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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 837/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente e Relatore
CAROPPOLI MICHELE, Giudice
QUARANTA ENRICO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4362/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Rappresentante_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0195608 REGISTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 30/10/2025 Rappresentante_1 e Rappresentante_2, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale del figlio Ricorrente_1 impugnavano l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione della sanzione n. 0195608 notificato il 28.08.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito della decadenza agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1 parte prima DP 131/1986 – atto notarile serie 1T n. 011926 del 6.11.2019, registrato il
12.11.2019, dell'importo di euro 6.373,10.
I ricorrenti, assistiti dall'avv. Difensore_1 eccepivano la carenza dei presupposti per il recupero delle somme intimate nell'avviso di liquidazione – decadenza dall'azione dell'amministrazione finanziaria e, nel merito, la violazione della normativa del DPR n. 131/1986 articolo 76.
Chiedevano, previa sospensione, l'annullamento dell'atto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che illustrava i motivi dell'accertamento e contestava il contenuto del ricorso sostenendo la legittimità del proprio operato.
All'udienza del 24.11.2025 il Collegio rigettava la richiesta di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto all'unico motivo di ricorso - decadenza del potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria perché la notifica dell'avviso di liquidazione era avvenuta oltre il termine triennale – la Corte rileva che se è vero che il contribuente può beneficiare del regime di favore in sede di registrazione sulla base di semplici dichiarazioni rese in atti (nel caso di specie la dichiarazione che avrebbe proceduto al trasferimento della residenza), è anche vero che l'amministrazione finanziaria deve avere la possibilità di verificare la veridicità di quanto dichiarato in particolar modo quando tali dichiarazioni riguardano situazioni future.
In tali ipotesi il termine di decadenza dell'azione accertatrice non può decorrere dalla data della registrazione dell'atto di acquisto: la dichiarazione, infatti, non attiene a situazioni in corso, ma a propositi futuri e, quindi, ogni controllo da parte dell'amministrazione prima del trasferimento della residenza sarebbe inutile in quanto non garantirebbe l'effettiva spettanza della agevolazione.
Invero, quanto all'individuazione del giorno dal quale decorre il termine triennale, la Cassazione (Sezioni
Unite, sentenza 21 novembre 2000, n. 1196) ha ritenuto che il termine di decadenza <<è computabile a partire dal momento in cui sussista il potere di compiere o tenere l'atto od il comportamento stesso>>; pertanto, nel nostro caso, il termine in questione inizia a decorrere dalla data in cui l'amministrazione finanziaria si trova nelle condizioni di contestare la perdita del trattamento agevolato. Quindi, nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato che intende trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato entro il termine di diciotto mesi, il termine di decadenza non coincide con il momento di registrazione dell'atto, ma con la scadenza del diciottesimo mese. Prima di questa data, infatti,
l'amministrazione non è posta nelle condizioni di contestare al contribuente la non spettanza della agevolazione;
la dichiarazione, infatti, non è mendace fin dall'origine, ben potendo essere veritiero l'originario proposito di trasferire la residenza, ma lo diviene solo in conseguenza di un fatto sopravvenuto, quale il mancato trasferimento della stessa entro il termine di legge, che, nel caso in esame deve tener conto delle intervenute sospensioni dei termini per l'emergenza COVID.
Difatti, la sospensione emergenziale “COVID” era stata originariamente disposta dall'art. 24, D.L. n. 23/2020 dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Con la conversione del D.L. n. 183/2020, il termine finale della sospensione era stato spostato al 31 dicembre 2021.Successivamente l'art. 3, comma 5-septies, D.
L. n. 228/2021 ha ulteriormente spostato al 31 marzo 2022 il termine finale della sospensione dei termini.
Infine, l'art. 3, comma 10-quinquies, D.L. n. 198/2022, inserito in sede di conversione dalla L. 24 febbraio
2023 n. 14, ha ancora una volta sospeso i termini riguardanti l'agevolazione prima casa dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023. Pertanto, dal 31 ottobre 2023 sono ripresi a decorrere i termini relativi alle agevolazioni prima casa, sospesi per l'appunto sino al 30 ottobre 2023 per effetto del decreto Milleproroghe. La sospensione ha riguardato, anche, il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente doveva trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione. Si deve pertanto considerare che i termini per l'acquisto della “primacasa” e per l'applicazione del relativo credito d'imposta risultano essere stati sospesi ininterrottamente, per effetto delle predette norme, dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023. Di questo vantaggio non possono peraltro avvalersi solo i contribuenti che abbiano ricevuto avvisi di decadenza dall'agevolazione (per avvenuta scadenza dei termini) nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 al giorno di entrata in vigore la legge di conversione del decreto Milleproroghe. In sostanza, ai
768 giorni di sospensione previsti dall'articolo 24 del decreto legge 23/2020, dall'articolo 3, comma 11- quinquies del decreto legge 183/2020 e dall'articolo 3, comma 5-septies, del Dl 228/2021, si aggiungono ora altri 578 giorni di sospensione.
Orbene, nel caso in esame, il termine ultimo entro il quale il contribuente avrebbe dovuto trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato, spirava l'11/01/2025 (18 mesi dal 06/11/2019 sospesi dal 23/02/2020 al 30/10/2023 – 109 giorni decorsi fino al 23/02/2020 il residuo inizia a decorrere dal
31/10/2023), motivo per il quale il termine triennale di decadenza per l'accertamento scadrà l'11 novembre
2028, mentre l'avviso di liquidazione è stato notificato il 28 agosto 2025.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente e Relatore
CAROPPOLI MICHELE, Giudice
QUARANTA ENRICO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4362/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Rappresentante_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0195608 REGISTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 30/10/2025 Rappresentante_1 e Rappresentante_2, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale del figlio Ricorrente_1 impugnavano l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione della sanzione n. 0195608 notificato il 28.08.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito della decadenza agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1 parte prima DP 131/1986 – atto notarile serie 1T n. 011926 del 6.11.2019, registrato il
12.11.2019, dell'importo di euro 6.373,10.
I ricorrenti, assistiti dall'avv. Difensore_1 eccepivano la carenza dei presupposti per il recupero delle somme intimate nell'avviso di liquidazione – decadenza dall'azione dell'amministrazione finanziaria e, nel merito, la violazione della normativa del DPR n. 131/1986 articolo 76.
Chiedevano, previa sospensione, l'annullamento dell'atto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che illustrava i motivi dell'accertamento e contestava il contenuto del ricorso sostenendo la legittimità del proprio operato.
All'udienza del 24.11.2025 il Collegio rigettava la richiesta di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto all'unico motivo di ricorso - decadenza del potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria perché la notifica dell'avviso di liquidazione era avvenuta oltre il termine triennale – la Corte rileva che se è vero che il contribuente può beneficiare del regime di favore in sede di registrazione sulla base di semplici dichiarazioni rese in atti (nel caso di specie la dichiarazione che avrebbe proceduto al trasferimento della residenza), è anche vero che l'amministrazione finanziaria deve avere la possibilità di verificare la veridicità di quanto dichiarato in particolar modo quando tali dichiarazioni riguardano situazioni future.
In tali ipotesi il termine di decadenza dell'azione accertatrice non può decorrere dalla data della registrazione dell'atto di acquisto: la dichiarazione, infatti, non attiene a situazioni in corso, ma a propositi futuri e, quindi, ogni controllo da parte dell'amministrazione prima del trasferimento della residenza sarebbe inutile in quanto non garantirebbe l'effettiva spettanza della agevolazione.
Invero, quanto all'individuazione del giorno dal quale decorre il termine triennale, la Cassazione (Sezioni
Unite, sentenza 21 novembre 2000, n. 1196) ha ritenuto che il termine di decadenza <<è computabile a partire dal momento in cui sussista il potere di compiere o tenere l'atto od il comportamento stesso>>; pertanto, nel nostro caso, il termine in questione inizia a decorrere dalla data in cui l'amministrazione finanziaria si trova nelle condizioni di contestare la perdita del trattamento agevolato. Quindi, nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato che intende trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato entro il termine di diciotto mesi, il termine di decadenza non coincide con il momento di registrazione dell'atto, ma con la scadenza del diciottesimo mese. Prima di questa data, infatti,
l'amministrazione non è posta nelle condizioni di contestare al contribuente la non spettanza della agevolazione;
la dichiarazione, infatti, non è mendace fin dall'origine, ben potendo essere veritiero l'originario proposito di trasferire la residenza, ma lo diviene solo in conseguenza di un fatto sopravvenuto, quale il mancato trasferimento della stessa entro il termine di legge, che, nel caso in esame deve tener conto delle intervenute sospensioni dei termini per l'emergenza COVID.
Difatti, la sospensione emergenziale “COVID” era stata originariamente disposta dall'art. 24, D.L. n. 23/2020 dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Con la conversione del D.L. n. 183/2020, il termine finale della sospensione era stato spostato al 31 dicembre 2021.Successivamente l'art. 3, comma 5-septies, D.
L. n. 228/2021 ha ulteriormente spostato al 31 marzo 2022 il termine finale della sospensione dei termini.
Infine, l'art. 3, comma 10-quinquies, D.L. n. 198/2022, inserito in sede di conversione dalla L. 24 febbraio
2023 n. 14, ha ancora una volta sospeso i termini riguardanti l'agevolazione prima casa dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023. Pertanto, dal 31 ottobre 2023 sono ripresi a decorrere i termini relativi alle agevolazioni prima casa, sospesi per l'appunto sino al 30 ottobre 2023 per effetto del decreto Milleproroghe. La sospensione ha riguardato, anche, il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente doveva trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione. Si deve pertanto considerare che i termini per l'acquisto della “primacasa” e per l'applicazione del relativo credito d'imposta risultano essere stati sospesi ininterrottamente, per effetto delle predette norme, dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023. Di questo vantaggio non possono peraltro avvalersi solo i contribuenti che abbiano ricevuto avvisi di decadenza dall'agevolazione (per avvenuta scadenza dei termini) nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 al giorno di entrata in vigore la legge di conversione del decreto Milleproroghe. In sostanza, ai
768 giorni di sospensione previsti dall'articolo 24 del decreto legge 23/2020, dall'articolo 3, comma 11- quinquies del decreto legge 183/2020 e dall'articolo 3, comma 5-septies, del Dl 228/2021, si aggiungono ora altri 578 giorni di sospensione.
Orbene, nel caso in esame, il termine ultimo entro il quale il contribuente avrebbe dovuto trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato, spirava l'11/01/2025 (18 mesi dal 06/11/2019 sospesi dal 23/02/2020 al 30/10/2023 – 109 giorni decorsi fino al 23/02/2020 il residuo inizia a decorrere dal
31/10/2023), motivo per il quale il termine triennale di decadenza per l'accertamento scadrà l'11 novembre
2028, mentre l'avviso di liquidazione è stato notificato il 28 agosto 2025.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.