocratica
***** in persona del giudice dott. AN De OF RR ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 22462 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, ritenuta in decisione all'udienza del giorno 28 maggio 2025, vertente TRA
con l'avv. DI FONSO SIMONA;
Parte_1
APPELLANTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
l'avv. BRUSCA ANTONIO;
APPELLATA OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 20110/22 depositata in data 26/10/2022. CONCLUSIONI: come da verbale in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione si opponeva innanzi al Giudice di Pace di Roma avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 09720219013413903000, relativa alla cartella di pagamento n. 09720150155073538000, notificata in data 14.02.2022. Lamentava parte opponente la mancata notifica della cartella di pagamento e degli atti presupposti, nonché la mancata notifica del verbale di violazione al CdS e, quindi, l'intervenuta prescrizione. Veniva portata in giudizio l' , che si costituiva opponendosi Controparte_2 all'accoglimento della domanda. Il Giudice di Pace, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva la domanda sul presupposto della documentata avvenuta notifica della cartella esattoriale impugnata in data 03.08.2015 e della intervenuta sentenza n. 12470/2017 del 04.12.2016. Con citazione interponeva appello per la riforma integrale della sentenza, Parte_1 deducendone l'erroneità della motivazione in ordine alla rilevanza della citata sentenza, peraltro non munita di formula esecutiva.
si costituiva, resistendo al gravame. Controparte_2
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza indicata in epigrafe il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.. MOTIVI DELLE DECISIONE
1 1. Nel primo grado di giudizio, l' in sede di costituzione, ha eccepito la violazione del CP_3 principio del ne bis in idem, atteso che con sentenza n. 12470/2017 del 04.12.2016 il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione avverso la cartella esattoriale presupposto della intimazione impugnata nella presente sede processuale. Tuttavia, la predetta decisione si sofferma esclusivamente sul profilo delle c.d. maggiorazioni, mentre la citazione nella presente sede processuale fa valere l'intervenuta prescrizione per omessa notifica della cartella di pagamento. Non è pertanto predicabile l'identità dei giudizi stante la riproposizione nella presente sede processuale di motivi non oggetto di decisione. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 35382/2022) ha precisato che <In caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno>>.
2. Ciò nondimeno, la precedente sentenza attesta inequivocabilmente che il aveva Parte_1 ricevuto la cartella di pagamento n. 09720150155073538000 in data 3 agosto 2015, presupposto dell'intimazione di pagamento contestata nella presente sede processuale, che è stata impugnata. Pur affermata l'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data 3 agosto 2015, va dichiarata la prescrizione del credito, atteso che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data notificata in data 14.02.2022, quindi oltre cinque anni anche tenendo conto che dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 tutta l'attività di riscossione facente capo all' è rimasta sospesa per la nota crisi CP_2 epidemiologica. Sul punto è sufficiente richiamare, con richiamo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il recente orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 6395/2014 e n. 4567/2015) a mente del quale “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”.
3. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado va integralmente riformata e va dichiarata l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09720219013413903000 e della sottesa cartella di pagamento n. 09720150155073538000. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il valore medio per fascia del D.M. n. 55/2014, ma con riduzione ex art. 4, co. 1, dello stesso
2 decreto tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della gravata sentenza, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09720219013413903000 e della sottesa cartella di pagamento n. 09720150155073538000 e condanna l' al Controparte_4 pagamento, in favore di delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in Parte_1 complessivi € 250,00 per compensi ed € 43,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_4 Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 350,00 per compensi ed € 91,50 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma addì 22/08/2025.
Il giudice
(AN De OF RR)
3