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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/08/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 478 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. VIRARDI MARIA ROSA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. TURSI MASSIMO;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: retribuzione FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 7.2.2019 il ricorrente deduceva di aver prestato lavoro alle dipendenze dell' con le Controparte_2 mansioni di bracciante agricolo, svolgendo, nel mese di maggio 2018,
23 giorni lavorativi oltre a 10 h e 50 di lavoro straordinario, senza però aver percepito alcuna retribuzione;
che il rapporto di lavoro previsto per quarantotto giorni era stato interrotto anzitempo.
Adiva il Tribunale di Castrovillari al fine di sentir dichiarare la sussistenza del prefato rapporto di lavoro subordinato e per ottenere la retribuzione per le giornate di lavoro non retribuite nonché lo straordinario non pagato, oltre alla condanna al pagamento delle giornate di lavoro non svolte, con vittoria di spese.
Instauratosi correttamente il contraddittorio si costituiva l'odierna resistente, eccependo d'aver regolarmente pagato in contanti la retribuzione per il lavoro ordinario, nonché l'insussistenza di prestazione di lavoro straordinario.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
§§§§§
L'oggetto del contendere si triparte, dunque, nella verifica dell'avvenuto pagamento di quanto scritto in busta paga, nella effettuazione del lavoro straordinario e nella responsabilità del resistente per il rapporto di lavoro non svolto effettivamente.
Con riferimento al primo passaggio, dunque, si osserva che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533). Ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, anche differita, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Fatte tali premesse di ordine generale, nessuna contestazione risulta sollevata in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, alla sua durata, all'inquadramento retributivo ed alla contrattazione collettiva applicabile, contestandosi piuttosto la veridicità del mancato pagamento della retribuzione, regolarmente effettuato secondo quanto prospettato dalla resistente.
Con riferimento all'efficacia probatoria della busta paga, la giurisprudenza della Suprema Corte ha già chiarito che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (art. 2) (Cass. 20/01/2016, n. 991;
17/09/2012, n. 15523; 21/01/1989, n. 364; n. 5807/1981; n.
1074/1986).
Dall'attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare od estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre 2003,
n. 12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre 2000 n. 12803). La busta paga, dunque, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute solo quando sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento.
Ebbene, nel caso di specie, il credito per la retribuzione della mensilità in questione risulta in maniera chiara ed inequivoca dalla busta paga allegata alla produzione di parte resistente.
Nel dettaglio, il lavoratore, sulla base della predetta documentazione, vanterebbe € 941,00 a titolo di retribuzione per il mese di maggio
2018.
Spetta, pertanto, al debitore provare l'estinzione dell'obbligazione retributiva.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente non ha validamente provato di aver regolarmente corrisposto la retribuzione dovuta, premesso che l'eccezione di avvenuto pagamento della somma dovuta – asseritamente versata in contanti prima del giudizio – non risulta supportata da alcuna prova, non potendo riconoscersi tale efficacia probatoria ai documenti versati in atti e stante l'inammissibilità della prova per testi di tali circostanze.
Per quanto concerne le buste paga, infatti, è opportuno illustrare la questione del valore probatorio dei prospetti paga in ordine all'effettivo pagamento degli emolumenti retributivi in essi annotati.
In argomento si sono ripetutamente espressi i giudici di legittimità sancendo principi di diritto che qui di seguito si sintetizzano (cfr. Cass. lav. 4.2.94, n. 1150; Cass. lav. 13.4.92, n. 4512; Cass. lav. 20.8.91,
n. 8950; Cass. lav. 13.6.87, n. 5227; Cass. lav. 6.3.86, n. 1484).
L'art. 1 della L. 5 gennaio 1953 n. 4 impone al datore di lavoro l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. Tanto per consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato.
L'adempimento di tale obbligo – la cui violazione è stata depenalizzata con il d. lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 (entrato in vigore il 27 aprile
1995) - non attiene, però, alla prova del pagamento, di talché, ove il lavoratore contesti che le annotazioni rispecchino la reale situazione di fatto, il relativo onere grava sul datore di lavoro.
Siffatto onere può essere assolto anche mediante la normale documentazione liberatoria offerta da regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente che dichiari di aver ricevuto una certa somma di denaro.
Si badi, però, che la sottoscrizione del lavoratore, lungi dal creare una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga, lascia sempre al prestatore la possibilità di fornire la prova di detta non corrispondenza.
