TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63903/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 63903/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 16/10/2024 e promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il 30 settembre Parte_1 C.F._1
1959, residente in [...], rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Capobianchi (C.F. ) e dall'Avv. Domenico Baiani (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma Viale C.F._3
Angelico 261, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente all'atto di citazione;
OPPONENTE
e
(P.IVA ), con sede sociale in Conegliano (TV) Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
Via Vittorio Alfieri 1, in persona dell'Amministratore pro tempore, tramite la sua procuratrice speciale
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Verona, alla Via Controparte_3 P.IVA_2
Flavio Gioia 39, giusta procura speciale autenticata dal Notaio in data 15.12.2016 Persona_1
n. 2790 Rep., rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino (C.F. ), del Foro C.F._4
di Benevento, giusta procura generale alle liti conferita in data 29.09.2015 autenticata dal Notaio rep. n. 1616/ racc. n. 1161 e con la stessa elettivamente domiciliata presso lo studio Persona_1 dell'Avv. Simona Francesca Di Loreto, Via Antonio Bosio n. 28 00161 ROMA (RM), depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 9847/2022 (R.G. 25381/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data 1.06.2022 e notificato il 1° agosto 2022 – Contratto di mutuo.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 10 Per la parte opponente: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, a) accertare e dichiarare non sussistente la titolarità del rapporto per cui è causa in capo alla opposta, ovvero non provata tale qualità e, per l'effetto, revocare il decreto opposto b) accertare e dichiarare per quanto esposto in narrativa del presente atto, la nullità delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 117 e/o
125 bis comma sesto TUB e per l'effetto, applicare alle somme oggetto di finanziamento il solo Tasso minimo BOT ai sensi del comma settimo della norma sopra citata, con esclusione di ogni ulteriore commissione e spesa b) accertare la maggiore entità del tasso derivante rispetto a quello indicato in via percentuale nel contratto di mutuo per cui è causa per la applicazione di piano di ammortamento e, comunque, la mancata approvazione del piano di rimborso e delle modalità di computo delle rate di rimborso, e la intrasparenza sulle modalità di ammortamento comportante la applicazione di formula attuariale che incide sul costo complessivo in modo maggiore del calcolo lineare dell'ammortamento c) accertare e dichiarare, in conseguenza di quanto al punto precedente la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione del tasso d'interesse applicabile al mutuo per cui è causa, ai sensi dell'art. 1284 codice civile e degli artt. 117 e 125 bis D. Leg.vo 385/93 e per l'effetto, applicare alle somme oggetto di finanziamento il solo Tasso minimo BOT ai sensi del comma settimo della norma sopra citata, con esclusione di ogni ulteriore commissione e spesa d) accertare e dichiarare
l'illegittimità ai sensi dell'art. 1283 c.c. dell'applicazione dell'interesse composto nel medesimo contratto di mutuo, quale conseguenza dell'applicazione del piano di ammortamento e) per l'effetto di quanto procedere, procedere al ricalcolo del saldo finale del rapporto, previo accertamento delle somme effettivamente versate, dichiarando che nulla è dovuto per il titolo dedotto dalla opposta e per l'effetto revocare il decreto opposto f) in via subordinata, accertare le somme effettivamente dovute e revocato il decreto, restringere a tale importo la condanna delle opponenti g) condannare parte opposta a rifondere spese competenze ed onorari del presente giudizio di cui il sottoscritto difensore si dichiara antistatario.”.
Per la parte opposta: “Chiedendo che la S.V. Ill.ma, respinte tutte le eccezioni, deduzioni e richieste di controparte, Voglia: In via cautelare e preliminare: - Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
In via pregiudiziale: - Rimettere le parti in mediazione e concedere un congruo rinvio per l'espletamento della procedura ex D.Lgs. n. 28/2010; In via principale e nel merito: - Rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma;
In via subordinata e nel merito: a) Nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dell'opponente della somma di € 28.040,13 a titolo di capitale residuo con espressa rinuncia al riconoscimento di qualsivoglia somma maturata a titolo di interessi moratori, legali e convenzionali che di ulteriori costi previsti nel contratto, b) Per l'effetto, condannare parte opponente al pagamento della somma di € 28.040,13 a titolo di capitale residuo con espressa rinuncia al riconoscimento di qualsivoglia somma maturata a titolo di interessi moratori, legali e convenzionali che di ulteriori costi previsti nel contratto, In via subordinata e salvo gravame:
c) Condannare parte opponente al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta corretta e giusta nel corso del giudizio;
In ogni caso: d) Condannare parte opponente al pagamento in favore della società opposta di una somma equitativamente determinata per lite temeraria ex art. 96, comma terzo, cpc;
e) Condannare parte opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.”
