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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/10/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1860/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dott. Paolo
Marescalco, all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., viste le note difensive depositate , esponendo le ragioni di fatto e di diritto ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 1860/2022 R.G.
Promossa da
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente in C.da Pantanello Parte_1
Residence, snc, C.F.: , elettivamente domiciliato in Avola (SR), Piazza C.F._1
Vittorio Veneto n. 25, presso lo studio dell'avv. DE Antonuccio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ), con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e
Pagina 1 disgiuntamente, dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Ugo Nucciarone, giusta procura in atti, con i quali è elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90 (Ufficio Legale
). CP_1
Resistente
. , in persona del Ministro Controparte_2 Controparte_3 pro tempore, con sede in , Viale Regione Siciliana n. 7275, pec: CP_3
t. Email_1
Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In data 27.07.2022 l'odierno ricorrente adiva l'intestato tribunale per chiedere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
29820229000277187/000, dell'importo complessivo di Euro 54.071,37, limitandosi ad impugnare i seguenti sottostanti atti:
1) cartella di pagamento n. 29820070021606218000 (di € 22.304,63), avente ad oggetto maggiorazione per ritardato pagamento sanzione amministrativa, anno 2002;
2) avviso di addebito n. 59820112000346917000 (di € 4.378,18);
3) avviso di addebito n. 59820120001091124000 (di € 4.239,59);
4) avviso di addebito n. 59820120002695572000 (di € 255,07);
5) avviso di addebito n. 59820130002034649000 (di € 4.975,84);
6) avviso di addebito n. 59820160002375660000 (di € 4.558,65), questi ultimi cinque aventi ad oggetto il mancato pagamento di contributi previdenziali IVS relativi alle annualità 2006-2015.
A fondamento della propria domanda deduceva:
- la nullità derivata dell'intimazione di pagamento opposta (atto consequenziale) per omessa rituale e mai sanata notificazione dei provvedimenti presupposti necessari ivi indicati (avvisi di addebito) in violazione dell'art. 50 d.p.r. n. 602/73 e dell'art. 30 D.L. 78/2010;
- la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali iscritti a ruolo ex art. 3, co.
9 - L. n. 335/1995 e della asserita violazione ex art. 28 legge 689/81.
Pagina 2 Con provvedimento del 22.08.2022, depositato in cancelleria in pari data, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto opposto. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva il rigetto del ricorso deducendo l'irretrattabilità dei crediti perché gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e non opposti, con conseguente inammissibilità delle contestazioni concernenti il merito della pretesa contributiva.
In ordine all'eccepita prescrizione, l'Istituto precisava che la questione della prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito riguardava esclusivamente l'attività dell'Agente della Riscossione, rilevando, in ogni caso, che il termine di prescrizione in questione era stato interessato dalla sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale VI (art. 68 del D.L. n.18/20 e succ. modif. ed integraz. ed art. 12 del D. Lgs. n.159/15) per il periodo dal
08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni).
Stante la mancata evocazione in giudizio dell' l' provvedeva a richiedere all'Agente CP_4 CP_5 della Riscossione la documentazione (non in possesso dell'Istituto) inerente i ruoli da cui aveva tratto origine l'intimazione di pagamento impugnata.
A seguito del riscontro da parte di l' produceva in giudizio la documentazione CP_4 CP_1 richiesta, da cui si evinceva, tra l'altro, l'intervenuto sgravio degli avvisi di addebito di seguito indicati: 59820112000346917/000; 59820120001091124/000; 59820120002695572/000 e
29520130002034649/000. In considerazione di ciò chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere per le somme portate dai superiori avvisi di addebito interessati dallo stralcio integrale disposto dall' ex D.L. n.41/21, mentre insisteva per la conferma dell'avviso CP_4 di addebito n. 59820160002375660000, avendo provveduto l' ad interrompere il termine di CP_4 prescrizione (sospeso per il periodo di 542 giorni dal 08/03/2020 al 31/08/2021, ex art. 68 del D.L.
n.18/20 e succ. modif. ed integraz. ed art. 12 del D. Lgs. n.159/15) con la notifica dell'intimazione di pagamento in data 04/07/2022.