In particolare, la sottoscrizione, per ricevuta, apposta dal lavoratore sulla busta paga, non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata sulla busta. Infatti la frase "per ricevuta" può anche significare l'avvenuta consegna della sola busta paga e non anche del denaro. Pertanto, il giudice di merito può, anche nel caso di produzione da parte del datore di lavoro, di buste paga firmate per ricevuta, svolgere accertamenti diretti a stabilire se il lavoratore abbia effettivamente riscosso le somme (Cassazione
Sezione Lavoro n. 6267 del 24 giugno 1998, Pres. , Rel. Per_1
Figurelli).
Alla stregua dei suesposti principi deve essere risolta la controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
I prospetti paga prodotti non recano in calce la sottoscrizione né per ricevuta né per quietanza, quindi sono inidonei non solo a costituire fonte di prova dell'estinzione dell'obbligazione, ma anche a costituire la prova dell'avvenuta ricezione.
Parimenti non si ritiene provato l'avvenuto adempimento dell'obbligazione attraverso l'espletamento della prova testimoniale.
Non si ritengono valide le ragioni in base alle quali, a dispetto dell'impegno che richiede un notevole esborso di denaro, la resistente non si sia curata della predisposizione di una documentazione scritta, la cui omissione non può essere supplita dalle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dalla datrice di lavoro e da una mera prova testimoniale, peraltro resa da soggetto – in verbale di Tes_1 udienza del giorno 3.6.2025 - la cui attendibilità, in ragione dell'impiego presso la resistente è comunque debole e priva di qualsivoglia riscontro esterno. Quest'ultima avrebbe dovuto, ai fini della prova della fisiologica estinzione dell'obbligazione, richiedere quietanze all'atto dei dedotti pagamenti in contanti, richiesta che non si è registrata nella realtà così come manifestatasi.
Per tali ragioni è dovuto il pagamento di euro 940,00 a titolo di corresponsione della paga base.
In ordine agli accessori sui crediti riconosciuti, come noto, per i crediti derivanti da rapporti di lavoro privati, in seguito alla pronuncia la Corte
Costituzionale, che, con sentenza 2 novembre 2000 n. 459, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, opera nuovamente il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria rispetto al quale però vanno chiariti i criteri di calcolo.
Questo giudice aderisce al principio espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (sent. n. 38 del 29 gennaio 2001) in merito alle modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro, in base all'art. 429 cod. proc. civ., secondo cui gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con scadenza periodica dal momento dell'adempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore;
la base di calcolo degli interessi non è così quella massima bensì quella gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione.
Pertanto, gli interessi legali vanno calcolati sulle singole componenti del credito rivalutate, secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria, con scadenza periodica a far data dal giorno della maturazione fino al soddisfo.
Quanto alla prestazione di lavoro straordinario, dunque, per quel che concerne i crediti conseguenti, grava sul lavoratore l'onere di offrire la prova rigorosa di aver prestato attività lavorativa eccedente l'ordinario orario di lavoro per suffragare la fondatezza dei crediti pretesi a titolo di prestazione straordinaria.
Ai fini del riconoscimento del lavoro straordinario, infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto, costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore, il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, ai fini del pagamento del lavoro straordinario.
Ciò posto, la domanda svolta deve essere rigettata per mancato raggiungimento della rigorosa prova richiesta dalla giurisprudenza in tema di riconoscimento di lavoro supplementare e straordinario. Il lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario deve provare, infatti, l'esecuzione della prestazione lavorativa 'in eccedenza' rispetto all'orario normale;
la prova deve essere 'piena e rigorosa' nel senso che il lavoratore, deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere - alle eventuali inadempienze della parte - valutazioni di tipo equitativo da parte del
Giudice (cfr. Cass., sez. lav., 29/01/2003, n. 1389; Cass., sez. lav.,
16/02/2009, n. 3714; Cass., sez. lav., 20/02/2018, n. 4076). L'esposto principio costituisce proiezione del criterio guida di cui all'articolo 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Ciò premesso, l'istruttoria condotta nel giudizio in esame appare, sotto tale aspetto, insufficiente.
Il teste introdotto su istanza della parte ricorrente ha, infatti, quale collega di lavoro, un interesse quantomeno indiretto all'esito del giudizio, essendo nella situazione di poter rivendicare differenze retributive a fronte dell'orario di lavoro dal medesimo dichiarato ed asseritamente anche da lui svolto.
Il teste di parte resistente nega lo svolgimento di lavoro fuori dall'orario contrattuale.
