TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2027 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], parte rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Luigi Esposito, come da procura in atti;
e
, nata a [...], il [...], parte Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Montano, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Controparte_1 ruolo in data 06/09/2024, hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 01/06/2018, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (al N.12, Parte I, Ufficio 1, Anno 2018). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma c.p.c. nella procedura di separazione
1 dei coniugi, definita con sentenza n. 2027/2024 pubbl. il 03/12/2024, divenuta irrevocabile. Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio. Il Pubblico Ministero con visto del 19/02/2025 nulla ha opposto. La domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed, infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Casalnuovo di Napoli.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Pomigliano D'Arco in Via San Maurizio n.3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del ricorrente . Parte_1
3. Confermare tutto quanto già richiesto e statuito nella separazione consensuale.” Segnatamente al punto 3 degli accordi di divorzio, si riportano testualmente anche le disposizioni assunte in sede di separazione ed omologate con sentenza:
“1. -I coniugi vivranno separati, impegnandosi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro;
2.- La casa coniugale, ubicata in Pomigliano d'Arco, rimane assegnata al sig. Pt_1
unico proprietario;
[...] 3.- Gli arredi e le suppellettili insistenti nella casa coniugale, resteranno nella esclusiva disponibilità del sig. ; Parte_1
4.- data anche la giovane età, la sig.ra dichiara di voler Parte_2 rinunciare al mantenimento in suo favore in quanto in grado di poter provvedere da sé alle proprie esigenze personali.
5.- il cane, dotato di microchip intestato alla sig.ra , di Parte_2 comune accordo, verrà affidato al sig. , il quale si impegna ad effettuare Parte_1 il cambio di microchip presso la competente Asl.
6.- Le parti dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale.
2
7- le spese e competenze professionali della presente procedura restano integralmente compensate tra le parti.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 2027 /2024, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Casalnuovo di Napoli il 01/06/2018 tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casalnuovo
[...] di Napoli al N.12, Parte I, Ufficio 1, Anno 2018);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalnuovo di Napoli di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalnuovo di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 03/07/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice
3