MOTIVAZIONE
pagina 2 di 10 Con atto di citazione notificato in data 10.10.2022 il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale la società , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 9847/2022 (R.G. 25381/2022) emesso dal
Tribunale di Roma in data 1.06.2022, con il quale gli veniva intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro 28.040,13, oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, per il pagamento dell'insoluto del contratto di prestito personale originariamente stipulato in data 7.05.2009 con la società credito successivamente ceduto Parte_2 alla poi alla d a seguire all'odierna opposta. Controparte_4 Controparte_5
La parte opponente eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della società CP_1
per mancanza di prova di titolarità del credito e rilevava nel merito: - la mancanza di
[...]
corrispondenza tra .E.G. – l'omessa trasmissione ed approvazione del piano di Parte_3
ammortamento e la conseguente indeterminatezza del contratto stipulato inter partes.
Con comparsa del 18.05.2023 si costituiva in giudizio la società , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, contestando tutte le deduzioni di parte opponente, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto, deducendo nello specifico che le doglianze relative alla errata determinazione del Taeg contrattuale fossero superflue ed inutilmente avanzate, poiché la pretesa creditoria era stata azionata per il minor importo di euro 28.040,13 pari alla differenza tra il capitale netto erogato di euro 30.000,00 e le rate corrisposte, epurata pertanto degli interessi.
Esperiti gli incombenti preliminari, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnati i termini per le memorie istruttorie, rilevata espressamente la legittimazione attiva della la non fondatezza dell'opposizione su prova scritta, nonché l'apparente fondatezza Controparte_1
della pretesa creditoria.
La causa veniva istruita documentalmente ed all'udienza del 16/10/2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
In via preliminare l'opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della parte opposta.
Tale eccezione è infondata, in quanto risulta per tabulas la contestata legittimazione, avendo parte opposta depositato in atti:
- l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 152 del 28.12.2013 contenente l'avviso di avvenuta cessione del credito nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, con contratto del 10.12.2013 sottoscritto tra e la costituito da tutti i crediti pecuniari di titolarità della Controparte_6 Controparte_4
società cedente alla data del 31 agosto 2013 con origine da rapporti di credito al consumo CP_6
e/o rapporti di prestito personale, tra cui quello vantato nei confronti della parte opponente rientrante pagina 3 di 10 nella categoria del prestito personale (Cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio e doc. 9 fascicolo parte opposta), dichiarato decaduto dal piano di rientro in data 27/11/2010 a partire dalla quale vengono determinati il capitale a scadere e le rate scadute (Cfr. doc. 10 fascicolo monitorio e doc. 13 fascicolo parte opposta);
- l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 05.12.2015, contenente l'avviso di avvenuta cessione del credito nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, con il quale ai sensi di un Controparte_5
contratto di cessione di crediti sottoscritto il 27 novembre 2015 ed avente effetto dal 30/11/2015 con si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti Controparte_4
pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario costituito da tutti i crediti per capitale, interessi e altri accessori maturati e non pagati, nonché' ogni ulteriore ragione di credito nei confronti dei debitori ceduti vantata dalla Cedente purché detti Crediti, alla data del 31 agosto 2015, soddisfacessero tutti i seguenti criteri: a) siano Crediti dei quali la Cedente si era resa titolare nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui alla notizia apparsa sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 28 dicembre 2013, in virtu' un contratto di cessione stipulato in data 10 dicembre 2013, con b) fossero, alla data del 31 agosto 2015, in Controparte_6
essere; c) non fossero, alla data del 31 agosto 2015, assistiti da piani di rientro per i quali non fosse intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine;
d) non vi fossero contenziosi pendenti in sede giudiziale in relazione agli stessi;
e) siano Crediti che non derivano da Contratti di Credito stipulati con soggetti aventi il seguente numero identificativo cliente: 5713948; 8728880; 9301288;
3153563; 13912913; 13649215; 4733240; 10903785; 2740546; 101922541; 106331568; 106522602;
2320334; 2932543; 11602140; 7351723; 10407411; 5705163; 105431401; 106314927; 106319543;
106133562; 6237512; 104362281; 105984948; 101124013; 101415714; 11296545; 10364466;
6581016; 3990563; 106327150; 9340729; 338458; 101876098; 182771; 2904050; 102730472 (Cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio e doc. 5 fascicolo parte opposta);
- l'estratto della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 150 del 22-12-2016 contente l'avviso di avvenuta cessione del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, con contratto del 13.12.2016 sottoscritto tra e la con il quale cedeva alla Controparte_5 Controparte_1 Controparte_5
società opposta la posizione avente ndg 0324235484 facente capo a (Cfr. Parte_1
doc. 8 fascicolo monitorio e doc. 14 fascicolo parte opposta).
