Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/01/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00445/2025REG.PROV.COLL.
N. 07694/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7694 del 2023, proposto da
RB WI, RI HE e ST MA, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Colarizi e NF Natzler, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli 49;
contro
Comune di NO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Jutta Segna e Lukas Plancker, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 241/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di NO e della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 la Cons. Gudrun Agostini e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Coleine per delega di Massimo Colarizi e NF Natzler e dello Stato Giorgio Santini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. E’ impugnata la sentenza del T.r.g.a. Bolzano n. 241/2023 nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti per l’annullamento dei seguenti provvedimenti: (i) comunicazione del Comune di NO del decreto di stima relativo all’ampliamento del campo da calcio di LA – del 21 dicembre 2022 – inclusa la dichiarazione di pubblica utilità e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità; (ii) relazione di stima del 13 maggio 2021, geom. Schwienbacher; (iii) avvio del procedimento d’esproprio e relativi atti, in particolare della delibera di Giunta comunale di NO n. 268 del 1 agosto 2022; (iv) delibera del Consiglio comunale di NO n. 5 del 5 aprile 2022 (approvazione del progetto preliminare – opera pubblica); (v) deliberazione di Giunta provinciale del 6 dicembre 2022, n. 916 (Comune di NO: approvazione di una modifica al piano urbanistico e piano paesaggistico del Comune) pubblicata nel B.U.R. – T.A.A del 22 dicembre 2022; (vi) deliberazione di Consiglio comunale di NO n. 39 del 30 agosto 2022 (approvazione modifica PUC); (vii) deliberazione di Giunta comunale di NO n. 26 del 24 gennaio 2022 (avvio modifica PUC); (viii) parere della Commissione comunale territorio e paesaggio del 4 gennaio 2022; (ix) parere della Commissione provinciale territorio e paesaggio del 28 giugno 2022; (x) delibera del Consiglio comunale di NO del 1 ottobre 2015 n. 90 (conferma del PUC del Comune di NO).
2. Le complesse vicende in punto di fatto possono essere così ricostruite:
- il Comune di NO era intenzionato a procedere all’ampliamento del campo di calcio comunale, realizzato all’incirca trenta anni prima con una prima procedura espropriativa, sito nella zona sportiva del paese di LA, per adeguarlo alle prescrizioni normative della Lega calcio; a tale fine riteneva per un verso necessario acquisire una ulteriore superficie di area privata confinante sul lato Sud dell’impianto di complessivi mq 2.043 (mq 989 delle pp.ff. 91 e 100/3 proprietà di NF NK e mq 1054 delle pp.ff. 87, 78/1 e 77 proprietà indivisa di ST MA, RB WI e RI HE);
- era inoltre necessario procedere ad una modifica del piano urbanistico comunale per ampliare l’attuale perimetrazione della “ zona per attrezzature pubbliche - zona sportiva di LA ” con l’aggiunta di mq. 314 ai complessivi mq. 55.829 e la modifica del piano paesaggistico per delimitare la zona di tutela paesaggistica;
- nei mesi di giugno e luglio 2020, l’amministrazione comunale instaurava diversi contatti, sia scritti sia orali, con i proprietari delle aree nel tentativo di raggiungere un accordo per la cessione consensuale, ipotesi tuttavia non andata a buon fine;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 24 gennaio 2022, corredata del parere favorevole della Commissione comunale territorio e paesaggio del 4.1.2022, veniva approvata la “proposta” di modifica PUC con la trasformazione da “ bosco ” di mq 1 e da “ verde agricolo ” di mq 313 in “ zona per attrezzature pubbliche – impianti sportivi ”; seguiva la rituale pubblicazione degli atti, la comunicazione ai proprietari gravati dal vincolo espropriativo (in data 2.2.2022), il deposito e l’esposizione al pubblico per 30 giorni della documentazione a far data dal 27.1.2022:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 5 aprile 2022 veniva approvato in via tecnico-amministrativa il “ progetto preliminare ” dei lavori di rifacimento del campo calcistico per un costo complessivo di Euro 1.878.614,00 comportante ex lege la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’intervento ai sensi dell’art. 1, co. 4, L.p. 10/1991;
- in data 28 luglio 2022 la proposta di variante (del. GC 26/2022) anche ai fini della modifica del piano paesaggistico veniva favorevolmente valutata dalla Commissione provinciale territorio e paesaggio che formulava la seguente prescrizione: “ L’Ufficio Pianificazione paesaggistica prevede la prescrizione di piantare un filare di arbusti e alberi lungo il nuovo confine meridionale della zona come protezione visiva. La fascia arborea è da realizzare all'interno della zona per attrezzature collettive - impianti sportivi ”;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 286 dell’1 agosto 2022 veniva decretato “l’avvio” della procedura espropriativa ai sensi dell’art. 3, della L.p. 10/1991 per l’acquisizione delle aree per l’ampliamento, come da tipo di frazionamento n. 9514/2021- Arch. Paolo Pedron, al prezzo al mq di euro 60,00; la comunicazione ai proprietari dell’avvio d’esproprio, del deposito della documentazione progettuale ed espropriativa seguiva in data 11.8.2022 (WI e HE) e in data 11.11.2022 (MA);
- con deliberazione n. 39 del 30 agosto 2022, ritualmente pubblicata e comunicata a WI, il Consiglio comunale controdeduceva alle osservazioni dalla stessa presentata alla proposta di variante e procedeva all’approvazione della modifica PUC;
- con deliberazione di Giunta provinciale n. 916 del 6 dicembre 2022, pubblicata sul B.U.R. –T.A.A. il 22 dicembre 2022 e comunicata ai proprietari in data 12 gennaio 2023, la variante al piano veniva definitivamente approvata anche dalla Provincia Autonoma di Bolzano;
- con decreto di stima del 21 dicembre 2022, notificato agli odierni ricorrenti in data 22.12.2022, il sindaco del Comune di NO confermava la pubblica utilità e urgenza delle opere, fissava i termini di inizio e fine lavori, contodeduceva alle osservazioni di WI e HE e determinava le indennità espropriative per l’acquisizione delle aree.