A fronte di testi che dichiarano circostanze di fatto in netto contrasto, non sussistendo ulteriori elementi dimostrativi o indiziari in grado di ritenere maggiormente attendibile l'uno o l'altro dei contrapposti schieramenti, l'esito della prova va a svantaggio della parte ricorrente, investita del carico probatorio.
Ritendendo pertanto non raggiunta la piena e rigorosa prova dell'espletamento di lavoro supplementare e subordinato, la domanda relativa alla condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative somme dovute deve essere rigettata.
Si analizza, infine, la domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento delle giornate di lavoro non svolte.
Sul punto nevralgica si presenta la disamina dell'articolato normativo costituito dall'art 4 rubricato “Assunzione e fase lavorativa” Contratto
Collettivo Provinciale per Operai Agricoli e Florovivaisti Provincia di
Cosenza, tale norma, dunque, al comma 6 recita: “La garanzia di occupazione (…) dell'operaio assunto per fase lavorativa viene meno o potrà essere sospesa qualora il normale svolgimento dell'operazione colturale, a causa di avversità atmosferiche, particolari condizioni di mercato dei prodotti ed obiettive esigenze tecniche, non possa più effettuarsi o debba sospendersi”. Nel caso di specie è stato dimostrato che la garanzia di occupazione è venuta meno in ragione delle avverse condizioni atmosferiche che hanno caratterizzato il periodo di interesse, come si evince dai Bollettini di campagna – risultati di perizia delle Generali ass.ni S.p.A. e dall'atto di quietanza relativo all'indennizzo del sinistro causato da eventi atmosferici (allegati alla produzione di parti resistente).
Per tali ragioni, quindi, si rigetta anche il segmento di domanda concernente la richiesta di condanna per il pagamento delle giornate di lavoro non svolto.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda, la resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
940,00 a titolo di retribuzione.
Sulle singole componenti del credito sono, inoltre, dovuti, ex art. 429 comma 3° c.p.c., gli interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle stesse al saldo.
Circa il regime di governo delle spese, dunque, si ritiene giustificata la compensazione delle stesse in ragione della soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, in parziale accoglimento del ricorso:
- condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 940,00, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle stesse al saldo;
- rigetta le restanti domande;
- compensa le spese di giudizio.
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo –
Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 19/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. VIRARDI MARIA ROSA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. TURSI MASSIMO;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: retribuzione FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 7.2.2019 il ricorrente deduceva di aver prestato lavoro alle dipendenze dell' con le Controparte_2 mansioni di bracciante agricolo, svolgendo, nel mese di maggio 2018,
23 giorni lavorativi oltre a 10 h e 50 di lavoro straordinario, senza però aver percepito alcuna retribuzione;
che il rapporto di lavoro previsto per quarantotto giorni era stato interrotto anzitempo.
Adiva il Tribunale di Castrovillari al fine di sentir dichiarare la sussistenza del prefato rapporto di lavoro subordinato e per ottenere la retribuzione per le giornate di lavoro non retribuite nonché lo straordinario non pagato, oltre alla condanna al pagamento delle giornate di lavoro non svolte, con vittoria di spese.
Instauratosi correttamente il contraddittorio si costituiva l'odierna resistente, eccependo d'aver regolarmente pagato in contanti la retribuzione per il lavoro ordinario, nonché l'insussistenza di prestazione di lavoro straordinario.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
§§§§§
L'oggetto del contendere si triparte, dunque, nella verifica dell'avvenuto pagamento di quanto scritto in busta paga, nella effettuazione del lavoro straordinario e nella responsabilità del resistente per il rapporto di lavoro non svolto effettivamente.
Con riferimento al primo passaggio, dunque, si osserva che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533). Ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, anche differita, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Fatte tali premesse di ordine generale, nessuna contestazione risulta sollevata in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, alla sua durata, all'inquadramento retributivo ed alla contrattazione collettiva applicabile, contestandosi piuttosto la veridicità del mancato pagamento della retribuzione, regolarmente effettuato secondo quanto prospettato dalla resistente.
Con riferimento all'efficacia probatoria della busta paga, la giurisprudenza della Suprema Corte ha già chiarito che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (art. 2) (Cass. 20/01/2016, n. 991;
17/09/2012, n. 15523; 21/01/1989, n. 364; n. 5807/1981; n.
1074/1986).
Dall'attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare od estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre 2003,
n. 12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre 2000 n. 12803). La busta paga, dunque, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute solo quando sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento.
Ebbene, nel caso di specie, il credito per la retribuzione della mensilità in questione risulta in maniera chiara ed inequivoca dalla busta paga allegata alla produzione di parte resistente.
Nel dettaglio, il lavoratore, sulla base della predetta documentazione, vanterebbe € 941,00 a titolo di retribuzione per il mese di maggio
2018.
Spetta, pertanto, al debitore provare l'estinzione dell'obbligazione retributiva.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente non ha validamente provato di aver regolarmente corrisposto la retribuzione dovuta, premesso che l'eccezione di avvenuto pagamento della somma dovuta – asseritamente versata in contanti prima del giudizio – non risulta supportata da alcuna prova, non potendo riconoscersi tale efficacia probatoria ai documenti versati in atti e stante l'inammissibilità della prova per testi di tali circostanze.
Per quanto concerne le buste paga, infatti, è opportuno illustrare la questione del valore probatorio dei prospetti paga in ordine all'effettivo pagamento degli emolumenti retributivi in essi annotati.
In argomento si sono ripetutamente espressi i giudici di legittimità sancendo principi di diritto che qui di seguito si sintetizzano (cfr. Cass. lav. 4.2.94, n. 1150; Cass. lav. 13.4.92, n. 4512; Cass. lav. 20.8.91,
n. 8950; Cass. lav. 13.6.87, n. 5227; Cass. lav. 6.3.86, n. 1484).
L'art. 1 della L. 5 gennaio 1953 n. 4 impone al datore di lavoro l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. Tanto per consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato.
L'adempimento di tale obbligo – la cui violazione è stata depenalizzata con il d. lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 (entrato in vigore il 27 aprile
1995) - non attiene, però, alla prova del pagamento, di talché, ove il lavoratore contesti che le annotazioni rispecchino la reale situazione di fatto, il relativo onere grava sul datore di lavoro.
Siffatto onere può essere assolto anche mediante la normale documentazione liberatoria offerta da regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente che dichiari di aver ricevuto una certa somma di denaro.
Si badi, però, che la sottoscrizione del lavoratore, lungi dal creare una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga, lascia sempre al prestatore la possibilità di fornire la prova di detta non corrispondenza.
In particolare, la sottoscrizione, per ricevuta, apposta dal lavoratore sulla busta paga, non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata sulla busta. Infatti la frase "per ricevuta" può anche significare l'avvenuta consegna della sola busta paga e non anche del denaro. Pertanto, il giudice di merito può, anche nel caso di produzione da parte del datore di lavoro, di buste paga firmate per ricevuta, svolgere accertamenti diretti a stabilire se il lavoratore abbia effettivamente riscosso le somme (Cassazione
Sezione Lavoro n. 6267 del 24 giugno 1998, Pres. , Rel. Per_1
Figurelli).
Alla stregua dei suesposti principi deve essere risolta la controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
I prospetti paga prodotti non recano in calce la sottoscrizione né per ricevuta né per quietanza, quindi sono inidonei non solo a costituire fonte di prova dell'estinzione dell'obbligazione, ma anche a costituire la prova dell'avvenuta ricezione.
Parimenti non si ritiene provato l'avvenuto adempimento dell'obbligazione attraverso l'espletamento della prova testimoniale.
Non si ritengono valide le ragioni in base alle quali, a dispetto dell'impegno che richiede un notevole esborso di denaro, la resistente non si sia curata della predisposizione di una documentazione scritta, la cui omissione non può essere supplita dalle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dalla datrice di lavoro e da una mera prova testimoniale, peraltro resa da soggetto – in verbale di Tes_1 udienza del giorno 3.6.2025 - la cui attendibilità, in ragione dell'impiego presso la resistente è comunque debole e priva di qualsivoglia riscontro esterno. Quest'ultima avrebbe dovuto, ai fini della prova della fisiologica estinzione dell'obbligazione, richiedere quietanze all'atto dei dedotti pagamenti in contanti, richiesta che non si è registrata nella realtà così come manifestatasi.
Per tali ragioni è dovuto il pagamento di euro 940,00 a titolo di corresponsione della paga base.
In ordine agli accessori sui crediti riconosciuti, come noto, per i crediti derivanti da rapporti di lavoro privati, in seguito alla pronuncia la Corte
Costituzionale, che, con sentenza 2 novembre 2000 n. 459, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, opera nuovamente il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria rispetto al quale però vanno chiariti i criteri di calcolo.