Ricostruiti e documentati i passaggi del credito nei confronti del Sig. è Parte_1 evidente la legittimazione attiva dell'odierna opposta nel procedimento di ingiunzione promosso.
pagina 4 di 10 Si rileva, peraltro, che nel caso di cessione ai sensi dell'art. 58 TUB, con la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, si producono gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. e pertanto l'eccezione della parte opponente è evidentemente infondata.
Al riguardo la giurisprudenza ha, infatti, affermato che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 25548/2018). In definitiva, la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale sostituisce la notifica della cessione, altrimenti prevista in via generale dall'art. 1264 cod. civ., e in tal modo si perfeziona il procedimento di “cessione in blocco” e di “cartolarizzazione” dei crediti, dispensando il creditore cessionario dall'eseguire l'annotazione della cessione a margine dell'iscrizione ipotecaria ex art. 2843 c.c. (Cass. n. 25548/2018).
Nel caso in esame sono stati curati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
pertanto,
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva va respinta.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Giova, innanzi tutto, ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Si rileva che la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto risulta comprovata, avendo parte opposta fornito la prova documentale dei fatti costitutivi del credito derivante dal mancato rimborso del contratto di finanziamento.
Ebbene, nel caso in esame risulta per tabulas che il Sig. stipulava un Parte_1 contratto di prestito personale in data 7.05.2009 con n. 15961409 per l'importo di € Parte_2
pagina 5 di 10 30.000,00 con obbligazione alla restituzione della somma finanziata mediante il pagamento di n. 120 rate mensili da euro 389,05 con T.A.N. 7,90 % e T.A.E.G. 8,20% (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
Risulta dalla visura in atti che in data 19.10.2009 assorbiva la società e Parte_2 CP_6
cambiava denominazione sociale in Controparte_6
Risulta, altresì, provato che la parte creditrice abbia comunicato al Sig. le cessioni Parte_1
pro-soluto del credito oggetto di esame con comunicazione del 1.02.2017, inviata con raccomandata a/r, con la quale veniva richiesto il pagamento dell'insoluto relativo al contratto di prestito personale
(cfr. doc. n. 9 allegato al fascicolo del monitorio).
Il credito vantato risulta, dunque, provato.
La parte ricorrente, oggi opposta, risulta, pertanto, aver assolto al proprio onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c..
Invero, in tema di prova di adempimento dell'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è onerato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( Cfr. ex plurimis Cass. S.U. n. 13533 del 3010.2001).
Per converso parte opponente si è limitata nel presente procedimento a formulare mere deduzioni, prive di alcun elemento di prova a sostegno, tali da doversi considerare mere allegazioni, finalizzate evidentemente a dilatare i termini dell'adempimento richiesto.
In particolare, parte opponente contestava l'erronea indicazione dell' indicato in contratto. Pt_4
Tale doglianza è priva di pregio poiché la pretesa creditoria è riferita esclusivamente al capitale netto erogato senza aggiunta degli interessi pattuiti nel contratto.