3. Ritenendo la modifica urbanistica ma soprattutto gli atti preordinati all’esproprio illegittimi e lesivi dei propri interessi gli odierni appellanti hanno interposto ricorso al T.r.g.a., affidato a nove motivi di gravame, per chiederne l’annullamento. L’impugnazione si estendeva anche ad atti pregressi, in particolare la delibera CC 90/2015 recante conferma, ovvero reiterazione, degli originari vincoli PUC derivanti dal piano urbanistico del 2004.
Le censure sollevate in prime cure, tese a far valere l’invalidità propria e derivata degli atti della procedura espropriativa, per quanto di rilievo ai fini del presente appello, possono essere così riassunte: (1. motivo) inesistenza giuridica delle notifiche; (2. motivo) decreto di stima - difetto di competenza del sindaco; (3. motivo) decreto di stima - mancanza dei presupposti per l’esproprio, ossia di valida dichiarazione di pubblica utilità e vincolo espropriativo giuridicamente efficace sotto molteplici profili anche in relazione all’approvazione del progetto mai notificata e non preceduta da avvio procedimentale; (4. motivo) decreto di stima – carenza di valida comunicazione di avvio, assenza di valido vincolo espropriativo (decaduto per le aree già zonizzate; non ancora operativo per l’ampliamento); (5. motivo) decreto di stima – carenza di motivazione, violazione del principio di buona amministrazione e di proporzionalità riguardo alla fissazione di termini così estesi di inizio e fine lavori; (6. motivo) delibera di approvazione del progetto preliminare – omessa e invalida notifica ai proprietari, carenza di valido ed efficace vincolo espropriativo, non conformità urbanistica del progetto sulle superfici da considerarsi “verde agricolo”; (7. motivo) deliberazione CC 90/2015 di conferma dei vincoli PUC - illegittimità e conseguente invalidità degli atti della procedura espropriativa - per (i) violazione degli artt. 9 e 39 del D.P.R. 327/2001 sulla durata del vincolo e sull’obbligo di indennizzo, (ii) per violazione delle norme sulla procedura di modifica del PUC, (iii) per violazione dei diritti partecipativi e (iv) in subordine illegittimità costituzionale degli artt. 19 L.p. 13/97 e 61 L.p. 9/2018 per contrasto con l’art. 3, 41 e 117, co. 2 lett. m) Cost.; (8. motivo) variante urbanistica e piano paesaggistico - carenza di adeguata istruttoria e motivazione sotto vari profili in particolare modo del pubblico interesse, nonché illogicità; (motivo n. 9) tutti gli atti – eccesso di potere per violazione del principio della proporzionalità.
4. Con la qui impugnata sentenza il T.r.g.a. ha preliminarmente accolto l’eccezione di irricevibilità per tardività, sollevata dalle amministrazioni resistenti, dell’impugnazione delle deliberazioni di “ conferma dei vincoli PUC ” (CC n. 90/2015), formulata nel motivo n. 7 e di “approvazione del progetto preliminare ” (CC n. 5/2022), di cui al motivo n. 6; nel merito, ha ritenuto fondato il quinto motivo di ricorso (n. 5) riguardante il rilievo sulla omessa giustificazione, a fronte di lavori ritenuti così urgenti, della previsione di termini di inizio e fine lavori pari ai massimi di legge nel decreto di stima e ne ha disposto l’annullamento; per il resto ha respinto tutti restanti motivi afferenti la procedura espropriativa e la modifica del piano urbanistico e del piano paesaggistico, quindi i motivi nn. 1, 2, 3, 4, 8 e 9 disponendo la compensazione delle spese tra le parti.
