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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10639 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
In persona dalla Giudice DA RA All'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G. n. 19932 del 2025 promossa da: E Parte_1 Parte_2 [...] parti ricorrenti con il patrocinio dell'avv. Michela Pugliese Persona_1 contro in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria CP_1 Carla Attanasio
OGGETTO: indennità di frequenza
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti in data 18.10.2023 hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di frequenza di cui all'art. 1 l. n. 289/90 per il minore La Parte_2 domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
Quindi, i ricorrenti hanno proposto davanti al Tribunale di Roma giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, confermando la valutazione già espressa dalla
Commissione Medica.
Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento i ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di Roma l'accertamento del sopra descritto stato di salute e la condanna dell' CP_1 al pagamento della prestazione richiesta.
L' si è costituito contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del CP_1 beneficio ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il consulente medico di ufficio nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo ha concluso per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di frequenza evidenziando che nel caso in esame il quadro clinico del minore è caratterizzato da un disturbo che sostanzialmente incide solo su alcune abilità scolastiche;
invero il minore si giova solo di trattamento logapedico (non fa più visite psichiatriche) e la sua condizione non ha necessitato di insegnante di sostegno. Inoltre il ctu ha rilevato che la condizione del minore nella realtà non comporta
“difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
La parte ricorrente ha contestato tale valutazione affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, in quanto dalla stessa documentazione medica emergerebbe la sussistenza di patologie tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione.
Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione da parte del consulente del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta.
Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto l'ausiliare del giudice ha valutato tutta la documentazione medica prodotta, senza, tuttavia, ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di frequenza.
In particolare il ctu ha confermato la sua valutazione anche a seguito delle osservazioni critiche di parte ricorrente alla bozza peritale, rilevando che rilevato che proprio la certificazione allegata conferma la ricorrenza di una condizione clinica adeguatamente valutata in ambito legge 289/90, comunque non meritevole della indennità di frequenza, e ciò tenuto conto del riscontro di: “Buone condizioni cliniche generali. Singolo episodio di convulsione febbrile a un anno e qualche mese. terapia logopedica privatamente 1/sett con continui miglioramenti seppur rallentati, buone capacità logiche. Bambino socievole
e collaborante, instaura con l'esaminatore un contatto di sguardo valido e modulato.
Eloquio fluente, immaturo per l'età a livello morfosintattico e narattiva, intellegibilità lievemente condizionata da tendenza alla tachilalia. Lieve irrequietezza motoria, contenibile. Disegno spontaneo nei limiti per l'età, tendenza alla frettolosità. Nessun deficit dei nervi cranici. Lieve impaccio nelle prassie oro-faciali e nelle prove di sequenzialità manuale. Prova indice-naso normosvolta. Tono passivo nella norma.ROT normoelicitabili. Deambulazione con schema del passo corretto, equilibrio statico e dinamico nei limiti per l'età con raccomandazione ad favorire attività extrascolastica su terra e di gruppo (es. arti marziali e sport di gruppo)”.
A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di frequenza, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo. Di alcun rilievo appaiono poi i meri refusi della ctu come evidenziati dalla parte ricorrente.
Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di frequenza, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso. Roma, 22 ottobre 2025
La Giudice
DA RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
In persona dalla Giudice DA RA All'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G. n. 19932 del 2025 promossa da: E Parte_1 Parte_2 [...] parti ricorrenti con il patrocinio dell'avv. Michela Pugliese Persona_1 contro in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria CP_1 Carla Attanasio
OGGETTO: indennità di frequenza
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti in data 18.10.2023 hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di frequenza di cui all'art. 1 l. n. 289/90 per il minore La Parte_2 domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
Quindi, i ricorrenti hanno proposto davanti al Tribunale di Roma giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, confermando la valutazione già espressa dalla
Commissione Medica.
Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento i ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di Roma l'accertamento del sopra descritto stato di salute e la condanna dell' CP_1 al pagamento della prestazione richiesta.
L' si è costituito contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del CP_1 beneficio ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il consulente medico di ufficio nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo ha concluso per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di frequenza evidenziando che nel caso in esame il quadro clinico del minore è caratterizzato da un disturbo che sostanzialmente incide solo su alcune abilità scolastiche;
invero il minore si giova solo di trattamento logapedico (non fa più visite psichiatriche) e la sua condizione non ha necessitato di insegnante di sostegno. Inoltre il ctu ha rilevato che la condizione del minore nella realtà non comporta
“difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
La parte ricorrente ha contestato tale valutazione affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, in quanto dalla stessa documentazione medica emergerebbe la sussistenza di patologie tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione.
Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione da parte del consulente del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta.
Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto l'ausiliare del giudice ha valutato tutta la documentazione medica prodotta, senza, tuttavia, ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di frequenza.
In particolare il ctu ha confermato la sua valutazione anche a seguito delle osservazioni critiche di parte ricorrente alla bozza peritale, rilevando che rilevato che proprio la certificazione allegata conferma la ricorrenza di una condizione clinica adeguatamente valutata in ambito legge 289/90, comunque non meritevole della indennità di frequenza, e ciò tenuto conto del riscontro di: “Buone condizioni cliniche generali. Singolo episodio di convulsione febbrile a un anno e qualche mese. terapia logopedica privatamente 1/sett con continui miglioramenti seppur rallentati, buone capacità logiche. Bambino socievole
e collaborante, instaura con l'esaminatore un contatto di sguardo valido e modulato.
Eloquio fluente, immaturo per l'età a livello morfosintattico e narattiva, intellegibilità lievemente condizionata da tendenza alla tachilalia. Lieve irrequietezza motoria, contenibile. Disegno spontaneo nei limiti per l'età, tendenza alla frettolosità. Nessun deficit dei nervi cranici. Lieve impaccio nelle prassie oro-faciali e nelle prove di sequenzialità manuale. Prova indice-naso normosvolta. Tono passivo nella norma.ROT normoelicitabili. Deambulazione con schema del passo corretto, equilibrio statico e dinamico nei limiti per l'età con raccomandazione ad favorire attività extrascolastica su terra e di gruppo (es. arti marziali e sport di gruppo)”.
A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di frequenza, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo. Di alcun rilievo appaiono poi i meri refusi della ctu come evidenziati dalla parte ricorrente.
Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di frequenza, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso. Roma, 22 ottobre 2025
La Giudice
DA RA