Par La doglianza sarebbe in ogni caso infondata, poiché l'erronea prospettazione dell' nel contratto di mutuo non determina l'indeterminatezza del contratto, né la necessità di sostituire i tassi d'interesse pattuiti con il tasso di cui all'art. 117 D.lgs. n. 385/1993.
La disposizione ora menzionata impone alle Banche di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti.
La Banca d'Italia, dando esecuzione alla citata normativa, con l'aggiornamento del 25/7/2003, ha introdotto la disciplina dell'ISC nel Titolo X, sezione II, delle proprie Istruzioni di vigilanza di cui alla circolare n. 229 del 21/4/1999, il cui punto 9 dispone che il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un “indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n.
pagina 6 di 10 385/1993 nella versione vigente ratione temporis, e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: Mutui;
Anticipazioni bancarie;
Altri finanziamenti.
Par L'indirizzo ermeneutico prevalente ritiene che l' non rappresenti una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa, finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento
Par prima di accedervi. L'omessa e/o errata indicazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma
VI, D.Lgs. n. 385/1993 (cfr. Trib. Roma 19 aprile 2017). Quest'ultimo orientamento è stato ribadito dalla recente giurisprudenza di merito, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, co. VI, D.Lgs. n. 385/1993 dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che Par impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell' ) sono da considerarsi nulle.
Par L'erronea indicazione dell' non determina, quindi, alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, pertanto la violazione dell'obbligo Par pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l'omessa e/o errata indicazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr. Trib. Milano n. 10832 del 26/10/2017).
Osserva al riguardo la Suprema Corte che, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cass. civ. n. 39169 del
09/12/2021).
pagina 7 di 10 Altresì infondata risulta la contestazione inerente alla presunta indeterminatezza del contratto per mancata allegazione ed approvazione del piano di ammortamento.
La contestazione concerne in sostanza il sistema di ammortamento alla francese e secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente, seguito da questa sezione, tale sistema di ammortamento a rate costanti per sé stesso non comporta né l'applicazione di interessi anatocistici né
l'indeterminatezza del tasso di interesse.
Come noto, si tratta infatti di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla pagina 8 di 10 sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante.
L'art. 1283 c.c. vieta, infatti, la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Secondo il metodo alla francese, invece, gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta, tuttavia, capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, cfr. Cass. civ. n. 16221/2022; Cass. civ. n.
9237/2020; Cass. civ. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è, quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (cfr.
Cass. civ. n. 27823 del 02/10/2023).
Le deduzioni di parte opponente, come svolte, appaiono, dunque, prive di pregio e vanno respinte.
Le allegazioni dell'opponente risultano, pertanto, generiche e sprovviste di qualsivoglia elemento a supporto (cfr. documenti prodotti da parte attrice).
A tale onere probatorio la parte attrice non può evidentemente sopperire con la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, la quale può essere legittimamente negata, come è avvenuta nel caso in esame dal giudice procedente, qualora la parte, attraverso la relativa istanza, intenda supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o deduzioni istruttorie, ovvero sollecitare una indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Va ricordato, quanto statuito dalla Suprema Corte in ordine alla funzione da attribuire alla consulenza tecnica d'ufficio, quale strumento avente la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (Cfr.
Ordinanza della Cassazione 7 giugno 2019, n. 15521).
Alla luce delle superiori osservazioni le domande di parte opponente nel merito devono essere rigettate, poiché destituite di ogni fondamento.
pagina 9 di 10 Tali motivazioni sono da intendersi assorbenti di ogni ulteriore questione posta dalle parti, che allo stato della decisione sono da ritenersi irrilevanti.
Nondimeno, avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 96
c.p.c., relative al dolo e alla colpa grave, quindi la relativa domanda risarcitoria formulata dalla parte opposta deve essere respinta.