5. Da qui il ricorso in appello degli odierni appellanti, per i capi di sentenza che li han visti soccombenti, affidato a otto motivi di gravame, così rubricati:
I. “ Errata declaratoria di irricevibilità per tardività dell’impugnazione della deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 5 aprile 2022 con riproposizione del motivo di impugnazione n. 6 ”. Violazione e falsa applicazione della Costituzione della Repubblica italiana, ed ivi in particolar modo degli articoli 23, 42 e 97. Violazione e falsa applicazione della LP 15 aprile 1991, n. 10, ed ivi in particolar modo degli articoli 1 e 3. Violazione e falsa applicazione del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni). Violazione e falsa applicazione della LP 17 dicembre 2015, n. 16 (disposizioni sugli appalti pubblici), e successive modifiche Violazione e falsa applicazione dell’articolo 14 della LP 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Violazione e falsa applicazione del piano urbanistico comunale e del piano paesaggistico di NO (illegittimità dichiarazione di pubblica utilità);
II. “ Errata declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione della deliberazione relativa alla conferma del piano urbanistico comunale nel 2015 con riproposizione del motivo di impugnazione n. 7 ”. Violazione e falsa applicazione degli articoli 9 nonché 39 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità), e successive modifiche violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 della legge statale 7 agosto 1990, n. 241 Violazione e falsa applicazione dell’articolo 19 della LP 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 61 della LP 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche. Eventuale illegittimità costituzionale delle leggi provinciali per omesso adeguamento ai principi dell’ordinamento giuridico statale. Eccesso di potere per omessa istruttoria, motivazione carente, travisamento di fatti, violazione del principio della proporzionalità (decadenza di un eventuale vincolo espropriativo - nullità nonché illegittimità di un eventuale reiterazione);
III. “ Erroneo rigetto del motivo di impugnazione 8 (relativo alla modifica del piano urbanistico comunale e del piano paesaggistico) ”. Violazione e falsa applicazione della LP 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della LP 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Eccesso di potere per carenza motivazionale, omessa istruttoria e manifesta illogicità (decadenza di un eventuale vincolo espropriativo, illegittimità della proroga);
IV. “ Erroneo rigetto del motivo di impugnazione 9 (motivo relativo sia agli atti del procedimento espropriativo sia agli atti di pianificazione) ”. Violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in versione vigente. Violazione e falsa applicazione della Convenzione europea per i diritti dell’uomo, ed ivi in particolar modo dell’articolo 1 del protocollo integrativo. Violazione e falsa applicazione degli articoli 42, 97 e 117 della Costituzione della Repubblica. Eccesso di potere per violazione del principio della proporzionalità;
V. “ Erroneo rigetto del motivo di impugnazione 1 (atti relativi all’esproprio) ”. Violazione e falsa applicazione della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 (Convenzione europea sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa) ratificata da parte della Repubblica italiana con legge 21 marzo 1983, n. 49 e da parte della Repubblica austriaca da parte del parlamento austriaco nell’anno 1983. Violazione e falsa applicazione dell‘articolo 142, comma 2 c.p.c in connessione con l’articolo 37 del decreto legislativo n. 71/2011. Inesistenza giuridica delle notificazioni e comunicazioni dei documenti amministrativi;
VI. “ Erroneo rigetto del motivo di impugnazione 2 (atti relativi all’esproprio) ”. Violazione e falsa applicazione del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle norme di legge e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Violazione e falsa applicazione del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con LP 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche. Violazione e falsa applicazione del testo unico nazionale delle leggi in materia di enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche. Violazione e falsa applicazione dello Statuto d‘autonomia per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, testo coordinato delle leggi costituzionali approvato con d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, ed ivi in particolare del titolo 1, errori procedimentali, difetto di competenza del sindaco;
VII. “ Errato rigetto del motivo di impugnazione 3 ”. Violazione e falsa applicazione della Costituzione della Repubblica italiana ed ivi in particolar modo degli articoli 23, 42 e 97. Violazione e falsa applicazione della LP 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, ed ivi in particolar modo degli articoli 1 e 3. Violazione e falsa applicazione del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle norme di legge e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Violazione e falsa applicazione del piano urbanistico comunale e del piano paesaggistico del Comune di NO (mancanza dei presupposti per l‘espropriazione; illegittimità di un’eventuale declaratoria di pubblica utilità);
VIII. “ Errato rigetto del motivo di impugnazione 4” . Violazione e falsa applicazione dell‘articolo 3 della LP 15 aprile 1991, n. 10 e ss.mm. Violazione e falsa applicazione dell‘art. 14 della LP 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm. (mancanza di una valida comunicazione di avvio del procedimento).
