TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11680/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 14 maggio 2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. VALENTINO SIMONA IRENE
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) – PARTE RESISTENTE – C.F._2
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio civile con la parte resistente Controparte_1
in MOLA DI BARI in data 24/11/2017, unione
[...]
dalla quale non sono nati figli, e che con decreto 11/04/2023 questo
Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, regolando i rapporti patrimoniali tra gli stessi.
Allega altresì che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio e ordini al
Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge, condanni parte resistente, in caso di opposizione, al pagamento delle spese processuali.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si
è costituito ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il coniuge comparso e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, non necessitando d'istruttoria la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2 “SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente,
l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarato detto scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva
3 aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ricorrono giusti motivi (ravvisabili, in particolare, nella sostanziale mancanza di opposizione del resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e delle altre richieste della ricorrente) per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c..
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 08/11/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in MOLA
DI BARI in data 24/11/2017 tra , Parte_1
nata in [...] in data [...], e
[...]
, nato in EGITTO in [...] Controparte_1
10/01/1996, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di MOLA DI BARI al n. 25, parte I, Ufficio 1,
4 anno 2017;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 20 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11680/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 14 maggio 2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. VALENTINO SIMONA IRENE
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) – PARTE RESISTENTE – C.F._2
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio civile con la parte resistente Controparte_1
in MOLA DI BARI in data 24/11/2017, unione
[...]
dalla quale non sono nati figli, e che con decreto 11/04/2023 questo
Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, regolando i rapporti patrimoniali tra gli stessi.
Allega altresì che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio e ordini al
Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge, condanni parte resistente, in caso di opposizione, al pagamento delle spese processuali.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si
è costituito ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il coniuge comparso e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, non necessitando d'istruttoria la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2 “SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente,
l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarato detto scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva
3 aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ricorrono giusti motivi (ravvisabili, in particolare, nella sostanziale mancanza di opposizione del resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e delle altre richieste della ricorrente) per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c..
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 08/11/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in MOLA
DI BARI in data 24/11/2017 tra , Parte_1
nata in [...] in data [...], e
[...]
, nato in EGITTO in [...] Controparte_1
10/01/1996, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di MOLA DI BARI al n. 25, parte I, Ufficio 1,
4 anno 2017;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 20 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5