In ragione delle risultanze processuali le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 9847/2022 (R.G. 25381/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data 1.06.2022 e notificato il 1° agosto 2022 iscritta al n. 63903/2022 così provvede:
- rigetta l'opposizione avanzata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
. rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta;
-condanna la parte opponente al pagamento nei confronti della parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 15/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 63903/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 16/10/2024 e promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il 30 settembre Parte_1 C.F._1
1959, residente in [...], rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Capobianchi (C.F. ) e dall'Avv. Domenico Baiani (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma Viale C.F._3
Angelico 261, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente all'atto di citazione;
OPPONENTE
e
(P.IVA ), con sede sociale in Conegliano (TV) Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
Via Vittorio Alfieri 1, in persona dell'Amministratore pro tempore, tramite la sua procuratrice speciale
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Verona, alla Via Controparte_3 P.IVA_2
Flavio Gioia 39, giusta procura speciale autenticata dal Notaio in data 15.12.2016 Persona_1
n. 2790 Rep., rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino (C.F. ), del Foro C.F._4
di Benevento, giusta procura generale alle liti conferita in data 29.09.2015 autenticata dal Notaio rep. n. 1616/ racc. n. 1161 e con la stessa elettivamente domiciliata presso lo studio Persona_1 dell'Avv. Simona Francesca Di Loreto, Via Antonio Bosio n. 28 00161 ROMA (RM), depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 9847/2022 (R.G. 25381/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data 1.06.2022 e notificato il 1° agosto 2022 – Contratto di mutuo.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 10 Per la parte opponente: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, a) accertare e dichiarare non sussistente la titolarità del rapporto per cui è causa in capo alla opposta, ovvero non provata tale qualità e, per l'effetto, revocare il decreto opposto b) accertare e dichiarare per quanto esposto in narrativa del presente atto, la nullità delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 117 e/o
125 bis comma sesto TUB e per l'effetto, applicare alle somme oggetto di finanziamento il solo Tasso minimo BOT ai sensi del comma settimo della norma sopra citata, con esclusione di ogni ulteriore commissione e spesa b) accertare la maggiore entità del tasso derivante rispetto a quello indicato in via percentuale nel contratto di mutuo per cui è causa per la applicazione di piano di ammortamento e, comunque, la mancata approvazione del piano di rimborso e delle modalità di computo delle rate di rimborso, e la intrasparenza sulle modalità di ammortamento comportante la applicazione di formula attuariale che incide sul costo complessivo in modo maggiore del calcolo lineare dell'ammortamento c) accertare e dichiarare, in conseguenza di quanto al punto precedente la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione del tasso d'interesse applicabile al mutuo per cui è causa, ai sensi dell'art. 1284 codice civile e degli artt. 117 e 125 bis D. Leg.vo 385/93 e per l'effetto, applicare alle somme oggetto di finanziamento il solo Tasso minimo BOT ai sensi del comma settimo della norma sopra citata, con esclusione di ogni ulteriore commissione e spesa d) accertare e dichiarare
l'illegittimità ai sensi dell'art. 1283 c.c. dell'applicazione dell'interesse composto nel medesimo contratto di mutuo, quale conseguenza dell'applicazione del piano di ammortamento e) per l'effetto di quanto procedere, procedere al ricalcolo del saldo finale del rapporto, previo accertamento delle somme effettivamente versate, dichiarando che nulla è dovuto per il titolo dedotto dalla opposta e per l'effetto revocare il decreto opposto f) in via subordinata, accertare le somme effettivamente dovute e revocato il decreto, restringere a tale importo la condanna delle opponenti g) condannare parte opposta a rifondere spese competenze ed onorari del presente giudizio di cui il sottoscritto difensore si dichiara antistatario.”.
Per la parte opposta: “Chiedendo che la S.V. Ill.ma, respinte tutte le eccezioni, deduzioni e richieste di controparte, Voglia: In via cautelare e preliminare: - Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
In via pregiudiziale: - Rimettere le parti in mediazione e concedere un congruo rinvio per l'espletamento della procedura ex D.Lgs. n. 28/2010; In via principale e nel merito: - Rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma;
In via subordinata e nel merito: a) Nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dell'opponente della somma di € 28.040,13 a titolo di capitale residuo con espressa rinuncia al riconoscimento di qualsivoglia somma maturata a titolo di interessi moratori, legali e convenzionali che di ulteriori costi previsti nel contratto, b) Per l'effetto, condannare parte opponente al pagamento della somma di € 28.040,13 a titolo di capitale residuo con espressa rinuncia al riconoscimento di qualsivoglia somma maturata a titolo di interessi moratori, legali e convenzionali che di ulteriori costi previsti nel contratto, In via subordinata e salvo gravame:
c) Condannare parte opponente al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta corretta e giusta nel corso del giudizio;
In ogni caso: d) Condannare parte opponente al pagamento in favore della società opposta di una somma equitativamente determinata per lite temeraria ex art. 96, comma terzo, cpc;
e) Condannare parte opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.”