6. Si sono costituiti in giudizio di appello il Comune di NO e la Provincia Autonoma di Bolzano chiedendo il rigetto del ricorso. Nei termini di rito tutte le parti hanno depositato memorie difensive per illustrare le rispettive posizioni. Di seguito la Provincia e gli appellanti hanno depositato anche memorie di replica ex art. 73. c.p.a..
7. All’udienza pubblica del 19 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello non può trovare accoglimento.
1.1. Il gravame consta di otto motivi di impugnazione con cui vengono riproposti in esame gli originari motivi di ricorso (nn. 1, 2, 3, 4, 8, 9) che il primo giudice, secondo gli appellanti, non avrebbe correttamente valutato. Vengono riproposti anche i motivi non esaminati (nn. 6 e 7) in forza della preclusione derivante dalla pronuncia in rito, quanto alla tardività delle impugnazioni degli atti più risalenti nel tempo. Dei motivi di appello i primi due assumono natura pregiudiziale essendo diretti a censurare l’erronea decisione sulla tardività dell’impugnazione della deliberazione consiliare n. 5/2022 di “ approvazione del progetto tecnico ” dell’opera pubblica e della deliberazione consiliare n. 90/2015 di “ conferma del piano urbanistico 2004-2005 ” e relativi vincoli espropriativi.
1.2. In particolare, secondo quanto dedotto nel primo motivo d’appello, la decisione sulla tardività del ricorso proposto contro la deliberazione n. 5/2022 poggerebbe sull’erroneo presupposto secondo cui il Comune oltre alla pubblicazione sull’albo pretorio e digitale ne avrebbe inviato in data 19.04.2022 una comunicazione ai proprietari per informarli sull’avvenuta approvazione del progetto. Gli appellanti sostengono che non vi sarebbe alcuna dimostrazione che la delibera sia stata notificata o comunicata ai ricorrenti i quali avrebbero appreso della potenziale lesività dell’atto di approvazione del progetto solo attraverso il richiamo ad esso contenuto nel decreto di stima del 21.12.2022; proseguono nel sostenere che, se a tale approvazione si voglia attribuire l’efficacia di incidere nella proprietà immobiliare, come ritenuto dalle amministrazioni resistenti e dal T.r.g.a., non sarebbe sufficiente ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione la mera pubblicazione all’albo pretorile e digitale, come stabilito in sentenza, sia per il fatto che i ricorrenti vivono in territorio austriaco e francese, ove non opera la presunzione di conoscenza legale, sia perché la comunicazione all’estero, trattandosi di atto preordinato all’esproprio, sarebbe da considerarsi inesistente in base alle previsioni del trattato internazionale richiamato nei ricorsi. Gli appellanti chiedono quindi di cassare la pronuncia di prime cure e di esaminare nel merito il 6. motivo di primo grado e anche tutti i restanti motivi qui riproposti, in particolare i motivi n. 3, 4 e 7, con cui avevano dedotto che non potrebbe procedersi all’approvazione di un progetto di opera pubblica in assenza di valido vincolo espropriativo che nella fattispecie sarebbe mancato sia per l’area precedentemente individuata nel PUC, posto che la zonizzazione (della zona per impianti pubblici collettivi – zona sportiva) all’epoca operata non avrebbe avuto natura espropriativa ma conformativa ed in ogni caso, anche se fosse stata di natura espropriativa, il vincolo sarebbe da tempo decaduto e comunque reiterato in modo non rituale. Identico discorso varrebbe per le nuove aree individuate per le quali la modifica urbanistica e il relativo vincolo sono diventati operativi solo con l’approvazione definitiva da parte della Provincia nel dicembre 2022, con conseguente difetto dei presupposti di conformità urbanistica del progetto sulle aree individuate. Ricordano infine gli appellanti che in prime cure avevano censurato anche l’omessa comunicazione di avvio procedimentale in relazione al progetto pubblico con conseguente violazione dei diritti partecipativi.
1.3. La doglianza, con cui si chiede di rimettere in termini l’esame di vizi che pure a prima vista potrebbero avere una certa pregnanza, non può essere accolta, perché rimane insuperabile, con la precisazione che segue, il profilo della tardività dell’impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità conseguente all’approvazione del progetto preliminare.
