Articolo 19 della Legge 22 dicembre 1981, n. 797
Articolo 18Articolo 20
Versione
19 gennaio 1982
Art. 19. Personale divenuto fisicamente inidoneo

Il personale gia' in servizio, divenuto successivamente, per qualsiasi motivo, permanentemente inidoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza, e' mantenuto in servizio a condizione che possegga i requisiti di idoneita' occorrenti per l'esercizio delle mansioni di altro profilo professionale della stessa categoria, nel quale viene inquadrato sempreche' vi sia disponibilita' di posti.
In mancanza, e con il proprio assenso, puo' essere trasferito nel contingente di un profilo appartenente a categoria inferiore sempreche' sia idoneo a tali mansioni e vi sia disponibilita' di posti.
Quanto sopra vale anche per il personale divenuto in via permanente parzialmente inidoneo alle mansioni del profilo di appartenenza, quando non sia possibile utilizzarlo nelle altre mansioni dello stesso profilo.
Ai fini di quanto sopra e' considerata permanente l'inidoneita' totale o parziale che si protragga per un periodo superiore a 18 mesi.
Per il raggiungimento del suddetto periodo non si considerano gli intervalli di idoneita' inferiori ai 3 mesi.
Al personale collocato in profilo di categoria inferiore a norma dei commi precedenti e' conservata l'anzianita' maturata nella stessa categoria di provenienza.
Al personale medesimo e' attribuita la classe di stipendio che gli assicuri un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del collocamento nella categoria inferiore.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1982
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