MOTIVAZIONE
pagina 2 di 10 Con atto di citazione notificato in data 10.10.2022 il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale la società , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 9847/2022 (R.G. 25381/2022) emesso dal
Tribunale di Roma in data 1.06.2022, con il quale gli veniva intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro 28.040,13, oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, per il pagamento dell'insoluto del contratto di prestito personale originariamente stipulato in data 7.05.2009 con la società credito successivamente ceduto Parte_2 alla poi alla d a seguire all'odierna opposta. Controparte_4 Controparte_5
La parte opponente eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della società CP_1
per mancanza di prova di titolarità del credito e rilevava nel merito: - la mancanza di
[...]
corrispondenza tra .E.G. – l'omessa trasmissione ed approvazione del piano di Parte_3
ammortamento e la conseguente indeterminatezza del contratto stipulato inter partes.
Con comparsa del 18.05.2023 si costituiva in giudizio la società , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, contestando tutte le deduzioni di parte opponente, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto, deducendo nello specifico che le doglianze relative alla errata determinazione del Taeg contrattuale fossero superflue ed inutilmente avanzate, poiché la pretesa creditoria era stata azionata per il minor importo di euro 28.040,13 pari alla differenza tra il capitale netto erogato di euro 30.000,00 e le rate corrisposte, epurata pertanto degli interessi.
Esperiti gli incombenti preliminari, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnati i termini per le memorie istruttorie, rilevata espressamente la legittimazione attiva della la non fondatezza dell'opposizione su prova scritta, nonché l'apparente fondatezza Controparte_1
della pretesa creditoria.
La causa veniva istruita documentalmente ed all'udienza del 16/10/2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
In via preliminare l'opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della parte opposta.
Tale eccezione è infondata, in quanto risulta per tabulas la contestata legittimazione, avendo parte opposta depositato in atti:
- l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 152 del 28.12.2013 contenente l'avviso di avvenuta cessione del credito nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, con contratto del 10.12.2013 sottoscritto tra e la costituito da tutti i crediti pecuniari di titolarità della Controparte_6 Controparte_4
società cedente alla data del 31 agosto 2013 con origine da rapporti di credito al consumo CP_6
e/o rapporti di prestito personale, tra cui quello vantato nei confronti della parte opponente rientrante pagina 3 di 10 nella categoria del prestito personale (Cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio e doc. 9 fascicolo parte opposta), dichiarato decaduto dal piano di rientro in data 27/11/2010 a partire dalla quale vengono determinati il capitale a scadere e le rate scadute (Cfr. doc. 10 fascicolo monitorio e doc. 13 fascicolo parte opposta);
- l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 05.12.2015, contenente l'avviso di avvenuta cessione del credito nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, con il quale ai sensi di un Controparte_5
contratto di cessione di crediti sottoscritto il 27 novembre 2015 ed avente effetto dal 30/11/2015 con si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti Controparte_4
pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario costituito da tutti i crediti per capitale, interessi e altri accessori maturati e non pagati, nonché' ogni ulteriore ragione di credito nei confronti dei debitori ceduti vantata dalla Cedente purché detti Crediti, alla data del 31 agosto 2015, soddisfacessero tutti i seguenti criteri: a) siano Crediti dei quali la Cedente si era resa titolare nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui alla notizia apparsa sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 28 dicembre 2013, in virtu' un contratto di cessione stipulato in data 10 dicembre 2013, con b) fossero, alla data del 31 agosto 2015, in Controparte_6
essere; c) non fossero, alla data del 31 agosto 2015, assistiti da piani di rientro per i quali non fosse intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine;
d) non vi fossero contenziosi pendenti in sede giudiziale in relazione agli stessi;
e) siano Crediti che non derivano da Contratti di Credito stipulati con soggetti aventi il seguente numero identificativo cliente: 5713948; 8728880; 9301288;
3153563; 13912913; 13649215; 4733240; 10903785; 2740546; 101922541; 106331568; 106522602;
2320334; 2932543; 11602140; 7351723; 10407411; 5705163; 105431401; 106314927; 106319543;
106133562; 6237512; 104362281; 105984948; 101124013; 101415714; 11296545; 10364466;
6581016; 3990563; 106327150; 9340729; 338458; 101876098; 182771; 2904050; 102730472 (Cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio e doc. 5 fascicolo parte opposta);
- l'estratto della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 150 del 22-12-2016 contente l'avviso di avvenuta cessione del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, con contratto del 13.12.2016 sottoscritto tra e la con il quale cedeva alla Controparte_5 Controparte_1 Controparte_5
società opposta la posizione avente ndg 0324235484 facente capo a (Cfr. Parte_1
doc. 8 fascicolo monitorio e doc. 14 fascicolo parte opposta).