1.4. A prescindere dalla opponibilità o meno -ai ricorrenti residenti all’estero- della conoscenza legale derivante dalla pubblicazione sull’albo pretorio e digitale e a prescindere altresì dalla prova sulla ritualità della comunicazione del 19.04.2022, che effettivamente non si riscontra fra i documenti di causa, è indiscutibile, in quanto risulta adeguatamente provata nel fascicolo processuale di primo grado, che gli odierni appellanti, sono stati informati con nota dell’11.8.2022 (consegnata in data 30.8.2022 a WI, il 31.8.2022 a HE e il 17.8.2022 e 11.11.2022 a MA – doc. 20, 21, 24, 25, 26 del Comune) della deliberazione di Giunta comunale n. 286/2022 recante “avvio del procedimento espropriativo” che richiama la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/2022 e che a tale riguardo specifica che l’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 1, comma 4 della l.p. 10/1991 ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere, impianti e lavori in essi previsti (si cita dall’art. 1, comma 4 della legge provinciale n. 10/1991 il quale prevede: “ Per le opere e gli interventi da eseguirsi dalla Provincia e dai comuni, l'approvazione dei relativi progetti tecnici secondo la vigente normativa equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere, impianti e lavori in essi previsti “). Nel caso in esame si trattava di un progetto sufficientemente dettagliato nella descrizione delle caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori necessari e nella evidenziazione delle aree dalle stesse impegnate con le relative fasce di rispetto. La deliberazione n. 286/2022, comunicata agli appellanti, richiama anche il tipo di frazionamento del 2021, la relazione di stima del 13.05.2021 e il parere dell’ufficio estimo del 15.6.2022 sull’indennizzo proposto e le molteplici comunicazioni scritte precedentemente intercorse tra le parti nel tentativo di giungere ad una definizione concordata, poi non andata in porto. La nota comunicativa dell’11.8.2022 ha inoltre informato dell’avvenuto deposito della documentazione progettuale ed espropriativa per eventuali opposizioni.
I ricorrenti pertanto non possono sostenere di aver avuto contezza della incisività della deliberazione di approvazione del progetto appena con la notifica del decreto di stima, perché risulta per tabulas che hanno avuto conoscenza “c.d. piena” dell’approvazione del progetto e della operatività del vincolo espropriativo in forza della dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità prodottasi ex lege già al momento della comunicazione della deliberazione n. 286/2022 (di avvio dell’esproprio) e quindi in epoca precedente al decreto di stima, annullato in prime cure.
1.5. Com’è noto, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., la piena conoscenza fa decorrere il termine perentorio di cui all’art. 29 c.p.a. Secondo la giurisprudenza ampiamente consolidata, la “piena conoscenza” dell’atto lesivo non deve essere intesa come cognizione “piena ed integrale” dei provvedimenti che si intendono impugnare, nonché degli eventuali atti endoprocedimentali i cui vizi inficino, in via derivata, il provvedimento finale. Invero, affinché sia integrato il precetto presupposto – il cui verificarsi determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale – è sufficiente la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità e la concretezza dell’interesse ad agire contro di esso ( ex multis C.d.S., 3147/2024; Tar Puglia, 1017/2024).
Applicando queste coordinate al caso che ci occupa ne consegue che il termine per l’impugnazione della deliberazione di approvazione del progetto (CC n. 5 del 5.4.2022) e di avvio della procedura espropriativa (GC n. 268 dell’1.8.2022) era per i residenti all’estero di 90 gg. ai sensi dell’art. 41, comma 5 c.p.a., e scadeva il 30.11.2022 per WI e HE e il 11.02.2022 per MA.
1.6. Il ricorso introduttivo, notificato alle amministrazioni resistenti solo in data 21.03.2023, è quindi da ritenersi tardivo – e di conseguenza irricevibile – per tutte le censure che riguardano gli atti della procedura espropriativa, ossia i motivi di ricorso originari n. 1 (motivo di appello 5), n. 2 (motivo di appello n. 6), n. 3 (motivo di appello 7), n. 4 (motivo di appello 8) e n. 6 (motivo di appello 1), tesi a contestare l’applicabilità della legge provinciale 10/1991, la presenza, la validità e vigenza del vincolo espropriativo sulle aree già in precedenza destinate a zona per impianti pubblici dal previgente piano urbanistico (e delibera confermativa del 2015), ma anche le censure, contenute nei motivi sopra elencati, con cui si nega l’efficacia del nuovo vincolo espropriativo sulle aree oggetto della modifica urbanistica definitivamente approvata solo nel dicembre 2022.
Sono conseguentemente irricevibili anche i rilievi con cui più specificamente si contesta l’operatività della dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità ex lege per le opere di progetto, la compatibilità urbanistica delle stesse e con cui si lamenta il mancato avvio procedimentale ex art. 3 L.p. 10/1991 e 14 L.p. 17/1093 (sollevati nei motivi originari 3, 4, e 6 – motivi di appello 7, 8 e 1).
1.7. A completamento di quanto sopra evidenziato, in ordine all’avvenuta notifica il Collegio rileva che tutte le molteplici comunicazioni e notifiche effettuate nel corso dei procedimenti ai ricorrenti, sia quelli riguardanti l’acquisizione dei fondi e sia quelli riguardanti l’esproprio ma anche le fasi afferenti la modifica del piano urbanistico e del piano paesaggistico, avvenute a mezzo postale, hanno comunque raggiunto pienamente il proprio scopo. Infatti, come già osservato dal primo giudice, i ricorrenti avevano fin dall’inizio – anno 2020 - piena conoscenza dei procedimenti parallelamente condotti, ed hanno, in gran parte, partecipato attivamente ad essi. Ne sono prova gli scambi epistolari e le obiezioni ovvero le osservazioni presentate nonché le pretese fatte valere (all. 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 30-32 del Comune).
