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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
composto dai signori magistrati,
dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice
dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice rel./est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3012/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VERNUCCIO GIUSEPPE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LATINO CP_1 C.F._2
PIETRO
e con l'intervento
del Pubblico Ministero
*****
All'udienza dell'11.9.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione senza termini.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 3 Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha domandato al Parte_1
Tribunale la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione tra la stessa e
(n. 241/2020 del 24.4.2020), nella parte in cui essi avevano CP_1 concordemente previsto l'esonero dagli oneri di mantenimento in capo al marito. La ricorrente ha dunque richiesto il riconoscimento in proprio favore di un assegno di €
300,00 mensili a carico del marito, invocando a sostegno della domanda di modifica la percezione di pensione di vecchiaia per circa € 1.200,00 mensili da parte di , CP_1 disoccupato al tempo della separazione.
Costituitosi in giudizio, ha in parte aderito alla domanda di modifica, CP_1 offrendosi di contribuire al mantenimento della moglie con il minore importo di € 100,00 mensili, essendo egli gravato del pagamento di ratei di finanziamento per l'acquisto di una vettura.
Ciò premesso, la domanda di modifica è fondata, essendo sopravvenute, a seguito della separazione, nuove circostanze che legittimano la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del marito, il quale, privo di occupazione al tempo della separazione, ha confermato di essere percettore di pensione di vecchiaia per poco meno di € 1.200,00 mensili e ha in parte aderito alla domanda spiegata da . Parte_1
In considerazione del fatto che nulla è stato specificamente dedotto sul tenore di vita familiare al tempo del matrimonio (potendosi comunque desumere, dall'importo della pensione di vecchiaia, che, benché disoccupato al tempo della separazione, abbia CP_1 prestato attività lavorativa nel corso della vita matrimoniale); che le condizioni reddituali della ricorrente, assegnataria della casa familiare, non sono mutate dal tempo della separazione (ella ha dichiarato di svolgere ancora la medesima attività lavorativa, con pari introito di circa € 400/500 mensili) e del fatto che , che non sostiene oneri di CP_1 locazione, è gravato dei ratei di un finanziamento contratto per l'acquisto di una (a dire il vero, costosa) autovettura ai tempi in uso al figlio della coppia, appare congruo disporre l'assegno nella misura di € 180,00 mensili.
Le spese di lite, in ragione della natura e degli esiti della controversia, si intendono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo nella causa iscritta al n. 3012/2023 R.G, disattesa ogni contraria istanza, a parziale modifica della propria sentenza n. 341/2020 pubblicata il 24.04.2020,
pagina 2 di 3 pone a carico di un assegno di mantenimento di € 180,00 mensili in CP_1
favore di oltre rivalutazione ISTAT come per legge, da Parte_1
corrispondersi alla stessa entro il giorno dieci di ogni mese.
Compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del Tribunale in data 10/01/2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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