Ricostruiti e documentati i passaggi del credito nei confronti del Sig. è Parte_1 evidente la legittimazione attiva dell'odierna opposta nel procedimento di ingiunzione promosso.
pagina 4 di 10 Si rileva, peraltro, che nel caso di cessione ai sensi dell'art. 58 TUB, con la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, si producono gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. e pertanto l'eccezione della parte opponente è evidentemente infondata.
Al riguardo la giurisprudenza ha, infatti, affermato che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 25548/2018). In definitiva, la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale sostituisce la notifica della cessione, altrimenti prevista in via generale dall'art. 1264 cod. civ., e in tal modo si perfeziona il procedimento di “cessione in blocco” e di “cartolarizzazione” dei crediti, dispensando il creditore cessionario dall'eseguire l'annotazione della cessione a margine dell'iscrizione ipotecaria ex art. 2843 c.c. (Cass. n. 25548/2018).
Nel caso in esame sono stati curati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
pertanto,
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva va respinta.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Giova, innanzi tutto, ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Si rileva che la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto risulta comprovata, avendo parte opposta fornito la prova documentale dei fatti costitutivi del credito derivante dal mancato rimborso del contratto di finanziamento.
Ebbene, nel caso in esame risulta per tabulas che il Sig. stipulava un Parte_1 contratto di prestito personale in data 7.05.2009 con n. 15961409 per l'importo di € Parte_2
pagina 5 di 10 30.000,00 con obbligazione alla restituzione della somma finanziata mediante il pagamento di n. 120 rate mensili da euro 389,05 con T.A.N. 7,90 % e T.A.E.G. 8,20% (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
Risulta dalla visura in atti che in data 19.10.2009 assorbiva la società e Parte_2 CP_6
cambiava denominazione sociale in Controparte_6
Risulta, altresì, provato che la parte creditrice abbia comunicato al Sig. le cessioni Parte_1
pro-soluto del credito oggetto di esame con comunicazione del 1.02.2017, inviata con raccomandata a/r, con la quale veniva richiesto il pagamento dell'insoluto relativo al contratto di prestito personale
(cfr. doc. n. 9 allegato al fascicolo del monitorio).
Il credito vantato risulta, dunque, provato.
La parte ricorrente, oggi opposta, risulta, pertanto, aver assolto al proprio onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c..
Invero, in tema di prova di adempimento dell'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è onerato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( Cfr. ex plurimis Cass. S.U. n. 13533 del 3010.2001).
Per converso parte opponente si è limitata nel presente procedimento a formulare mere deduzioni, prive di alcun elemento di prova a sostegno, tali da doversi considerare mere allegazioni, finalizzate evidentemente a dilatare i termini dell'adempimento richiesto.
In particolare, parte opponente contestava l'erronea indicazione dell' indicato in contratto. Pt_4
Tale doglianza è priva di pregio poiché la pretesa creditoria è riferita esclusivamente al capitale netto erogato senza aggiunta degli interessi pattuiti nel contratto.