1.8. Osserva infine il Collegio che, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, non è ravvisabile la giuridica inesistenza della comunicazione dell’1.8.2022 del Comune di NO inviata con raccomandata postale per violazione dell’Accordo di Strasburgo del 24 novembre 1977 (Convenzione europea sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa), ratificato dalla Repubblica Italiana e Repubblica Austriaca nel 1983 da parte del Consiglio nazionale nel 1983 in combinato disposto con l’art. 142 co. 2 c.p.c. e art. 37 del D.Lgs. 71/2011, per il fatto che l’inammissibilità della notifica per mezzo postale è sancita esclusivamente per “l’atto con cui viene disposto l’esproprio” (all. 9, p. 2, doc. sub 4.a) della Provincia) e quindi solo per il “decreto espropriativo”. Questo, perché all’atto con cui viene disposto l’esproprio si ricollegano “effetti traslativi” della proprietà privata. Gli atti prodromici al decreto espropriativo che costituiscono oggetto del presente contenzioso - seppur dotati di autonoma valenza e lesività - soggiacciono alla procedura di notifica ordinaria prevista per tutti gli atti amministrativi. Trattandosi di disposizione eccezionale derogatoria al sistema ordinario delle comunicazioni e notificazioni la stessa soggiace all’obbligo della interpretazione restrittiva e letterale.
1.9. Per le ragioni esposte e con diversa motivazione, il Collegio conferma la pronuncia sulla irricevibilità per tardività del ricorso introduttivo con riguardo ai motivi numero 1, 2, 3, 4 e 9 (motivi di appello numero 4, 5, 6, 7 e 8).
2. Con il secondo motivo di gravame, teso a fare ingresso all’esame del motivo originario n. 7, gli appellanti affermano che anche la decisione sulla tardività dell’impugnazione della deliberazione di consiglio comunale n. 90/2015 di “ Conferma del PUC di NO ” sarebbe viziata sia per il fatto che contrasterebbe con un precedente del T.r.g.a. di Bolzano del tutto analogo di cui alla sentenza n. 28/2020 (relativa al Comune di Malles Venosta, in cui la conferma del piano urbanistico e del regime vincolistico deliberata nel 2015 è stata considerata illegittima per carenza di motivazione e ha condotto al parziale annullamento del piano e dei successivi atti espropriativi) sia perché la censura non era volta ad un mero annullamento ma ad una declatatoria di nullità/inefficacia e quindi alla disapplicazione di tale atto ai fini del procedimento espropriativo che del tutto inopinatamente sarebbe stata trascurata dal T.r.g.a. Sostengono che l’uso di un semplice atto deliberativo in assenza di qualunque garanzia partecipativa e di comunicazione ai soggetti gravati che non reca nemmeno le particelle/aree che intende nuovamente gravare di un vincolo espropriativo sarebbe foriero di nullità ai sensi dell’art. 21 septies L. 241/1990 per impossibilità di determinare il suo oggetto. A fondamento della richiesta di disapplicazione è stato rilevato in prime cure che l‘articolo 9 del d.p.r. 327/2001 prevede che la reiterazione dei vincoli espropriativi deve avvenire secondo le medesime modalità in cui avviene l’imposizione originaria dei vincoli e l’art. 39 prevede che la stessa può avvenire solo dietro versamento di indennizzo specifico. Si tratterebbe, secondo gli appellanti, di due norme di principio che troverebbero applicazione diretta anche nella Provincia Autonome di Bolzano, con conseguente violazione non solo delle norme dello Statuto di Autonomia ma anche degli artt. 3, 41 e 117, comma 2, lett. m) della Costituzione.
2.1. Anche questi rilievi, che a prima facie non sembrano privi di pregnanza, con cui si censura l’ iter della conferma/reiterazione dei vincoli del piano urbanistico e in subordine la compatibilità costituzionale della norma della legge urbanistica provinciale - che prevede la semplice conferma delle zonizzazioni e vincoli pubblici senza disporre alcun indennizzo - con le norme recanti principi fondamentali della legislazione statale in materia espropriativa (quale parrebbe essere l’art. 39 del d.p.r. 327/2001), non possono essere scrutinati nel merito, perché la definitività del progetto di cui alla pregressa e condivisibile pronuncia in rito preclude oramai la trattazione dei motivi di ricorso avverso la deliberazione di conferma del PUC del 2015, la cui impugnazione, si ribadisce, è (del tutto) tardiva.
2.2. Ritiene altresì il Collegio che i vizi sollevati con la presente censura, per come prospettati nel ricorso, ove si lamenta l’indeterminatezza dell’oggetto della deliberazione n. 90/2015 per mancata individuazione delle particelle soggette alla conferma del vincolo espropriativo e la carenza di motivazione sulla necessità della reiterazione del vincolo, non siano ascrivibili alla categoria delle nullità ex art. 21 septies della L. 241/1990 di natura tale da non consentire la destinazione funzionale del provvedimento ma rappresentino, al più, invalidità che rientrano nella categoria dell’annullabilità. In ogni caso, nella presente fattispecie sia con riguardo all’azione di annullamento, come correttamente affermato dal T.r.g.a, sia con riguardo all’azione di nullità risultano ampiamente decorsi i termini di legge. Per l’azione di nullità l’art. 31, comma 4 c.p.a. prevede il termine decadenziale di 180 gg. dalla conoscenza dell’atto. Questo, perché la deliberazione n. 90/2015, con cui il Consiglio comunale ha confermato il piano urbanistico del Comune di NO del 2004/2005 e relativi vincoli ai sensi dell’art. 18 della legge provinciale n. 13/1997, è stata pubblicata sull’albo pretorio in conformità all’art. 79 del decreto del presidente della Regione Trentino – Alto Adige 1 febbraio 2005, n. 3/L ( approvazione del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige ) e altresì sul B.U.R. n. 43/I-II del 27.10.2015 ai sensi dell’art. 28 della L.p. 17/1993 (doc. 3 del Comune) per il fatto che comunque riguardava il piano urbanistico comunale che è stato confermato.
Il precedente a cui parte appellante si richiama non fa stato, perché nel suddetto contenzioso non è stata eccepita la tardività dell’impugnazione della delibera di conferma del PUC e le amministrazioni intimate non risultano nemmeno costituite in giudizio.
Per il resto si dà atto che la reiezione del presente motivo per ragioni di rito preclude al Giudice la disamina del merito del motivo di ricorso originario n. 7 (CdS, Ad. Pl. 5/2015, p.to 9.3.4.2, lett. a).
3. Con il terzo e quarto il motivo di impugnazione, che mirano all’esame dei motivi originari n. 8 e 9, si rivolgono critiche ai paragrafi 4.8 e 4.9 della sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto non violato il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa con riguardo alla proprietà privata e ha giudicato ragionevole e sufficientemente motivata la necessità e compatibilità della modifica sotto il profilo dell’impatto ambientale in considerazione della sua funzione pubblica e della estensione veramente limitata. Parte appellante sostiene di aver interesse all’esame della presente censura per il fatto che l’annullamento della variante urbanistica avrebbe effetti preclusivi ai fini della rinnovata adozione del decreto di stima e del decreto di esproprio. Nel merito osservano gli appellanti che la modifica in questione non sarebbe compatibile con gli obiettivi di contenimento del suolo previsti dagli artt. 1 e 2 della L.p. 9/2018 e in generale che contrasterebbe con i nuovi strumenti di pianificazione dalla stessa introdotta, trattandosi di una variante puntuale incisiva sotto il profilo ambientale che avrebbe richiesto una specifica motivazione sull’impatto sul paesaggio naturale e sulla proprietà privata, motivazione che nel caso di specie sarebbe del tutto assente e comunque non sufficiente in quanto non basterebbe quella generica contenuta nella relazione tecnica illustrativa. Lamentano che in realtà non si tratterebbe di un ampliamento di sole 314 mq ma di un ampliamento – e quindi di un impatto paesaggistico – molto più grande in quanto la restante area di progetto non sarebbe da considerarsi già zona sportiva perché non esisterebbero valide reiterazioni di presunti vincoli ablativi sulle restanti particelle non già occupate dalle pregresse strutture. Insistono nel fatto che fino all’entrata in vigore del programma di sviluppo comunale, la previsione di nuove zone edificabili, tra cui rientra anche la modifica oggetto del contendere, potrà avvenire soltanto nei casi in cui sia assolutamente necessario, come chiarito da specifica circolare della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio e a tale fine mancherebbero i presupposti che giustificano l’ampliamento della zona per attrezzature collettive.
3.1. Le censure sono prive di fondamento. Non è ravvisabile negli atti impugnati alcun vizio di difetto di istruttoria e travisamento né appare illogica o incoerente o contrastante con gli obiettivi della L.p. 9/2018, art. 1 e 2, la scelta operata dall’amministrazione comunale e avallata dalla provincia di adeguare – ingrandire – il campo sportivo già esistente piuttosto che costruirne uno nuovo in altro sito. Correttamente il primo giudice ha richiamato sul punto le coordinate ermeneutiche della pacifica giurisprudenza amministrativa, secondo cui la decisione di modificare il piano urbanistico ed il piano paesaggistico è una decisione di merito caratterizzata da ampia discrezionalità dell’amministrazione, che si sottrae al giudizio di legittimità, se non in presenza di veri e propri errori di diritto, di fatto o in presenza di illogicità manifesta(ex plurimis Cons. Stato sez. IV n. 3024/2024; T.R.G.A. Bolzano n. 175/2022).