La causa veniva posta in decisione all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. CP_ Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del e Rep. DI Controparte_2
– Palermo atteso che, nonostante sia stato ritualmente convenuto, non si è costituito in giudizio.
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito nn. 59820112000346917/000; 59820120001091124/000;
59820120002695572/000 e 29520130002034649/000, interessati dallo stralcio integrale disposto dall' ex D.L. n.41/21. CP_4
Per il resto, il ricorso è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi.
In ordine alla cartella di pagamento n. 29820070021606218000, asseritamente notificata in data
13.11.2007, deve rilevarsi che, stante la mancata costituzione dell'Ente impositore, non è stata fornita prova di tale avvenuta notifica.
Pagina 3 Conseguentemente deve dichiararsi la nullità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata prova della notifica della cartella di pagamento quale atto prodromico. Tale circostanza ha carattere assorbente su ogni valutazione in ordine ai termini di prescrizione.
In ordine, altresì, all'avviso di addebito n. 59820160002375660000, asseritamente notificato il
29.11.2016, l' non ha fornito la prova della relativa notifica. CP_1
Conseguentemente deve dichiararsi la nullità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata prova della notifica dell'avviso di pagamento quale atto prodromico. Tale circostanza ha carattere assorbente su ogni valutazione in ordine ai termini di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore, del grado di complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta, di natura esclusivamente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo CP_ 1) Dichiara la contumacia del e Rep. DI – Palermo. Controparte_2
2) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito nn.
59820112000346917/000; 59820120001091124/000; 59820120002695572/000 e
29520130002034649/000, interessati dallo stralcio integrale disposto dall' ex D.L. CP_4
n.41/21.
3) Dichiara la nullità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata, con annullamento della cartella di pagamento n. 29820070021606218000 e dell'avviso di addebito n.
59820160002375660000. CP_ 4) Condanna l' al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di Euro
1.500,00 oltre iva cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
DE Antonuccio, procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta. CP_ 5) Compensa le spese nei confronti del e Rep. DI – Palermo, Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 9 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 4 Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dott. Paolo
Marescalco, all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., viste le note difensive depositate , esponendo le ragioni di fatto e di diritto ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 1860/2022 R.G.
Promossa da
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente in C.da Pantanello Parte_1
Residence, snc, C.F.: , elettivamente domiciliato in Avola (SR), Piazza C.F._1
Vittorio Veneto n. 25, presso lo studio dell'avv. DE Antonuccio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ), con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e
Pagina 1 disgiuntamente, dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Ugo Nucciarone, giusta procura in atti, con i quali è elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90 (Ufficio Legale
). CP_1
Resistente
. , in persona del Ministro Controparte_2 Controparte_3 pro tempore, con sede in , Viale Regione Siciliana n. 7275, pec: CP_3
t. Email_1
Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In data 27.07.2022 l'odierno ricorrente adiva l'intestato tribunale per chiedere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
29820229000277187/000, dell'importo complessivo di Euro 54.071,37, limitandosi ad impugnare i seguenti sottostanti atti:
1) cartella di pagamento n. 29820070021606218000 (di € 22.304,63), avente ad oggetto maggiorazione per ritardato pagamento sanzione amministrativa, anno 2002;
2) avviso di addebito n. 59820112000346917000 (di € 4.378,18);
3) avviso di addebito n. 59820120001091124000 (di € 4.239,59);
4) avviso di addebito n. 59820120002695572000 (di € 255,07);
5) avviso di addebito n. 59820130002034649000 (di € 4.975,84);
6) avviso di addebito n. 59820160002375660000 (di € 4.558,65), questi ultimi cinque aventi ad oggetto il mancato pagamento di contributi previdenziali IVS relativi alle annualità 2006-2015.
A fondamento della propria domanda deduceva:
- la nullità derivata dell'intimazione di pagamento opposta (atto consequenziale) per omessa rituale e mai sanata notificazione dei provvedimenti presupposti necessari ivi indicati (avvisi di addebito) in violazione dell'art. 50 d.p.r. n. 602/73 e dell'art. 30 D.L. 78/2010;
- la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali iscritti a ruolo ex art. 3, co.
9 - L. n. 335/1995 e della asserita violazione ex art. 28 legge 689/81.
Pagina 2 Con provvedimento del 22.08.2022, depositato in cancelleria in pari data, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto opposto. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva il rigetto del ricorso deducendo l'irretrattabilità dei crediti perché gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e non opposti, con conseguente inammissibilità delle contestazioni concernenti il merito della pretesa contributiva.
In ordine all'eccepita prescrizione, l'Istituto precisava che la questione della prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito riguardava esclusivamente l'attività dell'Agente della Riscossione, rilevando, in ogni caso, che il termine di prescrizione in questione era stato interessato dalla sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale VI (art. 68 del D.L. n.18/20 e succ. modif. ed integraz. ed art. 12 del D. Lgs. n.159/15) per il periodo dal
08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni).
Stante la mancata evocazione in giudizio dell' l' provvedeva a richiedere all'Agente CP_4 CP_5 della Riscossione la documentazione (non in possesso dell'Istituto) inerente i ruoli da cui aveva tratto origine l'intimazione di pagamento impugnata.
A seguito del riscontro da parte di l' produceva in giudizio la documentazione CP_4 CP_1 richiesta, da cui si evinceva, tra l'altro, l'intervenuto sgravio degli avvisi di addebito di seguito indicati: 59820112000346917/000; 59820120001091124/000; 59820120002695572/000 e
29520130002034649/000. In considerazione di ciò chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere per le somme portate dai superiori avvisi di addebito interessati dallo stralcio integrale disposto dall' ex D.L. n.41/21, mentre insisteva per la conferma dell'avviso CP_4 di addebito n. 59820160002375660000, avendo provveduto l' ad interrompere il termine di CP_4 prescrizione (sospeso per il periodo di 542 giorni dal 08/03/2020 al 31/08/2021, ex art. 68 del D.L.
n.18/20 e succ. modif. ed integraz. ed art. 12 del D. Lgs. n.159/15) con la notifica dell'intimazione di pagamento in data 04/07/2022.
La causa veniva posta in decisione all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. CP_ Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del e Rep. DI Controparte_2
– Palermo atteso che, nonostante sia stato ritualmente convenuto, non si è costituito in giudizio.
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito nn. 59820112000346917/000; 59820120001091124/000;
59820120002695572/000 e 29520130002034649/000, interessati dallo stralcio integrale disposto dall' ex D.L. n.41/21. CP_4
Per il resto, il ricorso è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi.
In ordine alla cartella di pagamento n. 29820070021606218000, asseritamente notificata in data
13.11.2007, deve rilevarsi che, stante la mancata costituzione dell'Ente impositore, non è stata fornita prova di tale avvenuta notifica.
Pagina 3 Conseguentemente deve dichiararsi la nullità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata prova della notifica della cartella di pagamento quale atto prodromico. Tale circostanza ha carattere assorbente su ogni valutazione in ordine ai termini di prescrizione.
In ordine, altresì, all'avviso di addebito n. 59820160002375660000, asseritamente notificato il
29.11.2016, l' non ha fornito la prova della relativa notifica. CP_1
Conseguentemente deve dichiararsi la nullità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata prova della notifica dell'avviso di pagamento quale atto prodromico. Tale circostanza ha carattere assorbente su ogni valutazione in ordine ai termini di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore, del grado di complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta, di natura esclusivamente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo CP_ 1) Dichiara la contumacia del e Rep. DI – Palermo. Controparte_2
2) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito nn.
59820112000346917/000; 59820120001091124/000; 59820120002695572/000 e
29520130002034649/000, interessati dallo stralcio integrale disposto dall' ex D.L. CP_4
n.41/21.
3) Dichiara la nullità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata, con annullamento della cartella di pagamento n. 29820070021606218000 e dell'avviso di addebito n.
59820160002375660000. CP_ 4) Condanna l' al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di Euro
1.500,00 oltre iva cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
DE Antonuccio, procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta. CP_ 5) Compensa le spese nei confronti del e Rep. DI – Palermo, Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 9 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 4 Pagina 5