Par La doglianza sarebbe in ogni caso infondata, poiché l'erronea prospettazione dell' nel contratto di mutuo non determina l'indeterminatezza del contratto, né la necessità di sostituire i tassi d'interesse pattuiti con il tasso di cui all'art. 117 D.lgs. n. 385/1993.
La disposizione ora menzionata impone alle Banche di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti.
La Banca d'Italia, dando esecuzione alla citata normativa, con l'aggiornamento del 25/7/2003, ha introdotto la disciplina dell'ISC nel Titolo X, sezione II, delle proprie Istruzioni di vigilanza di cui alla circolare n. 229 del 21/4/1999, il cui punto 9 dispone che il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un “indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n.
pagina 6 di 10 385/1993 nella versione vigente ratione temporis, e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: Mutui;
Anticipazioni bancarie;
Altri finanziamenti.
Par L'indirizzo ermeneutico prevalente ritiene che l' non rappresenti una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa, finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento
Par prima di accedervi. L'omessa e/o errata indicazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma
VI, D.Lgs. n. 385/1993 (cfr. Trib. Roma 19 aprile 2017). Quest'ultimo orientamento è stato ribadito dalla recente giurisprudenza di merito, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, co. VI, D.Lgs. n. 385/1993 dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che Par impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell' ) sono da considerarsi nulle.
Par L'erronea indicazione dell' non determina, quindi, alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, pertanto la violazione dell'obbligo Par pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l'omessa e/o errata indicazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr. Trib. Milano n. 10832 del 26/10/2017).
Osserva al riguardo la Suprema Corte che, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cass. civ. n. 39169 del
09/12/2021).
pagina 7 di 10 Altresì infondata risulta la contestazione inerente alla presunta indeterminatezza del contratto per mancata allegazione ed approvazione del piano di ammortamento.
La contestazione concerne in sostanza il sistema di ammortamento alla francese e secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente, seguito da questa sezione, tale sistema di ammortamento a rate costanti per sé stesso non comporta né l'applicazione di interessi anatocistici né
l'indeterminatezza del tasso di interesse.
Come noto, si tratta infatti di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla pagina 8 di 10 sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante.
L'art. 1283 c.c. vieta, infatti, la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Secondo il metodo alla francese, invece, gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta, tuttavia, capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, cfr. Cass. civ. n. 16221/2022; Cass. civ. n.
9237/2020; Cass. civ. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è, quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (cfr.
Cass. civ. n. 27823 del 02/10/2023).
Le deduzioni di parte opponente, come svolte, appaiono, dunque, prive di pregio e vanno respinte.
Le allegazioni dell'opponente risultano, pertanto, generiche e sprovviste di qualsivoglia elemento a supporto (cfr. documenti prodotti da parte attrice).
A tale onere probatorio la parte attrice non può evidentemente sopperire con la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, la quale può essere legittimamente negata, come è avvenuta nel caso in esame dal giudice procedente, qualora la parte, attraverso la relativa istanza, intenda supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o deduzioni istruttorie, ovvero sollecitare una indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Va ricordato, quanto statuito dalla Suprema Corte in ordine alla funzione da attribuire alla consulenza tecnica d'ufficio, quale strumento avente la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (Cfr.
Ordinanza della Cassazione 7 giugno 2019, n. 15521).
Alla luce delle superiori osservazioni le domande di parte opponente nel merito devono essere rigettate, poiché destituite di ogni fondamento.
pagina 9 di 10 Tali motivazioni sono da intendersi assorbenti di ogni ulteriore questione posta dalle parti, che allo stato della decisione sono da ritenersi irrilevanti.
Nondimeno, avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 96
c.p.c., relative al dolo e alla colpa grave, quindi la relativa domanda risarcitoria formulata dalla parte opposta deve essere respinta.
In ragione delle risultanze processuali le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 9847/2022 (R.G. 25381/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data 1.06.2022 e notificato il 1° agosto 2022 iscritta al n. 63903/2022 così provvede:
- rigetta l'opposizione avanzata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
. rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta;
-condanna la parte opponente al pagamento nei confronti della parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 15/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
pagina 10 di 10