3.2. In via generale, le modifiche agli strumenti di pianificazione sono disposte con provvedimenti dal contenuto generale, che ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge provinciale n. 17/1993, non necessitano di particolari motivazioni. Vi sono tuttavia delle eccezioni a questa regola, come osservato dal T.r.g.a., e precisamente per i casi in cui l’oggetto della modifica, come nel caso di specie, riguarda una limitata area di intervento. Ritiene il Collegio che la motivazione non sia affatto assente e che quella addotta negli atti deliberativi e in particolar modo nella relazione tecnica illustrativa sia sufficiente, considerato che si tratta di una modifica di modeste dimensioni di soli 314 mq che non viene destinata alla realizzazione di nuove cubature ma di un campo sportivo che più facilmente si inserisce nel contesto del paesaggio naturale esistente. Dalla relazione tecnica illustrativa emerge chiaramente che è stata fatta l’analisi sull’impatto ambientale, in quanto ciò risulta attestato come segue: “ In fase della modifica del piano urbanistico dovrà essere adeguata anche la delimitazione della zona di tutela paesaggistica nel piano paesaggistico. Non ci sono da aspettare impatti negativi sull'ambiente. La zona di tutela paesaggistica con una attuale superficie complessiva di 279.293 m² sarà ridotta soltanto di 314 m² e avrà quindi in futuro una superficie di circa 278.979 m² .”
3.3. Anche la Commissione provinciale territorio e paesaggio ha ritenuto compatibile l’ampliamento di 314 m² della zona sportiva esistente con gli obiettivi di tutela paesaggistica dando unanimemente parere favorevole a condizione che lungo il nuovo confine meridionale della zona fosse piantato un filare di arbusti a protezione visiva e che tale fascia arborea fosse realizzata all'interno della zona.
3.4. Contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, del tutto correttamente non sono stati considerati in sede di modifica anche le ulteriori aree non ancora materialmente trasformate già precedentemente destinate ad impianto pubblico collettivo. Queste superfici, diversamente da quanto vorrebbero far credere i ricorrenti, di fatto risultano già zonizzate per opere e impianti pubblici nel PUC 1996-2004 (come si evince dal grafico PUC, doc. 8 deposito dei ricorrenti del 26.11.2024). Inoltre, da una sovrapposizione delle due tavole grafiche (PUC 1996 e stato di fatto attuale, punto di partenza per la variante) emerge che le superfici già destinate corrispondono, sia per forma sia per dimensione. Del resto, il grafico del PUC, proprio perché viene redatto in grande scala 1:5000 è per sua natura impreciso e questo, come giustamente osservato dai ricorrenti, determina nella realtà sfasamenti anche di parecchi metri. Questa discrepanza è superata in fase di progettazione preliminare ed esecutiva, redatte in piccola scala e supportate da rilievi dettagliati.
Dagli atti deliberativi ma anche dalla relazione di stima (doc. 062a Comune) emerge con chiarezza la motivazione dell'interesse pubblico che è dato dalla necessità di procedere all’ampliamento del campo da calcio esistente per adeguarlo alle attuali normative calcistiche e per portarlo alle dimensioni minime 100x60 m richieste dalle prescrizioni della F.I.G.C. per poter ottenere anche per le prossime stagioni l’omologazione ai fini sportivi, compresa la costruzione di una striscia di sicurezza circostante. L’individuazione dell’interesse pubblico incombe esclusivamente alla Pubblica Amministrazione e attiene al merito non sindacabile.
3.5. La previsione dell’ampliamento sul lato Sud, ancora libero, appare ragionevole in considerazione della conformazione dei luoghi. Sul punto gli appellanti si sono limitati ad esprimere una generica contestazione senza proporre soluzioni alternativi ugualmente sostenibili per l’amministrazione, ragion per cui non era in questo specifico caso necessaria una particolare ponderazione del contrastante interesse privato. Anche il rilievo sulla necessità di indicare gli obiettivi ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale n. 9/2018 e di procedere ad un’analisi completa della situazione di fatto e del fabbisogno non hanno pregio. Per un ampliamento di una zona di così piccole dimensioni non destinata alla classica edificazione il siffatto obbligo non è rigidamente applicabile e comunque risulta che una analisi basica sia stata fatta.
Alla luce dei rilievi che precedono l’appello va quindi integralmente respinto.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663; sez. I, 27 dicembre 2013 n. 28663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In considerazione della particolarità delle questioni trattate si ritiene che vi siano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le parti per la presente fase di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO