Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00740/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01563/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1563 del 2025, proposto da
NA IU, rappresentata e difesa dall'avvocato Olav Gianmaria Taraldsen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Polilab s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della Sentenza n. 3111/2024 pubblicata il 18/9/2024 nel procedimento RG n. 401/2024 del TAR Sicilia-Catania, notificata in data 27/9/2024 e passata in giudicato come da certificato che si deposita in allegato (doc. n. 1);
nonché pervcondannare parte resistente al pagamento di una penalità di mora di cui all'art. 114 c.p.a., per ogni giorno di ritardo;
e/o
per la nomina ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera d) c.p.a., ove occorra, di un commissario ad acta che adotti l'atto di cui sopra in nome e per conto dell'amministrazione inadempiente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. RE NO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La dott.ssa NA IU ha agito per l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione di cui in epigrafe. In particolare, è stato esposto in fatto che:
- con ricorso a questo Tribunale l’odierna ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto (in rito ex art. 116 c.p.a.) all’accesso civico generalizzato esercitato con l’istanza presentata dal ricorrente volta a conoscere la data in cui il laboratorio convenuto è stato autorizzato dal Ministero della salute a svolgere i test in vitro rt-PCR ed il numero di test in vitro risultati positivi al virus sars cov 2 inviati alle ASL della Regione di appartenenza; la condanna all’ostensione della documentazione suddetta; in subordine, laddove fosse ritenuto corretto il rito di cui al 117 cpa, per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
- con la sentenza indicata in epigrafe, questo Tribunale ha accolto il gravame e, per l’effetto, ordinato al laboratorio resistente di consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione della documentazione richiesta, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notifica della sentenza.
- detta sentenza è stata notificata in data 27 settembre 2024 ed è passata in giudicato come da attestazione in atti (doc. 1 di parte ricorrente).
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di ordinare alla parte intimata di dare piena e conforme esecuzione al giudicato formatosi con la sentenza di questa Sezione n. 3111/2024 del 18 settembre 2024. Inoltre, è stata chiesta la condanna della parte resistente al pagamento di una penalità di mora, nonché la contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Dalle allegazioni supportate e dalla documentazione versata in atti emerge:
- che la sentenza di questa Sezione in epigrafe è stata notificata alla parte intimata tramite posta elettronica certificata in data 27 settembre 20245;
- che la predetta decisione è passata in giudicato, come risulta dal relativo certificato del 30 giugno 2025, rilasciato dalla cancelleria di questo Tribunale;
A fronte del giudicato promanante dalla predetta sentenza, la parte intimata non si è costituita, benché ritualmente evocata in giudizio tramite notifica del ricorso ad indirizzo PEC risultante da pubblico elenco né ha altrimenti fornito alcuna giustificazione in merito alla mancata ottemperanza.
Deve pertanto essere ordinato a Polilab s.r.l. di dare completa esecuzione – nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia – alla sentenza di questa Sezione richiamata in epigrafe.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia, con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dell’ufficio, il quale, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine, provvederà entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, all’integrale esecuzione del giudicato per cui è causa in luogo e vece dell’ente intimato, su richiesta di parte ricorrente.
Si ritiene, invece, di non dover accogliere la domanda di applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., reputandosi sufficiente a sollecitare l’esecuzione del giudicato la mera previsione di intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così provvede:
- ordina a Polilab s.r.l. di dare esecuzione, come in motivazione, alla sentenza di questa Sezione n. 3111/2024, entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte;
- condanna il predetto Laboratorio al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori e rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato, come per legge, il tutto con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- nomina, quale Commissario ad acta, il Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia, con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dell’ufficio, il quale, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine, provvederà entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, all’integrale esecuzione del giudicato per cui è causa in luogo e vece dell’ente intimato, su richiesta di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP EG, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
RE NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE NO | PP EG |
IL SEGRETARIO