Questo giudice aderisce al principio espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (sent. n. 38 del 29 gennaio 2001) in merito alle modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro, in base all'art. 429 cod. proc. civ., secondo cui gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con scadenza periodica dal momento dell'adempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore;
la base di calcolo degli interessi non è così quella massima bensì quella gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione.
Pertanto, gli interessi legali vanno calcolati sulle singole componenti del credito rivalutate, secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria, con scadenza periodica a far data dal giorno della maturazione fino al soddisfo.
Quanto alla prestazione di lavoro straordinario, dunque, per quel che concerne i crediti conseguenti, grava sul lavoratore l'onere di offrire la prova rigorosa di aver prestato attività lavorativa eccedente l'ordinario orario di lavoro per suffragare la fondatezza dei crediti pretesi a titolo di prestazione straordinaria.
Ai fini del riconoscimento del lavoro straordinario, infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto, costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore, il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, ai fini del pagamento del lavoro straordinario.
Ciò posto, la domanda svolta deve essere rigettata per mancato raggiungimento della rigorosa prova richiesta dalla giurisprudenza in tema di riconoscimento di lavoro supplementare e straordinario. Il lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario deve provare, infatti, l'esecuzione della prestazione lavorativa 'in eccedenza' rispetto all'orario normale;
la prova deve essere 'piena e rigorosa' nel senso che il lavoratore, deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere - alle eventuali inadempienze della parte - valutazioni di tipo equitativo da parte del
Giudice (cfr. Cass., sez. lav., 29/01/2003, n. 1389; Cass., sez. lav.,
16/02/2009, n. 3714; Cass., sez. lav., 20/02/2018, n. 4076). L'esposto principio costituisce proiezione del criterio guida di cui all'articolo 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Ciò premesso, l'istruttoria condotta nel giudizio in esame appare, sotto tale aspetto, insufficiente.
Il teste introdotto su istanza della parte ricorrente ha, infatti, quale collega di lavoro, un interesse quantomeno indiretto all'esito del giudizio, essendo nella situazione di poter rivendicare differenze retributive a fronte dell'orario di lavoro dal medesimo dichiarato ed asseritamente anche da lui svolto.
Il teste di parte resistente nega lo svolgimento di lavoro fuori dall'orario contrattuale.
A fronte di testi che dichiarano circostanze di fatto in netto contrasto, non sussistendo ulteriori elementi dimostrativi o indiziari in grado di ritenere maggiormente attendibile l'uno o l'altro dei contrapposti schieramenti, l'esito della prova va a svantaggio della parte ricorrente, investita del carico probatorio.
Ritendendo pertanto non raggiunta la piena e rigorosa prova dell'espletamento di lavoro supplementare e subordinato, la domanda relativa alla condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative somme dovute deve essere rigettata.
Si analizza, infine, la domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento delle giornate di lavoro non svolte.
Sul punto nevralgica si presenta la disamina dell'articolato normativo costituito dall'art 4 rubricato “Assunzione e fase lavorativa” Contratto
Collettivo Provinciale per Operai Agricoli e Florovivaisti Provincia di
Cosenza, tale norma, dunque, al comma 6 recita: “La garanzia di occupazione (…) dell'operaio assunto per fase lavorativa viene meno o potrà essere sospesa qualora il normale svolgimento dell'operazione colturale, a causa di avversità atmosferiche, particolari condizioni di mercato dei prodotti ed obiettive esigenze tecniche, non possa più effettuarsi o debba sospendersi”. Nel caso di specie è stato dimostrato che la garanzia di occupazione è venuta meno in ragione delle avverse condizioni atmosferiche che hanno caratterizzato il periodo di interesse, come si evince dai Bollettini di campagna – risultati di perizia delle Generali ass.ni S.p.A. e dall'atto di quietanza relativo all'indennizzo del sinistro causato da eventi atmosferici (allegati alla produzione di parti resistente).
Per tali ragioni, quindi, si rigetta anche il segmento di domanda concernente la richiesta di condanna per il pagamento delle giornate di lavoro non svolto.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda, la resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
940,00 a titolo di retribuzione.
Sulle singole componenti del credito sono, inoltre, dovuti, ex art. 429 comma 3° c.p.c., gli interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle stesse al saldo.
Circa il regime di governo delle spese, dunque, si ritiene giustificata la compensazione delle stesse in ragione della soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, in parziale accoglimento del ricorso:
- condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 940,00, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle stesse al saldo;
- rigetta le restanti domande;
- compensa le spese di giudizio.
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo –
Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 19/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO